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Raccomandata |
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Incarto n.
BS/RG/tf |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 27 giugno 2003 di
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__________
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contro |
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la decisione del 26 maggio 2003 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto in fatto:
1.1. __________,
classe 1952, in data 18 ottobre 1999 ha subito un incidente della circolazione.
Con decisione 11 ottobre 2000 l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito:
UAI) le ha riconosciuto, sulla base della perizia multidisciplinare del
Servizio di accertamento dell’AI (in seguito: SAM, cfr. doc. _), una rendita
intera con effetto dal 1° gennaio 2000.
1.2. Il 13/17 gennaio 2003, l’assicurata ha presentato all’UAI una domanda tendente ad ottenere un assegno per grandi invalidi (doc. _).
Con
decisione 29 gennaio 2003 l’amministrazione ha respinto tale richiesta poiché
essendo il danno alla salute interamente riconducibile all’infortunio del 18
ottobre 1999, la competenza per esaminare ed eventualmente elargire l’assegno è
dell’assicurazione infortuni (doc. _).
Essendosi l’assicurata tempestivamente opposta alla succitata decisione (doc. _), con decisione su opposizione del 26 maggio 2003 l’UAI ha ribadito di non poter entrare nel merito della domanda, negando nel contempo un versamento provvisorio della chiesta prestazione assicurativa.
1.3. Con
tempestivo atto di ricorso, __________, rappresentata dall’avv. __________, ha
postulato, in via principale, l’annullamento della decisione su opposizione ed
il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi.
Sottolineando come la decisione querelata non contesta né il rapporto di
causalità tra l’incidente della circolazione ed il suo attuale stato di salute,
né la situazione di bisogno permanente nei confronti di terze persone per lo
svolgimento degli atti ordinari, la ricorrente ha subordinatamente chiesto il
versamento anticipato da parte dell’UAI dell’assegno in parola.
A mente dell’assicurata il versamento anticipato sarebbe giustificato anche
dall’urgenza e dallo stato di bisogno in cui si trova, precisando tuttavia che:
" Inoltre l'assicuratore LAINF potrebbe finanche negare il riconoscimento dell'assegno grandi invalidi; nonostante quando asserito nella decisione impugnata che "… l'assicurazione infortuni interessata ha chiaramente affermato che la richiesta è attualmente all'esame".
In questo contesto non si può non considerare che le decisioni dell'Ufficio AI che non vengono impugnate crescono in giudicato e una revisione entra in considerazione solo in presenza di fatti nuovi (art. 53 LPGA); la Signora __________ si trova quindi in ogni caso nell'obbligazione di agire per la via ricorsuale. Ciò s'impone pure per la perenzione quinquennale fissata dall'art. 24 LPGA.
D'altro canto ancora l'opposizione 7 marzo 2003 chiedeva all'Ufficio AI:
1. vuoi di annullare la decisione 29.01.2003 e riconoscere il diritto della Signora __________ a percepire l'assegno grandi invalidi;
2. vuoi di decidere il versamento (eventualmente nella forma
anticipata) dell'assegno grandi invalidi in favore della signora
__________;
3. per esercitare se del caso in seguito il relativo regresso contro
l'Assicuratore LAINF e/o eventualmente contro l'Assicuratore RC
auto.
La domanda di versamento provvisorio dell'eventuale AGI è però pure stata respinta con la decisione su opposizione qui impugnata poiché questo modo di procedere sarebbe, a mente dell'Ufficio AI, giustificato solo quando sussistessero dubbi quanto al debitore della prestazione sociale richiesta.
Orbene nel caso concreto come detto l'assicuratore infortuni non si è ancora dichiarato debitore della richiesta prestazione. In caso di rifiuto la qui ricorrente si vedrebbe costretta ad affrontare una procedura giudiziaria e nel frattempo i disagi sarebbero enormi ed grandemente ingiusti e sproporzionati. In altri termini si cadrebbe nell'assurda situazione in cui l'applicazione rigida delle norme della LPGA sarebbero la potenziale causa di un aggravamento della salute fisica e psichica della ricorrente.
D'altro canto invece l'assicuratore sociale AI potrebbe procedere con la via del regresso contro l'assicuratore infortuni." (Doc. _)
1.4. Con risposta di causa 4 luglio 2003 l’amministrazione, confermando la decisione su opposizione, ha invitato il TCA a voler respingere il ricorso.
1.5. Su richiesta
del TCA, con scritto 31 marzo 2004 l’assicurazione Zurigo, agente quale
assicuratore LAINF, ha trasmesso copia della sua decisione, emessa nella
medesima data, con cui ha riconosciuto all’assicurata una rendita d’invalidità
ma respinto un assegno per grandi invalidi (VII).
Invitate le parti per una presa di posizione in merito, in data 20 aprile 2004 l’UAI
ha sostenuto che nel caso in esame la questione relativa all’assegnazione o
meno di un assegno grandi invalidi è di esclusiva competenza dell’assicurazione
contro gli infortuni (X), mentre con lettera 7 aprile 2004 la ricorrente ha
anticipato di voler interporre opposizione alla decisione della Zurigo
postulando pertanto la sospensione della causa al fine di produrre delle
osservazioni nonché copia dell’atto di opposizione (IX).
Con ordinanza 24 aprile 2004 il TCA ha quindi sospeso la causa sino al 15
maggio 2004 (XI). Ciononostante l’assicurata è rimasta silente.
considerato in diritto:
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della
4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.2. Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto ad un assegno grandi invalidi dell’AI.
2.3. Secondo l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permamente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
2.4. L’art. 42 cpv. 1 LAI dispone che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi; che l’assegno è versato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l’assicurato compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l’articolo 40 capoverso 1 LAVS, oppure del mese in cui essa raggiunge l’età del pensionamento; che l’articolo 43bis LAVS, disciplinante l’assegno grandi invalidi dell’AVS, rimane applicabile.
L’art. 42
cpv. 3 LAI prevede che la prestazione viene erogata a dipendenza del grado
della grande invalidità (grado elevato, medio e esiguo: cfr. art. 36 OAI) e che
ammonta mensilmente almeno al 20 per cento e, al massimo, all’80 per cento
dell’importo minimo della rendita semplice di vecchiaia secondo l’art. 34 cpv.
2 LAVS.
Infine, secondo l’art. 42 cpv. 4 seconda frase LAI, il Consiglio federale può
prevedere una prestazione proporzionale all’assegno per grandi invalidi
dell’assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità
sia solo in parte addebitabile a un infortunio.
Facendo uso di questa facoltà, l’Esecutivo federale ha emanato l’art. 39 bis
OAI, che ha il seguente tenore:
"
1 Se
l’assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI e può in
seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli
infortuni, la cassa di compensazione versa l’assegno per grandi invalidi
dell’AI all’assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni.
2 Se l’assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi
dell’assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito
maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa
all’assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l’importo
dell’assegno per grandi invalidi che l’AI avrebbe dovuto pagare all’assicurato
se non si fosse infortunato.
3 Non ha diritto all’indennità giornaliera dell’AI l’assicurato al
beneficio d’indennità giornaliera o di rendita dell’assicurazione militare
durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione.”
2.5. Ai sensi
dell’art. 26 cpv. 1 LAINF, in caso di grande invalidità (art. 9 LPGA),
l’assicurato ha diritto all’assegno per grandi invalidi.
L’ammontare è fissato secondo il grado della grande invalidità - che come
nell’AI e nell’AVS è suddiviso in grado alto, medio ed esiguo (cfr. art. 38
OAINF) - ma pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell’importo massimo
del guadagno giornaliero assicurato (art. 27 LAINF).
Il diritto a tale assegno è determinato secondo gli stessi principi vigenti per
l’assegno gradi invalidi dell’AI e dell’AVS (DTF 127 V 115 consid. 1b con
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Infine, qualora la grande invalidità sia solo parzialmente imputabile all’infortunio, l’assicuratore può reclamare all’AVS o all’AI l’importo dell’assegno per grandi invalidi che avrebbero dovuto versare all’assicurato se non si fosse infortunato (art. 38 cpv. 5 OAINF).
2.6. Giusta
l’art. 66 cpv. 3 LPGA gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo
le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel
seguente ordine:
a)
dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni;
b) dall’assicurazione per l’invalidità o dall’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti.
Questo
articolo, applicabile insieme alle altre norme di coordinamento (art. 63 – 71
LPGA) alle prestazioni sociali decise dopo l’entrata in vigore della LPGA (cfr.
Kieser, ATSG -Kommentar, art. 82 nota 9 pag. 821), dispone quindi, secondo il
principio della priorità assoluta (cfr. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, § 58 N 6 pag. 390),
rispettivamente il principio di coordinamento della sussidiarietà (cfr.
Leuzinger-Naef, Die Leistungskoordination gemäss art. 63 – 71 ATSG, in
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG),
Schriftenreihe des Istituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, Università
di San Gallo 2003, pag. 155ss, 176), che fino a quando un assicuratore sociale
è obbligato a versare l’assegno per grandi invalidi, non sussiste un simile
diritto nei confronti dell’assicuratore chiamato a erogare la prestazione in
via sussidiaria (cfr. Kieser, op. cit., art. 66 nota 17 pag. 680).
Scopo di questa regolamentazione è quello di evitare un cumulo di assegni
grandi invalidi, versati da diversi assicuratori sociali, per il medesimo danno
alla salute e per il medesimo periodo.
In tal senso, nella sentenza 12 maggio 1998, pubblicata in DTF 124 V 166 s,
dopo analisi dei pertinenti materiali legislativi, il TFA ha precisato che il
diritto all’assegno grandi invalidi dell’AI (rispettivamente dell’AVS) decade
solo nella misura in cui contemporaneamente sorge il diritto ad una simile
prestazione della LAINF, ma non nel caso in cui sono dati (in primo luogo) solo
i requisiti dell’AI/AVS (DTF 124 V 172 consid. 4c). In tale sentenza il TFA
aveva quindi confermato la pronunzia cantonale che a sua volta aveva annullato
la decisione del competente Ufficio AI di non riconoscere alcun assegno per
grandi invalidi stante l'esistenza di un'invalidità cagionata unicamente da
infortunio, ritenuto che al momento della resa di tale provvedimento le
premesse per il riconoscimento di un eventuale assegno da parte
dell'assicuratore LAINF non erano ancora adempiute il periodo di cura medica a
carico di detto assicuratore non essendo segnatamente all'epoca ancora
conclusosi.
Facendo riferimento alla succitata giurisprudenza,
il marginale no. 9025 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edita dall’UFAS, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003,
prevede infatti che:
"
Quando la grande invalidità è dovuta esclusivamente
a un infortunio, secondo gli art. 42 cpv. 1 LAI e 43bis cpv. 1 LAVS, non si ha
contemporaneamente diritto ad un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’AVS
ed uno dell’AINF o dell’AM.
Se invece in un determinato periodo sono adempiute soltanto le condizioni di
diritto dell’AI o dell’AVS, si ha diritto ad un assegno grandi invalidi dell’AI
o dell’AVS finché non è sorto il diritto a una corrispondente prestazione
dell’AINF o dell’AM (RAMI 1999 N U 321 pag. 84 = DTF 124 V 166 )”.
Va infine sottolineato che nella citata sentenza del 1998, l’Alta Corte ha
rilevato come le norme di coordinamento tra assegno grandi invalidi dell’AI e
della LAINF previste dall’art. 42 cpv. 4 seconda frase LAI e art. 39 bis cpv.1
e 2 OAI (cfr. consid. 2.4) non contrastino con la precisazione
giurisprudenziale riportata poc’anzi, in quanto l’applicazione dei citati
articoli presuppone, oltre alla contemporanea soddisfazione dei requisiti per
il versamento delle prestazioni in oggetto da parte dei due enti assicurativi,
che la grande invalidità sia causata non solo da un infortunio ma anche da un
evento extra-infortunistico (DTF 124 V 173 consid. 5b).
In tal senso, il marg. 9027 CIGI prevede che se la grande invalidità è dovuta
solo parzialmente ad un infortunio, l’assicurazione contro gli infortuni
ha diritto alla parte dell’assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’AVS, che
queste ultime verserebbero se la persona assicurata non avesse subito
l’infortunio (cfr. art. 39 cpv. 2 OAI, consid. 2.4 e art. 38 cpv. 5 OAINF,
consid. 2.5; cfr. anche Circolare sulla grande invalidità dell’AVS o dell’AI in
caso di grande invalidità dovuta ad infortunio).
2.7. Nel caso in esame, accertato come, secondo la perizia 17 maggio 2002 del SAM, il danno alla salute per il quale la ricorrente ha chiesto l’assegno grandi invalidi sia esclusivamente riconducibile all’infortunio del gennaio 1999 (doc. _ pag. 15), mediante la decisione contestata l’UAI ha ritenuto di non avere la competenza decisionale in merito all'assegno per grandi invalidi richiesto dall'assicurato, poiché di spettanza dell’assicuratore contro gli infortuni.
Tale modo
di procedere non è tuttavia conforme alla giurisprudenza federale (DTF 124 V
166 ss), né alle succitate direttive amministrative (cfr. consid. 2.6).
La sola circostanza che le affezioni siano da far risalire al citato infortunio
non è sufficiente per escludere a priori un eventuale assegno per grandi
invalidi versato dall’AI per un periodo diverso da quello eventualmente
riconosciuto dall’assicuratore infortuni.
A tal riguardo va ricordato che se, da una parte, il diritto all’assegno per
grandi invalidi AI nasce dopo un anno di attesa (applicazione analogica
dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, cfr. DTF 111 V 227), nella LAINF spesso tale
prestazione viene erogata successivamente, ossia al più presto dopo il termine
della cura medica o con l’inizio di un’eventuale rendita (art. 37 OAINF in
relazione all’art. 19 cpv. 1 LAINF; cfr. DTF 124 V 170 consid. 4b).
Del resto, il TFA ha sottolineato che l’AI, quale assicurazione finale, non può
far dipendere il proprio obbligo di versare delle prestazioni dal solo fatto
che la grande invalidità sia stata causata o meno da un infortunio (“Gegen letztere
ist zudem einzuwenden, dass es dem Grundprinzip der IV als finaler Versicherung
widerspricht, eine Leistung von einer bestimmten Causa (negativ) abhängig zu machen
und bei einer durch einen UVG-versicherten Unfall verursachten Hilflosigkeit überhaupt
nichts zu leisten”, DTF 124 V 172 consid. c in fine; cfr. anche
DTF 124 V 173 consid. 5b in fine: “Jedenfalls hat die Absicht des Gesetzgebers
(wie sie im Votum von Nationalrat Jelmini zum Ausdruck kam), im Falle einer
durch UVG-versicherten Unfall verursachten Hilflosigkeit einzig und ausschliesslich
eine Leistung der UV erbringen zu lassen, im Gesetz keinen Niederschlag gefunden”).
Per questi motivi, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’UAI affinché accerti l’esistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi fino all'insorgenza dell'eventuale diritto ad un assegno dell'assicuratore LAINF, fissandone, se del caso, il relativo grado.
Se
dovesse essere dato il diritto ad un simile assegno, l’amministrazione verserà
il corrispettivo fino all’eventuale erogazione dell’equivalente prestazione
LAINF.
Va poi ricordato che in caso di grande invalidità riconducibile esclusivamente
ad infortunio - escluso, come visto, il contemporaneo diritto all'assegno
dell'AI (o dell'AVS) e della LAINF - l’eventuale obbligo di prestazioni incombe
unicamente all’assicuratore contro gli infortuni (cfr. consid. 2.6; cfr. anche
Wipf, Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, in SZS 1994, pag. 2ss, 6) e
quindi anche nell'ipotesi in cui venisse in casu confermato (in sede di
eventuale decisione su opposizione o, in seguito, su ricorso, cfr. doc. _) il
rifiuto di erogazione dell’assegno per grandi invalidi per mancanza dei
presupposti di cui agli artt. 26 cpv. 1 LAINF, 9 LPGA e 37 e seg. OAINF,
identici peraltro a quelli dell’AI (art. 42 cpv. 3 LAI; cfr. anche DTF 127 V
115 consid. 1b), non sarebbe comunque dato alcun obbligo prestativo da parte
dell’AI per il medesimo periodo considerato in ambito LAINF.
2.8. Infine,
contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, non si tratta in casu di
ipotizzare un anticipo di prestazioni assicurative ai sensi dell’art. 70 LPGA,
poiché la fattispecie in esame non configura un caso di dubbio riguardo
all’individuazione dell’ente chiamato a versare quanto dovuto. Infatti, l’art.
70 cpv. 1 LPGA dispone che l’avente diritto può chiedere di riscuotere una
prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni
delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore di
suddette prestazioni. Va del resto osservato che il cpv. 2 di questa
disposizione non sancisce alcun obbligo di anticipo di prestazioni da parte
dell'assicurazione per l'invalidità, ritenuto che nelle ipotesi di cui alle
lettere a) e b) di tale capoverso, pur avendo per oggetto (anche) ambiti
prestativi dell'AI, è stabilito tuttavia unicamente l'obbligo di versare
prestazioni anticipate da parte dell'assicurazione contro le malattie (lett. a)
rispettivamente dell'assicurazione contro la disoccupazione (lett. b).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione contestata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione conformemente al consid. 2.7.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà alla ricorrente fr. 1'000.— di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti