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Incarto n.
32.2002.00015

 

BS

Lugano

29 luglio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

visto il ricorso del 22 gennaio 2002 interposto da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 gennaio 2002 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la lettera 19 luglio 2002 del TCA alla ricorrente del seguente tenore:



“Gentile singora _____________;

 

abbiamo preso atto del suo scritto 11 luglio 2002 in cui lei si dichiara d’accordo con il grado d’invalidità (50%) accertato dall’Ufficio AI mediante la decisione 16 gennaio 2002.

Con la risposta 1° luglio 2002 l’Ufficio AI, confermando la mezza rendita, ha proposto il parziale accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento della decisione contestata, e la retrocessione degli atti, al fine di procedere ad un nuovo calcolo dell’importo mensile della rendita, dovuto all’erronea ripartizione dei redditi coniugali.

Dagli atti trasmessi dall’amministrazione abbiamo tuttavia riscontrato che in data 13 giugno 2002 le è già stata intimata la decisione corretta (cfr. allegato).
Tale decisione sostituisce quella precedente.

Tenuto conto di quanto sopra, le assegniamo il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente, per comunicare allo scrivente Tribunale se è sua intenzione ritirare il ricorso 22 gennaio 2002. In tal caso voglia firmare la dichiarazione a pag.2 della presente che vorrà ritornarci a mezzo dell'allegata busta risposta. La causa verrà quindi stralciata dai ruoli senza spese.


Resta ben inteso che lei in futuro potrà introdurre una domanda di revisione del grado d’invalidità a seguito di un peggioramento del suo stato di salute.” (Doc. _);

richiamata la lettera 22 luglio 2002 dell'insorgente che dichiara di ritirare il ricorso;

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

 

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

 

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi