Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2003.16

 

BS/tf

Lugano

20 novembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2003 di

 

 

____________

rappr. da: ___________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 dicembre 2002 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   __________, classe 1972, ha dovuto cessare la sua attività d’installatore di impianti sanitari per problemi alla schiena (doc. AI _).

Con domanda 22/24 ottobre 1997 il succitato, a quell’epoca domiciliato a __________, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, postulando in particolare di essere posto al beneficio di una consulenza e di una riformazione professionale (doc. AI _).

                                         Accogliendo la richiesta, l’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (in seguito: UAI), divenuto nel frattempo competente a seguito del trasferimento dell’assicurato nel nostro Cantone, ha deciso di finanziare una riformazione professionale ex art. 17 LAI nel campo commerciale.
L’assicurato ha così terminato tale riformazione, conseguendo nel giugno 2002 il diploma d’impiegato di commercio (sub doc. AI _).

 

                               1.2.   Non trovando alcuna collocazione professionale e dopo essersi iscritto alla Cassa di disoccupazione __________ di __________, con scritto 8 agosto 2002 __________ ha chiesto all’UAI
di esaminare il suo caso nel senso di concedergli un’indennità di attesa o un’altra soluzione per poter conseguire un reddito sufficiente per il sostentamento della propria famiglia (doc. AI _).

Con scritto 12 agosto 2002 l’amministrazione gli ha risposto come segue:

 

"  Il confronto dei redditi fra il reddito attualizzato da sano nell'occupazione precedente e il reddito perseguibile dopo la riformazione professionale permette di definire una perdita iniziale del 23%.

 

Tale grado esclude il diritto alla rendita, poiché il grado minimo per il riconoscimento del quarto di rendita è 40%.

 

Il grado del 23% apre il diritto ad ulteriori provvedimenti professionali, se questi sono mirati a migliorare la capacità di guadagno in maniera essenziale.

 

Di conseguenza la invitiamo a sottoporci da parte una richiesta nella quale venga convenientemente documentata la specializzazione alla quale lei è interessato, al fine di esaminare l'attualizzazione per un ulteriore provvedimento professionale." (Doc. AI _)

 

                                         Di conseguenza, il 30 agosto 2002 l’assicurato ha chiesto all’UAI di poter conseguire una specializzazione come contabile federale presso la __________ (sub doc. AI _).

Terminati alcuni accertamenti d’ordine economico, con progetto di decisione 5 settembre 2002 l’amministrazione ha tuttavia respinto un’ulteriore riformazione professionale, ritenendo l’assicurato reintegrato professionalmente in modo appropriato (doc. AI _).

Il 13 novembre 2002 __________, per il tramite dell’avv. __________, ha contestato il rifiuto dell’amministrazione, sottolineando un discapito economico tra il 24 ed il 34% (doc. AI _).

Con decisione formale 16 dicembre 2002 l’UAI, confermando la reiezione di prestazioni assicurative e ribadendo l’appropriata reintegrazione professionale dell’assicurato, ha precisato quanto segue:

 

"  Si è preso atto delle osservazioni scritte del legale dell'assicurato del 13 novembre 2001 e del rapporto del consulente per l'inserimento professionale del 12.12.2002 relativo all'aggiornamento dei dati salariali dal 1996 (data della cessazione dell'attività lavorativa per motivi di salute) al 1992 dal quale risulta corretto il calcolo già operato a suo tempo, ossia un reddito annuo pari a Fr. 51'794,90 nel 2002 e si conferma il rifiuto a ulteriori provvedimenti professionali.

 

Inoltre viene precisato quanto segue:

Il corso di preparazione agli esami federali per l'ottenimento dell'attestato professionale federale di specialista in finanze e contabilità non rientra nel novero delle formazioni di base ma piuttosto nel campo dei perfezionamenti professionali destinati a persone che ordinariamente esercitano attività lucrativa; sono perciò articolati ed organizzati in modo tale che gli interessati li possano seguire senza essere costretti ad interrompere tale attività. Non per niente il piano delle lezioni, per complessive 510 ore, è suddiviso su 4 anni. Durante i primi 3 anni la frequenza è mediamente di 13 ore mensili (2 sere la settimana dalle 18.00 alle 19.45). Solo durante il 4° anno (ripetitorium in vista dell'esame) l'impegno aumenta a 20 ore mensili.

Non vi sono quindi in nessun caso i presupposti per l'erogazione di indennità giornaliera poiché il provvedimento non impedisce all'assicurato di esercitare normalmente l'attività lucrativa per la quale è stato riformato a spese dell'AI e nella quale è ritenuto normalmente abile al lavoro." (Doc. AI _)

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso __________, sempre patrocinato dall’avv. __________, ha impugnato la decisione amministrativa, chiedendone l’annullamento.
In via principale egli ha postulato che l’UAI si assuma i costi relativi all’ottenimento dell’attestato federale di specialista di finanze e contabilità; in subordine di essere posto al beneficio di una misura di perfezionamento professionale.
Fatta rilevare la contraddittorietà dell’agire dell’amministrazione riguardo alla problematica in oggetto, il ricorrente ha sostenuto come l’incapacità al guadagno sia superiore alla soglia del 20%, sussistendo quindi i presupposti per accordagli la postulata ulteriore riformazione professionale.

 

 

                               1.4.   Mediante risposta di causa 17 febbraio 2003 l’amministrazione ha invece postulato la reiezione del ricorso, osservando fra l’altro quanto segue:

 

"  In ragione del danno alla salute e della difficoltà a svolgere il precedente lavoro di installatore di riscaldamenti l'assicurato ha beneficiato del finanziamento di una formazione commerciale che gli permette di raggiungere un reddito statistico quale impiegato d'ufficio pari a fr. 47'050.- all'anno (doc. _ inc. AI), adeguato al Cantone Ticino, quindi con una riduzione del 9%, pari a fr. 42'815.-. In concreto la Cassa disoccupazione gli ha garantito, appena terminata la formazione commerciale citata, un'indennità giornaliera per un guadagno assicurato di fr. 5'430.- al mese (doc. _ AI), pari quindi ad un salario annuo di fr. 65'160.-.

 

Il reddito dell'assicurato nell'attività precedente di installatore di impianti sanitari ammontava nel 1996 a fr. 3'800.- mensili (sub. doc. _ inc. AI), pari a fr. 45'600.- all'anno. Aggiornato al 2002 il salario che avrebbe percepito senza il danno alla salute ammonterebbe così a fr. 51'704.90 (doc. _ inc. AI).

 

Con il reddito da valido pari a fr. 42'815.-, l'assicurato conosce di conseguenza una perdita di guadagno del 17,2%. Ne discende che _______ grazie alla riformazione come impiegato di commercio presenta incapacità di guadagno e quindi un grado di invalidità, rispetto all'attività di installatore di impianti sanitari svolta precedentemente al danno alla salute, inferiore al 20%. Egli non è quindi invalido ai sensi dell'art. 17 LAI. Egli non ha diritto ad una ulteriore riformazione professionale.

 

L'ipotesi futurista proposta con il ricorso (p. 7., p.to 7) di un salario annuale da valido pari a fr. 63'450.- è irrealistica e contestata." (Doc. _)

 

                               1.5.   Il 28 febbraio 2003 il ricorrente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare e rilevato:

 

"  Colgo tuttavia l'occasione per porre in rilievo l'ambiguità della posizione assunta da parte del lodevole UAI nell'ambito delle osservazioni presentate al ricorso in disamina.

 

Il medesimo sostiene infatti oggi che il ricorrente patisce in casu una perdita salariale del 17,2%, sebbene dall'analisi della documentazione agli atti (cfr. scritto del 12 luglio 2002) emerge che fu proprio il lodevole UAI a sostenere una perdita del 23%." (Doc. _)

 


in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 


Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di ulteriori provvedimenti professionali reintegrativi e quindi delle relative indennità giornaliere per il conseguimento dell’attestato di contabile federale.

 

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato resi il 16 dicembre 2002, gli articoli di legge citatati corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.4.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.”

                                     

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

 

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.”

 

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
La nozione di “ equivalenza approssimativa” si riferisce in primo luogo, non tanto al livello di formazione, quanto alle aspettative di guadagno dopo la riformazione ( VSI 2000 pag. 27; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb, RCC 1988 pag. 497 conisd. 2c).
Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 130/131).                

                                         Vengono in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).

L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora  raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20 %: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00, VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                                         Nel caso in cui la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).

 

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, dagli atti risulta che, prima del danno alla salute, __________ percepiva un salario mensile di
fr. 3'800, pari a fr. 45'600.- all’anno (cfr. questionario del datore di lavoro datato 12 dicembre 1997, doc. AI _). Aggiornato al 2002
, tale reddito ammonta a fr. 51'704,90 (cfr. rapporto 12 dicembre 2002 del consulente in integrazione professionale, doc. AI _).
Dal raffronto di quest’ultimo reddito con quello da invalido di
fr. 42'815, fissato dall’amministrazione (doc. AI _) e rimasto incontestato, il discapito economico risulta essere del 17.2%. Essendo tale percentuale inferiore al 20%, l’UAI non ha ritenuto l’assicurato invalido ai sensi dell’art. 17 LAI ed ha quindi negato un'ulteriore riformazione professionale (cfr. riposta pag. 3).

Il ricorrente sostiene invece che, sulla base dell’evoluzione degli aumenti salariali reali relativi agli anni 1992-1996, avrebbe potuto guadagnare almeno fr. 56'000.— se non addirittura
fr. 63'450.-- (cfr. ricorso pag. no 7), con un discapito economico superiore al 20% che gli permette il riconoscimento di un’ulteriore riformazione professionale.
Orbene, oggetto del contendere è verificare se __________ ha diritto, quale provvedimento professionale supplementare, alla formazione volta al conseguimento dell’attestato federale di specialista in finanze e contabilità.

Come rilevato al consid. 2.4, occorre pertanto chiedersi se il ricorrente, con il diploma d’impiegato d’ufficio ottenuto grazie alla riformazione professionale finanziata dall’AI, non può conseguire un reddito sufficiente e quindi ricorrere a dei provvedimenti supplementari per ottenere un reddito comparabile a quello che percepiva, senza l’invalidità, nella precedente professione di installatore di riscaldamenti, tenuto conto che non è necessario che egli superi la soglia del 20% d’incapacità al guadagno richiesta dalla giurisprudenza per avere diritto provvedimenti d’integrazione professionale (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. consid. 2.4).

                                         Ora, dai succitati calcoli risulta che __________ non raggiunge il reddito che percepiva prima del danno alla salute.
Per quel che concerne l’adeguatezza della prospettata misura professionale supplementare, con rapporto 3 settembre 2002 al segretario ispettore dell’AI, il consulente in integrazione professionale, signor __________, ha rilevato in particolare quanto segue:

 

"  Posso affermare la qualità del provvedimento sia sul piano della pratica, presso la __________, sia su quello della formazione scolastica, presso la Scuola di commercio di __________, in vista del conseguimento dell'attestato federale di specialista in finanze e contabilità (già esperto contabile federale), specializzazione nella quale, secondo il direttore del corso, non esiste disoccupazione e il cui valore retributivo porterebbe l'assicurato fuori da ogni limite di rendita (da Fr. 4000.- a Fr. 5000.- iniziali).

 

Vi propongo pertanto di deliberare e decidere sulla richiesta di finanziamento come al seguente dettaglio:

 

Tassa d'iscrizione al corso di specialista in finanze e contabilità      Fr.     2000.-

Tassa di frequenza per il primo anno                                                       Fr.     1000.-

Tassa di frequenza per il secondo anno                                                 Fr.     1000.-

Tassa di frequenza per il terzo anno                                                         Fr.     1000.-

Tassa d'esame                                                                                             Fr.       500.-

 

+ Materiale scolastico obbligatorio non messo gratuitamente a disposizione dalla scuola o compreso nelle tasse scolastiche.

+ indennità giornaliera

+ spese di trasporto con i mezzi pubblici per recarsi al lavoro e a

   scuola.

 

Inizio della formazione al 2.9.2002 e termine al 30.4.2006." (Doc. AI _)

                                         Quindi, con l’attestato federale di specialista in finanze e contabilità l’assicurato potrebbe esercitare un’attività lucrativa con un reddito addirittura maggiore di quello che percepiva prima dell’insorgenza del danno alla salute.

Per quel che concerne le condizioni generali di ammissione al prospettato perfezionamento professionale, con rapporto 12 dicembre 2002 il consulente Varisco ha indicato che:

 

"  Il corso di preparazione agli esami federali per l'ottenimento dell'attestato professionale federale di specialista in finanze e contabilità non rientra nel novero delle formazioni di base ma piuttosto nel campo dei perfezionamenti professionali destinati a persone che ordinariamente esercitano attività lucrativa; sono perciò articolati ed organizzati in modo tale che gi interessati li possano seguire senza essere costretti ad interrompere tale attività. Non per niente il piano delle lezioni, per complessive 510 ore, è suddiviso su 4 anni. Durante i primi 3 anni la frequenza è mediamente di 13 ore mensili (2 sere la settimana dalla 18.00 alle 19.45). Solo durante il 4° anno (ripetitorium in vista dell'esame) l'impegno aumenta a 20 ore mensili.

 

Non mi sembrano quindi dati i presupposti per l'erogazione di indennità giornaliera poiché il provvedimento non impedisce all'assicurato di esercitare normalmente l'attività lucrativa per la quale è stato riformato a spese dell'AI e nella quale è ritenuto normalmente abile al lavoro." (Doc. AI _)


Orbene, da una parte rettamente il succitato consulente ha evidenziato la non sussistenza di un diritto all’indennità giornaliera, in quanto la frequentazione del corso in parola non impedisce al ricorrente di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni (cfr. art. 22 cpv. 1 LAI). 
Dall’altra, dall’inserto non risulta che l’amministrazione abbia eseguito una valutazione approfondita sull’adeguatezza di tale misura integrativa.
Dallo scritto 11 luglio 2002 del consulente si evince come l’assicurato abbia concluso con successo la sua formazione d’impiegato di commercio, ottenendo una media del 5 (doc. AI _). Tuttavia quest’ultimo non esercita più un’attività lucrativa, percependo quindi delle indennità di disoccupazione (doc. AI _, cfr. anche nota telefonica 5 settembre 200, doc. AI _).
Tale circostanza, a mente del TCA, potrebbe – ma la documentazione agli atti non consente di giungere ad una chiara conclusione nel merito - pregiudicare la preparazione agli esami per l’attestato federale in parola, essendo una formazione, come risulta dal citato rapporto 12 dicembre 2002, destinata a persone che “ordinariamente esercitano attività lucrativa”. 

                                         In queste circostanze, dunque, gli atti sono rinviati all’UAI affinché determini se la disoccupazione sia d’impedimento o meno per la buona riuscita del provvedimento professionale supplementare qui in discussione. In caso negativo, l’amministrazione dovrà pronunciarsi sul finanziamento del corso di preparazione agli esami federali per l’ottenimento dell’attestato professionale federale di specialista in finanze e contabilità nei limiti dell’art. 6 cpv. 3 OAI disciplinante le spese di formazione, nonché dell’art. 6 cpv. 4 OAI regolante le eventuali spese di vitto e alloggio.

                                         Nel frattempo la decisione contestata deve essere annullata ed il ricorso parzialmente accolto.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi
§    La decisione contestata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione conformemente al consid. 2.5.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'000.— di ripetibili parziali.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti