|
RACCOMANDATA |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
RG/sc |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo,
presidente, |
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
|
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2001 di
|
|
__________,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 14 maggio 2001 emanata da |
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nato nel 1963, nel febbraio 1987 è stato vittima di un incidente sciistico nel quale ha riportato una frattura del cranio con contusioni cerebrali della regione fronto-parieto-temporale destra.
Con decisione 22 ottobre 1996 la __________ ha riconosciuto un'incapacità al guadagno dell'80% e assegnato all'assicurato una corrispondente rendita d'invalidità con effetto dal 1. agosto 1998. Con successiva decisione 2 marzo 2000 la __________ ha ridotto la rendita d'invalidità al 60% con effetto dal 1. aprile 2000.
In parziale accoglimento dell'opposizione interposta dall'assicurato, con decisione 18 luglio 2000, la __________ ha riconosciuto all'assicurato una perdita di guadagno pari al 70%.
1.2. Con decisione 15 maggio 1997 l'allora competente __________ ha concesso a __________ un rendita intera AI per un grado d'invalidità dell'80% con effetto dal 1. gennaio 1997.
Con successiva decisione 17 agosto 1999 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha confermato il grado d'invalidità dell'80% e il conseguente diritto ad una rendita intera.
1.3. In esito alla procedura di revisione avviata nel maggio 1999, per decisione 16 maggio 2000 l'UAI ha ridotto il grado d'invalidità al 60% con conseguente diritto ad una mezza rendita.
Successivamente, con scritti 1. ottobre 2000 rispettivamente 12 dicembre 2000 l'UAI ha comunicato all'assicurato di non entrare nel merito delle domande di riconsiderazione da questi formulate a seguito della fissazione da parte della __________ di un grado d'invalidità del 70%.
1.4. In data 15 gennaio 2001 l'assicurato ha chiesto una revisione della rendita, adducendo una diminuzione del reddito (effettivo) da invalido nell'anno 2000 rispetto al reddito (effettivo) percepito nel 1999, il quale era stato posto alla base della precedente decisione di riduzione del grado d'invalidità dall'80 al 60%.
Esperiti alcuni accertamenti di natura economica, con decisione 14 maggio 2001 l'UAI ha respinto la domanda di revisione motivando:
" Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
|
Grado d'invalidità |
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera |
|
40 per cento almeno |
un quarto |
|
50 per cento almeno |
una mezza |
|
66 2/3 per cento almeno |
rendita intera |
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attenere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.
Se il grado d'invalidità di un beneficiario di rendita si modifica in maniera tale da influenzare il diritto alla rendita, quest'ultima è, per il futuro, aumentata, ridotta o soppressa, giusta l'art. 41 LAI.
Dall'esame della nuova documentazione acquisita agli atti, si rileva che l'assicurato, nel corso dell'anno 2000 ha subito una diminuzione del reddito, passato a fr. 33'478.--, rispetto ai 40'961.-- del 1999.
Questa diminuzione non è tuttavia imputabile ad una modifica della capacità di guadagno, bensì ad un calo della cifra d'affari del negozio del __________ dove l'assicurato è occupato nell'ambito della vendita ed assistenza.
Del resto, ponendo a confronto le distinte salari del 1999 e del 2000 si nota che all'interno dell'azienda il calo è generalizzato.
In tali condizioni non sussistono pertanto i presupposti per procedere ad una revisione del grado di invalidità.
Infatti un semplice cambiamento del reddito effettivo non costituisce di per sé un motivo di revisione; l'art. 4 LAI esige infatti una modifica del grado di invalidità, il quale a sua volta presuppone una modifica della capacità di guadagno (Valterio, Droit et pratique del l'AI, p. 268).
L'Ufficio AI ha esaminato le sue osservazioni del 09.05.2001 e le ha ritenute ininfluenti al fine di una diversa valutazione del caso. (…)" (Doc. AI :_)
1.5. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato dinanzi al TCA, facendo valere:
" Dal 1995 al 2000 ho percepito una rendita intera Al. Basando sui redditi annui di CHF 38'655.00 nel 1998 e di CHF 40'961.00 nel 1999, la stessa Al decise nel 2000 una deduzione del grado d'invalidità a 60%. l miei vari ricorsi contro questa decisione furono respinti.
L'incremento del guadagno in questi due anni non costituiva un aumento della capacità di guadagno, ma era in realtà e nel senso economico un aumento straordinario e temporaneo.
l redditi nel 1998 e 1999 possono essere spiegati come un aumento temporaneo della cifra d'affari nel mio reparto di vendita e con la gratifica straordinaria in seguito ai 30 anni della ___________. Questi nel 2000 non c'erano più e non ci saranno neanche nel 2001.
Se queste eccezioni nel 2000 erano la causa della diminuzione del grado d'invalidità, anche la loro mancanza deve essere accettata e con questo il reddito del 2000 (CHF 33478.00) come base di calcolo per il grado d'invalidità.
Questo reddito corrisponde più o meno a quello dell'anno 1997 (CHF 31'971.00) tenendo conto l'evoluzione dei prezzi e dei salari.
Nel 2000 non c'era una diminuzione generale dei salari nella __________, come pretende l'Al.
Anche questo dimostra, che la diminuzione del mio reddito, senza le gratifiche straordinarie degli anni 1998 e 1999, è un ritorno al livello normale e l'incremento nel 1998 e 1999, non era nient'altro che temporaneo e quindi non può essere normativo.
Se l'Al tiene conto di queste oscillazioni straordinarie a debito dell'assicurato ma non a suo favore, lei stessa applica un dualismo metodico che non è ammissibile.
Per questi motivi la decisione del 14.5.01 non è accettabile. Questa è ingiusta e deve essere sospesa in modo che l'Al versi di nuovo una rendita intera.
Se necessario i fatti possono essere provati e il direttore della __________, Signor __________, si tiene a disposizione di confermarli.
Le chiedo cortesemente di accogliere questo ricorso e le porgo I miei migliori saluti." (Doc. _)
1.6. Con risposta 26 luglio 2001 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame con le seguenti argomentazioni:
" oggetto del contendere è il rifiuto emesso dallo scrivente Ufficio di procedere ad una revisione della rendita, richiesta dall'assicurato a motivo del fatto che i propri introiti hanno subito una diminuzione.
Giusta l'art. 41 LAI, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. In altri termini, la procedura di revisione entra in linea di conto allorquando una situazione si modifica in modo tale da modificare pure i diritti dell'assicurato (DTF 119 V 477).
Nel corso del 1987 l'assicurato ha subito un incidente, durante il quale ha riportato un grave trauma cranico. Al momento dei fatti era attivo in qualità di istruttore di paracadutismo.
Giudicato completamente inabile nella precedente professione, l'assicurato ha intrapreso una formazione di tipo economico che, a causa delle sequele del sinistro ‑ segnatamente difficoltà di apprendimento e problemi di concentrazione ‑ non ha potuto portare a termine. Inizialmente l'interessato è stato posto a beneficio di una rendita intera, essendogli stato riconosciuto un grado di inabilità dell'80%.
Quale reddito teorico da invalido gli sono stati computati fr. 19'500.‑ annui (Cf. dec. 15.5.97, doc. n. _ inc. AI). Lo stesso assicurato aveva infatti dichiarato che nel corso dei successivi mesi si sarebbe trasferito in Ticino, e che nell'ambito della nuova attività avrebbe conseguito un salario pari a fr. 1500.‑ mensili (cf. missiva 26.2.96, doc. n. _ inc. AI).
In seguito il ricorrente, trasferitosi effettivamente in Ticino, ha incominciato a lavorare a metà tempo presso il __________ ‑ dove già lavorava prima dell'incidente ‑ in qualità di istruttore e venditore.
In data 26 giugno 1999 il responsabile della ditta ha certificato che l'interessato aveva conseguito un guadagno annuo pari a fr. 31'973.‑ nel corso del 1997, e pari a fr. 38'655.nel corso dell'anno successivo (cf. doc. n. _ inc. AI).
Ulteriori accertamenti hanno permesso di stabilire che nel 1998 il reddito soggetto a contributi sociali ammontava a fr. 38'654.‑, mentre nel 1999 detto reddito era fissato in fr. 40'961.‑ (cf. doc. n. _ inc. AI).
Il datore di lavoro ha specificato che, oltre all'assegno base pari a fr. 1500.‑ mensili, l'assicurato beneficiava di un'indennità trimestrale.
Con decisione 16 maggio 2000 lo scrivente Ufficio ha quindi diminuito il grado di inabilità. Paragonando il reddito conseguito nel 1999 con quello che l'interessato avrebbe presumibilmente conseguito senza invalidità, si è infatti ottenuto un tasso di invalidità del 60%.
L'assicurato, pur senza interporre formale ricorso, ha contestato tale decisione, chiedendo a più riprese una rivalutazione del caso.
In data 14 maggio 2001 l'UAI ha formalmente respinto la richiesta di revisione che l'assicurato aveva inoltrato a motivo del fatto che il proprio reddito annuo aveva subito una flessione nel corso del 2000.
L'interessato ha prontamente impugnato la decisione, sostenendo in particolare che i redditi percepiti nel corso del biennio 1998/99 non dovrebbero essere considerati quale valida base di calcolo, in quanto frutto di un aumento temporaneo della cifra d'affari. Questi rileva inoltre che se in un primo tempo l'amministrazione ha adeguato il grado di invalidità all'aumento de reddito, ora che detto reddito ha subito una diminuzione, il grado di invalidità dovrebbe venir conseguentemente rialzato.
Tale punto di vista non può essere condiviso.
Inizialmente il reddito da invalido è stato determinato sulla base delle dichiarazioni dell'assicurato. In fase di revisione si è appurato che il reddito percepito era in realtà più elevato, beneficiando l'interessato anche di una regolare percentuale sulle vendite. Detta gratifica dipende fra l'altro direttamente dall'agire dell'assicurato, ciò che dimostra non solo che il salario versato non include una componente sociale, ma anche che l'interessato si è perfettamente integrato nell'ambito della nuova professione.
Né d'altro lato tali gratifiche possono essere considerate un evento straordinario o temporaneo, visto che dall'inizio del rapporto lavorativo l'assicurato ne ha sempre beneficiato.
In tal senso si poteva a buon diritto concludere che l'interessato presenta in concreto una capacità di guadagno maggiore rispetto a quella inizialmente ipotizzata.
Conseguentemente un adeguamento del grado di invalidità appariva giustificato.
Ciò non significa però che il grado di inabilità debba essere costantemente adattato in funzione delle fluttuazioni salariali.
E' sì vero che nel corso del 2000 il ricorrente ha conseguito un salario inferiore a quello percepito negli anni precedenti. li confronto con i salari degli altri dipendenti della ditta ha però permesso di stabilire che tale calo non è imputabile ad una diminuzione della sua capacità di guadagno, bensì a difficoltà congiunturali che hanno interessato tutti i funzionari, e che non può quindi essere considerato ai fini di una rivalutazione del grado dì inabilità." (Doc. _)
1.7. Con scritto 6 agosto 2001 l'assicurato ha formulato ulteriori osservazioni e prodotto nuovi documenti. Egli ha in particolare rilevato che:
" (…)
Prima del 1987 non ero impiegato al __________ come venditore ma solo come istruttore. Come venditore lavoro dal 1997.
Di seguito all'incidente e le sue conseguenze, nel 1996 la Al decise di versare una rendita intera a partire dal 1.4.1995. La percentuale della rendita basava su un salario presumibile senza infortunio di fr. 109'200.‑-/anno (doc. _).
Quando ho iniziato a lavorare al __________ nel 1997 il salario assicurato era di fr. 19'500.‑-/anno più una percentuale della vendita ma che non poteva essere determinata perché prima di prendere in mano la vendita quest'ultima era a terra.
E giusto che di seguito le vendite erano aumentate e con questo anche il mio guadagno, un fatto che nel 1999 il mio datore di lavoro aveva dichiarato alla Al e che tramite I contributi sociali AI/AVS erano senz'altro visibili (doc. _).
Con questi dati forniti, la Al decise nello stesso anno di mantenere il grado d'invalidità e di continuare a versare una rendita intera, con altre parole di accettare i miei guadagni (doc. _). Quindi non è giusto che i fatti si sono rilevati solo in fase di revisione.
Per l'Al il grado d'invalidità non deve essere costantemente adatto in funzione delle fluttuazioni salariali. E proprio questo che l'Al ha fatto, determinando il grado d'invalidità in base del massimo guadagno (1999) degli ultimi anni (doc. _).
Nel corso del 2000, quando la __________ decise di diminuire la rendita al 60%, per dopo correggerla a 70%, la Al decise un grado d'invalidità di 60% che da diritto ad una rendita di 50%.
Il grado d'invalidità di 60% è stato calcolato tramite il guadagno 1999 di fr. 40'961.‑ e il presunto guadagno senza infortunio di fr. 101'000.‑ (doc. _). Usando questo metodo di calcolo, il reddito del 1997 di fr. 31'973 e del 2000 di fr. 33'478.‑ dovrebbe dare diritto ad una rendita intera (grado d'invalidità 67%, doc. _).
Già no trovo giusto che si prende come base di calcolo un anno di punta o dati della __________ (guadagno senza infortunio fr. 101'000, stima __________, e non fr. 109'000.--, stima Al, doc. _), con conoscenza che già nel 2000 il mio guadagno si era normalizzato ai livelli del 1997 e che il guadagno 2001 sarà anche inferiore (percentuale sulle vendite per i primi 6 mesi fr. 2733.‑- (doc. _).
Neppure è giusto che la Al in primo luogo segue le decisioni della __________ (diminuzione della rendita, la __________ corregge la sua decisione, l'Al no) per dopo applicare I dati a modo loro per non dover versare una rendita intera (doc. _).
Con le conseguenze del mio incidente mi trovo in una situazione dove dipendo molto dai redditi delle assicurazioni sociali. Da quando la __________ e soprattutto l'Al hanno deciso di diminuire le rendite, ogni anno perdo fr. 19'000.‑- di guadagno. Paragonando questa somma con quello che ho guadagnato "in troppo" nei anni 98-99 questa relazione è assurda.
Già con la possibilità di lavorare a metà tempo (quello che ho fatto nel passato e che potrò nel futuro) non posso partecipare alla crescita economica ma vengo anche punito dalle assicurazioni.
E questo incubo continua, visto che a partire dall'anno prossimo dalla __________ non riceverò più un contratto di lavoro fisso ma solo part‑time e neanche più come venditore (doc. _). Quindi non riceverò più un salario fisso o una percentuale sulle vendite e questo dimostra che sono per niente integrato nell'ambito della nuova professione o nell'ambito del lavoro in generale.
Mi ho dovuto battere quasi 10 anni davanti ai tribunali per cause dell'incidente. In quei tempi la __________ e l'Al non mi hanno aiutato a finanziare I processi civili, ma alla fine ne hanno approfittato con fr. 400'000.‑-. Ed adesso fanno tutto per diminuire le rendite.
Questa è ingiustizia e mi rende ammalato." (Doc. _)
1.8. Con osservazioni 28 agosto 2001 l'UAI ha precisato:
" in merito alle ulteriori obiezioni sollevate dal ricorrente, v'è soltanto un punto che giova precisare. L'assicurato rimprovera all'Al di avere in un primo tempo ripreso i dati stabiliti dalla __________, per poi scostarsene allorquando si è trattato di aumentare nuovamente il grado di inabilità.
Al proposito si ricorda che inizialmente la __________ ha stabilito un tasso dell'80%, considerando un reddito da invalido pari a fr. 19'500.-‑. L'assicurato aveva infatti dichiarato che tale sarebbe stato lo stipendio presso la ditta __________.
L'UAI ha quindi ripreso il medesimo tasso.
Da ulteriori accertamenti si è appurato che l'assicurato percepiva in realtà un introito ben superiore a quello inizialmente dichiarato. Al reddito mensile di base si aggiungevano infatti dei bonus supplementari, che nel 1999 (anno di riferimento), hanno determinato un introito addirittura doppio rispetto a quello inizialmente stabilito.
Dal momento che la base di calcolo non corrispondeva a quella inizialmente ritenuta, un adattamento del grado di invalidità era giustificato.
È vero che in sede di opposizione la __________ ha proceduto ad ulteriore adeguamento del tasso, stabilendo un reddito da invalido per l'anno 2000 pari a fr. 31'198.40 (reddito fra l'altro teorico, in quanto frutto di una proiezione dei primi sei mesi di reddito) (dec. 18.7.2000, doc. n. _ inc. AI).
L'UAI non ha però ritenuto di dar seguito a tale adeguamento in quanto, come già sostenuto, la diminuzione di salario non è imputabile ad una diminuzione delle capacità produttive dell'assicurato. In altri termini quest'ultimo non è stato confrontato ad un aggravamento dello stato valetudinario, che ha influito sulla capacità di guadagno.
Esperiti i necessari accertamenti si è infatti constatato che la diminuzione di reddito era generale o, in altri termini, imputabile a variazioni congiunturali.
In definitiva, se è vero che l'uniformité de la notion d'invalidité doit conduire à fixer, pour une même atteinte à la santé, un même taux d'invalidité, aucune priorité ne pouvant être accordée à l'évaluation opérée par un des assureurs" (DTFA del 16.6.2000 in re R)., è anche vero che il principio non é assoluto, delle deroghe motivate potendo essere concesse: «nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts sind Abweichungen indessen nicht zurn Vornherein ausgeschIossen (DTFA del 26.6.2000 in re G).
Per tali ragioni il grado di invalidità stabilito dall'UAI merita conferma." (Doc. _)
1.9. Con ulteriore scritto 3 settembre 2001, trasmesso per conoscenza all'UAI, l'assicurato ha osservato:
" (…)
L'UAI insiste che il grado d'inabilità viene calcolato sul reddito di Fr. 19'000.‑. In verità un tale grado viene accertato tra un reddito teorico e il reddito annuo (calcolo applicato normalmente della _________ ed AI). Quindi le accuse dell'UAI riguardando i Fr. 19'000 per il calcolo dei grado d'inabilità non sono rilevanti. A questo punto voglio precisare che al più tardi in giugno 1999 l'UAI era al corrente dei redditi ricevuti e si ricorda che basando su questi dati l'UAI si era espresso per una rendita intera.
È difficile a seguire la logica dell'UAI nel punto che una diminuzione dei salario non è imputabile ad una diminuzione della capacità produttiva ma vice versa una aumento invece si.
Su altre osservazioni menzionati dell'UAI nella loro lettera mi sono espresso già nel passato e le ritengo non giuste.
Egregi Giudici, la decisione dell'UAI è un tentativo di fare dei risparmi al debito dell'assicurato. Un tentativo che per me ha adesso e avrà nel futuro gravi conseguenze economiche." (Doc. _)
in diritto
2.1. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 41 LAI). La revisione avviene d'ufficio o su domanda (art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto nel caso di revisione della rendita, ma anche nel caso di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St. non pubblicata; RCC 1984 p. 137).
2.3. Anche ai fini della revisione del grado d'invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute.
Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323; DTF 113 V 275; DTF 109 V 116).
Le conseguenze economiche del danno alla salute subiscono ad esempio una modifica rilevante allorquando l'assicurato ottiene un posto di lavoro meglio retribuito. In questo caso il reddito d'invalido è raffrontato con il reddito ottenibile senza l'invalidità per stabilire il nuovo grado d'invalidità in sede di revisione (SVR 1996, IV n. 70, pag. 204, consid. 3c).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in re G.C., Bellinzona, non pubblicata).
2.4. Per quanto attiene alla coordinazione tra l'assicurazione per l'invalidità e l'assicurazione contro gli infortuni nella valutazione del grado di invalidità, in una sentenza del 23 aprile 1993 nella causa A. pubblicata in DTF 119 V 468, il TFA ha avuto modo di stabilire che non può essere mantenuta la giurisprudenza pubblicata in DTFA 106 V 88 consid. 2b e 112 V 175 consid. 2a che riconosce all'INSAI la priorità nell'accertamento dell'invalidità, considerando che l'istituto dispone per la valutazione dell'invalidità di un proprio apparato ben sviluppato, ciò che non avrebbe invece l'assicurazione invalidità (cfr. DTF 119 V 468 consid. 3a-3c).
Nella medesima occasione il TFA ha lasciato insoluta la questione di sapere se, eventualmente, la coordinazione della valutazione dell'invalidità sia da interpretare nel senso che all'assicurazione invalidità sia da riconoscere la priorità sull'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 119 V 468 consid. 3d).
Alla luce della citata giurisprudenza federale, il TCA, in una sentenza del 31 marzo 1995 nella causa R.B. (pubblicata in RDAT II 1995 a pag. 202) ha stabilito che le direttive amministrative secondo cui gli organi dell'AI devono attenersi al grado d'invalidità fornito dall'INSAI o dall'assicurazione militare, non erano conformi alla nuova giurisprudenza del TFA.
In un'altra sentenza non pubblicata del 1° luglio 1994 nella causa F.B il TFA ha riformato una decisione dell'INSAI che aveva considerato l'assicurato invalido in misura di 66 e 2/3, attribuendogli una rendita sulla base di un grado di invalidità del 100%. La nostra massima istanza si è fondata su una valutazione dell'Ufficio di orientamento ed integrazione professionale di Appisberg, che aveva permesso agli organi dell'assicurazione invalidità di dichiarare l'assicurato invalido al 100%.
In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultima si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale.
Infine, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 288 e segg. (cfr. anche Pratique VSI 2001, pag. 79 e segg.), il TFA ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe neppure se fosse sostenibile o persino equivalente.
2.5. Dagli atti di causa emerge che nel 1997, per la determinazione del grado d'invalidità, l'amministrazione ha ritenuto un reddito da invalido pari a fr. 19'500 (fr. 1'500 mensili x 13 mensilità), importo corrispondente al salario che l'assicurato avrebbe percepito da gennaio 1997 quale venditore e istruttore alle dipendenze della __________ o (cfr. scritto dell'assicurato del 26 febbraio 1996 all'Ufficio AI di ________, doc. AI _).
Per decisione 15 maggio 1997, infatti, l'allora competente __________, conformandosi a quanto stabilito dalla __________ con decisione 22 ottobre 1996, considerato un reddito da valido di fr. 109'200, ha riconosciuto un'incapacità al guadagno dell'80% con conseguente diritto ad una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1. gennaio 1997.
Con successiva decisione 17 agosto 1999, resa in esito alla procedura di revisione avviata nel maggio 1999, nel corso della quale era stato accertato un salario effettivo di fr. 31'973 per il 1997 (salario base di fr. 19'500 più un "premio di vendita" dipendente dalla cifra d'affari annua) rispettivamente di fr. 38'655 per il 1998, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha confermato il precedente grado d'invalidità dell'80%.
Con decisione 2 marzo 2000 la ___________, rilevando come nel 1999 il salario effettivo dell'assicurato fosse aumentato a fr. 40'962, ha ridotto la rendita d'invalidità al 60% con effetto dal 1. aprile 2000. Tuttavia, in parziale accoglimento dell'opposizione interposta dall'assicurato, con decisione 18 luglio 2000, la __________, considerando un salario effettivo complessivo di fr. 15'599 nei primi 6 mesi del 2000, ha riconosciuto una perdita di guadagno pari al 70%.
Nel frattempo, con decisione 16 maggio 2000 l'UAI, sulla base dei dati salariali indicati nella decisione __________ del 2 marzo 2000 (reddito da invalido di fr. 40'962 nell'anno 2000), ha ridotto il grado d'invalidità al 60% con conseguente diritto ad una mezza rendita.
Con scritti 1. ottobre 2000 rispettivamente 12 dicembre 2000 l'UAI ha comunicato all'assicurato di non entrare nel merito delle domande di riconsiderazione da questi formulate a seguito della fissazione da parte della __________ di un grado d'invalidità del 70%.
Infine, con la qui avversata decisione 14 maggio 2001, l'UAI ha respinto la domanda di revisione presentata dall'assicurato a motivo della riduzione di reddito, nell'anno 2000, a fr. 33478 rispetto ai precedenti fr. 40'961, conseguiti nel 1999.
2.6. Come visto (cfr. consid. 2.3) anche nell'ambito di una revisione del grado d'invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, inoltre, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212).
A questo proposito occorre rilevare che il TFA ha inoltre stabilito che per determinare il grado d'invalidità di un assicurato bisogna prendere in considerazione solo il guadagno che corrisponde oggettivamente alla residua capacità di guadagno (RCC 1979, 336).
2.7. Nella decisione impugnta l'UAI ha respinto la domanda di revisione considerando non imputabile ad una modifica della capacità di guadagno la diminuzione del reddito effettivo, nel 2000, a fr. 33'478 rispetto ai precedenti fr. 40'961 conseguiti nel 1999.
Per quanto riguarda la determinazione del reddito da invalido sulla base del reddito effettivamente conseguito dopo l'insorgenza dell'invalidità, il TFA ha avuto modo di stabilire che esso da solo non costituisce un criterio sufficiente per la determinazione della capacità lucrativa e quindi del grado d'invalidità. Occorre al contrario tenere conto di un guadagno (medio) che corrisponde oggettivamente allo stato di salute dell'invalido in quanto il suo guadagno effettivo può essere anche di natura provvisoria e il fatto di fondarsi su quest'ultimo per l'assicurato potrebbe risultare talora vantaggioso talora svantaggioso (RCC 1961 pag. 80). Tale reddito può tuttavia essere considerato come reddito da invalido solo se - cumulativamente - rapporti di lavoro particolarmente stabili rendono praticamente superfluo il riferimento alla situazione generale del mercato del lavoro, se l'assicurato esercita un'attività in cui v'è da ritenere che egli sfrutti pienamente la sua capacità lavorativa residua e, infine, se ed in che misura il reddito che egli percepisce è adeguato e non sia da considerare quale reddito sociale (DTF 117 V 18 e riferimenti ivi citati; EVGE 1960, 249, ZAK 1961 84 e 367; RAMI 1991 pag. 270 e segg.; cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 209). A tale riguardo la giurisprudenza federale ha inoltre precisato che è giustificato fondarsi sul reddito effettivo nella misura in cui si può ammettere che l'assicurato potrebbe conseguire un guadagno analogo in altri posti sul mercato del lavoro (RCC 1973 201, RCC 1961 80; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Lausanne 1985, pag. 202-203; ATFA 1968 188, EVGE 1961, 41).
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi sulla liceità del provvedimento con cui l'UAI, in sede di revisione, ha confermato il precedente grado d'invalidità del 60%, questo TCA ritiene che la fattispecie non sia stata correttamente accertata dall'amministrazione.
E' infatti da rilevare che le considerevoli e frequenti variazioni dei redditi annui effettivamente conseguiti dall'assicurato a far dal 1997 (fr. 31'973 nel 1997, fr. 38'656 nel 1998, fr. 40'962 nel 1999 e fr. 33'478 nel 2000) sono dovute alle variazioni della cifra d'affari, registrate nei rispettivi anni nel reparto vendita della ___________, sulla quale l'assicurato percepiva e percepisce trimestralmente una percentuale che è stata definita come "percentuale sulle vendite" (cfr. V) o "premio di vendita" (doc. AI _) o ancora "provvigione" (cfr. doc. AI _; cfr. anche la dichiarazione del datore di lavoro secondo cui "il salario del signor __________, come responsabile della vendita al dettaglio, dipende direttamente dalla cifra d'affari prodotta in questo reparto", cfr. doc. AI _) . Tale rimunerazione supplementare, corrisposta in aggiunta ad un salario fisso di fr. 19'500 annui, dipende quindi da fattori di natura congiunturale inerenti all'andamento dell'azienda (come d'altronde riconosciuto dallo stesso UAI, cfr. osservazioni 28 agosto 2001, V), ritenuto che nulla agli atti consente di ipotizzare che in concreto gli aumenti, rispettivamente le diminuzioni di salario dovute a variazioni della cifra d'affari siano anche solo parzialmente da porre in relazione ad una modifica delle capacità di guadagno e quindi a eventuali mutazioni della situazione invalidante dell'assicurato.
Ne consegue che tanto il salario conseguito nell'anno 2000 quanto i precedenti salari percepiti nel 1997 1998 e 1999 non possono e non potevano da soli costituire criterio sufficiente per la determinazione della capacità al guadagno di __________.
2.9. Delle circostanze sopra evidenziate non sembra d'altronde neppure averne tenuto conto l'assicuratore LAINF, sia nello stabilire il tasso d'invalidità iniziale dell'80% (in considerazione di un reddito annuo futuro di fr. 19'500, cfr. decisione __________ del 22 ottobre 1996) sia nel fissare il nuovo tasso d'invalidità a seguito della procedura di revisione sfociata con decisione su opposizione 18 luglio 2000 (cfr. consid. 2.5). Pertanto, la valutazione dell'invalidità effettuata dalla __________, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, non può essere ritenuta vincolante per il calcolo dell'incapacità al guadagno in ambito AI.
Nella sua più recente giurisprudenza in materia di coordinazione tra assicurazione invalidità e l'assicurazione infortuni federale, accennata al considerando 2.4, il TFA ha infatti stabilito che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. In casi eccezionali, tuttavia, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe neppure se fosse sostenibile o persino equivalente. La valutazione dell'invalidità da parte di una assicurazione sociale non deve in effetti essere considerata determinante allorquando essa è il risultato dell'esercizio non sostenibile del potere d'apprezzamento (cfr. STFA del 26 luglio 2000, in DTF 126 V 288 e Pratique VSI 2001, pag. 79 e segg.; cfr. anche DTF 119 V 468 e segg.; RAMI 2000, pag. 390).
In concreto, a mente di questo TCA, nelle sue succitate decisioni la _________ ha stabilito il tasso d'invalidità di __________ sulla base del salario effettivamente percepito, senza tenere conto dei summenzionati criteri che in simili casi devono essere considerati ai fini del calcolo del reddito da invalido. Pertanto una diversa graduazione dell'invalidità da parte dell'AI, che in casu, dovrà comunque essere operata dopo ulteriori accertamenti di carattere economico (cfr. consid. 3.1.), appare giustificata da motivi pertinenti.
3.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, ai fini della determinazione del reddito da invalido l'amministrazione avrebbe dovuto, se non addirittura fissare il reddito da invalido con riferimento all'insieme del mercato del lavoro prescindendo quindi dal salario effettivamente conseguito, perlomeno procedere ad una verifica dei dati salariali effettivi per rapporto alle possibilità di guadagno che l'assicurato, tenuto conto delle attività ancora esigibili, presenterebbe sull'insieme del mercato del lavoro (sul punto cfr. Vetsch-Lippert, Die Bemessung der Invalidität nach dem Bundegesetz über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959, pag. 138-140).
A mente di questo TCA, come sopra accennato, tale modo di procedere avrebbe in realtà dovuto essere adottato già in occasione delle precedenti procedure nelle quali è stato fissato, ed in seguito ridotto, il tasso d'incapacità al guadagno dell'assicurato con riferimento unicamente ai salari da esso effettivamente percepiti (cfr. decisioni UAI 15 maggio 1997 e 16 maggio 2000).
Pertanto, per stabilire il reddito da invalido nell'ambito della procedura di revisione che ci occupa, l'amministrazione, a cui l'incarto viene retrocesso, dovrà procedere alla determinazione di tale reddito con riferimento ai salari mediamente percepiti, in una situazione di mercato equilibrato, in attività ancora ammissibili per l'assicurato. Essa potrà quindi stabilire se il salario effettivo conseguito nel 2000 può essere ritenuto quale reddito da invalido ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 o se sarà invece necessario procedere ad una sua correzione.
Inoltre, nell'ambito del nuovo calcolo dell'invalidità, dovrà altresì essere determinato con precisione il reddito conseguibile dall'assicurato senza invalidità, il quale risulta essere stato stimato inizialmente, nel 1997, in fr. 109'200 (cfr. decisione 15 maggio 1997, doc. AI _) ed in seguito ridotto, nel 2000, senza specifiche motivazioni, a fr. 101'000 (cfr. decisione 16 maggio 2000, doc. AI _), importo che è quindi stato implicitamente considerato anche nella decisione impugnata.
3.2. Per quanto riguarda i redditi (da invalido) considerati in occasione delle precedenti procedure amministrative sfociate con decisioni 15 maggio 1997 e 16 maggio 2000, spetterà all'amministrazione, alla luce dei nuovi accertamenti, valutare se procedere ad un riesame delle rispettive decisioni, ritenuto che, come visto (cfr. consid. 2.8) già la fissazione, nel 1997, del reddito da invalido di fr. 19'500 annui potrebbe eventualmente rivelarsi non giustificata. Una modifica in tal senso delle precedenti decisioni da parte del giudice costituirebbe infatti una violazione del principio secondo cui l'amministrazione ha la facoltà ma non l'obbligo di modificare in via di riesame una decisione cresciuta in giudicato se questa risulta manifestamente errata (cfr. SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 p. 87; DTF 117 V 12; DTF 116 V 62; DTF 110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121; ZAK 1985 58; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 262).
Visto quanto precede la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto rinviato all'UAI affinché stabilisca il grado d'invalidità di __________ conformemente a quanto indicato nei considerandi precedenti e si pronunci nuovamente sulla domanda di revisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2.- Gli atti vengono retrocessi all'UAI per nuova decisione dopo esperimento di ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti