Raccomandata |
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Incarto n.
RG/sc |
Lugano 10 febbraio 2003
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 23 agosto 2002 di
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__________
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contro |
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la decisione del 14 agosto 2002 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Per decisione 14 agosto 2002 l'UAI ha assegnato a __________ una rendita per un grado d'invalidità del 50% con effetto dal 1. gennaio 2000. Contestualmente l'amministrazione ha operato la compensazione delle rendite AI arretrate con prestazioni fornite dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) per fr. 15'821.--.
1.2. Con tempestivo ricorso 23 agosto 2002 __________ ha impugnato la decisione amministrativa, contestando sia il grado d'invalidità riconosciutogli dall'UAI che la compensazione operata a favore dell'USSI.
Queste le motivazioni del gravame:
" È dal gennaio del 2000, a oggi, che vivo d'assistenza, (con 650 franchi al mese per mangiare e per vestirmi). È dal allora che sono invalido. È stato stabilito che lo sono al 50%. Ma su questa decisione non sono d'accordo. Il mio psichiatra (il quale mi sta curando da tempo, ormai), ha spedito all'AI un certificato nel quale si specifica la mia reale condizione di salute. In effetti è da due anni e mezzo, che non sono in grado di lavorare. E non lo sarò neanche prossimamente.
Purtroppo, negli ultimi mesi, il mio equilibrio psichico è peggiorato notevolmente. Oltre al panico, che ho di base, ho delle contrazioni involontarie ai muscoli della gola, che mi fanno letteralmente soffocare. Sono stato al pronto soccorso, nei momenti più brutti. Ho dovuto far venire il medico di picchetto di notte, a casa. Il mio psichiatra ha dovuto aumentarmi la dose di psicofarmaci.
Lo stato attuale è l'espressione morbosa di un periodo di profondo disagio morale e fisico, (che ha preceduto quello dal 2000, a oggi) durato circa 9 anni.
Per 9 anni, infatti, ho vissuto fuori dalla realtà e nella quasi indigenza.
È difficilissimo riassumere. Spiegare. Quello che posso dire è che sono stato, per quel periodo così lungo, il burattino di una persona: mia madre.
Mia madre si faceva passare per una sensitiva, una santona, con una missione importante a favore dell'umanità. Può sembrare assurdo (ora, anche a me), ma io le credevo, e le sono stato accanto, (perché lei così voleva), servendola, vivendo quasi nella povertà (non solo io, ma anche le mie due sorelle, e un'amica di mia madre), mentre lei spendeva fino all'ultimo franco in telefonate, giurandoci che, attraverso certi contatti che lei aveva stabilito con uomini d'affari, avrebbe guadagnato somme vertiginose, in grado di aiutare non solo noi (che, intanto, accumulavamo debiti di tutti i tipi), ma anche tanta altra gente.
Poi ho scoperto, insieme alle mie sorelle, che quella madre di cui tanto mi fidavo, che tanto avevo amato da piccolo, era una mitomane, una schizofrenica, e, al contempo, una persona molto cattiva, che mi aveva lavato il cervello e che faceva leva in continuazione sul senso di colpa, per avermi in suo potere.
Sono passato da anni di vivere di niente, ad oggi, che i soldi sono pochi.
Dopo tutto questo tempo, che mi sembra un'eternità, avrei veramente bisogno di una vacanza. E non per un superficiale, generico desiderio di "divertirmi".
Ma per non ammalarmi ulteriormente. Vivendo con questi pochi soldi non riesco a riprendermi dalla botta tremenda che la mia esistenza ha subito.
La mia vita è un circolo vizioso. Molti pensano che io stia bene, perché non ho l'apparenza di una persona malata, e sembro anche più giovane. Ma io ho i nervi letteralmente rotti. Lo sa bene mia sorella che vive con me.
Ho tantissima paura di andare avanti così, e che la mi continua tensione nervosa si somatizzi ulteriormente, facendomi ammalare di cancro. Ho davvero paura.
Perciò, vi chiedo, alla luce di tutto ciò che vi ho scritto, non so quanto chiaramente, di fare in modo che i 15'000 franchi di arretrati, non vadano all'USSI, ma a me, che ne ho veramente bisogno." (Doc. _)
1.3. Con risposta di causa 9 ottobre 2002 l'UAI ha proposto il parziale accoglimento del gravame osservando:
" nel mese di gennaio 2001 l'assicurato ha avanzato richiesta di rendita.
Sottoposto in corso di istruttoria a perizia psichiatrica, effettuata dal dottor __________ nel marzo del corrente anno (doc. n. _ inc. AI), è risultato inabile al 100%. II perito ha però proposto di assegnare soltanto una mezza rendita d'invalidità, e ciò al fine di "non favorire, da subito, un disinvestimento-cronicizzazione".
Con decisione 14 agosto 2002 l'amministrazione ha pertanto posto l'assicurato a beneficio di una mezza rendita.
Prontamente insorto, l'assicurato contesta tale presa di posizione, chiedendo inoltre che gli arretrati destinati a compensare gli importi versati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento vengano versati direttamente a lui.
In merito alla prima obiezione si rileva che il ricorso è fondato.
In effetti, se l'assicurato presenta dal punto di vista medico una capacità lavorativa nulla in qualsiasi professione, e di riflesso una pari capacità di guadagno, non appare corretto procedere all'assegnazione di una mezza rendita soltanto, pur comprendendo le ragioni che hanno spinto il perito ad esprimere tale giudizio.
L'assicurato ha quindi diritto al versamento di una rendita d'invalidità intera.
Per quel che concerne invece la questione relativa alla compensazione, si osserva quanto segue.
Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera, possono essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo.
In linea generale sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati le prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso, approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che ha fornito tali anticipi.
II terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto all'Ufficio AI competente prima che venga emanata la decisione di attribuzione di rendita. A questo scopo deve utilizzare unicamente il modulo 318.183 (cf. VSI 1993, p. 89).
Le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. In particolare occorre verificare se si tratta effettivamente di anticipi, e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente.
La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non viene compensata.
In concreto, effettuando la postulata compensazione l'UAI ha agito correttamente.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia accogliere parzialmente il ricorso." (Doc. _)
1.4. Su richiesta del TCA in data 10 gennaio 2003 l'USSI ha trasmesso l'incarto relativo a __________. Alle parti è quindi stato assegnato un termine per consultare detto incarto e per presentare osservazioni.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è da un lato il riconoscimento all’assicurato di una rendita AI intera, dall'altro la liceità della compensazione operata dall'amministrazione a favore dell'USSI per fr. 15'821.
2.3. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nella fattispecie in esame, con la risposta di causa l'UAI, senza tuttavia emanare una nuova decisione nel merito, ha ammesso la fondatezza del gravame per quanto riguarda la richiesta tendente al riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Al riguardo l'amministrazione ha rilevato come in effetti, sulla base della perizia medica eseguita dal dott. __________, l'assicurato presenta una completa incapacità lavorativa dovuta a motivi psichici in qualsiasi professione e come di conseguenza l'incapacità al guadagno di __________ risulti nulla.
Alla luce degli atti medici all'inserto a tale assunto deve qui essere prestata adesione. In effetti la precisazione espressa dal perito, il quale - dopo aver attestato, sulla base di un approfondito e completo esame dello stato di salute, un'incapacità al 100% (valutazione a cui qui non può che essere attribuita forza probatoria piena, cfr. DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 31, 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; RAMI 1993 p. 95; ZAL 1986 p. 188; per quanto riguarda in particolare la valenza probatoria di perizie psichiatriche cfr. DTF 127 V 294, VSI 2000 pag. 152) - ha consigliato di "assegnare al periziando rendita AI parziale, del 50% per non sfavorire da subito un disinvestimento-cronicizzazione". Ora tale precisazione non può essere ritenuta valutazione idonea a giustificare in concreto il riconoscimento di un'invalidità del 50%, quando si consideri il chiaro ed inequivocabile giudizio espresso dal medesimo sanitario secondo cui "da un punto di vista psichiatrico l'attuale capacità lavorativa del periziando è 0%… La prognosi, date le diagnosi [sindrome da attacchi di panico (ansia episodica parossistica /IDC 10:F41.0), disturbi di personalità (ICD-10:F61.0) e insonnia non organica (ICD-10:F51.0),ndr] e l'entità dei suoi disturbi, non si presenta favorevole…" e per il quale "i disturbi psichici del periziando…compromettono nella misura totale la sua capacità di lavoro-guadagno o d'apprendimento" (cfr. doc. AI _).
Stante quanto sopra, a __________ deve essere riconosciuta una completa incapacità al guadagno e il conseguente diritto ad una rendita intera d'invalidità.
2.6. Per l'art. 50 cpv. 1 LAI:
" Gli articoli 20 e 45 della legge sull'AVS sono applicabili, per analogia, all'impiego delle prestazioni e alla loro compensazione."
L'art. 50 cpv. 2 LAI precisa che, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LAVS - secondo cui il diritto ad una rendita non può essere ceduto, costituito in pegno né soggetto a esecuzione forzata - le prestazioni arretrate possono essere versate a persone o a istituzioni terze che hanno accordato anticipi della concessione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale disciplina la procedura e stabilisce le condizioni del versamento a terzi.
Il versamento di prestazioni a terzi, invece che all'assicurato, configura quindi un'eccezione al divieto generale della cessione di prestazioni previsto all'art. 20 cpv. 1 LAVS (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, p. 289 ; DTF 118 V 88 consid. b per il periodo in cui la disposizione summenzionata non era ancora entrata in vigore).
L'art. 85bis dell'Ordinanza del Consiglio federale (OAI) precisa in proposito che:
" 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
2 Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
Per quanto riguarda il diritto di terzi che hanno concesso anticipi, la cifra marginale 10062 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall’UFAS, prevede inoltre:
" Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve
presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo deve utilizzare esclusivamente il modulo 318.183." (VSI 1993 pag. 89)
Il succitato disposto d'ordinanza, dal titolo "versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", entrato in vigore nel 1994, è stato dichiarato conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima istanza giudiziaria (DTF 123 V 26). Esso codifica in particolare la prassi amministrativa precedentemente in vigore, confermata dalla giurisprudenza, secondo cui pagamenti retroattivi di rendite potevano essere effettuati, su richiesta, a uffici assistenziali pubblici o privati. Questi versamenti a terzi presupponevano, prima dell'entrata in vigore della norma summenzionata, che gli anticipi fossero stati effettivamente versati e che l'avente diritto alle prestazioni rispettivamente il suo rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b; Meyer- Blaser, p. 289; STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 in re K; STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W. p. 4).
Da un punto di vista temporale la nuova disposizione si applica - secondo la giurisprudenza - anche a pagamenti retroattivi che riguardano periodi precedenti l'1 gennaio 1994 (DTF 123 V 30 consid. 3c; Meier-Blaser, p. 289).
2.7. Nel caso in esame dagli atti dell'incarto risulta che il versamento di prestazioni arretrate AI assegnate all'assicurato ai sensi dell'art. 85bis OAI è stato chiesto dall'USSI per un importo complessivo di fr. 45'010 (cfr. richiesta di compensazione 28 giugno 2002, inc. Cassa) e riconosciuto dall'UAI in ragione di fr. 15'821, importo corrispondente alla totalità delle rendite arretrate di spettanza dell'assicurato (fr. 6'036 per l'anno 2000 e fr. 9'785 dal 1. gennaio 2001 al 31 luglio 2002).
Alla luce delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata al considerando precedente va quindi anzitutto esaminato se, in concreto, sono dati i presupposti per procedere al versamento delle rendite AI direttamente all'USSI a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, la lettera a dell'art. 85bis cpv. 2 OAI non entrando per contro in linea di conto, ritenuto che nel caso di specie gli anticipi forniti dall'USSI si fondano sulla legge cantonale sull'assistenza e non si tratta quindi di prestazioni versate liberamente ai sensi della lettera a (cfr. in proposito DTF 123 V 31 consid. 5; cfr. anche STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, consid. 4b).
Nell'ipotesi in esame, per procedere al versamento a terzi, non è pertanto necessario il consenso dell'assicurato: questo presupposto, infatti, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza in vigore prima della promulgazione dell'art. 85 bis OAI, non è previsto al cpv. 2. lett. b dell'articolo d'ordinanza succitato (in argomento cfr. BGE 128 V 108).
Del resto anche l'UFAS ha avuto modo di precisare che il versamento retroattivo può essere effettuato senza il consenso dell'avente diritto alla rendita. L'amministrazione consiglia, tuttavia, visto che può essere difficile determinare il titolo giuridico su cui si fonda la domanda - ciò che non è il caso nella fattispecie in esame - di chiedere in ogni caso l'autorizzazione dell'assicurato (Pratique VSI 1994 p. 61).
Nel caso concreto è quindi irrilevante, per l'applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, sapere se, con la sottoscrizione del formulario sottopostogli dall'USSI, l'assicurato ha dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni a terzi.
2.8. In casu, la domanda di compensazione è stata presentata dall'USSI in data 28 giugno 2002 tramite il formulario ufficiale no. 318.183i, e ciò conformemente a quanto stabilito dall'art. 85bis cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.6; cfr. in proposito DTF 123 V 31 consid. 5).
Va ora verificato se, in virtù della legge cantonale sull'assistenza l'USSI dispone di un diritto inequivocabile al rimborso degli anticipi nei confronti dell'UAI conformemente all'art. 85bis cpv. 2 lett. b.
Sul concetto di "diritto inequivocabile al rimborso" il TFA si è recentemente pronunciato nella sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, riguardante il diritto al rimborso di un istituto di diritto privato. La sentenza è stata riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS 2000, p. 379-380 (cfr. Fessler, Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener Rentenleistungen der Invalidenversicherung an Dritte zwecks Verrechnung mit von diesen erbrachten Taggeldleistungen aus einem privatrechtlichen Vertrag; per il vecchio diritto STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W consid. 2c).
La questione relativa al concetto del "diritto inequivocabile al rimborso" era inoltre già stata esaminata, ma solo dal punto di vista dell'arbitrio, in DTF 123 V 31, in quanto in quel caso si trattava di una questione di diritto cantonale, in particolare dell'applicazione della legge sull'assistenza del Canton Zurigo. In quel contesto il TFA aveva precisato che:
" Die im Rahmen vorfrageweiser Prüfung vertretene Auffassung der kantonale Istanz wonach das zürcherische Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe vom 14. Juni 1981 (Sozialhilfegesetz) kein eindeutiges Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV enthalte, ist nicht willkürlich und verletzt daher Bundesrecht nicht (…)."
In quel caso il diritto era infatti previsto direttamente nei confronti dell'assicurato.
Nella sentenza del 10 maggio 2000 non pubblicato il TFA ha inoltre precisato che (consid. 5b.bb p. 7):
" Ziff. 26 AVB enthält somit eine Bestimmung über die Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht richtet sich indessen ausdrücklich gegen den Versicherten selbst und nicht gegen den ebenfalls Leistungen erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen Rechtsumstand hatte die kantonale Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25 beurteilten Fall als für die Verneinung eines eindeutigen Rückforderungsrechtes im Sinne von Art. 85bis cpv. 2 lett. b IVV entscheidend betrachtet, wad das Eidgenössische Versicherungsgericht, wie erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der Willkürprüfung nicht benstandete. An dieser Betrachtungsweise ist auch bei freier Prüfung des Bundesrechts (art. 104 lett. a OG) festzuhalten. Der Anspruch auf die in Art. 85bis IVV vorgesehene Drittauszahlung geht weit über den blossen Rückerstattungsanspruch hinaus, welcher einem Versicherungsträger wegen unrechtmässigen Leistungsbezuges ‑ etwa aus Gründen der Oberversicherung ‑ gegenüber dem Versicherten zusteht. Die Drittauszahlung setzt nicht nur die materiellrechtliche Begründetheit der Rückforderung und die Rückkommensvoraussetzungen (BGE 110 V 176) voraus, sondern geht mit einem Schuldner‑ und Gläubigerwechsel einher, welcher die Verrechnung von Nachzahlung und Rückforderung erst möglich macht. Dem BSV ist daher beizupflichten, wenn es unter Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil P. vom 20. Mai 1999 (I 397/398) verlangt, dass ein gegenüber der Invalidenversicherung bestehender direkter Rückerstattungsanspruch normativ festgehalten sein muss, damit von einem 'eindeutigen Rückforderungsrecht' gesprochen werden kann. (…)" (la sottolineatura è nostra).
Il TFA ha inoltre aggiunto (consid. 5c):
" Was für öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter gilt, hat auch für privatrechtliche Vorlesitungen massegebend zu sein. Ein direktes Rückforderungsrecht gegenüber der nachträglich leistenden Invalidenversicherung muss in den vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB, festgehalten werden."
2.9. Alla luce della giurisprudenza federale succitata il diritto al rimborso degli enti indicati all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di diritto privato, dev'essere previsto inequivocabilmente nelle loro basi "legali" (legge o condizioni generali) e cumulativamente nei confronti dell'Ufficio assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato interessato).
3.1. Nel Canton Ticino l'art. 33 della Legge sull'assistenza sociale cantonale, nel suo tenore in vigore sino al 31 gennaio 2003, prevede che chi, dopo i diciott’anni compiuti, ha ottenuto prestazioni assistenziali, è tenuto a rimborsarle quando, in conformità di legge, si sia impegnato a farlo e le condizioni per il rimborso siano adempiute, oppure quando la sua situazione finanziaria risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate. Sono riservati gli articoli 14 e 15.
La legge prevede inoltre la possibilità di procedere al regresso nei confronti del coniuge, altri parenti secondo l'art. 328 CCS e gli eredi (cfr. art. 36-40 Legge sull'assistenza), non è tuttavia previsto un diritto al rimborso nei confronti dell'UAI.
In simili condizioni il diritto al versamento a favore dell'Ufficio del sostegno sociale delle prestazioni dell'AI dovute all'assicurato non può essere dato, in quanto il presupposto del diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'UAI non appare adempiuto (cfr. STCA del 10 giugno 2002 nella causa G., 32.2002.08, STCA del 19 gennaio 2001 nella causa I., 32.1999.106).
3.2. Nella citata sentenza del 10 maggio 2000 in re K, consid. 5c) il TFA ha però pure precisato che, a certe condizioni, il pagamento a terzi può avvenire malgrado l'assenza di una base legale espressa, nel caso in cui
" (…)
Besondere Verhältnisse wie im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 3. Dezember 1993 (1405/92), in welchem das Eidgenössische Versicherungsgericht die Drittauszahlung trotz fehIender ausdrücklicher gesetzlicher Grundlage bestätigen konnte, weil der Leistungsbezug nur unter ausdrücklichem Vorbehalt der Verrechnung mit einer später für die gleiche Zeit zugesprochenen Invalidenrente erfolgt war, sind nicht ersichtlichlich. (…)"
Nella sentenza citata del 3 dicembre 1993, non pubblicata, in re W consid. 2c, p. 5, si legge in particolare:
" Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die EVK im Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 den festen Zuschlag von Fr. 1560.‑ nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Verrechnung mit einer allfällig später für die gleiche Zeit von der Invalidenversicherung gewährten Rente erbrachte. Darin liegt, entgegen der Auffassung der kantonalen Rekurskommission, nicht eine einseitige verbindliche Anordnung, sind die Vorsorgeeinrichtungen doch ‑ auch im Bereich der weiter gehenden Vorsorge, zu welcher der feste Zuschlag nach Art. 29 der EVK‑Statuten zählt ‑ nicht befugt, über ihre Rechtsverhältnisse autoritativ durch Verfügung zu entscheiden (BGE 118 V 162 Erw. 1, 247 Erw. 5, je mit Hinweisen). Der Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 stellt vielmehr einen blossen Erledigungsvorschlag dar, gegen welchen der Versicherte keine Einwände erhob. Wäre er damals mit der vorgeschlagenen Erledigungsweise bezüglich des festen Zuschlages, welche in Übereinstimmung mit Art. 29 der EVK‑Statuten steht, nicht einverstanden gewesen, so hätte er dagegen innert vernünftiger Frist opponieren müssen. Da er dies unbestrittenermassen nicht getan hat, ist Art. 29 der EVK-Statuten zusammen mit dem konkret ergangenen, dem konkret ergangenen, dem Versicherten unter ausdrücklichem Verrechnungsvorbehalt mitgeteilten Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 als genügende Rechtgrundlage zu betrachten, um der EVK im Sinne der Rz 1301 1/91 Abs. 2 RWL ein eindeutiges Rückforderungsrecht gegenüber der EAK infolge Nachzahlung der Rente einzuräumen."
3.3. Secondo l'art. 2 della legge sull’assistenza sociale
" Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali."
Come il TCA ha già avuto modo di rilevare nella citata sentenza del 19 gennaio 2001 (cfr. anche STCA del 10 giugno 2002 nella causa G. inc. 32.2002.08), questa disposizione potrebbe essere intesa nel senso indicato dalla giurisprudenza citata al considerando precedente, nel senso che le prestazioni assistenziali e quelle delle assicurazioni sociali non si cumulano, così come nel caso del giudizio citato non si cumulava il supplemento della Cassa pensioni alle prestazioni AI.
In concreto dagli atti dell'USSI risulta che solo a far tempo dal maggio 2001 l'Ente ha assegnato all'interessato prestazioni assistenziali riservandosi espressamente il diritto di procedere alla compensazione delle rendite AI che gli sarebbero state versate in seguito (cfr. decisioni USSI 19 aprile 2001, 17 settembre 2001, 14 dicembre 2001 e 12 giugno 2002, inc. USSI).
In simili condizioni, in accoglimento del gravame, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto retrocesso all'UAI affinché stabilisca l'ammontare della rendita dovuta a ___________ con effetto dal 1. gennaio 2000 per un grado d'invalidità del 100% e determini in seguito nuovamente l'importo da porre in compensazione a favore dell'USSI, considerando a tale uopo unicamente gli anticipi versati dall'Ente a far tempo dal 1. maggio 2001.
3.4. Abbondanzialmente non può qui non essere rilevato che, come emerge dagli atti all'inserto, con decisioni 24 settembre 2002, emanate quindi successivamente alla resa della querelata decisione e cresciute in giudicato, la Cassa cantonale di compensazione ha assegnato a __________ una prestazione complementare di fr. 1'585 mensili per il periodo 1. gennaio- 31 dicembre 2001 rispettivamente di fr. 1602 mensili dal 1. gennaio 2002, operando nel primo caso una compensazione a favore dell'USSI di fr. 12'639 (cfr. inc. Cassa).
Inoltre, contestualmente all'emanazione della decisione qui impugnata, per decisione 14 agosto 2002 l'UAI ha stabilito il versamento alla ex moglie dell'assicurato di una rendita semplice per il figlio __________ di fr. 201.- mensili dal 1. gennaio al 31 dicembre 2000 e di fr. 206 dal 1. gennaio 2001 operando anche qui una compensazione a favore dell'USSI di fr. 6'326 versati a titolo di anticipo alimenti (cfr. doc. AI _, cfr. richiesta di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI del 24 luglio 2002, inc. Cassa).
Orbene, ritenuta da un lato l'evidente non compensabilità delle prestazioni assistenziali versate a __________ precedentemente al mese di maggio 2001 in quanto assegnate dall'USSI senza espressa riserva del diritto di compensazione con rendite che sarebbero state versate in seguito (nelle relative decisioni l'USSI si è infatti limitato a precisare che le stesse "sono soggette al rimborso conformemente al Capitolo III della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971", cfr. decisioni 14 febbraio 2000, 21 marzo 2000, 25 aprile 2000, 27 giugno 2000, 22 agosto 2000, 15 settembre 2000, 14 novembre 2000, 29 dicembre 2000 e 15 febbraio 2001, in inc. USSI), ritenuta pure l'illegittimità di una compensazione di prestazioni AI (o PC) arretrate con anticipi di pensione alimentare per i figli minorenni versati dall'USSI (cfr. STCA del 10 giugno 2002 nella causa G., inc. 32.2002.08, cresciuta in giudicato in cui questa Corte ha stabilito che gli anticipi di alimenti da parte dell'USSI non sono assimilabili ad anticipi ai sensi dell’art. 85bis OAI [e art. 22 cpv. 4 OPC] fatti in vista della concessione di prestazioni da parte dell’AI [e della LPC]), considerato d'altra parte l'accertato diritto di __________ ad una rendita intera dal 1. gennaio 2000 in luogo della mezza rendita fissata nel querelato provvedimento, spetterà alle rispettive istanze che hanno emanato le succitate decisioni valutare se procedere ad una rettifica delle stesse.
Copia della presente sentenza viene quindi trasmessa anche alla Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto è rinviato all'amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti