Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2003.63

 

RG/sc

Lugano

18 febbraio 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

statuendo sul ricorso del 12 agosto 2003 di

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 luglio 2003 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   __________, nata nel 1968, soffre di disturbi reumatologici e psichiatrici.

 

                                         Respinta con decisione 1° settembre 1999 dell'UAI una prima richiesta di prestazioni presentata dall'assicurata nell'agosto 1998 (doc. _), nel maggio 2001 essa ha presentato una nuova domanda tendente all'ottenimento di una rendita (doc. _).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso - di cui si dirà nei considerandi successivi -  per decisione 5 febbraio 2003 l’UAI ha negato il diritto a prestazioni assicurative, osservando come dalla nuova documentazione medica acquisita non sia risultata una modifica  della precedente situazione medica.

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, con decisione su opposizione 4 luglio 2003 l'UAI ha confermato il diniego di prestazioni motivando:

 

"  (…)

Esaminata l'opposizione in oggetto,

 

ritenuto in fatto

 

A.     L'assicurata, nata il 03 gennaio 1968 ha presentato richiesta di prestazioni il 17.05.2001 a causa di sindrome lombovertebrale ileosacrale laterale, fibromialgia, scoliosi cervico-dorsale biconvessa, esportazione totale dell'utero e problemi psichici, danno alla salute presente dal 1997. L'Ufficio AI del cantone Ticino, svolti gli accertamenti medici e economici del caso, ha respinto la domanda con decisione amministrativa del 5 febbraio 2003, ritenuta la perizia medica 18.7.1999 del Servizio medico d'accertamento dell'assicurazione invalidità (SAM), la quale ha attestato un'incapacità lavorativa del 20% dal 20.9.1997 per tutte le attività precedentemente svolte dall'assicurata, come pure la perizia 4.11.2002 del Dr. __________, la quale ha attestato un'incapacità lavorativa del 25% per tutte le attività svolte.

 

 

B.     Contro questa decisione l'assicurata ha interposto opposizione

in data 6 marzo 2003 con le seguenti motivazioni: il grado di invalidità del 25% considerato nella decisione impugnata e insufficiente per il riconoscimento di una rendita d'invalidità, è stato definito solo in sulla base di accertamenti medici, mentre l'assicurata anche per il sopraggiunto peggioramento del proprio stato di salute ha interrotto definitivamente nel 1997 la propria attività lavorativa, svolgendo di seguito l'attività di casalinga. A mente dell'opponente, ritenuto che ora svolge l'attività di casalinga, conformemente alla giurisprudenza la definizione del grado di invalidità imponeva lo svolgimento dell'inchiesta a domicilio volta a definire le limitazioni nell'attività domestica. L'assicurata chiede che sia annullata la decisione impugnata e che venga ordinata un'inchiesta a domicilio.

 

 

considerato in diritto

 

1.      L'opponente non contesta la valutazione medica della sua invalidità, bensì chiede che venga ordinata un'inchiesta a domicilio. Occorre quindi stabilire se la stessa fosse effettivamente necessaria.

 

(…)

 

4.      II metodo legale di valutazione dell'invalidità è differente a seconda che si tratti di persone attive o meno. Per valutare il grado d'invalidità delle persone assicurate attive si applica il metodo generale del confronto dei redditi. Secondo l'art. 16 LPGA (finora l'art. 28 cpv. 2 LAI), il grado d'invalidità delle persone assicurate attive si determina tramite il confronto dei redditi. II reddito del lavoro che una persona assicurata potrebbe realizzare esercitando l'attività che si potrebbe attendere ragionevolmente da lei, dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di un mercato del lavoro equilibrato, è paragonato al reddito che avrebbe potuto realizzare se non fosse diventata invalida.

 

5.      Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, come per esempio le persone che sono occupate nell'ambito casalingo, bisogna valutare in quale misura esse sono impedite a compiere i lavori abituali (art. 27 OAI, metodo specifico).

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale, bisogna dapprima determinare la parte dedicata all'attività lucrativa e quella consacrata al compimento dei lavori consueti ed in seguito calcolare il grado d'invalidità in funzione dell'handicap nei due campi d'attività (art. 27 bis OAI, metodo misto). Secondo la pratica, per stabilire il metodo di valutazione da adottare occorre determinare il genere di attività che l'assicurato avrebbe esercitato se non fosse subentrata l'invalidità (DTF 104 V 150).

 

In concreto l'assicurata è da qualificare quale persona con attività lucrativa a tempo pieno presso l'ultimo datore di lavoro, __________, dove ha lavorato fino al 19.9.1997, con un orario di lavoro di 8 ore e 1/2 al giorno per cinque giorni alla settimana per un salario di fr. 2'315.-- al mese (Questionario per il datore di lavoro 20.8.1998), mentre da allora svolge l'attività di casalinga.

 

6.      Per poter determinare il grado d'invalidità, l'amministrazione si basa sui documenti medici agli atti e all'occorrenza su documenti provenienti da altri specialisti. II compito del medico consiste nel valutare lo stato di salute della persona assicurata, nonché in quale proporzione e in quali attività essa è incapace di lavorare. Inoltre le informazioni mediche costituiscono una base importante per valutare quali attività lavorative sono ancora esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 cons. 4). Per la commisurazione del grado d'invalidità non ci si deve tuttavia basare unicamente sulla valutazione medico teorica della capacità lavorativa, determinante essendo l'effetto del danno alla salute sulla capacità di guadagno (art. 16, LPGA), rispettivamente, presso le persone senza attività lucrativa (p. es. casalinghe) l'impedimento concreto nello svolgimento delle mansioni consuete (art. 27, cpv. 2 OAI).

 

Per valutare il grado d'invalidità nell'economia domestica, bisogna basarsi sulle indicazioni fornite dal rapporto d'inchiesta in quanto, essendo lo stesso stabilito sulla base di criteri uniformi per quanto attiene ai lavori casalinghi in particolare, offre la garanzia di un apprezzamento relativamente affidabile quanto alla capacità di compierli. I dati contenuti nel rapporto sono inoltre raccolti sul posto da specialisti istruiti che prendono in considerazione le dichiarazioni delle persone assicurate.

 

7.      A tale proposito la dottrina ha precisato che rientrano nella categoria delle persone senza attività lucrativa ai sensi dell'art. 5 LAI (ora anche 8 cpv. 3 LPGA), per le quali occorre quindi definire l'impedimento concreto nello svolgimento delle mansioni consuete conformemente all'art. 27 cpv. 2 OAI, gli assicurati che non esercitavano alcuna attività lucrativa al momento dell'intervento dell'invalidità e che successivamente non ne avrebbero esercitata pur rimanendo validi, rispettivamente gli assicurati che avrebbero verosimilmente cessato la loro attività lucrativa anche se il danno alla salute non si fosse verificato (M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les préstations, Losanna 1985, p. 67), mentre un assicurato non rientra in tale ambito se si può ragionevolmente esigere da lui che intraprenda un'attività lucrativa (M. Valterio, op. cit., p. 66).

 

8.      Nel caso in esame l'opponete ha precisato che "sin dall'entrata in Svizzera nel 1990 ha lavorato come cameriera, ausiliaria di cucina e donna delle pulizie. Allorquando sono nati i figli nel 1994 e 1996 è riuscita a trovare loro un collocamento presso un asilo-nido e ha continuato tra mille difficoltà l'attività lavorativa. Nel 1997 ha però interrotto definitivamente l'attività lucrativa, anche per il sopraggiunto peggioramento del proprio stato di salute. (...) Nel frattempo la signora non ha più ricercato nessuna attività lucrativa, anche perché il guadagno che otteneva dalla stessa sarebbe in buona parte stato speso per l'affidamento dei bambini ed in ogni caso, avendo ella stessa già vissuto personalmente l'esperienza dell'abbandono da parte dei genitori, non voleva che i propri figli crescessero senza le sue cure, ed ha quindi deciso di dedicare le proprie energie unicamente all'educazione dei figli e alla cura della casa". Per parte sua con perizia 4.11.2002 il Dr. __________ ha attestato che l'assicurata deve essere considerata al massimo inabile al lavoro nella forma del 25% per quanto riguarda tutte le attività svolte, siano queste di casalinga , di cameriera o di ausiliaria di pulizie. In altre parole, in ragione del danno alla salute, elemento determinante nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, risulta esigile dall'assicurata un'attività lucrativa nella misura del 75% con riferimento allo stesso genere di attività precedentemente svolta. Risulta quindi irrilevante il suo effettivo impedimento nell'attività di casalinga anche qualora si volesse riconoscere che avrebbe verosimilmente cessato la sua attività lucrativa anche se il danno alla salute non si fosse verificato, ma solo per dedicarsi alla famiglia. Anche qualora tale impedimento fosse totale rappresenterebbe infatti al massimo il 25% di invalidità. Lo svolgimento dell'indagine a domicilio non è quindi necessaria. In sostanza l'assicurata potrebbe svolgere un'attività lucrativa nella misura del 75% ma vi rinuncia per legittima scelta personale e familiare che è irrilevante per l'invalidità: essa deve essere determinata dal danno alla salute. L'assicurata presenta quindi un grado di invalidità inferiore al 40% insufficiente per una rendita ed ha rinunciato a svolgere un'attività lucrativa di modo che non sono d'altra parte giustificate misure di integrazione professionale. (…)" (Doc. _)

                                     

                               1.3.   Contro detta decisione è tempestivamente insorta l'assicurata, patrocinata dal __________, chiedendone l'annullamento e la retrocessione degli atti all'UAI affinché proceda all'esperimento di un'inchiesta domiciliare. A motivazione del gravame l’insorgente ha in particolare rilevato:

 

"  (…)

L'assicurata, nata in __________ nel 1968, è giunta in Svizzera nel 1990 e da allora ha lavorato come cameriera, ausiliaria di cucina e donna delle pulizie. Allorquando sono nati i figli nel 1994 e 1996, è riuscita a trovare loro un collocamento presso un asilo-nido e ha continuato tra mille difficoltà l'attività lavorativa. Nel 1997 ha però interrotto definitivamente l'attività lucrativa, anche per il sopraggiunto peggioramento del proprio stato di salute. Ha quindi inoltrato una richiesta di prestazioni AI e l'ufficio AI l'ha fatta peritare presso il SAM in data 14-15.6.1999. Secondo i medici del SAM, in particolar modo il reumatologo dr. __________, si era in presenza di una limitazione specialmente nelle attività pesanti in ragione del 20%, mentre avrebbe potuto svolgere mansioni più leggere senza limitazioni alcune. Da parte del perito psichiatrico dr. __________ si era pure in presenza di una limitazione unicamente del 20%. La diagnosi principale fissata dal SAM stabiliva una sindrome conversava con leggero stato d'agitazione, uno stato dopo ripetute perdite di conoscenza su iperventilazione, un disturbo d'ansia, una sindrome lombovertebrale cronica con componente spondilogena su alterazioni statiche e un disturbo d'assimilazione lombosacrale, una sindrome da somatizzazione e una tendenza al reumatismo delle parti molli. Sulla base delle conclusioni della perizia SAM la domanda inoltrata a suo tempo dall'assicurata è quindi stata respinta, con decisione 1.9.1999.

 

PROVE: richiamo incarto Al

 

Nel frattempo l'assicurata non ha più ricercato nessuna attività lucrativa, e si è dedicata unicamente alla conduzione dell'economia domestica, per i motivi di cui si dirà in seguito.

 

Visto che la sua salute purtroppo è peggiorata, dopo averne discusso col proprio medico curante dr. __________, il quale oltre alle diagnosi fissate a suo tempo dal SAM ha riconosciuto un'importante fibromialgia generalizzata con una sindrome cervico-dorsale brachiale, l'assicurata ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni in data 7.5.01. Si noti che al punto 6.4.1 della richiesta, alla domanda riguardante l'attività principale svolta, l'assicurata ha sottolineato casalinga.

 

A seguito della nuova richiesta, l'ufficio AI ha deciso di far nuovamente peritare l'assicurata dal reumatologo dr. __________, il quale nel suo apprezzamento del 4.11.2002 ritiene l'assicurata inabile al 25% come casalinga, cameriera e ausiliaria di pulizie. Al punto 2.2 della perizia il dr. __________ ricorda che l'assicurata attualmente è casalinga e descrive sommariamente le limitazioni che ella incontra nella conduzione dell'economia domestica. Sulla base di queste conclusioni l'Ufficio AI con decisione 5.2.2003 ha quindi nuovamente respinto la richiesta di una rendita d'invalidità.

 

PROVE: richiamo incarto AI

 

Insorta con tempestiva opposizione, l'assicurata ha affermato di aver scelto di dedicarsi all'attività di casalinga, motivando la scelta indipendentemente dal suo stato di salute, e ha chiesto che venisse predisposta la specifica inchiesta a domicilio. L'ufficio AI ha però respinto l'opposizione con decisione su opposizione 4.7.2003.

 

PROVE: richiamo incarto AI

III. IN DIRITTO

 

 

1. L'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute, e deve essere valutata secondo il metodo del confronto dei redditi conformemente all'art. 16 LPGA. Tale metodo va applicato anche per chi non lavora, ma avrebbe lavorato se non fosse intervenuto l'evento invalidante.

 

Se invece un assicurato maggiorenne non esercitava alcuna attività lucrativa prima di divenire invalido, l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete è parificata all'incapacità al guadagno (art. 5 cpv. 1 LAI, art. 8 cpv. 3 LPGA). Questo metodo di valutazione dell'invalidità è applicato in particolare alle persone che si occupano dell'economia domestica. Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli e le attività caritative non remunerate (art. 27 OAI).

 

Se una persona sia da considerarsi esercitante attività lucrativa a tempo pieno, a tempo parziale o non esercitante attività lucrativa, si determina esaminando cosa essa farebbe se non vi fosse alcun pregiudizio alla salute (SVR 1996, IV 76; Pratique VSI 1996, pag. 208; DTF 117 V 194).

 

 

2. Per il calcolo dell'invalidità nell'ambito specifico di assicurati impiegati nell'economia domestica la prassi ha sviluppato un metodo specifico, consistente nella compilazione di un catalogo di attività che l'assicurato svolgeva o svolgerebbe senza evento invalidante, da mettere in rapporto con le attività che egli riesce ancora a svolgere. Dalla somma delle percentuali nell'ambito delle singole attività risulta il grado d'invalidità complessivo.

 

Tranne che nel caso eccezionale in cui sia impossibile determinare con sufficiente sicurezza che l'impedimento nello svolgere le occupazioni abituali è effettivamente dovuto all'invalidità, la giurisprudenza ha sancito la priorità della valutazione risultante dal metodo specifico nei confronti della valutazione medico-teorica.

 

 

3. Nel caso di specie l'assicurata ha interrotto l'attività lucrativa definitivamente nel 1997. Elemento determinante è stato il fatto di dover continuamente ricercare qualcuno a cui affidare i figli nati nel 1994 e 1996, e il costo derivante da tale collocamento, che avrebbe notevolmente assottigliato il guadagno ottenuto dall'assicurata con la sua attività lucrativa. Inoltre l'assicurata ha vissuto personalmente l'esperienza dell'abbandono da parte dei genitori (i genitori dell'assicurata hanno divorziato quando la stessa aveva solo 2 anni d'età ed è quindi stata allevata dalla nonna materna, in quanto la madre si era trasferita all'estero), e dopo averne discusso col marito è giunta alla conclusione che non desiderava che i propri figli crescessero senza le sue cure, ed ha quindi deciso di dedicare le proprie energie unicamente all'educazione dei figli e alla cura della casa. Il sopraggiunto peggioramento del proprio stato di salute l'ha ulteriormente confermata nella propria scelta.

Viene quindi ribadito con determinazione che anche se il danno alla salute non si fosse verificato, l'assicurata avrebbe verosimilmente cessato la propria attività lucrativa.

 

Non si comprende pertanto poiché l'Ufficio AI non abbia predisposto la necessaria inchiesta a domicilio atta a stabilire gli impedimenti nella conduzione dell'economia domestica, tanto più che nella decisione su opposizione si motiva che:

 

     "  Risulta quindi irrilevante il suo effettivo impedimento nell'attività di casalinga anche qualora si volesse riconoscere che avrebbe verosimilmente cessato la sua attività lucrativa anche se il danno alla salute non si fosse verificato, ma solo per dedicarsi alla famiglia. Anche qualora tale impedimento fosse totale rappresenterebbe infatti al massimo il 25% di invalidità. Lo svolgimento dell'indagine a domicilio non è quindi necessario. In sostanza l'assicurata potrebbe svolgere un'attività lucrativa nella misura del 75% ma vi rinuncia per legittima scelta personale e familiare che è irrilevante per l'invalidità: essa deve essere determinata dal danno alla salute."

 

Così dicendo l'Ufficio AI riconosce in effetti che l'assicurata ha fatto una scelta (quella di essere casalinga) indipendentemente dal danno alla salute, ma per motivi personali e familiari. Proprio per questo motivo, contrariamente all'asserzione dell'Ufficio Al, l'assicurata deve essere considerata quale casalinga e pertanto si giustifica lo svolgimento di un'indagine specialistica a domicilio, pena il voler determinare la sua invalidità unicamente sulla base di una valutazione medico-teorica, ciò che la giurisprudenza non ammette." (Doc. _)

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame, osservando:

 

"  (…)

1.

 

Giurisprudenza e dottrina hanno precisato che la valutazione dell'invalidità di persone dedite all'economia domestica che non esercitavano attività lucrativa prima dell'insorgere dell'invalidità e che non l'avrebbero esercitata nemmeno in assenza dell'insorta invalidità soggiace all'art. 27 OAI, il grado di invalidità determinandosi secondo il cosiddetto metodo specifico: in condizioni normali il grado di invalidità risulta così dal confronto fra le attività svolte prima del danno alla salute e quelle che l'assicurato è ancora in grado di esercitare con uno sforzo da lui ragionevolmente esigibile, essendo in generale presunta l'assenza di impedimenti dovuti all'invalidità qualora l'assicurato sia ancora attivo nella sua attività domestica con l'esecuzione almeno parziale dei relativi compiti, mentre tale presunzione cade quando risulti accertato che l'assicurato lavora oltre quanto ragionevolmente esigibile o qualora risulti dagli atti che l'assicurato demanda a terzi la maggior parte dei lavori che non può effettuare lui stesso (M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, Lausanne, 1985, p. 210 e seg.).

 

 

 

 

2.

 

Nel ricorso in esame la ricorrente, partendo dall'ipotesi considerata nella decisione su opposizione, sostiene di aver rinunciato all'attività lucrativa da lei svolta fino al 1997 al fine di dedicarsi definitivamente all'attività di casalinga. Come risulta dalla perizia 18.7.1999 del Servizio d'accertamento medico dell'Assicurazione invalidità, Bellinzona (doc. _), in realtà lo stato di salute dell'assicurata le ha imposto ripetute e prolungate interruzioni dell'attività lavorativa nel 1994 e nel 1997, mentre pur con due figli nati nel 1994 e nel 1996 ha interrotto l'attività lavorativa nel 1997 in occasione della disdetta da parte del datore di lavoro di un rapporto di lavoro iniziato dall'assicurata ancora il 5.5.1997 a tempo pieno (8 ore e 1/2 al giorno per 5 giorni alla settimana) (sub. doc. _). Da tali circostanze non emerge l'intenzione di dedicarsi all'attività domestica per i motivi indicati nel ricorso. In concreto l'assicurata ha avuto una piena capacità lavorativa quindi nessuna invalidità a seguito del proprio danno alla salute fino al 19.9.1997 come risulta dalla Perizia SAM (doc. _), quindi fino all'interruzione dell'attività lucrativa avvenuta il 19.9.1997 (sub. doc. _). Pertanto essa esercitava un'attività lucrativa prima dell'insorgere dell'invalidità né le circostanze concrete portano a ritenere che non l'avrebbe esercitata in assenza dell'insorta invalidità. Nel caso in esame il grado di invalidità non è da determinare secondo il cosiddetto metodo specifico. Gli accertamenti medici specialistici hanno definito un grado di incapacità lavorativa del 25% nell'attività precedente di ausiliaria di pulizia, quindi con una corrispondente di perdita di guadagno e grado di invalidità, come pure nell'attività di casalinga.

 

 

3.

 

Non si giunge comunque a diversa conclusione anche nell'ipotesi che l'assicurata, a prescindere dal danno alla salute avrebbe svolto in futuro l'attività di casalinga. La valutazione medica specialistica definisce un'incapacità lavorativa del 25% nella precedente attività lucrativa di ausiliaria di pulizia come pure nell'attività di casalinga. Una valutazione dell'operatore sociale relativo all'attività domestica che definisse un grado di invalidità almeno del 40%, idoneo a fondare una rendita, rappresenterebbe un divario sostanziale che non troverebbe riscontro e quindi giustificazione nel danno alla salute attestato dal profilo medico e risulterebbe ininfluente per il riconoscimento del grado d'invalidità ai sensi dell'assicurazione sull'invalidità. L'invalidità deve infatti risultare da un danno alla salute fisica o psichica, laddove l'assicurazione invalidità non è tenuta a coprire le conseguenze di un'incapacità di guadagno o di attività abituale non determinato da un danno alla salute (M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les préstations, Losanna 1985, p. 52).

 

 

4.

 

Si rileva da ultimo che la ricorrente indica di avere rinunciato all'attività lucrativa e di svolgere ormai l'attività di casalinga e per la stessa non segnala, sostanzia e tanto meno prova degli impedimenti con una riduzione di tale attività.

In tali circostanze risulta corretta la decisione su opposizione e superflua la richiesta inchiesta a domicilio." (Doc. _)

 

                               1.5.   Con scritto 1° settembre 2003 l'insorgente si è riconfermata nella propria domanda di giudizio (V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00],  del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99],  del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se, ai fini della determinazione dell'invalidità, l'assicurata sia da considerare quale persona senza attività lucrativa e, in caso affermativo, se a ragione oppure no l'UAI ha omesso di procedere ad un'inchiesta domiciliare per valutare la diminuzione della capa­cità di lavoro dell'interessata in ambito domestico.

                                     

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio e     la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                                                                

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit., pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:

 

"  L’invalidità degli assicurati senza attività lucrativa ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LPGA è calcolata in funzione del grado d’impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli e le attività caritative non rimunerate. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit., pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                                         Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI (DTF 125 V 146).

 

                                         Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

 

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

 

Attività

Minimo %

Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

         2

         5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

       10

       50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

         5

       20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

         5

       10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

         5

       20

6.   Accudire i figli o altri familiari

         0

       30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

         0

       50

 

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

 

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

 

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique

VSI 1997 p. 298).

 

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

 

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

 

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., I 102/00, il TFA ha avuto modo di confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

 

                               2.6.   In casu con il gravame l'insorgente censura la mancata applicazione, per il calcolo dell'invalidità, del metodo specifico. Essa rimprovera segnatamente all'amministrazione di averla a torto considerata quale persona con attività lucrativa e di non aver proceduto, in applicazione di tale metodo - una volta accertata la situazione medica tramite perizia specialistica, la quale ha (incontestatamente) evidenziato, cetificando un'incapacità del 25% sia come salariata che come casalinga, una sostanziale non modifica rispetto a quanto accertato in occasione della precedente procedura - ad un'inchiesta per persone occupate nell'economia domestica.

 

                                         La tesi ricorsuale non può essere condivisa.

 

                                         Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa, stabilendo quindi quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA non pubbl. del 13 otobre 1997 in re M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190s).

 

                                         In concreto non sono ravvisabili sufficienti elementi che permettano di sostenere che, senza il danno alla salute, l'assicurata - attiva in precedenze quale salariata - si sarebbe invece ora, con ogni verosimiglianza, dedicata all'attività domestica, rinunciando ad esercitare un'attività professionale.

                                         Al contrario. Dal fascicolo risulta infatti che l'interessata, per lo meno sin dal 1992, ha sempre svolto attività lucrativa a tempo pieno: da aprile a ottobre 1992 quale ausiliaria di sala e buffet presso l'Hotel __________ (impiego cui l'assicurata ha prematuramente posto fine, come indicato nello scritto 7 gennaio 1993 del datore di lavoro, a motivo di "altri suoi impegni di lavoro e di viaggi", doc. _); da marzo 1993 a maggio 1994, sempre in qualità di ragazza di buffett, presso il Ristorante __________ (cfr. sub. doc. _); da maggio 1994 (per un breve periodo) quale ausiliaria di pulizie alle dipendenze della __________ (cfr. sub doc. _); da settembre 1994 a gennaio 1996 quale ausiliaria di cucina presso la __________ (rapporto d'impiego disdetto dall'impiegata causa "entrate insufficienti e salario basso", doc. _, cfr. anche formulario domanda di indennità di disoccupazione 1.2.1996 e rapporto del datore di lavoro 29.1.1996 sub. doc. _); da maggio 1997 - dopo un periodo di disoccupazione - a febbraio 1998 quale ausiliaria di pulizia presso la ditta Eredi fu __________ (cfr. doc. _). Da quanto precede emerge quindi anche che l'assicurata ha continuato ad esercitare attività lavorativa a seguito della nascita dei due figli, il primo nato nel marzo 1994, il secondo nel novembre 1996 (cfr. doc. _). Lo scioglimento del rapporto d'impiego nel febbraio 1998 non risulta inoltre essere dovuto alla scelta dell'assicurata di dedicarsi all'ambito domestico, bensì al fatto che, come dichiarato dall'allora datore di lavoro, essa "non corrispondeva alle aspettative [del datore di lavoro, ndr]" (doc. _).

                                         A fronte del fatto che dalla nascita dei due figli (1994 rispettivamente 1996) e sino ad inizio 1998 - in un'epoca quindi in cui i figli erano in ancor più tenera età rispetto ad ora -l'assicurata ha mantenuto un impiego al 100% (rispettivamente si è iscritta alla disoccupazione nel febbraio 1996 con ricerca di un impiego a tempo pieno, cfr. relativa domanda d'indennità LADI, sub doc. _), l'assunto secondo cui essa vorrebbe attualmente dedicarsi interamente alla cura della casa ed in particolare a quella dei figli, attualmente di 9 e 7 anni, rinunciando così ad esercitare un'attività lucrativa, appare poco credibile.

 

                                         E' pertanto da ritenere siccome dimostrato con l'alto grado di verosmiglianza che anche dopo il 1998 (e comunque dopo la resa della decisione, cresciuta incontestatamente in giudicato, con cui l'UAI nel settembre 1999 ha respinto la precedente richiesta e stabilito il grado d'invalidità, considerando l'interessata quale persona con attività lucrativa, cfr. doc. _), senza il danno alla salute - che risulta per altro aver verosimilmente influito sulla scelta di dedicarsi all'attività domestica, come è desumibile dalla valutazione peritale resa in occasione della precedente procedura e relativa alle soluzioni ivi ipotizzate nell'ottica di un miglioramento della propria situazione psichica (cfr. perizia 15 giugno 1999 dello psichiatra dr. __________, pag. 3:"…tenendo conto della sua fragilità costituzionale derivante da un'infanzia/adolescenza difficile, sono delll'avviso che ella dovrebbe scegliere se proseguire in un'attività lavorativa affidando a terzi la cura della casa e dei figli oppure se occuparsi effettivamente ed unicamente dei figli lasciando perdere un'attività lavorativa lucrativa.") - l'assicurata avrebbe continuato a svolgere l'attività lavorativa a tempo pieno.

 

                                2.7   In ogni caso, anche volendo - per pura ipotesi di lavoro - riconoscere all'insorgente la qualità di persona senza attività lucrativa, a mente di questa Corte, sarebbe dato, alla luce degli atti all'inserto, di concludere per una carenza d'invalidtà rilevante prescindendo dall'esperimento di un'inchiesta domiciliare.

 

                                         Occorre al proposito anzitutto rilevare come la situazione invalidante dell'interessata, come accertato nella perizia specialistica - cui va attribuito valore probatorio pieno (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123; DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, del 24 dicembre1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189) e nei confronti della quale non risulta essere stata sollevata critica alcuna -  sia sostanzialmente rimasta invariata rispetto a quanto stabilito in occasione della precedente procedura. Dal profilo reumatologico in quella sede l'assicurata era stata infatti giudicata inabile nella misura del 20% in attività di tipo pesante e pure quale casalinga (cfr. doc. _), ritenuto che la nuova valutazione peritale attesta ora una leggera diminuzione della capacità lavorativa (il perito ha segnatamente evidenziato un'attuale incapacità del 25%). Inoltre, per quanto riguarda la componente psichica, dall'istruttoria amministrativa emerge - ciò che è pure rimasto incontestato - che non vi è stata nessuna modifica dello stato di salute e delle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa rispetto a quanto precedentemente accertato (20% d'incapacità, cfr. perizia sub. doc. _).

 

                                         Ora, il suindicato accertato grado d'incapacità del 25% dal profilo reumatologico (notasi che è la componente reumatologica che, da quanto emerge dalla refertazione specialistica, risulta avere una qual certa incidenza (anche) sullo svolgimento di attività casalinghe (cfr. perizia 4 novembre 2002 dr._________: "si occupa praticamente di tutte le attività domestiche, comunque con difficoltà. I lavori più importanti e pesanti devono essere fatti dal marito…Quando si sente particolarmente bene, riesce a passare l'aspirapolevere, ma questi momenti in cui i dolori sono contenuti sono molto limitati. Riesce a fare piccoli lavoretti, riesce a pulire il bagno, a stirare, ma al massimo per 30 minuti e dopo deve fare delle pause. Quando stira si siede. Riesce a fare il letto. Non fa quello dei bambini che hanno imparato a farlo da soli. Va a fare la spesa, ma solo per piccole cose. Si occupa dei bambini, li porta a scuola e li va a prendere") é dovuto precipuamente a difficoltà nello svolgere attività di tipo pesante (cfr. perizie dr. __________ 7 luglio 1999 e 4 novembre 2002, sub. doc. _). Ritenuto come in casu, nell'ambito di un'attività domestica, tale limitazione interesserebbe verosimilmente solo quelle mansioni - tra quelle componenti l'intera attività (cfr. la succitata Circolare UFAS, consid. 2.5) - di tipo medio/pesante (trattasi segnatamente di quelle legate alla pulizia e al bucato, per le restanti, in merito alle quali non è per altro stata formulata controindicazione alcuna anche per quanto rigaurda la componente psichica, nulla lascia ipotizzare una loro inesigibilità dovuta a motivi di salute), pur volendo considerare la percentuale massima di ripartizione ad esse attribuibile (20%), si giungerebbe comunque ad un tasso d'invalidità di grado non pensionabile.

                                         E' pertanto altamente verosimile - considerato non da ultimo come, conformemente alla giurisprudenza federale, vada pure tenuto conto, per gli assicurati coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione (che in casu risultano per altro essere effettive, cfr. le sopra riportate risultanze peritali) alla prosperità dell'unione coniugale sancito dal diritto matrimoniale in vigore (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197) - ritenere che l'esecuzione della postulata inchiesta domiciliare non avrebbe in ogni caso permesso di giungere alla determinazione di un'invalidità conferente il diritto ad una rendita.

 

                                         Ne consegue la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento.

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti