RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
32.2002.00011

 

bs/cd

Lugano

3 maggio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2002 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 8 gennaio 2002 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                          

                                         in fatto

 

                               1.1.   __________, nato nel 1948, a seguito di un infortunio occorso nel 1951 ha subìto una lesione del cristallino sinistro e da allora è costretto a portare degli occhiali.

In data 21 agosto 2000 l'assicurato ha presentato una richiesta di prestazioni AI volta in particolare al rimborso dei costi di un paio d’occhiali e delle relative visite mediche (doc. AI _).

 

                               1.2.   Con progetto di decisione 19 dicembre 2001, confermato mediante provvedimento formale 8 gennaio 2002, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta motivando:

 

"  Giusta l'articolo 21 della legge federale per l'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari (OMAI) o a quelli che possono essere assimilati ad una delle categorie menzionate in questa lista. Inoltre, l'assicurazione prende a carico solo i mezzi ausiliari di un modello semplice e adeguato.

 

Le spese d'occhiali, di lenti a contatto, di protesi e di supporti plantari sono prese a carico dell'assicurazione unicamente se questi mezzi ausiliari sono il complemento importante di provvedimenti  sanitari dall'AI.

 

Dalla documentazione acquisita all'incarto non risulta che lei sia al beneficio di provvedimenti sanitari riconosciuti dall'AI.

 

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta.

 

In caso di difficoltà finanziarie o altro, __________ la consiglierà volentieri dietro sua richiesta." (Doc. _)

 

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, chiedendo l'assunzione da parte dell'AI delle spese sia per l’acquisto di un nuovo paio di occhiali, che per le visite mediche.
In particolare egli ha rilevato :

 

"  (…)
Vi faccio anche presente che nel 1951 ebbi un infortunio causandomi lesioni all'occhio sinistro in cui persi la vista, e quindi mi sento penalizzato da tale decisione A.I.

Se una assicurazione A.I. rifiuta una richiesta di presa a carico giustificata deve esserci una corretta valutazione.

Ogni richiesta dubbia deve essere sottoposta al medico di fiducia, e questo non dovrebbe succedere. (Fonte: Wenn medizinische Laien Doktor splielen Patrick Gut, K. Tip-20/2000)." (Doc. _)
 
 

                               1.4.   Mediante risposta 7 febbraio 2002 l’amministrazione ha proposto la reiezione del gravame, rilevando in particolare:

 

"  (…)

In altri termini, la presa a carico di mezzi ausiliari quali occhiali o lenti a contatto non può essere concessa indipendentemente da un provvedimento sanitario ex art. 12 o 13 LAI.

 

Considerato che nella fattispecie il ricorrente non è stato posto a beneficio d'alcun provvedimento sanitario (del resto nemmeno richiesto), a giusta ragione la domanda è stata respinta."

(Doc. _)

 

                               1.5.   Con lettera 16 febbraio 2002 l’assicurato ha ribadito la richiesta ricorsuale.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capa­cità di guadagno.

                                         I provvedimenti di integrazione sono:

 

a)   i provvedimenti sanitari;

 

b)   i provvedimenti professionali (orientamento professiona­le, prima formazione e riformazione professionale, collocamento);

 

c)   l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai mino­renni grandi invalidi;

 

d)   la somministrazione di mezzi ausiliari;

 

e)   il pagamento di indennità giornaliere.

 

                                         Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 2 lett. d LAI).

                                         In virtù dell'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consi­glio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'atti­vità lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione o a scopo di assue­fazione funzionale.

                                         Giusta la 2a frase dell'art. 21 cpv. 1 LAI, l'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedi­menti sanitari di integrazione (cfr. DTF 119 V 225 consid. 3c). Tale condizione è stata voluta dal legislatore al fine di evitare abusi che non potrebbero altrimenti essere impediti considerata la notevole diffusione di tale mezzo ausiliario (cfr. BBl 1958 II 1260; cfr. DTF 124 V 10 consid. 5b, bb).

 

                                         Inoltre giusta la cifra 7.01* dell'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'AI del 29 novembre 1976 (OMAI), gli occhiali vengono considerati mezzi ausiliari "se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione".

 

                                         L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compreso in un elenco allestito dal Consiglio federale (art. 21 cpv. 2 LAI).

                                         I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato.

                                         L'assicurato sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza invalidità, l'as­sicu­rata può essere tenuto a partecipare alla spesa (art. 21 cpv. 3 LAI).

 

                               2.3.   In virtù della delega legislativa contenuta nell'art. 21 LAI, il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI.

                                         Secondo questo disposto l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento che emana disposizioni complemen­tari riguardanti:

 

a.   la consegna dei mezzi ausiliari;

 

b.   i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e di immobili rese indispensabili dall'invalidità;

 

c.    i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario.

 

                                         Il Dipartimento federale dell'Interno ha promulgato il 29 novembre 1976 la summenzionata Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI).

                                         Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'atti­vità lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; DTF 121 V 260 consid. 2b con riferimenti; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

 

                                         La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b con riferimenti; 117 V 181 consid. 3b; 115 V 193 consid. 2b).

 

                               2.4.   Nel caso in esame, dagli atti non si evince che __________ ha beneficiato, né beneficia di provvedimenti integrativi sanitari ai sensi dell'art. 12 LAI (anche se non necessariamente eseguiti dall'AI, ma i cui presupposti di presa a carico da parte di quest'ultima siano adempiuti, cfr. DTF 105 V 147 consid. 1 con riferimenti).
Non risulta quindi che la richiesta di occhiali è da mettere in relazione con lo svolgimento di un provvedimento sanitario, per cui la consegna degli stessi non è da considerare come completamento del predetto provvedimento.

                                         Al proposito, va ricordato che la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), edita dall’UFAS, precisa che si tratta di un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione se, unitamente all’esecuzione di un provvedimento sanitario secondo gli art. 12 o 13 LAI, la consegna di occhiali o di lenti a contatto risulta necessaria e se il successo di un provvedimento sanitario dell’AI è garantito solo con l’uso di occhiali o lenti a contatto
(sottolineatura del redattore, cfr. marg. 7.01.3*/ 7.02.3* CMAI).

Pertanto, non rappresentando gli occhiali in lite un complemento essenziale ai provvedi­menti sanitari di integrazione giusta l'art. 21 cpv. 1, 2a frase LAI e la cifra 7.01* dell'allegato OMAI, gli stessi, come le relative visite mediche di controllo della vista, non possono essere assunti dall'AI (cfr. consid. 2.2).

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti