RACCOMANDATA |
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Incarto n.
BS |
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In nome |
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Il
vicepresidente |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2001 di
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__________, rappr. da: __________,
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contro |
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la decisione del 11 maggio 2001 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. __________,
1949, è affetta da metatarsi primo varo e da alluce destro valgo sintomatico
(cfr. certificato 27 febbraio 2001 del dr. __________, doc. AI _).
Nel gennaio 2001 essa ha presentato una richiesta di prestazioni AI volta in
particolare al rimborso dei costi relativi all’acquisto di un paio di scarpe
(__________) e di una stecca per pollice (doc. AI _).
Con decisioni 11 maggio 2001 l’UAI ha respinto entrambe le domande.
1.2. Mediante
ricorso 15 giugno 2001 l’assicurata, rappresentata dalla __________, contesta
la decisione con la quale le è stato negato il rimborso della stecca per
pollice.
In particolare essa sostiene che tale stecca, nonostante non risulti
esplicitamente menzionata nell’OMAI, rientra nella categoria dei mezzi
ausiliari per il sostegno e la guida degli arti e che quindi dev’essere
rimborsata dall’AI.
1.3. Con risposta
di causa 27 novembre 2001 l’UAI postula la reiezione del gravame.
L’ufficio convenuto ritiene che la questione a sapere se la stecca per pollice
rientri o meno in una categoria dell’OMAI può rimanere irrisolta in quanto, a
seguito di ricerche effettuate, non è risultato che tale mezzo sia stato
prescritto da un medico.
Inoltre sostiene che i due tutori di riposo prescritti dal dottor __________
sono stati confezionati dal centro di ergoterapia “La __________ ” e fatturati
direttamente alla cassa malati.
1.4. Con
osservazioni 4 gennaio 2002 la ricorrente contesta la non esistenza di una
prescrizione medica e ribadisce la tesi ricorsuale.
1.5. Interpellato
dal TCA, con lettera 10 gennaio 2002 il rappresentante della ricorrente ha
comunicato che la stecca per pollice non è stata presa a carico dalla cassa
malati e dichiarato di mantenere il ricorso (doc. _).
1.6. Durante l’istruttoria di causa il TCA ha chiesto delle informazioni al dr. __________ in merito al tutore per pollice. Le risposte del medico sono state intimate alle parti, le quali hanno presentato delle osservazioni.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati di invalidità hanno diritto ai provvedimenti di integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata del lavoro prevedibile (art. 8 cpv. 1 LAI).
Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 2 lett. d LAI).
Questi
provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente
riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito
dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o
funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2a
edizione, Berna 1997, § 32 N.1, pag. 190);
2.3. Secondo
l’art. 21 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari compresi in un
elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare
un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni concrete, per studiare, per
imparare una professione o a scopo di assuefazione personale. Il cpv. 2 della
medesima disposizione precisa che l’assicurato, il quale a causa della sua
invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti
nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto,
indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari
compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
In virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo
cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é
oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla
consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,
RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari
(lett.a).
Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é
stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In
particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato
elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare
un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per
imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere
l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art.
2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC
1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in
re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
La lista
contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le
categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve
esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è
esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b; 117 V 181
consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re
M.V.).
2.4. Nel caso in
esame, l’assicurata chiede il rimborso dei costi occasionati dall’acquisto di
una stecca per il pollice così come da preventivo 19 settembre 2000 del
laboratorio “L'__________” di _________ (doc. AI _), poiché tale stecca rientra
nell’ambito degli apparecchi di sostegno e guida per arti (apparecchi per le
gambe e le braccia) elencati nel promemoria sui mezzi ausiliari dell’AI.
L’amministrazione sostiene invece che non è necessario esaminare se tale stecca
faccia parte o meno di una delle categorie elencate dall’OMAI, poiché agli atti
non risulta alcuna prescrizione medica, condizione imprenscindibile per
riconoscerla come mezzo ausiliario.
Innanzitutto, va ricordato che alla cifra 2.02 dell’allegato OMAI sono
contemplate le ortesi delle braccia. La prassi amministrativa riconosce nella
medesima tipologia di mezzi ausiliari anche le ortesi per le dita nella misura
in cui esse “svolgono un ruolo funzionale” (cfr. marginale 2.01.4 della
Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità
(CMAI) nella versione in vigore dal 1° febbraio 2000).
Visto che la categoria delle ortesi non è contrassegnata dall’asterisco, il
diritto alla consegna è subordinato alla necessità per l’assicurato di farne
uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria
autonomia (cfr. art. 2 cpv. 1 OMAI).
Dalla
documentazione agli atti risulta che nel certificato 8 ottobre 2001 il dr.
__________ ha affermato di aver inviato l’assicurata “all’ergoterapia della
__________ per imparare gli esercizi di ergonomia articolare a carico
dell'articolazione trapezio-metacarpea bilateralmente e per adattarle dei
tutori di riposo personalizzati” (doc. _).
Nella nota 22 novembre 2001 il medico dell’AI ha comunque rilevato di aver
telefonato al dr. __________ per ottenere delle delucidazione sull’uso e la
durata della stecca. Questi gli avrebbe confermato di non aver “…
prescritto dei tutori direttamente perché compresi nelle prestazioni di
ergoterapia (quindi i tutori dovrebbero essere stati confezionati
dall’ergoterapista); per quanto riguarda la durata d’uso, generalmente si usano
di notte per non assumere posizioni viziate. Qualche volta vengono usati per
attività particolari che sollecitano l’articolazione metarcarpale “ (doc. _).
I tutori in parola, secondo il medico dell’amministrazione, sarebbero stati
confezionati e fabbricati dal centro di ergoterapia “La Betulla” (quindi non
dal laboratorio “L’__________ ”) e fatturati direttamente alla cassa malati
(doc. _).
Dopo aver accertato che la stecca in questione non è stata riconosciuta dalla
cassa malati (doc. _), il TCA ha formulato al dr. __________ delle domande alle
quali egli ha dato risposta il 4 marzo 2002:
" 1. Lei ha prescritto i tutori di riposo in parola ?
Sì.
2. Si tratta della stecca per pollice oggetto
del preventivo de “L’____________” ?
Sì
3. Per quale motivo sono stati prescritti i
tutori ?
Come terapia protettiva per i disturbi
dell’articolazione trapezio-metacarpea del pollice.
4. Rientrano nella categoria di quei mezzi ausiliari previsti
dall’assicurazione invalidità che servono all’assicurato per spostarsi,
stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia ai sensi
dell’art. 2 cpv. 1 OMAI ?
Si." (Doc. _)
Con osservazioni 25 marzo 2002 l’amministrazione ha fatto riferimento al parere del proprio servizio medico, secondo cui “i tutori di riposo per il pollice non ristabiliscono una funzione, né sono un mezzo atto a permettere di facilitare la reintegrazione professionale “ (doc. _). Inoltre l’UAI ha rilevato che:
" particolare accento vien posto sulla marg. 1003 dell’Ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte dell`AI, la quale ricorda che “ un mezzo ausiliario deve soddisfare in modo immediato lo scopo prefissato dalla legge (spostarsi, stabilire un contatto con l’ambiente, raggiungere un’autonomia personale)” e precisa che “ un apparecchio usato solo durante la notte non può corrispondere al concetto di mezzo ausiliario.” (Doc. _)
Il marg. 1006 CMAI, nella versione in vigore dal 1° febbraio 2000, che sostituisce il marg. 1003, ha il seguente tenore:
" Per gli apparecchi che, secondo la loro natura, possono presentare sia le caratteristiche di un mezzo ausiliario che quelle di un apparecchio di trattamento oppure di un altro apparecchio (per esempio busti ortopedici e corsetti lombari, stampelle antibranchiali, parrucche ecc.) si deve osservare che soddisfino direttamente lo scopo prefissato dalla legge (spostarsi, stabilire il contatto con l’ambiente circostante, raggiungere un’autonomia personale). Pertanto, per esempio un apparecchio usato durante la notte non può soddisfare il concetto di mezzo ausiliario.”
Orbene, il TCA ha nuovamente contattato il dr. __________ chiedendogli di indicare il motivo per cui ritiene che i tutori in oggetto rientrino nella categoria dei mezzi ausiliari ex art. 2 cpv. 1 OMAI (doc. _). Dopo aver risposto, che “ se queste prescrizioni siano o no contenute all’art. 2 del cpv. 1 della OMAI non è di mia conoscenza poiché tali articoli non li conosco” (cfr. scritto 11.04.2002, doc. _), il 18 aprile 2002 lo specialista ha comunque rilevato (sottolineatura del redattore) :
" I tutori per il pollice sono le prime terapie che si fanno quanto non vi è un artrosi dell’articolazione trapezio-metacarpea. Lo scopo è di meterre a riposo l’articolazione nel tentativo di togliere la fase infiammatoria e i dolori creati da artrosi. Purtroppo spesso si deve procedere a terapie più aggressive per togliere definitivamente i dolori.
Io consiglio il porto di queste stecche sicuramente nel periodo di riposo notturno per evitare le posizioni viziose ed in più nell’attività quotidiana, quando questa richiede degli sforzi maggiori della mano”. (Doc. _).
Dalla
succitata risposta si può desumere chiaramente che i tutori di riposo in
questione servono piuttosto alla cura dell’artrosi e non direttamente
allo scopo prefissato dall’art. 2 cpv. 1 OMAI (spostarsi, stabilire il contatto
con l’ambiente circostante, raggiungere un’autonomia personale). Sono infatti
delle stecche, da portare prevalentemente di notte, prescritte per “mettere
a riposo l’articolazione nel tentativo di togliere la fase infiammatoria e i
dolori creati da artrosi” (doc. _).
Questi tutori non rientrano nel concetto di mezzi ausiliari, poiché se da una
parte eliminano, rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute,
dall’altra non sostituiscono, nell’ambito dell’attività svolta o
dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (per
la definizione di mezzi ausiliari cfr. consid. 2.1), come, ad esempio, le
“stecca di Heidelberg” applicabile alla gambe per facilitare il camminare (cfr.
DTF 108 V 8).
Inoltre, nel promemoria 4.03 sui mezzi ausiliari, pubblicato dal Centro
d’informazione AVS/AI, a cui l’assicurata ha fatto riferimento per giustificare
la sua richiesta ricorsuale, si parla di apparecchi di sostegno e guida
per le gambe e per le braccia e non, appunto, di apparecchi di riposo.
Infine,
il TFA ha già avuto modo di stabilire che le stecche per la mano, da utilizzare
durante la notte, non costituiscono un mezzo ausiliario ai sensi di legge (RCC
1974 pag. 185).
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti