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Raccomandata |
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Incarto n.
BS/cd |
Lugano 30 gennaio 2003
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2002 di
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__________
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contro |
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la decisione del 21 gennaio 2002 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. __________,
nato nel 1962, laureato in economia, nel mese di settembre 1999 ha cessato la
sua attività presso il __________ a causa di dolori alla mani, acutizzati
dall’impiego della tastiera e del mouse, sviluppando in seguito una sindrome da
dolore somatoforme (cfr. doc. AI _).
Trascorso
il termine di carenza, in data 3 ottobre 2000 egli ha presentato una richiesta
di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
Sottoposto l’assicurato ad un esame psichiatrico eseguito dall’Institut für
medizinische Begutachtung (IMB), con proposta di decisione 28 novembre 2001
l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di rendita in
quanto:
" (…)
Nel caso specifico, dall'esame del rapporto peritale 10.09.2001 dell'IMB di __________, non si rilevano disturbi psichiatrici determinanti malattia e nessun deficit psichico-mentale.
Dal punto di vista psichiatrico c'è piena capacità lavorativa come __________, senza deficit intellettuali o psichici.
L'unica incapacità lavorativa giustificata sarebbe quella dal settembre 1999 al 31.03.2000 per la fase di chiarimento intensivo reumatologico dei dolori alle mani. Questo periodo non supera tuttavia l'anno di carenza previsto dalla legge AI (art. 29 LAI), per il diritto alla prestazione.
In siffatte condizioni non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento di una rendita di invalidità." (cfr. doc. AI _)
Non
avendo ricevuto dall’interessato osservazioni in merito al progetto di
decisione, mediante provvedimento formale 21 gennaio 2002 l'amministrazione ha
quindi confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc. AI _).
1.2. __________, rappresentato
dall’avv. __________, ha tempestivamente contestato la decisione amministrativa
postulandone l'annullamento ed ha chiesto l'erezione di una perizia
giudiziaria.
In sostanza l'assicurato ritiene la perizia psichiatrica eseguita dal dr.
__________, del centro IMB, lacunosa, sommaria e non motivata nelle sue
conclusioni.
Egli rileva in particolare come tale referto sia in contraddizione con le
valutazioni del suo psichiatra curante, dr. __________, il quale ha accertato
una sindrome somatoforme da dolore persistente con disturbo schizoide/paranoide
di personalità causante una completa inabilità lavorativa (doc. AI _).
1.3. Con risposta
11 marzo 2002 l'UAI propone la reiezione del gravame, precisando segnatamente:
" (…)
Nella fattispecie, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lo scrivente Ufficio non ravvede alcuna lacuna nella contestata perizia (fra l'altro realizzata da un centro specializzato in tal ambito). Il rapporto è infatti stato stilato nel pieno rispetto dei criteri giurisprudenziali in materia, ed è inoltre stato visionato a due riprese dal nostro servizio medico regionale (SMR), che ne ha pienamente approvato i contenuti.
Il fatto poi che le conclusioni dei due psichiatri divergano fra loro non costituisce sicuramente motivo suscettibile di inficiare la bontà delle risultanze peritali, soprattutto se si considera il particolare ambito di indagine ed il diverso approccio con il quale curante e perito affrontano la problematica.
Per maggiori dettagli rinviamo ad ogni modo al rapporto redatto dal SMR, nonché ad un breve commento esemplificativo redatto a suo tempo dal dottor __________, primario presso il __________ (entrambi in annesso).
In definitiva si reputa che alla contestata perizia debba essere attribuito pieno valore probatorio." (cfr. doc. _)
1.4. Mediante
osservazioni 15 aprile 2002 l’avv. __________ ha trasmesso un parere del dr.
__________ (doc. _).
Sottoposto tale atto all’attenzione del proprio servizio medico, il 2 maggio
2002 l’UAI ha confermato la bontà della decisione impugnata (doc. _).
Il 14 maggio 2002 l’assicurato ha replicato alla presa di posizione
dell’amministrazione (doc. _).
1.5. In data 18
settembre 2000 il vicepresidente del TCA ha ordinato una perizia psichiatrica a
cura del dott. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. _).
Il 12 settembre 2002 il perito ha rassegnato il proprio referto, ritenendo
l’assicurato pienamente inabile al lavoro (doc. _).
Tale referto è stato trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. _).
Mediante scritto 24 settembre 2002 la perizia giudiziaria è stata contestata
dall'UAI che ha trasmesso una presa di posizione del proprio servizio medico
(doc. _).
1.6. Il 3 ottobre 2002 il TCA ha ordinato l'allestimento di un complemento peritale (doc. _).
Il
complemento, datato 21 ottobre 2002, è stato trasmesso alle parti per
osservazioni (doc. _).
L'assicurato,
con lettera 8 novembre 2001, ha ribadito come la perizia confermi le tesi del
suo medico curante (doc. _); con scritto 4 novembre 2002 l'amministrazione ha
invece rilevato di non avere nulla da aggiungere (doc. _).
in diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l'assegnazione o meno ad __________ di una rendita d'invalidità.
Con il provvedimento in lite l'amministrazione ha infatti respinto la richiesta
di prestazioni in quanto l’assicurato non presenta alcun grado d'incapacità al
guadagno, ciò che quest’ultimo ha contestato.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Nella evenienza concreta, l’assicurato soffre di dolori alla mano.
Dal punto
di vista reumatologico, nel rapporto 24 novembre 2000 all’UAI, lo specialista
dr. __________ non ha ravvisato degli elementi invalidizzanti in una
professione fisicamente leggera, rilevando tuttavia di rivolgersi allo
psichiatra curante dr. __________ (doc. AI _).
Nel rapporto 6 novembre 2000 il dr. __________ ha certificato che il paziente
soffre di una sindrome somatoforme da dolore persistente, con disturbi
schizoide/paranoide di personalità. Tali affezioni causano una totale inabilità
lavorativa. Inoltre lo specialista ha allegato al suo rapporto una sua perizia
allestita il 21 ottobre 1999 (doc. AI _).
Infine, con rapporto 17 gennaio 2000 il dr. __________, specialista in
neurologia, sostiene di non poter spiegare la sintomatologia dal punto di vista
neurologico (doc. AI _).
Ritenuto che l’incapacità lavorativa è principalmente dovuta alle affezioni
psichiche, al fine di accertare anche le eventuali residue risorse
dell’assicurato (cfr. doc. _), l’UAI ha incaricato il dr. __________, operante
presso l’IMB, di esperire una perizia specialistica (doc. AI _)
Nel rapporto 10 settembre 2001 lo specialista in psichiatrica e psicologia non
ritiene che il ricorrente sia affetto da una patologia psichiatrica, per cui ha
attestato una piena capacità lavorativa.
In sostanza il dr. __________ non ha riscontrato alcun deficit sia a livello
fisico che mentale. Dal punto di vista sociale egli ha accertato che il
peritando si è un po’ ritirato, escludendo comunque qualsiasi affezione
invalidante (cfr. pag. 15 doc. AI _).
In esito a tale rapporto, mediante la decisione contestata, l’UAI ha dunque
respinto la domanda di prestazioni.
2.5. Con il
ricorso __________ contesta la perizia del dr. __________ posta a fondamento
del giudizio impugnato, sottolineando in particolare come il suo psichiatra
curante abbia ravvisato delle patologie psichiche che gli causano un'inabilità
lavorativa totale nella sua attività professionale.
Dopo
attento esame della documentazione agli atti, ritenuta la palese discordanza
tra le valutazioni del dr. __________ e quelle del dr. __________ in merito
all’esistenza o meno di affezioni psichiche invalidanti, il vicepresidente del
TCA - dando seguito ad un’analoga richiesta del ricorrente - ha ritenuto
necessario chiarire l’aspetto medico ed ha ordinato l’esecuzione di una perizia
psichiatrica a cura del dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta.
Dal referto 12 settembre 2002 si evince che il dr. __________ ha avuto un
consulto con l'assicurato (doc. _).
Dopo aver
proceduto all'anamnesi, alla descrizione dei dati soggettivi del peritando ed
alle constatazioni oggettive, il perito ha diagnosticato una sindrome
schizotipica, precisando che si tratta di un decorso cronico che sino ad ora
non si è mai manifestato sotto forma di una schizofrenia manifesta (cfr.
perizia pag. 8).
Egli ha altresì precisato che il peritando non è affetto da un disturbo fisico
e che la problematica è a livello psichico in relazione al suo disturbo
schizoide, ritenendo quindi che non si può parlare di un disturbo da dolore
somatoforme ma piuttosto di un’interpretazione delirante di un disturbo algico
(cfr. perizia pag. 13 ad risposta 7.B.D).
Lo specialista ha in particolare rilevato:
" (…)
Sono dell'avviso che l'organizzazione strutturale personologica di questo peritando sia altamente perturbata, anche se egli stesso non ha alcuna coscienza di malattia psichiatrica.
Ritengo interessante osservare come quest'economista porti tutta la sua attenzione sulla sua incapacità ad utilizzare "dei bottoni" di qualsiasi tipo, per cui si sente estremamente limitato non solo nella sua professione, ma anche nella sua sfera privata sia in casa sia fuori casa!.
Un economista, infatti, potrebbe benissimo utilizzare nel suo lavoro un dittafono a pedali ed avere una segretaria a disposizione che gli rediga i testi; a livello di ricerca computerizzata, credo poi che sia tecnicamente possibile ovviare al suo problema mediante degli ordini di tipo vocale o con l'uso del braccio o dei piedi.
Ma questo peritando presenta ben altri disturbi, che non sono affrontabili tecnicamente. La sua incapacità d'introspezione e quindi la sua totale assenza di coscienza di malattia psichica gli impediscono purtroppo di affrontare qualsiasi trattamento o di sottoporsi a dei provvedimenti integrativi professionali.
II peritando presenta un'alterazione strutturale e personologica tale da renderlo totalmente inabile al lavoro e questo in qualsiasi tipo di professione.
Egli non è reintegrabile professionalmente e la sua patologia non è trattabile né a livello psicofarmacologico, né a livello psicosociale."
(cfr. doc. _ pag. 9)
Il dr. __________ ha dunque accertato una totale inabilità lavorativa in qualsiasi professione dal settembre 1999, allorquando il peritando aveva cessato la sua attività lavorativa (cfr. doc. _ pag. 10).
2.6. Con lettera
24 settembre 2002 il medico dell’amministrazione ha contestato la perizia
giudiziaria, ritenendola poco consistente e anche superficiale (doc. _, 1). In
particolare la dr.ssa __________ ha rilevato:
" Per essere una perizia giudiziaria, la considero poco consistente e
sotto certi aspetti anche superficiale:
va innanzitutto rilevato che anche il perito giudiziario si è basato su un unico colloquio con il paziente (fatto duramente rimproverato da parte dell'A. risp. suo rappresentante legale al Dr. __________).
II perito ha avuto un colloquio con il curante Dr. __________, ma non ha ritenuto necessario di sentire anche le impressioni del Dr. __________ (oltre quelle a disposizione nella relazione peritale).
La diagnosi si basa esclusivamente sull'esame clinico del paziente, senza nessuna parte testistica oggettiva a conferma delle impressioni cliniche.
La descrizione dei sintomi paranoidi-deliranti-rispettivamente esperienza percettive non usuali, si limita unicamente alla impossibilità percepita da parte dell'A. di usare qualsiasi tipo di tastiera-mouse etc., non vengono descritti altri elementi a contenuto paranoide.
La parte anamnestica rilevata dal perito giudiziario non è da considerare approfondita e appare in contrasto con quella descritto del Dr. __________:
in particolare il Dr. __________ cita dei problemi comportamentali e scolastici fino all'età di 14 anni, non documentati e i quali non vengono citati nella perizia __________.
Il Dr. __________ descrive un peritando limitato in modo rilevante anche nella sua vita quotidiana dalla sua patologia psichiatrica, mentre dalla perizia __________ emerge che l'A. a casa è in grado di gestire l'economia domestica senza problemi (bucato, stiro, cucina), di effettuare lunghe passeggiate, dettatura di lettere, lettura intensa e fotografia. (…) "
(cfr. doc. _, 1)
Il TCA ha
quindi sottoposto tali osservazioni al dr. __________.
Con complemento peritale 21 ottobre 2002 il perito giudiziario ha preso
posizione su ogni singola censura sollevata, di cui si dirà – per quanto
occorra - nei considerandi successivi.
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.8. In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
2.9. Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dott. __________, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale incapacità al lavoro in qualsiasi professione.
In
primis, relativamente all'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, occorre precisare che il TFA ha avuto modo di stabilire che é
decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter
praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società
(cfr. DTF 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321
consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate; STFA del 29 settembre 1998, nella causa S. F. (I 148/98), pag. 10
consid. 3b. ).
Inoltre, in una sentenza del 19 gennaio 2000 pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 26,
il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, pag. 105 ss), in
cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che
deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa
con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi andicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Ritornando al
caso in esame, alla contestazione espressa della dr.ssa __________ sul fatto
che il perito si è basato solo su un colloquio, nel complemento peritale il dr.
__________ ha precisato che ciò è dovuto alla patologia dell’assicurato e che
altri colloqui non avrebbero potuto modificare le sue conclusioni peritali
(doc. _ pag. 2 punto B).
In merito alla critica secondo cui la valutazione peritale si sia basata
esclusivamente su un esame clinico senza un’investigazione psicodiagnostica, il
dr. __________ ha osservato:
" (…)
E' vero che la diagnosi clinica da parte mia si basa esclusivamente sull'esame clinico del signor __________ senza un'investigazione psicodiagnostica: in effetti, come d'altronde ho anche rilevato a pag 4 (terza riga) della mia Perizia, essa era già stata accuratamente effettuata dal Dr. med. __________ per cui ho ritenuto inutile svolgere "un doppione" che non avrebbe fatto altro che confermare quanto già asserito dai precedenti esami testistici ed investigazioni cliniche."
(cfr. doc. _, p.to D)
La dr.ssa
__________ ha inoltre espresso delle perplessità circa la descrizione dei
sintomi paranoidi-deliranti.
Al riguardo nello scritto 21 ottobre 2002 il perito ha sottolineato come tali
sintomi non si riferiscano unicamente all’uso della tastiera o del mouse, ma
anche in altri domini della sua vita.
Facendo riferimento alla perizia, egli ha spiegato che l’assicurato ritiene
impossibile utilizzare in modo adeguato le mani a causa dei dolori ai polsi,
precisando che:
" Attorno a questo problema vi è un'ideazione fissa sull'impossibilità
non solo di riprendere un'attività lavorativa, ma anche di dedicarsi a momenti ricreativi e relazionali (per esempio mi spiega che a causa dei suoi dolori non può premere sui tasti del telefono,
condurre l'automobile, utilizzare tecniche comunicative medianiche come internet, eseguire dei calcoli con una calcolatrice, etc.: apparentemente l'utilizzo di qualsiasi tasto gli provoca in poco tempo una sindrome dolorosa)". (cfr. doc. _, p.to E)
Circa l’asserita incompletezza della parte anamnestica, come precisato nella
perizia a pag. 4, il dr. __________ ha ribadito di non aver riassunto gli atti,
né di essersi soffermato su tutti i dettagli anamnestici in quanto già
esaurientemente contenuti nelle valutazioni 21 ottobre 1999 del dr. __________
e del 10 settembre 2001 del dr. __________ (cfr. doc. _ pag. 3 punto F).
Questo Tribunale ritiene che, se per motivi pratici, il perito ha fatto
semplicemente riferimento a dati anamestici già conosciuti, tra l’altro non
contestati, ciò non significa che la perizia sia da considerare incompleta.
E' vero che, come rilevato dal servizio medico dall’UAI, i problemi
comportamentali e scolastici del ricorrente prima dei quattordici anni non sono
documentati e non trovano riscontro nella perizia del dr. __________.
Nel complemento peritale il dr. __________ ha precisato che è stato lo stesso
ricorrente a riferirgli di tale problematiche in un colloquio telefonico avuto
dopo la perizia. In merito, il perito propone, se necessario, di approfondire “il
contenuto clinico dei colloqui avuti dall’assicurato con i terapeuti del
Servizio medico-psicologico di __________ ” (doc. _ pag. 3 punto F).
Anche se dopo la perizia l’assicurato ha fatto cenno ai problemi avuti prima
del quattordicesimo anno di età, questo non è sufficiente per mettere in dubbio
le conclusioni del dr. __________.
Non è peraltro necessario approfondire tale problematica nel senso di
richiamare la documentazione dal Servizio medico-psicologico. Determinanti sono
infatti lo stato di salute attuale dell’assicurato e la valutazione sulla sua
capacità lavorativa.
Da ultimo, la dr.ssa __________ ha rilevato la discrepanza esistente tra la
valutazione peritale, dove sono evidenziate le limitazioni che l’assicurato
riscontra nella sua vita quotidiana, e la perizia del dr. __________, in cui
non emergono simili limitazioni.
In merito il dr. __________ ha risposto:
" (…)
II signor __________ effettivamente è in grado di compiere gesti quotidiani come fare il bucato, stirare, cucinare, compiere lunghe passeggiate e leggere, ma non è in grado di scattare delle fotografie (agendo quindi su dei "bottoni") o dettare delle lettere usando un dittafono con comandi manuali.
Anche se sono ben cosciente che le "attività quotidiane" necessitano spesso l'uso di pulsanti o tasti o "bottoni", per il signor __________ non è la stessa cosa e non vi è una logica nella sua patologia paranoide e delirante.
Comprendo benissimo la perplessità della Dr.ssa med. __________, che però non ha avuto occasione di incontrare il signor __________ personalmente.
Sono dell'opinione che incontrare il signor __________ ed avere un breve colloquio con lui è più che sufficiente per determinare clinicamente una psicopatologia importante.
Oserei dire, che non bisogna nemmeno essere specialisti in materia per capire che il signor __________ è affetto da una profonda alterazione personologica.
Non so spiegarmi perché il Dr. med. __________ non sia riuscito a cogliere gli elementi che ho descritto nella mia "superficiale" Perizia, convalidata comunque anche dal Dr. med. __________ nel suo breve scritto del 24.09.2002 al sottoscritto (cfr. allegato)." (cfr. doc. _)
Le
conclusioni del perito giudiziario sono effettivamente diametralmente opposte a
quanto rilevato dal dr. _________.
L’esistenza di una patologia psichica è stata comunque rilevata non solo dal
dr. __________, ma anche dal dr. __________ (cfr. doc. AI _).
Il TCA non può pertanto ritenere che, come sostenuto dal dr. ________, l’assicurato non presenti alcuna affezione, in particolare di natura psichica.
Del resto
tutti i medici curanti dell’assicurato hanno riscontrato delle problematiche
legate allo stato di salute (cfr. consid. 2.4). Né può essere concluso che le
lamentele dell’assicurato siano realmente immaginarie [ in tale prospettiva il
dr. __________ ha ipotizzato un “desiderio di rendita” (Rentenwunsch), sottolineando
come il miglioramento della situazione dipenda soltanto dal comportamento,
dalla buona volontà del peritando (cfr. doc. AI _ pag. 14)].
In conclusione, a mente del TCA, non vi sono validi motivi per scostarsi dalle
conclusioni del perito.
In particolare, le censure sollevate dalla dr. __________, che tra l’altro non
è una specialista in psichiatria non permettono di dubitare della correttezza
della valutazione del dr. ________.
2.11. Appurata
un'inabilità lavorativa totale in qualsiasi professione, occorre determinare la
decorrenza del diritto alla rendita, rispettivamente accertare l'inizio del
periodo di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita ai sensi
dell'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato,
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40
per cento in media.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della
capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998
pag. 126).
Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta
solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due
terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno
pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata
del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad
una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di
guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità
media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%,
l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità
(Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
2.12. Nella perizia
giudiziaria il dr. __________, alla specifica domanda di indicare da quando
sussiste un’inabilità lavorativa pari almeno al 20%, ha risposto che la stessa
sussiste da quando il peritando ha terminato la sua attività lavorativa, ossia
dal mese di settembre 1999 (cfr. perizia pag. 10).
Con rapporto 6 novembre 2000 il dr. __________ ha certificato un’inabilità per
motivi psichiatrici al 100% dal 1° aprile 2000 (doc. AI _). Il 24 novembre 2000
il dr. __________ ha invece sostenuto una piena inabilità dal 1° settembre
1999, precisando comunque che “il dr. __________ … lo ha ritenuto inabile
dal 01.04.00 mentre l’inabilità nei mesi precedenti era stata certificata per
motivi reumatologici durante la fase di osservazione” (doc. AI _). In tal
senso l’AI ha infatti riconosciuto un’inabilità da settembre 1999 al 31 marzo
2000 per problemi reumatologici (doc. AI _ e decisione contestata).
Pertanto, alla luce dei succitati rapporti e della perizia giudiziaria, è
corretto far decorrere l'inabilità lavorativa al 100% dal 1° settembre 1999.
Conformemente all'art. 29 cpv. 2 LAI il diritto ad una rendita intera decorre
quindi dal 1° settembre 2000.
In conclusione, alla luce delle risultanze della
perizia giudiziaria - cui non può che essere attribuita forza probante piena
conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7 e 2.8)
- e della citata giurisprudenza federale in materia d'invalidità psichica (cfr.
consid. 2.9), è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo
delle assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142
consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994
pag. 210/211) che il danno alla salute di cui __________ è portatore - e per il
quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento -
provoca un'incapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno, del 100%, cio che
giustifica il riconoscimento di una rendita intera dal 1° settembre 2000.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ __________ ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° settembre 2000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà all'assicurato fr. 2000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti