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Incarto n.
32.2002.00116

 

rg/fz

Lugano

21 ottobre 2002

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

visto il ricorso del 3 settembre 2002 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________, 

  rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 6.8.02 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto in particolare lo scritto 1.10.02 della parte convenuta che precisa di aver emesso in pari data una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

ritenuto che comunque anche la parte ricorrente, con scritto 15.10.02, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa (VII);

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi