Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano 29 aprile 2003
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2003 di
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__________
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contro |
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la decisione del 29 ottobre 2002 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto in fatto che:
- con
decisione 6 febbraio 1992 l’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Berna
(in seguito: UAI BE) ha assegnato a __________, classe 1940, una mezza rendita
dal 1° febbraio 1989.
In via di revisione, il 5 ottobre 1995 l’UAI BE ha poi ridotto la prestazione
assicurativa in un quarto di rendita.
Da ultimo, mediante pronunzia 24 febbraio 1999 l’amministrazione ha soppresso
la rendita in quanto ha accertato un grado d’invalidità del 31% (cfr. incarto
UAI BE);
- con
decisione 28 marzo 2000 l’UAI BE ha posto il marito dell’assicurata,
__________, al beneficio di una rendita intera di fr. 1'823.-- ed una rendita
completiva per la moglie di fr. 547.--, con effetto dal 1° ottobre 1999 (doc.
AI _ inc. UAI Ticino);
- a seguito
di una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (20 settembre 2000) di
__________ a, con progetto di decisione 10 aprile 2002 l’UAI BE le ha
riconosciuto un quarto di rendita dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2001, una
rendita intera dal 1° settembre 2001 al 31 marzo 2002 e nuovamente un quarto di
rendita dal 1° aprile 2002 con un grado d’invalidità del 42% (cfr. incarto UAI
BE);
- con
decisione 9 dicembre 2002 l’amministrazione bernese ha quindi erogato
all’assicurata una rendita intera dal 1° settembre 2001 al 31 marzo 2002 di fr.
1'563.— (doc. _).
Sul retro della decisione l’UAI BE ha indicato che “ la rendita intera
suppletiva per la moglie è pagata a lei in misura di un quarto di rendita”.
In effetti, l’amministrazione ha deciso di continuare a versare la rendita
completiva di fr. 560.— (stato 2001) in alternativa al quarto di rendita
d’importo inferiore (fr. 429.--);
- a seguito
del riconoscimento di un’invalidità della moglie e la susseguente ripartizione
dei redditi coniugali (art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS), mediante decisione 9
dicembre 2002 l’Ufficio AI del Cantone Ticino (divenuto competente a causa del
trasferimento del domicilio a __________ del marito della ricorrente) ha
nuovamente determinato la rendita di __________ dal 1° settembre 2001 al 31
marzo 2002, quantificandola in fr. 1'563.-- (doc. _);
- con
pronunzia 29 ottobre 2002 l’UAI TI, oltre alla rendita principale, ha erogato
ad __________ una rendita complementare per la moglie di fr. 560.—, dal 1°
settembre 2002 in luogo del quarto di rendita (doc. _);
- con ricorso 24 gennaio 2003 __________, rappresentata dall’avv. __________, ha contestato il tasso d’invalidità del 42% e postulato il riconoscimento di una mezza rendita dal 1° aprile 2002 (I);
- interpellato
dal TCA, con scritto 11 febbraio 2003 l’avv. __________ ha precisato di “contestare
la decisione del 29 ottobre 2002 dell’Ufficio AI del Cantone Ticino, accordante
alla signora __________ la rendita completiva pari a CHF 560.--, nonché
chiedere l’assegnazione di una mezza rendita AI al posto della rendita
completiva che le spetta in qualità di moglie” (III);
- con ordinanza 14 febbraio 2003 il TCA ha fissato all'UAI TI il rituale termine per presentare la risposta di causa (IV);
- mediante
scritto 19 febbraio 2003 l’amministrazione ticinese ha tuttavia ritornato il
ricorso “ poiché riteniamo di competenza dell’Ufficio AI del Canton Berna e
questo secondo il marg. 4010 della circolare sulla procedura e dell’art. 40
cpv. 3 OAI.
Infatti la decisione relativa al grado d’invalidità della Signora _________, è
stata emessa dall’Ufficio AI del Canton Berna il quale era competente
dell’esame della prestazione al momento della presentazione della domanda AI”
(IV);
- con
lettera 6 marzo 2003 l’avv. __________ ha fra l’altro precisato che la
decisione contestata del 29 ottobre 2002 gli è stata intimata insieme a quelle
dell’UAI BE del 9 dicembre 2002 mediante lettera con affrancatura A, ricevuta
il 10 dicembre 2002 (IX);
- il TCA ha richiamato dall’UAI TI l’incarto relativo a __________ e dall’UAI BE quello relativo alla ricorrente (XIII);
considerato in diritto che:
- con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 29 ottobre 2002, gli
articoli di seguito citatati corrispondono al tenore in vigore sino al 31
dicembre 2002.
Quindi, contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, nella decisione querelata l’amministrazione
non doveva indicare i termini di opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA, ma i
rimedi di diritto ai sensi dell’art. 84 cpv.1 LAVS, applicabile anche nell’AI
in virtù del rinvio di cui all’art. 69 LAI.
Secondo l’art. 84 cpv. 1 LAVS contro le decisioni pronunciate dalle casse di
compensazione (rispettivamente gli Uffici AI) gli interessati possono
contestarle entro 30 giorni dalla notificazione;
- stante quanto sostenuto nel gravame e precisato il 6 marzo 2003 dall’avv. __________ (IX), tutte le decisioni del 20 ottobre 2002 e del 9 dicembre 2002 indirizzate ai coniugi __________, sia quelle emesse dall’UAI Ticino che dall’Ufficio AI del Cantone Berna, sono state notificate il 10 dicembre 2002 (IX) per cui il presente ricorso risulterebbe essere tempestivo;
- secondo
la giurisprudenza del TFA, in una controversia riguardante il versamento della
rendita completiva AI per la moglie, quest’ultima acquisisce la qualità di
parte nel processo (DTF 119 V 425).
Il coniuge del destinatario di una decisione fondata sulla LAVS è legittimato a
ricorrere se e nella misura in cui tale atto amministrativo è suscettibile di
avere, immediatamente o in futuro, ripercussioni sull’ammontare della sua
rendita (DTF 126 V 455 s. ed esempi ivi citati);
- nel caso
in esame, a mente del TCA, l’assicurata non ha un interesse degno di protezione
e quindi non è legittimata (DTF 127 V 2 consid. 1a con riferimenti) ad
impugnare la decisione 29 ottobre 2002 dell’UAI Ticino riguardante la
determinazione tra l’altro della rendita completiva per il coniuge.
Come rilevato dall’avv. __________ il 6 marzo 2003, “ la mia assistita
dispone di un legittimo interesse a contestare il grado d’invalidità del 40%,
riconosciutole dall’Ufficio AI del Canton Berna e a chiedere la definizione del
suo caso con un grado d’incapacità al guadagno del 50%, comportante
l’assegnazione di una mezza rendita AI” (IX).
Infatti,
con pronunzia 9 dicembre 2002 l’Ufficio bernese ha determinato un grado
d’invalidità del 42% conferente un quarto di rendita dal 1° aprile 2001,
stabilendo comunque l’erogazione di una rendita completiva per coniuge
d’importo superiore al quarto di rendita (in definitiva l’amministrazione ha
riconosciuto alla ricorrente un diritto acquisito alla rendita completiva.
Infatti l’art. 34 cpv. 1 LAI prevede che la rendita complementare è erogata al
coniuge “purché quest’ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia
o d’invalidità”, ciò che sarebbe stato il caso in esame). Era pertanto
contro questa decisione che andava posto il gravame e non contro quella
dell’UAI Ticino, notificata insieme alle altre delibere. Infatti, è
l’amministrazione bernese che ha valutato il grado d’invalidità ed è la relativa
decisione che esplica degli effetti sulla rendita AI della ricorrente. La
decisione contestata, quindi, non è altro la conseguenza di quanto deciso a
Berna.
Come detto, __________ avrebbe dovuto contestare la delibera 9 dicembre 2002
dell’UAI BE, competente ai sensi dell’art. 55 LAI in quanto al momento della
domanda di prestazioni l’assicurata era domiciliata nel Canton Berna (dal punto
di vista procedurale è irrilevante che durante l’istruttoria la ricorrente si
sia trasferita in Ticino. L’art. 40 cpv. 3 OAI prescrive infatti che l’ufficio
AI competente al momento della registrazione della domanda di prestazioni
rimane tale durante tutta la procedura);
- del resto, i motivi di praticità invocati dalla ricorrente (la non conoscenza della lingua tedesca) non sono sufficienti per ritenere “opportuno che il gravame interposto contro la decisione del 29.10.2002 emessa dall’Ufficio AI, Bellinzona, sia trattato da codesta lodevole Corte” (IX);
- ne consegue che, mancando la legittimità a ricorrere, il gravame deve essere dichiarato irricevibile (cfr. Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 13 n. 13, pag. 89).
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Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti