Raccomandata |
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Incarto n.
BS/tf |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2003 di
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____________
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contro |
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la decisione del 31 marzo 2003 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. __________,
classe 1952, a causa di una patologia degenerativa all’apparato locomotore,
nonché di una sindrome depressiva, ha dovuto interrompere la sua professione di
fotocompositore.
Posto al beneficio di provvedimenti professionali da parte dell’Ufficio
assicurazione invalidità (in seguito: UAI), egli ha potuto seguire una
riqualifica professionale dapprima presso il laboratorio __________ della
Fondazione __________, poi presso le __________, dove in seguito ha trovato
lavoro a tempo parziale in qualità di poligrafico.
In data 28 ottobre 1999 il datore di lavoro, certificando un rendimento del
30%, si è infatti dichiarato disponibile a concludere con l’interessato un
contratto per un’occupazione al 30% (doc. AI _).
Con decisione 16 novembre 1999 l’amministrazione ha quindi riconosciuto a
__________ un’incapacità al guadagno del 70%, con diritto alla rendita intera
dal 1° novembre 1999 (doc. AI _).
1.2. Nell’ambito
della revisione della rendita, avviata d’ufficio nel novembre 2001 (doc. AI _),
l’UAI ha eseguito degli accertamenti medici ed economici.
Ritenuto come le condizioni di salute siano rimaste invariate, ma appurato
presso il datore di lavoro l’ammontare del nuovo salario nel 2001,
l’amministrazione ha eseguito il raffronto dei redditi giungendo ad
un’incapacità al guadagno del 62,3%.
Con decisione 22 gennaio 2003 l’UAI ha quindi erogato una mezza rendita dal 1°
marzo 2003, sopprimendo la rendita intera, ed ha motivato come segue il
provvedimento preso:
" Dalla documentazione medica e da quella economica acquisita all'incarto non si denotano dal profilo medico cambiamenti dello stato di salute, tuttavia dal lato economico si osserva che lei, per l'anno 2000, ha conseguito un reddito, corrispondente al suo effettivo rendimento, di Fr. 33'005.- che può essere considerato anche per l'anno 2001. Prendendo poi in considerazione il reddito che avrebbe potuto ottenere da sano, ossia Fr. 87'575.- (reddito ipotetico ottenuto aggiornando al 2001 quello di Fr. 80'124.-del 1993) e confrontandolo con il suo attuale reddito, cioè Fr. 33'005.-, ne risulta che la sua invalidità al lavoro è del 62,3% e non più del 70%.
Pertanto, visto e considerato quanto sopra, la sua rendita d'invalidità viene adeguata immediatamente secondo i termini di legge.
Conseguentemente, la sua rendita AI è ridotta a una mezza rendita. Il suo importo corrisponde alla metà dell'importo di cui lei ha beneficiato finora.
La riduzione della prestazione sarà effettiva a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della presente decisione.
Un ricorso contro la presente decisione non avrà
effetto sospensivo, in virtù dei combinati disposti dell'art. 97, cpv. 2 LAVS e
81 LAI." (Doc. AI _)
1.3. A seguito
dell'opposizione orale (doc. AI _) e scritta dell’assicurato (doc. AI _), in
data 31 marzo 2003 l’UAI ha emanato una decisione su opposizione e confermato
la soppressione della rendita intera ed il conseguente versamento di una mezza
rendita (doc. AI _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 16 aprile 2003, __________, patrocinato dall’avv.
__________, ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il
ripristino della rendita intera.
Egli ha contestato sia la determinazione del reddito da valido che da invalido.
Con riferimento al primo dato, egli ha precisato quanto segue:
" Orbene, il criterio adottato dall'Ufficio AI di adattare semplicemente l'ultimo salario all'aumento del costo della vita disattende completamente questi principi. Infatti, detto metodo non consente di tener conto degli aumenti salariali e delle possibilità di avanzamento nella professione.
Di contro, i dati forniti dall'Associazione svizzera per la comunicazione visuale (VISCOM) con la dichiarazione 17 febbraio 2003 tengono conto di tutti questi fattori.
A torto poi l'Ufficio AI ritiene che questi dati non sarebbero utilizzabili in Ticino perché gli stipendi sono notoriamente più bassi. Difatti, la stessa VISCOM afferma che anche tenendo conto di un certo differenziale di salario fra il Ticino e la media svizzera, in concreto il salario potrebbe essere ricondotto con buona approssimazione nell'intervallo delle medie rilevate sul piano nazionale.
Per quanto concerne il reddito da invalido deve far stato – diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio AI – quello che risulta dai certificati di salario, trattandosi di documenti ufficiali che hanno una portata probatoria superiore a quella di una semplice comunicazione del datore di lavoro.
Sulla base delle considerazioni che precedono
l'inabilità lavorativa del ricorrente oscilla tra il 66,7% e il 69,30%, per cui
il diritto ad una rendita intera giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI." (Doc. _)
1.5. Mediante risposta di causa 5 maggio 2003 l’UAI ha per contro chiesto la reiezione del ricorso, confermato la validità del proprio operato ed ha osservato:
" In merito alla questione relativa al salario che l'assicurato avrebbe potuto percepire senza invalidità, si ribadisce la bontà della scelta operata dallo scrivente Ufficio anche in considerazione delle nuove critiche avanzate.
Per quanto attiene in particolare ad eventuali promozioni o aumenti di salario che esulano dal normale adeguamento al rincaro, e che l'amministrazione avrebbe a torto escluso a priori, si rileva che i medesimi possono essere presi in considerazione solo se al momento in cui subentra il danno alla salute vi sono indizi concreti atti a concludere che l'assicurato beneficerà effettivamente di tali adeguamenti, indizi che tuttavia nella fattispecie difettavano.
Si sottolinea inoltre che la stessa Viscom nel proprio parere ha parimenti considerato una posizione lavorativa invariata, partendo quindi dal presupposto che nel frattempo non sarebbe subentrata modifica alcuna circa la posizione dell'assicurato in seno all'azienda.
Infine, è bene accennare al fatto che lo
stipendio stimato dall'amministrazione è perfettamente in linea con quello a
suo tempo ipotizzato dalla stessa ditta __________ (fr. 80'000.- a 85'000.-
annui nel 1999, cf. rapp. 28.10.1999, doc. n. _ a inc. AI)." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se vi è stato un cambiamento importante della situazione
invalidante di __________ giustificante la soppressione, in via di revisione,
della rendita intera ed il conseguente versamento di una mezza rendita.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D.
Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (cfr. art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.6. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
2.7. In sede di
revisione, basandosi sul rapporto 2 gennaio 2002 del medico curante (doc. AI
_), l’amministrazione ha accertato che le condizioni di salute di __________
sono rimaste sostanzialmente invariate (doc. AI _).
Dal lato economico, invece, vi è stata una modifica.
Nel questionario compilato il 5 dicembre 2001 la ditta __________ ha dichiarato
di versare mensilmente al ricorrente fr. 2'500.— di salario al lordo degli
oneri sociali (doc. AI _), specificando in seguito, su richiesta dell’UAI, che
tale retribuzione corrisponde all’effettivo rendimento lavorativo e che “il
rendimento del Sig. __________ risulta ancora del 30% per cui ci sembra di
poter escludere una possibili crescita” (doc. AI _). Nel precedente
scritto 28 ottobre 1999 il datore di lavoro aveva invece precisato che
l’interessato percepiva il 30% di un salario di fr. 5'000.— (doc. AI _).
Di conseguenza, l’UAI, facendo un raffronto tra il reddito di
fr. 87'575 percepito l’assicurato prima del danno alla salute (aggiornato al
2001) con quello da invalido di fr. 33'005.--, ha determinato un discapito
economico del 62,3% che dà diritto ad una mezza rendita.
Nel ricorso l’assicurato sostiene invece che il reddito ipotetico da sano
oscilla tra i fr. 97’383 e i fr. 105'976.—, facendo riferimento ai dati
statistici forniti il 17 febbraio 2003 dalla Viscom
(Associazione svizzera per la comunicazione visuale, cfr. sub doc. AI _) e
rammentando inoltre come tali importi tengano conto anche di un avanzamento
professionale.
Raffrontando il reddito di fr. 97’383 con il salario da invalido di
fr. 32'500.--, secondo il ricorrente, l’invalidità sarebbe maggiore del 66,6%,
motivo per cui la soppressione della rendita intera non appare giustificata.
2.8. Per
accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella
causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a) rispettivamente, in caso di revisione,
al momento della decisione su revisione (DTF 125 V 368 consid. 2, 105 V 29,
cfr. consid. 2.4).
Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire
tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze
personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione
di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi
concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure
RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari
che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. VSI 1999
pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa
B., I 56/02).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della valutazione del
salario ipotetico, eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono
essere presi in considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia
altamente probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una
probabile ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli
avrebbe effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto
invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non bastano
in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in relazione
al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso passi
concreti ( VSI 1998 pag. 174-175 = SVR 1998 IV nr. 5 pag. 5a; RAMI 1993 U Nr.
168; DTF 96 V 29; Meyer-Blaser, op.cit., pag. 206-207).
Degli indizi concreti in favore di un’evoluzione della carriera professionale
esistono, ad esempio, quando è ravvisabile, da parte del datore di lavoro, una
tale prospettiva di avanzamento oppure quando egli ha fornito delle garanzie in
tal senso.
L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi già manifestata
attraverso dei passi concreti, quale la frequentazione di corsi, l’inizio di
studi o l’avere sostenuto degli esami (cfr. DTF 96 V 29; RAMI 1993 U168 consid.
3b; STFA inedita 19 settembre 1996 in re M. [I 419/95]; STFA inedita 4
settembre 2002 in re L [M 8/01]).
2.9. Nel caso in esame, al fine di giustificare la determinazione del reddito ipotetico da valido sostenuta nell’atto ricorsurale, __________ ha prodotto lo scritto 17 febbraio 2003 della Viscom il cui tenore è il seguente:
" A scadenza biennale, la Viscom Associazione svizzera per la comunicazione visuale compie un sondaggio presso i propri membri per rilevare i salari lordi del personale impiegato nelle tipografie affiliate. Le aziende non sono tenute a fornire i loro dati. Un buon numero di esse partecipa però al rilevamento salariale. I risultati raccolti, da un punto di vista statistico, possono essere considerati significativi.
Gli ultimi dati rilevati sul piano nazionale, riferiti al mese di ottobre 2002, hanno permesso di stabilire che:
il salario medio annuo di un caporeparto (età media 49 anni) si eleva a Fr. 105'976.-
il salario medio annuo di un caporeparto del settore prestampa (età media 44 anni) si eleva a Fr. 97'383.-
Questi professionisti non sottostanno al Contratto Collettivo di Lavoro del settore, in quanto sono considerati quadri aziendali.
Alla domanda "quale potrebbe essere oggi il salario di un caporeparto (nel caso specifico il signor __________) attivo in Ticino, che nel 1993 riceveva uno stipendio lordo annuo di Fr. 84'695.-?, è (estremamente) difficile rispondere.
- Ipotizzando la funzione all'interno dell'azienda invariata (nessuna
promozione, nessun licenziamento),
- ipotizzando il riconoscimento da parte del datore di lavoro di un adeguamento salariale pari alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo – in genere, per il settore, la base di riferimento è la variazione annua calcolata al mese d'ottobre – che porterebbe il salario annuo a Fr. 94'629.- (si veda la tabella allegata),
- ipotizzando aumenti reali di salario nella media di altri professionisti a pari grado di responsabilità,
- considerando l'età della persona (51 anni),
- tenendo conto di un certo differenziale salariale fra il Ticino e la media svizzera.
Il salario potrebbe essere ricondotto con buona
approssimazione nell'intervallo delle medie rilevate sul piano nazionale citate
all'inizio dello scritto." (Doc. AI _)
Orbene,
nella decisione impugnata rettamente l’amministrazione ha sottolineato come i
dati statistici menzionati dalla Viscom si riferiscono ad una media svizzera
che notoriamente è maggiore di quella ticinese. Vero che la succitata
associazione ha ipotizzato che il salario dell’assicurato potrebbe rientrare
tra i 105'976 e i 97'383 franchi, ma tuttavia si tratta di un calcolo teorico,
approssimativo, non conforme alla peculiarità del caso in esame.
La modalità di calcolo eseguita dall’UAI (ultimo reddito percepito
dall’assicurato prima dell’insorgenza del danno, aggiornato al 2001) risulta
invece più consona ai succitati dettami giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8),
rispecchiando meglio il reale sviluppo salariale del ricorrente.
Inoltre, gli atti non contengono dei concreti indizi che permettono di
ipotizzare un’evoluzione salariale maggiore di quella fissata
dall’amministrazione, segnatamente a titolo di avanzamento professionale.
Del resto, come giustamente fatto notare dall’amministrazione nella risposta di
causa, i fr. 87’575.— di reddito da valido riportati nella decisione impugnata
si situano in linea con il reddito da sano ipotizzato dalla ditta __________
nello scritto 28 ottobre 1999
[ “ Se il signor __________ avesse sempre continuato la sua professione di
tipografo, oggi sicuramente potrebbe ancora svolgere la sua mansione conseguita
precedentemente alla sua invalidità ossia quella di responsabile di reparto.
Per questa funzione potrebbe percepire una salario annuo di fr. 80'000.-/
85'000.— (vedi anche suo ultimo salario)”, doc. AI _].
Riguardo al reddito da invalido, l’amministrazione ha preso in considerazione
l’importo di fr. 33'005.— (recte: fr. 33'000) che corrisponde al salario
mensile di fr. 2'500 percepito dal ricorrente nel 2000, moltiplicato per
tredici mensilità, aggiuntivi della gratifica di fr. 500.—, così come dichiarato
dal datore di lavoro il 5 dicembre 2001. Dallo stesso scritto risulta inoltre
che l’evoluzione salariale per il 2001 corrisponde a quella dell’anno
precedente (doc. AI _).
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati redditi del lavoro nel senso
dell’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi
i contributi disposti dalla LAVS. Sono tuttavia esclusi: le prestazioni del
datore di lavoro per perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia,
implicante un’incapacità lavorativa debitamente comprovata (lett. a); i
componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come
esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro
(lett. b); le indennità di disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno
(LIPG) e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità (lett. c).
Essendo dunque la gratifica parte del salario determinante AVS (art. 7 lett. c
OAVS), rettamente l’amministrazione l’ha conteggiata ai fini del reddito da
invalido.
Dal raffronto tra i fr. 87’575 — di reddito da
valido con quello da invalido di fr. 33'000.--, l’amministrazione ha
determinato un’incapacità al guadagno del 62,3 %. Sebbene per il raffronto dei
redditi non è stato preso in considerazione il momento della decisione di
revisione impugnata (cfr. consid. 2.6.), ma il 2001, questa circostanza non
permette tuttavia di assegnare una rendita intera d’invalidità. Infatti, con un
reddito da valido aggiornato al 2003 di fr. 90’399 (adeguamento per il 2002
dell’1,8% e per il 2003 dell’1,4%, quest’ultimo dato si riferisce al primo
semestre; cfr. variazione dei salari nominali, tabella B.10.2, pubblicata in
“La Vie économique” 12/2003, pag. 95, edita dal Seco, segretariato di Stato
dell’economia) e un salario da invalido, adeguato al 2002 (il rilevamento
statistico per il 2003 non è ancora disponibile, cfr. indice dei salari
nominali della tabella B. 10.3, edita in “La Vie économique” 12/2003, pag.
95.“), di fr. 33'538, il discapito economico risulta essere del 62,9% (90399 –
33538 x 100 : 90399).
In
queste circostanze, essendo subentrata una rilevante modifica ai sensi
dell’art. 17 LPGA, rettamente l’amministrazione ha soppresso, in via di
revisione, la rendita intera, ed erogato una mezza rendita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti