Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2003.70

 

BS/tf

Lugano

29 marzo 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 settembre 2003 di

 

 

____________

rappr. da: ____________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 luglio 2003 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità 6501 Bellinzona 1 caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   __________ è coniugato con __________ dal 1980.


Dal 1 febbraio 2002 è beneficiario di una rendita intera d’invalidità e di una rendita completiva per coniuge (cfr. decisione 1 ottobre 2002). Precedentemente aveva diritto ad un mezza rendita.

A seguito di un’istanza di misure a protezione dell’unione coniugale presentata dalla moglie dell’assicurato, durante l’udienza 9 gennaio 2003 il Pretore di __________ ha omologato il seguente accordo intervenuto tra i coniugi:

"  Ad evasione dell'istanza 30.09.2002

si accordano nel seguente modo:

 

1.   con effetto marzo 2002 le parti sono autorizzate a vivere

      separate;

 

2.   a far tempo dal 1° ottobre 2002 farà stato tra le parti il regime della separazione dei beni;

 

3.   ogni coniuge si assumerà le imposte relative ai propri redditi a far tempo dal 1° gennaio 2001;

 

4.   tasse e spese metà per parte compensate le ripetibili."

 

                               1.2.   Con lettera 8 aprile 2003 __________ facendo presente l’autorizzazione pretorile a vivere separata dal marito, ha chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) il versamento diretto della rendita completiva.

Con decisioni 25 aprile 2003 l’UAI ha dunque accolto la richiesta.

__________ si è tempestivamente opposto a tale versamento.

In data 10 luglio 2003 l’amministrazione ha emesso una decisione su opposizione del seguente tenore:

"  Con lettera del 16 maggio ha inoltrato opposizione contro la nostra decisione del 25 aprile 2003, una copia era stata inviata al beneficiario di rendita, il sig. __________, che viene rappresentato da lei.

Tramite decisione impugnata era stata accertata la richiesta della moglie del signor __________, dalla quale vive separato, di versare la sua rendita completiva da lei separatamente.

 

Le cifre marginali 10'016 e 10'017 delle direttive sulle rendite dicono: "La rendita completiva per il coniuge, aggiunta alla rendita AI o AVS, è versta di regola insieme alla rendita principale. Se il coniuge avente diritto alla rendita non adempie il suo obbligo di mantenimento nei confronti della famiglia oppure se i coniugi vivono separati, il coniuge che non beneficia della rendita può richiedere che la rendita completiva gli venga versata…. Se dall'incarto risulta che i coniugi vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al coniuge non beneficiario di una rendita la possibilità di un pagamento diretto della rendita completiva."

Visto che la moglie del beneficiario di rendita ha chiesto alla cassa di compensazione di versargli la rendita completiva, vivendo separato dal marito dal 1.3.2002, la cassa ha dato seguito a tale richiesta, conformemente alle direttive. La sig.a __________ ha diritto di percepire la rendita completiva.

 

La decisione del 25.04.03 essendo in sospeso per via dell'opposizione inoltrata, la Cassa versa di nuovo e con effetto da luglio 2003 la rendita completiva assieme alla rendita intera AI al marito direttamente e questo solo fino all'entrata in vigore della presente decisione." (Doc. _)

 

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, postulandone l’annullamento ed il versamento della rendita completiva.
In particolare __________ ha rimarcato:

 

"  Il 30 settembre 2002 la signora __________ presentava alla competente Pretura un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale (doc. _), con cui postulava l'autorizzazione a vivere separati.

Nella suddetta istanza (cfr. punto 5 del doc. _), la moglie precisava fra l'altro quanto segue: "Per quanto attiene all'aspetto economico va precisato che la signora __________ è finanziariamente autonoma (…). L'istante non ritiene di avanzare alcuna pretesa alimentare nei confronti del marito il quale, essendo al beneficio di una rendita AI al 50%, si trova pure in una situazione di indigenza".

 

Alla luce di queste premesse, considerato che la moglie non avanzava alcuna pretesa alimentare, il marito aderiva alle richieste della moglie.

Nel verbale di udienza del 9 gennaio 2003 davanti al Pretore di __________ (doc. _), veniva formalizzato l'accordo. Anche in questa sede, la moglie ribadiva di non richiedere alcun contributo alimentare al marito.

 

Ottenuta l'autorizzazione a vivere separati, la signora __________, contrariamente alle dichiarazioni ripetutamente esposte al Giudice civile e contrariamente alle intenzioni lasciate intendere al marito in buona fede, la mogie ha chiesto all'Ufficio AI il versamento diretto della rendita completiva a suo favore.

 

La decisione impugnata conferma che la signora __________ ha diritto di percepire la rendita completiva.

Tuttavia la decisione impugnata è contraria a quanto deciso e transato fra le parti davanti al giudice civile. Con il versamento diretto alla moglie della sua quota di rendita AI, viene manifestamente contraddetta la posizione delle parti davanti all'autorità civile.

 

Occorre infatti ricordare che l'art. 34 cpv. 5 LAI riserva espressamente le disposizioni contrarie del giudice civile.

Nel caso che ci occupa, la controparte era ben cosciente delle entrate limitate del marito, consistenti nella rendita AI (per sé e per la moglie) per complessivi fr. 2'100.- circa, tanto che è la moglie stessa ad affermarlo nella sua istanza (cfr. doc. _ punto 5). __________ Il giudice civile ha omologato l'accordo delle parti che non prevedeva contributo alimentare a favore della moglie, ritenendo che le rispettive entrate potevano essere considerate autosufficienti.

Con il versamento della rendita completiva di fr. 506.- alla moglie, l'assetto alimentare sancito con la sentenza 9 gennaio 2003 viene stravolto tanto che il marito non risulta più essere economicamente autosufficiente. Ciò è in contrasto con quanto omologato dal Giudice civile." (Doc. _)

                                         Contestualmente il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, accordata dal TCA con decreto 27 novembre 2003 (VII).

                                        

                               1.4.   Con risposta di causa 10 ottobre 2003 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame confermando quanto ribadito con la decisione contestata.


                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

 

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto a percepire la rendita completiva per coniugi oppure se la stessa può essere versata direttamente alla di lui moglie separata.     

 

                               2.4.   Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2003 (con la 4a revisione LAI la rendita per coniugi è stata soppressa), le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità lavorativa (art. 6 LPGA) esercitavano un’attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché quest’ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia o invalidità. La rendita completiva può essere assegnata solo se l’altro coniuge presenta almeno un anno intero di contributo (lett. a), oppure ha il domicilio e la residenza abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera (lett. b).

Lo scioglimento del matrimonio per divorzio non estingue automaticamente il diritto alla rendita completiva.

                                         Infatti ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 LAI, le persone divorziate hanno diritto alla rendita completiva alle stesse condizioni di una persona sposata, a condizione che non si siano risposate, e se provvedono in modo preponderante al mantenimento dei figli a loro attribuiti e non possano pretendere per se stesse una rendita una rendita di invalidità o di vecchiaia. Secondo la giurisprudenza, il coniuge divorziato provvede in maniera preponderante ai figli affidati se le rendite per questi ultimi rappresentano, da sole o in aggiunta di prestazioni di terzi (per esempio alle pensioni alimentari versate dall’altro coniuge) meno della metà delle spese di mantenimento degli stessi (cfr. DTF 122 V 126 consid. 1a, RCC 1985 pag. 611 consid. 2a con riferimenti).

                                        

                                         L’art. 34 cpv. 4 LAI prevede che, in deroga all’art. 20 LPGA, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto:

 

                                         - su sua richiesta, se il coniuge legittimato alla rendita non

                                           provvede al sostentamento della sua famiglia (lett. a):
- su sua richiesta, se i coniugi vivono separati (lett. b):

                                         - d’ufficio, se i coniugi sono divorziati (lett. c).

Infine, il capoverso 5 dell’art. 34 LAI dispone che nei casi esposti al capoverso 4, sono fatte salve le disposizioni contrarie del giudice civile.

 

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, su richiesta della moglie dell’assicurato, con la decisione contestata l’amministrazione ha disposto il versamento della rendita completiva nella mani di __________, questo a partire dal 1° maggio 2003.

Nel caso che ci occupa, i presupposti dell’art. art. 34 cpv. 4 lett. b LAI per il versamento della rendita completiva direttamente alla moglie del ricorrente risultano adempiuti, avendo infatti i coniugi _______ cessato di vivere in comunione domestica a seguito di una decisione giudiziaria, tenuto anche conto che il giudice civile non ha disposto diversamente.

Vero che nell’istanza cautelare __________, per quel che concerne l’assetto economico, aveva specificato che “L’istante non ritiene di avanzare alcuna pretesa alimentare nei confronti del marito, il quale, essendo al beneficio di una rendita AI al 50%, si trova pure in una situazione di indigenza” (punto 5, doc. _) e che per questo motivo il ricorrente ha dato il proprio assenso alla separazione giudiziale.
Ma è altrettanto vero che dalla lettura del decreto pretorile non è riscontrabile alcuna disposizione contraria del giudice civile riguardo al versamento della rendita completiva direttamente alla moglie dell’assicurato, così come previsto dall’art. 34 cpv. 4 lett. b LAI.
Se è vero che l’erogazione della prestazione in discussione ha modificato la situazione sancita con la sentenza civile 9 gennaio 2003, spetterà ai coniugi provvedere ad un adeguamento delle pretese alimentari in sede civile, ritenuto del resto che ____________ dal 1° febbraio 2002 beneficia di una rendita intera, assegnata con decisione amministrativa 1° ottobre 2002, e non più di una mezza rendita.

Visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti