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Raccomandata |
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Incarto n.
BS/cd |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 21 maggio 2002 di
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__________
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contro |
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le decisioni del 17 e 18 aprile 2002 emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. __________,
classe 1971, attivo fino al 1995 quale panettiere/pasticcere ed in seguito, per
motivi professionali, quale ausiliario presso la __________, il 19 gennaio 1996
si è procurato un trauma distorsivo alle caviglie.
Il 7 giugno 1996 è stato vittima di un incidente stradale con
ematopneumotorace, fratture costali e trauma cranico. Il decorso
dell’infortunio risultava caratterizzato da dolori alle caviglie (cfr. perizia
17 agosto 1996 del dr. __________, allegata al doc. AI _).
Dopo alcuni falliti tentativi di riprendere l’originaria attività di
panettiere/pasticcere, il 24 aprile 1997 egli ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti volta ad ottenere misure di riqualifica professionale
(doc. AI _).
Con proposta di decisione 17 novembre 1997, confermata mediante provvedimento
formale del 22 dicembre 1997 – cresciuto in giudicato -, l’Ufficio
assicurazioni invalidità (UAI) ha respinto la domanda poiché dalla
documentazione medica acquisita agli atti non risultavano delle
controindicazioni per la continuazione dell’attività di pasticcere/panettiere
(doc. AI _).
1.2. Il 15
febbraio 1999 __________ ha inoltrato un’altra richiesta di riformazione
professionale, sostenendo che a causa di un’allergia alla farina non era più in
grado di continuare l’attività di pasticcere (doc. AI _).
Durante l’istruttoria l’assicurato è quindi stato sottoposto ad una perizia
pneumologica a cura del dr. __________.
Con rapporto 13 dicembre 1999 lo specialista giustificava un cambiamento di
professione poiché il peritando, a causa dell’asma, non era idoneo per lavori
con esposizione ad agenti irritativi alle vie respiratorie (doc. AI _).
Mediante decisione 30 marzo 2000, preavvisata il 30 gennaio 2000, l’UAI ha
ritenuto l’assicurato abile in un’attività adeguata .
Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, l’amministrazione ha quindi
accertato un grado d’invalidità del 33% e respinto la domanda di rendita.
Contestualmente essa aveva preannunciato di esprimersi su eventuali misure di
reintegrazione professionale dopo aver ricevuto il rapporto del Servizio di
integrazione (doc. AI _).
1.3. Nel frattempo, in data 20 marzo 2000 l’amministrazione si è assunta le spese di un “accertamento culturale e scolastico” dell’assicurato, eseguito presso il Centro di formazione professionale di Gerra Piano (in seguito: CFPS) (doc. AI _).
Sulla base dei risultati di tale accertamento (doc. AI _), con rapporto 26
aprile 2000 il consulente in integrazione professionale ha proposto, con
l’accordo dell’interessato, un periodo di accertamento/osservazioni nel settore
del giardinaggio da svolgere, a partire dal 15 maggio 2000, presso il CFPS
(doc. AI _).
L’UAI ha poi stabilito, mediante decisione 19 maggio 2000, l’ammontare delle
indennità giornaliere (doc. AI _).
Al termine di un mese di soggiorno presso il CFPS, l’assicurato veniva inserito
per una prova di lavoro presso la ditta __________, __________. Dopo due
settimane di attività egli accusava delle reazioni cutanee da orticaria (cfr.
doc. AI _).
Accertata la necessità di procedere ad un’altra valutazione medica, il medico
dell’UAI ha ordinato l’esecuzione di una perizia medica la quale è stata affidata
al dr. __________ (doc. AI _).
Nel rapporto 10 settembre 2000 lo specialista in immunologia e allergologia ha
concluso per una piena capacità lavorativa, raccomandando che l’assicurato non
venisse esposto ad agenti irritativi delle vie respiratorie (fumi, polveri, gas
ecc.). Tenuto conto della reazione cutanea subita dal peritando, egli auspicava
una riconversione professionale in un’attività da svolgere piuttosto
all’interno e non esposta a prodotti vegetali (doc. AI _).
1.4. Con rapporto
finale 17 novembre 2000 il consulente ha quindi proposto una riformazione
professionale di conducente di automezzi della durata di tre anni (doc. AI _),
proposta formalizzata dall’UAI con comunicazione 18 ottobre 2000 (doc. AI _).
Il 17 novembre 2000 l’amministrazione ha poi riconosciuto le indennità
giornaliere (doc. AI _).
In seguito, mediante decisione 26 ottobre 2001, cresciuta in giudicato, l’UAI
ha interrotto la riformazione professionale in applicazione dell’art. 10 LAI
(doc. AI _).
Con lettera 11 marzo 2002 l’assicurato, per il tramite del suo legale, ha
comunicato all’amministrazione di aver completato a sue spese la formazione
pratica e teorica con un altro insegnante ed il superamento dell’esame di
conducente di autoveicoli pesanti (doc. AI _).
1.5. Prima
dell’interruzione della riformazione professionale presa a carico dall’UAI, con
scritto 16 febbraio 2001 il legale dell’assicurato, avv. __________, ha chiesto
all’amministrazione l’erogazione d’indennità di attesa ai sensi dell’art. 18
cpv. OAI a partire dalla presentazione della seconda domanda di prestazioni (15
febbraio 1999) fino all’inizio della riformazione professionale quale autista
di camion (18 ottobre 2000), eccetto il periodo 15 maggio 2000 – 26 giugno 2000
in cui l’assicurato aveva già beneficiato delle indennità giornaliere (doc. AI
_).
Non avendo ricevuto alcun riscontro, tale richiesta è stata nuovamente ribadita
l’11 marzo 2002 (doc. AI _).
Mediante progetto di decisione 20 marzo 2002 l’amministrazione ha rifiutato la
domanda dell’assicurato poiché:
" (…)
Nel caso di specie, risulta che l'assicurato sia stato posto al beneficio di provvedimenti d'integrazione professionale con decisione iniziale avente validità dal 18.10.2000.
In precedenza l'assicurato era stato oggetto di misure istruttorie e di osservazione professionale chieste esclusivamente all'accertamento dell'esistenza delle condizioni per la eventuale messa in atto di una riqualifica che avesse lo scopo di un miglioramento della capacità di guadagno.
A questo proposito possiamo anche riallaciarci al testo della nostra decisione di rifiuto del diritto a rendita e dell'esame delle eventuali possibilità di reintegrazione, notificata in data 30.03.2000.
In considerazione degli elementi a nostra disposizione, non riteniamo dunque soddisfatti i requisiti giuridici necessari per concedere un diritto all'indennità giornaliera di attesa giusta le disposizioni di cui all'art. 18 OAI." (cfr. doc. AI _)
Con lettera 8 aprile 2002 l’avv. __________ ha contestato la presa di posizione
dell’UAI, sostenendo come nel caso concreto i requisiti di legge per avere
diritto alle indennità di attesa fossero adempiuti (doc. AI _).
Mediante
decisione formale 17 aprile 2002 l’amministrazione ha confermato il rifiuto di
prestazioni osservando in particolare:
" (…)
Abbiamo ricevuto ed esaminato le sue osservazioni dell'08.04.2002 contro il nostro progetto di decisione del 20.03.2002 ed in proposito le facciamo osservare:
- le misure adottate in precedenza - ed in particolare il breve soggiorno presso il Centro di Gerra Piano - erano semplicemente volte a determinare se l'assicurato sarebbe stato in grado di affrontare una riformazione completa. Lo scopo del soggiorno non era quindi quello di offrire un reinserimento concreto in una nuova professione.
A questo momento non era infatti ancora possibile stabilire che l'assicurato fosse idoneo alla riformazione proposta. Prova ne sia il fatto che il periodo di osservazione presso il Centro di Gerra Piano ha avuto esito negativo.
Visto quanto sopra il nostro progetto di decisione trova conferma." (cfr. doc. AI _)
In data 18 aprile 2002 l’UAI ha emesso un’altra decisione dall’identico tenore
di quella del 17 aprile 2002 (doc. _).
1.6. Contro la decisione 17 aprile 2002 __________, sempre rappresentato dall’avv. __________, è tempestivamente insorto al TCA, ribadendo la richiesta di erogazione di indennità di attesa dal 15 febbraio 1999, subordinatamente dal 15 giugno 1999, fino al 17 ottobre 2000, ad eccezione del periodo 15 maggio - 26 giugno 2000.
Il ricorrente è del parere che i presupposti per l’applicazione dell’art. 18
OAI, disciplinante il diritto alle indennità di attesa, sono dati.
In merito egli ha rilevato
" (…)
8. Se si applicano questi concetti alla fattispecie in esame si deve rilevare senz'altro al momento della presentazione della domanda di prestazioni del 16 febbraio 1999 (intesa a ottenere una riqualifica professionale e non una rendita, come è sempre stato sottolineato dal ricorrente anche in precedenza), sussisteva una incapacità al lavoro di almeno il 50 % nello svolgimento della attività appresa ossia in quella di panettiere/pasticcere, come è poi stato anche confermato dal perito dott. _________ incaricato dall'Ufficio AI. E si tenga presente che il ricorrente, prima della presentazione di questa seconda domanda, era stato in pratica costretto a riprendere la sua attività in questa professione a causa della decisione negativa dell'Ufficio AI che non aveva ritenuto invalidanti i postumi dei traumi fisici, negando all'assicurato la già allora richiesta riqualifica professionale.
Poco importa quindi che l'amministrazione abbia cercato di cautelarsi emanando una decisione con la quale negava all'assicurato il diritto a una rendita (ripetesi sulla base di calcoli estremamente teorici riferiti a un reddito ipotetico in una attività alternativa nemmeno specificata) con la decisione del 26 gennaio 2000: a parte il fatto che nella stessa decisione viene comunque preannunciato l'esame delle misure reintegrative, determinante è il fatto che sostenere l'idoneità dell'assicurato a svolgere un'altra attività seppure con un reddito ridotto a Fr. 35'000 annui significa implicitamente ammettere che l'assicurato non può più svolgere la sua attività abituale e questo sicuramente nella misura di oltre il 50 %.
Il primo requisito per l'applicazione dell'art. 18 OAI è quindi certamente dato.
Successivamente a questa decisione, l'Ufficio AI non ha soltanto disposto per l'esecuzione di un accertamento come a prima vista potrebbe apparire leggendo il rapporto intermedio 24 aprile 2000 del consulente IP. Infatti, contrariamente a quello che usualmente ha il significato di un accertamento (o osservazione) in vista di una riqualifica professionale, il provvedimento proposto e poi accettato tanto dall'assicurato quanto dall'Ufficio AI era già una riformazione, riferita ad una ben precisa e unica professione, con la previsione dei futuri sbocchi professionali e di stages per definire le scelte.
E d'altronde l'Ufficio AI già in precedenza era perfettamente conscio che prima di erogare una rendita che l'assicurato nemmeno chiedeva si imponeva la necessità di una reintegrazione professionale perché tanto il medico curante dott. __________, quanto il perito dott. __________ avevano sconsigliato la continuazione dell'attività appresa di panettiere/pasticcere e suggerito una riformazione professionale.
Anche il secondo requisito per l'applicazione dell'art. 18 OAI è quindi da ritenere assolto, tanto più che determinante non è il momento in cui l'Ufficio AI prende la decisione di adottare i provvedimenti di riqualifica, bensì il fatto che questi entrino seriamente in linea di conto, ciò che nessuno ha mai potuto escludere per il ricorrente, non solo perché egli stesso li ha chiesti ripetutamente, ma anche perché alla sua età e in presenza di un'incapacità lavorativa limitata a una determinata professione, nessuno oserebbe ipotizzare l'erogazione di una rendita di invalidità.
D'altronde, una volta constatato che la riqualifica come giardiniere non poteva essere proseguita, sempre a causa di motivi medici accertati peritalmente (dott. __________), l'Ufficio AI ha deciso per un altro settore professionale concedendo le prestazioni a partire dal 18 ottobre 2000: nel periodo fra il 26 giugno e il 18 ottobre 2000 è quindi risorto il diritto alla indennità giornaliera d'attesa.
Un ultimo argomento che milita per l'interpretazione dell'art. 18 OAI in senso favorevole alla tesi da noi sostenuta consiste nel fatto che il legislatore ha fatto decorrere il diritto all'indennità di attesa dal momento della presentazione della domanda, al più tardi però quattro mesi dopo la sua presentazione: in considerazione dei ritmi con i quali l'Ufficio AI si trova a dover adottare le proprie decisioni il riconoscimento di questa indennità non può che avvenire con effetto retroattivo." (cfr. doc. _)
1.7. Mediante
risposta 27 maggio 2002 l’UAI ha proposto la reiezione del gravame.
Innanzitutto l’amministrazione ha ritenuto come non sia mai sussistita
un’incapacità lavorativa del 50%, indi per cui già per questo motivo
l’assicurato non avrebbe diritto alle indennità di attesa. A motivazione di
tale assunto essa ha ricordato che:
" (…)
Il dottor __________, autore della perizia pneumologica, concludeva sì ad una inabilità dell'interessato quale panettiere-pasticciere, senza tuttavia ravvisare un'intolleranza certa alla farina.
Nell'ambito della seconda perizia, il dottor __________ ha ritenuto l'attività di panettiere-pasticciere esigibile al 100 %, in quanto "il rischio, in effetti, per il signor __________ di sviluppare un'allergia è da considerare simile a quello della popolazione normale"." (cfr. doc. _)
Per quel
che concerne l’inizio della riformazione professionale, l’UAI ha precisato che:
" (…)
In concreto, prima di proporre la riformazione vera e propria il consulente in integrazione professionale ha seguito un lungo iter, volto a determinare le capacità intellettive e lavorative dell'assicurato, ovvero la sua idoneità ad una riformazione (cf. anche nota aggiuntiva CIP, in annesso).
Nel mese di giugno del 2000 un indirizzo preciso non era ancora stato definito, essendosi semplicemente escluso il ramo del giardinaggio (cf. rapp. CFPS 10.7.2000, doc. n. _ inc. AI).
La riformazione vera e propria quale conducente di automezzi pesanti avrebbe preso avvio soltanto nell'ottobre del 2000 (cf. doc. n. _ inc. AI)." (cfr. doc. _)
Pertanto, secondo l’amministrazione, il periodo precedente all’ottobre 2000 era servito per accertare se l’assicurato fosse idoneo ad una riformazione professionale, ciò che esclude l’erogazione delle indennità in questione.
1.8. Con scritti 2 e 19 settembre 2002 il ricorrente ha ribadito la propria tesi ricorsuale (doc. _).
1.9. Durante
l’istruttoria di causa il TCA ha chiesto al consulente in integrazione
professionale dell’UAI delle delucidazioni (XIII), ricevute il 4 marzo 2003
(XIV).
Le parti hanno preso posizione in merito a tale accertamento (XVI e XVIII).
in diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un’indennità di attesa ex
art. 18 OAI dal 15 febbraio 1999 (subordinatamente dal 15 giugno 1999) al 17
ottobre 2000, ad eccezione del periodo 15 maggio - 26 giugno 2000.
2.2. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità,
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 21 maggio
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti
pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
Tuttavia, non sempre è possibile stabilire a priori se la reintegrazione preconizzata sia possibile, tenuto conto delle capacità pratiche ed intellettive dell'assicurato.
Pertanto la prassi amministrativa e giudiziaria prevedono la possibilità di concedere dei provvedimenti di accertamento (DTF 116 V 91 consid. 3b; RCC 1988, pag. 191).
Questi sono provvedimenti intesi a stabilire le attitudini e le predisposizioni professionali. In particolar modo se dall'orientamento professionale ambulatorio non è possibile valutare concretamente tali attitudini, l'assicurato sarà indirizzato ad un Centro specializzato per un soggiorno di osservazione.
Tale soggiorno di accertamento, secondo la costante prassi amministrativa, non dovrebbe - di regola - durare più di tre mesi (cfr. STFA inedita 16 luglio 1997 nella causa re A.B., pag. 5, consid. 2a [I 331/96]).
2.4. A norma dell'art. 22 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto durante l'integrazione a un'indennità giornaliera se l'esecuzione dei provvedimenti di integrazione gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno 3 giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella loro attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento.
Il
Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere assegnate
le indennità giornaliere per i periodi di attesa (art. 22 cpv. 3 LAI).
In forza di questa delega legislativa il Consiglio federale ha emanato l'art. 18 OAI che ha il seguente tenore:
“1 L’assicurato la cui incapacità di lavoro è almeno del 50 per
cento e che deve attendere l’inizio di provvedimenti d’integrazione imminenti
ha diritto ad un’indennità giornaliera per il periodo d’attesa.
2 Il diritto all’indennità è riconosciuto nel momento in cui
l’ufficio AI, fondandosi sui suoi accertamenti, constata l’opportunità di
provvedimenti d’integrazione, al più tardi però quattro mesi dopo la
presentazione della domanda.
3 I beneficiari di rendite che si sottopongono a misure
d’integrazione non hanno diritto a indennità giornaliere durante il periodo di
attesa."
L’incapacità
del 50% si riferisce all’attività lucrativa esercitata dall’assicurato prima
del danno alla salute ( DTF 117 V 277 consid. 2a, cfr. VSI 1997 pag. 176).
Il diritto a indennità giornaliere durante il periodo di attesa presuppone, per
definizione, che l’assicurato debba attendere l’inizio di provvedimenti
d’integrazione e non semplicemente delle misure d’accertamento destinati a
raccogliere i dati necessari sul suo stato di salute, la sua attività, la sua
capacità lavorativa, la sua attitudine ad essere reintegrato o ancora sulle
indicazioni di misure di reintegrazione ( DTF 116 V 91 consid. 3b, RCC 1991
pag. 185 consid. 3; cfr. pure VSI 2000 consid. 2a pag. 212).
Inoltre, i provvedimenti integrativi devono essere indicati, sia
soggettivamente che oggettivamente. Il diritto all’indennità giornaliera non è
comunque subordinato ad una decisione in merito all’esecuzione di misure di
reintegrazione; è sufficiente che nel caso concreto queste entrino seriamente
in considerazione (DTF 117 V 277 consid. 2a; RCC 1991 pag. 184, cfr. pure VSI
2000 pag. 212 consid. 2a).
Il
diritto all’indennità esiste ugualmente quando il periodo d'attesa si situa fra
due misure di reintegrazione (Valterio, "Droit et pratique de
l'assurance-invalidité", pag. 189, Circolare UFAS sulle indennità
giornaliere, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2001, cifra 1039).
L'indennità giornaliera è concessa solo per quei periodi di attesa durante i
quali l'assicurato è idoneo all'integrazione, ma non può iniziarla per ragioni
indipendenti dalla sua persona. Non esiste quindi diritto all'indennità
giornaliera per il periodo d'attesa se l'assicurato non è idoneo all'integrazione
a causa del suo stato di salute o ritarda l'inizio del provvedimento
reintegrativo per parecchio tempo e senza valido motivo (DTF 114 V 141 consid.
2b, RCC 1963 pag. 35 e pag. 508 consid. 2; Valterio, op.cit., pag. 189-190;
Circolare UFAS sulle indennità giornaliere, cifra 1043).
2.5. Nel caso in
esame, occorre dunque accertare se l’assicurato nel periodo in questione (15
febbraio 1999 – 17 ottobre 2000, ad eccezione del periodo 15 maggio – 26 giugno
2000) era già in attesa dell’inizio di provvedimenti reintegrativi (cfr. art.
18 cpv. 2 OAI).
Detto diversamente, occorre verificare se le possibilità d’integrazione dal
punto di vista oggettivo e soggettivo erano giuridicamente soddisfacenti per
prendere seriamente in considerazione dei provvedimenti professionali.
A tale domanda va da data risposta negativa e questo per i motivi che seguono.
2.6. Dal rapporto
finale 17 giugno 2002 del consulente in integrazione professionale si evince,
fra l’altro, che in data 10 marzo 2000 ___________ è stato sottoposto a due
test: il NST, che definisce le inclinazioni dell’assicurato, e il PM38, che
definisce il grado d’intelligenza e di logica. Dal NST è risultato “in modo
significativo un certo interesse per le seguenti materie: il legno, la carta,
le piante. Da questi elementi il consulente può ipotizzare che il Soggetto è
teoricamente a suo agio nelle attività per esempio di giardiniere, giardiniere
paesaggista, vivaista, fioraio, frutticoltore selvicoltore, falegname, cartaio
ecc. “ (doc. _).
Tuttavia, il consulente ha specificato che il test non dà “soluzioni
professionali conclusive” in quanto “ non prende in considerazione per
esempio la funzionalità o le capacità intellettive del Soggetto. Siamo
dunque in una fase dell’istruttoria dove si ipotizza il settore in cui potrebbe
avvenire l’accertamento e ben lontani dal provvedimento di riformazione”
(la sottolineatura è del redattore, doc. _).
Egli ha del resto precisato che (sottolineatura del redattore):
"
la mia consultazione proseguì con l’indagine
medica. In altre parole chiesi al Dr. __________ (colloquio telefonico dell’11
aprile 2000) di esprimere l’esigibilità lavorativa dell’assicurato nell’ambito
del giardinaggio e della lavorazione del legno. Scopo: evitare ambienti non idonei.
Il medico sostenne l’opzione giardinaggio. Fu avviato un periodo di
accertamento al CFPS allo scopo di verificare la tenuta fisica e le attitudini
dell’assicurato ! L’assicurato fu informato dal fatto che il CIP e l’UAI,
prima di definire e sostenere una formazione di primo livello (AFC), propone
diligentemente un periodo d’accertamento, di stage, d’avvicinamento al settore
poiché l’esperienza insegna che la correlazione tra:
realtà lavorativa – indagine “testistica” – attese del Soggetto- profilo attitudinale
dell’assicurato – provvedimenti AI, delle volte non è affatto soddisfacente”
(doc. _ pag. 2).
In tal senso, nel rapporto 26 aprile 2000 il consulente, dopo aver riferito
degli esiti delle prove volte ad accertare le capacità intellettuali ed attitudinali
dell’assicurato, ha parlato di un “progetto integrativo” nel settore del
mondo vegetale che è stato approvato dal ricorrente. Nel contempo il consulente
ha comunque ordinato un periodo di accertamento/osservazione presso il CFPS nel
settore del giardinaggio, rilevando che “per ora mi limiterò ad immergere
l’A. nell’ambiente di lavoro specifico ed in seguito vedrò di puntualizzare la
formazione e di conseguenza l’obbiettivo” (doc. AI _).
Egli non ha quindi stabilito un piano d’integrazione, né proposto un periodo di
apprendistato, ma ha ordinato una misura di accertamento “mirato”, di
osservazione atta a valutare, appunto, se per l’assicurato sarebbe stato
effettivamente possibile o meno, in un secondo tempo, affrontare una
riformazione professionale.
A conclusione di tale soggiorno, con rapporto 10 luglio 2000 il direttore del
CFPS ha espressamente indicato che l’assicurato “ha svolto il periodo di
osservazione nel settore del giardinaggio dimostrando di possedere i
requisiti di base per intraprendere una riformazione in tale ambito
(nel settore del giardinaggio, n.d.r.)…. Visti i presupposti abbiamo
proposto all’assicurato lo svolgimento di una stage di verifica all’esterno “
(sottolineatura del redattore, doc. AI _).
Tuttavia il direttore ha precisato come l’esperienza lavorativa abbia dovuto
essere interrotta per motivi di salute (rossore della pelle e giramenti della
testa), per cui ha ritenuto che “la situazione debba essere approfondita a
livello medico, in particolare al fine di verificare un’eventuale relazione con
la causa invalidante” (doc. AI _). Di conseguenza, nel mese di settembre
2000 l’assicurato è stato visitato dall’allergologo dr. ___________ (doc. AI
_).
Siccome l’aspetto medico necessitava di un ulteriore accertamento, vi è da ritenere
che nel mese di luglio 2000 non erano dati tutti gli elementi per stabilire se
una reintegrazione poteva essere effettivamente avviata e, in particolare, non
si sapeva in quale campo.
Al riguardo va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, il diritto
all’indennità giornaliera durante il termine di attesa implica che, oltre alla
circostanza che l’assicurato debba presentare un’inabilità del 50% nella
propria attività abituale, la possibilità d’integrazione soggettiva e
oggettiva sia accertata in modo giuridicamente soddisfacente affinché
provvedimenti d’integrazione – e non solo provvedimenti d’accertamento –
possano esser presi seriamente in considerazione (Pratique VSI 1997 pag.
173).
Del resto, in una sentenza inedita 16 luglio 1997 in re A.B. (I 331/96) il TFA
ha rilevato che (sottolineatura del redattore):
"
solo l’assicurato che deve attendere l’inizio di
provvedimenti d’integrazione imminenti ha in effetti diritto ad un’indennità
giornaliera. Deve inoltre trattarsi di provvedimenti a scopo realmente
integrativo, cioè di soggiorno di apprendimento il cui termine dia luogo al
reinserimento concreto nella nuova professione ( RCC 1989 pag. 233 consid.
2a). Da un altro lato, giusta l’art. 18 cpv. 2 OAI, deve essere stata constata
l’opportunità dei provvedimenti d’integrazione. Tale presupposto è dato solo
quando vi sia certezza sull’idoneità dell’assicurato ad affrontarli; la natura
del soggiorno non sarà integrativa, bensì di accertamento dell’idoneità,
qualora tale certezza non vi sia data (DTF 121 V 191 consid. 3a; RCC 1984 pag.
429).”(pag.6)
A
riguardo nella citata sentenza pubblicata in VSI 2000 pag. 211 (cfr. consid.
2.4) il TFA, confermando che il diritto alle indennità giornaliere d’attesa
implicano, che oltre ad esami, provvedimenti d’integrazione soggettivi e
oggettivi siano opportuni, ha in particolare precisato:
"
2a. Le droit à des
indemnités journalières en vertu de cette disposition suppose, par définition,
que l’assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation et non pas
simplement des mesures d’instruction destinées à réunir les données nécessaires
sur son état de santé, son activité, sa capacité de travail, son aptitude à
être réadapté ou encore sur l’indication de mesures de réadaptation (ATF 116 V
91 consid. 3b; RCC 1991 p. 185 consid. 3). Il faut, en outre, que les mesures
de réadaptation apparaissent indiquées, tant objectivement que subjectivement.
Point n’est besoin, en revanche, que l’administration ait rendu une décision à
leur sujet; il suffit que de telles mesures entrent sérieusement en ligne de
compte dans le cas concret (ATF 117 V 277 consid. 2a; RCC 1991, p. 184).
b. En l’espèce, l’intimé a tout d’abord suivi un
stage d’observation professionnelle, au terme duquel il est apparu qu’il avait
un rendement notablement inférieur à celui qui est requis dans le circuit
économique normal. Au dire des responsables du centre d’intégration
professionnelle Y, une réadaptation professionnelle n’était pour cette raison
pas envisageable. Aussi bien l’OR a-t-il, après ce premier stage, renoncé à
toute mesure de reclassement. Par la suite, l’éventualité d’une réadaptation a
de nouveau été évoquée par le professeur Ch. et le docteur W. Mais l’OR a
estimé – à tortou à raison – que la formation préconisée de dessinateur en bâtiment
n’était pas adéquate en l’espèce, ce qui l’a conduit à proposer un stage dans
le but d’évaluer la capacité de travail de l’assuré et d’orienter un éventuel
reclassement dans une autre direction. A ce stade, l’office n’avait en vue
aucune mesure précise de réadaptation et il n’avait du reste entrepris aucune
démarche préalable à la mise en oeuvre d’un reclassement (par exemple la
recherche d’un établissement ou d’un employeur apte à fournir un poste
approprié).
Dans de telles circonstances, il y a lieu de constater que des mesures
concrètes de réadaptation n’ont jamais été sérieusement envisagées dans le cas
de l’intimé: les deux stages suivis successivement par ce dernier ne
constituaient pas de telles mesures, mais visaient avant tout à réunir des données
sur sa capacité de travail et sur l’indication de mesures de réadaptation. Le
conditions mises au versement d’indemnités journalières d’attente ne sont donc
pas réunies.
Les circonstances de l’espèce diffèrent sensiblement de celles qui sont à la
base de l’arrêt ATF 116 V 86, invoqué par l’intimé. Dans cette affaire,
l’assuréavait suivi pendant plus d’une année un stage «d’essai et
d’observation» au centre A., durant lequel il avait entrepris une formation qui
s’apparentait à un reclassement; cette formation eût même été menée à chef si
l’état de santé de l’intéressé l’avait permis. Il ne s’agissait donc pas –
contrairement, il est vrai, à ce que pouvait laisser supposer la qualification
du stage par l’administration
– d’une mesure d’instruction préalable à d’éventuelles mesures de réadaptation
professionnelle, raison pour laquelle le tribunal a reconnu à l’assuré le droit
à des indemnités journalières d’attente. La référence à cet arrêt n’est donc
d’aucun secours à l’intimé.”
3. En conséquence, du point de vue des règles de
coordination entre la rente et l’indemnité journalière, la décision de l’office
AI était justifiée. L’assuré n’avait en effet pas droit à des indemnités
journalières en dehors des périodes durant lesquelles il était en stage (voir au
surplus l’art. 20ter
al. 3 RAI, à propos du sort de la
rente pendant la durée de mesures d’instruction ou de réadaptation).
(VSI 2000 consid. 2 e 3 pag. 212/3).
2.7. Nel rapporto
intermedio 29 febbraio 2000 il consulente ha rilevato che (sottolineatura del
redattore) “ con l’A. abbiamo iniziato la lunga opera d’orientamento
professionale” per poi disporre un test “ al fine di cogliere le sue
inclinazioni professionali, in seguito valuterò le sue conoscenze intellettive”
(doc. AI _).
In data 25 febbraio 2003 il TCA ha chiesto all’orientatore professionale quanto
segue:
"
nel rapporto intermedio 29 febbraio 2000 (doc.
AI _) lei ha esordito che (sottolineatura dello scrivente)
“ con l’A. abbiamo iniziato la lunga opera d’orientamento professionale.
L’A. è parecchio confuso nelle sue scelte. Non ha una meta ben strutturata (…)”
e quindi ha sottoposto il ricorrente ad un test (NST), eseguito presso il CFPS,
“ al fine di cogliere le sue inclinazioni professionali, in seguito valuterò le
sue conoscenze intellettive”, ciò che poi è stato fatto.
Nel rapporto 17 giugno 2002 all’attenzione dell’avv. __________ (allegato alla risposta di causa, doc. _) ha
indicato l’istoriato dei provvedimenti presi, definendoli d’accertamento (
“Siamo dunque in fase istruttoria dove si ipotizza il settore in cui potrebbe
avvenire l’accertamento e ben lontani dal provvedimento di riformazione….
Durante l’accertamento presso il CFPS…Concluso il periodo di accertamento e
solo allora, proposi una riformazione quale conducente”).
Premesso quanto sopra, voglia indicare compiutamente i motivi per cui nel
febbraio 2000 lei ha parlato di un orientamento professionale, mentre nel
giugno 2002 ha sostenuto che sono state intraprese delle misure d’accertamento
che, al contrario dell’orientamento professionale ex art. 15 LAI, non rientrano
nel novero dei provvedimenti d’integrazione professionali.” (XIII).
Questa è la risposta data:
" Lo scadenziario istruttorio necessita di una precisazione:
8 febbraio 2000, invio TEST NST all'Interessato;
29 febbraio 2000, rapporto intermedio per sostenere e sollecitare la valutazione delle competenze scolastiche;
17 marzo 2000, valutazione delle competenze scolastiche svolta dal sig. Mo.___________.
P.S. Altro particolare: rammento che le spese di questa "perizia" scolastica sono state riconosciute al Docente e non al Centro. Le prove furono organizzate, con il consenso della Direzione, presso il CFPS di Gerra Piano. II Docente svolge da tempo l'attività d'insegnante a tempo parziale presso il CFPS. Si trattava quindi di una valutazione effettuata da un docente privato, volta a determinare il livello di scolarizzazione dell'A.
Considerazioni personali:
confermo che le consultazioni e i provvedimenti sostenuti dal 18 gennaio 2000 al 17 ottobre 2000, furono organizzate al fine di definire se l'A avesse le risorse, le attitudini necessarie per affrontare con successo la riformazione professionale.
La definizione di una riformazione necessita di pazienti e approfondite indagini. Conoscere le risorse dell'A è fondamentale.
La Teoria (test, valutazioni scolastiche) e la Pratica (consultazioni, accertamenti) rappresentano gli "strumenti d'indagine" che il Consulente utilizza per focalizzare la meta reintegrativa.
II livello di fedeltà che raggiungono gli strumenti d'indagine è proporzionale al rischio d'insuccesso reintegrativo. In altre parole la definizione quantitativa e qualitativa delle informazioni raccolte durante l'indagine, permettono al Consulente di contenere il rischio d'insuccesso.
L'indagine segue una procedura che valorizza le attitudini dell'A e la competenza del Consulente.
Allo scopo d'informare la Committenza, mi permetto di presentare il modello "Processo Formativo" che il sottoscritto applica.
Si tratta di un Modello che rappresenta il processo di formazione:
- Ricerca,
- Intervento,
- Formazione,
- Meta - Obiettivi.
Prima Area:
la Ricerca, è mirata alla conoscenza delle risorse del Soggetto. In quest'area avviene l'orientamento.
Seconda Area:
l'Intervento, consiste nella verifica della correlazione: Risorse del Soggetto / Realtà lavorativa specifica
In quest'area propongo e organizzo l'accertamento - osservazione.
Terza Area:
la Formazione, è il progetto che diventa azione (intesa come cambiamento individuale e sociale). In questa fase definisco la meta professionale e propongo all'Amministrazione AI il piano di riformazione.
Quarta Area:
il Meta - Obiettivo sono quelle finalità guidate che stimolano nell'individuo consenso e razionalità sociale.
E' la reintegrazione che diventa realtà.
In conclusione:
Nel caso specifico del Sig. __________, il periodo intercorso tra il 18.1.2000 e il 17.10.2000, è a mio avviso da collocare nel primo quadrante. Per meglio comprendere le attitudini dell'A proposi: il Test
NST, la valutazione scolastica e diverse consultazioni. E' una fase importante che precede la riformazione e che acconsente al Consulente di decidere se intraprendere oppure rifiutare un
progetto formativo reintegrativo." (cfr. XVI)
Come rettamente rilevato dall’amministrazione (XVIII), dal succitato rapporto
finale complementare del 4 marzo 2003 emerge come il consulente non
intendesse un orientamento professionale ai sensi dell’art. 15 LAI, misura che
rientra nel novero dei provvedimenti d’integrazione.
Infatti, nel citato rapporto 4 marzo 2003 il signor __________ ha ribadito che
i provvedimenti sostenuti nel periodo in questione erano finalizzati per “definire
se l’A. avesse le risorse, le attitudini necessarie per affrontare con successo
la riformazione professionale”, ciò che egli ha poi concretizzato mediante
il test NST, la valutazione scolastica e le diverse consultazioni, messi in
atto dal consulente al fine di decidere se intraprendere o meno un progetto
reintegrativo.
Egli ha pertanto collocato tale intervento nella prima area del “processo
formativo”, ossia quella dell’orientamento che consiste “nella ricerca
mirata alle conoscenze del soggetto” (XIV).
Non si trattava quindi di individuare un impiego di un assicurato di per sé
capace di scegliere una professione ma impossibilitato a farlo per via della
sua invalidità, ma piuttosto di verificare le attitudini e le predisposizioni
professionali al fine valutare l’eventualità di un reinserimento nel ciclo
produttivo.
Infatti ai sensi dell’art. 15 LAI gli assicurati, cui l’invalidità rende
difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività
svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.
L’applicazione della succitata norma presuppone che l’assicurato – ciò che non
corrisponde al caso concreto - sia capace di scegliere una professione (o una
riqualifica professionale), ma lo è di fatto impedito per via del danno alla
salute, in quanto non possiede ancora sufficienti conoscenze, attitudini
professionali per poter individuare una professione adeguata alla sua
invalidità (DTF 114 V 29 consid. 1a, RCC 1977 pag. 206; cfr. anche
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
113/114; cfr. anche).
Nell’evenienza concreta, invece, le misure adottate dal consulente si situano
prima di un simile accertamento professionale, poiché in definitiva lo scopo di
tali misure era quello di verificare l’effettiva integrabilità del ricorrente.
Infatti, nei casi in cui non sempre è possibile stabilire a priori se la
reintegrazione preconizzata sia possibile, tenuto conto delle capacità pratiche
ed intellettive dell'assicurato, la prassi amministrativa e giudiziaria prevede
la possibilità di concedere dei provvedimenti di accertamento; in tal caso
l’assicurato viene indirizzato ad un centro specializzato per un soggiorno di
osservazione, il quale non dovrebbe, di regola, durare più di tre mesi (RCC
1988 pag. 195 consid. 4, STFA inedita 16 luglio 1997 nella causa A.B. pag. 5
consid. 2a, I 331/96).
Come visto, prima del soggiorno presso il CFPS non vi era certezza
sull’idoneità dell’assicurato per iniziare un percorso di riformazione
professionale; tantomeno dopo poiché il danno alla salute meritava ulteriori
accertamenti.
2.8. Dando
seguito all’incarico peritale, con rapporto 10 settembre 2000 il dr. __________
ha concluso per una piena capacità lavorativa, raccomandando che l’assicurato
non venisse esposto ad agenti irritativi delle vie respiratorie (fumi, polveri,
gas ecc.) ed auspicando una riconversione professionale in “un’attività da
svolgere piuttosto all’interno dove non vi sia una esposizione a prodotti
vegetali “ (doc. AI _).
Sulla base di queste indicazioni, il consulente ha quindi proceduto ad “ un
nuovo accertamento presso la ditta __________, quale conducente d’automezzi
pesanti” (cfr. rapporto finale 17 giugno 2002, doc. _).
Infine, con rapporto 17 ottobre 2000, costatato che “l’assicurato ha portato
a termine con successo la fase preliminare volta a stabilire i dettagli
relativi alla configurazione del posto di lavoro e il livello di preparazione
raggiungibile”, il consulente ha proposto una riformazione
professionale quale autista di camion, con diritto d’indennità dal 18 ottobre
2000 sino al termine della formazione. La parte pratica di tale riformazione
veniva svolta presso la ditta __________, quella teorica, invece, presso la
_________ (cfr. doc. AI _).
In queste circostanze, secondo questa Corte, rettamente l’amministrazione
sostiene che la riformazione professionale è iniziata il 18 ottobre 2000 e non
prima.
Venendo dunque a mancare, nel periodo in oggetto del contendere, il requisito
di cui all’art. 18 OAI cpv. 2 OAI, rimane superfluo accertare l’altro
presupposto, ossia se l’assicurato, ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 OAI, era
inabile al 50% nella sua abituale attività lucrativa, ciò che in sede di
risposta l’amministrazione ha negato.
Ne consegue che la decisione impugnata di non concedere delle indennità di
attesa merita conferma mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti