Raccomandata |
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Incarto n.
ZA/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Zaccaria Akbas, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 ottobre 2004 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, casalinga, dal 1° luglio 2000 è stata posta al beneficio di una rendita intera per un grado d’invalidità del 68% calcolato secondo il metodo misto (doc. AI 43, 45).
1.2. In esito alla procedura di revisione, avviata d’ufficio dall’amministrazione nel giugno 2003 (doc. AI 46), con decisione 25 febbraio 2004/23 marzo 2004 l'UAI ha ridotto, pur mantenendo il grado d’invalidità del 68%, la rendita intera portandola a 3/4:
" (...)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, a seguito della revisione della rendita AI, risulta che lo stato di salute dell'Assicurata non ha subìto un peggioramento tale da giustificare uno modifica dell'attuale grado AI.
Dal 1.01.2004, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni della 4a revisione della LAI, chi è al beneficio di una rendita con grado dal 60 al 69 % ha diritto a tre quarti di rendita.
Essendo l'assicurata al beneficio di una rendita con un grado del 68 %, la rendita intera versata finora viene ridotta a tre quarti di rendita. (...)" (Doc. AI 63)
1.3. Nel frattempo, in data 9 marzo 2004, l’assicurata, rappresentata dal __________, ha presentato una domanda di revisione (doc. AI 67).
In data 22 marzo 2004 l’UAI ha deciso la non entrata in materia, motivando:
" Con scritto 09.03.2004 avete inoltrato una richiesta di revisione.
Con decisione del 25.02.2004 abbiamo riconosciuto all'assicurata una rendita con un grado del 68%.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data. La nuova valutazione di una situazione invariata non è possibile.
La documentazione medico-specialistica prodotta è stata sottoposta al nostro Servizio medico regionale che ha ritenuto che non vi sono elementi oggettivi per una rivalutazione del caso.
Facciamo notare che il grado AI dell'assicurata è stato determinato a norma dell'art. 4 + 5 LAI, riconoscendo alla stessa una completa inabilità lavorativa quale salariata come a specchietto sottostante.
Casalinga 50% 37% 18%
salariata 50% 100% 50%
GRADO AI 68%
Decidiamo pertanto:
Non si entra nel merito della richiesta di revisione." (Doc. AI 72)
1.4. Con opposizione 7 maggio 2004 alle decisioni 25 febbraio 2004/23 marzo 2004, l’assicurata, ora rappresentata dalla RA 1, ha precisato:
" (...)
La signora RI 1 è stata messa a beneficio di una rendita intera d'invalidità a partire dall'1.7.00.
Le è stato riconosciuto un grado d'invalidità del 68% risultante dal seguente calcolo misto:
casalinga quota parte 50% limitazione 37% grado d'invalidità 18%
salariata 50% 100% 50%
68%
Il grado invalidante nell'attività salariata è stato fissato dopo approfondita perizia SAM del dicembre 2001, mentre le limitazioni come casalinga sono il risultato dell'apposita inchiesta a domicilio effettuata nel marzo 2001. Al momento dell'inizio dell'inabilità lavorativa l'assicurata in effetti svolgeva un'attività salariata a tempo parziale, il marito lavorava invece a tempo pieno e i figli necessitavano ancora di cure, e pertanto era giustificata la scelta di valutare l'invalidità della signora RI 1 secondo il cosiddetto metodo misto.
Per quanto concerne la valutazione dei limiti quale casalinga mi ha però molto sorpreso vedere che è stato ripreso il dato scaturito dall'inchiesta a domicilio, visto che la stessa signora __________ che ha esperito la visita riteneva che ci fosse una discrepanza tra i dati da lei raccolti e le valutazioni mediche dei curanti. Valutazioni mediche che sono state invece confermate dalla perizia SAM (punto 8 pag. 10: "la capacità lavorativa del 40% vale anche per le attività di casalinga"), mentre erroneamente la dr.ssa __________ del SMR scrive che il SAM ha fissato una "IL da casalinga 40% che si sovrappone con la valutazione dell'inchiesta economia domestica con invalidità del 37% come casalinga" (v. proposta medico AI 24.1.02). Nella successiva nota 27.2.02 del dr. __________ del SMR si propone di chiedere al dr. __________, perito psichiatrico del SAM di determinare la capacità lavorativa dell'assicurata dal lato psichiatrico nell'attività di casalinga, ciò che invece non è avvenuto.
Allorquando bisogna determinare l'invalidità di una persona dedita alla conduzione dell'economia domestica, la giurisprudenza ha costantemente ribadito la priorità dell'inchiesta a domicilio sulla valutazione prettamente medico-teorica. Un'eccezione è però data se il danno alla salute è prevalentemente d'ordine psichico, come è il caso della signora RI 1 (v. perizia SAM e note dei medici AI 24.1.02 e 27.2.02). In queste situazioni il TFA ha stabilito che l'invalidità quale casalinga debba essere determinata a livello medico e non più tramite il questionario per l'inchiesta a domicilio (STFA 9.11.87, I 277/87 cons. 3, citata in Pratique VSI 2001 pag. 159: "Sodann ist zu bedenken, dass der zur Abklärung der Invalidität von Hausfrauen ausgearbeitete Fragebogen (Abklärungsbericht far Hausfrauen) vorwiegend auf die Beurteilung der Invalidität infolge körperlicher Gebrechen ausgerichtet ist. Für die Beurteilung psychisch bedingter Einschränkungen ist er wenig geeignet. Bei psychischen Erkrankungen kommt daher bei der Invaliditätsbemessung von Hausfrauen der medizinischen Abklärung der zumutbaren Arbeitsfähigkeit - gegenüber Abklärungen an Ort und Stelle - erhöhtes Gewicht zu.").
Nel caso di specie doveva quindi valere il grado di inabilità nella conduzione dei lavori domestici fissato dal SAM, cioè il 60%, che aveva tenuto conto di tutti i problemi alla salute, primariamente di quelli d'ordine psichico. Il calcolo misto avrebbe quindi dovuto essere il seguente:
casalinga quota parte 50% limitazione 60% grado d'invalidità 30%
salariata 50% 100% 50%
80%
Naturalmente al momento dell'assegnazione della rendita (decisione 26.8.02) la differenza tra il grado da voi fissato e quello che avrebbe dovuto essere secondo la citata giurisprudenza non avrebbe portato a nessuna differenza, in quanto con entrambi i gradi d'invalidità la signora RI 1 aveva comunque diritto ad una rendita intera. La differenza assume però una grande importanza a partire dall'1.1.04, poiché col grado d'invalidità del 68% l'assicurata ha solo diritto ad un 3/4 di rendita.
Prima ancora dell'entrata in vigore delle modifiche previste dalla 4° revisione AI, l'assicurata in data 24.6.03 ha risposto al vostro questionario per la revisione periodica della rendita affermando di essere peggiorata. Pure i medici del __________ di __________, che l'hanno in regolare cura, hanno confermato il peggioramento. Il dato però più importante raccolto durante la procedura di revisione, che è passato verosimilmente inosservato, è l'attestazione 22.7.03 dell'Agenzia comunale AVS di __________, dalla quale si viene a conoscenza che il marito dell'assicurata è stato licenziato dal proprio posto di lavoro e che ha trovato un nuovo lavoro al 50%, mentre per il restante 50% è iscritto all'assicurazione disoccupazione. In considerazione di questo fatto (difficoltà finanziarie attuali e incertezza sulla situazione economica futura della famiglia), che la signora prima della nascita dei figli ha sempre lavorato a tempo pieno, e che anche il figlio minore è divenuto sempre più autonomo, avreste dovuto valutare nuovamente lo stato dell'assicurata, cioè se considerarla ancora salariata a tempo parziale oppure salariata a tempo pieno e pertanto modificare il metodo di valutazione dell'invalidità. In effetti la consolidata giurisprudenza in materia prevede che ad ogni revisione si debba dapprima stabilire se sono cambiate le condizioni generali e con quale metodo di valutazione si debba procedere.
Dalla lettura dell'incarto e da quanto detto poc'anzi, ritengo che bisognava considerare la signora RI 1 quale persona che senza il danno alla salute avrebbe indubbiamente ripreso l'attività lavorativa a tempo pieno, verosimilmente quale custode di palazzi e cameriera, cioè che le avrebbe permesso dei tempi di lavoro flessibili e adattabili alle esigenze della famiglia. In tal caso, al posto di confermare il grado d'invalidità del 68%, con decisione 25.2.04 si doveva continuare ad accordare una rendita intera valutandola per la sola attività salariata (grado invalidante del 100%).
Rappresentata allora dal __________, con lettera 9.3.04 l'assicurata ha prodotto nuovi certificati medici. La lettera del __________ è più che scarna: la si intitola "domanda di aggravamento", ma in pratica la motivazione viene lasciata alla penna dei medici che hanno redatto i referti allegati. Nello scritto 27.2.04 della dr.ssa __________ indirizzato aIl'UAI, la curante afferma che "ho ricevuto la vostra decisione concernente la riduzione della rendita di invalidità della paziente sopraccitata.
Non sono d'accordo con la vostra decisione visto che la paziente continua a peggiorare". Quindi lo scritto della dr.ssa __________ non deve tanto essere inteso quale domanda di aumento del grado d'invalidità (revisione), bensì quale contestazione del fatto che si sia confermato il grado del 68% riducendo la rendita da intera a ¾. In effetti lo scritto del __________ 9.3.04 è giunto mentre la decisione 25.2.04 non era ancora cresciuta in giudicato e ci si chiede, proprio leggendo la contestazione della dr.ssa __________, se non avreste per lo meno dovuto chiedere al rappresentante legale dell'assicurata se con lo scritto 9.3.04 intendeva inoltrare un'opposizione contro la decisione 25.2.04 o semplicemente introdurre una domanda di revisione. In effetti alla procedura d'opposizione non si debbono porre condizioni troppo restrittive e in caso di dubbio si deve interpretare lo scritto e le contestazioni contenutevi, compresi gli allegati (v. Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 52 Rz.13-14).
In tutta risposta avete invece deciso di emanare la decisione 22.3.04 di non entrata in materia, in quanto la documentazione medica prodotta non avrebbe apportato fatti nuovi rilevanti. Anche ciò non risulta a mio avviso pienamente corretto:
- il referto del __________ afferma che negli ultimi mesi avrebbero assistito ad un progressivo peggioramento delle condizioni psichiche della paziente;
- la dr.ssa __________ riferisce di un processo flogistico tipo tendinotico ai piedi e dell'imminente ricovero alla Clinica di __________ per cure intensive;
- la dr.ssa __________ conferma un'ambliopia exanisometropia con assenza della visione stereoscopica e della visione binoculare.
Si tratta di elementi in parte nuovi, che necessitavano per lo meno di una richiesta di approfondimento.
In conclusione ritengo che alla signora RI 1 spetti nuovamente una rendita intera d'invalidità a far stato dall' 1.1.04 per i seguenti motivi:
- il grado d'invalidità fissato nel 2002 doveva essere dell'80% e non del 68%, visto che l'inabilità lavorativa nei lavori domestici era stata fissata dal SAM per motivi psichici al 60% e secondo la citata giurisprudenza doveva avere la priorità sulla conclusione dell'inchiesta a domicilio;
- in occasione della revisione periodica della rendita nel giugno 2003 si doveva modificare il metodo di calcolo del grado d'invalidità, considerando l'assicurata unicamente quale persona salariata, viste le mutate condizioni familiari e finanziarie;
- lo scritto 9.3.04 dell'allora rappresentante legale dell'assicurata doveva essere considerato quale opposizione alla decisione 25.2.04 e pertanto l'ultima decisione 22.3.04 non doveva essere di non entrata in materia, tanto più che i referti prodotti apportavano elementi nuovi, che abbisognavano per lo meno di una richiesta di approfondimento.
Alla luce di quanto esposto vi chiedo pertanto di voler annullare le decisioni sopraccitate e di voler nuovamente accordare alla signora RI 1 una rendita intera d'invalidità a partire dal 1.1.04." (Doc. AI 80)
1.5. In data 21 ottobre 2004 l’UAI ha emanato una decisione su opposizione confermando la precedente decisione:
" (...)
4. Per quel che concerne l'aspetto medico, viste le osservazioni dell'opponente e la certificazione medica prodotta a seguito della degenza dell'assicurata avvenuta dal 07 aprile 2004 al 28 aprile 2004 presso la Clinica __________, il caso è stato risottoposto per competenza al Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale in un primo tempo ha richiesto direttamente al Servizio psico-sociale (__________di __________ alcuni complementi informativi, ordinando successivamente una perizia psichiatrica presso il __________.
Sulla scorta delle informazioni raccolte in questi ambiti e tenuto evidentemente debito conto degli atti medici già a disposizione, il SMR ha infine rassegnato il rapporto conclusivo, fornendo le principali seguenti considerazioni:
- lo stato clinico dell'apparato locomotore descritto nel rapporto 11 maggio 2004, relativo alla degenza avvenuta presso la Clinica __________, non si discosta da quanto osservato in precedenza, in particolare in occasione dell'esame peritale del Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM) eseguito nel novembre 2001; viene altresì posto l'accento sulla struttura di personalità della paziente (postura rigida, passività, attitudine vittimistica);
- dalla documentazione medica resa dall'__________, si constata una dettagliata descrizione della situazione, ove si è cercato in modo ragionevole di distinguere la patologia da elementi estranei alla stessa; la discussione sulla capacità lavorativa mostra come le risorse siano comunque ancora di discreto livello anche se non sfruttate, mentre la valutazione dello stato di salute conferma la stazionarietà dello stesso.
Il SMR ha quindi concluso affermando che non vi è stata evoluzione dello stato di salute, ragione per cui l'abilità al lavoro deve essere reputata invariata rispetto al 2001, epoca della citata perizia SAM.
5. Per quanto attiene al grado di inabilità riferito all'attività di casalinga, occorre in primis sottolineare che la decisione 26 agosto 2002 è cresciuta in giudicato senza che l'assicurata abbia sollevato obiezione alcuna al riguardo.
Considerato che in sede di revisione non è stato possibile oggettivare peggioramento alcuno dello stato valetudinario, non si giustifica una modifica del grado di invalidità.
In via abbondanziale, e con riferimento alle obiezioni sollevate dall'assicurata concernenti la discrepanza fra la valutazione medico teorica e quella pratica, si tiene comunque a precisare quanto segue.
Secondo consolidata giurisprudenza, e come rilevato dall'opponente, allorquando ci si trova in presenza di problematiche psichiatriche, in caso di divergenza fra la valutazione medico teorica e quella esperita dall'assistente sociale prevale di regola la prima. Occorre comunque che la valutazione medica rispetti determinati criteri di oggettività e precisione.
Ora, nel caso in oggetto, si annota che a fronte di una precisa valutazione esperita dall'assistente sociale, si trova agli atti una valutazione psichiatrica che nemmeno accenna agli impedimenti riscontrati dall'assicurata nello svolgere le proprie mansioni di casalinga (cf. rapp. dott. __________ 04.12.2001).
A ciò si aggiunga il fatto che l'ultima consultazione medica, evidenziando una chiara tendenza all'aggravamento da parte dell'interessata, ha concluso alla presenza d'una capacità lavorativa pari al 60% (cf. perizia dott. __________ 12.08.2004). Se questo nuovo giudizio non è idoneo a motivare una revisione, in quanto come già precisato non evidenzia un cambiamento a livello di stato di salute, quanto meno concorre a confermare la bontà della valutazione esperita a suo tempo dall'assistente sociale.
6. L'opponente ha contestato anche il metodo di valutazione del grado di invalidità, applicato dall'UAI in sede di revisione in conformità alle disposizioni di cui al succitato art. 28 cpv. 2 ter LAI. Chiede in concreto che il suo caso assicurativo sia valutato esclusivamente secondo l'art. 16 LPGA, ossia per rapporto al solo pregiudizio economico riscontrabile nell'esercizio di un'attività lucrativa confacente svolgibile a tempo pieno.
A sostegno dell'applicazione di questa variante, dichiara in primo luogo che, in assenza del danno alla salute e cresciuti i figli, ella avrebbe indubbiamente ripreso l'attività lavorativa a tempo pieno, verosimilmente quale custode di palazzi e cameriera, mentre d'altro canto afferma che le sopraggiunte difficoltà finanziarie attuali, nonché l'incertezza sulla situazione economica futura della famiglia, sarebbero aspetti che avrebbero giocato un ruolo determinante nella ripresa di un'attività lucrativa da compiere al 100% e ad orario completo.
Occorre rilevare che al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa, ovvero nel luglio 1999, l'assicurata disponeva di un contratto di lavoro con la società __________, stipulato a partire dal 01 ottobre 1995, che la impegnava sull'arco di 4,20 ore al giorno per 5 giorni la settimana, in qualità di custode a tempo parziale, con retribuzione mensile di fr. 2'025.-, rispettivamente fr. 26'325.- annui. Esaminando i redditi sottoposti all'AVS, conseguiti dall'assicurata negli anni precedenti l'ottobre 1995, si può notare come non abbiano mai raggiunto valori simili, bensì regolarmente inferiori.
Ora, la giurisprudenza in vigore, precisa che per stabilire l'invalidità di assicurate coniugate, separate o divorziate determinante è l'attività che verrebbe esercitata se non fosse insorto il danno alla salute. È quindi necessario esaminare la situazione generale dell'assicurata in relazione alle componenti personali, professionali, sociali ed economiche, alfine di determinare se essa, nel caso avesse goduto di buona salute, avrebbe dedicato la parte più importante della sua attività ad un'occupazione lucrativa a tempo pieno o parziale o all'economia domestica. Per circoscrivere il campo di attività probabile dell'assicurata, nell'ipotesi che avesse goduto di buona salute, bisogna di conseguenza prendere in considerazione la necessità finanziaria che la spinge a riprendere o ad estendere l'attività lucrativa, come pure gli eventuali oneri educativi e di cura dei figli, la sua età, le sue qualifiche professionali, la sua formazione e le sue affinità e capacità personali.
Nello specifico, valutando attentamente gli atti dell'incarto, non sono emersi elementi particolari ed indizi concreti che possano indurre l'amministrazione a valutare il grado di invalidità dell'assicurata solo a norma dell'art. 16 LPGA. Pertanto, in mancanza di argomenti sostenibili e oggettive ragioni, l'applicazione del metodo misto deve essere ritenuta corretta.
In conclusione dunque, la decisione di riduzione della rendita da intera a tre quarti merita conferma.
Pertanto, l'Ufficio Al del Canton Ticino
risolve:
1 Le opposizioni 27 febbraio e 7 maggio 2004 sono respinte.
2 La decisione 25 febbraio 2004 è confermata, mentre la decisione 22 marzo 2004 è annullata.
3 La procedura è gratuita.
4 Un ricorso contro questa decisione su opposizione non avrà effetto sospensivo (art. 66 della legge federale sull'invalidità (LAI) e art. 97 della legge federale sulla vecchiaia e superstiti (LAVS))." (Doc. AI 99)
1.6. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto che le venga versata una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° aprile 2004, motivando:
" (...)
III. IN DIRITTO
1. Nella decisione su opposizione sono già state ampiamente illustrate le nozioni e le basi legali per poter ottenere delle prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità.
I punti controversi nella fattispecie sono a sapere in quale misura l'assicurata è da ritenersi casalinga ed in quale misura salariata e - nel caso il grado di invalidità dovesse essere valutato sulla base del metodo misto - quale è il grado di invalidità che l'assicurata presenta nell'ambito casalingo.
2. Secondo costanti giurisprudenza e dottrina una volta stabilito, il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità non resta invariato. Ad ogni revisione va infatti accertato quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse divenuto invalido (DTF 98 V 262; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Lausanne, p. 109).
3.1. Dall'attestazione dell'__________ di __________ del 22 luglio 2003 si evince che il marito dell'assicurata era stato licenziato dal proprio posto di lavoro e che aveva trovato un nuovo lavoro al 50% mentre per il restante 50% era iscritto all'assicurazione disoccupazione. Nel frattempo (dal 18 ottobre 2004) egli è stato assunto presso una nuova azienda. Il suo salario, che prima del licenziamento ammontava a Fr. 5'350.--, ammonta ora a Fr. 4'000.- mensili. L'assegno disoccupazione coprente la differenza verrà versato solo fino al 31 marzo 2005.
3.2. L'assicurata è entrata in Svizzera nel gennaio del 1981. Dal 1981 sino al 1995 (anno in cui è stata assunta quale custode dalla __________ a tempo parziale) essa ha lavorato come segue:
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Periodo |
Luogo di lavoro |
Funzione |
Grado di occupazione |
Datore di lavoro |
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1981 |
__________ |
cameriera |
100 % (stagionale/perm.A) |
__________ |
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1982-04.1984 |
__________ |
cameriera |
100% (stagionale/perm.A) |
__________ |
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05-1984 - 01.1986 |
__________ |
cameriera |
100% |
__________ |
|
02.-05.1986 |
__________ |
operaia |
100% |
__________ |
|
07.-12.1986 |
__________ |
cameriera |
100% |
__________ |
|
01.1987- 07.1991 |
__________ |
cameriera |
100% |
__________ (cessata attività) |
|
07-09.1991 |
congedo maternità |
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09.1991- 12.1992 |
disoccupazione |
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100% |
documentazione annullata d'ufficio dopo 10 anni |
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01.1993- 02.1994 |
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operaia |
100% |
__________ |
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02.1994- 04.1995 |
disoccupazione
|
|
100% |
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11.-12.1994 |
ore di pulizia |
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__________ |
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04.-06.1995 |
congedo maternità |
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07.-09.1995 |
disoccupazione |
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100 % |
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01.-09.1995 |
ore di pulizia |
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|
__________ |
3.3. Dai certificati di lavoro che l'assicurata è riuscita a produrre (alcuni datori di lavoro sono nel frattempo defunti, un altro ha cessato l'attività) risulta che essa ha lavorato dal 1981 sino al 1995 al 100%. Anche dall'attestato della Cassa Disoccupazione __________ dell' 11 novembre 2004 si evince che l'assicurata era annunciata durante i periodi quadro settembre 1991-agosto 1993 e febbraio 1994-febbraio 1996 presso la Cassa Disoccupazione e che l'idoneità al collocamento era del 100%. Il fatto che i dati relativi ai redditi sottoposti all'AVS conseguiti dall'assicurata negli anni precedenti il 1995 raccolti dall'Ufficio AI non siano superiori al reddito conseguito dall'assicurata a partire dall'ottobre 1995 si spiega se si pensa che l'assicurata ha lavorato nei primi anni come stagionale e per diversi anni come cameriera, attività notoriamente mal retribuita. La conclusione dell'Ufficio AI nella decisione su opposizione del 21 ottobre 2004, secondo la quale sulla base dei redditi sottoposti all'AVS non vi sono elementi a sufficienza che comprovino l'affermazione dell'assicurata di aver lavorato sino al 1995 a tempo pieno, è pertanto manifestamente errata.
3.4. Considerando che l'assicurata per lunghi anni prima e anche dopo la nascita dei figli ha lavorato al 100%, che a causa del licenziamento del marito la famiglia dell'assicurata deve far fronte ad una diminuzione delle entrate di Fr. 1'350.- mensili e che il figlio minore dell'assicurata ha oggi 7 anni ed ha raggiunto, anche grazie alla scolarizzazione, un buon grado di indipendenza, è evidente. che l'assicurata senza il danno alla salute avrebbe ripreso a lavorare al 100%. In occasione della revisione della rendita essa avrebbe quindi dovuto essere considerata unicamente quale persona salariata.
3.5. Nella perizia SAM dell' 11 dicembre 2001 - perizia ancora oggi determinante per il calcolo del grado di invalidità non avendo la procedura di revisione constatato un cambiamento dello stato di salute dell'assicurata - i medici giungevano alla conclusione che l'assicurata presentava una capacità lavorativa dello 0% come custode e attività simili ed una capacità lavorativa residua del 40% in attività molto leggere. Sulla base di tale perizia il consulente IP __________ aveva concluso nel giugno 2002 che una capacità di lavoro così esigua non consentiva di sviluppare una capacità produttiva sufficiente per essere utilizzata a fini economici sul mercato generale del lavoro e che l'assicurata non era pertanto reintegrabile.
L'assicurata, che oggi va considerata come esposto esclusivamente come salariata, presenta quindi sulla base delle valutazioni peritali del SAM e del consulente IP un grado di invalidità del 100%.
PROVE: richiamo incarto AI
dichiarazione __________ del 12.11.2004 (all. D)
dichiarazione __________ (senza data) (all. E)
dichiarazione __________ del 10.11.2004 (all. F)
dichiarazione __________ del 12 11.2004 (all. G)
dichiarazione Cassa Disoccupazione __________ dell' 11.11.2004 (all. H)
lettera __________ del 19.8.2002 (all. I)
lettera __________ del dicembre 2002 (all. L)
conferma d'assunzione __________ dell' 8.10.2004 (all. M)
4. Ma anche se si dovesse continuare a considerare l'assicurata in parte come salariata ed in parte come casalinga la decisione dell'Ufficio AI del 25 febbraio 2004 è da considerarsi errata per ben tre motivi:
4.1. Innanzitutto la ripartizione fatta dall'Ufficio AI tra l'attività dell'assicurata quale salariata e quella quale casalinga è errata.
Dalla dichiarazione del 13 giugno 2000 del datore di lavoro __________, Lugano, risulta infatti che prima che subentrasse il danno alla salute l'assicurata lavorava ore 4,20 (= 260 minuti) al giorno, mentre l'orario normale di lavoro al 100% era di ore 8,24 (= 504 minuti) al giorno. L'assicurata lavorava pertanto non al 50% come calcolato dall'Ufficio AI, ma al 51,59%. La ripartizione corretta delle percentuali per il calcolo misto sarebbe dunque stata la seguente:
casalinga quota parte 48.4%
salariata 51.6%
4.2. In secondo luogo il grado di invalidità nell'attività quale casalinga che l'Ufficio AI ha posto alla base del suo calcolo è errato. Come già esposto nell'opposizione del 7 maggio 2004 il grado di invalidità dell'assicurata quale casalinga non andava valutato sulla base dell'inchiesta a domicilio ma unicamente in base alla perizia medica. Se è infatti vero che la valutazione scaturita dall'inchiesta a domicilio prevale normalmente sulla valutazione medica, ciò non vale nei casi in cui - come nella fattispecie - l'assicurata soffre di un danno alla salute prevalentemente psichico. In queste situazioni il TFA ha stabilito che l'invalidità quale casalinga debba essere determinata a livello medico e non più tramite il questionario per l'inchiesta a domicilio (STFA 9.11.87, I 277/87 cons. 3, citata in Pratique VSI 2001 pag. 159: "Sodann ist zu bedenken, dass der zur Abklärung der Invalidität von Hausfrauen ausgearbeitete Fragebogen (Abklärungsbericht fair Hausfrauen) vorwiegend auf die Beurteilung der Invalidität infolge körperlicher Gebrechen ausgerichtet ist. Für die Beurteilung psychisch bedingter Einschränkungen ist er wenig geeignet. Bei psychischen Erkrankungen kommt daher bei der Invaliditätsbemessung von Hausfrauen der medizinischen Abklärung der zumutbaren Arbeitsfähigkeit - gegenüber Abklärungen an Ort und Stelle - erhöhtes Gewicht zu."). Nella fattispecie doveva quindi valere il grado di inabilità nella conduzione dei lavori domestici fissato dal SAM, cioè il 60%, che aveva tenuto conto di tutti i problemi alla salute, primariamente di quelli d'ordine psichico. Il calcolo misto avrebbe quindi dovuto essere il seguente:
casalinga quota parte 48.4% limitazione 60% grado d'invalidità 29.0%
salariata 51.6% 100% 51.6%
grado di invalidità globale 80.6%
4.3. Infine anche se si dovesse concordare con l'Ufficio AI e valutare il grado di invalidità che l'assicurata presenta nelle sue mansioni domestiche sulla base dell'inchiesta a domicilio, la decisione del 25 febbraio 2004 sarebbe comunque da ritenere errata, essendo il grado di invalidità quale casalinga calcolato dall'assistente sociale errato.
L'assistente sociale __________ ha infatti nel maggio 2004 esaminato nuovamente la sua valutazione del marzo 2001, scoprendo di avere commesso all'epoca due errori. Da un lato la percentuale di impedimenti nella rubrica "5.5. Bucato, confezione e riparazioni di indumenti" era stata riportata erroneamente nello specchietto riassuntivo (20% al posto di 30%). D'altra parte non erano state tenute in debito conto le limitazioni a quel tempo già certificate dai periti del SAM nella rubrica "5.3. Pulizia dell'appartamento", ciò che aveva portato ad una valutazione degli impedimenti dell'assicurata in questo campo del 60% al posto del corretto 70%. Il grado di invalidità corretto nell'ambito casalingo è quindi del 40%, come scaturisce chiaramente dal rapporto della consulente IP del 19 maggio 2004.
Il calcolo misto avrebbe in questo caso quindi dovuto essere il seguente:
casalinga quota parte 48.4% limitazione 40% grado d'invalidità 19.36%
salariata 51.6% 100% 51.60%
grado di invalidità globale 70.96%
PROVE: richiamo incarto AI
E incomprensibile perché l'Ufficio AI non abbia tenuto conto di questo dato nella sua decisione su opposizione, trattandosi non di una valutazione diversa dello stesso danno alla salute (valutazione diversa che giustamente non giustificherebbe una modifica del grado di invalidità) ma della correzione di due errori (uno di calcolo ed uno di applicazione degli impedimenti certificati dai medici curanti e dal SAM alla situazione concreta dell'assicurata), errori che avevano portato ad una decisione errata già nell'agosto 2002 e che avrebbero dovuto essere a maggior ragione corretti nell'ambito della procedura di revisione.
5. Riassumendo si constata che la decisione dell'Ufficio AI del 25 febbraio 2004 è errata per i seguenti motivi:
l'assicurata avrebbe dovuto essere considerata in fase di revisione esclusivamente quale salariata;
la ripartizione calcolata dall'Ufficio AI tra l'attività come casalinga e quella come salariata - questo nel caso si procedesse comunque al calcolo misto - è errata e avrebbe dovuto essere del 48.4% rispettivamente 51.6%;
l'Ufficio AI si è basato per il grado di invalidità dell'assicurata nell'ambito casalingo contrariamente a come dettato dal TFA sui dati raccolti tramite l'inchiesta a domicilio invece di basarsi sulla valutazione medica, valutazione che riteneva l'assicurata inabile al 60%;
l'inchiesta a domicilio posta dall'Ufficio AI alla base del suo calcolo misto è errata, riportando un grado di invalidità del 37% invece del corretto 40%.
In tutti questi punti il calcolo del grado di invalidità sulla base dei dati corretti avrebbe portato ad un grado di invalidità superiore al 70% e dato all'assicurata diritto ad una rendita intera anche a partire dal 1 aprile 2004.
Per le ragioni sopra esposte si ritiene che l'assicurata abbia diritto ad una rendita intera d'invalidità e che la decisione dell'Ufficio AI di accordare a RI 1 unicamente il tre quarti di rendita sia pertanto errata.
Si chiede dunque che tale decisione venga annullata e che l'assicurata sia posta a beneficio di una rendita intera d'invalidità." (Doc. I)
1.7. Con la risposta di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame riconfermandosi nella propria decisione su opposizione:
" Preso atto dell'allegato ricorsuale e rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma, ribadendo e precisando che non vi sono elementi oggettivi atti a modificare la valutazione alla base della decisione emessa dallo scrivente Ufficio.
Va comunque evidenziato come la ricorrente non abbia sollevato obiezione alcuna allorquando la decisione dell'UAI del 26.08.2002, cresciuta in giudicato, ha distinto e determinato l'attività di casalinga al 50% e quello di salariata al 50%.
Va altresì rilevato che la ricorrente ha svolto l'attività di custode a tempo parziale quale ultima attività dal 01.10.1995 fino all'insorgenza del danno alla salute per ben quattro anni (cf. rapporto del datore di lavoro __________ del 13.06.2000) e che non vi sono elementi atti a indicare che la ricorrente avrebbe ripreso una attività con durata diversa da quella svolta precedentemente.
Il fatto di avere prodotto certificati di lavori precedenti al 1995 relativi ad attività svolte al 100% dalla ricorrente (cf. documenti D-G allegati al ricorso della ricorrente) non inficia la valutazione effettuata dallo scrivente Ufficio. Inoltre l'idoneità al collocamento al 100% come indicato nello scritto della cassa disoccupazione __________ (cf. doc. H allegato al ricorso) non implica che la ricorrente fosse alla ricerca di un'attività al 100%: infatti pur indicando nella dichiarazione della cassa di disoccupazione per il termine quadro 14.02.1994-13.02.1996 un'idoneità al collocamento del 100%, a partire dal 01.10.1995 la ricorrente ha iniziato un'attività al 50% durata fino all'insorgenza del danno alla salute per ben 4 anni, contrariamente ai precedenti lavori svolti per durate limitate.
Inoltre dal punto di vista economico/familiare si rileva come il marito lavora presso un nuovo datore di lavoro, che i redditi dei coniugi (con attività per la ricorrente al 50%) non avrebbero comunque comportato problemi finanziari tali da imporre alla ricorrente un incremento del suo tempo lavorativo e che i figli sono ancora in tenere età (anno di nascita 1991 e 1995)." (Doc. III)
1.8. Con osservazioni 21 dicembre 2004 l’assicurata ha precisato:
" (...)
1. Che l'assicurata non abbia, sollevato obiezioni alla decisione AI del 26 agosto 2002 non è dovuto al fatto che essa sia stata d'accordo con la valutazione effettuata dall'Ufficio AI, ma semplicemente al fatto che, raggiungendo un grado di invalidità del 68% ed essendo pertanto posta a beneficio di una rendita intera, l'assicurata - non potendo prevedere che in un futuro prossimo la rendita sarebbe stata diminuita - non ha visto la necessità di impugnare la decisione AI. Che tale decisione sia cresciuta in giudicato non pregiudica la possibilità di procedere ad una sua correzione nell'ambito di una revisione d'ufficio.
2. Al contrario di quanto affermato dall'Ufficio AI vi sono degli elementi ben concreti a sostegno del fatto che l'assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe ricominciato a lavorare a tempo pieno:
il figlio minore dell'assicurata ha oggi 9 anni (e non come erroneamente affermato nel ricorso, solo 7 anni) ed ha raggiunto un grado di indipendenza che permetterebbe all'assicurata di lavorare in misura maggiore;
i certificati di lavoro prodotti dall'assicurata dimostrano come le conclusioni dell'Ufficio AI siano errate. Anche l'affermazione secondo la quale "(...) a partire dal 01.10.1995 la ricorrente ha iniziato un'attività al 50% durata fino all'insorgenza del danno alla salute per ben 4 anni, contrariamente ai precedenti lavori svolti per durate limitate" è - oltre ad essere tendenziosa - del tutto errata. L'assicurata ha lavorato per ben 10 anni (dal 1981 al 1991) al 100% come cameriera ed operaia. Dopo il congedo maternità per il primo figlio ha avuto un lungo periodo di disoccupazione. Il fatto che essa abbia lavorato presso la __________ "solo" per poco più di un anno è dovuto ad una malattia professionale agli occhi. Infine l'assicurata ha avuto ancora un lungo periodo di disoccupazione/congedo maternità prima di trovare il suo lavoro quale custode. Durante i periodi di disoccupazione è sempre figurata un'idoneità al collocamento al 100%, percentuale che sarebbe del tutto incomprensibile, se l'assicurata non avesse voluto lavorare in quella misura. I quattro anni quale custode a tempo parziale non sono - di fronte ai 14 anni di attività/disoccupazione a tempo pieno - così incisivi da mettere in dubbio che l'assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe ricominciato a lavorare a tempo pieno. Inoltre l'argomentazione dell'Ufficio AI penalizzerebbe tutte le donne che, a causa della nascita di uno o più figli, hanno scelto di interrompere/ridurre per qualche anno l'attività lavorativa e non possono poi più ricominciare a lavorare a tempo pieno a causa di problemi alla salute.
Il marito dell'assicurata ha dovuto cambiare posto di lavoro e guadagna oggi Fr. 4'000.- mensili, ossia ben Fr. 1'350.- in meno rispetto a prima. Ora, come l'avv. __________ e l'agg. Capoufficio __________ possano affermare con tale certezza che la diminuzione delle entrate di Fr. 1'350.- non comporti per la famiglia dell'assicurata problemi finanziari tali da imporre a quest'ultima un incremento del suo tempo lavorativo, resta un mistero. Va di fatto che Fr. 1'350.- in meno al mese sono suscettibili (per lo meno per famiglie del ceto basso/medio dalle entrate limitate) di sconvolgere il budget famigliare. Che, di fronte ad un tale calo delle entrate, l'assicurata avrebbe ricominciato a lavorare al 100% è pertanto più che probabile.
3. Indipendentemente dal fatto che l'assicurata venga riconosciuta quale salariata in misura completa o meno, la decisione AI del 25 febbraio 2004 è comunque errata per i seguenti motivi:
la ripartizione calcolata dall'Ufficio AI tra l'attività come casalinga e quella come salariata è errata e avrebbe dovuto essere del 48.4% rispettivamente 51.6%;
l'Ufficio AI si è basato per il grado di invalidità dell'assicurata nell'ambito casalingo contrariamente a come dettato dal TFA sui dati raccolti tramite l'inchiesta a domicilio invece di basarsi sulla valutazione medica, valutazione che riteneva l'assicurata inabile al 60%;
l'inchiesta a domicilio posta dall'Ufficio AI alla base del suo calcolo misto è errata, riportando un grado di invalidità del 37% invece del corretto 40%." (Doc. V)
1.9. Con osservazioni 27 dicembre 2004 l’UAI ha precisato:
" Con la presente precisiamo quanto indicato in sede di risposta ovvero che, posteriormente alla nascita dei figli (quindi già a partire dal 1991), l'unica attività svolta per lungo periodo dalla ricorrente è quella svolta al 50% per 4 anni fino al momento del danno alla salute. Tutte le attività di lunga durata al 100% indicate nel ricorso del 22.11.2004 (cf. sub cifra 3.2) sono precedenti alla nascita dei figli.
Si ritiene comunque di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VII)
1.10. La ricorrente in data 10 gennaio 2005 ha osservato:
" (...)
faccio riferimento alle osservazioni dell'Ufficio AI del 27 dicembre 2004 nelle quali viene ribadito il fatto che, dopo la nascita dei figli, l'unica attività svolta dall'assicurata per un lungo periodo è quella al 50% quale custode e che tutte le attività di lunga durata al 100% sono precedenti alla nascita dei figli. Richiamando per l'essenziale i contenuti del mio ricorso del 22 novembre 2004 e le mie osservazioni del 21 dicembre 2004 mi permetto di precisare che l'assicurata dopo la nascita del primo figlio e il relativo congedo maternità ha lavorato per un anno al 100% presso la __________, lavoro che ha dovuto smettere a causa di una malattia professionale agli occhi. Il fatto che l'assicurata in seguito non abbia più trovato un lavoro a tempo pieno ed abbia pertanto dovuto ricorrere all'assicurazione disoccupazione non può andare a suo scapito, anche perché essa era registrata presso la cassa disoccupazione con una disponibilità del 100%, ciò che dimostra come fosse intenzionata a lavorare a tempo pieno. Alla luce della mutata situazione finanziaria della famiglia dell'assicurata e del fatto che quest'ultima abbia prima e anche dopo la nascita dei figli lavorato e cercato lavoro a tempo pieno è ovvio che l'assicurata - senza il danno alla salute - avrebbe ricominciato a lavorare a tempo pieno." (Doc. IX)
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se, in via di revisione, da una parte l’amministrazione ha correttamente calcolato l’invalidità secondo il metodo misto di calcolo (casalinga e salariata) e dall’altra se l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal mese di aprile 2004.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito AI, i concetti di
incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei
redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni
durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla
giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit., p. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
2.6. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.
Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.7. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.8. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Nella fattispecie in esame, in sede di revisione, l’UAI ha trasmesso al proprio Servizio medico regionale (SMR) il dossier completo di tutti gli atti medici prodotti dall’assicurata al fine di stabilire se vi fosse stato un peggioramento dello stato di salute e per valutare se fosse necessario svolgere ulteriori indagini mediche.
L’Amministrazione, preso atto delle conclusioni del SMR, non ha rilevato elementi tali da giustificare un aumento della percentuale d’invalidità né per ordinare ulteriori accertamenti (medici ed economici). Del resto, l’assicurata non ha contestato le valutazioni mediche ma unicamente la ripartizione percentuale tra l’attività di salariata e quella di casalinga, nonché le conclusioni cui è giunta l’assistente sociale nello svolgimento dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
Prima dell'emissione della precedente decisione 26 agosto 2002, con la quale l’UAI ha posto la ricorrente al beneficio di una rendita intera d’invalidità per un grado del 68% (doc. AI 45), su incarico peritale dell’UAI il Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione Invalidità (SAM), in data 11 dicembre 2001 ha rilevato:
" (...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Disturbo da dolore cronico di lunga durata accompagnato da un'evoluzione depressivoansiosa, con tratti fobici.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Adiposità (BMI circa 30) con dislipidemia.
6 DISCUSSIONE
La 38enne peritanda di origine __________, dopo aver frequentato le prime due classi delle scuole medie resta a casa ed aiuta i genitori. Dopo il terremoto dell'autunno 1980, entra in Svizzera all'inizio del 1981 e lavora per diverso tempo nel campo alberghiero e della ristorazione (donna delle pulizie, cameriera, aiuto cucina). Per un breve periodo è operaia orologiera. Successivamente è portinaia di tre palazzi (72 appartamenti), secondo gli atti a nostra disposizione dall'1.10.1995 all'8.07.1999. Successivamente è in malattia. L'attività variava da giornata a giornata come pure il pensum orario (molto probabilmente corrispondeva ad un 50%). I vari medici curanti dell'A la valutano totalmente incapace al lavoro dal luglio 1999; l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica parla di un'invalidità al 37% (facendo notare che la valutazione non è "attendibile»).
Durante il soggiorno presso il SAM, abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti la capacità lavorativa dell'A.:
Patologia psichiatrica
L'A. è seguita dal Servizio __________ di __________ da circa due anni. Assume psicofarmaci. L'abbiamo presentata al nostro consulente dr. __________ che trova un disturbo da dolore cronico di lunga durata accompagnato da un'evoluzione depressivo ansiosa con tratti fobici. La valuta incapace al lavoro nella misura del 60%. Fa notare che la persistenza e la continuità dei disturbi dolorosi incidono in modo negativo sull'evoluzione psichica. Dal lato psichiatrico non la valuta abile all'attività di custode ed in attività simili; dal lato prognostico non pensa che sia possibile una riformazione / riqualificazione professionale.
Patologia reumatologica
L'A, è seguita dalla reumatologa dr.ssa __________ ed è stata ricoverata in centri di riabilitazione a causa dei suoi dolori diffusi alla schiena ed all'apparato locomotorio. E' stata presentata al nostro consulente di reumatologia dr. __________ che diagnostica una sindrome algica cronica diffusa di carattere somatoforme (variante maggiore della fibromialgia?). Fa notare che non si è di fronte ad una semplice fibromialgia. Gli esami radiologici mostrano minime alterazioni degenerative. Dal profilo prettamente reumatologico non può attestare un'incapacità lavorativa. Fa notare, però, che la prognosi in casi di dolori cronici di origine somatoforme, è spesso negativa, soprattutto per quanto concerne una possibile ripresa di una qualsiasi attività lavorativa. Dice pure che è difficile proporre una terapia dal profilo reumatologico. Dal lato teorico si potrebbe proporre una leggera attività fisica (ginnastica in acqua termale). Concludendo fa notare che è difficile proporre all'A. un'attività lavorativa ed una riformazione professionale.
La patologia citata al punto 5.2 non ha nessun influsso sulla capacità lavorativa dell'A. Non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa dell'A.
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
Globalmente, tenendo in modo particolare conto la patologia psichiatrica, l'A. presenta una capacità lavorativa dello 0% come custode e attività simili a partire dal luglio 1999 (inizio della incapacità lavorativa; come codificato anche dai vari curanti) e continua.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A., come detto,
presenta un disturbo da dolore cronico di lunga durata; si tratta di una
patologia psichiatrica e non prettamente reumatologica. Questa patologia causa
una capacità lavorativa dello 0% come custode e in attività similari. I dolori
incidono in modo negativo sull'evoluzione psichica. Dal profilo medico - teorico, la patologia
psichiatrica permette una capacità lavorativa del 40% in attività molto
leggere. Non deve alzare pesi al di sopra dei cinque chili, non deve eseguire
lavori manuali medi, non deve lavorare con le braccia al di sopra
dell'orizzontale, non deve lavorare eretta e piegata in avanti, deve poter
alternare spesso la posizione da eretta a seduta e non deve spostarsi oltre i
cinquanta metri.
Si tratterebbe di un lavoro con la presenza durante tutto il giorno, ma con il rendimento ridotto al 40%.
La capacità lavorativa del 40% vale anche per le attività di casalinga (ha la possibilità di dosare le attività durante la giornata e di interporre pause; a momenti c'è la possibilità di ridurre il rendimento), Vi è stata una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 20% nel luglio 1999. Successivamente non vi è più stata nessuna modificazione della capacità lavorativa. La prognosi per un'eventuale ripresa della capacità lavorativa futura, rimane incerta come valutato sia dallo psichiatra, sia dal reumatologo.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE
Dal profilo psichiatrico l'A. non è in grado di sottoporsi a reintegrazione / riqualificazione professionale. Ricordiamo che non vi sono provvedimenti medici e sanitari atti a migliorare la capacità lavorativa dell'A.
Dal lato medico - teorico l'A. presenta una capacità lavorativa del 40% in attività leggere come descritte al precedente punto 8. (...)" (Doc. AI 32)
Sulla base di tale perizia con decisione 26 agosto 2002 l’assicurata è stata messa a beneficio di una rendita intera d’invalidità con un grado del 68% a far tempo dal 1° luglio 2000 (doc. A 45).
In sede di revisione gli ulteriori accertamenti medici hanno confermato sostanzialmente la stessa situazione accertata peritalmente dal SAM seppur con un lieve peggioramento a livello psichico (cfr. doc. AI 51, 53, 54, 56, 61, 62, 71, 81, 89, 91, 93, 96).
L’assicurata non contesta le valutazioni mediche rese a termine della revisione avviata nel giugno 2003 (doc. AI 46).
2.11. Per quanto riguarda la valutazione dell’incapacità dell'assicurata quale casalinga, nel (primo) rapporto datato 10 maggio 2001, l’assistente sociale si era pronunciata sul grado d’impedimento nell'espletazione delle mansioni casalinghe, osservando:
" (...)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
|
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo |
importanza assegnata |
5 |
percentuale degli impedimenti |
60 |
percentuale di invalidità |
3 |
Non riesce più ad organizzarsi né a fare programmi, "vive alla giornata". Non riesce più a concentrarsi né ad occuparsi della contabilità domestica, che ha completamente delegato al marito. Rammenta, nel corso del colloquio, i problemi descritti all'inizio del rapporto.
Da quanto appare dalla documentazione medica, che conferma in questo senso le dichiarazioni dell'assicurata, vi è una fatica a gestire adeguatamente l'economia domestica. Propongo un'incapacità del 60%, anche sulla base di elementi che emergono in altri punti de! rapporto.
5.2 Alimentazione
|
preparazione dei pasti, pulizia, della cucina, riserve |
importanza assegnata |
35 |
percentuale degli impedimenti |
40 |
percentuale di invalidità |
14 |
Ha difficoltà a preparare le torte e dunque non lo fa più con la stessa frequenza di un tempo (tutte le settimane); inoltre, gli oggetti le cadono di mano. Nonostante tutto continua a farsi carico dell'attività culinaria, anche se in modo più sbrigativo rispetto a prima: acquista piatti già pronti (pizza, bradwurst), il pollo arrosto e la pancetta già tagliata. Prima di ammalarsi faceva la pasta in casa, una sorta di gnocchi di semola (i ceratelli) che ora non è più in grado di preparare poiché il dolore diviene insopportabile. Complessivamente il menu è cambiato, riferisce l'assicurata, che compra la pasta già pronta per le lasagne e si limita a preparare il ragù.
Del riordino se ne occupano i familiari, oggi come d'altronde prima del danno alla salute: il figlio le passa il battitappeto sotto il tavolo di cucina. Alla pulizia a fondo della cucina attende l'aiuto domestico a domicilio (pensili e piano di lavoro).
L'assicurata lamenta problemi di carattere sia fisico che psichico, che incidono in egual misura sulla capacità lavorativa. Va sottolineato che riesce tuttora ad occuparsi della preparazione dei pasti e che non ha eccessivi impedimenti nel riordino della cucina. Tutto questo giustifica una percentuale del 40%.
5.3 Pulizia dell'appartamento
|
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. |
importanza assegnata |
15 |
percentuale degli impedimenti |
60 |
percentuale di invalidità |
9 |
Passa la scopa e spolvera i mobili (non li pulisce a fondo), ed usa il mocio per rigovemare il pavimento della cucina, del bagno e del corridoio (non tutti i giorni ma di frequente, aggiunge nel corso del colloquio). È invece l'aiuto domiciliare che si occupa delle attività più pesanti, come la pulizia a fondo di pavimenti e bagno, di vetri e tappeti. Ha espresso il desiderio che il personale non cambi perché in questo modo "evita di fornire troppe spiegazioni" riguardanti la sua malattia.
Rifà il letto "con fatica", e a volte chiede la collaborazione del marito perché trova pesanti certe operazioni (come sollevare il materasso).
L'assicurata, nonostante i problemi, si attiva nelle attività di più semplice esecuzione e cerca di collaborare con il personale domestico. Considerato l'impegno la percentuale d'incapacità non può essere superiore al 60%.
5.4 Spesa e acquisti diversi
|
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali |
importanza assegnata |
10 |
percentuale degli impedimenti |
40 |
percentuale di invalidità |
4 |
Prima della malattia era lei ad occuparsi degli acquisti, anche di quelli più voluminosi - a parte la bottiglieria che comunque veniva acquistata insieme al marito.
Ora fa la spesa settimanale con la collaborazione di quest'ultimo mentre si occupa personalmente degli acquisti di prima necessità (badando a non sollevare carichi eccessivi, superiori ai 2-3 Kg.). "Le dà noia" persino spingere il carrello, dice l'assicurata, perché le scivola di mano; certi giorni la mano è gonfia e non riesce a stringere l'impugnatura.
È rimasta la capacità dell'assicurata nell'attendere alle spese giornaliere e a quelle personali, mentre ricorre al consorte quando lo sforzo è eccessivo. Una situazione che conduce ad una percentuale del 40%.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
|
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. |
importanza assegnata |
15 |
percentuale degli impedimenti |
20 |
percentuale di invalidità |
3 |
Grazie alla lavatrice in casa può fare il bucato senza scendere in lavanderia e, soprattutto, con regolarità. Stende sugli stendini in balcone, e non ha pertanto alcun problema nell'alzare le braccia utilizzando lo stenditoio - stende sullo stendino anche le lenzuola.
Fatica ad estrarre il bucato voluminoso e bagnato dalla lavatrice e in questo si fa aiutare dai figli o dal marito (qualora siano presenti); non incontra alcuna difficoltà quando si tratta di piccoli indumenti.
Prima della malattia stirava accuratamente tutto il bucato, ora vi presta una cura minore: a certi capi, come i copripiumini, "dà solo un colpo di ferro". Si occupa lei stessa di questa attività, distribuendola nell'arco della settimana (non solo lo stiro, anche il bucato).
Nonostante abbia ancora la macchina da cucire ricorre ad una sarta per le riparazioni, sia per il gonfiore alle mani, sia perché "poco concentrata". Non esegue più cucito a mano perché le mani hanno una sensibilità ridotta. Si dedicava all'uncinetto, attività che ha ora abbandonato (non riesce più, aggiunge nel corso del colloquio).
L'assicurata ha mantenuto una buona autonomia nelle attività qui considerate: ricorre raramente ai familiari e laddove incontra problemi, trova i mezzi per poter comunque fare da sé (grazie alla lavatrice in casa o distribuendo il carico di lavoro nell'arco della settimana). Gli impedimenti nel cucito non trovano un riscontro diretto nella documentazione medica. Complessivamente ritengo ci siano i presupposti per una percentuale del 30% ma non superiore.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
|
compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc. |
importanza assegnata |
20 |
percentuale degli impedimenti |
20 |
percentuale di invalidità |
4 |
I bambini sono indipendenti, dice l'assicurata, e si aiutano a vicenda ("il grande fa la doccia al fratellino"). Alle riunioni scolastiche va il marito mentre prima se ne occupava lei stessa: ora non riesce più a concentrarsi su quanto viene detto. In certi momenti sente la testa completamente vuota e non è più in grado di ascoltare chicchessia. Da tempo non prende in braccio il figlio minore (appena la tocca sente dolore); cerca comunque di sforzarsi e di accompagnarlo al parco giochi.
Non tanto impedimenti fisici quanto psichici sono portati dall'assicurata a motivazione delle difficoltà. Quest'ultima, tuttavia, continua ad occuparsi dei bimbi, ancora in tenera età. Un'incapacità del 20% interpreta adeguatamente questa sorta di disagio.
5.7 Diversi
|
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utili-tà pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato |
importanza assegnata |
0 |
percentuale degli impedimenti |
|
percentuale di invalidità |
|
Nessuna particolare attività.
|
Valutazione dell'assistente sociale |
totale delle attività |
100 % |
percentuale di invalidità |
37% |
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.
Servizio domiciliare.
6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
|
attività |
ripartizione |
Impedimento |
GRADO D'INVALIDITÀ |
|
salariata |
|
|
|
|
casalinga |
|
|
|
|
TOTALE |
|
|
|
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE
Entrambe le affezioni, fisica e psichica, procurano disagio all'assicurata, anche se in misura diversa a seconda delle attività. È emerso tuttavia, nel corso del colloquio, che l'assicurata ha buone risorse, tali da non precluderle l'autonomia in svariati ambiti dell'impegno domestico. Diviene pertanto difficile, per la scrivente, comprendere la forte discrepanza tra la valutazione medica e i risultati dell'inchiesta. Ed è in quest'ottica che ritengo indispensabile sottoporre l'incarto al medico dell'SMR, Dott. __________." (Doc. AI 12)
In occasione della nuova inchiesta economica esperita in data 19 maggio 2004, l’assistente sociale ha potuto constatare un leggero peggioramento rispetto alla precedente inchiesta del maggio 2001:
" (...)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
|
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo |
importanza assegnata |
5 |
percentuale degli impedimenti |
60 |
percentuale di invalidità |
3 |
La percentuale proposta in precedenza conferma la valutazione medica teorica dello psichiatra del SAM, e non può che essere riproposta.
5.2 Alimentazione
|
preparazione dei pasti, pulizia, della cucina, riserve |
importanza assegnata |
35 |
percentuale degli impedimenti |
40 |
percentuale di invalidità |
14 |
Le dichiarazioni dell'assicurata sono esaustive e concordano, sostanzialmente, con le indicazioni del SAM. La valutazione dello stesso Dott. __________ non fornisce elementi che possano in qualche misura modificare la valutazione proposta in precedenza, che tien già conto del minore impegno nelle attività pesanti (pulizia a fondo della cucina) e il minore impegno culinario.
5.3 Pulizia dell'appartamento
|
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. |
importanza assegnata |
15 |
percentuale degli impedimenti |
70 |
percentuale di invalidità |
10.5 |
La valutazione fatta in precedenza tiene conto ampiamente delle dichiarazioni dell'assicurata né viene smentita dal perito reumatologo.
Considerando tuttavia che buona parte attività qui considerate sono eseguite in posizione semiflessa (pulizia con aspirapolvere e straccio) o con le braccia sopra l'orizzontale (pulizia vetri, tendaggi, tapparelle, parti alte di pensili e mobili) è proponibile una percentuale superiore (70%), che meglio rispecchia il "peso" tra le attività in cui la signora é impedita e quelle cosiddette "esigibili".
5.4 Spesa e acquisti diversi
|
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali |
importanza assegnata |
10 |
percentuale degli impedimenti |
40 |
percentuale di invalidità |
4 |
Nella valutazione si è già tenuto conto delle limitazioni lamentate dall'assicurata e confermate del reumatologo SAM.
L'assicurata può e continua ad occuparsi delle spese giornaliere né sono intervenuti cambiamenti nelle abitudini di acquisto rispetto al periodo precedente la malattia. Entra in linea di conto dunque la percentuale proposta in precedenza.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
|
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. |
importanza assegnata |
15 |
percentuale degli impedimenti |
30 |
percentuale di invalidità |
4.5 |
È noto come nella valutazione d'incapacità si debba tener conto non solo delle limitazioni dell'assicurata ma anche dei mezzi atti a migliorarne la capacità lavorativa. L'uso dello stendino al posto dello stenditoio e di una propria lavatrice è fonte di notevole autonomia por la signora RI 1, che può attendere al bucato sostanzialmente da sola (ricorre all'aiuto dei familiari solo con la biancheria voluminosa).
Parimenti, la distribuzione dello stiro sull'arco della settimana, adottata dall'assicurata, è una diversa modalità di organizzare il lavoro e non indice di minor rendimento. Uno strumento frequentemente in uso e senza dubbio esigibile da una casalinga, e senza alcun influsso sul rendimento generale.
La valutazione proposta in precedenza (30%) rimane attuale (era stata erroneamente riportata nello specchietto riassuntivo).
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
|
compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc. |
importanza assegnata |
20 |
percentuale degli impedimenti |
20 |
percentuale di invalidità |
4 |
Non vi sono elementi di novità atti a modificare la valutazione proposta in precedenza.
5.7 Diversi
|
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utili-tà pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato |
importanza assegnata |
0 |
percentuale degli impedimenti |
|
percentuale di invalidità |
|
Nessuna osservazione supplementare.
|
Valutazione dell'assistente sociale |
totale delle attività |
100 % |
percentuale di invalidità |
40% |
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE
Desidero fare un appunto su quanto riportato a pag. 9 nella perizia SAM, dove mal si interpretano le "Osservazioni" della precedente inchiesta. In realtà, la richiesta di approfondimento al Dott. __________ era dettata dalla palese discrepanza tra le due valutazioni, quella medico-teorica e quella pratica, che si basa sulle dichiarazioni dell'assicurata da un lato e la valutazione medica delle attività esigibili dall'altro. Per contro, non si metteva in dubbio l' "attendibilità" della valutazione casalinga, nel qual caso appunto, si sarebbe fermato il giudizio in attesa di ulteriori accertamenti.
lo stessa notavo, e ribadisco in questa sede, che la signora aveva risorse tali da consentirle di far fronte ai compiti domestici con buona autonomia. Anche la riorganizzazione del lavoro e delle singole attività, di cui ha saputo dar prova nonostante il danno, è significativa e non giustifica, dunque, una elevata percentuale d'invalidità in questo ambito." (Doc. AI 86)
Nell’ottobre 2004 la consulente ha ancora aggiunto:
" Ti rispondo a breve giro di posta poiché non ho alcuna osservazione da fare rispetto alle vostre conclusioni, che trovo ineccepibili.
q Della prima perizia psichiatrica ho già tenuto conto qualche mese orsono, proponendo una nuova valutazione. Valutazione peraltro, che ha sostanzialmente ripreso quella precedente.
q La recente perizia del Dott. __________, pur riportando le dichiarazioni dell'assicurata, non prende una chiara posizione in merito ad esse e, nondimeno, alle attività esigibili in ambito domestico. Anzi, pur riconoscendone gli aspetti fobici non nega le risorse tuttora presenti in attività come le spese, per esempio, che l'assicurata dichiara di essere ancora in grado di fare.
Nel complesso, non ho elementi per cambiare la mia valutazione visto che, come detto, le perizie approfondiscono più gli aspetti diagnostici che non le conseguenze pratiche in ambito domestico." (Doc. AI 100)
2.12. L’assicurata non contesta la valutazione medica operata dal SAM né quelle posteriori ordinate dall’UAI (cfr. coonsid. 1.6); effettivamente alla refertazione medica posta alla base del querelato provvedimento deve essere attribuito valore probatorio pieno conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.9).
L’assicurata contesta per contro le quote parti di attività (50% quale casalinga e 50% quale lavoratrice) applicate dall’UAI nella querelata decisione, precisando che l’UAI avrebbe dovuto calcolare l’invalidità secondo il metodo ordinario (attività al 100% quale salariata) o ripartire le due quote parti in modo diverso aumentando la quota di salariata (dal 50% ritenuta dall’UAI al 51.6%) e considerare l’incapacità del 40% nell’espletamento delle mansioni di casalinga stabilita dall’assistente e non la percentuale del 37% incomprensibilmente stabilita dall’UAI, ciò che le avrebbe permesso di ottenere un grado d’invalidità del 70.96% e quindi il versamento di una rendita intera.
Mantenendo questa ripartizione percentuale (51.6% salariata e 48.4% casalinga), l’assicurata sostiene inoltre che nella fattispecie l’UAI avrebbe dovuto considerare l’incapacità del 60% nell’espletamento delle mansioni di casalinga stabilita in sede medica, ciò che le avrebbe permesso di ottenere una rendita intera per un grado d’invalidità totale del 80.6% (cfr. consid. 1.6.).
Questo TCA, dopo attenta analisi della fattispecie, non può non rilevare come l’UAI sia incorso in un errore di calcolo e/o di trascrizione delle cifre indicate dall’assistente sociale nell’inchiesta del 13 maggio 2004 (doc. AI 86).
L’assistente sociale, dopo aver elencato le percentuali d’impedimento per ogni particolare attività nello svolgimento delle mansioni di casalinga, ha indicato quale “percentuale d’invalidità” totale 40% (cfr. doc. AI 86 pag. 3), mentre all’epoca della prima inchiesta economica del 10 maggio 2001 la percentuale indicata dall’assistente era del 37% (cfr. doc. AI 12 pag. 6). Sulla base di quest’ultimo dato nella decisione dell’agosto 2002 (doc. AI 43 e 45) l’UAI ha giustamente stabilito un grado d’invalidità del 68% secondo il metodo misto di calcolo (doc. AI 43, 45), ossia:
casalinga quota parte 50% limitazione 37% grado d'invalidità 18%
salariata 50% 100% 50%
68%
Seguendo lo stesso criterio di calcolo ma applicando correttamente la limitazione del 40% indicata dall’assistente sociale nel maggio 2004 in luogo del 37% rilevato nel maggio 2001, il risultato é il seguente:
casalinga quota parte 50% limitazione 40% grado d'invalidità 20%
salariata 50% 100% 50%
70%
Ora, considerato che l’UAI si è trovato d’accordo con la valutazione dell’assistente sociale (e ciò sia per la prima decisione che per la seconda oggetto oggi di esame), la percentuale d’invalidità complessiva del 68% ritenuta dall’amministrazione non ha motivo di essere considerata, e ciò anche alla luce delle indagini mediche successive alla perizia SAM del dicembre 2001 (che comunque come abbiamo visto trovano la ricorrente e l’UAI sostanzialmente d’accordo).
D’altronde lo stesso dr. __________ del SMR nelle sue “annotazioni” del 21 maggio 2004 ha concluso per un’incapacità lavorativa complessiva (quale salariate e casalinga) del 70% confermando quindi il diritto ad una rendita intera (doc. AI 87).
In data 6 luglio 2004 nella sua “proposta per il medico” il funzionario incaricato ha rilevato che “effettivamente la percentuale del grado d’invalidità come casalinga è pari al 40%” e che “considerando una IL del 40% come casalinga, la percentuale del grado AI risulta del 70% e pertanto rendita intera” (doc. AI 92).
Né le conclusioni dei medici del Servizio di psichiatria e di psicologia medica (avallate dal dr. __________, medico responsabile del SMR, doc. AI 98) che su incarico dell’UAI in data 12 agosto 2004 hanno stabilito un’incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività lucrativa dell’assicurata e del 40% in attività leggere esigibili (senza comunque indicare se fra queste fosse inclusa anche quella di casalinga; doc. AI 96), né la valutazione espressa dal Servizio __________ in data 1° luglio 2004 (cfr. doc. AI 91) permettono di giustificare l’errore in cui è incorso l’UAI.
A prescindere dalle censure sollevate con il ricorso risulta quindi che, ritenuto come giusta l’art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %, all’assicurata - invalida al 70% - deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera anche dal 1° gennaio 2004 (cfr. Lettre circulaire n° 183 du 9 octobre 2003, Office fédéral des assurances sociales, Domaine d’activité Assurance-invalidité; Kieser, Die Grossen Auswirkungen der 4. IV-Revision, in plädoyer 2004 pag. 30 ss; STCA del 30 novembre 2004 nella causa A., consid. 2.13.2, Inc. 32.04.58).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione 21 ottobre 2004 è annullata.
§§ A RI 1 è riconosciuta una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2004.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti