Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2003.91

 

ZA/RG/sc

Lugano

23 giugno 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2003 di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 novembre 2003 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel settembre 2000, RI 1, nato nel 1945, di professione autista-magazziniere, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita d'invalidità in quanto sofferente di coxartrosi bilaterale sintomatica a destra e stato da protesi totale ABG di entrambe le anche.

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui in particolare una perizia ortopedica eseguita nel giugno 2002, per decisione 9 maggio 2003 l’CO 1 ha riconosciuto all'assicurato un quarto di rendita dal 1° novembre 2000, argomentando:

 

"  (…)

 

Esito degli accertamenti:

 

Dal 9.11.1999 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

 

·                                                                             Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto si evince la limitazione del 50% nella professione svolta fino all'insorgenza del danno alla salute; attività che rispecchiano le indicazioni mediche e non richiedono qualifiche professionali specifiche sono esigibili in misura completa.

 

 

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d'invalidità:

 

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                   CHF 44'772.00

con invalidità                       CHF 24'717.00

Perdita di guadagno            CHF 20'055.00  =   Grado d'invalidità 45%

 

 

 

Decidiamo pertanto:

 

 

Dal 01.11.2000 lei ha diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore.

 

Per la verifica del caso di rigore, la invitiamo a ritornarci il foglio complementare 3, qui allegato, debitamente compilato e firmato, entro 14 giorni. Se ciò fosse tralasciato, l'esame del caso di rigore non potrà essere effettuato per cui potremo unicamente versare un quarto di rendita. (…)" (Doc. AI 46)

 

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall'avv. __________, postulante l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità e la fissazione al 60% del grado d'invalidità, con decisione su opposizione 17 novembre 2003 l'UAI ha confermato la propria precedente decisione, motivando:

 

"  (…)

3.                                                                            Nella fattispecie, giova ricordare che, a causa di uno stato di salute precario, l'assicurato ha presentato un'incapacità lavorativa totale dal novembre 1999, riprendendo poi il precedente lavoro in misura del 50% dall'aprile 2000 (4.25 ore di lavoro giornaliere per 5 giorni la settimana). L'amministrazione ha istruito la richiesta di prestazioni, procedendo dapprima a completare gli atti raccogliendo le necessarie informazioni presso il datore di lavoro, il medico curante e l'assicurazione Helsana garante del diritto alle indennità giornaliere.

II Servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha poi esaminato gli atti dell'incarto e ritenuto doveroso ordinare una perizia medica presso il Dottor E. __________ di Bellinzona, specialista FMH in chirurgia ortopedica.

II rapporto del citato specialista, redatto in data 17 giugno 2002, diagnostica uno stato dopo protesi totale bilaterale e una spondilartrosi, definisce l'attività attuale svolta dall'assicurato ancora proponibile con rendimento normale sull'arco di 4-5 ore di lavoro al giorno, controindica la guida del furgone per lunghi tratti e rileva difficoltà allo spostamento di pesi superiori ai 10-15 Kg, soprattutto salendo e scendendo le scale. Per quanto attiene all'espletamento di attività che non costringono l'assicurato a trasportare pesi oltre 10-15 Kg per lunghi tratti, in particolare sulle scale e su terreni sconnessi, con la possibilità di evitare la posizione seduta per oltre mezzora, la capacità di lavoro è ritenuta quasi totale. L'intero incarto AI è poi stato successivamente sottoposto alla consulente AI in integrazione, affinché fosse chiarito se, mediante l'adozione di eventuali misure professionali, l'assicurato potesse migliorare la sua capacità lavorativa e lucrativa. Altro fine di questa valutazione era naturalmente quello di determinare la capacità di guadagno residua, ancora conseguibile nello svolgimento di attività lucrativa nel rispetto delle limitazioni mediche.

La consulente in integrazione professionale ha rassegnato le sue osservazioni con rapporto datato 02 gennaio 2003, mettendo in evidenza l'inapplicabilità di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero della capacità di guadagno e all'esclusione del diritto ad una rendita, menzionando pure che l'assicurato non ipotizza alcuna possibilità di un collocamento presso un altro datore di lavoro in quanto auspica il mantenimento della situazione d'integrazione attuale. Nelle sue conclusioni, ha proposto infine di favorire il mantenimento della situazione di lavoro odierna presso il datore di lavoro che lo occupa dal 1976, attribuendo contemporaneamente il diritto ad una mezza rendita.

L'amministrazione non ha però ritenuta applicabile la soluzione prospettata dalla consulente in integrazione, definendo il grado di invalidità nella misura del 45% sulla base di un paragone teorico dei redditi. Tale modo di procedere appare corretto e merita conferma per i seguenti motivi.

 

Innanzitutto occorre subito spiegare che le disposizioni federali in vigore nel campo dell'Assicurazione federale per l'invalidità stabiliscono una nozione del mercato del lavoro teorica ed astratta e si basa sul presupposto fondamentale che vi sia un mercato equilibrato, ovvero un certo equilibrio tra la domanda e l'offerta di manodopera e dunque un ventaglio piuttosto ampio di possibili scelte (RCC 1985, pag. 469). Detto in altri termini, la determinazione del grado di invalidità è indipendente dalle fluttuazioni del mercato, non essendo quindi esaminate le possibilità concrete per reperire un posto di lavoro. Le difficoltà che un assicurato incontra nel trovare un impiego idoneo vengono infatti già considerate nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 

Occorre inoltre sottolineare che, conformemente ad un principio generale, spetta all'assicurato l'obbligo di ridurre il danno. In virtù di tale obbligo, egli deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova attività (cfr. marg. 1045 Circolare sull'invalidità e la grande invalidità). Nella determinazione del grado di invalidità, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Sentenza TFA 09.05.2001 in re S.D.). In esito a queste disposizioni e normative, nel caso relativo al Signor RI 1 il reddito va perciò stabilito in base alle statistiche RSS sopraccitate, in quanto, lavorando a tempo pieno in un'attività adeguata, l'assicurato sarebbe teoricamente in grado di conseguire un reddito migliore di quello attuale. Tenendo conto delle necessarie riduzioni applicabili in concreto a causa del danno alla salute e di altre contingenze particolari (età, formazione professionale, attività svolta nel corso degli anni, ...), calcolate in un massimo consentito del 25%, al quale è stata aggiunta un'ultima riduzione del 25% a causa del limitato rendimento, otteniamo così un reddito da invalido di fr. 24'717.-, il quale, paragonato al reddito che l'assicurato avrebbe normalmente conseguito senza danno alla salute, origina un grado di invalidità o di incapacità al guadagno del 45%.

In funzione di questi elementi l'CO 1 ha quindi rettamente concesso il diritto ad un quarto di rendita dal 01° novembre 2000, dopo un anno ininterrotto di attesa in incapacità lavorativa (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

 

4.                                                                            Con l'atto di opposizione, il legale dell'assicurato ha annesso un nuovo certificato medico rilasciato in data 10 giugno 2003 dal curante Dr. O. __________i, referto sottoposto per competenza dall'amministrazione al SMR. Questi in sintesi ha posto le proprie considerazioni, rilevando che il citato rapporto non porta elementi diversi o supplementari al rapporto peritale dettagliato del Dr. __________ che di conseguenza non si presta a critiche. Per quanto attiene ai risvolti psicologici sollevati nell'opposizione, il SMR annota che non sono connotati come patologia e che non vi è alcuna certificazione, né da parte dell'ortopedico, né di altro medico, a sostegno della presenza di patologia alcuna.

 

In considerazione di tutti questi aspetti, l'Ufficio cantonale AI deve confermare integralmente la decisione impugnata del 09 maggio 2003." (Doc. AI 53)

 

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:

 

"  (…)

3.

 

Sulla base della situazione di fatto relativa ai disturbi di cui soffre il ricorrente ed in considerazione che l'invalidità risulta essere un concetto economico giuridico e non medico (DTF 110 V 275); si sottolinea come nella fattispecie l'assicurato non sia purtroppo in grado di mantenere la propria capacità di guadagno in ragione del 55%, come sostenuto dall'CO 1à.

 

Errato risulta essere il calcolo operato dall'CO 1à del Canton Ticino, che porta a considerare l'assicurato incapace di guadagno in una percentuale del 45 %.

In effetti vi é da considerare che la capacità lavorativa del signor RI 1, a causa dei seri disturbi alla salute e delle due protesi alle anche, in un'altra potenziale professione, più scadente dal punto di vista retributivo, non potrà effettivamente superare il 40%.

 

In tale ottica risulta più che auspicabile espletare una chiara perizia, che abbia a determinare la residua capacità di guadagno del ricorrente.

 

Risulta oltremodo evidente che la valutazione offerta dell'CO 1 su cui poggia la decisione qui impugnata, risulta essere sommaria e non tien conto della reale e concreta incapacità di guadagno dell'assicurato a seguito dei gravi disturbi alla salute di cui egli a tutt'oggi soffre; disturbi di carattere labile e che tendono, con l'età, al sicuro peggioramento

 

E' innegabile che il danno alla salute abbia una ripercussione economica e che nella fattispecie siano adempiti tutti gli elementi costitutivi per poter erogare all'assicurato una mezza rendita ai sensi LAI:

 

-   siamo in presenza di un danno alla salute

 

-   é costatata un'incapacità di guadagno a mente dell'art. 7 LPGA

 

-   l'incapacità di guadagno e cagionata dal danno alla salute, tra i quali sussiste un rapporto causale.

 

 

Di conseguenza chiedesi che allo stesso vengano riconosciute le prestazioni AI a lui realmente confacenti ed in particolare, considerata la sua certa incapacità di guadagno di almeno il 60%, chiedesi che all'opponente venga posto a beneficio di una mezza rendita AI.

 

Anche se in maniera teorica, nel raffronto tra redditi bisognerebbe considerare una congiuntura normale, sussiste il fatto che per equità e giustizia risulta realisticamente impensabile e lesivo del principio della proporzionalità, imporre all'assicurato una capacità di guadagno residua a quanto sopra argomentato. Ciò considerata la realtà dei fatti e l'attuale congiuntura, ma soprattutto il reale stato di salute del qui ricorrente, che impedisce di esercitare un'attività lucrativa che possa permetterci di mantenere una capacità finanziaria almeno pari al 55% di quanto in precedenza, come vorrebbe sostenere l'CO 1.

 

Il signor RI 1 a causa del danno alla salute non potrà esercitare qualsiasi altra attività lucrativa che gli permetta di mantenere la precedente capacità di guadagno in una misura superiore al 40%

 

Risulta in effetti irrealizzabile che il signor RI 1, nelle condizioni di salute in cui si ritrova, possa avviare o procrastinare l'esercizio di una  qualsiasi attività lucrativa oltre al 40 %. Si sottolinea che ciò é stato chiaramente indicato anche dal consulente AI in integrazione professionale.

 

Nel caso in esame l'assicurato non é in grado di svolgere in misura superiore al 40% alcun altro lavoro remunerativo a lui confacente ed anche meno pesante dell'attuale esercitato in maniera parziale. Ne discende che il suo danno alla salute e la conseguente incapacità di guadagno sono sicuramente suscettibili di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione di una mezza rendita AI.

 

Prove: perizia medica, richiamo incarto AI, doc.

 

 

 

4.

 

Come ribadito chiedesi l'espletamento di nuova perizia medica che abbia a valutare l'esatta capacità di guadagno residua del signor RI 1 e ciò anche tenuto conto delle implicazioni psicologiche d'instabilità che gli interventi subiti alle anche ed il suo attuale stato di salute, cagionano.

 

In effetti per l'analisi della fattispecie vi é pure da considerare come la malattia ed i disturbi alla salute patiti dal signor RI 1, causano notevoli disturbi fisici che non sono appunto stazionari; bensì di carattere estremamente labile e tendenti al peggioramento. Egli fa estrema fatica a restare in piedi per più di due ore e non può alzare pesi.

In particolare ci si riferisce ai problemi deambulatori causati dai disturbi fisici di cui soffre il signor RI 1i, che creano anche instabilità emotiva e psicologica per le quali il perito Dr. __________ non ha effettuato alcuna seria indagine.

 

A tal proposito gli atti medici su cui poggia la decisione impugnata non si esprimono sufficientemente ed esaustivamente ed il ricorrente ritiene estremamente opportuno essere sottoposto ad una nuova ed ulteriore perizia medica che attesti il suo completo stato di salute attuale, conformemente all'art. 44 LPGA.

 

In effetti, onde poter far luce sulla reale capacità di guadagno residua del ricorrente, nonché sul suo stato di salute, si rende necessario l'espletamento di una nuova perizia medica, che non potrà che confermare quanto espresso dal suo medico curante Dr. __________ e quanto indicato anche dal responsabile AI in integrazione professionale.

 

Prove: perizia medica

 

 

 

 

5.

 

Sulla base di detta nuova prova dovrà conseguentemente essere provvisto all'erogazione di una mezza rendita AI ai sensi dell'art. 28 LAI, considerato che l'assicurato é sicuramente invalido almeno nella misura del 60%.

 

Come risulta d'altronde dalla valutazione finale del consulente AI d'integrazione professionale, agli atti, il signor RI 1i deve poter beneficiare di regolari intervalli di riposo ed oltretutto, valutato il caso, non risulta possibile argomentare per l'applicazione di misure di reintegrazione professionale, volti al recupero della capacità di guadagno precedente. Lo stesso consulente d'integrazione valutato il danno alla salute; la specificità delle mansioni svolte dal signor RI 1 e le attitudini dell'assicurato, giunge alla chiara ed inequivocabile conclusione che allo stesso debba essere riconosciuta una mezza rendita AI; così come richiesto con il presente gravame." (Doc. I)

 

 

                               1.4.   Nella risposta di causa l’CO 1, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso.

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pp. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità, ed in particolare, come chiede il ricorrente, al riconoscimento di un grado d'invalidità del 60%.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pagg. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pp. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, p. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316ss, nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 

 

                               2.4.   Con rapporto medico 6 settembre 2000, il dr. __________, internista, ha evidenziato:

 

"  (…)

Diagnosi:

 

-   coxartrosi bilaterale

-   stato dopo impianto di protesi totale ABG non cementata a destra il 24.III.1999, a sin. 10-XI-1999

-   iniziale contrattura di Dupuytren bilateralmente al IV raggio

-   discopatia L4-L5

-  ipertensione arteriosa?

-   Obesità (BMI 33 ½)

 

 

Raccomandazioni del medico di fiducia:

 

Il paziente era inabile al lavoro in misura totale dopo il primo Intervento fino al 15 agosto 1999, in seguito egli aveva ripreso il lavoro in misura totale fino al secondo intervento. Dal 9 novembre 1999 al 21 aprile 2000 egli era nuovamente inabile al lavoro in misura totale, dal 21 aprile 2000 egli ha ripreso il lavoro in misura del 50% (mezza giornata). Egli non si sente in grado di aumentare la capacità lavorativa a causa del lavoro fisi­camente pesante e dei disturbi presenti dopo lo sforzo del lavoro. Una richiesta di rendita AI non è ancora stata inoltrata.

 

AI momento del controllo ritengo ancora giustificata la capacità lavorativa parziale (50%). Per l'ulteriore pro­cedere propongo di sottoporre il paziente ad una cura fisioterapica (del resto già proposta da Dr. __________ nel suo rapporto del 21-VIII-2000), mirata alla mobilizzazione e lo scioglimento della rigidità enorme, inoltre si dovrà analizzare il tipo di lavoro del paziente cercando di assegnarli possibilmente delle mansioni fisica­mente meno pesanti. Per un'attività idonea, d'impegno fisico leggero o medio, il paziente potrebbe riacqui­stare la capacità lavorativa totale." (Doc. AI 16)

 

                                         Nella "proposta medico" del 2 agosto 2001, la dr.ssa __________ ha rilevato:

 

"  L'A. presenta sicuramente un'incapacità lavorativa del 50% nella sua attività di aiuto-­magazziniere e in altre attività pesanti. E meno chiara invece la capacità residua in attività meno pesanti, medio-leggere. Infatti il Dr __________i, diversamente dal Dr __________, dichiara un'inabilità del 50% definitiva, in tutte le attività.

Chiederei un rapporto al Dr. __________ chiedendogli specificatamente se lo stato attuale dell'A, cioè dopo 2 interventi per coxartrosi con decorso favorevole, gli permetterebbe di eseguire attività leggere in maniera maggiore del 50% e ,nel l'affermativa, in quali." (Doc. AI 19)

 

                                         In data 7 settembre 2001, il dr. __________, chirurgo ortopedico, ha osservato:

 

"  in complemento al mio rapporto scritto il 23.8.01 e dopo aver rivisto il paziente il 6.9.01, posso fornirvi le indicazioni seguenti.

 

Confermo che il paziente accusa difficoltà a rimanere in piedi per lungo tempo, motivo per cui non ha potuto riprendere il suo lavoro quale magazziniere nella misura superiore al 50%. E' tuttora inabile al 50%. Ultimamente lamenta inoltre dolori lombari con irradiazione dolorosa sul lato laterale delle cosce bilateralmente. Perciò lo stato globale generale del paziente tende lievemente a peggiorare. Bisogna quindi considerare l'inabilità lavorativa del 50% come praticamente definitiva. Dei provvedimenti professionali non potrebbero migliorare la sua capacità lavorativa. Inoltre un cambiamento di professione alla sua età, sarebbe ragionevolmente fallimentare e di difficile esecuzione. Altri provvedimenti terapeutici non possono migliorare l'attuale capacità lavorativa." (Doc. AI 21)

 

                                         Nella "proposta medico" del 18 settembre 2001, la dr.ssa __________ ha osservato:

 

"  II Dr. Min__________tti è abbastanza esplicito sul fatto che I'A. non possa più svolgere attività pesanti, come quelle richieste da un magazziniere, a tempo pieno. E invece meno chiaro se si può esigere, almeno sul piano medico-teorico, che egli lavori a tempo pieno in attività medio-leggere.

Richiedo dunque una perizia ortopedica per valutare la capacità lavorativa residua nella professione di magazziniere e in attività leggere." (Doc. AI 23)

 

 

                                         Il perito incaricato dall'UAI, dr. __________, chirurgo ortopedico, in data 17 giugno 2002 ha allestito la propria perizia:

 

"  (…)

5.      Valutazione e prognosi

 

Si tratta quindi di un paziente decisamente obeso che ha subito l'intervento di protesi totale delle anche sicuramente con un notevole beneficio.

Persistono ancora sintomi periarticolari ma soprattutto penso che il problema principale sia dovuto alla spondilartrosi lombare con importante rigidità articolare. Dal punto di vista medico non penso che ulteriori provvedimenti terapeutici possano sostanzialmente influire lo stato di cose. Riterrei quindi lo stato stazionario, eventualmente con una certa tendenza al peggioramento.

II paziente a più riprese mi afferma di assolutamente essere impossibilitato ad aumentare la propria capacità lavorativa, sostenendo che non sa fino a quando potrà lavorare in questa percentuale.

 

 

 

B      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

1.      Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi costatati a livello psicologico e mentale

 

Nessuno

 

 

 

A livello fisico:

 

II paziente è limitato soprattutto nel sollevare pesi, salire e scendere le scale e stare a lungo in posizione seduta.

 

Nell'ambito sociale

 

Nessuno

 

 

2.      Conseguenza dei disturbi sull'attività attuale

 

2.1    Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

 

II paziente attualmente non riesce a guidare il furgone per lunghi tratti, ha difficoltà a spostare pesi superiori ai 10-15 kg, soprattutto salendo e scendendo le scale. Queste limitazioni lo costringono a limitare la sua attività lavorativa a mezza giornata.

 

2.2    Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

 

Per attività che non costringono il paziente a trasportare pesi oltre i 10-15 kg per lunghi tratti, soprattutto sulle scale e che non lo obbligano alla posizione seduta per più di mezz'ora, il paziente sarebbe abile in misura completa.

 

 

 

2.3    L'attività attuale è ancora praticabile:

 

Si, 4-5 ore al giorno

 

2.5    E' presente inoltre una diminuzione della capacità lavorativa?

 

No, se si limita il tempo di lavoro. Se il paziente dovesse rimanere sul posto di lavoro tutto il giorno, sicuramente dovrebbe essere esonerato dal trasporto di pesi e dallo stato a lungo seduto alla guida.

 

2.7    Da quando esiste una limitazione della capacità lavorativa dal lato medico di almeno il 20%?

 

Dalla data del primo intervento del 24.03.1999 con una pausa tra il 15.08.1999 e il 09.11.1999, periodo in cui il paziente ha lavorato in misura completa. Dal 21.04.2000 il paziente lavora nella misura del 50% fino alla data odierna.

 

 

2.8    Quale è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità lavorativa?

 

Dopo la seconda operazione il paziente ha ripreso il lavoro in misura del 50% dal 21.04.2000 sino ad oggi.

 

 

 

C      CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE

 

1.                                                                            E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

 

Attualmente non vi è in atto alcun provvedimento di integrazione in quanto il paziente lavora nella sua vecchia attività nella misura del 50%. Si tratta inoltre di un paziente di 57 anni che difficilmente potrebbe essere reintegrato in una nuova attività professionale.

 

2.                                                                            E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

 

Penso che se il paziente è obbligato ad effettuare il lavoro di trasporto da solo, un aumento della capacità lavorativa sarebbe poco esigibile. Se vi fosse peraltro la possibilità di farsi aiutare da una seconda persona, soprattutto nel trasporto dei pesi più importanti, ritengo che la capacità lavorativa attuale potrebbe essere decisamente aumentata.

 

3.      L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

 

Per attività che non costringono il paziente a trasportare pesi oltre i 15 kg, soprattutto su terreni sconnessi e sulle scale e che non lo costringono a mantenere la posizione seduta coatta per più di mezz'ora, ritengo che il paziente potrebbe essere giudicato abile in misura completa.

 

 

 

3.2    In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni ?

 

6-7 ore al giorno.

 

3.3    E' presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?

 

Sì nella misura del 50% per quanto riguarda le limitazioni sopra citate.

 

 

IN CONCLUSIONE

 

Ritengo che per lavori a tempo pieno in una attività medio-leggera, il paziente potrebbe essere anche ingaggiato in misura completa, ciò almeno sul piano medico teorico." (Doc. AI 32)

 

 

                                         Il medico AI del SMR, dr. __________r, in data 20 giugno 2002 ha infine osservato:

 

"  Alla luce della perizia del Dr. __________ si considera l'A. inabile nella misura del 50% nella sua attuale professione dall'aprile 2000; in attività consone come descritte nella perizia è abile in misura completa. Non vi sono provvedimenti reintegrativi da intraprendere." (Doc. AI 33)

 

 

                                         In data 10 giugno 2003, il dr. __________, ha certificato:

 

"  (…)

EVOLUZIONE

 

Ultimamente il paziente accusa un peggioramento dei dolori a livello della anche. I dolori sono localizzati a livello del trocantere maggiore bilateralmente. Fa fatica a stare in piedi più di 2 ore. Non riesce più ad alzare pesi.

 

Radiologicamente non vi sono segni di scolamento delle protesi. Alcune calcificazioni periarticolari bilateralmente.

 

VALUTAZIONE

 

In queste condizioni il paziente non è più abile a svolgere l'attività di magazziniere per più di 3 ore al giorno. Ne risulta che l'inabilità lavorativa viene valutata al 60% dal 10.6.03." (Doc. AI 47)

 

                                         Il medico responsabile del SMR, dr. __________, in data 27 ottobre 2003 ha infine osservato:

 

"  La decisone di grado AI del 09.05.03 viene contestata dall'assicurato adducendo, tra l'altro, che la valutazione medica del Dr. __________ non sia completa e, a prova di questo, allega un certificato del Dr. __________, ortopedia FMH.

Si rileva, dagli atti medici, che:

 

    1.  il Dr. __________, con il suo rapporto del 10.06.03, afferma che il paziente lamenta, negli ultimi tempi un peggioramento dei dolori alle anche, che fa fatica a stare in piedi per durata superiore alle due ore e che non riesce più ad alzare pesi.

Attesta che radiologicamente non vi sono segni di scollamento della protesi e che vi sono alcune calcificazioni periarticolari.

Attesta l'impossibilità di svolgere l'attività di sempre (magazziniere) per più di tre ore.

 

    2.  il dr. __________, oltre alla problematica delle anche aveva valutato anche lo stato della colonna vertebrale e lo stato generale, per quanto di interesse.

                                                                      Dà indicazioni plausibili sull'IL nell'attività svolta e in altre meglio adeguate.

 

    3.  II certificato/rapporto del dr. __________ non porta elementi diversi o supplementari al rapporto dettagliato del Dr. __________.

 

    4.  il rapporto del dr. __________k, proprio perché completo e dettagliato, non si presta a critiche.

 

    5.  Nell'atto d'opposizione si solleva il problema dei risvolti psicologici; si afferma qui che tali risvolti non sono connotati come patologia e che non vi è alcuna certificazione, né da parte dell'ortopedico né di altro medico a sostegno della presenza di patologia.

         (neppure negli atti già presenti all'incarto).

 

In conclusione, con i documenti agli atti, non si intravede alcun motivo per considerare differentemente la base "medica" che ha portato alla decisone contestata." (Doc. AI 52)

 

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                        

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).


Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., p. 111).

 

                               2.6.   Nel caso in esame, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________.

                                         Il perito, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute (dal punto di vista ortopedico) lamentato dall’assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (4-5 ore al giorno) nella precedente professione di autista-magazziniere ed alla totale capacità lavorativa in attività consone ai limiti funzionali esposti in sede peritale, ossia in attività che non costringono l'assicurato a trasportare carichi superiori a 10-15 kg, soprattutto sulle scale o su terreni sconnessi e che non lo obbligano alla posizione seduta per più di mezz'ora. Il perito ha concluso affermando che l'assicurato potrebbe lavorare per 6-7 ore al giorno in attività consone alle menomazioni di cui il ricorrente è portatore. Egli ha altresì precisato che se ci fosse la possibilità di affiancare all'assicurato una seconda persona nella sua attuale attività di autista-magazziniere, la capacità lavorativa potrebbe essere "decisamente aumentata".

                                         Il perito ha parimenti sollevato dubbi sulla necessità di provvedimenti d'integrazione, in quanto l'assicurato continua a lavorare nella sua vecchia attività in misura del 50%.

                                         Le conclusioni peritali hanno ricevuto conferma anche da parte del SMR (doc. AI 33).

 

                                         Neppure i medici che hanno visitato l'assicurato in passato (dr. __________ e dr. __________, doc. AI 16, 20, 21) hanno del resto espresso valutazioni completamente diverse da quelle esposte dal perito. Entrambi i medici hanno del resto attestato un'incapacità lavorativa del 50% nella professione di autista-magazziniere (doc. AI 16, 20, 21); il dr. __________r ha anche precisato che il paziente potrebbe lavorare al 100% in attività "d'impegno fisico leggero o medio" (doc. AI 16).

                                         Solo in data 10 giugno 2003, il dr. __________ certifica un'incapacità lavorativa pari al 60% nell'attività di autista-magazziniere.

 

                                         Riguardo a quest'ultimo parere medico, lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato e non conforme ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5). Non va inoltre dimenticato che, come ricordato in precedenza, il medico curante, in dubbio, attesta a favore del suo paziente (cfr. consid. 2.6).

                                         La valutazione specialistica del dr. __________ - alla quale deve essere attribuita forza probatoria piena (cfr. consid. 2.5) - non è comunque contraddetta nella sua analisi medica specialistica da quanto certificato sia dal dr. __________ che dal dr. Minotti, salvo per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa residua a far tempo dal giugno 2003 espressa da quest'ultimo.

 

                                         Per quanto attiene invece alla problematica psichica sollevata solo in sede di opposizione, il TCA si limita a constatare che agli atti non v'è nessuna refertazione medica in tal senso, né l'assicurato a provveduto ad inviarne una circostanziandone l'influenza sulla capacità di lavoro.

                                         Il dr. __________ ha del resto risposto negativamente al quesito volto a sapere se esistono "menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi costatati a livello psicologico e mentale" (doc. AI 32, pag. 4).

                                         Il legale del ricorrente si è solo limitato a chiedere l'erezione di una nuova perizia che tenga conto anche "delle implicazioni psicologiche d'instabilità che gli interventi subiti alle anche" gli cagionano (doc. I).

 

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima attività svolta dall'interessato.

 

                               2.7.   L'CO 1 ha in seguito affidato la valutazione economica del caso alla consulente in integrazione professionale __________ (in seguito: consulente).
Basandosi sulla succitata perizia e sui referti medici agli atti, con rapporto finale 2 gennaio 2003 la consulente ha osservato:

 

"  (…)

Elementi medico teorici

 

Oggettivi

In sintesi, così come indicato dalla Dr. __________ del SMR e nella perizia del Dr. __________, il signor RI 1, che presenta diagnosi invalidanti di Stato dopo protesi totale bilaterale alle anche e Spondilartrosi, è ritenuto inabile nella misura del  50% (il medico perito indica 4-5 ore al giorno) nella sua attuale professione di Autista/Magazziniere, professione esercitata dal 1977 sempre presso la ditta __________ RI 1i di Magadino; stando alla valutazione medico-teorica del perito, in attività adeguate e rispecchianti tutta una serie di limitazioni (attività che non costringono il paziente a trasportare pesi oltre i 10-15 kg per lunghi tratti, soprattutto sulle scale e che non lo obbligano alla posizione seduta per più di mezz'ara) l'abilità potrebbe essere completa (il medico perito poi però quantifica a circa la 6-7 ore al giorno).

 

Soggettivamente

II signor RI 1 in sede di colloquio ha messo in evidenza tutte le sue difficoltà motorie, i dolori e la necessità di assumere ad intervalli più o meno regolari una posizione di riposo (questo presso l'attuale datore di lavoro è consentito e tollerato).

Attualmente lavora solo al mattino, nel negozio al dettaglio della ditta RI 1 (non si tratta della ditta di famiglia); per via del danno alla salate gli sono stati tolti i compiti di fattorino addetto alle consegne; a lui sono affidati i lavori al banco senza l'obbligo di alzare pesi; si occupa della vendita al banco quando il resto degli impiegati è fuori sede per le consegne ai clienti; il datore di lavoro è molto comprensivo, gli è consentito prendersi dei momenti di riposo in funzione dei dolori. L'A. non ritiene di poter lavorare in misura maggiore nemmeno in un contesto lavorativo con carichi molto leggeri e/o sedentario ad ergonomia variabile.

 

Elementi socio economici

 

L'assicurato ha frequentato normalmente le classi di scuola elementare e di scuola maggiore qui in Ticino; ha poi intrapreso una formazione professionale seguendo un apprendistato di Muratore (AFC conseguito nel 1964); ha esercitato la professione appresa fino al 1976, poi l'ha interrotta perché ritenuta troppo pesante.

Nel 1977 è entrato alle dipendenze della ditta RI 1 di Magadino, dove per molti anni ha svolto mansioni di Autista-magazziniere addetto alle consegne ai clienti, fino al 1999. Dal manifestarsi del danno alla salute, che non gli ha più consentito lo svolgimento delle mansioni di consegna della merce ai clienti, la ditta ha offerto una nuova soluzione: quella della vendita al banco nel negozio al dettaglio; il lavoro attuale può essere - ed è - svolto nella misura del 50%; in pratica lavora al mattino quando gli altri dipendenti sono impegnati nelle consegne esterne.

Dal punto di vista economico dovrebbe essere pagato - per il lavoro al 50% - fr. 1'722.- mensili; di fatto pur essendo già state esaurite le indennità malattia - come indicato nello scritto del DL del 27 ottobre 02 - il datore di lavoro versa ancora lo stipendio quasi completo; lo stesso DL chiede pure se vi sarà un risarcimento qualora al signor RI 1 fosse attribuita una rendita d'invalidità con effetto retroattivo.

In pratica per il lavoro svolto attualmente - al 50% - é remunerato con uno stipendio annuo pari fr. 22'386.-; mentre per un lavoro al 100% l'ammontare dello stipendio annuo sarebbe invece di fr. 44'772.- (3'444.- per 13 mensilità).

 

 

Consulenza, discussione ed attitudine alla reintegrazione

 

La situazione complessiva, ovvero danno alla salute e le conseguenti limitazioni fisico-motorie, le conoscenze scolastiche di base e il tempo trascorso dal periodo della frequenza di una scuola, le specificità delle mansioni finora svolte, non ci permettono di argomentare per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionali, dell'assicurazione invalidità, volti ad un recupero della capacità di guadagno e/o all'esclusione del diritto ad una rendita d'invalidità; difficile è pure la configurazione di un'attività adatta che possa essere appresa in tempi relativamente brevi o empiricamente, atta allo scopo.

L'assicurato è rassegnato e centrato sugli impedimenti conseguenti al danno alla salute; non ipotizza la possibilità di un collocamento presso un altro datore di lavoro; egli aspira al mantenimento della situazione d'integrazione attuale, la sua attitudine unitamente alla realtà degli impedimenti fisici non favoriscono la progettualità e quindi l'ipotesi di riconversione professionale in una qualsivoglia altra attività lavorativa/lucrativa in un contesto lavorativo diverso da quello presente.

Devo sottolineare che sarebbe comunque azzardato <insistere> per un cambiamento di datore di lavoro, con l'ipotesi - a mio avviso piuttosto remota nella sua realizzazione - che altrove il signor RI 1 potrebbe lavorare in misura maggiore e/o completa e con questo recuperare la capacità di guadagno fino a valori escludenti il diritto ad una rendita d'invalidità.

 

Conclusioni

 

Nel caso specifico non ci sono i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionali volti ad un recupero della capacità di guadagno; il danno alla salute, la specificità delle mansioni esercitate finora e le attitudini di questo assicurato non permettono di pensare alla possibilità di ridurre il grado d'invalidità tramite provvedimenti d'integrazione professionali a carico dell'AI e con questo la possibilità di escludere il diritto ad una rendita.

Si propone la definizione della pratica favorendo il mantenimento dell'attuale situazione d'integrazione (anche se al 50%) presso il datore di lavoro che lo occupa dal 1976 e con questo l'attribuzione di una mezza rendita d'invalidità." (Doc. AI 40)

 

                                         Nella "proposta capo servizio" del 10 febbraio 2003, il funzionario incaricato ha dissentito dalla conclusone cui è giunta la consulente, motivando:

 

"  Prendo atto del rapporto della Consulente IP - Sig.ra __________ che non posso ritenere soddisfacente per i seguenti motivi:

 

·                                                                             II Sig. RI 1 svolgeva un'attività controindicata a livello medico. Ultimamente il datore di lavoro gli ha alleggerito il carico, consentendogli di svolgere lavori prevalentemente al banco, non è dato di sapere se il lavoro attuale permetta di evitare il trasporto/sollevamento di pesi superiori ai 10/15 kg. Se così fosse si può ritenere che, per esempio, le attuali mansioni sarebbero esigibili in misura completa. Mantenendo l'attuale situazione d'integrazione significa però, implicitamente, accettare che lo stesso non può svolgere nessun'altra attività. Per cui, nel momento di un eventuale peggioramento non avremmo altra possibilità che assegnargli una rendita intera.

 

·                                                                             La giurisprudenza permette di utilizzare, quale confronto dei redditi, il reddito effettivamente realizzato da un assicurato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua. Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado d'invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Sentenza TFA 09.05.01 in re S.D. - 275.44.176.310).

 

·                                                                             Va infine rammentato che - conformemente ad un principio generale che informa anche il diritto delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova attività.

 

·                                                                             In conclusione, in ossequio alle disposizioni citate, dobbiamo applicare il reddito determinato dalle statistiche RSS con la deduzione massima consentita dalla giurisprudenza (25%). Prudenzialmente effettuiamo anche una riduzione della capacità produttiva media imputabile al danno alla salute del 25%, infatti, il Dr. __________, nella sua perizia, da un lato giudica il paziente abile in misura completa, ma poi nel paragrafo successivo afferma che le attività consone al danno alla salute possono essere svolte in ragione di 6-7 ore al giorno (media 25%). Otteniamo così un reddito da invalido di fr. 24'717.- annui e determiniamo un grado d'invalidità del 44.8% (si veda calcolo agli atti)." Doc. AI 41)

 

                               2.8.   In merito alla valutazione economica operata dal consulente in integrazione professionale va osservato quanto segue.

 

                                         Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 124).
Dall’altra parte,
l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

 

                                         Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 2 gennaio 2003 la consulente, tenendo conto delle risultanze peritali – in particolare delle limitazioni ortopediche -, ha evidenziato che nel caso di specie non sono dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero della capacità di guadagno, e ciò a causa del tipo di danno alla salute (limitazioni fisico-motorie), della specificità delle mansioni finora svolte e delle limitate conoscenze scolastiche di base. La consulente ha inoltre precisato che è impensabile trovare un'attività che possa essere appresa in tempi relativamente brevi e atta a migliorare la residua capacità lavorativa dell'assicurato.

                                        

                                         A ben vedere, la consulente ha posto l'accento sul fatto che l'assicurato ha trovato presso il suo datore di lavoro un ambiente dal profilo umano ideale. Questo è comprensibile e non si vuole qui di certo sminuirne l'importanza. Tuttavia, decisivo è definire il più oggettivamente possibile la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.

                                         D'altra parte, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑  all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61).
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

 

                                         Ora, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità (cfr. consid. 2.3), ma sono piuttosto rilevanti per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

Nella fattispecie non può essere ignorato quanto evidenziato dal perito, ossia come l’assicurato possa essere normalmente integrato in attività leggere, non qualificate e consone ai limiti funzionali esposti in sede peritale, ossia in attività che non costringono l'assicurato a trasportare carichi superiori a 10-15 kg, soprattutto sulle scale o su terreni sconnessi e che non lo obbligano alla posizione seduta per più di mezz'ora. Il perito ha concluso affermando che l'assicurato potrebbe lavorare per 6-7 re al giorno in attività compatibili con le menomazioni di cui il ricorrente è portatore. A tale valutazione il TCA deve prestare totale adesione (notasi, per inciso, che recentemente il TFA, in una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa M.B. pubblicata in Pratique VSI 2004 p. 137, ha attribuito più importanza alle valutazioni mediche che non alle valutazioni emerse dall'indagine sulle attività nell'economia domestica).

 

                                         In conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui __________ RI 1 è portatore - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento - provoca una incapacità al lavoro pari al 50% nella sua precedente professione di autista-magazziniere, e nell'ordine del 25 % in attività leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede peritale.

 

                                         In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, partendo da un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività ritenute proponibili.

 

                               2.9.   Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale autista-magazziniere (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

                                         Come detto (cfr. consid. 2.3), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.

 

                                         Nella fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato partirebbe dal 1° novembre 2000 (inabilità lavorativa al 50% dal novembre 1999, doc. AI 16, 32), indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.

                            2.9.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, nel rapporto 2 gennaio 2003 la consulente ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 44'772 (fr. 3'444.-- x 13 mensilità) quale salario riferito al 2002 (doc. AI 39).

Per quanto riguarda il 2000, il datore di lavoro ha attestato (in caso di attività al 100%) un reddito di fr. 42'547.--. Considerando un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 5/2004, tabella B10.2, p. 95), per il 2001 il salario da valido deve essere cifrato in fr. 43'611.-- (42'547 : 100 x 2.5 + 42'547), mentre che per il 2003 il salario da valido deve essere cifrato in fr. 45' 399.-- (44'772 : 100 x 1.4 + 44'772).

 

                            2.9.2.   Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).

                                        

                                         In applicazione dei succitati criteri, secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale, conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000), il salario ipotetico nel 2000 conseguibile in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (DTF 124 V 323; VSI 2000 p. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,8 ore (La vie économique 2/2002, Tabella B9.2, pag. 88), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

 

                                         Per quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

                                         Per calcolare in casu il reddito da invalido si deve quindi partire da un salario di fr. 50’498.-- riferito al settore privato (”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato”, RAMI 2001 p. 348), riferito al 2000. Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 75% e pur applicando un'ulteriore riduzione massima del 25%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 25'249.--, dal raffronto di tale reddito con quello da valido di fr. 42'547.--, risulta un’incapacità al guadagno del 40,65% (42'547 – 25'249 x 100 : 42'547), valore che deve essere arrotondato al 41% (secondo la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).                   

 

                                         Anche per il 2001 la situazione non cambia.

                                         Il reddito statistico ritenuto per il 2000, adattato alla media settimanale di 41.7 ore valida per il  2001 (La vie économique 5/2004, tabella B 9.2, cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa D. [I 203/03], consid. 4.4) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 5/2004, tabella B10.3), ammonta a fr. 51'626.-- (50'377 x 1902 : 1856).

                                         Considerata anche qui una riduzione complessiva pari al 50%, comportante la determinazione di un salario da invalido di fr. 25'813.--, dal raffronto di tale reddito con quello da valido, di fr. 43'611.--, risulta un’incapacità al guadagno del 40.81% (43'611 25'813 x 100 : 43'611), da arrotondare al 41%.

 

                                         Secondo i recenti dati statistici salariali elaborati dall’Ufficio federale di statistica per l'anno 2002, il salario mediamente percepito in tale anno in Ticino, riportato su una media di 41,7 ore settimanali (La vie économique 5/2004, Tabella B9.2), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 51'266.-- (fr. 4098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40’945.-- (fr. 3273 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 52’755.-- (fr. 4217 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 41’195.-- (fr. 3293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico). Ne consegue in concreto la determinazione di un reddito da invalido di fr. 25'633 (51'266 x 50 : 100), dal cui raffronto con il reddito da valido di fr. 44'772.-- si ottiene un'incapacità pari al 42.74% (44'772 - 25'633 X 100 : 44'772), arrotondata al 43%.

 

                                         Visto il risultato al quale si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2003 (anno in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità risulti inferiore al 50%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad una mezza rendita.

 

                                         In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

                             2.10.   L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare un'ulteriore perizia medica che "attesti il suo completo stato di salute attuale".

 

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove, cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione dell'incapacità lavorativa (rispettivamente al guadagno) dell'assicurato sino al momento della decisione impugnata, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria. La generica affermazione del legale dell'assicurato sull'esistenza di un'eventuale problematica psicologica, di per sé non è sufficiente per ordinare una perizia.

 

                                         Se le condizioni dell'assicurato dovessero comunque effettivamente peggiorare - anche dal profilo psicologico -, al ricorrente sarà data comunque la possibilità di chiedere una revisione.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti