Raccomandata |
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Incarto n.
BS/tf |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2003 di
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____________
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contro |
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la decisione del 16 dicembre 2002 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. __________,
classe 1972, ha dovuto cessare la sua attività d’installatore di impianti
sanitari per problemi alla schiena (doc. AI _).
Con domanda 22/24 ottobre 1997 il succitato, a quell’epoca domiciliato a
__________, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, postulando
in particolare di essere posto al beneficio di una consulenza e di una
riformazione professionale (doc. AI _).
Accogliendo
la richiesta, l’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (in
seguito: UAI), divenuto nel frattempo competente a seguito del trasferimento
dell’assicurato nel nostro Cantone, ha deciso di finanziare una riformazione
professionale ex art. 17 LAI nel campo commerciale.
L’assicurato ha così terminato tale riformazione, conseguendo nel giugno 2002
il diploma d’impiegato di commercio (sub doc. AI _).
1.2. Non trovando
alcuna collocazione professionale e dopo essersi iscritto alla Cassa di
disoccupazione __________ di __________, con scritto 8 agosto 2002 __________
ha chiesto all’UAI
di esaminare il suo caso nel senso di concedergli un’indennità di attesa o
un’altra soluzione per poter conseguire un reddito sufficiente per il
sostentamento della propria famiglia (doc. AI _).
Con scritto 12 agosto 2002 l’amministrazione gli ha risposto come segue:
" Il confronto dei redditi fra il reddito attualizzato da sano nell'occupazione precedente e il reddito perseguibile dopo la riformazione professionale permette di definire una perdita iniziale del 23%.
Tale grado esclude il diritto alla rendita, poiché il grado minimo per il riconoscimento del quarto di rendita è 40%.
Il grado del 23% apre il diritto ad ulteriori provvedimenti professionali, se questi sono mirati a migliorare la capacità di guadagno in maniera essenziale.
Di conseguenza la invitiamo a sottoporci da parte
una richiesta nella quale venga convenientemente documentata la
specializzazione alla quale lei è interessato, al fine di esaminare
l'attualizzazione per un ulteriore provvedimento professionale." (Doc. AI
_)
Di
conseguenza, il 30 agosto 2002 l’assicurato ha chiesto all’UAI di poter
conseguire una specializzazione come contabile federale presso la __________
(sub doc. AI _).
Terminati alcuni accertamenti d’ordine economico, con progetto di decisione 5
settembre 2002 l’amministrazione ha tuttavia respinto un’ulteriore riformazione
professionale, ritenendo l’assicurato reintegrato professionalmente in modo
appropriato (doc. AI _).
Il 13 novembre 2002 __________, per il tramite dell’avv. __________, ha
contestato il rifiuto dell’amministrazione, sottolineando un discapito
economico tra il 24 ed il 34% (doc. AI _).
Con decisione formale 16 dicembre 2002 l’UAI, confermando la reiezione di
prestazioni assicurative e ribadendo l’appropriata reintegrazione professionale
dell’assicurato, ha precisato quanto segue:
" Si è preso atto delle osservazioni scritte del legale dell'assicurato del 13 novembre 2001 e del rapporto del consulente per l'inserimento professionale del 12.12.2002 relativo all'aggiornamento dei dati salariali dal 1996 (data della cessazione dell'attività lavorativa per motivi di salute) al 1992 dal quale risulta corretto il calcolo già operato a suo tempo, ossia un reddito annuo pari a Fr. 51'794,90 nel 2002 e si conferma il rifiuto a ulteriori provvedimenti professionali.
Inoltre viene precisato quanto segue:
Il corso di preparazione agli esami federali per l'ottenimento dell'attestato professionale federale di specialista in finanze e contabilità non rientra nel novero delle formazioni di base ma piuttosto nel campo dei perfezionamenti professionali destinati a persone che ordinariamente esercitano attività lucrativa; sono perciò articolati ed organizzati in modo tale che gli interessati li possano seguire senza essere costretti ad interrompere tale attività. Non per niente il piano delle lezioni, per complessive 510 ore, è suddiviso su 4 anni. Durante i primi 3 anni la frequenza è mediamente di 13 ore mensili (2 sere la settimana dalle 18.00 alle 19.45). Solo durante il 4° anno (ripetitorium in vista dell'esame) l'impegno aumenta a 20 ore mensili.
Non vi sono quindi in nessun caso i presupposti per l'erogazione di indennità giornaliera poiché il provvedimento non impedisce all'assicurato di esercitare normalmente l'attività lucrativa per la quale è stato riformato a spese dell'AI e nella quale è ritenuto normalmente abile al lavoro." (Doc. AI _)
1.3. Con
tempestivo ricorso __________, sempre patrocinato dall’avv. __________, ha
impugnato la decisione amministrativa, chiedendone l’annullamento.
In via principale egli ha postulato che l’UAI si assuma i costi relativi
all’ottenimento dell’attestato federale di specialista di finanze e
contabilità; in subordine di essere posto al beneficio di una misura di
perfezionamento professionale.
Fatta rilevare la contraddittorietà dell’agire dell’amministrazione riguardo
alla problematica in oggetto, il ricorrente ha sostenuto come l’incapacità al
guadagno sia superiore alla soglia del 20%, sussistendo quindi i presupposti
per accordagli la postulata ulteriore riformazione professionale.
1.4. Mediante risposta di causa 17 febbraio 2003 l’amministrazione ha invece postulato la reiezione del ricorso, osservando fra l’altro quanto segue:
" In ragione del danno alla salute e della difficoltà a svolgere il precedente lavoro di installatore di riscaldamenti l'assicurato ha beneficiato del finanziamento di una formazione commerciale che gli permette di raggiungere un reddito statistico quale impiegato d'ufficio pari a fr. 47'050.- all'anno (doc. _ inc. AI), adeguato al Cantone Ticino, quindi con una riduzione del 9%, pari a fr. 42'815.-. In concreto la Cassa disoccupazione gli ha garantito, appena terminata la formazione commerciale citata, un'indennità giornaliera per un guadagno assicurato di fr. 5'430.- al mese (doc. _ AI), pari quindi ad un salario annuo di fr. 65'160.-.
Il reddito dell'assicurato nell'attività precedente di installatore di impianti sanitari ammontava nel 1996 a fr. 3'800.- mensili (sub. doc. _ inc. AI), pari a fr. 45'600.- all'anno. Aggiornato al 2002 il salario che avrebbe percepito senza il danno alla salute ammonterebbe così a fr. 51'704.90 (doc. _ inc. AI).
Con il reddito da valido pari a fr. 42'815.-, l'assicurato conosce di conseguenza una perdita di guadagno del 17,2%. Ne discende che _______ grazie alla riformazione come impiegato di commercio presenta incapacità di guadagno e quindi un grado di invalidità, rispetto all'attività di installatore di impianti sanitari svolta precedentemente al danno alla salute, inferiore al 20%. Egli non è quindi invalido ai sensi dell'art. 17 LAI. Egli non ha diritto ad una ulteriore riformazione professionale.
L'ipotesi futurista proposta con il ricorso (p. 7., p.to 7) di un salario annuale da valido pari a fr. 63'450.- è irrealistica e contestata." (Doc. _)
1.5. Il 28 febbraio 2003 il ricorrente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare e rilevato:
" Colgo tuttavia l'occasione per porre in rilievo l'ambiguità della posizione assunta da parte del lodevole UAI nell'ambito delle osservazioni presentate al ricorso in disamina.
Il medesimo sostiene infatti oggi che il ricorrente patisce in casu una perdita salariale del 17,2%, sebbene dall'analisi della documentazione agli atti (cfr. scritto del 12 luglio 2002) emerge che fu proprio il lodevole UAI a sostenere una perdita del 23%." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di ulteriori provvedimenti professionali reintegrativi e quindi delle relative indennità giornaliere per il conseguimento dell’attestato di contabile federale.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato resi il 16
dicembre 2002, gli articoli di legge citatati corrispondono al tenore in vigore
sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.”
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.”
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V
110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
La nozione di “ equivalenza approssimativa” si riferisce in primo luogo, non
tanto al livello di formazione, quanto alle aspettative di guadagno dopo la
riformazione ( VSI 2000 pag. 27; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb, RCC 1988 pag. 497
conisd. 2c).
Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo
scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non
tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le
esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 128;
DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e
sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e
deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il
risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 130/131).
Vengono
in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di
tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per
stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto
fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non
pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare
necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua
capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in
re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b;
Meyer-Blaser, op. cit., pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione
per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a
provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli
consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti
supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a
quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente
attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia
raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20 %: DTF 124 V 110
consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione
professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00, VSI 2000 31
consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967
pag. 108).
Nel caso in cui la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).
2.5. Nella
fattispecie in esame, dagli atti risulta che, prima del danno alla salute,
__________ percepiva un salario mensile di
fr. 3'800, pari a fr. 45'600.- all’anno (cfr. questionario del datore di lavoro
datato 12 dicembre 1997, doc. AI _). Aggiornato al 2002, tale
reddito ammonta a fr. 51'704,90 (cfr. rapporto 12 dicembre 2002 del consulente
in integrazione professionale, doc. AI _).
Dal raffronto di quest’ultimo reddito con quello da invalido di
fr. 42'815, fissato dall’amministrazione (doc. AI _) e rimasto incontestato, il
discapito economico risulta essere del 17.2%. Essendo tale percentuale
inferiore al 20%, l’UAI non ha ritenuto l’assicurato invalido ai sensi
dell’art. 17 LAI ed ha quindi negato un'ulteriore riformazione professionale
(cfr. riposta pag. 3).
Il ricorrente sostiene invece che, sulla base dell’evoluzione degli aumenti
salariali reali relativi agli anni 1992-1996, avrebbe potuto guadagnare almeno
fr. 56'000.— se non addirittura
fr. 63'450.-- (cfr. ricorso pag. no 7), con un discapito economico superiore al
20% che gli permette il riconoscimento di un’ulteriore riformazione
professionale.
Orbene, oggetto del contendere è verificare se __________ ha diritto, quale
provvedimento professionale supplementare, alla formazione volta al
conseguimento dell’attestato federale di specialista in finanze e contabilità.
Come rilevato al consid. 2.4, occorre pertanto chiedersi se il ricorrente, con
il diploma d’impiegato d’ufficio ottenuto grazie alla riformazione professionale
finanziata dall’AI, non può conseguire un reddito sufficiente e quindi
ricorrere a dei provvedimenti supplementari per ottenere un reddito
comparabile a quello che percepiva, senza l’invalidità, nella precedente
professione di installatore di riscaldamenti, tenuto conto che non è
necessario che egli superi la soglia del 20% d’incapacità al guadagno richiesta
dalla giurisprudenza per avere diritto provvedimenti d’integrazione
professionale (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. consid. 2.4).
Ora, dai
succitati calcoli risulta che __________ non raggiunge il reddito che percepiva
prima del danno alla salute.
Per quel che concerne l’adeguatezza della prospettata misura professionale
supplementare, con rapporto 3 settembre 2002 al segretario ispettore dell’AI,
il consulente in integrazione professionale, signor __________, ha rilevato in
particolare quanto segue:
" Posso affermare la qualità del provvedimento sia sul piano della pratica, presso la __________, sia su quello della formazione scolastica, presso la Scuola di commercio di __________, in vista del conseguimento dell'attestato federale di specialista in finanze e contabilità (già esperto contabile federale), specializzazione nella quale, secondo il direttore del corso, non esiste disoccupazione e il cui valore retributivo porterebbe l'assicurato fuori da ogni limite di rendita (da Fr. 4000.- a Fr. 5000.- iniziali).
Vi propongo pertanto di deliberare e decidere sulla richiesta di finanziamento come al seguente dettaglio:
Tassa d'iscrizione al corso di specialista in finanze e contabilità Fr. 2000.-
Tassa di frequenza per il primo anno Fr. 1000.-
Tassa di frequenza per il secondo anno Fr. 1000.-
Tassa di frequenza per il terzo anno Fr. 1000.-
Tassa d'esame Fr. 500.-
+ Materiale scolastico obbligatorio non messo gratuitamente a disposizione dalla scuola o compreso nelle tasse scolastiche.
+ indennità giornaliera
+ spese di trasporto con i mezzi pubblici per recarsi al lavoro e a
scuola.
Inizio della formazione al 2.9.2002 e termine al
30.4.2006." (Doc. AI _)
Quindi,
con l’attestato federale di specialista in finanze e contabilità l’assicurato
potrebbe esercitare un’attività lucrativa con un reddito addirittura maggiore
di quello che percepiva prima dell’insorgenza del danno alla salute.
Per quel che concerne le condizioni generali di ammissione al prospettato
perfezionamento professionale, con rapporto 12 dicembre 2002 il consulente
Varisco ha indicato che:
" Il corso di preparazione agli esami federali per l'ottenimento dell'attestato professionale federale di specialista in finanze e contabilità non rientra nel novero delle formazioni di base ma piuttosto nel campo dei perfezionamenti professionali destinati a persone che ordinariamente esercitano attività lucrativa; sono perciò articolati ed organizzati in modo tale che gi interessati li possano seguire senza essere costretti ad interrompere tale attività. Non per niente il piano delle lezioni, per complessive 510 ore, è suddiviso su 4 anni. Durante i primi 3 anni la frequenza è mediamente di 13 ore mensili (2 sere la settimana dalla 18.00 alle 19.45). Solo durante il 4° anno (ripetitorium in vista dell'esame) l'impegno aumenta a 20 ore mensili.
Non mi sembrano quindi dati i presupposti per l'erogazione di indennità giornaliera poiché il provvedimento non impedisce all'assicurato di esercitare normalmente l'attività lucrativa per la quale è stato riformato a spese dell'AI e nella quale è ritenuto normalmente abile al lavoro." (Doc. AI _)
Orbene, da una parte rettamente il succitato consulente ha evidenziato la non
sussistenza di un diritto all’indennità giornaliera, in quanto la
frequentazione del corso in parola non impedisce al ricorrente di esercitare
un’attività lucrativa per almeno tre giorni (cfr. art. 22 cpv. 1 LAI).
Dall’altra, dall’inserto non risulta che l’amministrazione abbia eseguito una
valutazione approfondita sull’adeguatezza di tale misura integrativa.
Dallo scritto 11 luglio 2002 del consulente si evince come l’assicurato abbia
concluso con successo la sua formazione d’impiegato di commercio, ottenendo una
media del 5 (doc. AI _). Tuttavia quest’ultimo non esercita più un’attività
lucrativa, percependo quindi delle indennità di disoccupazione (doc. AI _, cfr.
anche nota telefonica 5 settembre 200, doc. AI _).
Tale circostanza, a mente del TCA, potrebbe – ma la documentazione agli atti
non consente di giungere ad una chiara conclusione nel merito - pregiudicare la
preparazione agli esami per l’attestato federale in parola, essendo una
formazione, come risulta dal citato rapporto 12 dicembre 2002, destinata a
persone che “ordinariamente esercitano attività lucrativa”.
In queste circostanze, dunque, gli atti sono rinviati all’UAI affinché determini se la disoccupazione sia d’impedimento o meno per la buona riuscita del provvedimento professionale supplementare qui in discussione. In caso negativo, l’amministrazione dovrà pronunciarsi sul finanziamento del corso di preparazione agli esami federali per l’ottenimento dell’attestato professionale federale di specialista in finanze e contabilità nei limiti dell’art. 6 cpv. 3 OAI disciplinante le spese di formazione, nonché dell’art. 6 cpv. 4 OAI regolante le eventuali spese di vitto e alloggio.
Nel frattempo la decisione contestata deve essere annullata ed il ricorso parzialmente accolto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi
§ La decisione contestata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione conformemente al consid. 2.5.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'000.— di ripetibili parziali.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti