Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2002.31

 

rg/gz

Lugano

4 giugno 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

visto il ricorso del 28 febbraio 2002 interposto da

 

 

____________,

rappr. da: ____________,

 

 

contro

 

 

 

la decisione del  1° febbraio 2002 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 11 giugno 2002 / 20 giugno 2002 con la quale il ricorso è stato respinto;

 

 

preso atto che con sentenza 12.05.04 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;

 

 

viste le disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961

 

 

 

decreta                          1.   la Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona verserà alla parte ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi