Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2003.25

 

BS/tf

Lugano

20 novembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2003 di

 

 

____________

rappr. da: ___________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 febbraio 2003 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con domanda 2 marzo 2000 __________, classe 1972, ha chiesto all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) l'erogazione di prestazioni AI per adulti.

Espletati gli accertamenti medici del caso, mediante decisione 13 settembre 2001 l’amministrazione le ha riconosciuto una rendita intera d’invalidità a partire dal 1° marzo 1999, apportando la seguente motivazione:

"  Dalla documentazione agli atti risulta che lei presenta una totale incapacità lavorativa e di guadagno a partire dal 1995 (interruzione degli studi universitari).
Dal 1.1.1996 (dopo un anno di attesa) sorge pertanto il diritto ad una rendita intera AI.
La prestazione viene però versata unicamente a partire dal 1.3.1999 in quanto la domanda è tardiva (retroattività massima di un anno dalla richiesta).“ (Doc. _)

 

                                         Con tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite di suo padre, ha contestato la decisione amministrativa ed ha postulato il riconoscimento della rendita intera dal 1° gennaio 1996.

 

                                         Questo Tribunale, con sentenza 29 gennaio 2002, ha respinto l’atto ricorsuale non essendo dati i presupposti per versare, ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI, la rendita intera arretrata prima dei dodici mesi precedenti la domanda tardiva di prestazioni (inc. 32.2001.84).

Adito dall’assicurata, sempre rappresentata dal padre, con giudizio del 6 agosto 2002 il TFA, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato la decisione dello scrivente Tribunale, rinviando gli atti all’UAI per l’espletamento di ulteriori accertamenti (I 125/02).
Rilevato che con referto peritale 6 luglio 2001 il dr. __________, specialista in psichiatra e psicoterapia, aveva diagnosticato alla ricorrente un grave disturbo da borderline della personalità e, in via eventuale, da una schizofrenia e come simile diagnosi sia stata posta anche dal medico curante, d.ssa __________, nel rapporto 1° febbraio 2000 alla cassa malati della paziente, l’Alta Corte ha poi precisato quanto segue:

"  Ora, visto che nell'ipotesi di schizofrenia, che non può sulla base degli atti essere esclusa con la necessaria certezza, è possibile concedere la restituzione dei termini prevista dall'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI, considerato inoltre che il dott. __________ è stato incaricato di redigere la perizia nell'ambito della verifica del diritto della ricorrente a provvedimenti d'integrazione professionale, e non già nell'ottica del citato disposto legale, il tema merita di essere approfondito. A tal fine gli atti sono ritornati all'amministrazione." (STFA 6.08.2001 pag. 3, I 125/02).

 

                               1.2.   L’UAI ha quindi proceduto agli accertamenti disposti dal TFA, interpellando il perito dr. __________ (doc. AI _), il medico curante dr.ssa __________ (doc. AI _), nonché la dr.ssa __________ della Clinica __________ dove nel 2000 l’assicurata ha soggiornato (doc. AI _).


In esito a questi pareri medici, con decisione 8 gennaio 2003 l’amministrazione ha confermato la retroattività della rendita dal 1° marzo 1999, poiché la “facoltà dell’assicurata poteva essere considerata sufficiente per compiere atti anche di tipo burocratico” (doc. AI _), escludendo quindi la restituzione dei termini ex art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI.

 

                               1.3.   A seguito dell'opposizione interposta da __________, per il tramite di suo padre (doc. AI _), l’amministrazione, in data 24 febbraio 2003, ha emanato una decisione su opposizione e confermato il versamento della prestazione assicurativa a decorrere dal 1° marzo 1999 (doc. AI _).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 20 marzo 2003, __________, per conto di sua figlia Lisa, ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il riconoscimento di una rendita intera anteriore al 1° marzo 1999, a seconda del grado d’invalidità che verrà accertato e della sua evoluzione.
Sostenendo come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione presso il dr. __________ e la dr.ssa __________ non corrispondano a quanto richiesto dal TFA, la ricorrente ha in particolare rilevato che:

 

"  Solo ulteriori indagini mirate, che coinvolgano il medico curante di mia figlia __________ quando dimorava a __________, potranno consentire di rispondere al quesito che si pone in concreto e, meglio, di sapere se fosse capace di comprendere (capacità di intendere) che la sua malattia l'avrebbe entro breve tempo resa totalmente inabile al lavoro e che quindi avrebbe dovuto agire di conseguenza (capacità di volere), presentando per tempo una domanda di rendita.

Certo è che nell'ambito di questa indagini, che si chiede vengano svolte d'ufficio da codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, potrebbe emergere che l'affermazione apodittica, contenuta nella decisione impugnata, che mia figlia era invalida sin dal 1996, vada relativizzata a un più attento e approfondito esame della progredienza dell'affezione psichica. Non ci si oppone quindi, in linea di principio, a che, a seconda delle risultanze del complemento d'inchiesta, codesto Tribunale proceda a una più equilibrata valutazione del grado d'invalidità per il periodo anteriore alla data della concessione, con effetto retroattivo di dodici mesi, dal 1° marzo 1999 cioè, della rendita AI." (Doc. _)

 

                               1.5.   L’UAI, mediante la risposta di causa 24 marzo 2003, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
Facendo riferimento al contenuto della decisione su opposizione, l’amministrazione ha osservato in particolare che:

 

"  (…) a mente dello scrivente Ufficio sono stati esperiti tutti i necessari accertamenti affinché si potesse infine giungere a confermare in scienza e coscienza l'iniziale presa di posizione.

E' vero, nulla impediva all'amministrazione di contattare anche la precedente curante dell'assicurata, così come richiesto a più riprese. L'omissione di tale misura è però esclusivamente imputabile al fatto che gli ultimi elementi raccolti, hanno definitivamente contribuito a confermare un'ipotesi – quella della presenza della capacità di discernimento, ora come anni orsono – per la quale tutti gli indizi agli atti già deponevano.

Ulteriori indagini avrebbero sortito quale unico effetto quello di procrastinare inutilmente la fine della procedura.

 

Allo scrivente Ufficio incombeva l'onere di stabilire d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio.

L'obbligo è stato ossequiato.

Secondo un fondamentale principio di diritto, spetta semmai all'assicurato fornire ora la prova del contrario." (Doc. _)

 

                               1.6.   Ai fini istruttori, questo Tribunale ha comunque interpellato la psichiatra dr. ssa __________, presso cui la ricorrente era in cura allorquando risiedeva a __________ per seguire gli studi universitari, successivamente interrotti per motivi di salute (V).

Con lettera 20 ottobre 2003 la succitata specialista ha trasmesso al TCA le informazioni richieste (X), le quali sono state inviate alle parti in causa (XI).

Le osservazioni dell’UAI datano 28 ottobre 2003 (XII), quelle dell’assicurata 31 ottobre 2003 (XIII).

 

 

                                         in diritto

 

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

 

 

                                         Nel merito

 

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Siccome nel caso in esame i fatti alla base della decisione impugnata si sono realizzati prima del 1° gennaio 2003, dal punto di vista materiale risultano applicabili le disposizioni di legge in vigore sino al 31 dicembre 2002.

Le disposizioni formali della LPGA (art. 27 – 62 LPGA), in assenza di disposizioni transitorie contrarie, sono invece immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge e pertanto contro tutte le decisioni intimate dopo il 1° gennaio 2003 è data la facoltà di inoltrare opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 82 N. 8 e 9 pag. 820/1).
L’UAI ha quindi rettamente seguito l’iter procedurale sancito dall’art. 52 LPGA.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto al versamento retroattivo della rendita dal 1° marzo 1999 (12 mesi prima della domanda tardiva di prestazioni ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 prima frase LAI) rispettivamente dal 1° gennaio 1996 (momento in cui è sorta l’invalidità) o prima ancora.

 

                               2.4.   Ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 LAI chi pretende le prestazioni assicurative, deve annunciarsi al competente ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (ufficio AI).

L'art. 48 cpv. 1 LAI prevede che “il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse si estingue in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta."

                                         Secondo la citata disposizione quindi le prestazioni possono essere percepite con effetto retroattivo limitato a cinque anni.

 

                                         L'art. 48 cpv. 2 LAI precisa tuttavia che:

 

"  se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.

Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza."

                                     
Occorre comunque precisare che, secondo la giurisprudenza del TFA, con “ i fatti motivanti il diritto” si fa riferimento al danno alla salute fisica o mentale che causa un’incapacità di guadagno permanente o di lunga durata o che provoca, in assicurati senza attività lucrativa, un impedimento nelle proprie mansioni abituali.
Pertanto la “conoscenza” di tali fatti non si riferisce alla facoltà soggettiva dell’assicurato di rendersi conto del proprio stato di salute, ma piuttosto alla possibilità oggettiva di stabilire che tale stato è suscettibile di aprire il diritto alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità (cfr. DTF 100 V 120; RCC 1984 pag. 420).
Dunque il versamento secondo l’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI è dato nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, come la malattia, l’assicurato oggettivamente non poteva provvedere ad inoltrare la domanda di prestazioni assicurative e vi ha rimediato in un termine ragionevole dopo la cessazione dell’impedimento (cfr. DTF 102 V 112; RCC 1984 pag. 420).
Lo stesso vale se l’assicurato, a causa del suo stato di salute, non è in grado di conoscere i fatti motivanti il diritto alle prestazioni, allorquando già ne ricorrevano gli estremi ( cfr. DTF 108 V 228 consid. 4 ove si trattava di grave schizofrenia di tipo processuale con manifestazioni paranoidi; cfr. anche STFA 29 marzo 2001 indedita nella causa K., I 71/00 e 16 marzo 2000 inedita nella causa U.V e LL; I 149/99).
Pertanto, secondo la dottrina, i casi di restituzione del termine ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI sono accordati in rare occasioni (“La restitution du délai, au sens de la 2e phrase de l’alinéa 2 de l’art. 48 LAI, ne peut donc être accordée que dans des cas très rares, c’est-à-dire dans ceux où l’atteinte à la santé du recourant ne pouvait être objectivement constatée en l’état de la science médicale. ”, cfr. Valterio, Droit et pratique de l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 306).



                               2.5.   In esito alla STFA di rinvio, in data 18 settembre 2002 l’UAI ha chiesto al dr. __________, già estensore della perizia 6 luglio 2001, di
comunicare se la patologia di cui soffre l’assicurata comporta un’incapacità di discernimento, in caso affermativo, da quando è presente questa situazione (doc. AI _).

Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 10 ottobre 2002 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha innanzitutto precisato che la normativa dell’art. 48 cpv. 2 LAI è applicata qualora l’assicurata sia stata impedita di agire per causa forza maggiore, o quando la stessa sia affetta da una malattia mentale vera e propria o nel caso in cui la paziente non disponga della facoltà di intendere e di volere.
Dopo aver negato la prima eventualità, il perito ha confermato la diagnosi di disturbo di personalità emotivamente di tipo borderline, facendo tuttavia presente come sia difficile esprimere con chiarezza se tale disturbo possa essere considerato una malattia mentale vera e propria. Non potendo inoltre dare una precisa valutazione sul periodo di inabilità lavorativa, il perito ha consigliato di rivolgersi al medico curante dr.ssa __________.
Per quel che concerne il terzo punto, vale a dire sulla capacità di discernimento, il dr. __________ ha precisato che “ una persona con un evidente scompenso psicotico non è in grado né di intendere né di volere, ma ciò non è stato in modo costante il caso dell’assicurata” (doc. AI _).

L’UAI ha quindi interpellato la dr.ssa __________, la quale, con scritto 2 dicembre 2002, ha precisato quanto segue:

 

"  Conosco la sig.na __________ dal febbraio 1999 e la seguo regolarmente da allora sia con un trattamento farmacologico che con una psicoterapia a frequenza settimanale.

Dal 1999 a oggi la paziente ha attraversato diversi periodi di acuzie della malattia di cui due hanno necessitato un ricovero: il primo presso la Clinica __________ nel 2000 ed il secondo presso la _________ nel 2001.

La paziente presenta la facoltà d'intendere e volere a tuttoggi né ho mai constatato una scemata capacità d'intendere e volere in questi anni neppure nei momenti di acuzie benché fosse molto in difficoltà." (Doc. AI _)

 

                                         Di analogo parere è la dr.ssa __________, direttrice della Clinica psichiatrica “__________ ” presso la cui struttura sanitaria l’assicurata è stata degente nel 2000 per circa cinque mesi.
La specialista in psichiatrica e psicoterapia ha infatti concluso che “ per quanto ha osservato durante la degenza e in base all’anamnesi ottenuta fino allora, l’assicurata __________, ha mantenuto una facoltà di intendere e volere” (doc. AI _).

                                         Sulla base dei summenzionati atti medici, l’amministrazione ha quindi ritenuto che lo stato di salute di __________ non le avrebbe impedito di rivolgersi all’assicurazione invalidità per inoltrare una domanda di prestazioni, negando quindi l’erogazione della rendita antecedentemente al 1° gennaio 1999.

La ricorrente sostiene invece la lacunosità degli accertamenti esperiti dall’UAI in quanto quest’ultimo non ha coinvolto l’allora medico curante di __________ che avrebbe potuto accertare se fosse stata capace di comprendere il carattere invalidante della malattia e di conseguenza inoltrare per tempo la domanda di rendita.

 

                               2.6.   Nel caso in esame, come riportato al consid. 2.4, determinante è sapere se __________ era oggettivamente in grado di stabilire che il suo stato di salute avrebbe potuto aprire il diritto alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità.

                                         Ai fini del giudizio non è invece rilevante accertare se la stessa soggettivamente ignorava la reale entità dell’affezione di cui è portatrice o se non conosceva le conseguenze giuridiche derivanti da tale danno alla salute.

Nella perizia 6 luglio 2001 il dr. __________, diagnosticando un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline, aveva anche ipotizzato una schizofrenia, affezione che permetterebbe di riconoscere la deroga dell’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI (cfr. consid. 2.4).
Tuttavia, nel complemento peritale 10 ottobre 2002 lo specialista, senza aver ripreso l’ipotizzata schizofrenia ma confermato il disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline, ha precisato che l’assicurata, sebbene fosse stata soggetta a periodici scompensi di natura psicotica, non ha avuto un costante periodo d’incapacità di discernimento
(“ Per quel che concerne il terzo punto, ossia la facoltà di intendere e di volere, va detto che una persona con un evidente scompenso psicotico non è in grado d’intendere né di voler, ma ciò non è stato in modo costante il caso dell’assicurata”, doc. AI _).

Né può essere ipotizzato che allorquando l’assicurata soggiornava a __________ avesse avuto degli scompensi psicotici da precludere la sua capacità di discernimento, né che fosse affetta da schizofrenia.
Infatti, durante l’istruttoria di causa questo TCA ha formulato le seguenti domande all’allora psichiatra curante, dr. ssa __________, la quale ha risposto con scritto 20 ottobre 2003:

"(…)

1.      Quale è stata la durata del trattamento ?

Dal novembre 1994 al settembre 1997.

2.      La paziente soffriva di schizofrenia ? Da quando ?
Se no, quale è stata la sua diagnosi ?

No, ho diagnosticato un disturbo di tipo borderline senza scompensi psicotici clinicamente diagnosticabili durante il periodo del trattamento.

3.      In quel periodo presentava un’incapacità di intendere e di volere ?
Se sì, da quando ?

In teoria una limitata capacità di intendere o volere è nel quadro della diagnosi di borderline possibile ma non obbligatoria. Ritengo che rispondere a questa domanda sia materia di una perizia psichiatrica eseguita da un esperto neutrale." (Doc. _).

                                         Vero che la dr.ssa __________ ha indicato una possibile limitata capacità di discernimento, che può rientrare nella diagnosi di disturbo della personalità di tipo borderline, ma è altrettanto vero che il perito ha escluso un periodo d’incapacità di intendere e di volere di lunga durata.
Del resto, come riportato nel considerando precedente, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ hanno negato un’incapacità di discernimento, nonostante il peggioramento dello stato di salute della ricorrente nel 2000, con conseguente ricovero presso la Clinica __________.
Inoltre, l’iter formativo seguito da __________ (studi universitari a __________, formazione presso la scuola infermieri e stage professionale in Ticino), dimostra come la stessa, nonostante l’affezione psichica, di cui non si vuole relativizzare la gravità, fosse comunque in grado di operare delle scelte riguardanti la sua vita. Tantomeno dagli atti risulta che nei confronti della ricorrente sia stata ordinata, da parte delle competenti autorità amministrative, una tutela.

 

                                         Infine, con riferimento alle osservazioni 31 ottobre 2003 del padre dell’assicurata (XII), va detto che in casu non è determinate sapere il momento esatto in cui è sorta l’incapacità al lavoro rispettivamente al guadagno, ossia se nel 1996 o antecedentemente (su tale questione i pareri medici non sono comunque univoci, cfr. doc. AI _, perizia 6 luglio 2001 dr. __________ pag. 10, doc. _), visto che in ogni modo non sussistono i motivi per restituire il termine di perenzione di cui all’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI e quindi non vi sono i presupposti per l’erogazione della rendita prima del 1° gennaio 1999.

                                         Visto quanto sopra, la decisione su opposizione va confermata, mentre il ricorso respinto.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti