Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2003.46

 

RG/cd

Lugano

30 maggio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2003 di

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 11 aprile 2003 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

                                     

                                     -   che con ricorso 27 maggio 2003 __________ ha impugnato la decisione formale 11 aprile 2003 con cui l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) gli ha assegnato una mezza rendita d’invalidità con effetto dal 1° marzo 1999;

 

                                     -   che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

                                         Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate.
In via di principio, questa norma di procedura - come d'altronde tutte le disposizioni di natura formale di cui agli artt. 27bis a 62 LPGA - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 82, pag. 820). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c; cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);

 

                                     -   che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

 

                                     -   che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;

 

                                     -   che nel caso in esame, la decisione formale 11 aprile 2003 dell’UAI di cui si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile;

                                        

                                     -   che nella decisione impugnata rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di opposizione (erronea e irrilevante per contro l'ulteriore indicazione del rimedio del ricorso al TCA riportata in calce alle motivazioni allegate alla decisione). Tuttavia, contrariamente a quanto scritto, competente per la ricezione dell’opposizione non è la Cassa cantonale di compensazione, bensì l’UAI.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso 27 maggio 2003 é irricevibile.

                                         § Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti