Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano 10 giugno 2003
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sull’istanza 24 maggio 2003 di
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__________
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chiedente la modifica della sentenza 20 maggio 2003 emessa da questo Tribunale nella causa promossa con ricorso 18 gennaio 2003 contro
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto che:
- con sentenza del 20 maggio 2003 il TCA, statuente a Giudice unico, ha dichiarato irricevibile il ricorso 18 gennaio 2003 inoltrato da __________ in quanto non vi era alcuna decisione impugnabile emessa dall’Ufficio assicurazione invalidità (inc. 32. 2003.18);
- con istanza 24 maggio 2003 __________ ha chiesto la modifica della STCA 20 maggio 2003 nel senso di ridurre la trattenuta eseguita dall’Ufficio AI sulla sua rendita d’invaldità e di riversargli parte della rendita per il figlio __________a. Quale nuovo mezzo di prova egli ha prodotto la sentenza di divorzio 11 marzo 2003 della Pretura di __________;
considerato in diritto che:
- al 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1);
- per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga;
- ai sensi
dell’art. 61 lett. i LPGA le decisioni dell’autorità giudiziaria cantonale
devono essere sottoposte a revisione se sono scoperti nuovi fatti o mezzi di
prove oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85
cpv. 2 lett. g LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il cui rimando
era esplicitamente previsto dall’ art. 69 cpv. 1 vLAI, che prescriveva ai
Cantoni di garantire la revisione contro le decisioni se sono stati scoperti nuovi
fatti o mezzi di prova oppure se un crimine o un delitto ha influito sulla
decisione.
Tale articolo fissa i motivi di revisione processuale, lasciando ai Cantoni il
compito di disciplinare la relativa procedura (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar,
Basilea 2003, art. 61, N. 113 pag. 633);
- ai sensi dell'art. 14 lett a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA) contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se, segnatamente, sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
- in virtù
di un principio generale del diritto processuale, la domanda di revisione può
essere diretta, quale rimedio straordinario, solo contro pronunzie cantonali
cresciute in giudicato.
Un’istanza di revisione, qual’è l’istanza in oggetto, non è quindi di principio
ammissibile fintanto che sia possibile interporre il rimedio ordinario del
ricorso di diritto amministrativo (DTF 119 V 184 consid. 3a, DTF 111 V 51 segg.
consid. 3b inedito, STFA 1963 pag. 85 consid. 1, pag. 212 consid. 2, 1961 pag.
291 consid. 2; RCC 1962 pag. 447; STFA inedite del 24 aprile 2002 in re C.
consid. 2, H 153/00 e del 22 gennaio 2001 in re D. consid. 2, H 295/00;cfr.
anche Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2.a edizione, Zurigo 1998, pag. 302, N. 847; cfr. anche Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,
2a ed., pag. 260; Saladin, Das Verwaltungs-verfahrensrecht des Bundes, pag. 214
cfr. anche Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich, Zurigo 1999, § 29 n. 2, pag. 223);
- nella fattispecie in esame la sentenza in oggetto, essendo stata intimata il 20 maggio 2003, non è ancora divenuta definitiva;
- pertanto l'istanza deve essere considerata come ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 128 OG; cfr. STFA inedita del 24 aprile 2002 in re C. consid. 2, H 153/00).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
di revisione è irricevibile.
2.-
Gli atti sono rinviati per competenza di giudizio al TFA.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti