RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
32.2001.00017

 

RG/sc

Lugano

20 agosto 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

 

 

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2001 di

 

 

__________

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 febbraio 2001 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   L'assicurata, nata nel __________, in data 14 settembre 1999 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti adducendo un'incapacità lavorativa dovuta alla lesione del polso destro consecutiva ad infortunio. In relazione a tale richiesta, con rapporto 30 settembre 1999 il dott. __________ ha diagnosticato:

 

"  Esiti d'artrodesi del polso destro;

Esiti d'artroplastica dell'articolazione trapezio-metacarpea al polso   destro;

Artralgia dolente alla TM a destra. (…)" (Doc. AI _)

 

                                         osservando che

 

" La paziente è da ritenersi inabile al lavoro al 40%. Lavora al 60% (cosa che per lei corrisponde al 100%) ma non riuscirebbe a svolgere un'attività lucrativa al 100% lavorando le 8 ore e mezzo giornaliere per la durata di 5 giorni alla settimana" (Doc. AI _)

 

 

                               1.2.   Dopo aver esperito accertamenti di natura medica e un'inchiesta a domicilio per persone che si occupano dell'economia domestica, per decisione 9 febbraio 2001 l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni motivando:

 

"  Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.

 

Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera

40 per cento almeno

un quarto

50 per cento almeno

una mezza

66 2/3 per cento almeno

rendita intera

 

Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.

 

Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.

 

Giusta Part. 27bis dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità, l'invalidità delle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale è determinata secondo il metodo comparativo dei redditi. Se esse si dedicano nello stesso tempo ai loro lavori abituali (per esempio economia domestica, impresa del/della congiunto/a), bisogna determinare la quota‑parte sia dell'attività  lucrativa, sia quella dei lavori abituali e il grado d'invalidità sarà fissato in funzione dell'handicap nelle due attività esercitate.

 

Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente esercitata o meno.

 

Dall'esame della documentazione medico‑economica acquisita agli atti Al si rileva che nel caso specifico il grado d'invalidità deve essere valutato a norma degli articoli 4 e 5 LAI, l'interessata essendo occupata nella misura dei 2/3 quale infermiera presso l'Ospedale __________, e per 1/3 quale casalinga.

 

L'invalidità globale, tenuto conto sia degli impedimenti presentati nell'ambito dei lavori inerenti l'economia domestica, che della situazione professionale (quota‑parte di attività esercitata attualmente in misura completa), risulta essere globalmente del 15 %, e più precisamente come a tabella seguente:

 

attività                        per cento        incapacità          grado d'invalidità

 

salariata                        66.66%                    0%                              0%

casalinga                      33.34%                  45%                           15%

grado d'invalidità                                                                             15%

                                                                                                        ====

 

Le osservazioni al progetto di decisione, formulate il 22.01.2001, sono ininfluenti ai fini di una diversa valutazione del caso. Non appare infatti documentato agli atti che la richiedente esercitasse un'attività lucrativa a carattere indipendente oltre a quella di salariata, al momento dell'insorgenza del danno alla salute. A titolo abbondanziale si può comunque sin d'ora affermare che in ogni caso il grado di invalidità non supererebbe il 33 1/3 %, l'interessata esercitando tuttora la professione di infermiera nella misura dei 2/3, con relativo stipendio di categoria." (Doc. :_

 

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l'assicurata la quale chiede in sostanza il riconoscimento di un'invalidità del 50%.
Queste le motivazioni del gravame:

 

"   

Desidero prima specificare che la mia percentuale di lavoro del 66,66%, è stata stipulata con un contratto nel 1992 a secondo delle esigenze di reparto. Fino al 1995, data della mia prima richiesta di invalidità a seguito dell'intervento di artrodesi totale del polso destro, oltre alla mia percentuale di lavoro in ospedale, come libera professionista, avevo la possibilità di esercitare anche privatamente nella misura del 30‑35%, cosa che da allora non mi e più possibile fare a causa dei grandi disagi dovuti appunto ai vari interventi avuti alla mano destra, con conseguente perdita finanziaria.

In questi ultimi anni i disagi che comportano la limitazione della mano, mi creano diversi problemi nello svolgere il mio lavoro come infermiera e come casalinga.

Come infermiera non mi è più possibile lavorare al 100%, non posso alzare pesi, rifare i letti dei pazienti, aiutarli nella loro toilette (bagno o doccia), non riesco più a misurare la pressione arteriosa ad un paziente, slacciare un laccio emostatico dopo una presa di sangue o dopo una iniezione in vena mi risulta difficoltoso, ho sovente bisogno dell'aiuto della mia collega ( se nell'atto di slacciare il laccio emostatico faccio un gesto sbagliato potrebbe anche rompersi l'ago nella vena del paziente con conseguenze che lascio a voi valutare). Se in un momento in cui mi trovo sola con un paziente, questo ha un arresto cardiaco, io non sono in grado di praticare le prime misure di soccorso, come un massaggio cardiaco, in quanto non mi è possibile fare a causa dei movimenti specifici che si devono fare.

In altri momenti specifici posso avere dei problemi, in quanto avendo la sensibilità della mano diminuita, sovente le cose che ho in mano mi sfuggono, penso ad esempio ad eventuali contenitori con del materiale da spedire ad analizzare, se mi cade perchè non lo sento bene in mano, può comportare disagi miei verso i medici con cui lavoro ma soprattutto al paziente che deve rifare l'esame. Fare dei lavori come impaccare delle piccole cose da sterilizzare ( garze o piccoli oggetti) o tracciare delle righe su un quaderno, dopo poco mi vengono dei crampi e dei dolori alla mano. Tutto questo a causa degli impedimenti alla mano destra, la mobilità, la sensibilità, i crampi e i dolori.

Alla mano porto sempre una stecca semi‑rigida che sostiene il pollice.

Come casalinga, anche se ho dei mezzi ausiliari, come la lavastoviglie e asciugatrice, sono impedita nelle seguenti attività:

 

-   CUCINA, aprire vasetti o bottiglie chiusi ermeticamente, utilizzare l'apriscatole, grattugiare il formaggio o sbucciare e affettare le verdure e la frutta. Aprire e chiudere la caffettiera. Sollevare, trasportare pentole pesanti, inserire e togliere le teglie dal forno, rigovernare le pentole o le teglie che non passano in lavastoviglie. Fregare con forza utensili di cucina. Con la comparsa dei crampi alla mano e la diminuita sensibilità, spesso mi sfuggono di mano gli oggetti, es. bicchieri o ciotole dell'insalata.

-   RIORDINO E PULIZIA DELLA CASA, fare I'aspirapolvere e il trasporto della stessa faccio molta fatica. Rifare il letto e fare il cambio delle lenzuola ho bisogno l'aiuto di una seconda persona (marito o donna delle pulizie) come anche per lavare i pavimenti e fare le pulizie a fondo dei bagni. Mi limito a passare il fiocco sui pavimenti, riordino, spolverare e pulire le vaschette dei bagni.

-   BUCATO E RIORDINO INDUMENTI, la cesta del bucato da lavare o stirato viene portata da mio marito. Gli indumenti che non vanno nell'asciugatrice e che devono essere stesi, mi deve aiutare una seconda persona, anche i capi che devono essere lavati a mano deve farlo qualcun altro. Ho bisogno d'aiuto nel piegare e riporre capi ingombranti e di peso. Nello stiro sono limitata nelle piccole cose, per le camicie e capi ingombranti devo chiedere l'aiuto di mia suocera.

-   CUCITO, non riesco più nemmeno ad infilare un ago perchè non mi riesce di tenere le piccole cose in mano.

-   SPESA, mi limito nella spesa di oggetti piccoli e di poco peso. Le borse pesanti non riesco portarle, per la spesa pesante devo contare sull'aiuto di mio marito, in quanto metterete borse in macchina e scaricarle non mi riesce.

-   GUIDA DELL'AUTO, faccio solo tragitti brevi, lunghi viaggi li evito in quanto il cambio delle marce deve essere fatto con la mano destra. Incontro difficoltà anche in determinate manovre, es. posteggi laterali.

-   AMMINISTRAZIONE DELLA CASA, la difficoltà maggiore la riscontro nello scrivere a macchina o al computer

-   CURA DI MEMBRI DELLA FAMIGLIA, ho la mamma rimasta vedova da pochi mesi, ha grossi problemi di salute (cardiopatica, disturbi importanti della memoria, diabetica insulino‑dipendente), per 2 week‑end al mese viene da noi per cui ho bisogno dell'aiuto di mio marito per poter aiutare mia madre nei suoi bisogni quotidiani. Spero che mio marito resti sempre in buona salute.

-   DIVERSI, nei lavori di giardinaggio sono impedita in tutte le attività, ho difficoltà a portare a spasso il cane (priva di forze e sensibilità alla mano). Avevo l'hobby del lavoro a maglia, cosa che non riesco assolutamente più fare.

 

Voglio descrivere la mia abitazione, casa unifamiliare con 5 locali su tre livelli, giardino di ca. 200 mq coltivato a prato e qualche flore. Tengo specificare che comincio ad avere delle limitazioni al braccio e alla mano sinistra che inizia a presentare impedimenti se troppo sollecitata. Il Dr. __________ e altri medici hanno prescritto delle sedute di fisioterapia e un trattamento con delle infiltrazioni locali, rimedi che non mi sono stati di beneficio.

Sono stata visitata da un neurologo e il 6 marzo 2001 ho un appuntamento da un reumatologo.

Il 9 gennaio 2001 sono stata sottoposta ad un nuovo intervento (ottavo) alla mano destra, per cui non so ancora come sarà la mobilità, in quanto ad oggi non mi e ancora possibile muovere la parte operata, prossimo controllo dal Dr. __________ a __________ previsto per il 12 marzo 2001. Il Dr. __________ valuta nei certificati precedenti, una incapacità lavorativa come infermiera e come casalinga del 40%.

 

Queste sono le mie motivazioni per cui non sono d'accordo sulla decisione presa, al momento attuale, dopo quest'ultimo intervento, valuto il mio grado di invalidità come infermiera e come casalinga nella misura del 50%." (Doc. _)

 

                               1.4.   Con risposta di causa 23 maggio 2001 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando:

 

"  con decisione 9 febbraio 2001 la richiesta di rendita inoltrata dall'assicurata è stata respinta.

L'UAI ha stabilito che l'interessata non era confrontata ad alcun impedimento nell'esercizio della propria professione di infermiera, che svolgeva nella misura dei 2/3, e che per contro risultava inabile nella misura del 45% nello svolgimento delle mansioni di casalinga.

 

Con tempestivo ricorso l'assicurata chiede le sia riconosciuto un grado di inabilità globale del 50%.

 

Essa sostiene in particolare che senza il danno alla salute avrebbe lavorato come infermiera a tempo pieno. Oltre alle ore presso l'Ospedale __________, avrebbe infatti svolto attività collaterali nella misura del 30/35%.

Vengono inoltre sottolineate le difficoltà che il danno alla salute implica, tanto nell'attività di salariata che in quella di casalinga.

 

In merito alla percentuale di tempo dedicata all'attività di salariata, lo scrivente Ufficio ritiene giustificato attenersi all'orario lavorativo che la stessa ha svolto presso l'Ospedale __________ sino all'inizio del corrente anno.

Come precisa l'assicurata stessa, l'attività presso l'Ospedale __________ veniva infatti svolta nella misura dei due terzi da anni, e per motivi indipendenti dallo stato di salute.

Che poi l'interessata svolgesse un'attività salariata collaterale è fatto che non è stato reso verosimile, non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso.

 

Per quel che concerne la capacità lavorativa in qualità di salariata, si rileva che l'assicurata, proprio a causa del danno alla salute, era stata trasferita nel reparto di pneumologia, nel qual ambito non era costretta ad effettuare sforzi incompatibili con il proprio stato valetudinario. Il datore di lavoro sottolineava al proposito che la signora __________ è stata trasferita nel servizio di pneumologia dove esegue semplici esami di laboratorio, su ordine medico, in quanto per motivi fisici non riesce ad adempiere alle normali attività di un'infermiera inserita in un reparto acuto" (cfr. doc. n. _ inc. Al).Anche dal punto di vista medico l'assicurata è del resto stata giudicata abile in tale misura (cfr. rapporti dottor __________, doc. n. _ inc. Al, e rapp. dott. __________, doc. n. _ inc. Al, nei quali però si fa erroneamente stato di un'attività al 60%).

 

Per quanto attiene invece alla capacità quale casalinga, l'entità degli impedimenti è stata giudicata nell'ambito dell'inchiesta esperita dall'assistente sociale (cf. doc. n. _ inc. Al), la quale ha del resto operato una valutazione ponderata e realistica, che ha tenuto in debita considerazione il fatto che l'interessata non può eseguire sforzi (e del resto l'incapacità stabilita è relativamente elevata).

 

Riguardo infine agli ultimi documenti prodotti, nei quali il dottor __________ attesta un'incapacità lavorativa totale a seguito di un nuovo intervento eseguito alla mano destra il 9 gennaio del corrente anno, si rileva che ad ogni modo gli stessi sono ininfluenti al fine della presente procedura, in quanto al momento in cui la decisione è stata emessa, il peggioramento non era intervenuto da almeno tre mesi, così come richiesto dalla legge.

La decisione impugnata è quindi corretta.

Ad ogni modo, resta sottinteso che un durevole peggioramento dello stato di salute, così come le eventuali ripercussioni a livello lavorativo, possono essere considerate nell'ambito di una procedura di revisione." (Doc. _)

 

                               1.5.   Con scritto 6 giugno 2001 l'avv. __________ ha comunicato al questo TCA di aver assunto il patrocinio dell'assicurata e in data 26 giugno 2001 ha presentato ulteriori osservazioni.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita d'invalidità.

Perché sia possibile riconoscere un'invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".

                                         Da quanto precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute.

                                         Ciò che fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:

 

·    che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;

 

·    che sia costatata un'incapacità di guadagno;

 

·    che l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla
salute;

 

                                         allora non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).

                                         L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).

                                         Tuttavia, perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.

                                         In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.

                                         La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto - prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).

 

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".

                                         Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:

 

"  L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.

Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit. p. 211).

 

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui

 

"  Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.

Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo  i principi validi  per le persone esercitanti attività lucrativa.”

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 146.

 

                               2.5.   Ai fini di accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità, si deve stabilire se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76 p. 221). Al proposito va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (DTF 98 V 262; M. Valterio, op. Cit., p. 109).

                                         Inoltre va ricordato che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.6.   Nella presente fattispecie, per valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha applicato il metodo di calcolo misto.
L'amministrazione ha dunque diviso il tempo dedicato dalla ricorrente nell'attività salariale (66.66%) da quello impiegato nelle mansione domestiche (33.33%).

Dagli atti di causa emerge che dall'assicurata dal 1992 ha svolto e svolge attualmente l'attività di infermiera in misura del 66.66% (cfr. ricorso, cfr. doc. AI _). Col gravame essa sostiene di aver inoltre svolto, prima del 1995, attività professionali a titolo indipendente nella misura del 30-35%. Di tale circostanza tuttavia l'assicurata non è stata in grado di fornire la benché minima prova. Nessun elemento agli atti permette per il resto di presumere che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe esercitato al momento dell’esame del suo diritto alla rendita, un’attività lucrativa a tempo pieno. L’invalidità dev'essere pertanto stabilita in applicazione del metodo misto, secondo la ripartizione delle quote parti di attività applicata dall'UAI (66.66% per l'attività salariata, 33.33% per le mansioni domestiche).

 

                               2.7.   Per quanto riguarda il calcolo dell'invalidità quale casalinga, come visto il criterio dell'incapacità di guadagno non trova applicazione (cfr. consid. 2.2). L'invalidità è in tale caso invece stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.

 

 

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

 

"  in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

 

 

                                         La cifra 2122 prevede che:

 

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

 

 

 

  Lavori                                                        Economia senza figli e senza        membri di famiglia che                                              richiedono cure

 

                                                                                 %

  1.     Conduzione dell'economia

        domestica, (pianificazione,

        organizzazione del lavoro,

        controllo                                                             5

  2.     Spese e acquisti diversi                                   10

  3.     Alimentazione (preparazione

        dei pasti, lavori di pulizia

        della cucina)                                                    40

  4.     Pulizia dell'appartamento                                 10

  5.     Bucato, pulizia dei vestiti,

        confezione e trasformazione

        degli abiti, (cucito, maglia,

        uncinetto)                                                         10

  6.     Cura dei figli e di altri membri

        della famiglia                                                    ---

 

  7.     Diversi (cura di terzi, cura

        delle piante e degli

        animali, giardinaggio)                                        5

  8.     Altre attività (p. es. aiuto alla

        famiglia stessa, attività di utilità

        pubblica, perfezionamento,

        creazione artistica, attività

        superiore alla media nella

        confezione e nella trasformazione

        dei vestiti).                                                        20"

 

 

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T., pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 288 e ss., il TFA ha avuto modo di ribadire la conformità delle citate direttive alla legge (cfr. VSI 1997 pag. 304-305, consid. 4a).

                                         In questa sentenza l'Alta Corte ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestiche di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

 

                                         In VSI 1997 pag. 299 e seg., l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss. delle DIG).

 

                                         Inoltre, nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano per altro essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

 

 

"En règle générale, on admettra que les travaux d'une personne non invalide qui s'occupe du ménage constituent, en pour-cent, les parts suivantes de son activité:

 

 

Activités

Minimum

Maximum

 

        %

        %

1. Conduite du ménage (planification,

    organisation, réparation du travail,

    contrôle)

             2

           5

2. Alimentation (préparation, cuisson,

    service du repas, nettoyage de la

    cuisine, provisions)

           10          

         50              

3. Entretien du logement (épousseter,

    passer l'aspirateur, entretenir les sols,

    nettoyer les vitres, faire les lits)

             5

         20              

4. Achats et courses diverses (poste,

    assurances, services officiels)

             5

         10              

5. Lessive, entretien des vêtements

    (laver, étendre et plier le linge,

    repasser, raccommoder, nettoyer les

    chaussures)

             5

         20              

 

6. Soins aux enfants ou aux autres

    membres de la famille

             0

         30              

7. Divers (p. ex. Soins infirmiers,

    entretien des plantes et du jardin,

    garde des animaux domestiques,

    confection et transformation de

    vêtements; activité d'utilité publique,

    formation complémentaire, création

    artistique)*

             0

         50

 

* à l'exclusion des occupations purement de loisirs (n° 3090)"

 

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

 

"  Le total des activités doit toujours se monter à 100% (Pratique VSI 1997, p. 298).

 

La présentation de la répartition des travaux donnée au n° 3095 et leur appréciation individuelle sont applicables dans les cas normaux. La fixation d'un minimum et d'un maximum est destinée à garantir une égalité de traitement dans toute la Suisse. La marge existant entre ces deux extrêmes permet de mieux tenir compte de la réalité et des circonstances du cas particulier. Une pondération différente ne peut être faite qu'en cas de divergences importantes par rapport au schéma (RCC 1986, p. 244). Le cas échéant, le dossier sera soumis à l'OFAS avec une proposition.

 

Afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, une personne qui s'occupe du ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'êlle afin d'améliorer sa capacité de travail (p. ex. en adoptant une méthode de travail adéquate, en faisant l'acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés, nos 1045 et 3045 ss). Elle doit mieux répartir son travail et avoir recours à l'aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle.

Si la personne ne prend pas de telles dispositions en vue de réduire son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors de l'évaluation de l'invalidité, de la diminution de la capacité de travail qui en résulte dans le domaine du ménage."

 

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 (I 102/00) il TFA ha avuto nuovamente modo di confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

 

                               2.8.   Nella concreta evenienza, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.

                                         Con rapporto 7 novembre 2000 quest'ultima ha constatato i seguenti impedimenti nel disbrigo delle diverse faccende domestiche:

 

"  (…)

5. ATTIVITÀ ‑ descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

 

 

5.1 Conduzione dell'economia domestica

 

pianificazione, organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza asegnata

5

Percentuale degli impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

 

Nessun impedimento nell'attività di pianificazione e controllo delle diverse attività casalinghe.

 

 

5.2 Alimentazione

 

pianificazione, dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

40

Percentuale degli impedimenti

30 %

percentuale di invalidità

12%

 

Ormai dal 1988 a questa parte l'assicurata risulta impedita nelle seguenti attività di cucina: aprire vasetti e bottiglie chiusi ermeticamente, utilizzare l'apriscatole e la caffettiera, sollevare, trasportare e scodellare pentole pesanti, inserire e togliere le teglie dal forno, fregare con forza utensili di cucina e il piano di lavoro. L'assicurata segnala pure difficoltà nello sbucciare ed affettare frutta e verdura per la comparsa di crampi alla mano destra dopo il minimo sforzo.

La signora __________ è per il resto in grado di cucinare i pasti giornalieri, di caricare e scaricare la lavastoviglie, di eseguire i semplici lavori di riordino del piano di lavoro e del locale tutto.

Le pulizie a fondo del locale sono invece affidate al marito.

 

 

L'assicurata gode tuttora di una discreta autonomia in questa specifica attività domestica.

Valuto quindi in misura del 30 % la percentuale degli impedimenti.

 

 

5.3 Pulizia dell'appartamento

 

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20

Percentuale degli impedimenti

70 %

percentuale di invalidità

14%

 

L'assicurata dal 1988 si limita ai facili lavori di riordino, spolvero, pulizia delle vaschette. È in grado tuttora di scopare i locali, di passare il fiocco sui pavimenti. Per rifare il letto e cambiare le lenzuola è necessaria la collaborazione del marito, che pure assicura le rimanenti pulizie ordinarie della casa (passa l'aspirapolvere, lava i pavimenti, pulisce a fondo il bagno).

Una collaboratrice domestica garantisce i lavori approfonditi e stagionali ed è presente di regola 8 ore ogni 15 giorni.

 

In questa attività domestica, a causa degli impedimenti d'uso alla mano destra, l'assicurata è molto limitata, l'apporto di terzi quindi rilevante. Valuto di conseguenza in misura del 70 % la percentuale degli impedimenti.

 

 

5.4 Spesa e acquisti diversi

 

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

15

Percentuale degli impedimenti

30 %

percentuale di invalidità

4, 5%

 

L'assicurata effettua tuttora tutti gli acquisti necessari, sia casalinghi che personali. Le borse pesanti vengono però lasciate in auto e scaricate dal marito al suo rientro a casa. La signora __________ in nessun modo può infatti portare borse con la mano destra e deve oltretutto evitare di sollecitare oltremodo anche la mano sinistra, che da qualche tempo accusa qualche difficoltà. Nessun impedimento nella gestione burocratico‑amministrativa e nella compilazione dei cedolini di versamento (I'assicurata è mancina, non incontra quindi ostacoli nella scrittura).

 

L'assicurata gode anche in questo ambito di una discreta autonomia. Valuto quindi in misura del 30 % la percentuale di impedimento.

 

 

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

 

lavare, stendere, stira-re, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

15

Percentuale degli impedimenti

70 %

percentuale di invalidità

10, 5%

 

La cesta col bucato viene portata nel locale lavanderia dal marito. La signora __________ è successivamente in grado di suddividere i panni, di inserirli e toglierli dalla lavatrice e dall'asciugatrice. Alcuni capi, quelli delicati in particolare, la signora __________ preferisce però  stenderli, ma per tale operazione richiede la collaborazione del marito. L'assicurata è infatti impedita in tutte le attività che richiedono l'uso di entrambe le mani (per la marcata perdita di sensibilità e forza alla mano destra).

Anche per piegare, specie i capi ingombranti e di peso, è richiesta la collaborazione del marito. L'attività di stiro è ridotta alle piccole cose, mentre i capi delicati, ingombranti e di peso sono delegati alla suocera.

La signora __________ si è dedicata con grande piacere all'attività di maglia, sospesa a causa delle condizioni della mano destra.

 

Anche in questo ambito casalingo, in cui l'uso di entrambe le mani è pure particolarmente sollecitato, l'intervento dei familiari è notevole. Valuto in misura del 70 % la percentuale degli impedimenti.

 

 

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

 

compresa educazione, at- tività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0

Percentuale degli impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

 

 

5.7 Diversi

 

cura delle piante, giardi- naggio, cura degli anima-li, attività di utilità pubbli- ca, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

5

Percentuale degli impedimenti

80 %

percentuale di invalidità

4 %

 

 

L'assicurata è impedita in tutti i Iavori di giardinaggio, di cui di conseguenza si occupa esclusivamente il marito, e segnala difficoltà nel portare a spasso il cane a causa delle condizioni in particolare della mano destra (priva di forza e sensibilità), ma pure delle limitazioni alla sinistra (che inizia a presentare impedimenti se troppo sollecitata).

 

Per quanto indicato valuto in misura dell'80 % la percentuale degli impedimenti in questo settore domestico. (…)" (Doc. AI _)

 

                                         Sulla base di questi accertamenti e con riferimento ai tassi parziali rilevati, l'assistente sociale ha quindi stabilito un impedimento complessivo del 45%.

 

                                         Col gravame l'assicurata - per quanto è dato di capire - contesta le risultanze dell'inchiesta domiciliare facendo un elenco delle difficoltà che incontra nello svolgimento delle singole mansioni domestiche.

 

                               2.9.   Come visto, per la fissazione del grado di invalidità delle casalinghe, oltre agli atti medici, dev’essere tenuto conto delle risultanze dell’inchiesta economica.

                                         In tale contesto il TFA ha già stabilito che non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, consid. 5).

                                       

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit. p. 211; cfr. RCC 1989 p. 131 consid. 5b ec; cfr. RCC 1984 p. 144 consid. 5).

 

                                         Nelle sentenze non pubblicate 2 febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W. il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici.

 

                                         Tali condizioni non paiono nelle specie adempiute, la totalità delle indicazioni fornite dalla casalinga nell'ambito dell'inchiesta domiciliare risultando del tutto attendibili e non contrastano per il resto con il giudizio espresso dal dott. __________ in merito all'incapacità lavorativa dell'assicurata quale casalinga (40%, cfr. doc. AI _). Gli impedimenti elencati nell'atto ricorsuale collimano inoltre sostanzialmente con quelli evidenziati in sede d'inchiesta domiciliare.

 

                                         In casu, alla luce delle giurisprudenza citata, alla valutazione dell'assistente sociale deve essere prestata completa adesione. La valutazione degli impedimenti - considerati, conformemente ai succitati dettami giurisprudenziali, in relazione ad un complesso delle occupazioni abituali pari al 100% e entro i parametri fissati nella citata cifra marg. 3095 CII (cfr. consid. 2.7) -  non appare infatti arbitraria, risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti. Inoltre, in considerazione del fatto che, per gli assicurati coniugati - come in casu - deve essere tenuto conto della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale in vigore, nella specie la percentuale complessiva degli impedimenti potrebbe verosimilmente risultare addirittura inferiore a quella esposta nel citato rapporto (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CCS; Pratique VSI 3/1996, pag. 208; 117 V 197, cfr. perizia p. 5, 6).

 

 

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI (15%) sulla base dell'accertamento domiciliare e tenuto conto della quota parte dell'attività di casalinga.

 

                               3.1.   Per quel che concerne l'invalidità quale salariata, con rapporto 30 settembre 1999 il dott. __________, chirurgo della mano, ha osservato:

 

"  (…)

1.5 La paziente è da ritenersi inabile al lavoro al 40%. Lavora al 60% (cosa che per lei corrisponde al 100%) ma non riuscirebbe a svolgere un'attività lucrativa al 100% lavorando le 8 ore e mezzo giornaliere per la durata di 5 giorni alla settimana. (…)" (Doc. AI _)

 

                                         confermando siffatta valutazione con successivi certificato 19 aprile 1999 e 4 maggio 2000 (cfr. doc. AI _, doc. _).

 

                                         Dal fascicolo emerge inoltre che, in precedenza, in un rapporto datato 13 giugno 1995 ed allestito all'attenzione della cassa malati __________, il dott. __________ aveva evidenziato come a seguito del danno permanente al polso destro consecutivo ad infortunio

 

"  (…)

L'assicurata non potrebbe più effettuare l'attività di infermiera in un reparto normale in quanto presenta una diminuzione della forza prensile diminuita di circa il 50%. Questa diminuzione della forza prensile porterebbe una diminuzione della capacità lavorativa come infermiera nel settore di un reparto di medicina, chirurgia o ginecologia a meno di 1/3. (…)"

                                     

                                         Inoltre con rapporto peritale 30 aprile 1996, redatto per conto della __________, il dott. __________ della Klinic __________ aveva a sua volta concluso per un'incapacità lavorativa quale infermiera in un reparto normale nella misura del 40% (cfr. rapporto 30 aprile 1996 p. 14 in inc. amm.)

 

                                         Dalle tavole processuali emerge altresì che con rapporto 14 gennaio 2000 il datore di lavoro dell'assicurata (Ospedale __________) ha dichiarato che:

 

"  La Signora __________ è stata trasferita nel servizio di Pneumatologia dove esegue semplici esami d'ambulatorio, su ordine medico, in quanto per motivi fisici non riesce ad adempiere alle normali attività di un'infermiera inserita in un reparto acuto." (Doc. AI _)

 

                                         Con la querelata decisione, richiamando la refertazione medica ed economica agli atti, l'UAI ha stabilito che l'assicurata presenta una totale capacità al lavoro quale salariata.

 

                               3.2.   Nell'ambito della procedura amministrativa, come pure in sede d'istruttoria ricorsuale, l'assicurata ha dichiarato di presentare difficoltà ed impedimenti nello svolgimento dell'attuale attività lavorativa esercitata in misura del 66.66% (cfr. doc. AI _, ricorso 2 marzo 2001) e ciò nonostante il fatto che, come risulta dalle dichiarazioni del datore di lavoro del 14 gennaio 2000 essa risulta essere stata trasferita nel Servizio di Pneumologia nel quale esegue semplici esami d'ambulatorio non riuscendo ad adempiere alle normali attività di infermiera in reparto acuto.

                                         In sede d'inchiesta domiciliare l'assicurata ha confermato di presentare difficoltà nell'espletamento di singole mansioni anche all'interno del Servizio di Pneumologia dove, oltre a dover far capo alla collaborazione di colleghi che la sostituiscono in diverse attività, non riesce, a causa delle condizioni della sua mano destra, ad eseguire determinate mansioni quali per esempio la misurazione della pressione e l'applicazione di lacci emostatici.

                                         In simili circostanze, al fine di valutare se effettivamente l'assicurata è in grado di esercitare - come ritenuto nell'atto impugnato sulla base delle sole valutazioni medico teoriche agli atti - la professione di infermiera presso il Servizio di Pneumologia nella misura del 66.66% (attuale grado d'occupazione), a mente di questo TCA l'amministrazione avrebbe dovuto, oltre che accertare quali sono le effettive mansioni svolte dall'assicurata nell'attuale professione esercitata, procedere ad una approfondita verifica dell'effettiva compatibilità delle singole mansioni che la compongono con le limitazioni funzionali della mano destra.

 

                                         La fattispecie difetta di una valutazione professionale della reale capacità lavorativa dell'assicurata che permetta di ritenere siccome interamente esigibile lo svolgimento, al 66.66%, dell'attualmente professione di infermiera. Non da ultimo, suscita anche qualche perplessità la differenza tra il grado d'invalidità ritenuto per l'attività di casalinga (15%) svolta al 33% - che, come rilevato anche dal dott. __________, è pure da ritenersi attività manuale alla stregua di quella d'infermiera - e l'assenza d'invalidità ritenuta nell'atto impugnato per tale parte d'attività, atteso che per entrambe le attività è stato dal profilo medico attestato il medesimo grado d'incapacità teorica (40%).

 

                                         La causa deve essere pertanto rinviata all'amministrazione per un complemento istruttorio nel quale dovrà segnatamente essere accertata e valutata, tramite il consulente professionale - il cui compito è proprio quello di stabilire, in base alle informazioni mediche riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido (cfr. sul punto Meyer/Blaser, BG über die Invalidenversicherung (IVG), Zurigo 1997, p. 228; DTF 107 V 20 consid. 2b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,  Friborgo 1995, 201; E. Peter, Die Koordination der Invalidenrenten, Zurigo 1997, p. 74 e 75; Bolthauser, Die Invaliditätsbemessung in der Zeit bis zur feststehenden Dauerinvalidität, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Rechstfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, pag. 132-133)  - l'effettiva esigibilità dell'attuale attività di infermiera svolta al 66.66%, procedendo in seguito, se del caso, ad una verifica della valutazione professionale in collaborazione coi sanitari che hanno valutato l'incapacità lavorativa dal profilo medico.

 

                               3.3.   Dagli atti di causa emerge inoltre che nel gennaio 2001 l'assicurata si è sottoposta a nuovo intervento di resezione con innesto flessibile secondo Swanson all'articolazione trapezio-metacarpale, in relazione al quale è stata attestata un'incapacità del 100% sino al 30 aprile 2001 (doc. AI _).

                                         In simili circostanze, l'amministrazione dovrà quindi altresì esaminare se ed in che misura, conformemente all'art. 41 LAI, tale circostanza comporta una modifica rilevante della situazione invalidante stabilita alla data d'emanazione della decisione impugnata.

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §      La decisione impugnata è annullata.

                                      §§    Gli atti sono rinviati all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerando 3.2.

                                         §§§ L'amministrazione stabilirà inoltre - come indicato al considerando 3.3. - se dopo la pronuncia della decisione impugnata è intervenuta una modifica della situazione invalidante.

                                        

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L'UAI verserà all'assicurata fr. 300.-- per ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti