Raccomandata |
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Incarto n.
RG/sc |
Lugano 25 marzo 2003
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 3 marzo 2003 di
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dr.med. __________
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contro |
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la decisione del 24 settembre 2002 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto in fatto e in diritto che
- per decisione 24 settembre 2002, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), con effetto dal 1. novembre 2000 ha assegnato a __________, riconoscendole un grado d'invalidità del 70%, una rendita di fr. 1553 mensili (fr. 1592 dal 2001) rispettivamente una rendita per ciascuno dei figli __________ e __________ di fr. 490 mensili (fr. 502 dal 2001); contestualmente, dall'importo complessivo di fr. 56'968 dovuto a titolo di rendite arretrate per il periodo 1. novembre 2000-31 agosto 2002 l'UAI ha dedotto fr. 22'172, corrispondenti all'ammontare di rendite già versate;
- con ricorso datato 3 gennaio 2003, consegnato alla posta il 21 marzo 2003 (cfr. busta d'impostazione), l'assicurata, pur riconoscendo la tardività del gravame, ha impugnato la decisione amministrativa censurando la deduzione di fr. 22'172 operata dall'UAI per rendite indebitamente già versate al di lei marito e postulando il versamento in suo favore di complessivi fr. 39'000;
- secondo l'art. 84 cpv. 1 LAVS, nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002 ed applicabile per analogia all'assicurazione invalidità in virtù del rimando di cui l'art. 69 LAI, contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione gli interessati possono interporre ricorso entro 30 giorni dalla notificazione;
- il termine di ricorso è perentorio;
- se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994 ° 98 pag. 355, Nr. 12);
- in casu, per ammissione dell'insorgente medesima, il ricorso interposto contro la decisione 24 settembre 2002 e consegnato alla posta il 21 marzo 2003, è manifestamente tardivo (cfr. ricorso, cfr. doc. _);
- l'argomento addotto dall'insorgente secondo cui essa non avrebbe interposto ricorso in tempo utile in quanto "la signora __________ [funzionaria incaricata dell'UAI, ndr] non me lo ha specificato, bensì mi ha detto di chiedere l'importo a mio marito" (cfr. anche lo scritto 3 marzo 2003 dell'assicurata all'UAI, all'attenzione della funzionaria __________, in cui l'assicurata asserisce che "mi stupisco di non essere stata informata allora del mio diritto di ricorso", doc. _) non è circostanza idonea a giustificare la tardività del presente gravame e a fondare quindi una restituzione del termine inosservato, ritenuto che la facoltà di ricorso nel termine di 30 giorni dinanzi allo scrivente TCA avverso il provvedimento 24 settembre 2002 risulta essere stata espressamente indicata in calce al medesimo (cfr. l'indicazione "rimedi di diritto" nella decisione impugnata, doc. _) e che le censure ora mosse nei confronti dell'operato dell'UAI avrebbero quindi dovuto essere fatte valere entro tale termine (sui motivi invocabili a sostegno di una richiesta di restituzione di un termine inosservato cfr. in particolare DLA 1996/1997, pag. 70; DLA 1988, pag. 128; DTF 119 II 87 consid. 2a, DTF 114 V 125, DTF 112 V 256 in fine e giurisprudenza ivi citata, DTF 110 V 343 consid. 3; DTF 110 V 216 consid. 4; STFA 16 settembre 1985 in causa G., non pubblicata);
- di conseguenza il gravame 3 marzo 2003 di __________ contro la decisione 24 settembre 2002 dell'UAI, cresciuta in giudicato, deve essere dichiarato irricevibile;
- per quanto attiene alla modifica di una decisione formalmente cresciuta in giudicato, ritenuta sin dall'inizio errata, secondo giurisprudenza essa può o deve essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata a) in via di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 122 V 21 consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; DTF 117 V 12 consid. 2a, DTF 115 V 186 consid. 2c; RAMI 1992 pag. 118 consid. 4a), b) nell'ambito della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si scoprano fatti nuovi o nuove prove atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (STFA non pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E. P.; SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119 V 184; DTF 115 V 186; DTF 110 V 292 consid. 1);
- stante quanto sopra spetterà all'amministrazione, già in possesso degli scritti 3 marzo 2003 all'UAI e alla Cassa svizzera di compensazione (doc. _) e alla quale va pure trasmesso il presente atto di ricorso, valutare se procedere ad una modifica della decisione 24 settembre 2002 in via di riesame o di revisione processuale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non é ricevibile.
2.- L'incarto viene trasmesso all'UAI come ai considerandi.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti