Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2003.51

 

BS/sc

Lugano

17 febbraio 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2003 di

 

 

__________

rappr. da: studio legale __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 maggio 2003 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   __________, classe 1949, a seguito di un incidente occorsogli nel marzo 1979, ha subito una ferita al ginocchio sinistro e nel 1981 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti.
Con decisioni 1° aprile 1982, poi sostituite con delibere 1° giugno 1982, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità, incluse una rendita per la moglie ed i figli, per un periodo limitato (doc. _).
L’amministrazione non ha per contro riconosciuto dei provvedimenti professionali, avendo l’interessato svolto un corso per esercenti ed albergatori con lo scopo di rilevare l’esercizio pubblico del padre, ciò che poi è avvenuto (cfr. rapporto 15 dicembre 1981 del consulente in integrazione professionale, doc. _).

                               1.2.   Nel mese di marzo 1994 __________ ha presentato una nuova domanda di prestazioni (doc. _).

Tenuto conto della perizia 26 luglio 1994 del dr. __________, il quale ha riscontrato una difficoltà di deambulazione con dolori lombari al ginocchio e cervicali (doc. _) nonché degli accertamenti economici eseguiti dal consulente in integrazione professionale (cfr. rapporto 24 ottobre 1994, doc. _), l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha deciso di procedere ad una riqualifica dell’assicurato quale impiegato di commercio (doc. _), conclusasi con successo nel 1998 (doc. _).

 

                                         Ritenuto l’interessato convenientemente reintegrato dal profilo professionale, la procedura è stata stralciata dai ruoli (doc. _).

 

                               1.3.   Mediante un’ulteriore domanda di prestazioni del 27/28 agosto 2002, __________ ha fatto presente che per via dei dolori alla gamba sinistra ed alla schiena, nonché a seguito di problemi cardiaci, non può continuare ad esercitare l’attività di impiegato tuttofare presso la ditta __________, iniziata nel gennaio 2000 (doc. _).

 

                                         Raccolti i certificati medici del caso, sottoposti al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), con decisione 4 marzo 2003 l’amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni assicurative poiché “ dalla documentazione specialistica acquisita all’incarto risulta una totale abilità al lavoro nella professione imparata d’impiegato d’ufficio” (doc. _).

 

                               1.4.   Con tempestiva opposizione 17 marzo 2003 __________ ha contestato la decisione amministrativa, chiedendo di essere convocato dall’amministrazione per un colloquio (doc. _).

Tale incontro si è tenuto il 7 aprile 2003 durante il quale egli ha tuttavia mantenuto l’opposizione (doc. _).

 

                               1.5.   Mediante decisione su opposizione 13 maggio 2003 l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni, motivando come segue:

 

"  (…)

In concreto, l'assicurato è impiegato presso la ditta __________, attualmente in misura del 25%. In sede di opposizione l'interessato ha infatti dichiarato di non poter svolgere altre mansioni al di fuori di quelle d'ufficio.

 

Orbene, come già si è avuto modo di accennare, l'assicurato è stato assunto dalla __________ in qualità di tuttofare. In base alle dichiarazioni del datore di lavoro, l'attività è suddivisa nel seguente modo: lavori d'ufficio (20%), trasporti e relazioni esterne (5%), ausiliario di meccanica (75%).

 

Considerato il genere di mansioni che l'assicurato è tenuto a svolgere, appare chiaro che l'attuale professione non è adeguata al suo stato di salute.

Si rilevi al proposito che l'assicurato è stato riformato quale impiegato di commercio proprio in considerazione del fatto che tale attività, in quanto sedentaria e leggera, poteva essere svolta normalmente.

 

In tal contesto è bene rammentare che secondo costante giurisprudenza, la persona che richiede prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso, anche lavoro o domicilio (DTF 123 V 88, 113 V 28).

 

In concreto, se è credibile che il danno alla salute del quale l'assicurato è portatore gli impedisce di svolgere l'attività attuale in misura superiore al 25%, tuttavia è accertato che nella professione appresa d'impiegato di commercio non vi sarebbe alcuna limitazione. Una conferma in tal senso è stato fornita dal nostro Servizio medico, che in sede di opposizione è nuovamente stato chiamato ad esaminare il caso, anche in ragione del nuovo rapporto inviato dal medico curante, ed attestante un peggioramento dello stato valetudinario dell'assicurato. Detto Servizio ha infatti ritenuto non siano stati presentati elementi atti a dimostrare che il danno alla salute comprometterebbe lo svolgimento dell'attività d'impiegato di commercio." (Doc. _, pag. 3-4)

 

                               1.6.   Contro la succitata decisione __________, rappresentato dall’avv. __________, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso.
Postulando l’annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente riconoscimento di una rendita, il ricorrente ha segnatamente fatto valere:

 

"  (…)

Il ricorrente chiede quindi nuovamente che la richiesta di prestazioni che egli ha presentato già il 4 settembre 2002 sia accolta.

 

Le sue condizioni di salute sono peggiorate negli anni: egli soffre ora di gravi disturbi, che non lo assillavano al momento della riqualifica professionale.

A causa dei disturbi di cui egli soffre, il ricorrente non può più svolgere la professione per la quale egli aveva svolto negli scorsi anni la riqualifica, e quindi d'impiegato di commercio.

Concretamente, il ricorrente non può più lavorare quale impiegato di commercio che in ragione del 25%.

 

L'Ufficio dell'assicurazione invalidità ha tralasciato di considerare i certificati medici presentati dal ricorrente: non ha d'altro canto ordinato alcuna ulteriore visita specialistica." (Doc. _, pag. 5)

                                         Contestualmente egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                               1.7.   Mediante risposta 24 giugno 2003 l’amministrazione, confermando la decisione contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso e fatto presente quanto segue:

 

"  (…)

Ad ogni modo, per quanto attiene all'obiezione secondo la quale l'amministrazione avrebbe completamente ignorato il rapporto 22 aprile 2003 stilato dal dottor __________, si vorrebbe attirare l'attenzione sul fatto che il medesimo, assieme all'intero incarto, è stato sottoposto al vaglio del nostro Servizio medico regionale il quale, tramite rapporto 8 maggio 2003, ha chiaramente avuto modo di esprimersi al riguardo (cf. doc. _).

 

Né d'altro lato appare corretto affermare che l'interessato non sia stato reso edotto in merito al fatto che un eventuale peggioramento avrebbe dovuto essere reso verosimile. Lo confermano sia il verbale di opposizione (doc. _), sia il fatto che a seguito dell'opposizione l'assicurato si sia effettivamente rivolto al proprio medico curante, al fine di ottenere un rapporto aggiornato in merito al proprio stato." (Doc. _)

 

 

                               1.8.   Ricevuta dal ricorrente la documentazione pertinente alla domanda di assistenza giudiziaria (VIII, X), con decreto 29 ottobre 2003 il TCA ha accolto l’istanza (XI).

 

 

                                         in diritto

 

                                          In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

 

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto ad una rendita d’invalidità.

 

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.


Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, da un attento esame degli atti, questo TCA ritiene che l’assicurato non presenta una grado d’invalidità pensionabile del 40% nell’attività di impiegato d’ufficio appresa grazie alla riformazione professionale finanziata a suo tempo dall’UAI.

Rettamente l’amministrazione ha evidenziato come buona parte del nuovo lavoro di impiegato tuttofare presso la ditta __________, iniziata nel mese di gennaio 2000, non può essere ritenuta confacente alle difficoltà di deambulazione dovute all’accorciamento della gamba sinistra, eseguita mediante artrodesi dopo l’incidente del 1979, ed ai dolori derivanti dalla sindrome cervicale e lombare diagnosticati dal dr. _________ nel rapporto 19 luglio 2002 (doc. _), già evidenziata dal dr. ________ nella perizia del 26 luglio 1994 (doc. _).
Dagli accertamenti eseguiti presso il datore di lavoro è infatti risultato che la succitata attività è suddivisa nel modo seguente:  lavori d’ufficio (20%), trasporti e relazioni esterne (5%), ausiliario di meccanica (75%). Quest’ultima mansione non è confacente alla suesposta sintomatologia poiché l’assicurato deve trasportare dei pesi pesanti e lavorare su macchine utensili, il tutto stando in posizione eretta (cfr. doc. _).
Anche nella perizia 17 dicembre 2001 all’Assicurazione Nazionale Svizzera il dr. __________ ha ritenuto l’attività svolta presso la _____________ inidonea, giustificando quindi una completa inabilità nel lavoro svolto nell’officina meccanica (sub doc. _).

Per contro, dalla documentazione medica contenuta nell’inserto può essere evinto come la professione d’impiegato d’ufficio sia più adeguata alle sue condizioni di salute.
Nel rapporto 13 agosto 2002 il dr. __________, dopo aver eseguito una risonanza magnetica del rachide lombare, seppur evidenziando che “la situazione del paziente è invariata con dolori lombari sia in posizione statiche che in movimento”, ha tuttavia sottolineato che “il problema consiste (…) in uno scompenso muscolare dovuto alla lesione della gamba sinistra con una deambulazione fortemente alterata” (sub. doc. _), ciò che non influisce in modo rilevante in un’attività sedentaria e leggera qual’è quella appresa dall’assicurato.
In tal senso, nella nota 19 febbraio 2003 la dr.ssa __________, operante presso il SMR, ha sostenuto un’abilità lavorativa dell’80% d’impiegato d’ufficio dovuta alla necessità di cambiare regolarmente la posizione e di non dover restare seduto per oltre 2 ore per via della sindrome lombare e cervicale (doc. _).

                                         Né il diabete mellito, né la coronopatia di cui il ricorrente è affetto costituiscono una limitazione di rendimento.

                                         Riguardo al diabete, è lo stesso medico curante, dr. __________, che nel rapporto 19 settembre 2002 l’ha ritenuto senza ripercussione sulla capacità lavorativa, come pure l’ipertensione arteriosa, l’iperilipidemia e l’iperurcemia (doc. _).

                                         Per quel che concerne la seconda affezione, dall’esame dei referti del prof. __________ (primario di cardiologia, angiologia e medicina interna dell’Ospedale di __________) e della scintigrafia miocardica da sforzo eseguita presso l’__________ (Istituto oncologico della Svizzera Italiana, __________), la dr. ssa __________ ha costatato che la "coronaropatia è attualmente controllata e asintomatica; la scintigrafia sotto sforzo ha permesso di escludere un’ischemia ed ha oggettivato un’ottima FE del ventricolo sinistro” (doc. _). A tale valutazione fa eco quella del dr. __________, responsabile del SMR, il quale ha confermato che la “malattia cardiaca, tenuta in buon equilibrio, non ha mostrato progressione. La funzionalità ventricolare è buona, gli esami elettrocardiografici non mostrano ischemia” (doc. _), motivi per cui la patologia coronaria non è da ritenere invalidante.

 

 

                               2.6.   Con rapporto 22 aprile 2003 prodotto dal ricorrente in sede di opposizione, sottoposto all’esame del SMR (doc. _), il medico curante ha segnalato:

"  (…)

che attualmente il paziente è ancora in fisioterapia sempre per la schiena e le gambe.

Concludendo posso asserire che dal 2001 le condizioni del signor __________ in merito alla cervicale, alla lombare ed alla gamba sono sicuramente peggiorate. (…)" (Doc. _)

 

                                         Tuttavia va segnalato che il dr. __________, nel rapporto 19 settembre 2002 – quindi dopo l’asserito peggioramento avvenuto nel 2001 – ha certificato che il paziente è in grado di svolgere, quale altra  attività, solo quella d’impiegato d’ufficio, senza apportare alcuna riduzione di rendimento (doc. _).

                                         Ora, non si vuol mettere in dubbio che vi sia stato un peggioramento della sintomatologia, dovuto molto verosimilmente dall’espletamento dell’attività inidonea di impiegato tuttofare; tale peggioramento non risulta tuttavia avere delle ripercussioni sulla professione appresa dall’interessato nel 1998. Del resto va rilevato come nel ricorso l’assicurato abbia dichiarato di poter esercitare l’attuale professione unicamente nella misura dal 25%, ciò che corrisponde essenzialmente a quelle mansioni da svolgere in posizione seduta.

 

                                         Pertanto, visto quanto riportato sopra, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - , è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che nell’attività adeguata di impiegato di commercio, __________ non raggiunge il grado d’invalidità minimo pensionabile del 40%.


Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti