Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2002.157

 

rg/gm

Lugano

22 maggio 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

visto il ricorso del 20 novembre 2002 interposto da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 ottobre 2002 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 13 marzo 2003 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (cfr. Doc. _);

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 19 maggio 2003, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità

(cfr. Doc. _);

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi