RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
32.2002.00073

 

BS

Lugano

31 luglio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

visto il ricorso del 17 giugno 2002 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 maggio 2002 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

letti ed esaminati gli atti;

 

viste le osservazioni 2 luglio 2002 all’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo inoltrata dal ricorrente in cui l’UAI rileva che i presupposti per una modifica del grado d’invalidità non sono chiaramente adempiuti e propone di retrocedere gli atti per un complemento istruttorio, specificando inoltre che la decisione contestata è da ritenere annullata indi per cui l’istanza di ripristino dell'effetto sospensivo diventa priva di oggetto (doc. _);

 

richiamato lo scritto 12 luglio 2002 con cui l'avv. __________ ha dichiarato la propria adesione alla proposta dell’amministrazione (doc. _);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

 

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162), per cui la richiesta del ripristino dell’effetto sospensivo è da ritenere priva di oggetto

 

considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.--;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

 

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.

 

                                         §)  gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti;

 

                                   2.   l’istanza tendente all’ottenimento del ripristino dell’effetto sospensivo è priva di oggetto;

 

                                   3.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

 

                                   4.   l'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000 a titolo di ripetibili;

 

                                   5.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi