RACCOMANDATA |
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Incarto n.
BS/nh |
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In nome |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo,
presidente, |
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redattore: |
Marco Bischof |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2001 di
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__________, rappr. da: __________, __________,
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contro |
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la decisione del 16 gennaio 2001 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. __________,
dalla nascita soffre di problemi all’udito dovuti da un’atresia auricolare
congenita bilaterale.
In giovane età ha subito diversi interventi di ricostruzione plastica del
condotto uditivo.
Nel 1998 essa è stata nuovamente operata per una sordità di conduzione
all’orecchio destro mediante l’introduzione di una protesi Spandarel
nell’orecchio medio (cfr. rapporto 19 aprile 2000 dr. __________, doc. AI _).
I costi delle diverse operazioni sono stati presi a carico dell’AI quale
provvedimento sanitario per la cure di infermità congenite ex art. 13 LAI solo
fino al compimento del 20.o anno di età dell’assicurata, mentre la
continuazione di tali provvedimenti ai sensi dell’art. 12 LAI è stata rifiutata
(cfr. decisione 28 maggio 1986 doc. AI _).
1.2. Con lettera
6 aprile 2000 il dr. __________, specialista in otorinolaringoiatria e
chirurgia cervico-facciale, ha segnalato all’Ufficio assicurazione invalidità
(UAI) che l’assicurata necessita di una nuova operazione chirurgica poiché
affetta da un’importante ipoacusia dovuta ad una ostruzione della protesi inserita
nel 1998.
Egli ha anche raccomandato di affidare l’esecuzione di questo intervento al
prof. __________ che esercita presso la Clinica otorinolaringoiatrica
dell'Ospedale __________, il quale aveva eseguito le operazioni precedenti
(cfr. doc. AI _).
Con progetto di decisione 10 ottobre 2000 l’amministrazione ha comunicato
all’assicurata di respingere la richiesta di assunzione dei costi
dell’operazione poiché:
" Sulla base degli atti in nostro possesso, le condizioni per il diritto secondo gli articoli citati non sono assolte, avendo Lei superato il limite d'età di 20 anni, ed in quanto il prospettato intervento chirurgico di revisione, per un'altresia congenita dell'orecchio, non rientra nel novero dei provvedimenti sanitari d'integrazione tutelati dall'AI (art. 12 LAI)." (doc. AI _)
Con osservazioni 9 gennaio 2001 __________, tramite __________, basandosi sul
certificato 18 dicembre 2000 del prof. __________, ha sottolineato come
l’intervento serva a rimettere nella sua sede la protesi acustica in modo da
poter udire sufficientemente e questo a beneficio della sua capacità lavorativa
(cfr. doc. AI _).
Mediante decisione 16 gennaio 2001 l’UAI ha confermato quanto preavvisato il 10
ottobre 2000, ritenendo le osservazioni dell’assicurata non rilevanti (doc. AI
_).
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, rappresentata
dal Servizio di consulenza per persone andicappate, chiedendone l’annullamento
e la conseguente copertura da parte dell’UAI dei costi dell’intervento proposto
all’orecchio destro ad opera del prof. __________ presso la Clinica __________,
dov’egli nel frattempo si è trasferito.
Facendo nuovamente riferimento al certificato 18 dicembre 2000 del prof.
__________, l’assicurata ha rilevato come la sua affezione sia da ritenere
stabilizzata e che l’esito dell’intervento all’orecchio destro è positivo in
quanto le permette di riacquistare l’udito in modo da poter continuare la sua
attività lucrativa attuale senza chiedere l’erogazione di una rendita AI.
Inoltre, essa ha evidenziato come l’operazione chirurgica sia scientificamente
riconosciuta, ciò che giustifica la relativa assunzione da parte
dell’amministrazione nonostante che tale intervento non sia contemplato nella
Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione.
__________ ha dunque postulato che l’UAI garantisca l’integrale copertura
dell’intervento da parte del prof. __________ eseguito presso la Clinica
__________, istituto di cura che dispone unicamente di reparto semiprivato o
privato.
Infatti, secondo la ricorrente, la rarità dell’affezione congenita, nonché la
particolarità dell’operazione chirurgica giustificano che la stessa debba
essere eseguita unicamente presso la menzionata clinica per cui
l’amministrazione deve riconoscere le spese supplementari derivanti dal
ricovero in divisione semi-privata.
1.4. Mediante
risposta 10 maggio 2001 l’UAI ha postulato il parziale accoglimento del
ricorso, nel senso di riconoscere il prospettato intervento come provvedimento
sanitario ai sensi dell’art. 12 LAI.
In merito alla richiesta d’integrale copertura dei costi di degenza in reparto
semi-privato, l’amministrazione ha osservato che:
" Giusta l'art. 14 cpv. 2 LAI, se la cura sanitaria è eseguita in uno stabilimento, l'assicurato ha, inoltre, diritto al vitto e all'alloggio nella sezione comune.
L'UAI non è tenuto a coprire la differenza di costi che il ricovero in un reparto (semi) privato comporta nemmeno nel caso in cui lo stabilimento non può offrire la cura in un reparto comune (cfr. Direttiva concernente le misure mediche reintegrative, mag. 1229), attenendosi anche in questo caso ai rimborsi previsti dalle Convenzioni tariffarie con i relativi Ospedali.
Nel caso della Clinica __________ è previsto un rimborso di fr. 895.- al giorno. Su tale punto la ricorrente non può quindi essere seguita." (doc. _)
1.5. Con scritto
28 giugno 2001 la ricorrente ha informato il TCA di essersi nel frattempo
sottoposta all’intervento chirurgico all’orecchio destro ad opera del Prof.
__________ presso la Clinica __________ poiché l’operazione si era dimostrata
necessaria ed urgente.
In merito alla risposta di causa essa ha rilevato:
" L'UAI ci ha invece dato ragione e ha riconosciuto l'intervento di cui si chiede l'assunzione dei costi quale un provvedimento sanitario ai sensi dell'art. 12 LAI, dicendosi disposto a garantire un rimborso di
fr. 895.‑ al giorno e proponendo quindi il parziale accoglimento del ricorso.
In realtà, con tale proposta, il ricorso dovrebbe invece essere integralmente accolto. In effetti l'UAI si richiama al marg. 1229 della Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione che al 2' capoverso recita: "Se esiste una convenzione tariffale con un istituto ospedaliero o di cura che non contiene disposizioni contrarie, si può considerare che detto istituto dispone di un reparto comune". Tra l'UFAS e la clinica __________ è stata stipulata una convenzione tariffale che prevede un forfait parziale di fr. 895.‑ al giorno. Ciò significa che la clinica può fatturare all'AI unicamente fr. 895.‑ per la degenza ospedaliera, mentre le altre spese dell'intervento (per es. onorario del chirurgo) dovrebbero esser rimborsate separatamente dall'Al.
Considerato che la mia patrocinata, all'entrata in clinica, ha dovuto depositare gli importi di fr. 4'500.‑ (onorario Prof. __________) e fr. 8'000.‑ (degenza ospedaliera), dopo aver ottenuto la risposta di causa dell'UAI ho scritto alla clinica __________ pregando di comunicarmi se davvero nessuna altra spesa sarebbe stata a carico dell'assicurata. La clinica in questione ha risposto che, essendosi annunciata la mia patrocinata quale "Selbstzahlerin", la differenza risultante fra il forfait riconosciuto dall'AI e la somma depositata rimane a carico della paziente. Diversa sarebbe stata la situazione se già dall'inizio l'assicurata si fosse presentata con una garanzia di assunzione dei costi da parte dell'AI."
per concludere come segue:
" Lascio pertanto a codesto lodevole tribunale decidere:
• se alla fattispecie possa venir applicata la regolamentazione prevista al marg. 1229 CPSI, per cui all'assicurata non devono venir addebitati ulteriori costi da parte della clinica __________, vista la convenzione tariffale tra la stessa e l'assicurazione invalidità;
• oppure, qualora la clinica __________ dovesse richiamarsi al fatto che la garanzia da parte dell'AI doveva venir presentata al momento dell'annuncio per l'intervento, e pertanto dovessero rimanere a carico dell'assicurata i costi derivanti dalla differenza fra il forfait riconosciuto dall'AI e la fattura effettiva della clinica, che tale differenza sia comunque a carico dell'AI, in quanto un errore di valutazione nell'esame della pratica non deve ripercuotersi ai danni dell'assicurata."
1.6. Interpellato
dal TCA, con osservazioni 16 luglio 2001 l’amministrazione ha ribadito quanto
sostenuto in risposta, precisando comunque:
" (…) non si ritiene che l'aver riconosciuto il diritto alla copertura dell'intervento solo in seconda battuta costituisca valido motivo per addebitare all'UAI ulteriori costi. Non si dimentichi al proposito che al momento del ricovero era già in corso la presente vertenza giudiziaria, vertenza che, indipendentemente dalla presa di posizione dell'UAI, avrebbe potuto concludersi a favore dell'assicurata. A mente dello scrivente Ufficio incombeva quindi all'assicurata attirare l'attenzione dei responsabili della Clinica sul fatto che la questione del pagamento era ancora in sospeso." (cfr. doc. _)
1.7. Il 9 agosto
2001 l’assicurata ha trasmesso allo scrivente Tribunale le fatture relative
all’intervento chirurgico in discussione (doc. _). Con osservazioni 28 agosto
2001 l’UAI ha ribadito di non assumersi i costi per la degenza in reparto
semi-privato (doc. _).
Il TCA ha richiamato dall’UAI la convenzione tariffaria con gli ospedali per i
pazienti LAINF/AM/AI (doc. _), trasmessa per conoscenza alla ricorrente (doc.
_).
In data 14 settembre 2001 lo scrivente Tribunale ha chiesto delle informazioni
alla Clinica __________ (doc. _), ricevendo risposta il 18 settembre 2001 (doc.
_).
Le risultanze sono state inviate alla parti per una presa di posizione. Le
osservazioni della ricorrente datano 25 settembre 2001 (doc. _), quelle
dell’amministrazione sono del 17 ottobre 2001 (doc. _).
Il 24 ottobre 2001 il TCA ha nuovamente interpellato la Clinica __________
(doc. _). La risposta del 24 ottobre 2001 (doc. _) è stata intimata alle parti
per osservazioni (doc. _).
La presa di posizione della ricorrente è del 16 novembre 2001 (doc. _), quella
della convenuta del 22 novembre 2001 (doc. _).
Infine, su richiesta dello scrivente Tribunale, con lettera 11 gennaio 2002 il
responsabile del servizio fatturazione della Clinica __________ ha fornito
ulteriori precisazioni (doc. _).
Le parti hanno poi presentato le loro rispettive osservazioni in merito a tale
nuovo accertamento (doc. _).
in diritto
2.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a) e fra questi rientrano i provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI.
L'art. 12 LAI conferisce agli assicurati un
diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del
male, ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in
modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione
sostanziale di tale capacità (SVR 1995 IV Nr. 47 p. 132).
Nell’evenienza concreta, con la risposta di causa l’amministrazione ha
rettamente riconosciuto l’intervento chirurgico quale provvedimento sanitario
ai sensi dell’art. 12 LAI, questo anche se non è menzionato nella Circolare sui
provvedimenti sanitari (sulla portata delle direttive cfr. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 27; DTF 119 V 65 consid. 5a con
riferimenti).
Infatti, dal certificato 18 dicembre 2000 del prof. __________ si evince
chiaramente la necessità dell’intervento di revisione della protesi inserita nel
1998 con conseguente miglioramento stabile e duraturo della capacità lavorativa
(cfr. allegato al doc. AI _),
In tal senso la decisione contestata deve essere annullata, per cui su questo
punto il ricorso merita accoglimento.
Oggetto del contendere rimane tuttavia la questione a sapere se l’UAI deve
assumersi i costi relativi all’intervento chirurgico all’orecchio anche in
reparto semi privato.
2.2. Secondo
l’art. 14 cpv. 1 LAI i provvedimento sanitari comprendono: la cura eseguita dal
medico stesso o, a sua prescrizione, dal personale sanitario in uno
stabilimento o a domicilio (lett. a); i medicamenti prescritti (lett. b).
Se la cura sanitaria è eseguita in uno stabilimento, l’assicurato ha, inoltre,
diritto al vitto e all’alloggio nella sezione comune. L’assicurato che entra in
un’altra sezione, benché la cura possa essere effettuata nella sezione comune,
ha diritto alla rifusione delle spese che l’assicurazione dovrebbe assumere se
la cura fosse eseguita nel reparto comune (art. 14 cpv. 2 LAI).
Secondo la giurisprudenza federale, in caso di trattamento nel reparto privato
non sussiste alcun diritto al rimborso dei costi effettivi; il TFA non può
esaminare il rapporto contrattuale tra medico e paziente come pure la legalità
della nota d’onorario alla luce dell’art. 14 LAI (STFA non pubblicata del 10
marzo 1975, I 60/74 citata in Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgesetzes
zum IVG, pag. 111).
Eccezionalmente l’AI può prendersi a carico dei costi supplementari a seguito
di un’ospedalizzazione in reparto privato, se il carattere particolare del
provvedimento sanitario o dell’affezione lo esige ( RCC 1968 pag. 212 citato in
Valterio, Droit et pratique de l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 125).
Se per ragioni organizzative, come l’assenza di un camera d’isolamento in
divisione comune, lo stabilimento non può eseguire il provvedimento, i costi
supplementari che ne conseguono non vanno a carico dell’AI né dell’assicurato
(DTF 99 V 152).
In tal senso il marginale 1229 della Circolare sui provvedimenti sanitari
d’integrazione dell’assicurazione invalidità (CPSI, edita dall’UFAS), prevede
che:
"
Se per ragione di organizzazione interna (per
esempio a causa della mancanza di camere di isolamento) l’istituto di cura non
è in condizione di eseguire tale trattamento nel reparto comune, le spese
supplementari che ne derivano non sono né a carico dell’AI, né a carico
dell’assicurato.
Se esiste una convenzione tariffaria con un ospedale o con un istituto di cura,
che non contiene disposizioni contrarie, si può ammettere che detto istituto
disponga di un reparto comune.”
Da ultimo, l’art. 27 cpv. 1 LAI prevede che il Consiglio federale (e per il suo
tramite l’UFAS, cfr. art. 24 cpv. 2 OAI) ha facoltà di stipulare convenzioni
con il corpo medico e le associazioni professionali del settore sanitario, gli
stabilimenti e i laboratori che eseguono i provvedimenti d’integrazione e i
fornitori di mezzi ausiliari, per disciplinare la loro collaborazione con gli
organi dell’assicurazione e per stabilire le tariffe.
2.3. Nel caso in
esame, l’assicurata sostiene che a seguito dell’errata valutazione
dell’amministrazione, con conseguente emissione della decisione contestata, al
momento di annunciarsi presso la Clinica __________ per l’esecuzione
dell’operazione chirurgica ad opera del prof. __________, non poteva contare
della copertura delle spese da parte dell’UAI per cui ha dovuto essere ricovera
in reparto semi-privato.
Pertanto essa postula che l’amministrazione si assuma anche la differenza dei
costi tra degenza in settore comune e quanto versato come paziente in divisione
semi-privata.
L’UAI, per contro, ribadisce di poter riconoscere unicamente il rimborso giornaliero di fr. 895.— previsto per le degenze in reparto comune, così come si evince dalla convenzione tariffale con gli ospedali per i pazienti AINF/AM/AI (prodotta sub doc. _), tra cui risulta la Clinica __________.
Del resto l’amministrazione sostiene che l’assicurata avrebbe dovuto rendere attenti i responsabili dell’istituto di cura che la questione della garanzia da parte dell’AI era ancora pendente.
Orbene, è
vero che nella procedura ricorsuale l’assicurata ha prodotto la medesima
documentazione allegata alle osservazioni al progetto di decisione, per cui a
quell’epoca l’UAI aveva tutti gli elementi sufficienti per riconoscere come
provvedimento sanitario l’intervento chirurgico in questione e non, come è
avvenuto, solo in sede di risposta di causa.
Ma è altrettanto vero che la risposta di causa è stata intimata il 23 maggio
2001 (doc. _) e notificata il 28 maggio 2001 (cfr. doc. _) prima della
richiesta della Clinica __________ di versare entro il 7 giugno 2001
l’anticipo di complessivi fr. 12'500.— e prima dell’intervento chirurgico
previsto per il 12 giugno 2001 (doc. _).
Al fine di accertare se l’assicurata avrebbe potuto usufruire della tariffa AI
facendo presente, in occasione del ricovero, del contenuto della risposta di
causa, con scritto 24 ottobre 2001 il TCA ha interpellato il responsabile della
fatturazione della Clinica, signor __________ (cfr.” Konnte damals Frau
__________ sich beim Arzt und Spital als IV Patientin anmelden und von der
Tagespauschale profitieren, d.h. ohne Zusatzkosten, wenn sie auf die
Beschwerdeantwort hingewiesen hätte? Oder war eine definitive Verfügung
unerlässlich ?, doc. _) il quale ha esplicitamente confermato che se
l’assicurata si fosse annunciata al dottore ed alla clinica come paziente AI
sarebbe stata ricoverata in un reparto previsto per tali pazienti
(“Wenn Frau __________ sich bei Arzt und Spital als
IV-Patientin angemeldet hätte, hätten wir sie als allgemeine IV-Patientin
aufgenommen und entsprechend hospitalisiert”,
sottolineatura del redattore, cfr. doc. _). Egli ha poi precisato che, non
essendo stata certa un’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione
invalidità, alla paziente sarebbe stato chiesto il versamento di una somma a
garanzia degli eventuali costi non coperti dall’AI (“Da die Kostenübernahme
durch die IV zu jenem Zeitpunkt aber ungewiss war, hätten wir von Frau
__________ für die durch die IV möglichweise nicht gedeckten Kosten ebenfalls
eine Depotzahlung verlangt”, cfr. doc. _).
Interpellato nuovamente, con scritto 11 gennaio 2002 il signor __________ ha
comunque precisato che la signora __________ sarebbe stata ricoverata quale
paziente AI solo in presenza di una valida decisione dell’AI o di una sentenza
( “… hätte Frau __________ nur mit einer gültigen IV-Verfügung oder einem
entsprechenden Gerichtsurteil als allgemein versicherte IV-Patientin
aufgenommen werden können. In diesem Fall hätten wir die IV-Tagespauschale plus
zusätzlich die Arzthonorare verrechnent”, doc. _). Nel caso in cui
l’assicurata avesse fatto riferimento ad un procedura ricorsuale od ad
un’eventuale decisione dell’AI essa sarebbe stata comunque ospedalizzata quale
paziente privata ed avrebbe dovuto versare un determinato importo a garanzia
dei costi non coperti dall’assicurazione ( “Wenn Frau __________ auf eine
offene Beschwerde bzw. eine eventuelle IV-Verfügung hingewiesen hätte, hätten
wir Sie trotzdem als Privat-Patientin aufgenommen, entsprechend hospitalisiert
und für die von der Grundversicherung nicht gedeckten Kosten eine Depotzahlung
verlangt “) poiché in caso di assenza di copertura assicurativa il paziente
viene ospedalizzato in reparto privato (“Solange keine Krankenkasse oder
Versicherung die Kosten für gemäss IV/UVG Allgemein oder Krankheit
Zusatzversicherung übernimmt, wird der Patient immer als Selbstzahler Privat
aufgenommen”). Da ultimo, dopo aver spiegato i motivi di tale prassi, il
signor __________ ha comunque precisato che se al momento dell’entrata in
ospedale eccezionalmente non si è a conoscenza del fornitore di prestazioni, al
paziente viene chiesto il deposito (“Wir achten darauf, dass zum Eintritt
der Kostenträger bekannt ist. Falls dieser ausnahmsweise unbekannt sein
sollte, weisen wir die Patientin immer auf die möglicherweise selbst zu
tragenden Kosten hin und verlangen in diesem Sinn die erwähnte Depotzahlungen”,
sottolineatura del redattore).
Tale situazione non corrisponde al caso in esame, poiché all’accettazione
l’assicurata sapeva che l’AI avrebbe garantito i costi dell’intervento in
camera comune, invece si è annunciata come paziente privato (Selbstzahlerin).
Dallo scritto 2 aprile 2001 (doc. _) risulta che il versamento dell’anticipo
doveva avvenire entro il 7 giugno 2001 per cui la ricorrente avrebbe avuto il
tempo necessario per comunicare alla Clinica il riconoscimento da parte dell’AI
dell’operazione in questione e non, come avvenuto, mediante lettera 19 giugno
2001 del suo patrocinatore, quindi ad intervento già effettuato (cfr. doc. _).
Del resto, a mente del TCA, non è sostenibile che di fronte all’esplicito
riconoscimento da parte dell’UAI di farsi carico dell’intervento - anche se non
contenuto in una decisione formale, ma pur sempre in un atto giudiziario, qual
è la risposta di causa - la Clinica avrebbe comunque ospedalizzato l’assicurata
in un reparto semiprivato e chiesto il pagamento di una garanzia.
2.4. Nel ricorso, __________ sostiene inoltre che la rarità dell’affezione congenita, nonché la particolarità dell’operazione giustificano l’esecuzione dell’intervento chirurgico presso la Clinca __________ ad opera del prof. __________.
Tale assunto è irrilevante per i seguenti motivi.
Come ricordato al consid. 2.2., in effetti,
eccezionalmente l’AI può prendersi a carico dei costi supplementari a seguito
di un’ospedalizzazione in reparto privato, se il carattere particolare del
provvedimento sanitario o dell’affezione lo esige ( RCC 1968 pag. 212 citato in
Valterio, Droit et pratique de l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 125).
Tuttavia, come visto, la Clinica __________ prevede un’ospedalizzazione
specifica per i pazienti AI. Infatti, la clinica __________ rientra nella lista
di quegli ospedali che hanno stipulato la convenzione tariffaria menzionata al
considerando precedente. L’eventualità di una degenza in reparto semi-privato o
privato a carico dell’UAI resterebbe quindi esclusa.
Infine, secondo il TCA, la motivazione alla richiesta ricorsuale che “ un
errore di valutazione nell’esame della pratica non deve ripercuotersi ai danni
dell’assicurata” (cfr. doc. _), seppur comprensibile, non è sufficiente per
obbligare l’amministrazione ad una prestazione assicurativa i cui presupposti
non sono dati. Tale richiesta assume piuttosto i connotati di una domanda di
risarcimento, la cui competenza decisionale sfugge a questa Corte. Tantomeno la
pretesa dell’assicurata non può essere vista alla luce dell’art. 11 LAI che
prevede il diritto dell’assicurato al risarcimento delle spese di cura e di
malattia cagionate durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione.
Del resto la ricorrente non può invocare la protezione della buona fede, visto
che essa non aveva ricevuto alcuna assicurazione da parte dell’UAI circa il
riconoscimento dei costi dell’intervento in reparto semiprivato (sui singoli
presupposti cfr., fra le tante, DTF 121 V 66; DTF 125 V 395 consid. 6d).
In conclusione, visto quanto detto sopra, l’UAI non è tenuta a riconoscere le
spese per la degenza in reparto semi-privato, ma secondo quanto prescritto
dalla convenzione tariffaria con gli ospedali per i pazienti LAINF/AM/AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 16 gennaio 2001 è annullata.
§§ L’UAI si assume le spese relative all’intervento all’orecchio destro secondo le tariffe applicabili in reparto comune.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- di indennità per ripetibili parziali.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti