Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.113

 

rg/fz

Lugano

10 gennaio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

visto il ricorso del 9 dicembre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 novembre 2005 dell'

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamata l'ordinanza 10.12.04 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente il termine di 20 giorni per motivare e completare il ricorso (II);

 

vista la lettera 04.01.04 dell’RA 1 che comunica “formalmente di ritirare il ricorso cautelare del 9.12.04" (III);

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi