Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.101

 

ZA/td

Lugano

6 aprile 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2004 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 ottobre 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   A seguito di un infortunio avvenuto il 6 luglio 2000,

                                         nel novembre 2001, RI 1, nata nel 1962, cameriera, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto sofferente di problemi alla spalla destra (“rottura della spalla destra”, doc. AI 1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, per decisione 27 ottobre 2003 l’UAI ha assegnato all’assicurata una rendita intera limitatamente al periodo 1° luglio 2001 - 31 dicembre 2002, motivando:

 

 

"  (…)

Esito degli accertamenti:

 

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto risulta un'inabilità lavorativa dal luglio 2000.

 

Trascorso l'anno d'attesa (dettato dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) a decorrere dal 01.07.2001 viene conseguentemente erogata una rendita intera d'invalidità, con grado AI dell'80%, e limitatamente fino al 31.12.2002; infatti dal 01.10.2002 è stata dichiarata abile al lavoro nella misura massima possibile." (doc. AI 26)

 

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, con la quale ha postulato l'assegnazione di una rendita d’invalidità anche dopo il 31 dicembre 2002, con decisione su opposizione 6 ottobre 2004 l'UAI ha confermato la propria precedente decisione:

 

"  (…)

7.   In concreto per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione ed in particolare precisa che la nostra presa di posizione si basa unicamente sulle decisioni della LAINF e che la stessa non ha minimamente valutato le componenti extra traumatiche.

Considerato il rapporto medico redatto dal dr. __________ il 10 ottobre 2002, per un'adeguata valutazione, l'incarto, ivi comprese le obiezioni sollevate in sede d'opposizione, è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).

Quest'ultimo ha avuto modo di confermare la bontà del giudizio espresso dall'amministrazione. Di fatto il medico SMR, dopo aver chiesto delle precisazioni al dottor __________ e dopo risposta scritta di quest'ultimo, precisa che i limiti funzionali per i problemi di natura somatica sono stati ampiamente descritti e che la patologia psichiatrica, come risulta dalla specificazioni del dottor __________, non pongono disfunzioni o limiti particolari per l'espletamento di attività professionale.

 

8.   In conclusione si può affermare che sulla base di quanto apprezzabile dagli atti, compreso il rapporto dottor __________, non esistono motivi per riconoscere la presenza di un danno alla salute invalidante non causato dall'infortunio e si può quindi ritenere la capacità lavorativa determinata dall'assicurazione infortuni (LAINF).

 

Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma." (doc. AI 48)

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata ha ribadito quanto chiesto con l’opposizione precisando:

 

"  (…)

In seguito a una visita medica presso il Dr. __________ (__________), mi venne riscontrata l'inagibilità al braccio destro e alla spalla. In effetti io soffro continuamente dei forti dolori in questa parte del corpo, dove pure mi si blocca l'articolazione in continuazione.

Purtroppo non sono in grado di assumere un lavoro nella mia professionalità e pure a casa devo far capo a una donna delle pulizie.

Gradirei quindi riaprire il caso con una richiesta d'invalidità.

In seguito alla visita medica del Dr. __________ del 21 c.m. anche lo stesso dottore mi riscontrava e constatava che non vi erano stati dei miglioramenti, bensì peggioramenti con un'artrosi periartrite.

Lo stesso Dr. mi conferma, che avrebbe inoltrato la diagnosi presso i vostri uffici all'attenzione del signor __________, che penso avrà già a sua disposizione la documentazione." (doc. I)

 

                               1.4.   Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

 

"  (…)

Con riferimento al ricorso in oggetto, richiamate e confermate l'esposizione dei fatti e le motivazioni di diritto della decisione impugnata, se ne chiede la conferma, ritenuto che con il ricorso non vengono portati elementi medici che non siano già stati valutati, di modo che non si giustifica una diversa valutazione del danno alla salute con carattere invalidante.

 

Si rileva che a questo ufficio non è mai stata trasmessa la diagnosi di una visita 21.10.2004 citata nel ricorso.

 

Si osserva che il danno alla spalla è stato adeguatamente valutato con perizia 16.9.2002 del Dr. __________ (doc. 5 inc. AI), il quale ha definito l'assicurata completamente abile al lavoro dal 1 ottobre 2002, in qualità di direttrice di ristorante o bar, senza che debba svolgere mansioni pratiche di servizio. Si tratta dell'attività precedente di direttrice di pensione (Doc. 9 inc. AI), che l'assicurata quindi può ancora svolgere senza perdita economica e quindi senza invalidità. Dal profilo psichiatrico l'assicurata non presenta un danno alla salute invalidante, vale a dire che ne limita durevolmente la capacità lavorativa qualora segua le cure del caso (cfr. doc. 44 e 45 inc. AI). La valutazione alla base della decisione impugnata risulta quindi corretta.

 

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (doc. III)

 

                               1.5.   In data 14 dicembre 2004 il dr. __________, chirurgo ortopedico, per conto dell’assicurata ha osservato:

 

"  (…)

La paziente a margine mi ha nuovamente chiesto di redigere un certificato inerente la problematica della spalla dx.

 

Personalmente come Lei già sa (vedere nostra corrispondenza di inizio 2004), la paziente presenta uno stato dopo ricostruzione della spalla dx eseguita durante il mese di agosto del 2001.

Allego il rapporto operatorio.

 

I dolori persistono, con una funzione dolorosamente limitata glenomeralmente. Infatti presenta una flessione/elevazione che non va oltre i 90°, con una chiara insufficienza muscolare del cinto scapolare.

 

Visto gli antecedenti, è sicuramente una spalla che avrà in futuro la tendenza di sviluppare un'omartrosi precoce." (doc. VII)

 

                               1.6.   Su richiesta del TCA, in data 22 dicembre 2004 l’UAI ha trasmesso il rapporto operatorio 20 agosto 2001 del dr. __________ (doc. IX e IXbis).

 

                               1.7.   In data 21 gennaio 2005 l’UAI ha osservato:

 

"  con riferimento alla lettera 14.12.2004 inviata dall'__________ a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, si rileva quanto segue.

 

La lettera di cui sopra è stata sottoposta come d'abitudine al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha stabilito con annotazioni 20.1.2005 qui allegateVi come non vi siano nel caso in esame nuovi elementi medici che possano inficiare la decisione emessa dallo scrivente Ufficio in sede di opposizione.

 

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. XI)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita anche dopo il 31 dicembre 2002.

 

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

 

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).


Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Secondo costante giurisprudenza, una decisione mediante la quale l’assicurazione invalidità accorda una rendita con effetto retroattivo e, nello stesso momento, la riduce o la sopprime, corrisponde ad una decisione di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (prima 41 LAI; DTF 125 V 417 consid. 2d; Pratique VSI 2001 pag. 157 consid. 2; STFA del 16 ottobre 2003 nella causa P., I 101/03, consid. 2; STFA del 22 luglio 2002 nella causa G,, I 592/02, consid. 1).

                                         Ai sensi di questa disposizione, infatti, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

                                         Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincide di massima con quella vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (e dell’assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale , addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).
Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2c).
Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno. Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 293 consid. 2d).
Secondo la giurisprudenza, non sono tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135 consid. 4d; 126 V 292 consid. 2b, 119 V 471 consid. 2b).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128 segg. (cfr. anche VSI 2001 pag. 79 segg).  il TFA ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente.
In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale.
Infine, g
li organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170 consid. 4a).

 

                               2.7.   Nella fattispecie, l’assicurata in data 6 luglio 2000 ha subito un infortunio presso il proprio domicilio provocandosi la frattura della clavicola destra (allegato doc. AI 5).

 

                                         In data 28 novembre 2000 il dr. __________, specialista in medicina infortunistica, ha visitato l’assicurata per conto dell’__________ (assicuratore LAINF):

 

"  DIAGNOSTICA

 

per immagini:

 

radiografie spalla destra 6.7.2000:        frattura del terzo distale

                                                               clavicola destra;

 

radiografie spalla destra 8.7.2000:        osteosintesi con placca di Walzer, 3 viti prossimali e 1 vite sul frammento distale, molto vicina alla linea di frattura.

radiografie spalla destra 9.10.2000:      esiti di A.M.O., pseudartrosi a livello frattura terzo distale clavicola destra, osteoporosi da inattività.

radiografia spalla destra 28.11.2000:    esiti di resezione del terzo distale della clavicola destra, non vi sono segni per osteite, trofismo osseo nettamente migliorato rispetto ai radiogrammi del 9.10.2000, non calcificazioni in sede clavicolo-acromiale o clavicolo-coracoidale.

 

La documentazione radiologica è stata restituita alla paziente, la lastra eseguita nello studio in occasione della visita viene allegata alla presente.

 

CONCLUSIONE

 

esiti di infortunio in data 6 luglio 2000 a seguito del quale la paziente ha subito

 

   ferita lacero contusa sopraccigliare destra guarita senza particolarità

   frattura terzo distale della clavicola destra trattata dapprima chirurgicamente mediante osteosintesi complicata da infetto che ha richiesto l'asportazione dei mezzi di sintesi, pulizia, drenaggio e posa di catene di Gentamicina. A seguito di pseudoartrosi, intervento di revisione il 26 ottobre 2000 con asportazione del frammento laterale della clavicola e lisi digitale sottoacromiale, rifissazione del deltoide.

 

Permangono notevole calo di forza, dolori e impedimento funzionale con il cingolo omeroscapolare destro in paziente destrimane.

 

CAUSALITÀ

 

non vi sono ravvisabili fattori estranei all'infortunio che si occupa o agli interventi ad esso derivanti.

 

 

 

 

PROCEDERE

 

continua le cure presso il dott. __________, intensa fisiochinesiterapia di mobilizzazione.

 

CAPACITÀ LAVORATIVA

 

la signora RI 1 rimane completamente inabile al lavoro.

Riteniamo comunque fattibile dalla metà dicembre 2000, una ripresa parziale della capacità lavorativa, essenzialmente intesa come presenza sul posto di lavoro, sorveglianza dell'andamento dello stesso, eventualmente lavoro alla cassa nella misura di almeno il 33 1/3%.

Ulteriore incremento della capacità lavorativa secondo lo stato clinico." (allegato doc. AI 5)

 

                                         In data 20 agosto 2001 il dr. __________, chirurgo ortopedico, interpellato dal dr. __________, ha stilato il seguente rapporto operatorio:

 

"  Indicazione:

La paziente ha fatto un infortunio il 6 luglio 2000, è stata sottoposta ad un'osteosintesi della clavicola con una placca ad uncino.

A causa di un'infezione da staphylococcus aureus è stato asportato il mezzo di sintesi con pulizia e lavaggio, catena di gentamycina.

L'intervento in data 26.10.2000 con revisione e asportazione di un frammento laterale della clavicola, a causa di dolori persistenti.

 

La paziente presenta un'instabilità anteriore dolorante.

 

Descrizione:

Dopo disinfezione e copertura sterile, approccio con l'ottica dorsale. Millieu CO2, ottica 30°, 5 mm.

 

1.   Stato intra-articolare: glena e testa omerale con una buona cartilagine. Sovraspinato, infraspinato intatto, sottoscapolare rottura craniale. Importante allargamento dell'intervello dei rotatori.

2.   Labbro intatto, piccola lesione Slap grado I.

3.   Visto lo stato intra-articolare e l'esame clinico con la diastasi del deltoide, indicazione per l'intervento all'aperto.

 

Dopo nuova disinfezione e copertura sterile, approccio ventrale. Accesso tramite il solco deltoideo pettorale.

Esposizione della zona tra la clavicola e l'acromenon, liberazione di tutte le aderenze. Si conferma l'ampia diastasi del deltoide.

Esposizione della muscolatura coracobracheale, spostamento mediale.

Esposizione del sottoscapolare: trovo un ambio allargamento dell'intervello dei rotatori, una rottura della capsula sottostante.

Incisione del sottoscapolare e della capsula, Capsular Shift secondo Neer.

Chiusura della capsula craniale, chiusura dell'intervallo dei rotatori, rifissazione del sottoscapolare con plastica legamentare craniale.

Riattacco della muscolatura coracobracheale laterale.

In seguito mobilizzazione del deltoide, chiusura dell'ernia ventro-craniale.

Chiusura del solco deltoideo pettorale, chiusura della sottocute e intradermica. Medicazione sterile.

Gilet.

 

 

Procedere:

 

Fisioterapia passiva per 4 settimane, in seguito attiva assistita." (doc. AI 11)

 

                                         In data 7 maggio 2002 il dr. __________ ha ancora osservato:

 

"  l’ultima visita risale al 6 marzo scorso. Era previsto un appuntamento per il mese di aprile ma ha chiamato la mamma della signora RI 1 disdicendo la visita.

 

Prenderà contatti con me più avanti.

 

Visto quanto sopra, ritorno alla valutazione del 6 marzo dove presentava ancora dolori al cinto scapolare a destra, accusandomi anche un "bruciore" all'articolazione glenomerale a destra.

 

Clinicamente la funzione di flessione/elevazione della spalla destra attiva è di 130°, la rotazione all'esterno/interno è di 70° di abduzione 60-0-50, al di sopra di 130° di flessione l'articolazione risulta dolorante.

Lavorava al 50% in quanto con il braccio destro è difficile riottenere la stessa capacità di prima.

 

Sarà indicato un controllo annuale, mese di agosto, ed in seguito un consulto dal Vostro medico consulente per una menomazione dell'integrità fisica, onde poter chiudere il caso." (doc. AI 12)

 

                                         Con rapporto 8 luglio 2002 all’attenzione del dr. __________ del __________ i medici della __________ hanno rilevato:

 

"  Decorso e proposte:

Si tratta di una paziente quarantenne al primo ricovero in CPC a seguito di uno scompenso psicotico acuto. La paziente, soffre ormai da molti mesi di una sintomatologia psicotica caratterizzata inizialmente da flessione del tono dell'umore, disturbi del sonno e dell'appetito e nelle ultime settimane anche da dispercezioni uditive, idee di riferimento e di controllo. Parallelamente avrebbe sviluppato anche pensieri suicidali ed autolesivi, mai messi però seriamente in atto.

Non riuscendo più a gestire tale situazione a domicilio il paziente si rivolge al Dottor __________ del __________ per richiedere un ricovero presso una clinica specializzata.

 

Nel novembre 2001 si era già segnalata presso il Servizio __________ e gli era stata prescritta una terapia con Zyprexa e Zoloft, terapia che la paziente non ha mai assunto.

 

La paziente è cresciuta a __________, nata da una ragazza madre, non ha mai conosciuto il padre. Riferisce di avere avuto un'infanzia difficile proprio per l'assenza di una vera famiglia. Dopo aver conseguito la licenza di scuola media la paziente frequenta un apprendistato quale parrucchiera, scuola che però non riesce a portare a termine. Inizia quindi a lavorare prima come commessa d'abbigliamento e successivamente come cameriera in vari bar. Afferma di aver avuto spesso difficoltà ad instaurare relazioni sentimentali stabili, non si è mai sposata. Ha una figlia avuta all'età di ventidue anni con un uomo del quale riferisce di aver perso ogni traccia. Dopo la nascita della figlia si trasferisce per un breve periodo a __________, dove prende in gestione un centro estetico, progetto questo che fallisce rapidamente. Parallelamente a ciò la paziente ha sempre più difficoltà sulla gestione della figlia.

 

Rientrata in Ticino si lega sentimentalmente con un uomo i cui genitori inizieranno a prendersi cura in maniera sempre più assidua della figlia, al punto che ormai da circa dieci anni quest'ultima è ormai a loro legalmente affidata. Nel 1999 la paziente decide di rilevare un bar a __________, contrae anche dei debiti con dei conoscenti. Anche questo progetto si rileva un fallimento, tanto da dover chiudere l'esercizio nei mesi scorsi. Attualmente la paziente vive sola, non ha relazioni sentimentali stabili, mantiene rapporti discreti sia con la madre che con la figlia, afferma di avere anche numerosi amici, ma di sentirsi molto sola ed abbandonata.

In passato è stato segnalato anche un abuso di sostanze psicoattive (in particolare cocaina), non più presente però ormai da molto tempo.

 

All'ammissione la paziente si presenta curata nell'abbigliamento e nella persona, l'espressione è partecipe, inizialmente un po' sospettosa. L'atteggiamento è collaborante, teso a chiedere aiuto e sostegno. L'eloquio è spontaneo, la mimica ridotta. L'orientamento nei tre domini è mantenuto. La paziente appare in difficoltà a ricordare date di eventi anche importanti. Esprime disturbi della percezione in particolare per la presenza di allucinazioni uditive, è presente un'ideazione delirante su base persecutoria, si sente controllata a distanza da persone di cui però non conosce l'identità, sono presenti spunti interpretativi.

La capacità di critica è comunque sufficientemente conservata.

 

L'attenzione e la comprensione sono sufficientemente pronte. L'emotività è labile, l'affettività appiattita. Il tono dell'umore è orientato al polo negativo.

 

In considerazione del quadro clinico viene quindi introdotta una terapia neurolettica con Clopixol ed Entumina ed ansiolitica con Tranxilium.

 

Durante i primi giorni del ricovero la paziente appare tesa ed angosciata, riferisce di essere molto disturbata da allucinazioni uditive, l'atteggiamento è comunque collaborante. La terapia proposta ha permesso un rapido miglioramento della sintomatologia psicotica. La paziente è parsa quindi più tranquilla, ma parallelamente ha manifestato un atteggiamento ipertimico caratterizzato anche da una certa disinibizione. Durante i colloqui di sostegno emergono inoltre vissuti ansiosi legati alla propria situazione economica e sociale. La paziente avrebbe infatti contratto molti debiti proprio a causa del bar che aveva in gestione. Con il miglioramento della sintomatologia clinica però la paziente ha mostrato una chiara tendenza a banalizzare e minimizzare tali problematiche, dicendosi molto fiduciosa per una rapida risoluzione.

 

Verosimilmente proprio su tale convinzione, in maniera del tutto improvvisa la paziente richiede in data 26 giugno 2002 una pronta ed immediata dimissione al domicilio. Ferma su tale decisione risulta impossibile convincere la paziente a posticipare tale dimissione nemmeno per il tempo necessario per introdurre una terapia di mantenimento con un neurolettico atipico.

 

Non essendoci d'altra parte più i criteri per mantenere la coazione, la paziente viene quindi dimessa al domicilio.

 

La storia clinica e l'atteggiamento mostrato dopo la remissione degli aspetti psicotici fanno sospettare un disturbo di personalità, ma la brevità dell'osservazione non ha permesso di precisare la diagnosi." (doc. AI 45)

 

                                         Incaricato dalla __________ il dr. __________, specialista in medicina infortunistica, nella sua perizia del 16 settembre 2002 ha rilevato:

 

"  CONCLUSIONE

 

esiti di infortunio in data 6 luglio 2000 a seguito del quale la paziente ha subito

•   ferita lacero contusa sopraccigliare destra guarita senza

    particolarità

•   frattura terzo distale della clavicola destra trattata dapprima chirurgicamente mediante osteosintesi complicata da infetto che ha richiesto l'asportazione dei mezzi di sintesi, pulizia, drenaggio e posa di catene di Gentamicina. A seguito di pseudoartrosi, intervento di revisione il 26 ottobre 2000 con asportazione del frammento laterale della clavicola a lisi digitale sottoacromiale, rifissazione del deltoide;

•   esiti di artroscopia diagnostica in data 20 agosto 2001 con ricostruzione con Capsular Shifting secondo Neer, ricostruzione dell'intervallo e del sottoscapolare, ricostruzione del deltoide.

 

Permangono impedimento funzionale in elevazione-abduzione del cingolo omero-scapolare destro (vedi misurazioni), lieve impedimento ai movimenti di rotazione, calo di forza ai movimenti di elevazione-abduzione del cingolo omero-scapolare destro, dolori. Non si osservano impedimenti a livello del gomito o della mano destri.

 

CAUSALITÀ

non sono ravvisabili fattori estranei all'infortunio che ci occupi o agli interventi ad esso derivanti.

 

PROCEDERE

è necessario che la paziente si impegni nell'eseguire della ginnastica per migliorare complessivamente il tono e trofismo muscolare.

Per il resto ulteriori terapie non consentiranno significativi miglioramenti dello stato della spalla.

Il caso può essere definito.

 

CAPACITÀ LAVORATIVA

la signora RI 1 risulta inabile al lavoro in misura del 50%. Viene dichiarata abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal 1.10.2002.

 

VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE ALLA INTEGRITÀ FISICA

base legale articoli 24 e 25 LAINF, articolo 36, all. 3 OAINF

 

v a l u t a z i o n e:      20%

 

secondo pubblicazione medica Suva, tabella 1.2 per stato comparabile a periartropatia omero-scapolare di grado medio tendente al grave.

 

VALUTAZIONE INVALIDITÀ MEDICO TEORICA

secondo  CGA, complementari alla Lainf

 

Valutazione:                  il 30% della perdita anatomico funzionale di un arto superiore sopra il gomito. Il valore totale per questa perdita è del 70%.

 

Valutazione effettiva: 21% della totale

 

IMPEDIMENTI, ESIGIBILITÀ

alfine di evitare malintesi si precisa che la determinazione della percentuale di una inabilità lavorativa permanente è di competenza giuridico-amministrativa e quindi di spettanza dell'ufficio amministrativo o giuridico di un ente assicurativo: tale valutazione non è di pertinenza medica. Il medico consulente si esprime, per contro, relativamente gli impedimenti ed esigibilità elementi che, congiuntamente alle indagini amministrative (attività prima dell'infortunio, attività dopo l'evento, riformazione, evoluzione professionale, condizioni salariali e ulteriori) concorreranno alla definizione della percentuale di inabilità lavorativa duratura.

In qualità di direttrice di ristorante o bar, senza che la peritanda debba espletare mansioni pratiche di servizio, la signora RI 1 può raggiungere un rendimento completo. E' ovvio che se è chiamata ad eseguire lavori di servizio, la situazione muta notevolmente non essendo in grado di portare pesi, anche minimi (inferiori ai kg. 2-3), con il cingolo omero-scapolare destro in posizione di abduzione-elevazione oltre i 45°; sono altresì sconsigliati movimenti di rotazione ripetitiva del cingolo omero-scapolare destro, anche in posizione declive; per contro l'uso del gomito (flesso-estensione), la pro-supinazione dell'avambraccio-polso e la mano non sono compromessi." (allagato doc. AI 5)

 

                                         Nella sua “proposta medico” del 17 dicembre 2002 il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  Diagnosi:

- stato da trauma (caduta in bicicletta) del 6.7.00, con

  - frattura clavicola destra, terzo distale, trattata con osteosintesi e

    conseguenti complicazioni (infezione, pseudoartrosi)

- esiti da artroscopia diagnostica spalla destra con ricostruzione di

  capsula e altre strutture (vedi rapporto operatorio dr. __________ del

  20.8.01 agli atti)

 

Vedi rapp. segr. - isp del 25.11.2002.

 

Dalla lettura degli atti non esistono elementi di natura extrainfortunistica." (doc. AI 20)

 

                                         In data 19 novembre 2003 i medici del __________ di __________ hanno certificato:

 

"  si certifica che la paziente in epigrafe nel 2001 per un breve periodo è stata in cura presso il __________. Il 12.06.2002 ha ripreso i contatti con noi e vista la gravità del quadro clinico, è stata ricoverata in __________. Da allora è stata in cura presso il nostro servizio." (doc. AI 35)                                

 

                                         Nelle sue “annotazioni” del 26 febbraio 2004 il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha osservato:

 

"  (…)

La paziente ha richiesto prestazioni dell'AI a causa degli esiti d'infortunio occorsole il 05.07.2000 (assicurato "__________").

L'iter clinico è stato complicato, ha richiesto più interventi.

La storia clinica è ben riassunto nel rapporto del Dr. __________ del 16.09.02 e si può dedurre:

-   diagnosi:

      ferita l.c. sopraciliare dx.

   ○  frattura terzo distale clavicola dx., con formazione, dopo intervento di pseudartrosi

   ○  esiti di artroscopia con ri

   ○  costruzione delle capsule dx.

 

Permaneva:

-   impedimento funzionale in elevazione e abduzione al cingolo omero-scapolare dx., lieve impedimento di rotazione e diminuita forza ai movimenti di elevazione e abduzione della spalla dx.

 

Per quanto riguarda la capacità lavorativa si attestava che nella qualità di direttrice di ristorante o bar, senza necessità di svolgere pratiche di servizio, la paziente aveva una CL normale.

Residuava l'impedimento funzionale nel senso di impossibilità di sollevare più di 2-3 kg con la spalla dx. compiere movimenti di abduzione/elevazione superiori ai 45 gradi. Era limitata anche la possibilità di compiere rotazioni ripetute. La funzionalità del gomito e della mano era peraltro normale.

Tale piena CL si può riferire a mansioni di tipo commerciale/amministrativo, come pure a tutte le attività che possono essere espletate da seduto oppure in piedi.

Oppure anche nella vendita qualora non sia assolutamente necessario il continuo porre/togliere oggetti da scaffali alti.

 

Nel rapporto del Dr. __________ si fa menzione di cura intercorrente di tipo psichiatrico, senza ulteriori precisazioni.

 

In fase di opposizione la paziente ha prodotto un certificato del __________, a firma Dr. __________ e __________, con il quale si attesta che la paziente è stata in cura per breve periodo nel 2001 e che nel giugno 2002 aveva ripreso i contatti. È stato necessario un ricovero e la prosecuzione dei controlli dopo la dimissione. Si attestava pure un'IL del 100% dal 12.06 al 30.06.02.

Con certificato del 19.11.03 gli stessi specialisti riconfermano la necessità di ricovero (2002) e che da allora è sempre in cura.

 

Non viene aggiunto assolutamente nulla che faccia sospettare un'evoluzione negativa, nel senso di un peggioramento rispetto a fine giugno 2002: dicendo nulla faccio riferimento a dati clinici, a date di eventuale altra IL.

 

Chiediamo conferma ai colleghi __________ dei loro certificati: se dovessero prendere posizioni diverse chiederemo poi che informino in modo corretto sull'evoluzione clinica e sulla motivazione della loro nuova presa di posizione." (doc. AI 41)

 

                                         Su richiesta del dr. __________, in data 17 maggio 2004 il dr. __________ ha osservato:

 

"  con riferimento a quanto da lei richiestoci, segnaliamo che la sopracitata paziente è nota presso il nostro servizio dal 26.11.2001. Durante questi anni per brevi periodi è stata seguita presso il nostro servizio ma non è stato possibile impostare una cura adeguata (spesso la paziente abbandona la terapia dopo pochi mesi o settimane). Ha avuto inoltre una breve degenza in __________ (vedi allegato).

 

A nostro avviso, si tratta di un disturbo psicotico con sintomi schizofrenici che spesso si manifesta anche con un'importante deflessione del tono dell'umore. Tuttavia, il quadro psicopatologico si ridimensiona in poche settimane dopo l'impostazione di una cura farmacologica. Durante questi anni, per motivi psichiatrici, la paziente è stata inabile al lavoro per poche settimane e più precisamente dal 12 al 30.06.2002 e dal 3 al 15.05.2004 e a nostro avviso l'entità del quadro clinico al momento non giustifica una inabilità lavorativa permanente." (doc. AI 44)

 

                                         Nelle sue “annotazioni” del 1° ottobre 2004 il dr. __________ ha osservato:

 

"  (…)

A complemento delle informazioni precedenti posso aggiungere:

1. i limiti funzionali per problemi di natura somatica sono stati descritti

2. la patologia psichiatrica, come risulta dalle specificazioni del dr.

__________, non pongono disfunzioni o limiti particolari per l'espletamento di attività professionale." (doc. AI 47)

 

                                         In data 14 dicembre 2004 il dr. __________ ha osservato:

 

"  (…)

La paziente a margine mi ha nuovamente chiesto di redigere un certificato inerente la problematica della spalla dx.

 

Personalmente come Lei già sa (vedere nostra corrispondenza di inizio 2004), la paziente presenta uno stato dopo ricostruzione della spalla dx eseguita durante il mese di agosto del 2001.

Allego il rapporto operatorio.

 

I dolori persistono, con una funzione dolorosamente limitata glenomeralmente. Infatti presenta una flessione/elevazione che non va oltre i 90°, con una chiara insufficienza muscolare del cinto scapolare.

 

Visto gli antecedenti, è sicuramente una spalla che avrà in futuro la tendenza di sviluppare un'omartrosi precoce." (doc. VII)

 

                                         Nelle sue “annotazioni” del 20 gennaio 2005 il dr. __________ ha ancora osservato:

 

"  (…)

Mi permetto non riassumere gli atti medici dell'incarto, già oggetto di discussione.

Il nuovo rapporto del Dr. __________ conferma l'intervento eseguito nell'agosto 2001 e che esiste ancora un limite funzionale.

Confrontando gli angoli descritti dal medico fiduciario LAINF e quelli attuali si nota addirittura un certo miglioramento.

L'IL riconosciuta precedentemente copriva il tempo dall'infortunio fino al ricupero funzionale descritto (cure e riabilitazione).

Non sono reperibili elementi clinici nuovi o divergenti." (doc. XIbis)

 

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                        
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Il problema nella fattispecie è di sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità anche dopo il 31 dicembre 2002.

 

                                         L’UAI, sulla base della perizia infortunistica 16 settembre 2002 del dr. __________, ha assegnato una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002. Dalla citata perizia è emerso infatti che l’assicurata, per quanto attiene alle conseguenze infortunistiche, è stata ritenuta completamente abile al lavoro.                                                                

                                        

                                         L’assicurata, avvalendosi dei pareri medici del dr. __________ e delle conclusioni dei medici della __________, sostiene per contro che la patologia di cui soffre presenterebbe anche tratti extrainfortunistici (doc. AI 11, VII).

                                        

                                         In concreto, per quanto attiene ai disturbi fisici, in esito ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurata, nel referto peritale (infortunistico) 16 settembre 2002 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8) – il dr. __________, sulla base di una consultazione avvenuta il 7 agosto 2002 (oltre a quella avuta il 12 dicembre 2000), dell'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici, dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive, alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha concluso che l'assicurata, dopo l’intervento alla spalla destra, presenta una capacità lavorativa totale dal mese di novembre 2002 nella sua precedente attività di direttrice-barista. Il sanitario ha precisato infatti che in qualità di direttrice di ristorante o bar, senza che la peritanda debba espletare mansioni pratiche di servizio, la signora RI 1 può raggiungere un rendimento completo. E' ovvio che se è chiamata ad eseguire lavori di servizio, la situazione muta notevolmente non essendo in grado di portare pesi, anche minimi (inferiori ai kg. 2-3), con il cingolo omero-scapolare destro in posizione di abduzione-elevazione oltre i 45°; sono altresì sconsigliati movimenti di rotazione ripetitiva del cingolo omero-scapolare destro, anche in posizione declive; per contro l'uso del gomito (flesso-estensione), la pro-supinazione dell'avambraccio-polso e la mano non sono compromessi” (allegato doc. AI 5 pag.6-7).

                                         Dal lato fisico, agli atti non sono presenti validi certificati medici che possano in un qualche modo mettere in discussione le conclusioni cui è giunto il dr. __________ nel settembre 2002.

                                         I certificati del dr. __________ successivi alla perizia del dr. __________ si limitano ad affermare che l’assicurata “per brevi periodi è stata seguita presso il nostro servizio ma non è stato possibile impostare una cura adeguata (spesso la paziente abbandona la terapia dopo pochi mesi o settimane)” (certificato 17 maggio 2004, doc. AI 44) o che “i dolori persistono, con una funzione dolorosamente limitata glenomeralmente. Infatti presenta una flessione/elevazione che non va oltre i 90°, con una chiara insufficienza muscolare del cinto scapolare. Visto gli antecedenti, è sicuramente una spalla che avrà in futuro la tendenza di sviluppare un'omartrosi precoce” (certificato 14 dicembre 2004, doc. VII).

                                         Sino all'emanazione della decisione su opposizione del 6 ottobre 2004, la conclusione cui è giunto l’UAI non può essere pertanto validamente messa in discussione.

                                         Per quanto attiene in particolare al certificato 14 dicembre 2004 del dr. __________ (doc. VII), dallo stesso non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute per lo meno sino all’emanazione del querelato provvedimento.

                                         Va al riguardo rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Ne consegue che il succitato atto medico del dicembre 2004 (doc. VII) non può essere preso in considerazione, poiché attesta una situazione di fatto posteriore alla decisione contestata del 6 ottobre 2004.

                                         Ai fini dell’economia processuale, eccezionalmente il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4, 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         In concreto, il rapporto medico in discussione non fa altro che confermare l’avvenuto intervento dell’agosto 2001 e che esiste ancora un limite funzionale, senza tuttavia fornire indizio alcuno su eventuali nuovi elementi clinici.

                                        

                                         Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico agli atti sono presenti due certificati del __________ (datati 10 ottobre 2002 e 19 novembre 2003, doc. AI 29 e 35). Entrambi i certificati si limitano ad attestare in maniera alquanto generica che l’assicurata è stata in cura presso il __________ e che vista la gravità del quadro clinico riscontrato in occasione del secondo ciclo di cure (doc. AI 35) essa sarebbe stata ricoverata presso la __________.

                                         Anche dal referto medico rilasciato dai medici della __________ non è possibile desumere l’esistenza di un’incapacità lavorativa con carattere invalidante dovuta a motivi psichiatrici. I medici, dopo aver diagnosticato una sindrome psicotica acuta poliforma con sintomi schizofrenici (ICD 10: F23.1), sospettando un disturbo della personalità, hanno tuttavia concluso che “la storia clinica e l'atteggiamento mostrato dopo la remissione degli aspetti psicotici fanno sospettare un disturbo di personalità, ma la brevità dell'osservazione non ha permesso di precisare la diagnosi”  (doc. AI 45).

                                         In conclusione dai referti sopra citati non è possibile, per quanto attiene alla patologia psichiatrica, concludere per l’esistenza di disfunzioni tali da impedire l’espletamento di un’attività professionale.

 

                                         Al proposito va anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

 

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile in misura totale nella sua precedente attività di direttrice-barista a partire dal 1° ottobre 2002 e che quindi giustamente l’UAI ha limitato l’erogazione della rendita sino al 31 dicembre 2002 (3 mesi dopo il miglioramento avvenuto dal 1° ottobre 2002 (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

                                        

                                         Stante quanto sopra, la decisione contestata merita di essere tutelata mentre che il ricorso deve essere respinto.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti