Raccomandata |
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Incarto n.
BS/fe |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2002 di
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____________
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contro |
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la decisione del 9 ottobre 2002 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. __________,
classe 1965, a seguito di un incidente di montagna, avvenuto il 1° agosto 1993,
si è procurato una lussazione acromioclavicolare alla spalla destra. Il caso è
stato assunto dalla __________.
A seguito di questo evento traumatico, egli ha continuato ad avere problemi
alla spalla destra, cominciando inoltre a manifestare dei dolori alla schiena,
acutizzatisi a partire dagli anni 1994 /1995, che l’hanno costretto a limitare
la propria attività lucrativa (cfr. perizia 7 agosto 1998 del dr. __________
per conto della __________, sub doc. AI _).
Nonostante le misure terapeutiche intraprese, l’assicurato ha continuato ad accusare
una significativa sintomatologia algica a livello lombosacrale ed ha dovuto
cessare l’attività di giardiniere indipendente, avviata nel 1996.
1.2. Nel mese di
marzo 1999 __________ ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti
(doc. AI _).
Dopo aver raccolto dalla __________ e dalla Cassa malati __________ la
documentazione medica relativa all’assicurato (doc. AI _) e proceduto ad
ulteriori accertamenti, con decisione 14 luglio 1999, cresciuta in giudicato,
l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda poiché:
"
Dalla documentazione agli atti si rileva che la
professione molto impegnativa sul piano fisico, abitualmente svolta, è
controindicata. Vi sono, per contro, numerose attività considerate leggere che
l’assicurato potrebbe svolgere senza limitazioni.
Il reddito conseguibile in tali attività è sensibilmente superiore agli esigui
introiti conseguiti dall’assicurato dal 1984 a questa parte.
Giusta l’art. 17 LAI, citato sopra, nel presente caso i criteri per la messa in
atto di un provvedimento di reintegrazione professionale e per il conferimento
di una rendita AI non sono assolti.
Consigliamo l’assicurato di rivolgersi ai preposti uffici di collocamento per
il conseguimento di un lavoro adeguato." (Doc. AI _).
1.3. Il 13
febbraio 2001 __________ ha inoltrato una seconda richiesta di prestazioni
(doc. AI _).
Non avendo egli prodotto alcuna documentazione medica e non avendo quindi
comprovato un cambiamento delle condizioni di salute, con progetto di decisione
21 febbraio 2001, l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova
domanda (doc. AI _).
Con osservazioni 17 maggio 2001 l’interessato, patrocinato dall’avv.
__________, ha contestato il progetto di decisione “chiedendo l’apertura
della procedura di revisione come pure il riesame a mente della giurisprudenza
(DTF 119 V 180 segg.) della decisione del 14.07.1999, in quanto quest’ultima
manifestamente errata” (doc. AI _).
Annullato il progetto di decisione, l’UAI ha proceduto ad una rivalutazione
economica, determinando in particolare il reddito in attività adeguate
conformemente alle modifiche giurisprudenziali nel frattempo intervenute.
Basandosi sul rapporto 24 luglio 2002 del consulente in integrazione
professionale, mediante un nuovo progetto di decisione datato 16 agosto 2002,
l’amministrazione ha respinto una seconda volta la domanda di prestazioni
rilevando segnatamente quanto segue:
" Dalla documentazione raccolta agli atti risulta che l’assicurato è totalmente inabile nella professione esercitata di giardiniere in proprio. Risulta invece abile al lavoro al 100% in un attività rispecchianti gli elementi di controindicazione.
In tali attività il signor __________ potrebbe
conseguire fr. 38'820.—annui (dati 2001), i quali confrontati con quanto
avrebbe conseguito se non fosse insorto il danno alla salute (fr. 44'524 annui,
sempre riferito al 2001), determinano un grado d’invalidità del 13%" (doc.
AI _).
Sempre
rappresentato dall’avv. __________, il 30 settembre 2002 l’assicurato ha
contestato il prospettato rifiuto di erogazione di una rendita, rimproverando
segnatamente all’UAI di non aver valutato in modo corretto sia il reddito da
valido che quello da invalido (doc. AI _).
Dopo aver preso posizione in merito alle succitate contestazioni (doc. AI _),
con decisione formale 9 ottobre 2002 l’amministrazione ha confermato la
reiezione della richiesta dell’assicurato (doc. AI _).
1.4. Avverso le
citata decisione amministrativa, __________, per il tramite dell’avv.
__________, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, postulando il
riconoscimento di una mezza rendita.
In via sussidiaria egli ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per
nuovi accertamenti economici.
Riprendendo quanto sostenuto in sede di osservazioni 30 settembre 2002, il
ricorrente ha sostanzialmente criticato la determinazione dei redditi di
riferimento per il calcolo dell’invalidità.
Per quel che concerne il reddito da valido, a detta dell’assicurato il
consulente in integrazione professionale non avrebbe integralmente tenuto conto
di tutti i fattori che costituivano la sua attività di giardiniere in proprio,
omettendo inoltre di tenere conto dell’attività accessoria di piccole
amministrazioni e mediazioni immobiliari nel __________.
Riguardo al reddito da invalido, infine, egli ha mosso diverse critiche
sull’esigibilità delle professioni adeguate elencate dal consulente,
contestando anche l’ipotetico guadagno di fr. 38'820.--- fissato
dall’amministrazione.
1.5. Mediante
risposta di causa 12 dicembre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso,
confermando la correttezza della decisione impugnata.
In merito alle censure sollevate contro la valutazione del reddito da valido,
l’amministrazione ha precisato:
" (…)
In pratica, considerato che il danno alla salute ha cominciato ad incidere sulla attività lavorativa verso la fine del 1997 (cf. form. rich. prest. ass. doc. n. _ inc Al), e che l'azienda era stata avviata soltanto l'anno precedente, i dati economici concreti erano invero scarsi, e non fornivano una base di partenza sufficiente per poter ipotizzare con una certa precisione la possibile evoluzione economica.
Il consulente ha quindi effettuato un calcolo teorico, basandosi sui redditi conseguiti da aziende simili (cf. doc. n. _ inc Al).
L'agire del consulente in integrazione appare quindi corretto.
D'altro lato, in considerazione dei redditi conseguiti concretamente dall'assicurato nel corso dei primi due anni di attività, si concepisce difficilmente uno sviluppo dell'azienda tale da comportare entrate superiori a quella ipotizzata, né vengono del resto forniti indizi concreti in tal senso. (…)" (Doc. _)
Per il resto, essa ha osservato quanto segue:
" (…)
Anche il reddito teorico da invalido è stato correttamente stabilito, considerato come il consulente abbia debitamente applicato la vigente giurisprudenza in materia.
Si rilevi inoltre che il reddito ricavato dalle tabelle ESS è stato ulteriormente ridotto nella misura massima consentita. In altri termini, non si potrebbe diminuire ulteriormente il reddito statistico senza incorrere in una violazione della pratica giurisprudenziale.
Ad ogni modo le obiezioni sollevate dal ricorrente sono state sottoposte al consulente interessato. Questi, confermando la propria valutazione, non ha ritenuto di dover aggiungere ulteriori precisazioni.
Per quanto attiene all'aspetto medico, non sono emersi elementi tali da far concludere che a far tempo dagli ultimi e completi accertamenti eseguiti (cf. in part. rapp. dott. __________ 29.1.1999, doc. n. _ inc. Al) lo stato dell'assicurato si sia modificato, così da giustificare una rivalutazione del caso da questo punto di vista." (Doc. _)
1.6. In sede
d’istruttoria, a due riprese il ricorrente ha prodotto della documentazione
economica (VIII e XII), di cui si parlerà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto.
L’amministrazione ha ritenuto che quanto trasmesso dal ricorrente non
giustifica una diversa valutazione della fattispecie (X, XIV).
1.7. Questo TCA
ha invece chiesto all’assicurato delle delucidazioni in merito alla sua
attività lucrativa accessoria, ricevendo risposta il 18 settembre 2003 (XXI).
In merito al succitato accertamento, con scritto 29 settembre 2003 l’UAI ha
comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare (XXIII).
Infine, lo scrivente Tribunale ha richiamato d’ufficio gli atti fiscali del ricorrente relativi ai bienni dal 1997/98 al 2001/02 (XXV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune
modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A, P 76/01; DTF 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimenti qui impugnato reso il 9 ottobre
2002, le norme di legge di seguito citate corrispondono al tenore in vigore
sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.4. Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va rilevato che, secondo la recente giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Nel caso
concreto, mediante la pronunzia contestata l’amministrazione ha sostanzialmente
riesaminato la propria decisione del 14 luglio 1999 unicamente dal punto di
vista economico, poiché il certificato 18 aprile 2001 del medico curante, dr.
___________, trasmesso dall’assicurato con le osservazioni 17 maggio 2001, non
ha reso verosimile un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente
(doc. AI _), giustificante l’entrata in materia relativamente alla seconda
domanda AI.
Con rapporto 24 luglio 2002 il consulente in integrazione professionale ha
infatti proceduto ad un dettagliato esame dell’assicurato dal punto di vista
integrativo, elencando una serie di professioni che l’interessato potrebbe
svolgere mettendo a frutto la sua piena capacità lavorativa in attività leggere
ed ha determinato il reddito in siffatte attività, tenendo in particolare conto
delle modifiche giurisprudenziali nel frattempo impostesi.
ll
funzionario ha poi eseguito una valutazione del reddito da valido sulla base di
un’indagine statistica, non potendo infatti utilizzare i dati economici
concreti in quanto poco rappresentativi.
Dal raffronto dei redditi di riferimento è risultata un’invalidità del 13%
(doc. AI _).
2.6. Va innanzitutto esaminata la valutazione fatta dal consulente in integrazione professionale per quel che concerne l’esigibilità delle attività adeguate allo stato di salute dell’assicurato.
Va qui
ricordato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 228, Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità
ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi
fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti
di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico
e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato
non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto
di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, pag. 80).
Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 24 luglio 2002, tenuto conto
delle risultanze mediche – in particolare le limitazioni funzionali - ed
escluso un progetto di riformazione professionale, il consulente ha fra l’altro
elencato una serie di professioni semplici o poco diversificate, le quali non
richiedono una particolare formazione, ritenute esigibili (doc. AI _ pag. 5).
__________ sostiene che le attività proposte non sono adatte al suo stato di
salute, precisando fra l’altro quanto segue:
" (…)
23. In particolar modo, con riferimento alla situazione fisiologica del mio assistito, non si capisce come egli possa essere inabile al 100% nella professione di giardiniere e nel contempo essere abile nella medesima percentuale nelle professioni testé citate, fra le quali quella dell'operaio, difficilmente immaginabile come attività esercitabile dall'assicurato con una capacità lavorativa del 100%. Semmai, tali professioni sono attuabili dall'assicurato solo in misura proporzionata al danno fisico patito dal medesimo, che lo porta a non riuscire a svolgere gran parte delle professioni per un tempo medio-lungo e che lo costringono a stare nella medesima posizione. Nella denegata ipotesi in cui l'assicurato fosse ritenuto in grado di svolgere le attività professionali leggere considerate dal Dr. med. __________, si ricorda a tal fine come non sia stato minimamente considerato se il ricorrente - per dei motivi di salute - debba compiere delle pause per svolgere dette attività.
24. Pur
volendo accantonare l'attività dell'operaio, però, anche le altre categorie di
lavori considerate dall'amministrazione sono contestabili. Infatti, non si
ravvede la possibilità per l'assicurato di svolgere mansioni di magazziniere,
né tanto meno di fattorino, viste le problematiche fisiche legate al
movimento della schiena e l'impossibilità propriamente fisica di sollevare
pesi. Altre attività, invece, risultano essere solamente in via teorica ipotizzabili
per il mio assistito, il quale sicuramente riscontrerebbe delle grosse
difficoltà nel reperimento di un lavoro quale impiegato d'ufficio,
stante l'assoluta inesperienza e mancanza di formazione specifica (cfr.
rapporto in data 24.07.2002 del consulente IP, pag. 5), nonché la mancata
richiesta sui generis nel mercato del lavoro; quale addetto al trasporto per
la distribuzione a domicilio (vista la mancata offerta in detto ambito
lavorativo); quale guardarobiere (attività aleatoria ed effettivamente
poco attuabile, non solo per la mancata offerta di tale tipo di lavoro, ma
anche per la necessità di sole poche ore lavorative in tale settore) o quale aiuto
fiorista (ritengo che tale mansione sia solo un'immagine teorica colorita
di quella che è la realtà, consistendo l'attività del fiorista in una
variopinta moltitudine di mansioni, che molto si attagliano all'attività di
giardiniere prima svolta dall'assicurato e per cui è stato reputato inabile
nella misura del 100%!)." (…) (Doc. _ pag. 6-7)
Orbene, dagli atti medici contenuti nell’inserto, in particolare dalla perizia 22 luglio 1998 del dr. __________ per conto della Cassa malati __________, si legge che:
" (…)
Dal punto di vista medico, non vi sono
controindicazioni alla ripresa anche immediata di una attività leggera o medio
pesante, che non preveda lo stazionamento a lungo in posizione eretta, non
imponga il mantenimento forzato della posizione seduta, non preveda la
deambulazione con carico né il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15-20
Kg, non preveda l'esecuzione di lavori con il tronco piegato in avanti. Possono
entrare in linea di conto attività professionali nel campo della vendita, del
commercio, in una fabbrica, in magazzino, quale custode o sorvegliante, quale fattorino,
come anche l'attività di giardiniere con mansioni leggere." (…) (AI _ pag.
4)
Questo
parere è stato sostanzialmente confermato dalla Clinica ortopedica
universitaria __________ (cfr. rapporto 6 maggio 1999 in doc. AI _).
In questo contesto, dunque, le diverse professioni elencate dal consulente sono
da ritenere adeguate, visto che l’assicurato sostanzialmente deve evitare
movimenti che compromettono la schiena, quale il regolare traino, il
sollevamento ed il trasporto di pesi oltre i 20 chili (cfr. rapporto 24 luglio
2002 del consulente, doc. AI _) punto 1.1.2. pag. 2).
Le diverse mansioni di operaio menzionate nel citato rapporto (quali operaio
ausiliario addetto alle attività secondarie, alla rettifica di pezzi di seconda
mano, in lavori industriali ecc. ), come pure le attività di fattorino o
magazziniere (di oggetti non pesanti) rientrano senz’altro nel novero di quelle
professioni ancora esigibili.
Anche i semplici lavori di ufficio possono essere ritenuti adeguati, visto che,
come riportato dal consulente, per essere svolti è necessaria solo una rapida
formazione in aggiunta alle scuole dell’obbligo frequentate dall’assicurato
(doc. AI _ pag. 5).
L’assicurato ritiene aleatorie alcune professioni proposte
dall’amministrazione, quale l’addetto alla distribuzione al trasporto per la
distribuzione a domicilio, il guardarobiere, l’aiuto fiorista.
Orbene, va qui ricordato che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non
sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia
di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio
d’attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni
professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC
1991, pag. 332 consid. 3b), ciò che corrisponde al caso in esame ove a titolo
esemplificativo, il funzionario incaricato ha individuato una trentina di
professioni esigibili.
Inoltre, secondo questo TCA, l’esperienza specifica del consulente è una
garanzia che le attività professionali da lui indicate sono presenti sul
mercato equilibrato del lavoro e che le stesse rispecchiano le limitazioni
funzionali dell’assicurato.
Pertanto, visto quanto sopra, alla valutazione 24 luglio 2002 va data piena
adesione.
2.7. Riguardo al reddito da invalido, parimenti contestato dal ricorrente, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata
in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha
precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure
des salaires 1998”), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività
leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di
eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al
25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita
del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe
a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑
nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑
(rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne.
Va al proposito rilevato come recentemente il TFA abbia confermato la prassi di
questo Tribunale nell’applicazione delle suddette tabelle statistiche salariali
suddivise per ragioni geografiche (TA 14), ritenendo che non esiste un
principio in cui ci si debba fondare sempre sui dati statistici nazionali
(Tabella TA1) poiché la prima tabella rispecchia meglio la realtà economica
regionale (cfr. TFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G., I 475/01).
L’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati
statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario
mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore
settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002, Tabella
B9.2, pag. 88), per un’attività
leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027:
40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per
le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico
l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr.
36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e
pubblico).
Come detto al consid. 2.4, determinante per il raffronto dei redditi ipotetici
è il momento della nascita dell’eventuale diritto alla rendita.
Nella fattispecie concreta, ritenuto che il danno alla salute, con conseguente
cessazione dell’attività indipendente di giardiniere, è intervenuto nel mese di
novembre 1997 (cfr. doc. AI _), l’eventuale diritto alla rendita sorgerebbe,
dopo l’anno di carenza, nel novembre 1998.
Per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei dati statistici del 1998,
si deve partire da un salario di fr. 45'390.- riferito al settore privato ( cfr.”….
in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore
privato” cfr. RAMI 2001 pag. 348).
Tenuto conto di un’esigibilità del 100%, nonché di una riduzione massima del
25% ammessa dal consulente in integrazione
professionale ed indicata nelle
tabelle di calcolo allegate al rapporto 24 luglio 2002 (doc. AI _), si giunge ad un reddito da invalido di fr.
34’045.50.
2.8. Senza il danno alla salute, secondo l’UAI, l’assicurato avrebbe potuto percepire, nel 2001, fr. 44'525,01.
__________
contesta tale importo sostenendo come il consulente non abbia tenuto conto di
diversi fattori, quali l’immagine che si era creato con l’esercizio dalla sua
azienda di giardinaggio, la molteplicità e lo sviluppo della stessa, nonché
l’attività accessoria di piccole amministrazioni di stabili nel __________
(cfr. ricorso punti 15-19).
Nelle osservazioni 22 gennaio 2003 egli ha quantificato il reddito ipotetico da
giardiniere come segue:
" Con la presente vi comunico che il signor __________ aveva conseguito nel 1996 una cifra d'affari di Fr. 19'623,50 e nel 1997 una cifra d'affari di Fr. 32'671.- corrispondenti ad una attività di 440 ore, rispettivamente di 730 ore a Fr. 45.- cadauna.
Sebbene il signor __________ abbia dovuto rinunciare a diversi mandati, nonché a disdire tutti i contratti esistenti, si può affermare che l'aumento della cifra d'affari tra il 1996 e il 1997 fosse del 50%. La cifra d'affari del 1997 di Fr. 32'671.- corrisponde all'esercizio dell'attività professionale a tempo parziale in misura del 40 - 50%.
Sulla base di dette considerazioni si puo facilmente ritenere che nel 1998 sarebbe stata prevedibile una cifra d'affari minima di
Fr. 70'000.- e nel 1999 sicuramente una cifra d'affari di Fr. 100'000.-.
A suffragare tali miei convincimenti, si produce copia dei conti economici relativi gli anni 1996-1997-1998 della ditta - non inscritta a registro di Commercio - __________, __________, dai quali si evince quanto segue:
- cifra d'affari per il 1996 CHF 19'623,50
- cifra d'affari per il 1997 CHF 32'671,70
- cifra d'affari per il 1998 CHF 10'665.-
(…)" (Doc. _)
2.8.1. Per accertare
il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire
tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze
personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione
di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi
concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure
RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari
che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a
dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag.
248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I
56/02).
Per quel che concerne invece la determinazione del reddito di un indipendente,
si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e
del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell’andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell’insorgere dell’invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d’esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall’attività personale dell’assicurato, come il
good-will, l’interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000).
2.8.2. Ritornando al
caso in esame, siccome circa un anno prima del danno alla salute il ricorrente
aveva iniziato la sua attività di giardiniere indipendente (avviando una ditta
individuale, non iscritta a Registro di commercio), giustamente l’UAI non si è
basato sui relativi dati contabili poiché scarni e non rappresentativi. Del
resto la brevità del periodo d’esercizio, non permetteva all’amministrazione di
poter fare una proiezione economica affidabile.
Per questo motivo il consulente in integrazione professionale ha valutato il
reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano, quale
giardiniere indipendente, senza personale, basandosi sui proventi conseguiti da
aziende ticinesi simili per tipologia ed importanza a quella del ricorrente,
affiliate alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino quali indipendenti,
giungendo alla conclusione che nel 1999, anno statisticamente più
rappresentativo, il reddito aziendale medio ammonta a
fr. 42'895.—, che, aggiornato al 2001, corrisponde a
fr. 44'525,01 (doc. AI _).
Contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente (XII), secondo questo TCA, la valutazione
fatta dal consulente non può essere considerata del tutto inattendibile e
fondata su semplici stereotipi.
Orbene, nel citato rapporto 24 luglio 2002 si riscontra come il funzionario
abbia esaurientemente descritto la precedente attività svolta dall’interessato
( “In ultimo ordine di tempo, ovvero immediatamente prima del danno alla
salute determinante ai fini AI, era attivo in proprio, assoggettato come
indipendente, nella manutenzione, costruzione e ristrutturazione di giardini
….”, cfr. doc. AI _ pag. 3), e proceduto a definire “ il reddito di
giardinieri indipendenti operanti “in solitario”, non costituenti cioè una
azienda “datore di lavoro” che versa salari e contributi paritetici alle
assicurazioni sociali e attivi principalmente nella manutenzione e
accessoriamente nella costruzione di giardini” (cfr. doc. AI _ pag. 3).
Il consulente ha inoltre escluso dalla ricerca quelle aziende attive
esclusivamente o prevalentemente in altro campo del settore in cui
l’assicurato, sprovvisto di un titolo professionale, era attivo. Non sono state
giustamente considerate le “aziende agricole e/o forestali, vivai, commercio
di piante e fiori, orticolture e /o floricoltura, coltivazioni di serra e
simili, architettura e/o progettazione paesaggistica “, aziende organizzate in
forma societaria (società anonime, a responsabilità limitata, in nome
collettivo) e quindi manifestamente datori di lavoro con dipendenti, risp.
aziende in settore diverso (edilizia, opere murarie e simili) “ (doc. AI
_).
La proiezione fornita dal ricorrente di una cifra di affari minima di fr.
70'000.— nel 1998 e di fr. 100'000.— nel 1999 è irrealistica .
L’asserito aumento della cifra d’affari tra i primi due anni commerciali (1996
e 1997) del 50% non significa che un simile incremento si sarebbe potuto
verificare anche negli anni successivi.
Come rettamente osservato dall’UAI nello scritto 3 febbraio 2003, il primo anno
aziendale corrisponde a quello d’avviamento e generalmente gli introiti sono
molti bassi e quindi non può essere preso quale base di paragone per una
valutazione sul futuro sviluppo aziendale.
Vero che, come detto al consid. 2.8.1, per determinare il reddito ipotetico di
un indipendente non ci si può basare unicamente sui profitti di un’azienda
simile. Nel caso esaminato dal TFA si trattava tuttavia di un dato economico
relativo ad una sola azienda che non rispecchiava comunque la situazione
concreta dell’assicurato (RCC 1981 pag. 40).
Nel presente caso, invece, siccome la dettagliata ed affidabile indagine
statistica, eseguita dal consulente su diverse imprese affini a quella del
ricorrente, rispecchia la realtà economica presente nel nostro Cantone, nonché
il profilo professionale dell’assicurato, la stessa va confermata.
2.8.3. __________
rimprovera all’amministrazione di non aver tenuto conto della sua attività
accessoria quale amministratore di stabili e di appartamenti di vacanza.
Occorre qui rilevare che l’assicurato non ha mai dichiarato di aver svolto una
simile attività (cfr. doc. AI _). Solo nelle osservazioni 30 settembre 2002,
descrivendo la sua professione, ha parlato anche di “mediatore immobiliare
nel __________ ” senza tuttavia aver prodotto alcuna pezza giustificativa
(doc. AI _)
Dalla documentazione prodotta pendente causa si evincono i mandati ricevuti nel
1997 dalla ditta __________, proprietaria di uno stabile di appartamenti di
vacanza nel __________, secondo cui il ricorrente doveva provvedere alla
riservazione ed alla pulizia degli appartamenti stessi, alla fornitura della
biancheria ed alla manutenzione del giardino. Il tutto veniva poi
fatturato alla succitata società (XII C1 -24).
Va qui
precisato che nell’ambito del raffronto dei redditi (cfr. 2.3), sono da
prendere in considerazione quale reddito ipotetico di una persona non invalida
anche i proventi da attività accessoria nella misura in cui, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, l’assicurato, senza il danno
alla salute, avrebbe continuato ad esercitarla percependone una remunerazione.
Questo indipendentemente dall’importanza di tale attività in termini di tasso
di occupazione o di dispendio d’impegno (STFA inedite 2 giugno 2003 nella causa
G consid. 4.1, I 224/02 e 16 maggio 2003 nella causa A consid. 2, I 576/02 ;
RCC 1980 pag. 559 consid. 3a, nonché RAMI 2000 no U 400 pagg. 381 ss e no U 69
pag. 1981 consid. 2c).
Al fine di inquadrare meglio la succitata attività accessoria, il TCA ha
rivolto all’assicurato le seguenti domande, a cui egli ha dato risposta il 19
settembre 2003 (XVIII e XXI):
1. Quando ha iniziato la sua attività accessoria di amministratore
della “__________ ” di __________ per conto della __________ ?
L’attività di amministratore della “__________ ” di __________ si fondava su
un contratto di mandato scaduto il 30.12.1997.
2.
Continua ad esercitare tale attività ? Se
no, quando l’ha interrotta e per quale motivo?
Detta attività accessoria non è continuata, poiché il mio patrocinato, a
causa dei disturbi alla spalla ed alla schiena, ha dato disdetta dal prefato
contratto, nel corso del mese di settembre 1997 con effetto al 30.12.1997.”
Contestualmente
questo TCA gli ha chiesto di produrre le notifiche di tassazione 1997/98 –
2001/2003 per poter accertare i proventi tassati prima o dopo il danno alla
salute.
Dagli accertamenti esperiti pendente lite emerge che, a seguito del danno alla
salute, nel 1997 l’assicurato ha dovuto cessare l’attività in amministratore
della “__________ ” di __________ iniziato il medesimo anno.
Per questa attività egli ha prodotto un plico di fatture emesse nei confronti
dalla ditta __________ (XII, C 1-24).
Dall’incarto fiscale 1999/2000 (periodo di computo 1997/98), richiamato
d’ufficio dal TCA, risulta come l’assicurato sia stato tassato con un reddito
aziendale medio di fr. 3'200.- (quello del biennio precedente era di fr. 3'100,
cfr. XXI/D1).
Ritenuto come nelle osservazioni 30 settembre 2002 il ricorrente abbia
descritto ampiamente la sua attività indipendente, includendo anche “l’attività
di mediatore immobiliare nel __________ e più generale nel __________ ”
(doc. AI _), di cui egli ha prodotto le relative fatture, è lecito concludere,
in assenza di ulteriori elementi che il ricorrente non ha saputo apportare, che
la stessa sia stata “inglobata” nella contabilità della ditta individuale per
la quale nel 1997 è stato dichiarato un reddito aziendale netto di fr. 12'174
(cfr. dichiarazione fiscale 1999/2000 doc. _). Ritenuto quindi che si tratta di
un’unica attività professionale, richiamato quanto riportato al consid. 2.8.2,
il reddito da valido di fr. 44'525.- va confermato.
2.8.4. Per quel che concerne il calcolo dell’invalidità, nella decisione contestata l’UAI ha raffrontato un reddito da valido di fr. 44'525 con un reddito da invalido di fr. 38'820.— giungendo così ad un discapito economico del 13%, rispettivamente del 12,8 % se si prendono in considerazione i fr. 34’012.50 evinti dai dati statistici del 1998 (cfr. consid. 2.7).
Sebbene
il guadagno ipotetico da valido non risulta essere quello del 1998 (momento dell’eventuale diritto alla
rendita, cfr. consid. 2.7), questa circostanza non permette tuttavia di
assegnare una rendita d’invalidità, essendo infatti il dato di reddito del 1998
molto verosimilmente inferiore a quello del 2001 preso in considerazione
dall’UAI (doc. AI _), ritenuto per il resto che anche per quanto riguarda il
periodo successivo nessun elemento consente di ipotizzare una rilevante
modifica del grado d’invalidità sino al mese di ottobre 2002.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è
pertanto da ritenere dimostrato, con
il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b), che (per lo meno) sino
all’emanazione del querelato provvedimento (cfr. consid. 2.4 infine),
l’assicurato non ha presentato un’incapacità al guadagno di grado pensionabile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti