Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2003.61

 

cs

Lugano

7 gennaio 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2003 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 maggio 2003 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 13 febbraio 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha messo __________ al beneficio di una mezza rendita d'invalidità di fr. 193.- mensili dal 1° settembre 2000, aumentata a fr. 198.- dal 2001 e a fr. 203.- dal 2003 e di una rendita completiva per la figlia __________ di fr. 78.- al mese (fr. 79.- dal 1.1.2001 e fr. 81.- dal 1.1.2003).

                                         La prestazione è stata calcolata sulla base di un reddito annuo medio determinante di fr. 22'788 e un periodo contributivo di 7 anni per una scala di rendita 14.

 

                                         In seguito all'opposizione interposta dall'assicurata, l'UAI ha riesaminato la fattispecie, confermando la precedente decisione.

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'interessata è tempestivamente insorta contestando implicitamente il grado della rendita e chiedendo una nuova valutazione medica (doc. _).

 

                               1.3.   In data 24 giugno 2003 è pervenuto al TCA uno scritto del dott. med. __________, con il quale viene attestato che "la situazione medica reumatologica rimane globalmente invariata rispetto ai miei precedenti rapporti e in particolare a quello all'attenzione dell'assicurazione invalidità datato 02.02.2001, per quanto attiene all'incapacità lavorativa per cui è stata riconosciuta alla paziente una rendita in misura del 50%." (doc. _).

 

                               1.4.   Nella sua risposta dell'11 agosto 2003 l'UAI propone di respingere l'impugnativa (doc. _).

 

                               1.5.   Con osservazioni del 25 agosto 2003 l'assicurata ha affermato:

 

"(…)

Après lecture attentive de cette réponse, nous ne contestons plus le degré d'invalidité de 50% qui lui a été attribué.

 

Par contre, nous estimons que le montant de la rente de Fr. 203.-- par mois est ridiculement bas par rapport au montant minimum de Fr. 528.-- et maximum de Fr. 1055.-- que prévoit la loi pour une demi-rente. Notre prise de position se fonde sur les nombreux cas que nous traitons en Suisse romande, ainsi que dans le canton de Berne (…)" (doc. _)

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è unicamente l'ammontare della rendita versata all'insorgente con effetto dal 1° settembre 2000 (cfr. doc. _).

 

                                         Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAI.

                                         Mentre le norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a)

 

                               2.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.

 

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS e 32 OAI).

 

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

 

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

 

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

 

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

 

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

 

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

 

                               2.4.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                           (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

 

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                           all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29

                                           quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

 

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi.

                                         Generalmente nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

 

                               2.5.   L'assicurata sostiene che l'ammontare della rendita non sarebbe abbastanza elevato. Essa non contesta invece più il grado della rendita (50%, cfr. doc. _, consid. 1.5).

 

                                         Va pertanto esaminato se l'amministrazione ha calcolato correttamente l'importo della prestazione assegnata con la decisione impugnata.

                               2.6.   Periodo di contribuzione

 

                                         Per il calcolo della rendita d'invalidità dell'assicurata, classe 1956, fa stato il periodo di contribuzione dal 1.1.1977 (anno seguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1999 (anno precedente l'insorgere del diritto alla rendita AI).

 

                                         Dall'esame dei conti individuali della ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente presenta un periodo di contribuzione incompleto di 7 anni e 8 mesi.

 

                                         L'assicurata, di nazionalità svizzera, è infatti stata affiliata all'AVS, dove ha contributo, solo fino al 1979. Nel 1980 si è infatti trasferita in Italia (cfr. il formulario "richiesta di prestazioni AI per adulti", sottoscritto dall'interessata in data 24 gennaio 2001).

                                         Dal settembre 1999 essa è rientrata nel nostro Paese ed è stata nuovamente assoggettata all'AVS.

 

                                         Le lacune contributive sono state in parte colmate come segue.

 

                                         L'amministrazione ha dapprima preso in considerazione i redditi giovanili conseguiti dal 1974 al 1976, in applicazione dell'art. 52b OAVS giusta il quale quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29ter LAVS, i periodi di contribuzione prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.

 

                                         Inoltre la Cassa ha calcolato gli 8 mesi derivanti dall'anno in cui è sorto il diritto alla rendita, conformemente all'art. art. 52c OAVS per il quale i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

 

                                         Per quanto concerne il periodo trascorso in Italia, va qui rammentato che le persone coniugate di nazionalità svizzera che risiedevano all'estero dovevano aderire all'assicurazione facoltativa quando il coniuge era obbligatoriamente assicurato all'AVS/AI svizzera in virtù di disposizioni legali o di una convenzione internazionale, poiché la qualità di assicurato di uno dei coniugi non si estende all'altro coniuge residente all'estero.

 

                                         Il TFA, con sentenza del 18 marzo 2002 nella causa H 137/01, ha rammentato che la moglie non affiliata all'AVS svizzera non può pretendere alla qualità di assicurata per il solo motivo che il marito era affiliato obbligatoriamente all'assicurazione svizzera:

 

         "d) In BGE 126 V 217 hat das Eidgenössische Versiche­rungsgericht sich alsdann zur Frage geäussert, ob die in BGE 104 V 121 begründete und in BGE 107 V 1 bestätigte Rechtsprechung zu Art. 1 Abs. 1 lit. b und c aAHVG auch mit Inkrafttreten der 10. AHV-Revision und der damit verbunde­nen Abschaffung der Ehepaar-Altersrente weiterhin Bestand habe. Es gelangte hiebei zum Schluss, dass diese Judikatur nicht in erster Linie aus der Überlegung entstanden war, die Ehefrau würde an der Ehepaarrente teilhaftig sein, son­dern im Wesentlichen auf dem Argument beruhte, das Gesetz umschreibe die Voraussetzungen der Versicherteneigenschaft in einer Weise, die keine andere Interpretation zulasse, als dass jede Person diese Voraussetzungen persönlich er­füllen müsse. Der Hinweis auf den Schutz der Ehefrau durch die Ehepaarrente sowie auch auf die Möglichkeit des Bei­tritts zur freiwilligen Versicherung sollte aufzeigen, dass sich die mit der getroffenen Lösung verbundenen Konsequen­zen in Grenzen halten würden (vgl. BGE 107 V 3 Erw. 1 und 2). Wie im zitierten Urteil weiter dargelegt wird, hat diese Betrachtungsweise durch die 10. AHV-Revision nichts an Aktualität eingebüsst. Der Schutz der Ehefrau ist durch das System des Rentensplittings mit Anrechnung von Bei­tragsjahren gemäss Art. 29bis Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 lit. b aAHVG gewährleistet worden (lit. g Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision). Für eine Praxisänderung besteht demnach kein Anlass, und zwar umso weniger, als eine Ausdehnung der Versicherteneigen­schaft des Ehemannes auf die Ehefrau kraft des Zivilstandes dem Grundanliegen der 10. AHV-Revision für eine zivil­standsunabhängige Rente der Frau diametral zuwiderlaufen würde. Festzuhalten bleibt, dass sich das Eidgenössische Versicherungsgericht beim Erlass seiner Urteile BGE 104 V 121 und 107 V 1 der Unzulänglichkeiten, die sich aus diesem Ergebnis in Einzelfällen - insbesondere bei Nichtbeitritt zur freiwilligen Versicherung - ergeben können (vgl. Erw. 2c in fine hievor), bewusst war und es auch heute ist.

         Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, erfolgt im Lichte der erwähnten Judikatur somit keine Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des während des Aufenthaltes in Ja­pan obligatorisch versicherten Ehemannes auf die nichter­werbstätige Ehefrau, welcher deshalb - sie war nicht der freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer angeschlos­sen - die von der Ausgleichskasse errechneten Beitrags­lücken entstehen. Nach dem Gesagten liegt in dieser Vor­gehensweise - entgegen den Ausführungen in der Verwaltungs­gerichtsbeschwerde - keine rechtsungleiche Behandlung."

 

                                         Nel caso di specie poiché l'insorgente non si è affiliata facoltativamente all'AVS svizzera il periodo trascorso in Italia non può essere preso in considerazione.

                                         Da quanto sopra esposto discende che il periodo di contribuzione dell'interessata è rettamente stato calcolato dalla cassa in 7 anni e 8 mesi (nella decisione è tuttavia indicato il periodo di contribuzione effettivo, ossia senza gli 8 mesi di contribuzione dell'anno in cui è sorta la rendita, conformemente all'art. 52c OAVS), per una scala di rendita 14.

 

                               2.7.   Reddito annuo medio

 

                                         Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).

                                         Come già detto (cfr. consid. 2.3 e 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, nonché dalla metà dei redditi coniugali, e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione.

 

                                         Nel caso di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurata, compreso lo splitting, relativi al succitato periodo giungendo così all'importo di fr. 77'278.

 

                                         La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurata è avvenuta nel 1977 e, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.119.

 

                                         L'importo rivalutato ammonta di conseguenza a fr. 86'475 (77'278 X 1.119).

                                        

                                         Se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Il Consiglio federale fissa il supplemento graduandolo secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità. Per gli assicurati con una durata di contribuzione incompleta il Consiglio federale può prevedere un disciplinamento speciale (art. 36 cpv. 3 LAI).

                                         Le indicazioni relative al limite d'età e ai tassi dei supplementi figurano nell'art. 33 OAI.

                                         In concreto la Cassa ha applicato un aumento del 5% poiché l'assicurata, classe 1956, al momento dell'insorgere dell'invalidità, non aveva ancora 45 anni.

                                         Il reddito raggiunge così fr. 90'799 [(86'475 : 100 X 5) + 86'475].

 

                                         Questo importo va ancora diviso per gli anni effettivi di contribuzione, ossia 7, per un totale di fr. 12'971 (90'799 : 7).

                                         Per ogni anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.4).

 

                                         L’assicurata ha avuto tre figli, nati rispettivamente nel 1977, 1978 e 1985.

 

                                         Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

 

                                         In concreto vanno attribuiti accrediti nel 1978 (anno susseguente la nascita del primo figlio) e negli anni 1979 e 1999, ossia quando l'assicurata era domiciliata in Svizzera e in quanto tale affiliata all'AVS poiché non vanno calcolati accrediti durante la permanenza all'estero. Infatti sono presi in considerazione solo i periodi durante i quali una persona aveva la qualità d'assicurata (STCA del 1.2.2001 nella causa N, 30.2000.52; marg. 5031 DR).

                                         In concreto la ricorrente non era affiliata all'AVS svizzera dal 1980 al 1998 e dunque non aveva la qualità d'assicurata.

 

                                         Da rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

 

                                         La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:

 

                                         (rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

                                         durata di contribuzione computabile

 

                                         (marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

 

                                         Ne consegue quindi che all'assicurata vanno computati 3 mezzi accrediti per un importo, nel 2000, di fr. 7'753 (1005 X 12 X 3 X 3/2 : 7 anni).

 

                                         Per cui il reddito annuo medio ammonta a fr. 21'708 (fr. 12'971 + 7'753 = 20'724 arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le Tabelle UFAS) nel 2000 e a fr. 22'788 nel 2003, per una prestazione mensile (al 50%) di fr. 193 nel 2000, fr. 198 dal 2001 e fr. 203 dal 2003, come calcolato dalla Cassa.

                                         Alla figlia __________ l'amministrazione ha rettamente assegnato una rendita completiva di fr. 78 mensili nel 2000, fr. 79 dal 2001 e fr. 81 dal 2003.

 

                                         Per cui il calcolo della Cassa si rivela corretto.

 

                                         Va infine rammentato che l'importo minimo cui accenna l'insorgente nelle sue osservazioni ("fr. 528.--", cfr. doc. _, per una rendita al 50%), è versato unicamente in caso di periodo di contribuzione completo, ossia se la scala di rendita applicabile è la 44. Poiché in concreto il periodo contributivo permette di prendere in considerazione solo la scala 14, va accordata una rendita parziale.

 

                                         Il ricorso va di conseguenza respinto.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti