RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
32.2002.00038

 

BS/cd

Lugano

17 dicembre 2002

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 marzo 2002 di

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 marzo 2002 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1, 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                          

                                         in fatto

 

                               1.1.   __________, nato nel 1947, è affetto da diabete mellito ed ha avuto un piede diabetico infettato con cancrena (cfr. rapporto 4 settembre dr. __________, Ospedale regionale di __________, doc. AI _).
In data 4 luglio 2002 ha subito un’amputazione dell’avampiede destro, seguita da un trapianto di pelle avvenuto il 17 luglio 2001.
A causa di un’ulteriore infezione, l’11 settembre 2001 è avvenuta un’altra amputazione, sempre alla gamba destra, sotto il ginocchio (cfr. scritto 20 febbraio 2002 dr. __________ dell’Ospedale regionale di __________, doc. AI _).

A seguito di questi interventi, dietro ricetta medica e per conto dell’assicurato, il 1° ottobre 2001 il laboratorio ortopedico
“__________ ” di __________ ha inoltrato all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una richiesta volta al rimborso dei costi di supporti plantari, di un supplemento per rimpiazzo delle dita del piede, di un modello in gesso per il piede e di un paio di scarpe semiortopediche (doc. AI _).

                               1.2.   Con progetto di decisione 31 gennaio 2002, l’UAI ha respinto la richiesta di assunzione dei costi per i supporti plantari, motivando:

 

"  Giusta l'articolo 21 della legge federale per l'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari (OMAI) o a quelli che possono essere assimilati ad una delle categorie menzionate in questa lista. Inoltre, l'assicurazione prende a carico solo i mezzi ausiliari di un modello semplice e adeguato.

 

Le spese d'occhiali, di lenti a contatto, di protesi dentarie e di supporti plantari sono prese a carico dell'assicurazione unicamente se questi mezzi ausiliari sono il complemento importante di provvedimenti  sanitari dall'AI.

 

Dalla documentazione acquisita all'incarto non risulta che l’assicurato sia al beneficio di provvedimenti sanitari riconosciuti dall'AI.

 

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta.

 

In caso di difficoltà finanziarie o altro, Pro Infirmis la consiglierà volentieri dietro sua richiesta." (Doc. AI _)

 

                                         Il 12 febbraio 2002 l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, ha contestato tale provvedimento, sostenendo che i supporti plantari rappresentino un complemento importante ed indispensabile nell’ambito di provvedimenti sanitari (doc. AI _).

Con scritto 1° marzo 2002 l’amministrazione ha comunicato al legale dell’assicurato che:

"  negli scorsi giorni abbiamo ricevuto il rapporto medico stilato dal Dr.

__________ e Dr. __________.

 

Dallo stesso risulta che all'assicurato era stato prescritto inizialmente un supporto plantare ma l'evoluzione della malattia ha dimostrato che il signor __________ effettivamente necessita di una protesi fornita dalla ditta __________.

Le protesi della gamba sono effettivamente a carico dell'assicurazione invalidità (vedasi nostra comunicazione del 13.12.2001 allegata).

 

Dobbiamo però confermare il progetto di decisione del 31.1.2002 in quanto, come menzionato, l'assicurato non è al beneficio di provvedimenti sanitari assumibili dall'assicurazione invalidità secondo l'articolo 12 o 13 LAI.

Nei prossimi giorni le sarà quindi intimata la decisione formale con possibilità di ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni."

(cfr. doc. AI _)

                                         Di conseguenza, mediante provvedimento formale 4 marzo 2002 l’UAI ha respinto la domanda dell’assicurato (doc. AI _).

                                        

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, sempre rappresentato dall’avv. __________, chiedendone l’annullamento e la conseguente assunzione da parte dell'AI delle spese per l’acquisto dei supporti plantari.
In particolare egli ha rilevato :

 

"  (…)

L'Ufficio AI ha erroneamente considerato il "supporto plantare" quale provvedimento sanitario ai sensi degli art. 12 e 13 LAI.

In questo caso, il "supporto plantare" deve invece essere ritenuto quale mezzo ausiliario ai sensi dell'art. 21 LAI.

Infatti come hanno rilevato i medici curanti "... il paziente giovane ed indipendente, aveva bisogno di un appoggio, il più stabile possibile, per le sue attività quotidiane. " (doc. _).

 

In altri termini il rimedio era destinato all'adempimento delle mansioni consuete e funzionali dei ricorrente e non alla sua integrazione professionale.

AI ricorrente è stato ordinato un mezzo ausiliario poiché necessario per le sue attività quotidiane.

Ergo pure questi costi devono essere assunti dall'Ufficio AI.

Non ha rilevanza alcuna il fatto che posteriormente il primo intervento, il ricorrente abbia dovuto subirne un secondo con l'amputazione di parte della gamba." (cfr. doc. _)

 

                               1.4.   Mediante risposta 30 aprile 2002 l’amministrazione ha proposto la reiezione del gravame.
Ricordando che ai sensi dell’art. 21 LAI l’assicurazione invalidità sopperisce ai costi di sostegni plantari solo nella misura in cui costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI, l’UAI ha inoltre osservato:

 

"  (…)

In base all'art. 12 LAI il diritto a provvedimenti sanitari sussiste solo se gli stessi sono destinati non alla cura vera e propria del male , bensì alla reintegrazione professionale. In presenza di stati di salute labili, quindi soggetti a mutamenti, l'applicazione di tale norma è esclusa.

In casu ci si trova confrontati ad uno stato manifestamente labile. Prova ne sia il fatto che dopo alcune settimane si è dovuto procedere ad un secondo, radicale intervento di amputazione.

Senza esaminare le altre condizioni di applicazione dell'art. 12 LAI (cumulative) si poteva quindi senz'altro concludere che non vi fosse diritto ad un provvedimento reintegrativo.

Né infine possono essere ritenute le obiezioni in base alle quali con l'espressione supporto plantare si intendesse in realtà una vera e propria protesi.

I mezzi ausiliari sono designati in modo preciso, e sono inoltre accompagnati da un numero di riferimento (si veda al proposito il preventivo presentato dall'Ortotecnica, e non dalla ditta __________, come erroneamente riportato nel rapporto stilato dai medici __________ e __________, doc. n. _  inc. AI).

Ogni interpretazione in tal senso è quindi esclusa. Se si fosse trattato di protesi, si sarebbe dovuto designare il mezzo in quanto tale."

(cfr. doc. _)

 

                               1.5.   Con lettera 14 maggio 2002 l’assicurato ha trasmesso un elenco dei mezzi di prova da assumere (V).

                               1.6.   Pendente causa il TCA ha interpellato due volte l’UFAS (VI e XVI), ricevendo risposta rispettivamente il 15 agosto 2002 e il 28 ottobre 2002 (VIII, XVI e XVII).
Le risposte sono state trasmesse alle parti, le quali hanno preso posizione in merito (XII, XIX, XXI).
Delle risultanze istruttorie si parlerà, per quanto utile ai fini della vertenza, nei considerandi in diritto.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è l’eventuale assunzione da parte dell’UAI delle spese relative ai supporti plantari come da preventivo 1° ottobre 2001 del laboratorio “__________ ”

                                         (doc. AI _).

 

                                         Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capa­cità di guadagno.

                                         I provvedimenti di integrazione sono:

 

a)   i provvedimenti sanitari;

 

b)   i provvedimenti professionali (orientamento professiona­le, prima formazione e riformazione professionale, collocamento);

 

c)   l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai mino­renni grandi invalidi;

 

d)   la somministrazione di mezzi ausiliari;

 

e)   il pagamento di indennità giornaliere.

 

                                         Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 2 lett. d LAI).

                                         In virtù dell'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consi­glio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'atti­vità lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione o a scopo di assue­fazione funzionale.

                                         Giusta la 2a frase dell'art. 21 cpv. 1 LAI, l'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedi­menti sanitari di integrazione (cfr. DTF 119 V 225 consid. 3c). Tale condizione è stata voluta dal legislatore al fine di evitare abusi che non potrebbero altrimenti essere impediti considerata la notevole diffusione di tale mezzo ausiliario (cfr. BBl 1958 II 1260; cfr. DTF 124 V 10 consid. 5b, bb).

 

                                         L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compreso in un elenco allestito dal Consiglio federale (art. 21 cpv. 2 LAI).

                                         I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato.

                                         L'assicurato sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza invalidità, l'as­sicu­rata può essere tenuto a partecipare alla spesa (art. 21 cpv. 3 LAI).

 

                               2.3.   In virtù della delega legislativa contenuta nell'art. 21 LAI, il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI.

                                         Secondo questo disposto l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento che emana disposizioni complemen­tari riguardanti:

 

a.   la consegna dei mezzi ausiliari;

 

b.   i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e di immobili rese indispensabili dall'invalidità;

 

c.    i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario.

 

                                         Il Dipartimento federale dell'Interno ha promulgato il 29 novembre 1976 la summenzionata Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI).

                                         Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'atti­vità lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; DTF 121 V 260 consid. 2b con riferimenti; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

 

                                         La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b con riferimenti; 117 V 181 consid. 3b; 115 V 193 consid. 2b).

 

                                         Infine, giusta la cifra 4.05* dell’allegato OMAI, i plantari ortopedici sono considerati mezzi ausiliari "se costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d’integrazione”.

 

                               2.4.   Nel caso in esame, oggetto di contestazione è la consegna di supporti plantari.

A titolo informativo va rilevato che con delibera 13 dicembre 2001 l’UAI si è assunta i costi della protesi della gamba, accessori inclusi, (doc. _), prescritte dal dr. __________ e fornita dal laboratorio ortopedico __________ (doc. AI _).
Mediante decisione formale 30 gennaio 2002, cresciuta in giudicato, l’amministrazione ha invece respinto la richiesta di rendita poiché il termine di attesa non era ancora decorso (doc. AI _).

 

                                         L’assicurato sostiene dunque che i detti plantari costituiscono dei mezzi ausiliari e fa riferimento allo scritto 20 febbraio 2002 del dr. __________ che ha il seguente tenore:

"  il signor ______ ha subito il 4.7.2001 un'amputazione dell'avampiede

destro in seguito a delle necrosi ed infezioni profonde, seguita da una copertura del difetto cutaneo mediante trapianto di pelle integra il 17.07.2001. II decorso iniziale lasciava sperare in una guarigione di questo moncone a livello del piede, ragione per la quale era stato ordinato un "supporto plantare"; ma nel senso di una vera protesi per la metà del piede mancante (come da dettaglio del preventivo dell'ortotecnica __________). Infatti, il paziente giovane ed indipendente, aveva bisogno di un appoggio, il più stabile possibile, per le sue attività quotidiane.

 

In questo senso i plantari sono da considerarsi come un "complemento importante di provvedimenti sanitari".

 

Purtroppo, nel decorso dopo alcuni mesi, si è verificato un nuovo infetto che portò all'amputazione della gamba destra sotto il ginocchio in data 11.09.2001." (cfr. doc. AI _)


Innanzitutto va rilevato che l’oggetto in questione è un supporto plantare.
In effetti, il numero di riferimento (443112), secondo il tariffario dell’Associazione svizzera dei tecnici ortopedici (ASTO), risultante dal preventivo 1.10.2001 del laboratorio Ortotecnica (doc. AI _) – non della ditta __________ che ha fornito le protesi della gamba i cui costi sono stati assunti dall’UAI (doc. AI _) - corrisponde ai supporti plantari (“supports plantaires sur mesure renforcé, la paire”, cfr. doc. _).
Del resto, con protesi s’intende un apparecchio o un dispositivo artificiale che sostituisce un organo del corpo umano, mancante o difettoso, il cui utilizzo permette alla persona interessata di camminare (cfr. lettera 15 agosto 2002 dell’UFAS, VIII).
In tale definizione non rientra dunque il supporto plantare.

Ora, i plantari in questione sono dei mezzi ausiliari, ma l’art. 21 cpv. 2 seconda frase LAI (di conseguenza la cifra 4.05* dell’allegato OMAI) subordina l’assunzione dei relativi costi da parte dell’AI alla condizione che questi costituiscano un complemento essenziale di un provvedimento integrativo ai sensi dell'art. 12 LAI (anche se non necessariamente eseguiti dall'AI, ma i cui presupposti di presa a carico da parte di quest'ultima siano adempiuti, cfr. DTF 105 V 147 consid. 1 con riferimenti).

                                         Come rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa, la giurisprudenza del TFA ha già avuto modo di confermare tale presupposto (“ Les supports plantaires sont accordés par l’AI s’ils constituent le complément important d’une mesure de réadaption. Il en va de même des chaussures orthopédique qui remplissent la même funcition ”, RCC 1974, pag. 339, citato in Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 167).
Inoltre dagli atti non si evince che l’assicurato ha beneficiato, né beneficia di provvedimenti integrativi sanitari ai sensi dell'art. 12 LAI. Del resto, secondo la prassi amministrativa, le amputazioni rese necessarie da conseguenze immediate da un infortunio, da disturbi all’apparato circolatorio, da infezioni o da tumori, fanno parte della cura vera e propria del male e non sono provvedimenti d’integrazione AI (cfr. marg. 1001 della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità, edita dall’UFAS, nel tenore valido dal 1° novembre 2001).

 

                                         Pertanto, non rappresentando i supporti plantari un complemento essenziale ai provvedi­menti sanitari di integrazione giusta l'art. 21 cpv. 1, 2a frase LAI e la cifra 4.05*  dell'allegato OMAI, gli stessi, non possono essere assunti dall'AI (cfr. consid. 2.2).

 

                               2.5.   Pendente causa il TCA ha eseguito degli accertamenti presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Da questi accertamenti è risultato che i plantari in questione corrispondono piuttosto ad una protesi della parte anteriore del piede (Vorfuss-Prothese).
Nella risposta 15 agosto 2002 il signor __________ dell’UFAS, dopo aver spiegato la differenza dal punto di vista funzionale tra mezzi ausiliari e protesi, ha infatti precisato che i “ supporti plantari” in questione possono rientrare tra le protesi previste per l’avampiede menzionate nel classatore ASTO sotto la posizione 411 000 o tra le protesi per il piede sub no. 411 200, e non ha esculso che la cifra ASTO 443 122 (relativa ai supporti plantari) sia stata erroneamente indicata (VIII).
Tale assunto è stato sostanzialmente confermato dal funzionario dell’UFAS, nuovamente interpellato su richiesta del ricorrente (XV), nella lettera 28 ottobre 2002 in cui ha allegato le posizioni ASTO che ci interessano (XVIII).
Da queste tabelle risulta che la cifra no. 411 000 si riferisce alle protesi all’avampiede (Vorfuss-Prothesen) che tra l’altro sono confezionate sotto forma di supporto plantari (“Vorfuss-Prothesen sind Prothesen, die aus Polyäthylenschaum in Schalenform-Einlage oder mit ausgeprägter Kalkaneusführung (Fersenspange zur Spitzfussprophylaxe) hergestellt werden. Je nach Schumodell werden diese mit Sohlenverstärkung und nach Abrollrampe versehen” , sottolineatura del redattore, cfr. XVII, 2). Questo genere di protesi corrisponde alla descrizione fornita dal dr. __________ con lettera 15 ottobre 2002 in cui ha evidenziato che nel caso concreto:

"  non si tratta di un plantare abituale per deformazione ai piedi, ma di uno speciale per stabilire un piede semi-amputato.
Abbiamo dovuto amputare il piede longitudinale a metà a questo paziente, abbastanza robusto e pesante, un appoggio più o meno fisiologico del piede restante, per cui abbiamo ordinato una specie di supporto plantare.
Secondo la mia esperienza, non si può paragonare questo supporto plantare con quello ordinato solitamente” (XV,1).


Quindi, come detto, nel caso in esame si tratta di una protesi all’avampiede, protesi che rientra nella cifra 1.01 dell’allegato OMAI (protesi funzionali definitive dei piedi e della gambe), figuranti alla posizione 411 000 ASTO, e non di semplici supporti plantari (cifra 4.05* dell'allegato OMAI).

Fatto sta che nella prescrizione medica 6 agosto 2001 è stato indicato “ supporti plantari su misura dopo amputazione alluce diabetico destro” (doc. AI _) e non una protesi resa necessaria a seguito dell’amputazione di parte del piede. Per questo motivo nel preventivo del 1° ottobre 2001 il laboratorio Ortotecnica (che l’assicurato ha precisato essere in realtà una fattura, cfr. XIX risposta no. 2) ha indicato la cifra ASTO 443 112 corrispondente ai supporti plantari che l’AI rimborsa solo se facenti parti di provvedimenti sanitari.
Pertanto, a mente del TCA, non si tratta di un’errata indicazione del mezzo assegnato e quindi la decisione di non rimborsare i sopporti plantari è corretta (cfr. consid. 2.4).
Di conseguenza il ricorso va respinto.
All’assicurato resta comunque la facoltà di richiedere all’UAI, nella misura in cui è necessario, il rimborso dei costi relativi alla protesi all’avampiede di cui alla posizione ASTO no. 441 000 consegnata da un fornitore d’opera riconosciuto dall’AI, previa presentazione di una precisa prescrizione di un ortopedico.

                               2.6.   L’assicurato ha chiesto il richiamo della documentazione medica relativa agli interventi chirurgici subiti, l’audizione del dr. __________ nel caso la documentazione medica non dovesse essere sufficiente, ed una perizia ai fini di stabilire o determinare la natura del supporto plantare.

Secondo la giurisprudenza federale,
quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Orbene, a mente del TCA, non è necessario dare seguito alla richiesta di assunzione prove dell’assicurato, poiché la documentazione agli atti è sufficiente per poter emettere un giudizio.
                                       

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti