Raccomandata |
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Incarto n.
BS/tf |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2002 di
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RI0
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contro |
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la decisione del 4 dicembre 2002 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
1.1. __________,
classe 1962, ha conseguito una formazione professionale quale verniciatore di
carrozzerie.
Nel 1978 egli è stato vittima di un incidente della circolazione che gli ha
procurato la frattura della caviglia destra.
Il caso è stato assunto dalla __________ che ha erogato le prestazioni di legge
(cfr. inc. LAINF in doc. AI _).
In
seguito egli ha lavorato sino al 1995 in qualità di rappresentante (cfr. AI _
ed inc. disoccupazione), per poi riprendere la medesima mansione, dopo un
periodo di disoccupazione, nel mese di aprile 1998 (doc. AI _).
Il 16 dicembre 1997/9 gennaio 1998 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti, chiedendo in particolare un aiuto al collocamento
(doc. AI _).
Con decisione 26 aprile 1999, cresciuta in giudicato, l’Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) ha respinto la domanda in quanto
"
dalla documentazione all’incarto risulta che
l’assicurato in data 1.4.1998 ha iniziato un’attività lavorativa quale
consulente di vendita presso la ditta __________ conseguendo un salario medio
mensile di fr. 6'783,45.
Non sussiste quindi una perdita di guadagno tale da giustificare la concessione
di prestazioni AI.” (doc. AI _).
1.2. Con scritto 16 luglio 2002 il medico curante, dr. __________, informando che il suo paziente “si è messo in proprio come rappresentante di detersivi”, ha attestato un aggravamento dell’articolazione tibiotarsica destra, parzialmente rigida con dolori al carico e difficoltà di deambulazione in caso di sollevamento pesi (doc. AI _).
Non
avendo l’assicurato portato dei validi elementi idonei a comprovare un
effettivo peggioramento del suo stato di salute, rispettivamente una riduzione
della capacità lavorativa, con decisione 4 dicembre 2002 l’amministrazione non
è entrata nel merito della richiesta di prestazioni poiché:
" Con decisione del 26.04.1999, è stata respinta una richiesta relativa allo stesso argomento. Un nuovo esame potrà essere considerato unicamente se sarà reso plausibile che lo stato di salute ha subito delle modifiche importanti, subentrate dopo la decisione menzionata. Un'entrata in materia o un nuovo esame dello stato di fatto non modificato, non entra in linea di conto.
L'ufficio AI ha esaminato lo scritto 16.07.2002 del dr. __________. Dallo stesso non risultano elementi tali da poter giustificare la riapertura del caso.
Di conseguenza, non entreremo nel merito della richiesta di prestazioni.
Se dovesse verificarsi un peggioramento dello
stato di salute in futuro, previa presentazione di documentazione medica, il
caso potrà essere riaperto." (doc. AI _)
1.3. Contro la
succitata pronunzia amministrativa è tempestivamente insorto __________ facendo
presente che “la documentazione completa del mio stato di salute si trova
presso lo studio medico del sig. dr. __________ ”.
A seguito del decreto 7 gennaio 2003 di completazione del ricorso, con
scritto 22 gennaio 2003 il medico curante ha rilevato quanto segue:
" Il signor __________ mi incarica di rispondere alla Vostra richiesta del 7 gennaio u.s.:
- il 16.07.02, su sollecitazione del sig. __________, mi ero rivolto all'Assicurazione Invalidità facendo presente che le condizioni del piede destro si erano modificate in peggio; essendosi aggravata la tibiotarsica destra, già parzialmente rigida, lamentava dolori al carico con difficoltà aumentata alla deambulazione ed al trasporto di pesi. Già a suo tempo, negli anni 79-80, era indicato procedere ad una riforma professionale; ciò non fu fatto da parte dell'AI, ma il sig. __________ di sua iniziativa ha fatto molti espedienti per procurarsi un lavoro, l'ultimo, l'attuale, faticoso.
Il sig. __________ chiede che gli sia
riconosciuto un certo grado di invalidità. Il referto radiografico, che
accludo, del 20 u.s. (*Segni evidenti di artrosi del tarso*) ne dimostra
l'aggravamento." (doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 14 febbraio 2003 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame,
osservando che:
" Allorquando ha subito l'infortunio l'assicurato si stava formando quale verniciatore di carrozzerie, professione che avrebbe con ogni verosimiglianza svolto tuttora in assenza di danno alla salute.
Un verniciatore di carrozzerie con esperienza potrebbe attualmente guadagnare pressappoco 49'702.- franchi annui.
Si rilevi al proposito che questa categoria professionale non è sottoposta ad uno specifico contratto collettivo. In base alle indicazioni dell'__________, il reddito di riferimento è quello dei carrozzieri che, secondo CCL, ammontava nel 2002 a 3530.- franchi mensili (cf. dati CCL, in annesso). Per determinare il salario annuo occorre poi computare dodici mensilità, aggiungendo quale tredicesima un salario ridotto all'80%.
Considerato che nella fattispecie l'assicurato vanterebbe a tutt'oggi parecchi anni di esperienza, il reddito così ottenuto è stato maggiorato del 10%.
Per stabilire il reddito teorico da invalido occorre invece riferirsi di regola alla situazione concreta nella quale versa l'assicurato.
Attualmente lo stesso esercita come visto la professione di rappresentante a titolo indipendente. L'incarto difetta della documentazione atta a meglio stabilire il genere attuale impiego, così come gli introiti conseguiti. Tale questione può comunque rimanere indecisa.
In effetti, e come sopraccennato, nel mese di aprile del 1998 l'assicurato aveva reperito un impiego presso La __________, presso la quale ha lavorato sino al mese di luglio del 2000 (cf. quest. datore di lavoro, in annesso).
Interpellato in proposito l'ex datore di lavoro ha reso noto che il rapporto d'impiego è stato sciolto dall'assicurato stesso, considerata la sua intenzione di avviare un'attività in proprio.
In tal ambito è peraltro stato specificato che la scelta non è stata dettata da motivi di salute.
In via abbondanziale si rilevi inoltre che allorquando l'UAI ha emesso la prima decisione, tramite la quale sono stati negati all'assicurato provvedimenti professionali proprio in ragione del fatto che a tal momento il medesimo svolgeva un impiego ritenuto idoneo, quest'ultimo non ha eccepito alcunché.
In definitiva si può quindi concludere che l'impiego presso La __________ fosse pienamente esigibile.
L'attività ultimamente intrapresa, per quel poco che è dato di sapere, comporta al contrario oneri e ritmi controindicati allo stato di salute dell'assicurato. Questi è per esempio tenuto a sollevare pesi importanti, fatto questo poco compatibile con la problematica alla caviglia (cf. dich. ass. 23.9.2002, doc. n. _ inc. AI).
Si rilevi ad ogni modo che, secondo quanto dichiarato dallo stesso assicurato, anche nell'ambito di questa attività non vi sarebbe perdita alcuna di guadagno (cf. nota segr. isp. 14.11.2002, doc. n. _ inc. AI).
Ritenuto il generale obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere il possibile al fine di ridurre il discapito economico cagionato dal danno alla salute, e rilevato come la precedente attività fosse sicuramente più idonea al suo stato di salute, è quindi lecito adottare quale reddito di riferimento quello percepito nell'attività precedente, nell'ambito della quale l'interessato conseguiva fra l'altro un reddito superiore a quello che avrebbe potuto percepire in qualità di verniciatore di carrozzerie.
Dal punto di vista medico infine non è stato reso verosimile né che vi sia stato un peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione, né tanto meno che l'attuale stato valetudinario non permetterebbe un corretto svolgimento dell'attività lavorativa (si tratti di quella presso la __________, come anche di quella attualmente svolta).
In definitiva quindi a mente dello scrivente
Ufficio non sussistevano in concreto i presupposti atti a giustificare
un'entrata in materia." (doc. _)
1.5. Il 3 marzo
2003 il dr. __________ ha ribadito il peggioramento dello stato del piede a
seguito della sopravvenienza di un’artrosi, allegando il rapporto 20 gennaio
2003 di una radiografia alla gamba interessata (VII).
Interpellato in merito, con osservazioni 1° aprile 2003 l’amministrazione ha
trasmesso un’annotazione del proprio servizio medico, dr. __________ (IX).
Da ultimo, il 25 aprile 2003 il dr. __________ ha trasmesso al TCA una sua lettera di risposta al dr. __________ (XI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Nell’evenienza concreta, oggetto del contendere è sapere se l’amministrazione rettamente non è entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità,
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che gli articoli citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Ove la rendita è stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto quando il grado d'invalidità risulti modificato in misura rilevante (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Questa regolamentazione deve essere applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).
La ratio dell'art. 87 cpv. 4 OAI è quella di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una decisione cresciuta in giudicato (DTF 117 V 198 consid. 4b con riferimenti; RCC 1985 pag. 335 consid. 2c, RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC 1971 pag. 494 consid. 2 in fine, RCC 1966 pag. 264-265).
Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda è dichiarata irricevibile, nel senso che la Cassa (ora l’Ufficio invalidità) emana una decisione di non entrata in materia (SVR 2002 IV Nr. 26; RCC 1991 pag. 270 consid. 1a; DTF 109 V 119 consid. 2b; Valterio, op. cit., pag. 270).
Se l'assicurato interpone ricorso, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.6. Se l'assicurato rende attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 270; Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, pag. 114).
In quest'evenienza la Cassa deve procedere in modo analogo alla procedura applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a).
Se l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda. Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.7. Analogicamente alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova richiesta di rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque
una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa
la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991
in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
In particolare si devono paragonare i fatti esistenti al momento della
decisione precedente a quelli relativi all’istante della nuova decisione. Un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è
dunque sufficiente (DTF 105 V 29; Valterio, op. cit., p. 268).
Tutto quanto riportato sopra riguardo alla nuova domanda nell’ambito delle
rendite, come pure la procedura di revisione ex art. 41 LAI, vale anche, in via
analogica, per quel che concerne le misure integrative (art. 8ss LAI) a patto
che si tratti di prestazioni ricorrenti (Dauerleistungen) (cfr. DTF 105 V 73,
109 V 119, 113 V 22 consid. 3b e Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 268).
2.8. Nel caso in esame, avendo l'UAI emanato una decisione di non entrata in materia, unico punto di giudizio è quello a sapere se l'amministrazione ha rifiutato a buon diritto di esaminare il merito della richiesta.
Occorre
innanzitutto rilevare che l’assicurato, nonostante la formazione di
verniciatore di carrozzeria appresa nel periodo 1977 – 1981 (cfr. domanda di
prestazioni, doc. AI _), a causa dei postumi dell’incidente, non ha mai
intrapreso tale professione, lavorando per diversi anni quale rappresentante.
Nel 1998 egli ha iniziato l‘attività di consulente di vendita presso la
__________ con un salario annuo di fr. 61'051.— (doc. AI _).
Essendo dal punto di vista professionale pienamente integrato e non subendo
alcuna perdita di guadagno, con decisione 26 aprile 1999, cresciuta in
giudicato, l’UAI ha respinto la richiesta di provvedimenti professionali
inoltrata dall’insorgente nel gennaio 1998 (doc. AI _).
In data 31 luglio 2000 l’assicurato ha cessato il rapporto di lavoro con la
__________ (V 2), per iniziare un’attività indipendente.
Iscrittosi a Registro di commercio come ditta individuale, avente quale scopo
sociale l’acquisto e la vendita di prodotti di pulizia, estintori ecc., il 23
settembre 2002 egli ha comunicato all’UAI di non avere dipendenti e che quindi
si deve occupare di caricare e scaricare (per le consegne) bidoni da 10, 12 e
24 kg (doc. AI _).
Con scritto 16 luglio 2002 il medico curante ha sostenuto un peggioramento
della salute del suo paziente dovuto all’“aggravarsi dello stato dell’articolazione
tibiotarsica destra”, parzialmente rigida che procura dei “dolori al
carico e difficoltà di deambulazione specie se deve trasportare pesi” con “
uno scarso rendimento in ore lavorative, dovendo di conseguenza sospendere il
lavoro” (doc. AI _).
2.9. Dall’esame
degli atti non risulta essere sostanziata una rilevante modifica delle
condizioni di salute, rispettivamente della capacità al guadagno
dell’assicurato.
Da una parte, durante la precedente procedura amministrativa, con rapporto 26 gennaio
1998 il medico curante aveva già evidenziato le notevoli difficoltà di
deambulazione, reputando esigibile l’attività di rappresentante svolta dal suo
paziente (doc. AI _).
Dall’altra, non risulta alcun discapito economico e questo per i seguenti motivi.
Innanzitutto
occorre evidenziare come la nuova attività indipendente esercitata
dall’assicurato mal si addice con i dolori a carico e le difficoltà di
deambulazione attestati il 16 luglio 2002 dal dr. __________, visto che
l’interessato, come dichiarato il 23 settembre 2002 (doc. AI _), deve
trasportare e sollevare dei bidoni fino a 24 kg.
Nella risposta di causa l’amministrazione ha quindi giustamente evidenziato di
considerare la precedente attività di rappresentante presso la __________ più
idonea allo stato di salute dell’insorgente. Del resto, come visto, egli ha
lasciato la menzionata ditta non per motivi di salute, ma per mettersi
in proprio.
Pertanto, richiamato l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61), se necessario in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche
Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), quale reddito da invalido
per la determinazione dell’invalidità (cfr. consid. 2.3), fanno stato i fr.
61'051 percepiti dalla __________.
Siccome quale verniciatore l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano, secondo
l’accertamento fatto dall’UAI, un salario annuo di fr. 49'702.— (doc. _), non
vi è quindi nessuna incapacità al guadagno.
Infine, va detto la nuova documentazione medica prodotta pendente causa dal dr.
__________ non permette di giungere ad un diverso risultato.
Vero che l’esito dell’esame diagnostico effettuato il 17 gennaio 2003, quindi
dopo l’emissione della decisione contestata, ha accertato un’artrosi del tarso
(doc. _).
Tuttavia, a prescindere dal fatto che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in
cui essa è state resa (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112
V 93 consid. 3, 99 V 102), in casu il 4 dicembre 2002, non
è stata resa verosimile l’incidenza di tale affezione sul corretto svolgimento
dell’attività di rappresentante, compatibile con lo stato di salute
dell’assicurato.
In conclusione, non avendo l'insorgente reso verosimile alcuna modifica
rilevante della sua capacità di guadagno né delle proprie condizioni cliniche
e/o economiche, la decisione di non entrata in materia non può che essere
confermata, l'UAI avendo fatto buon uso della facoltà concessagli dall'art. 87
cpv. 4 OAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario