Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2003.15

 

bs/fe

Lugano

27 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2003 di

 

 

____________

rappr. da: ___________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 dicembre 2002 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                               1.1.   __________, classe 1972, dopo aver conseguito nel 1991 l’attestato federale di capacità quale parrucchiera per signora (doc. AI _), nel mese di marzo 1992 ha aperto a __________ un proprio salone (doc. AI _).

A seguito di due incidenti della circolazione, occorsi nel 1993, essa ha dovuto cessare la sua professione, beneficiando così di una riformazione professionale, finanziata dall’Ufficio assicurazione invalidità (UAI), quale assistente di cura presso la Casa per anziani __________ (doc. AI _).

                                         Avendo dovuto ridurre la nuova attività per problemi di salute, con domanda 25/28 luglio 2000 l’assicurata ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

Dopo aver proceduto agli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), con decisione 12 agosto 2002 l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni in quanto l’assicurata presenta un’invalidità del 22% (doc. AI _).

 

                                         Con tempestivo ricorso 23 settembre 2002 __________ ha contestato la decisione amministrativa, postulando l’erogazione di una mezza rendita (doc. AI _).

Ritenuto come in sede di risposta 2 ottobre 2002 l’amministrazione abbia chiesto al TCA una retrocessione degli atti al fine di “assumere ulteriori informazioni in merito al reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire attualmente quale parrucchiera indipendente” (doc. AI _) e l’annullamento della pronunzia impugnata, preso inoltre atto dell’adesione della ricorrente a tale proposta, con decreto 18 ottobre 2002 questo Tribunale ha stralciato la causa dai ruoli (cfr. doc. AI _; inc. 32.2002.125).

                               1.2.   Esperito l’accertamento economico di cui sopra, con proposta di decisione 20 novembre 2002 l’UAI ha confermato il rifiuto delle postulate prestazioni, motivando come segue il provvedimento preso:

 

"  (…)

Così come indicato nella nostra risposta al Tribunale cantonale delle assicurazioni in data 02.10.2002 abbiamo effettuato ulteriori accertamenti per definire il reddito che avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute e determinante se vi è diritto a rendita.

 

Facendo una media dei redditi conseguiti da alcune parrucchiere indipendenti esercitanti a _________ senza dipendenti, quindi nelle stesse condizioni dell'attività da lei svolta prima dall'insorgenza del danno alla salute, si ottiene un reddito annuo di Fr. 36'857.-.

 

Di seguito si riporta il calcolo che permette di fissare il grado d'invalidità che, essendo inferiore al 40% non dà diritto a rendita

 

 

 

 

Reddito annuo ragionevolmente esigibile

proveniente da un'attività d'invalidità             Franchi

 

Senza invalidità                                             36857.00

con invalidità                                                 27425.75

perdita guadagno/grado di inattività               9431.25 = 25%

 

Pertanto la sua domanda di prestazioni è respinta.” (Doc. AI _)

 

                                         Con osservazioni 9 dicembre 2002 __________, per il tramite dell’avv. __________, ha contestato il progetto di decisione, ritenendo innanzitutto come l’invalidità debba essere valutata secondo il metodo straordinario, ciò che avrebbe permesso di riconoscere una mezza rendita.
Secondo l’assicurata, inoltre, nell’ipotesi d’applicazione del metodo ordinario, il reddito da valido, secondo le indicazioni della Cassa di compensazione professionale dei parrucchieri, ammonterebbe tra fr. 63'360.--  e 68'649.— con un discapito economico del 57 – 60% (doc. AI _).

Mediante decisione formale 10 dicembre 2002 l’amministrazione ha tuttavia respinto la domanda dell’assicurata avendo accertato un’invalidità del 26% (doc. AI _).

 

                               1.3.   Avverso le citata decisione amministrativa, __________, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha inoltrato a questo Tribunale un nuovo tempestivo atto di ricorso, postulandone l’annullamento ed il conseguente riconoscimento di una mezza rendita.

                                         Ribadendo quanto sostenuto nelle osservazioni 9 dicembre 2002, circa la determinazione del reddito da valido la ricorrente ha rilevato quanto segue:

 

"  (…)

10. Non è dato di sapere quali siano gli elementi considerati dall'Ufficio AI per giungere a determinare il reddito ipotetico della ricorrente cifrare in soli CHF 36'857.--. Vi è un accenno al fatto che questo sarebbe il frutto di una media del reddito conseguito da alcune (quante?) parrucchiere indipendenti di __________. Non è tuttavia specificato se si tratti di reddito lordo, netto oppure fiscalmente imponibile. Neppure è noto se le professioniste esaminate

lavorino a tempo pieno oppure solo parzialmente. Infine non è stata indicata nota la loro età.

E' tuttavia paradossale che il reddito considerato sia addirittura inferiore al salario minimo fissato nel contratto di lavoro per il mestiere di parrucchiere nella Svizzera. Infatti un lavoratore con attestato di capacità federale ha diritto ad un salario minimo mensile di CHF 3'000.-- cui si aggiunge la tredicesima mensilità per un totale annuo di CHF 39'000.-­

Interpellata, l'autorità fiscale ha telefonicamente fornito, quali valori indicativi, un reddito minimo di ca. 35'000.-- e un massimo di ca 120'000.--, riferibili all'attività di parrucchiere indipendente in Ticino. Non ha tuttavia voluto confermare per iscritto questi dati, perché non era in grado di fornirli con sicurezza in virtù delle molte variabili. Anche l'Associazione svizzera dei parrucchieri ha verbalmente confermato l'attendibilità delle cifre citate precisando che alcuni Saloni di __________ superano abbondantemente il valore massimo. Tuttavia in assenza di rilevamenti statistici non ha voluto esprime per iscritto il proprio apprezzamento. Ha pure aggiunto che non tutti i parrucchieri si premurano di dichiarare al fisco la componente del reddito costituita dalle "mance". Anche per questo è difficile ottenere dati affidabili.

La Cassa di compensazione dei parrucchieri ha confermato, sulla base delle proprie statistiche, che il salario mensile medio di una parrucchiera nell'età compresa tra i 30 e 39 anni (la ricorrente ha ora 31 anni) è di CHF 4'401.-- tale importo si eleva di altri CHF 880.-­(ossia del 20%) per raggiungere così CHF 5280.--, nel caso di indipendenti.

Quanto sopra permette, comunque, di ipotizzare un reddito senza invalidità di almeno CHF 65'000.-- ." (…) (Doc. _ pag. 5-6)


Pertanto, conclude la ricorrente, dal raffronto tra un reddito senza invalidità di fr. 65'000.— ed un reddito con invalidità di
fr. 27'425.— l’incapacità al guadagno risulta essere del 57,8%, ciò che apre il diritto alla mezza rendita.

Essa ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                               1.4.   Con risposta di causa 27 gennaio 2003 l’UAI ha invece proposto la reiezione del ricorso.
Rilevata l’impossibilità di poter utilizzare i dati economici concreti per ipotizzare il guadagno dell’assicurata, senza il danno alla salute, avendo infatti la stessa esercitato la professione di parrucchiera solo per un breve periodo e considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla cessione del salone, l’amministrazione ha spiegato come segue la modalità di determinazione del reddito da valido:

 

"  (…)

Date le circostanze, l'unica possibilità era quella di prendere in considerazione il reddito medio percepito da altre aziende simili, site nei paraggi. Il ricorso a tale metodo è del resto espressamente previsto (cf. Circolare concernente l'invalidità e la grande invalidità, marg. 3030).

Se questo metodo non offre una totale garanzia di rispecchiare fedelmente l'andamento che avrebbe parimenti seguito l'assicurata, quanto meno fornisce dati maggiormente aderenti alla nostra realtà rispetto per esempio a quelli editi dalla Cassa svizzera dei parrucchieri (doc. _, prodotto con l'all. di ricorso), che si riferiscono alla media svizzera e non a quella ticinese, la quale notoriamente si situa a livelli sensibilmente inferiori.

 

Per quanto attiene poi ai dati fiscali inseriti nell'incarto, e relativi ad aziende simili, si ribadisce che interessano parrucchiere attive nel __________ senza dipendenti. L'età viene specificata dal numero di controllo (secondo numero della sequenza).

 

Un'ulteriore verifica ha inoltre permesso di determinare da quanto tempo dette parrucchiere gestiscono l'attività (cf. nota apposta a mano)." (…) (Doc. _ parte A)


L’UAI ha inoltre osservato:

 

"  (…)

Per quel che concerne poi l'obiezione in base alla quale avremmo dovuto effettuare la nostra valutazione in base al metodo straordinario, si rileva che detto metodo viene applicato normalmente allorquando si tratta di stabilire il grado di invalidità d'un assicurato che, a seguito d'un danno alla salute, si è visto costretto a ridurre o modificare il proprio impegno nell'ambito di un'attività indipendente, ma che comunque continua a svolgere tale attività. Sono infatti questi i casi che presentano le maggiori difficoltà a livello di paragone dei redditi.

Nel presente caso per contro l'unica difficoltà consiste nel determinare il primo fattore di paragone,, ovvero il reddito teorico da valido. L'applicazione del metodo straordinario non entra quindi in linea di conto.

 

In merito infine alla capacità lavorativa attuale nell'ambito della professione d'ausiliaria di cura, si rileva che la stessa è da situarsi al 50%, e non al 40%.

In effetti, già al momento in cui è stata effettuata la perizia presso SAM nel novembre del 2001 (doc. n. _ inc. AI) l'assicurata era attiva al 40% (perizia, p. 4), ma riconosciuta comunque abile al lavoro al 50% (perizia, p. 11)." (…) (Doc _ parte B)



                               1.5.   Esperiti alcuni accertamenti, il 25 settembre 2003 questo Tribunale ha respinto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria (XV).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto ad una (mezza) rendita.

 

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 10 dicembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

    

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità 

                                            congenita, malattia o infortunio, e

 

- la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

                               2.5.   Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).                                                           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                        

                                         Al proposito va rilevato che, secondo la recente giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.6.   La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. DTF 128 V 29s; Pratique VSI 1998 pag. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s,  Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario: DTF 128 V 28 consid. 1; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 pag. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).

                                         Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente.

 

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

 

                               2.7.   Nella fattispecie in esame, sulla base del rapporto 22 novembre 2001 del SAM, la ricorrente è stata ritenuta abile al 50% quale assistente di cure presso una casa anziani (doc. AI _).
Vero che al momento della perizia essa lavorava al 40% (cfr. perizia pag. 4), tuttavia i periti hanno precisato quanto segue (sottolineatura del redattore):

 

"  (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA LAVORATIVA

 

A livello fisico risultano chiare in special modo per attività fisiche pesanti dove è richiesto il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10-15 Kg, nonché movimenti ripetuti di flessione - estensione del tronco, oppure movimenti eseguiti in posizione inergonomiche per il rachide. Sul piano psicologico e mentale, le limitazioni si riferiscono all'incapacità di sopportare ed elaborare situazioni di stress, di aumentata tensione, di conflitto, ecc.. Si tratta come ben noto di un particolare circolo vizioso, nel quale l'ansia e la tensione endopsichica portano a aumentato tono muscolare e contratture, posture rigide, con aumento del disturbo algico il quale a sua volta, porta ad ulteriormente aumentare la tensione muscolare e così via. Per questi motivi riteniamo che l'attività attuale (assistente di cura presso una casa per anziani) non sia praticabile nella misura del 100%, bensì, limitati ad un massimo del 50% (4-5 ore il giorno).

Questa limitazione della capacità lavorativa risulta, come attestato dai medici curanti, a partire dall'01.04.2000.

Per quanto invece riguarda l'ambiente di lavoro dell'A. dobbiamo ammettere che non abbiamo argomenti per ritenere che non sia in grado di sopportare gli attuali disturbi psichici che ella presenta."

(…) (Doc AI _ pag 11)


                                         In attività leggere adeguate che non richiedono sforzi pesanti e/o ripetuti per la colonna vertebrale, non soggette a tensioni e stress o conflitti sul posto di lavoro, la capacità al lavoro è stata invece quantificata nella misura dell’80% (cfr. doc. AI _ pag. 11).

 

                               2.8.   Primo oggetto di contestazione è l’applicazione, da parte dell’UAI, del metodo ordinario (cfr. consid. 2.5) per determinare l’incapacità al guadagno dell’assicurata.

Come detto al consid. 2.6, nel caso in cui i redditi di riferimento ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI sono difficilmente o impossibili da accertare, la valutazione del grado d’invalidità degli indipendenti viene eseguita in applicazione del cosiddetto metodo straordinario, ovvero sulla base delle ripercussioni economiche dovute alle limitazioni delle singole attività che compongono l’occupazione lucrativa indipendente.

                                         Rettamente nella risposta di causa l’UAI rileva che l’applicazione di questo metodo presuppone che l’assicurato continui ad esercitare un’attività lucrativa a titolo indipendente. Infatti, il paragone viene fatto tra le varie mansioni componenti l’attività indipendente svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute (cfr. Pratique VSI 1998 pag. 121, cfr. anche; STCA 4 settembre 2003 nella causa A.B., inc. 32.2002.155; STCA 29 agosto 2002 nella causa F.P., inc. 32.2002.36, cfr. in particolare STCA 30 agosto 2000 nella causa W.F. consid. 2.6, inc. 32.1999.131).
Vero che nel DTF 128 V 29 citato dalla ricorrente, il TFA ha applicato il metodo straordinario, ma è altrettanto vero che in quel caso l’assicurato gestiva un proprio salone di parrucchiere dal 1964, quindi anche dopo l’insorgenza del danno alla salute.
Anche nella STFA inedita 20 agosto 2001 (I 204/01), parimenti menzionata nel ricorso, l’assicurato aveva continuato, seppur per un breve lasso di termine, l’attività di architetto indipendente.
Nel caso in esame, invece, a seguito del danno alla salute, la ricorrente ha chiuso il proprio salone di parrucchiera (doc. AI _).


L’amministrazione ha quindi correttamente applicato il metodo ordinario.

                               2.9.   __________ contesta altresì la determinazione del reddito da valido.

L’UAI l’ha determinato sulla base dei redditi relativi ai bienni fiscali 1999 – 2002 di sette avviati parrucchieri, senza dipendenti, attivi nel __________ giungendo ad una media di
fr. 36'857.—. Dai dati fiscali si deduce, oltre al reddito medio aziendale (quindi al netto delle spese), anche l’anno di nascita del lavoratore (sub numero di controllo). Inoltre, nei citati atti l’amministrazione ha anche indicato l’anno di avviamento dell’attività indipendente (doc. AI _).

L’assicurata, invece, ha sostenuto un importo di fr. 65'000.—, facendo riferimento al salario mensile lordo medio di fr. 4'401.-- di una parrucchiera nell’età compresa tra i 30 e 39 anni (la ricorrente è nata nel 1972) riferito al 2001, dato statistico fornito dalla Cassa di compensazione dei parrucchieri, il quale aumentato del 20%, secondo le indicazioni della medesima cassa, corrisponde al guadagno medio di un parrucchiere indipendente (cfr. doc. AI _).

 

                            2.9.1.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).
 
Per quel che concerne invece la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell’andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell’insorgere dell’invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d’esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall’attività personale dell’assicurato, come il good-will, l’interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000).

                            2.9.2.   Ritornando al caso in esame, nella risposta di causa l’amministrazione rettamente ha indicato le difficoltà per poter accertare concretamente l’ipotetico guadagno che l’assicurata avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute.
L’interessata ha infatti esercitato per poco tempo la sua professione di parrucchiera indipendente. Aperto il salone nel marzo 1992, in aprile e ottobre 1993 essa ha subito due distinti incidenti, percependo per i diversi periodi di inabilità lavorativa (totale e parziale) delle indennità giornaliere sino a tutto il 1994 (doc. AI _). Nel maggio 1995 ha definitivamente cessato la sua attività (doc. AI _).
Essendo i dati contabili relativi a questo breve periodo poco indicativi, - generalmente i primissimi anni d’avviamento di un’attività indipendente gli utili sono bassi –, gli stessi non consentono di procedere ad una proiezione economica affidabile, ritenuto anche il grande lasso di tempo trascorso dalla chiusura del salone di parrucchiera.
Pertanto, in difetto di precisi dati economici relativi alla condizione professionale della ricorrente, occorre fare riferimento ad altre indicazioni.

Vero che la soluzione prospetta dall’UAI (media fiscale di sette parrucchieri indipendenti nel __________) di un reddito medio di
fr. 36'857.— corrisponde grossomodo al salario minimo annuo (fr. 36'400) di un parrucchiere diplomato previsto dal relativo contratto collettivo di lavoro (fr. 2'800.— al mese, considerata l’eventuale tredicesima, cfr. doc. _; al riguardo nella sentenza inedita 27 marzo 2000 in re P. (I 218/99) il TFA ha ritenuto irrilevante che il guadagno ipotetico di un parrucchiere indipendente valutato dall’amministrazione fosse inferiore ai salari minimi del contratto di categoria dipendendo infatti il risultato aziendale dalla congiuntura, dalla professionalità e dal rendimento del titolare del salone).
Ma è altrettanto vero che il metodo scelto dall’UAI è più conforme alla realtà del Canton Ticino, poiché i dati forniti dalla Cassa di compensazione dei parrucchieri si riferiscono alle medie salariali nazionali, notoriamente più alti dei corrispettivi ticinesi.
I risultati fiscali presi dall’amministrazione sono invece precisi, essendo riferiti a parrucchieri indipendenti, senza personale, attivi da diversi anni nel __________, ciò che in concreto corrisponde meglio alla configurazione professionale della ricorrente.
Nel gravame l’assicurata ha sostenuto di aver interpellato telefonicamente l’autorità fiscale secondo cui i redditi di parrucchieri indipendenti in Ticino vanno da un minimo di
fr. 35'000 ad un massimo di ca. fr. 150'000.— (cfr. ricorso pag. 6). Tuttavia, questi dati, ad esempio, non differenziano la tipologia dell’azienda (con o senza dipendenti) e non sono altrettanto precisi come lo è invece l’accertamento esperito dall’UAI.
Vero che, come detto al consid. 2.9.1, per determinare il reddito ipotetico di un indipendente non ci si può basare unicamente sui profitti di un’azienda simile. Nel caso esaminato dal TFA si trattava tuttavia di un dato economico relativo ad una sola azienda che non rispecchiava comunque la situazione concreta dell’assicurato (RCC 1981 pag. 40).
Nella fattispecie in esame, invece, siccome la dettagliata ed affidabile indagine fiscale, eseguita dal consulente su diverse imprese simili a quella della ricorrente, rispecchia la realtà economica presente nel nostro Cantone, nonché il profilo professionale dell’assicurata, la stessa va confermata.
Di conseguenza, dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 36'857.— con quello da invalido, non contestato, di fr. 27'425,75, il grado d’incapacità al guadagno risulta essere del 25,5% (36'857– 27'425,75 x 100 : 36'857).
Alla luce delle considerazioni che precedono, è pertanto ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che (per lo meno) sino all’emanazione del querelato provvedimento (cfr. consid. 2.5 in fine), l’assicurata non ha presentato un’incapacità al guadagno di grado pensionabile.

In queste circostanze, la decisione amministrativa va confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti