Raccomandata |
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Incarto n.
BS/tf |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2003 di
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____________
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contro |
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la decisione del 28 luglio 2003 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità 6501 Bellinzona 1 caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione 11 marzo 1999 __________, classe 1951, è stato posto al beneficio di
una rendita d’invalidità intera (grado d’invalidità: 80%), con effetto
retroattivo dal 1° marzo 1997.
Contestualmente gli è stata riconosciuta una rendita completiva per la moglie
__________ e tre rendite completive per i figli __________, __________ e
__________ (cfr. incarto Cassa).
A seguito del divorzio dell’assicurato, con decisione 14 dicembre 1999
l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha rideterminato le prestazioni
assicurative, riducendo le rendite per figli essendo date le circostanze di una
sovrassicurazione.
Contestualmente, mediante un’altra decisione del medesimo giorno, l’UAI ha
versato direttamente alla ex moglie la rendita completiva (cfr. incarto Cassa).
Avendo __________ avvisato l’amministrazione di essersi unito in matrimonio il 30 marzo 2001 con __________ (doc. _), l’UAI gli ha riconosciuto una rendita completiva per la seconda moglie di fr. 421.— al mese (cfr. decisione 14 maggio 2001) e continuato l’erogazione delle rendite per figli di fr. 318.— cadauna, oltre alla rendita principale spettante all’assicurato (cfr. attestato rendite 6 giugno 2001, incarto Cassa).
1.2. Nel corso
del mese di dicembre 2002, durante le procedure relative all’adeguamento delle
rendite al 1° gennaio 2003, l’amministrazione si è accorta di non aver
proceduto alla riduzione delle rendite per figli, essendo dato un caso di
sovrassicurazione.
Di conseguenza, con decisioni 15 gennaio 2003 e 13 febbraio 2003 l’UAI ha
ridotto ogni singola rendita completiva a fr. 178.— mensili per il periodo 1°
marzo 2001 – 31 dicembre 2002 e, con effetto dal 1° gennaio 2003, a fr. 182.—.
Contro queste decisioni, __________ ha inoltrato un’opposizione cautelativa
datata 3 febbraio 2003.
1.3. Mediante decisione 13 febbraio 2003 l’UAI, facendo presente che, a seguito del secondo matrimonio, le rendite per figli andavano ridotte per motivi di sovrassicurazione, ha chiesto la restituzione di fr. 9'240.-- per prestazioni versate in eccesso relative dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2002.
1.4. A seguito dell’opposizione cautelativa 17 marzo 2003 (doc. _) e del relativo complemento 30 aprile 2003 (doc. _), con decisione su opposizione datata 28 luglio 2003 l’amministrazione ha confermato l’ordine di restituzione facendo presente quanto segue:
" 1. Con decisione del 13 febbraio 2003 l'ufficio AI le ha notificato una
decisione di restituzione di fr. 9'240.-;
2. con opposizione del 17 marzo 2003 e complemento alla stessa del
30 aprile 2003 si contesta la suddetta decisione ritenendo prescritto il termine legale per la richiesta di restituzione e, qualora la presente opposizione fosse respinta, si chiede poter usufruire del condono dell'importo chiesto in restituzione;
3. prima di entrare nel merito dell'opposizione occorre ricordare che:
"il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante." (art. 25 cpv. 2 LPGA)
4. nella fattispecie, l'ufficio è venuto a conoscenza della mancata
applicazione della sovrassicurazione per i figli, nel corso del mese di dicembre 2002, su indicazione della cassa centrale di Ginevra, durante i lavori necessari all'adeguamento delle rendite dal 1° gennaio 2003. Pertanto l'ufficio ha rispettato il termine legale per l'intimazione della decisione di restituzione, notificando tale decisione in data 13 febbraio 2003.
5. Si fa osservare inoltre che l'ufficio si pronuncerà prossimamente
sulla domanda di condono che l'assicurato, per mezzo del suo patrocinatore, ha presentato con la stessa opposizione del 17 marzo 2003 e relativo complemento del 30 aprile 2003." (Doc. _)
1.5. Con
tempestivo ricorso __________, rappresentato dall’avv. __________, ha postulato
l’annullamento della decisione su opposizione. In via sussidiaria ha chiesto la
retrocessione dell’incarto all’UAI affinché statuisce sull’istanza di condono
di
fr. 9'240.
Sostanzialmente egli sostiene la perenzione del credito posto in restituzione.
1.6. Con risposta 31 ottobre 2003 l’UAI ha invece postulato la reiezione del ricorso.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Non applicabili sono per contro le norme di legge introdotte, al 1° gennaio 2004, dalla 4a revisione dell’AI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se __________ deve restituire all’UAI fr. 9'240.— di
rendite versate di troppo.
Secondo l’assicurato il diritto di restituzione è prescritto, ciò che è invece
contestato dall’amministrazione.
2.4. Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1).
Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
La
succitata disposizione della LPGA concernente il termine relativo di
prescrizione di un anno corrisponde in sostanza ai principi della restituzione
di prestazioni indebitamente riscosse codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2
LAVS, nel tenore valido sino al 31 dicembre 2002 (cfr. Kieser, ATSG –
Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 25, nota 26, pag. 285).
Va tuttavia ricordato che, secondo il TFA, il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 47 cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo 1996, pag. 192).
I termini di perenzione non possono essere né
interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V 135
consid. 3b; cfr. pure Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 3.a
edizione, Berna 2003 N. 12, pag. 280).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai princìpi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).
Il TFA ha precisato ancora che qualora tale restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione decorre non dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo - per esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione o nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; DTF 110 V 304 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; SVR 2001 IV consid. 2d, pag. 94; Locher, op. cit., N. 13, pag. 280).
Per poter esaminare i presupposti della restituzione l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA del 29 aprile 2003 nella causa SECO contro A.P., C 317/01; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa M., C 11/00, consid. 2).
Inoltre, per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c).
2.5. Nella
fattispecie in esame, a seguito del secondo matrimonio dell’assicurato, l’UAI
ha riconosciuto una rendita completiva per la moglie di fr. 421.--- al mese.
L’amministrazione ha tuttavia omesso di verificare se, a seguito della nuova
situazione famigliare, le tre rendite per figli rappresentassero un caso di
sovrassicurazione.
Solo in occasione dell’adeguamento al 2003 delle rendite l’UAI si è accorto di
tale errore ed ha quindi proceduto alla riduzione delle rendite completive per
figli.
Secondo l’art. 38 bis cpv. 1 LAI, in deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3
LPGA, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le
rendite del padre o della madre superino sensibilmente il reddito annuo medio
determinante per il calcolo di queste ultime.
Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo
(cpv. 2 ) e disciplina i particolari, specialmente la riduzione delle rendite
parziali, delle mezze rendite e dei quarti di rendita (cpv. 3).
L’art. 33 bis OAI stabilisce che per la riduzione delle rendite per figli è
applicabile l’art. 54bis OAVS, il quale ha il seguente tenore:
"
Le rendite per figli e le rendite per orfani
sono ridotte conformemente all’articolo 41 capoverso 1 LAVS nella misura in
cui, aggiunte alla rendita del padre o a quella della madre, il loro importo
supererebbe quello del reddito annuo medio determinante per il calcolo di
questa rendita, aumentato dell’importo mensile massimo della rendita di
vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).
2 Esse non
sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non
superano la somma del 150 per cento dell’importo minimo della rendita di
vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per
orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno
dei seguenti, dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34
cpv. 3 LAVS).
3 La riduzione
è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.
4 Nei casi di rendita parziale, l’importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l’articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2."
Nel caso in esame, dalle tabelle di calcolo allegate agli atti risulta come la
fattispecie in esame rappresenti effettivamente un caso di sovrassicurazione,
ciò che ha giustificato una riduzione della singola rendita mensile per figli a
fr. 182.— dal 1° gennaio 2003, rispettivamente a fr. 178.-- per il periodo
precedente.
Avendo tuttavia l’amministrazione già erogato, successivamente alle seconde
nozze dell’assicurato, le rendite per figli non ridotte, con la decisione
querelata ne chiede in restituzione la differenza.
__________ sostiene la perenzione del credito essendo trascorso oltre un anno
dai fatti in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza del motivo giustificante
la restituzione. A ragione.
Occorre innanzitutto ricordare che in data 31 marzo 2001 l’assicurato aveva
comunicato all’amministrazione il secondo matrimonio (doc. _). Essa aveva
pertanto calcolato nuovamente le prestazioni assicurative spettanti
all’assicurato, omettendo tuttavia di verificare se vi fosse un caso
sovrassicurazione.
Pertanto, in quell’occasione e non solo, come asserito nella risposta di
causa, in sede di adeguamento al 1° gennaio 2003 delle prestazioni l’UAI,
prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile, si sarebbe dovuta accorgere
che le rendite per figli insieme con la rendita del padre e della madre
superavano sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo
della rendita principale.
Il ricorrente ha del resto fatto presente che già nel 1999, a seguito del
divorzio, l’amministrazione ha rideterminato le rendite, riducendo quelle
spettanti ai figli, sempre per sovrassicurazione.
Infine va rilevato che a __________ non può essere imputato di aver riscosso in
cattiva fede le rendite per figli non ridotte, visto che la problematica della
sovrassicurazione, di natura prettamente tecnico - assicurativa, non è
sicuramente di facile comprensione per una persona sprovvista di simili
conoscenze.
Né del resto egli ha contravvenuto all’obbligo di comunicare immediatamente
all’Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto
alle prestazioni, quale il cambiamento dello stato di salute, della capacità al
guadagno o al lavoro, delle necessità di aiuto, delle condizioni personali e,
eventualmente, economiche (cfr. art. 77 OAI).
Anzi, come detto, il 31 marzo 2003, un giorno dopo il matrimonio, il ricorrente
ha avvisato i funzionari dell’UAI della modifica del suo stato civile.
Ne consegue che al più tardi con il riconoscimento alla seconda moglie
dell’assicurato di una rendita completiva, avvenuto tramite decisione 14
maggio 2001, l’UAI avrebbe dovuto rendersi conto del caso di
sovrassicurazione, motivo per cui la decisione di restituzione 13 febbraio 2003
risulta essere intempestiva, essendo il diritto di esigere il rimborso
ampiamente perento.
Visto quanto sopra, la decisione contestata è da annullare, mentre il ricorso
va accolto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione su opposizione 28 luglio 2003 è annullata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà all’assicurato fr. 1'000.— di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti