Raccomandata |
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Incarto n.
RG/sc |
Lugano 18 febbraio 2004
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso dell'11 settembre 2003 di
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__________
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contro |
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la decisione del 14 agosto 2003 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1946, ausiliaria di pulizie e casalinga, nel marzo 2002 ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da coronaropatia (doc. _).
Acquisita la necessaria refertazione medica ed esperiti ulteriori accertamenti, in particolare un'inchiesta per persone occupate nell'economia domestica eseguita nel gennaio 2003, con decisione 20 marzo 2003 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni motivando:
" In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).
In caso di contemporaneo esercizio di un'attività lucrativa e del compimento della mansioni consuete occorre determinare la parte rispettiva dell'una e dell'altra attività (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA). La limitazione nell'esercizio dell'attività lucrativa è determinata dal confronto dei redditi, mentre quella relativa ai lavori abituali è determinata da un confronto della capacità lavorativa in questo ambito. Il grado d'invalidità è calcolato in funzione degli handicap nelle due attività (art. 27bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)).
Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medico-economica acquisita agli atti AI si rileva che l'Assicurata è inabile nella misura del 50% in qualità di salariata (quota del 32%).
Per quanto concerne le limitazioni che incontra nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economia domestica, come da inchiesta effettuata a domicilio ne risulta un'inabilità del 32%.
Dalla tabella sottostante risulta un grado di invalidità globale del 38%.
Attività Quota parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
Salariata 32 % 50 % 16 %
Casalinga 68 % 32 % 22 %
Grado d'invalidità 38 %
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste. (…)" (Doc. _)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, in data
31 marzo 2003 l’UAI ha emanato una decisione su opposizione confermando il diniego di prestazioni (doc. _).
1.3. Contro la
decisione su opposizione è tempestivamente insorta l'assicurata, patrocinata
dall'avv. __________.
Nel postulare l'erogazione di un quarto di rendita, l’insorgente ha in
particolare rilevato:
" (…)
2. Nell'ambito dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica l'UAI ha applicato dei criteri estremamente opinabili in particolare per quanto attiene alle percentuali assegnate all'una o all'altra incombenza, sia essa di carattere professionale, sia essa di natura privata.
II risultato (che non può non suscitare perplessità) è che il grado di incapacità della signora __________ (frutto di valutazioni del tutto soggettive e non supportare da criteri oggettivi o ancorati in una legge o in direttive precise e munite di una base legale) sfiora il minimo previsto della legge per ottenere ¼ di rendita ma essendo stato valutato (appunto: valutato!) al 38% non raggiunge il richiesto minimo del 40%.
Ne è derivata una prima decisione dell'UAI oggetto in prima battuta di un'opposizione.
La decisione su opposizione non ha spostato di una virgola il parere espresso precedentemente ancorché l'UAI nel complesso di 4 pagine di decisione abbia speso solo una decina di righe per commentare la fattispecie in modo generico e senza addentrarsi nelle singole censure sollevate dalla signora __________ nella propria opposizione.
Tale decisione non può evidentemente soddisfare la signora __________ che si vede costretta ad impugnarla per i motivi che verranno esplicitati qui di seguito e che in buona sostanza riprenderanno in larga misura quanto già espresso in sede di opposizione.
3. Un primo sostanziale aggravio ed una prima importante considerazione riguarda la natura stessa della rendita d'invalidità.
L'assicurazione invalidità è tipicamente un'assicurazione sociale e che come tale deve essere (di tutta evidenza) sociale.
Orbene l'artificiosa costruzione di un grado d'invalidità del 38% è quanto di più manifestamente asociale possa essere proposto.
Tanto più che si tratta di valutazioni estremamente soggettive (e quindi opinabili) che avrebbero potuto portare anche a parametrizzazioni diverse per poter giungere a quel 40% che rappresenta il minimo di incapacità per poter percepire una rendita AI.
Il presupposto fondamentale della socialità è quindi manifestamente violato.
4. L'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (documento fondamentale ai fini della decisione oggetto della presente opposizione) presta il fianco a più di una censura nella misura in cui, come già anticipato al considerando precedente, si ha tutta l'impressione che si sia voluto giocare con le cifre onde arrivare a puntellare la decisione presa a priori di non far beneficiare la signora __________ di una rendita d'invalidità.
Sull'aspetto medico non vi sono grandi discussioni vista l'assoluta chiarezza dei referti medici del dott. __________ e soprattutto del dott. __________.
Unanimi sono le tesi mediche secondo le quali la signora ________, a seguito dei problemi cardiaci avuti, si è vista ridotta la propria capacità lavorativa alla metà sia da un profilo dell'intensità dello sforzo fisico, sia da un profilo dell'impiego di tempo.
Se la quantificazione dell'incapacità al guadagno (concetto di fondo per l'AI) per quanto attiene l'attività lavorativa quale ausiliaria per le pulizie presso le scuole comunali di Losone è chiara e documentata, non altrettanto si può dire per quella che è stata la valutazione degli impedimenti nell'esercizio delle mansioni all'interno dell'economia domestica.
Per praticità e per migliore lettura il sottoscritto patrocinatore ha condensato in una tabella (doc. _) le 7 posizioni di valutazione effettuate dall'UAI riprendendo tali parametri, tale e quale, dal formulario d'inchiesta.
5. Dall'opinabile valutazione (opinabile proprio perché si tratta di una valutazione, operazione tipicamente soggettiva) dell'assistente sociale dell'UAI (doc. _) la ricorrente ed il di lei patrocinatore hanno elaborato due varianti altrettanto sostenibili e che vanno a toccare semplicemente il grado d'importanza assegnata ad ogni singola incombenza riconducendo tali parametri ad una migliore logica legata al corso ordinario delle cose ed all'esperienza di vita.
In una prima rielaborazione (doc. _) si è semplicemente proceduto a portare sul medesimo piano di importanza le posizioni no. 2. e 3. equiparandole (in tutta logica) da un profilo dell'importanza appunto.
Ciò che rientra nella logica legata all'impegno che una donna dedica alle faccende domestiche quotidiane, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita.
Del resto né l'assistente sociale, né l'UAI in sede di giudizio hanno, commentato questa censura, motivando le ragioni che stanno alla base di una differenziazione del "peso" e dell'importanza delle posizioni 2. e 3. limitandosi ad un'acritica e generica conferma.
Anche senza toccare le percentuali degli impedimenti, si arriva ad una percentuale d'invalidità per queste attività del 35% che, traslata nello schema finale del grado attuale degli impedimenti porta il grado d'invalidità complessivo al 40% ossia al tasso minimo per l'ottenimento di ¼ di rendita Al.
6. Ancor più aderente alla realtà è la seconda variante (doc. _) laddove si sono messe sullo stesso piano di importanza le posizioni no. 2., 3. e 5., il tutto seguendo (anche in questo caso) la logica nonché il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita.
In effetti il tempo e l'impegno da dedicare alla preparazione dei pasti e alla pulizia della cucina da un Iato, al rispolvero, alla pulizia dei pavimenti e dei vetri e i rifare i Ietti dall'altro ed ancora lavare, stendere, stirare, cucire e lavare è sicuramente equivalente.
Anche in questo caso mettendo sullo stesso piano di importanza queste tre attività e senza toccare le percentuali degli impedimenti si arriva allo stesso risultato del doc. _ e quindi ad un grado d'invalidità del 40%.
A dire il vero e ad ulteriore riprova della bontà delle argomentazioni di cui sopra va sottolineato che la percentuale degli impedimenti per i lavori di rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, ecc. dovrebbe godere di un grado di impedimento ancor più ampio se solo si pone mente al fatto che la signora _______ può svolgere queste attività solo limitatamente dovendo far capo a terze persone che deve in parte retribuire.
La valutazione dei vari parametri ed il potere d'apprezzamento dell'assistente sociale doveva e deve quindi essere "guidata" oltre che dal buon senso, anche dal principio di natura sociale della rendita AI e questo soprattutto quando i risultati delle valutazioni sfiorano (come nel caso di specie) il limite minimo per l'ottenimento della rendita.
7. Ben si vede quindi come il fatto di essere giunti ad un grado di invalidità del 38%, sfiorando da vicinissimo il tasso minimo, significa non aver voluto a priori riconoscere la ben chiara e consolidata situazione d'invalidità della signora __________, "giocando" con le cifre a disposizione dell'assistente sociale nell'ambito del suo potere d'apprezzamento.
Le valutazioni che hanno portato al tasso d'invalidità del 38% potevano e possono benissimo essere riviste con un leggero ritocco verso l'alto alfine di caratterizzare e consolidare, come già sottolineato, la prerogativa sociale della rendita AI.
In questo senso è ovvio che (decisione impugnata consid. 4 in fine) l'assistente sociale abbia confermato la propria valutazione e l'autorità giudicante l'abbia fatta propria per giungere al rifiuto della rendita.
Il tutto però senza minimamente entrare nelle singole censure di dettaglio contenute nell'opposizione (che qui vengono integralmente riprese e ribadite), ma limitandosi ad osservare che le contestazioni della opponente (e qui ricorrente) erano generiche.
Un'attenta, critica ed oggettiva rilettura delle osservazioni espresse in quella sede (e delle tabelle di calcolo allegate) avrebbero dovuto portare l'UAI a ben altre considerazioni: bastava sforzarsi a volerlo fare ...
8. Oltretutto nell'inchiesta medesima (pag. 2) è stata rilevata la situazione finanziaria della famiglia __________ come precaria alla luce del fatto che il marito lavora solo al 50% come custode delle scuole comunali e per il rimanente beneficia di una rendita Al mentre l'assicurata percepisce oggi solo la metà dello stipendio ed ha perso il diritto alle indennità di malattia a decorrere dal gennaio 2003.
Alla luce di quest'ultimo accertamento è ancora più manifesta la penalizzazione a carico della signora __________ nel vedersi negato il riconoscimento di un aiuto di natura sociale, ossia delle postulata rendita
La contraddizione nella quale cade l'UAI è stridente nella misura in cui nell'inchiesta effettuata ci si adopera per sottolineare la precaria situazione finanziaria della famiglia __________ (il che "chiamava" riflessioni di natura sociale) ma d'altro canto in sede di decisione si argomenta che la situazione sociale e finanziaria della famiglia è un elemento assolutamente irrilevante.
La situazione è quindi estremamente chiara e se non verrà corretta rappresenterà una voluta penalizzazione di una situazione che evoca ben altri criteri e ben altre riflessioni. (…)" (Doc. _, pag. 3-7)
1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame, osservando in particolare:
" Rilevato come l'allegato di ricorso non presenti nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli già analizzati in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione.
Si vorrebbe ad ogni modo ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, nello stabilire il grado di invalidità l'amministrazione non ha né la facoltà di considerare le condizioni economiche dell'assicurata - che nulla hanno a che vedere con il grado di impedimento riscontrato nello svolgimento delle attività domestiche - né, tanto meno, quella di variare e correggere il grado di invalidità a proprio piacimento.
A quest'ultimo proposito si rileva che il Tribunale federale ha già chiaramente stabilito che il grado d'invalidità non può essere oggetto di arrotondamento alcuno, anche se minimo (in casu l'Alta Corte ha negato la possibilità di arrotondare al 66 2/3% un grado d'invalidità
fissato al 65,5% (cf. Pratique VSI 6/2001, p. 265))." (Doc. _)
1.5. Con scritto 13 ottobre 2003 la ricorrente si è riconfermata nella propria domanda di giudizio (V).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg., 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]).
nel merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité. Les prestations, Losanna 1985, pag. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA (cfr. 28 cpv. 2 vLAI): metodo generale del raffronto dei redditi, DTF
128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989,
pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op.
cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
"
L’invalidità degli assicurati senza attività
lucrativa ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LPGA è calcolata in funzione del
grado d’impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici, l’educazione
dei figli e le attività caritative non rimunerate. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit., pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
" 1 In caso di assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità relativa è computata secondo l’articolo 16 LPGA. Ove si consacrassero inoltre alle loro mansioni consuete ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LPGA, l’invalidità è fissata conformemente all’articolo 27 per quest’altra attività. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione nell’azienda del coniuge e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.
2 Quando si possa presumere che gli assicurati, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
2.6. In concreto non sono contestate le quote parti di attività applicate dall’UAI nella querelata decisione. Parimenti non contestate sono le risultanze mediche come pure il grado d'incapacità stabilito per quanto riguarda l'attività lucrativa esercitata a tempo parziale.
In lite è unicamente la valutazione del grado d'invalidità per la parte d'attività casalinga. L'insorgente censura segnatamente la ripartizione percentuale delle singole mansioni domestiche operata in sede d'inchiesta domiciliare, come pure la percentuale d'impedimento attribuita alle mansioni di pulizia.
Come detto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico, l’invalidità è da stabilire confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
1. Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
2. Spese e acquisti diversi 10
3. Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4. Pulizia dell'appartamento 10
5. Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6. Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7. Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8. Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
|
Attività |
Minimo % |
Massimo % |
|
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) |
2 |
5 |
|
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) |
10 |
50 |
|
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) |
5 |
20 |
|
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) |
5 |
10 |
|
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) |
5 |
20 |
|
6. Accudire i figli o altri familiari |
0 |
30 |
|
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* |
0 |
50 |
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 200 in re C.G., consid. 4 [I 102/00]). Un'intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 in re S. consid. 2 [I 681/02]).
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., pag. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA 2 febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 in re S. [I 681/02] e del 28 febbraio 2003 in re S. [I 685/02]).
Tali condizioni non paiono nelle specie adempiute: la totalità delle indicazioni fornite dalla casalinga nell'ambito dell'inchiesta domiciliare risultano del tutto attendibili e non contrastano per il resto con il giudizio, cui è per altro fatto esplicito richiamo a sostegno della tesi ricorsuale, in merito all'incapacità lavorativa espresso in sede medica (50% d'incapacità nella professione di ausiliaria di pulizia, evitando "lavori non indifferenti come sforzo fisico" o "sforzi intensi", cfr. doc. _).
In casu, a mente di questa Corte, non sono quindi ravvisabili elementi o concreti indizi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti. Conformi ai succitati parametri (cfr. consid. 2.7), le percentuali di ripartizione applicate - oltre che considerare la percentuale massima prevista dalla succitata tabella per le attività di pulizia dell'appartamento (percentuale che nulla agli atti consente del resto di eccezionalmente valutare in misura superiore) - tengono conto anche del fatto che trattasi di economia domestica composta unicamente da due persone; ciò, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, comporta una (seppur di poco) più elevata considerazione in termini percentuali delle mansioni contemplate al pto n. 2 (preparazione dei pasti, pulizia della cucina attività, riserve) rispetto ad economie domestiche composte, oltre che dai coniugi, anche da figli in età scolastica. Non va infine dimenticato che, nei casi come quello in esame, occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal vigente diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro - pur considerando, oltre l'aiuto da parte della figlia, solo una parziale collaborazione del marito (beneficiario di una rendita AI al 50%) - di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico (cfr. pto 5.3: pulizia dell'appartamento e 5.5: bucato), le quali risultano per altro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 38%.
Un arrotondamento di tale tasso al grado minimo richiesto per l'erogazione di una rendita (40%) - ciò che l'insorgente, per quanto è dato di capire, ritiene debba essere applicato nel caso concreto - non entra nella fattispecie in linea di conto. Secondo la più recente giurisprudenza federale, infatti, un arrotondamento, per difetto o per eccesso, va unicamente effettuato, secondo le regole della matematica, in caso di tassi con cifre decimali (STFA 19 dicembre 2003 in re R. [U 27/02 consid. 3]).
Il ricorso deve essere pertanto respinto, l'atto impugnato meritando piena tutelata in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti