RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
32.2001.00012

 

BS/cd

Lugano

23 gennaio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2001 di

 

 

__________

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 gennaio 2001 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1, 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                               1.1.   __________, di professione segretaria in uno studio medico, il 25 agosto 1997 ha subito un incidente della circolazione subendo una distorsione cervicale di tipo colpo di frusta (cfr. rapporto 16 marzo 1999 della __________ in doc. _, cfr. anche cerfiticato LAINF, doc. _).
Prima dell’incidente, precisamente dal mese di febbraio 1995, essa lavorava a tempo pieno quale segretaria presso lo studio medico del dr. __________. Dal mese di aprile 1998, dopo un fallito tentativo di riprendere l’attività a tempo pieno, essa lavora al 50% (cfr. attestato del datore di lavoro 23 dicembre 1999, doc. AI _).

Il caso è stato assunto dalla __________ quale assicuratore contro gli infortuni, che ha versato all’assicurata delle indennità giornaliere. L’assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro nella misura del 50%.

                                         Sulla base del rapporto 23 dicembre 1999 della dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. _ inc. LAINF) e del rapporto 27 gennaio 2000 del dr. __________, specialista in medicina infortunistica (doc. _), con decisione 13 marzo 2000 l’assicuratore infortuni ha considerato __________ abile al lavoro al 100% dal 1° marzo 2000, ponendo quindi fine all’erogazione delle indennità giornaliere.
Contestualmente la __________ ha cessato di fornire prestazioni di cura dal 1° marzo 2000, poiché dalla continuazione della cura medica non ci si poteva più attendere un sensibile miglioramento delle conseguenze legate all’infortunio, riconoscendo comunque un’indennità di menomazione dell'integrità del 15% (doc. _ inc. LAINF).

In data 13 aprile 2000 l’assicurata, per il tramite del suo legale, ha presentato una tempestiva opposizione, contestando il grado di capacità lavorativa, nonché la percentuale di indennità per menomazione (doc. _ inc. LAINF/doc. _).

Anche la Cassa malati __________ si è opposta alla decisione della __________ (doc. _ inc. LAINF/doc. _).



                               1.2.   In data 13 ottobre 1999 __________ ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. _ inc. AI).

Basandosi essenzialmente sulla documentazione medica acquisita durante la procedura LAINF, con proposta di decisione 20 marzo 2000 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto una mezza rendita dal 1° marzo 1999 al 31 maggio 2000, rilevando quanto segue:

 

"  Le conseguenze psichiche e fisiche a seguito dell'infortunio del

26 agosto 1997 hanno causato un'inabilità variante tra il 50 % ed il 100 % fino al 28 febbraio 2000. Dal 1 marzo 2000 in poi l'assicurata è ritenuta abile al lavoro in misura totale. La malattia di lunga durata ai sensi della legge AI è iniziata il 31 marzo 1998. Giusta l'art. 29, cpv. 1, lett. b LAI il diritto alla rendita nasce dopo un anno di attesa, ovvero il 1 marzo 1999. In questa data il grado d'incapacità era del 50 %. Visto quanto precede, conferiamo una mezza rendita AI dal 1 marzo 1999 fino al 31 maggio 2000 (tre mesi dopo il ripristino totale della capacità di guadagno)." (cfr. doc. _)

                                         Con scritto 30 marzo 2000 l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha contestato l’inizio della decorrenza della rendita e la cessazione della stessa (doc. _ inc. AI).
Mediante successiva lettera 20 giugno 2000 l’avv. __________ ha precisato meglio le contestazioni, rilevando in particolare come i rapporti della dr.ssa __________ e del dr. __________ non siano sufficienti per attestare un miglioramento dello stato di salute dall’assicurata dal marzo 2000, facendo anche presente che contro la decisione della __________ è stata fatta opposizione. Rimarcando inoltre che non è stato effettuato un accertamento neuropsicologico, determinante per valutare le conseguenze legate ai colpi di frusta, egli ha postulato l’erezione di una perizia multidisciplinare (doc. _ inc. AI).

Con decisione 17 gennaio 2001 l’UAI ha confermato l’erogazione della mezza rendita dal 1° marzo 1999 al 31 maggio 2000 di
fr. 751. – al mese. L’amministrazione ha riconosciuto anche una rendita completiva per il marito e due rendite per figli (doc. _).

 

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa __________, sempre patrocinata dall’avv. __________, ha presentato un tempestivo ricorso, postulando il ripristino della mezza rendita dal 1° marzo 2000.
Ribadendo sostanzialmente l’inaffidabilità della documentazione medica su cui l’amministrazione ha basato il proprio provvedimento, l’assicurata ha comunque fatto presente di aver commissionato, nell’ambito della procedura amministrativa LAINF e con il consenso della __________ (doc. _ inc. LAINF), una perizia neuropsicologica.
Egli ha quindi postulato la sospensione della procedura in attesa del risultato della succitata perizia privata.



                               1.4.   Mediante risposta 7 maggio 2001 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame, rilevando in particolare:

"  (…)

Per quanto attiene alle problematiche riscontrate a livello fisico è stato stabilito -e tale constatazione non è stata oggetto di contestazioni- che i disturbi lamentati dalla ricorrente sono riconducibili esclusivamente all'incidente occorsole nell'estate del 1997. Al proposito è infatti stato osservato che: "il nesso di causalità tra i disturbi attualmente lamentati e l'evento del 25.8.97 è da ritenersi con probabilità preponderante" (rapp. dott. __________ 3.11.97, doc. _ inc. __________), e ancora: "non sono ravvisabili fattori estranei all'infortunio che ci occupa" (rapp. dott. __________ 3.6.98, doc. n. _ inc. __________).

L'AI ha potuto quindi a buon diritto fondarsi sulle constatazioni dell'assicurazione infortuni, dal momento che non esistono danni alla salute che quest'ultima non ha valutato. Né d'altro lato si ritiene che gli accertamenti esperiti siano incompleti, o non si sia sufficientemente tenuto conto delle conseguenze del sinistro.

Già qualche mese a seguito dell'incidente il dottor __________, che fra l'altro rilevava una "tendenza all'aggravazione" auspicava una ripresa lavorativa in tempi brevi: "ritengo assolutamente indispensabile un veloce reinserimento nel ciclo lavorativo (...). A partire dall'1.12.97 prevedo una ripresa della capacità lavorativa in modo completo" (rapp. dott. __________ citato).

Un primo tentativo di ripresa lavorativa a tempo pieno è però fallito.

Con rapporto 15 maggio 1998 (doc. n. _ inc. __________) il dottor __________, specialista neurologo, annotava che "all'esame neurologico noto unicamente una moderata sindrome cervicale, la TAC cerebrale e le rx cervicali hanno escluso lesioni traumatiche". Lo specialista concludeva consigliando di mantenere per qualche settimana una capacità lavorativa al 50%, per aumentarla poi al 75% ed eventualmente oltre.

Nel proprio rapporto 3 giugno 1998 (citato) il dottor __________ sottolineando I"'assenza di lesioni osteo-legamentari evidenziabili", come pure "elementi neurologici evidenziabili", segnalava però la presenza di disturbi a livello psichico, tali da rendere necessario un supporto psichiatrico.

In definitiva più esperti hanno potuto accertare che dal punto di vista fisico i danni erano alquanto contenuti ed a buon diritto il dottor __________ ha potuto concludere che all'inizio dello scorso anno non esistessero più sequele tali da compromettere la capacità lavorativa.

 

Per quanto attiene alla problematica psichica, la dottoressa __________, incaricata dell'analisi del caso, ha ravvisato l'esistenza di problematiche preesistenti all'incidente, evidenziatesi appunto a seguito dell'evento traumatico.

Si rilevi però che la valutazione della psichiatra considera lo stato della paziente in modo globale.

Anche da questo punto di vista l'UAI non aveva alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa e ritenuta determinante in ambito dell'assicurazione infortuni, in quanto gli accertamenti risultano a nostro avviso completi e dettagliati.

Nel suo ultimo rapporto del 23 dicembre 1999 (doc. _ inc. __________) la dottoressa __________ ha infatti avuto occasione di esprimere il proprio giudizio in piena conoscenza di

causa. Ella si è infatti basata, oltre che sulla visita di rito, anche su elementi forniti da due colleghi (i dottori __________ e __________), e sulle proprie precedenti valutazioni (cf. rapporto 14.3.99, doc. _ inc. __________)." (cfr. doc. _)

 

                               1.5.   Dopo aver chiesto dei ragguagli sulle modalità e sui tempi di esecuzione della prospettata perizia, con decreto 27 giugno 2001 il Vicepresidente del TCA ha sospeso la causa sino al 31 ottobre 2001 in attesa dei risultati peritali (doc. _). Tale termine è stato poi prorogato (doc. _).

                               1.6.   Dando seguito ai numerosi solleciti da parte dello scrivente Tribunale, con lettera 29 agosto 2002 l’avv. __________ ha finalmente trasmesso la perizia multidisciplinare del dr. __________, il quale si è avvalso di altri consulti specialistici.
Facendo riferimento al risultato peritale in merito all’incapacità lavorativa (30% nella professione di aiuto medico e 50% come casalinga) il legale ha chiesto l’accoglimento del ricorso

                                         (doc. _).

                                         Prendendo posizione in merito, il 4 settembre 2002 l’amministrazione ha prodotto le osservazioni del dr. __________ del Servizio medico AI, il quale, vista la complessità della fattispecie ed il fatto che sono stati presentati nuovi elementi medici difficilmente valutabili, ritiene che sia opportuno effettuare una perizia multidisciplinare a livello universitario (doc. _).


Con scritto 23 settembre 2002, il rappresentante ha invece sostenuto come la perizia prodotta sia sufficiente per valutare la capacità di lavoro. Pur non opponendosi ad una perizia multidisciplinare universitaria, egli ha comunque rimarcato che ciò prenderebbe molto tempo e causerebbe ulteriori spese (doc. _).



                               1.7.   Su richiesta del TCA, il 3 ottobre 2002 l’avv. __________ ha prodotto la perizia neuropsicologica erroneamente non trasmessa in precedenza, precisando che l’assicuratore LAINF non ha ancora proceduto all’evasione dell’opposizione (doc. _).


Infine, lo scrivente Tribunale ha chiesto al dr. __________ delle precisazioni in merito alla perizia multidisciplinare (doc. _), ricevendo risposta il 20 dicembre 2002 (doc. _).
Le risultanze d’istruttoria sono state trasmesse alla parti per una presa di posizione.

                                         Con scritto 3 gennaio 2003 l’UAI ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere (doc. _), mentre il 9 gennaio 2003 il legale dell’assicurata ha sollevato la propria opposizione all’esecuzione di una perizia medica giudiziaria (doc. _).

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   __________ sostiene di aver diritto ad una rendita AI anche dopo il 31 maggio 2000, così come risulta dalla perizia multidisciplinare del dr. __________.

Con la decisione contestata l’UAI, invece, ha ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro dal 1° marzo 2000.
Riguardo alla perizia del dr. __________, l’amministrazione è del parere che la complessità della fattispecie necessiti di un’ulteriore valutazione a livello universitario.

 

                               2.2.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1), che ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
Secondo l’art. 82 prima frase LPGA le disposizioni materiali della nuova legge non sono tuttavia applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze (crediti, cfr. versione francese e tedesca dell’art. 82 LPGA) fissate prima della sua entrata in vigore (cfr. art. 82 prima frase LPGA) e quindi non entrano in considerazione nella fattispecie in esame.
Di conseguenza gli articoli citatati della LAI, rispettivamente dell’OAI, corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.



                               2.3.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

                                         - un danno alla salute fisica o psichica conseguente a       infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

 

                                         - la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

 

                               2.4.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.

                                        

                                         Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

 

                               2.5.   Per quanto attiene alla coordinazione tra l'assicurazione per l'invalidità e l'assicurazione contro gli infortuni nella valutazione del grado di invalidità, in una sentenza del 23 aprile 1993 nella causa A. pubblicata in DTF 119 V 468, il TFA ha avuto modo di stabilire che non può essere mantenuta la giurisprudenza pubblicata in DTFA 106 V 88 consid. 2b e 112 V 175 consid. 2a che riconosce all'INSAI la priorità nell'accertamento dell'invalidità, considerando che l'istituto dispone per la valutazione dell'invalidità di un proprio apparato ben sviluppato, ciò che non avrebbe invece l'assicurazione invalidità (cfr. DTF 119 V 468 consid. 3a‑3c).

                                         Nella medesima occasione il TFA ha lasciato insoluta la questione di sapere se, eventualmente, la coordinazione della valutazione dell'invalidità sia da interpretare nel senso che all'assicurazione invalidità sia da riconoscere la priorità sull'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 119 V 468 consid. 3d).

                                         Alla luce della citata giurisprudenza federale, il TCA, in una sentenza del 31 marzo 1995 nella causa R.B. (pubblicata in RDAT II 1995 a pag. 202) ha stabilito che le direttive amministrative secondo cui gli organi dell'AI devono attenersi al grado d'invalidità fornito dall'INSAI o dall'assicurazione militare, non erano conformi alla nuova giurisprudenza del TFA.

                                         In un'altra sentenza non pubblicata del 1° luglio 1994 nella causa F.B il TFA ha riformato una decisione dell'INSAI che aveva considerato l'assicurato invalido in misura di 66 e 2/3, attribuendogli una rendita sulla base di un grado di invalidità del 100%. La nostra massima istanza si è fondata su una valutazione dell'Ufficio di orientamento ed integrazione professionale di Appisberg, che aveva permesso agli organi dell'assicurazione invalidità di dichiarare l'assicurato invalido al 100%.

                                         In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultima si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale.

                                         Infine, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001, pag. 79 e segg., il TFA ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta  in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe neppure se fosse sostenibile o persino equivalente.

 

 

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, occorre innanzitutto precisare che i disturbi accusati dall’assicurata sono riconducibili esclusivamente all’evento infortunistico.
Infatti, come rettamente rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa, nel rapporto 3 novembre 1997 il dr. __________ ha osservato che “il nesso di causalità tra i disturbi attualmente lamentati e l’evento del 25.8.97 è da ritenersi con probabilità preponderante” (cfr. doc. _ inc. LAINF), mentre nel rapporto 3 giugno 1998 il dr. __________ ha evidenziato che “non sono ravvisabili fattori estranei all’infortunio che ci occupa” (cfr. doc. _ inc. LAINF).
A questo va aggiunto il parere 17 luglio 2002 del dr. __________, il quale ha precisato che le affezioni diagnosticate, sia di natura fisica che psichica, (cfr. risposta alla domanda no. 4, doc. _) sono da ricondurre al noto incidente (cfr. risposta alla domanda 5.1, doc. _).
Da una parte, quindi, determinante è la documentazione medica relativa all’incidente. Dall’altra, siccome l’assicuratore infortuni non si è ancora espresso in merito all’opposizione presentata dall’assicurata, per cui non esiste una decisione cresciuta in giudicato, la valutazione del grado d’invalidità può essere effettuata autonomamente, senza alcun vincolo di cui al considerando precedente.



                               2.7.   Nel caso che ci occupa, con rapporto 15 maggio 1998 il neurologo dr. __________, riscontrando una sindrome

                                         post-traumatica, ha rilevato che “all’esame neurologico noto unicamente una moderata sindrome cervicale, la TAC cerebrale già eseguita e le RX cervicali hanno escluso lesioni traumatiche“, e propone di mantenere per qualche settimana una capacità lavorativa al 50%, da aumentare in caso di decorso favorevole al 75% ed eventualmente oltre (doc. _ inc. LAINF).
Mediante rapporto 3 giugno 1998 il dr. __________, specializzato in medicina infortunistica, ha accertato un trauma di accelerazione alla colonna cervicale “senza lesioni osteo-legamentari evidenziabili”, evidenziando la presenza di “ cefalee, turbe delle funzioni neuropsicologiche, stigmate depressive”. Il medesimo sanitario ha quindi suggerito l'esperimento di una valutazione neuropsicologica (effettuata in seguito dalla dr.ssa __________,

                                         doc. _ inc. LAINF) e ritenuto indispensabile un trattamento psicologico/psichiatrico di sostegno. Egli ha altresì attestato un’inabilità al 50% continua (doc. _ inc. LAINF).
Anche il dr. __________, medico curante, il 22 ottobre 1999 ha attestato un’incapacità al 50% dal 19 ottobre 1998 (doc. AI _).
Dopo quasi due anni dal suo ultimo rapporto, il 27 gennaio 2000 il dr. __________ ha attestato l’inesistenza di una limitazione dell’incapacità lavorativa del punto di vista fisico, precisando che spetterà allo psichiatra valutare la componente psichica dell’assicurata (doc. _).
Il 17 marzo 2000 il dr. __________, datore di lavoro, ha invece certificato un’inabilità al 50% (doc. _).

Per quel che concerne la componente psichica/psicologica dell’assicurata, nella sua valutazione neuropsicologica del 9 giugno 1998 la dr.ssa __________ ha evidenziato un disturbo neuropsicologico lieve-medio, sollecitando un sostegno psicologico/psichico (doc. _ inc. LAINF).
Con rapporto 14 aprile 1999 la dr.ssa __________, psichiatra, ha quindi diagnosticato una sindrome somatoforme e sindrome

                                         post-traumatica da stress, valutando un’inabilità al 50%, con possibilità di miglioramento se curata, rinviando a sei mesi un’altra valutazione (doc. _ inc. LAINF).
Il 23 dicembre 1999, sulla base dei testi psicologici del dr. __________, la dr.ssa __________ ha confermato una sindrome somatoforme persistente, mettendo in dubbio l’esistenza di una sindrome post traumatica da stress, escludendo anche una modifica duratura della personalità. Essa ha pertanto concluso che la paziente potrebbe riprendere un’attività al 100% da subito, sottolineando come la stessa non desideri riprendere l’attività a tempo pieno in quanto “i dolori sono una giustificazione psichica in tal senso: l’autorizzano a non avere colpa e a lavorare al 50%, ragion per la quale è aggrappata lì“ (doc. _ inc. LAINF).

Sulla base dei succitati rapporti 27 gennaio 2000 del

                              dr. __________ e 23 dicembre 1999 della dr.ssa __________, l’UAI ha quindi ritenuto l’assicurata totalmente abile dal 1° marzo 2000 e soppresso la mezza rendita dal 1° maggio 2000 (tre mesi dopo il ripristino totale della capacità lavorativa ex art. 88a cpv. 1 OAI).

 

                               2.8.   Durante la procedura amministrativa LAINF, __________ si è quindi sottoposta ad una valutazione medica da parte del dr. __________, specialista in neurochirurgia.
Quest’ultimo, a sua volta, ha inviato l’assicurata per diverse consultazioni specialistiche: neuroradiologica (dr. __________); neurootologica (dr. __________), neuropsicologica (dr. __________ __________) ed neurooftalmologica (dr. __________).

Sulla base dei singoli rapporti (cfr. doc. _), con referto 17 luglio 2002, il dr. __________ ha posto le seguenti diagnosi:

"  (…)

Antwort:

•     St.n. Schleudertrauma mit dadurch bedingtem schwerem Zervikalsyndrom (Dr. __________)

•     HWS-Distorsion mit milder traumatischer Hirnverletzung

•     mit multisensorischem Vertigosyndrom

•     Visuo-okulomotorischer Funktionsstörung

•     Hyperreaktiv des vestibulo-okulären Reflexes

•     Visuo-vestibulärer Integrationsstörung

•     Zerviko-proprio-nozipetiver Funktionsstörung (Dr.__________)

•     Leichtes zervikogenes orbitales Schmerzsyndrom

•     V.a. eine Störung der subjektiven visuellen Bewegungswahrnehmung mit Auswirkungen auf die tägliche Arbeit

•     Reduzierte Konjunktivenbefeuchtung (Dr. __________)

•     mit allgemeinem leichten bis mittelschweren kognitiven Leistungsdefizit bei allgemeiner Verlangsamung

      (Dr.__________)

•     Ausgeprägtes komplexes, behinderndes Schmerzsyndrom des Kopfes und des Halteapparates (Wirbelsäule, obere Extremität)."

(cfr. doc. _)


Alla domanda rivolta dal legale dell’assicurata di quantificare la capacità lavorativa, il dr. __________ ha risposto (sottolineatura del redattore) :

"  (…)

Antwort:

 

Ob von einer weiteren ärztlichen Behandlung der Unfallfolgen eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes zu erwarten ist, ist fraglich. Eine solche ärztliche Behandlung hat jedoch weiterhin zu erfolgen, um eine weitere Verschlechterung des Zustandes zu verhindern. Empfehlenswert ist, wie von verschiedenen Seiten angedeutet, eine intensive stationäre umfassende Rehabilitationsbehandlung in einer dafür spezialisierten Klinik wie __________, wobei ich der Klinik __________ den Vorzug geben würde. Sprachliche Schwierigkeiten entstehen dabei nicht, da die Patientin, obwohl italienischer Muttersprache, sehr gut das Deutsche und vor allem das Allemannische beherrscht. Wenn man bedenkt, dass Frau __________ trotz vollem Einsatz und unter Aufopferung von Lebensqualität ihren Beruf als Arztsekretärin auch zu 50% nicht richtig ausfüllen kann, fernerhin in Rechnung stellt, dass allein aus neuropsychologischer Sicht eine 50%-ige Einschränkung für als adäquat

gehalten wird, aus somatischer Sicht vor allem im Hinblick auf die Schmerzen eine weitere Einschränkung der Arbeitsfähigkeit hinzutritt, ist die Arbeitsfähigkeit im Beruf auf insgesamt maximal 30% ab Datum des Gutachtens zu setzen." (cfr. doc. _)         

 


Ritenendo poco probabile un miglioramento dello stato di salute e dopo aver costatato che l’assicurata, anche a costo di sacrifici, non può lavorare al 50% quale segretaria presso uno studio medico, il neurologo ha quindi riscontrato un’abilità lavorativa del 50% per motivi neurospsicologici ed del 30% per ragioni somatiche, a partire dalla data della valutazione peritale (17 luglio 2002).

Chiamato ad indicare le limitazioni funzionali della ricorrente nell’attività di segretaria medica e di casalinga, nonché di quantificare l’inabilità lavorativa globale, il dr. __________ ha concluso:

"  (…)

Antwort zu 7.1:

 

Die Patientin ist im Arbeitstempo verlangsamt und in der Konzentration und Merkfähigkeit im Vergleich zum Unfallvorzustand derart eingeschränkt, dass sie weder unter Zeitdruck arbeiten noch Arbeiten, die höhere mentale Funktionen erfordern, durchführen kann. Als Hausfrau kann sie keine schweren Hausarbeiten mehr verrichten wie Wäsche aufhängen, Ueberkopfarbeiten, Fenster putzen, Staubsaugen.

 

Antwort zu 7.2:

 

Ich schätze die Arbeitsfähigkeit als Arztsekretärin auf 30% ein und als Hausfrau zu 50%." (cfr. doc. _)


Il dr. __________ ha quindi riscontrato una riduzione della tempistica lavorativa ed una perdita di concentrazione dovute all’incidente, ciò che impedisce all’assicurata di eseguire la sua attività professionale, in particolare se sottoposta a stress (Zeitdruck), e tutte quelle professioni che richiedono un’alta capacità intellettuale.
Nelle mansioni di casalinga, la ricorrente sarebbe inoltre impossibilitata a svolgere attività pesanti e ad eseguire movimenti oltre il livello della testa.
Pertanto, il dr. __________ ha stabilito un’abilità al 30% nell’attività di segretaria ed al 50% quale casalinga.

Interpellato dal TCA al fine di determinare la graduazione dell’incapacità lavorativa tra il mese di marzo 2000 (ripristino della piena capacità lavorativa secondo la decisione impugnata) e la perizia (17 luglio 2002), con lettera 20 dicembre 2002 il
dr. __________ ha risposto che fino a marzo 2000 la capacità lavorativa quale segretaria in uno studio medico e quale casalinga è del 50%; dal 1° maggio 2001 l’abilità lavorativa nella precedente attività professionale è invece del 30%, mentre in attività domestiche la stessa è del 50% (cfr. doc. _).

 

 

                               2.9.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

 

 

                             2.10.   La perizia del dr. __________ è stata oggetto di una presa di posizione da parte del dr. __________, medico dell’UAI, allegata alle osservazioni dell’amministrazione (doc. _).

                          2.11.1.   Nella nota 13 settembre 2002, il dr. __________ ha innanzitutto sostenuto che si tratta di “una valutazione molto complessa, basata su strumenti che dovrebbero essere discussi da specialisti”, apportando comunque delle osservazioni di carattere generale “ che non vogliono essere una presa di posizione precisa, appunto in mancanza di strumenti adeguati da parte mia e dei colleghi” (doc. _).

Quale primo appunto, il dr. __________ ha rettamente rilevato che “la lettura del rapporto presentato mostra il nesso di causalità tra i disturbi accusati dalla paziente e l’infortunio dell’agosto 1997” e che il “nesso causalità sarà per noi di interesse solo se conseguirà una procedura di regresso. Per la determinazione del diritto a prestazioni tale problema non esiste” (doc. _).
Lo stesso dicasi per quel che concerne la valutazione circa l’indennità per menomazione, prestazione non conosciuta dall’assicurazione per l’invalidità (cfr. perizia pag. 9).
Tuttavia questo TCA non intravede motivi per cui la valutazione multidisciplinare del dr. __________– cui deve essere attribuita forza probatoria piena secondo i succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.9) - non possa essere presa in considerazione per la vertenza che ci occupa, tenuto conto che il perito si è espresso in merito alla capacità lavorativa residua dell’assicurata, come anche sulle eventuali possibilità d’integrazione.

                           2.11.2   Nella medesima nota, il dr. __________, osserva che:

"  La valutazione dei disturbi residui dopo trauma alla colonna cervicale (soprattutto) è sempre oggetto di ampia discussione tra gli specialisti. Non vi è valutazione univoca. Per certe scuole è d’importanza capitale la ricerca di elementi patologici organici, anche se non evidenziabili con i metodi ordinari (clinica, radiologia, MRI/TAC). Per altri la moderazione diagnostica e terapeutica trova maggiore spazio, perché ne diverrebbe una prognosi migliore. Per noi dovrebbe valere la valutazione dei disturbi con una coerente e ben motivata descrizione delle conseguenze sulla capacità lavorativa”.


Il medico AI pare qui accennare alla problematica relativa ai traumi da “colpi di frusta” in ambito LAINF.
Qui va solo rilevato che, con la sentenza di principio 4 febbraio 1991 pubblicata in DTF 117 V 359 (e confermata in DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U221, p. 109ss.), il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Modificando la propria giurisprudenza antecedente alla citata sentenza di principio, il TFA ha precisato che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata.
Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.


Nel caso in esame, come già detto, non è determinante sapere se le affezioni riscontrate dall’assicurata siano da mettere in relazione all’incidente stradale del 1997.
Va comunque rilevato come buona parte dei disturbi elencati nella succitata sentenza del TFA, in particolare per quel che concerne l’aspetto cognitivo, siano stati riscontrati nelle valutazioni specialistiche, ciò che ha permesso al dr. __________ di concludere per un nesso causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa (cfr. in particolare il paragrafo “Beurteilung” pag. 6, doc. _).
Rilevante per la fattispecie è comunque che la limitata capacità lavorativa dell’assicurata va ricondotta principalmente al deficit di memoria e di concentrazione accertato dalla valutazione neuropsichiatrica (cfr. doc. _), nonché al quadro neurologico riscontrato dal dr. __________.

                          2.11.3.   Il dr. __________ ha del resto postulato una valutazione psichiatrica della ricorrente, motivando come segue:

"  (…)

2.   L'oggettivazione del substrato organico, con metodi "tradizionali" non ha evidenzialo lesioni particolari né a livello cerebrale che della colonna cervicale. Si annotano solo disturbi della motilità della colonna (blocchi funzionali). L'esecuzione di esami sofisticati, come già detto sopra, dovrebbe essere oggetto di discussione-valutazione da parte di specialisti. Appare però evidente che i disturbi oggettivati potrebbero anche essere meritevoli di esplorazione psichiatrica (vedi per esempio i disturbi della sfera neuropsicologica, la cui valutazione è contraddittoria per la presenza di deficit importanti e di funzioni ottime). Lo stesso potrebbe pure valere per i disturbi della sfera oftalmica, quando viene messo l'accento sull'impossibilità di guardare un treno in marcia e le buone prestazioni lavorando al PC.

                                Che la componente psichica dovrebbe essere valutata può essere desunto, indirettamente, dalla domanda del perito principale alla specialista in neuropsicologica, se una psicoterapia avesse trovato un'indicazione. La risposta, insoddisfacente, menzionava solo che sarebbe stato necessario un soggiorno in clinica di riabilitazione." (cfr. doc. _)


Innanzitutto, per quel che concerne la valutazione neuropsicologica del 7 marzo 2002 della dr.ssa __________, ritenuta dal medico AI come contraddittoria, va rilevato che la stessa trova conferma negli atti già acquisiti durante l’istruttoria amministrativa LAINF. Infatti, il disturbo neuropsicologico d’entità lieve-medio riscontrato dalla specialista (pag. 11 doc. _) corrisponde sostanzialmente a quanto già aveva riscontrato la psicologa dr.ssa __________ nel suo referto del 7 luglio 1998 (cfr. doc. _ inc. LAINF).
Vero che alla domanda del dr. __________ in merito alla necessità di una cura psichiatrica di sostegno, la dr.ssa __________ ha risposto rimarcando l’opportunità di sottoporre l’assicurata ad una terapia di riabilitazione (cfr. pag. 12 doc. _).
Ma è altrettanto vero che questo non significa che necessariamente debba essere fatto capo ad un’esplorazione psichiatrica.
Del resto nel rapporto 23 gennaio 2002 il dr. __________, neurooftalmologo, ha sostanzialmente ricondotto il deficit visivo riguardo agli oggetti in movimento al fatto che l’assicurata presenta una mucosa secca (”trockene Schleimhaut”), generalmente riconducibile ad un trauma di distorsione della colonna vertebrale cervicale, ciò che potrebbe essere la causa della sua cronica stanchezza ( “Hauptbefund von neuroophtalmologischer Seite sind die trockenen Schleimhäute, wobei hier eine Unfallfolge vorliegen kann. (…)
Daneben eindeutige Störung der subjektiven visuelle Bewegungswahrnehumung. Diese akinetopische Störung ist relativ typisch dei Distorsion trauma del HWS. (…)
Die Patientin ist vermehrt ermündbar, wobei dies möglicherweise durch die visuellen Beschwerden bei der Bewegungswahrnehmung gefördert wird.”,
cfr. pag. 9, doc. _).
Rilevando che questi disturbi sono di difficile interpretazione, il neurooftalmologo ha del resto sostenuto che tale ammanco visivo può essere messo in relazione ad un deficit neuropsicologico ( “Prognostisch ist diese Störung schwierig interpretierbar. Es sind auch die Wechselwirkungen zwischen visueller Bewegungswahrnehumungsstörung und allfälligen neuropsychologischen Defiziten zu berücksichtigen”; cfr. pag. 9, doc. _), auspicando quindi una valutazione neuropsicologica. Tale valutazione è stata eseguita dalla dr.ssa __________, la quale ha concluso per un’inabilità lavorativa del 50% (doc. _).

                                     

                          2.11.4.   In conclusione, pur dando atto della complessità della fattispecie, tuttavia la richiesta del dr. __________ di procedere ad un’ulteriore valutazione a livello universitario non appare giustificata.
Infatti, a prescindere dal fatto che una nuova perizia allungherebbe i tempi per un giudizio, nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni del dr. __________ che si basano su un approfondito e completo esame di tutte le affezioni lamentate dall’assicurata.
Ogni specialista interpellato ha del resto esposto una dettagliata valutazione nel proprio campo medico, previa esecuzione di diversi esami diagnostici.
Le singole valutazioni conclusive sono state poi riportate e discusse dal perito principale, dr. __________, specialista in neurologia.
Benché la perizia multidisciplinare sia stata fatta eseguire dalla ricorrente stessa, come visto al consid. 2.9, determinante è che il rapporto del dr. __________, oltre ad adempiere ai requisiti giurisprudenziali di affidabilità e completezza di cui al considerando precedente, risulta essere convincente e quindi acquista forza probatoria piena.
In queste circostanze, è da ritenere,
con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b) che al momento della valutazione del dr. __________ (17 luglio 2002) l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa nella propria professione nella misura del 70% e del 50% quale casalinga, ritenuto escluso un miglioramento dello stato di salute.



                             2.12.   Secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata – in casu il 17 gennaio 2001 (DTF 116 V 248 consid. 1c, DTF 112 V 93 consid. 3, DTF 109 V 179 consid. 1, DTF 107 V 5 consid. 4a, DTF 105 V 141 consid. 1b; STFA inedita del 6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         Nel caso in esame, per quel che concerne il momento della decorrenza del grado d’incapacità lavorativa prima del 17 luglio 2002, come già accennato al consid. 2.8, con lettera 20 dicembre 2002 il dr. __________ ha risposto che fino a marzo 2000 la capacità lavorativa nella professione di segretaria in uno studio medico e quale segretaria era del 50%. A seguito di una forte influenza, dal 1° maggio 2001 egli ha attestato un’abilità lavorativa professionale del 30%, mentre la stessa è rimasta al 50% in attività domestiche (“ Bis zum März 2000 war die Arbeitsfähigkeit im Beruf als Arztsekretärin als Hausfrau im Haushalt ebenfalls 50%. Nach starker Grippe änderte sich die Arbeitsfähigkeit ab 1.5.2001 bis 17.6.2002 im Beruf auf 30%, im Haushalt blieb sie bei 50%”, cfr. doc. _).
Chiamato a precisare l’evolversi dello stato di salute, nel già citato scritto 20 dicembre 2002 (doc. _) il dr. __________ ha precisato di poterlo attestare solo a partire dal 15 febbraio 2001 allorquando la paziente si è presentata per una visita, certificando in particolare l’insorgenza, al 1° maggio 2000, di problemi d’orientamento (“Orientierungsschwierigkeiten”) (cfr. anche l’anamnesi stesa dal dr. __________ nella perizia a pag. 2, doc. _).

Sebbene il dr. __________ non si sia espresso sullo stato di salute della ricorrente, rispettivamente sulla capacità lavorativa vigente al momento del provvedimento contestato, a mente del TCA, da un attento esame della fattispecie non può essere concluso che nel periodo determinante (1° marzo 2000 – 17 gennaio 2001) vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata giustificanti la soppressione della rendita.
Innanzitutto perché la documentazione acquisita dall’UAI in ambito LAINF non permette di concludere, con il grado
della verosimiglianza preponderante, che dal 1° marzo 2000 l’assicurata potesse essere ritenuta pienamente abile al lavoro.
Da una parte il 3 giugno 1998 il dr. __________ aveva attestato un’inabilità al 50% continua (doc. _ inc. LAINF), dall’altra, il 27 gennaio 2000, alla domanda posta della __________ a sapere se l’assicurata fosse da considerare inabile al lavoro nella sua professione, egli aveva risposto con “no, da un punto di vista fisico”, senza apportare una valida spiegazione e senza aver visitato la ricorrente come aveva fatto nel 1998 (doc. _ inc. LAINF). Tanto più che in data 17 marzo 2000 il dr. __________, datore di lavoro dell’assicurata, aveva certificato un’inabilità al 50% (doc. AI _).
Nondimeno occorre rilevare che per costante giurisprudenza, decisivo nel caso di colpi frusta è ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Nel caso in esame, invece, la documentazione LAINF non contiene una valutazione neurologica recente, atteso che l’ultimo rapporto di un neurologo risale al 1998.
Per quel che concerne la valutazione psichiatrica, nel rapporto 23 dicembre 1999, al capitolo diagnosi la dr.ssa __________ ha sostanzialmente sostenuto che “dopo 2 anni di evoluzione e cure non so se possiamo ancora parlare di sindrome post-traumatica da stress legato all’infortunio dell’agosto 1997 “(doc. _ inc. LAINF, pag.2) mentre che, riportando le conclusioni dei risultati dei test psicologici eseguiti il 9 dicembre 1999 dal dr. __________, essa precisa che “ si tratta di una sindrome post traumatica da stress isteroideo, attualmente depressa” ( doc. _ inc. LAINF pag. 3).
Del resto lo stesso dr. __________ ha escluso un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, a cinque anni dall’incidente
(“Dabei macht das Gutachten sehr deutlich sichtbar, wie diese komplexe Störungen einander ergänzen. 5 Jahre nach dem Unfall ist nicht mit einer Besserung zu rechnen”, doc. _ pag. 6).
Infine, in tale contesto si situa del resto la certificazione 17 marzo 2000 del dr. __________ in cui egli ha certificato un’inabilità al 50% (doc. AI _).

 

                                         In queste circostanze, a mente del TCA, non vi sono validi motivi per ritenere verosimile un riacquisto della piena capacità lavorativa della ricorrente dal mese di marzo 2000, con conseguente soppressione della rendita dal 1° maggio 2000. Pertanto è giustificato il ripristino della mezza rendita.
Inoltre, come visto, le risultanze del dr. __________ consentono di procedere ad una valutazione dell'incapacità lavorativa e, di riflesso, al guadagno dell'assicurata anche successivamente alla data d'emissione della decisione contestata.
Considerato come un aumento dell'incapacità lavorativa (e di guadagno) dal 50% al 70% sia subentrato dal 1° maggio 2001, dal 1° agosto 2001 __________ ha diritto ad un rendita intera d'invalidità (sino al 31 luglio 2001 essa ha diritto ad una mezza rendita).

                                         Infatti giusta l’art. 88a cpv. 2 OAI, per essere riconosciuta la modifica dello stato invalidante giustificante un aumento della rendita ex art. 41 LAI deve perdurare almeno tre mesi senza interruzione notevole, ritenuto che la rendita più elevata è assegnata fin dal primo giorno del mese nel corso del quale ha termine il periodo di tre mesi (RCC 1980 pag. 479).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.
§ La decisione 17 gennaio 2001 è annullata.
§§ __________ ha diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo
     1999 ed a una rendita intera dal 1° agosto 2001.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà all’assicurata fr. 2'000.— di ripetibili.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti