Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2001.00026

Rif. costo n.

161.318.05

 

bs/fz

Lugano

21 dicembre 2001

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

visto il ricorso del 23 marzo 2001 interposto da

 

 

__________

rappr. da: avv.__________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19.2.01 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la sentenza 23.10.01 con la quale è stato respinto il gravame;

 

richiamata l'ordinanza 31.7.01 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

 

rilevato che in data 7.12.01 l'avvocato _________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;

 

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

ordina                      1.   La nota è tassata in fr. 1'888.70;

                                        

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.  Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

 

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi