Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
ZA/fe |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Zaccaria Akbas, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2004 di
|
|
RI1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 22 gennaio 2004 emanata da |
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Nel settembre 2000, RI1, nata nel 1976, di professione impiegata di commercio, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita, in quanto affetta da sindrome ansio-depressiva, sindrome lombovertebrale cronica, periartropia alle spalle, reumatismo alle parti molli, linfedema agli arti inferiori , ecc. (doc. AI 24).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita nel giugno 2003 (doc. AI 57), con decisione 19 agosto 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda di prestazioni, argomentando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica avvenuta durante il mese di aprile del 2003 presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 15% nella sua abituale attività di impiegata di commercio così come in ogni altra attività lucrativa.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni, preso in considerazione quanto sopra esposto, è respinta.
Provvedimenti professionali, in considerazione del fatto che lei risulta ancora abile all'85%, non possono essere presi in considerazione (…)." (Doc. AI 61)
1.2. L'assicurata, rappresentata dal dr. __________, con opposizione 8 settembre 2003 ha contestato la decisione del 19 agosto 2003, osservando:
" (…)
I sottoscritti prendono atto della decisione del vostro ufficio del 19.08.03 concernente la domanda del 13.09.2000, concludendo che i problemi di salute dell'Assicurata noti nel 2000 e rivalutati nell'aprile 2003 presso il Servizio di Accertamento Medico (SAM) comportano una parziale incapacità al lavoro nella misura massima del 15% nell'abituale attività di impiegata di commercio.
La presente opposizione si basa sulle seguenti considerazioni:
Aumento graduale dei disturbi circolatori agli arti inferiori: un esame angiologico effettuato il 18.08.1998 da parte del Dr. med. __________ aveva constatato l'inizio di un linfedema probabilmente post-traumatico, quale conseguenza di un trauma al ginocchio sinistro del marzo 1993. Non trovando residui di una trombosi venosa, egli proponeva un'elastocompressione. Aggiungo che la paziente, sportiva ed in buona salute anteriormente l'incidente, presentava già allora una mobilità diminuita con dolori alla gamba sinistra irradianti verso l'alto (coscia) ed un aumento ponderale. AI mio controllo del 28.09.98 avevo quantificato l'aumento ponderale a circa kg 8 con un peso, a quel tempo, di kg 64 per un'altezza di cm 174. Già nel 1998 la paziente descriveva un gonfiore e una cianosi di ambedue le gambe, cioè la genesi del linfedema non era probabilmente in correlazione con un trauma anteriore.
Gli esami reumatologici eseguiti dal Dr. med. __________ il 21.07.2000, avevano portato alle diagnosi seguenti:
- lombalgie croniche su iniziali condrosi a livello L4/L5;
- sindrome cervico-vertebrale a carattere funzionale e su mega- apofisi trasversa C7 a destra;
- periartropatia della spalla destra con lesione parziale dei sottoscapolare, nonché lieve instabilità in stato dopo trauma diretto nel 1989, problema peggiorato al controllo del 2003.
- tendenza al reumatismo delle parti molli.
Gli esami ematologici effettuati nel settembre 1998 portarono alla diagnosi di una trombofillia congenita (mutazione trombofiiica G20210A della protrombina). Aggiungo, che la madre, portatrice dello stesso difetto, aveva sviluppato nel 1991 un'embolia polmonare dopo un volo in aereo.
Nel 2000, dopo sette mesi senza lavoro, la paziente trovò un'occupazione per 4 ore al giorno. Tenendo conto del rischio trombofilico e della relativa immobilità della paziente veniva considerata un'anticoagulazione a lungo termine. Cura ambulatoriale per uno stato depressivo. Un'anticoagulazione orale iniziata nel 2002 dapprima con Sintrom e difficilmente controllabile, era proseguita con Marcoumar. Nel 24.09.02 assunzione eccessiva da parte della paziente di una dose di Marcoumar, controllata con qualche difficoltà con vitamina K. L'anticoagulazione non era stata ripresa, Fraxiparine in basse dosi in riserva.
II 17.07.03, la paziente descrive la sua situazione come segue:
Stando seduta per circa due ore accusa un aumento del gonfiore agli arti inferiori, con una diminuzione della sensibilità nei piedi. Con un prolungamento dell'attività sia da seduta che in piedi, insorgono dolori alla schiena e un aumento del linfedema bilaterale con sviluppo di dolori intollerabili. L'esame di laboratorio mostra un secondo difetto del metabolismo dell'omocisteina (mutazione Al 298C dell'enzima MTHFR, trovando anteriormente lo stato eterozigote dello stesso enzima C677T nel 1998). Si aggiunge inoltre acido folico in modo regolare, misura attuata soprattutto per migliorare la circolazione a livello dei piccoli vasi.
Conoscendo il rischio di una mobilità compromessa abbiamo deciso di riprendere l'anticoagulazione orale con Marcoumar di bassa intensità. Quest'ultima decisione non cambierà la capacità lavorativa ma sarà sicuramente importante per ridurre il rischio di una recidiva tromboembolica.
Conclusione e riassunto:
Tenendo conto delle capacità oggettive di svolgere un lavoro remunerato dell'Assicurata, mantengo la mia valutazione di una capacità lavorativa non oltre il 50%, con una prognosi riservata concernente l'oggettiva capacità lavorativa (…)." (doc. AI 64)
1.3. Con decisione su opposizione 22 gennaio 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:
" (…)
3. Nella fattispecie, occorre ribadire che l'amministrazione è pervenuta alla decisione negativa del 19 agosto 2003 dopo aver attentamente esaminato il caso dal profilo medico, segnatamente il referto peritale allestito il 20 giugno 2003 dai sanitari del Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM).
Giova sottolineare che le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici o centri di accertamento medico riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di indagini approfondite, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (MeyerBlaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
In concreto, le osservazioni mediche presentate in sede di opposizione sono state sottoposte per competenza al vaglio del Servizio medico regionale (SMR), il quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto già precedentemente consultati. L'esito di tale analisi ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari che possano indurre a valutare diversamente la situazione clinica già approfonditamente apprezzata dai periti e approvata dall'UAI.
Ne discende dunque che la decisione impugnata del 19 agosto 2003 merita conferma." (doc. AI 68)
1.4. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, chiedendo l'assegnazione di una rendita d'invalidità:
" (…)
2. Sono innanzitutto contestate le valutazioni del Servizio accertamento medico dell'Assicurazione invalidità (SAM), così come nella decisione e secondo le quali "il danno alla salute può giustificare solo un minimo influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurata, sia per rapporto all'attività appresa di impiegata di ufficio, sia per qualsiasi altra professione leggera a lei confacente".
Qui si contesta in particolare che la ricorrente possa venir ritenuta abile al lavoro nella misura dell'85%.
Difatti, ad un più attento esame della fattispecie, siffatta valutazione si palesa insostenibile.
E valga il vero.
Le condizioni di salute della signorina RI1 sono ben peggiori di quelle che il SAM avrebbe accertato. Inoltre, si rileva come il SAM stesso non ha tenuto in nessun conto né la concomitanza, né l'interagire delle patologie che purtroppo affliggono l'assicurata.
La signorina RI1 soffre da anni di seri disturbi di varia natura, tra cui: disfunzioni circolatorie, affezioni neurologiche, reumatologiche, come pure gravi problemi ematologici legati alla diagnosi di una trombofilia congenita. Problemi che la obbligano spesso a far capo ai servizi di pronto soccorso e addirittura ad avere sempre con sé un certificato per casi di emergenza.
Così segnatamente il Prof. Dott. med. __________, Specialista FMH in Medicina interna ed ematologia, il quale constata:
- disturbi circolatori agli arti inferiori, come pure una cianosi di
ambedue le gambe, cioè la genesi di un linfedema;
- lombalgie croniche, una sindrome cervico-vertebrale a carattere
funzionale, una periartropatia della spalla destra con lesione
parziale del sottoscapolare, come pure una tendenza al reumatismo
delle parti molli;
- problemi legati ad una trombofilia congenita, con conseguente
necessità di un trattamento di anticoagulazione a lungo termine.
Per quanto osservato, egli conclude categoricamente che "anche nel migliore dei decorsi prevedibili ... la paziente non sia abile ad eseguire alcuna attività lucrativa oltre il 50%".
Di più.
Dello stesso parere è infatti pure il Dr. __________, anch'egli Specialista FMH in medicina interna e da tempo medico curante dell'assicurata. Quest'ultimo, in aggiunta a quanto diagnosticato dal Prof. __________, mette in evidenza pure una problematica di tipo psichiatrico, legata a disturbi della personalità.
Anche il Dr. __________ si pronuncia chiaramente per una capacità lavorativa limitata al 50%, ritenuto che dal punto di vista dello stato di salute non é oramai più da attendersi alcun significativo miglioramento.
Una diagnosi confermata infine dal Dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, il quale ritiene che l'assicurata debba venire addirittura considerata inabile al lavoro nella misura dell'80%.
Con il presente ricorso si postulano accertamenti medici approfonditi, segnatamente in merito a tutti i disturbi appena elencati.
In particolare, si richiede un'analisi della loro incidenza sull'attività lavorativa dell'assicurata, considerando che si tratta di disturbi concomitanti e che la situazione di disagio psicologico appare di rilievo.
A non averne dubbio, l'attività di impiegata d'ufficio o in altro ramo analogo, presuppone buone condizioni di salute, in ogni caso la persona deve "sentirsi bene". Non appena il "sentirsi bene" vien meno, la diminuzione di rendimento va ben oltre il 15%.
3. I problemi di salute che affliggono la signorina RI1 comportano una diminuzione della capacità di guadagno di rilievo.
Raffrontando il reddito che l'assicurata può ancora percepire nonostante la sua invalidità con quello che essa avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatrice, risulta un grado d'invalidità almeno del 50%.
L'assicurata è alle dipendenze della ditta __________, __________, in qualità di impiegata con un grado d'occupazione al 50% per ragioni di salute appunto. Percepisce uno stipendio lordo mensile di fr. 2'015.-
In una situazione di abilità al 100%, essa percepirebbe uno stipendio pari ad almeno il doppio.
Della medesima misura, del resto, anche i salari corrisposti nell'amministrazione pubblica: per un aiuto amministrativo in 17a classe (4. aumento) e con riferimento ad un impiego a tempo pieno, la retribuzione annua lorda di fr. 53'235.-- risulta del tutto in linea con quella oggi percepita dall'assicurata.
Anche su questo aspetto, si postula un accertamento approfondito.
Come del resto già a più riprese in passato, si precisa che per motivi di salute la signorina RI1 è al momento totalmente inabile al lavoro dal 24 dicembre 2003.
Grado della rendita e data d'inizio verranno indicati successivamente, note le risultanze degli accertamenti richiesti (…)." (Doc. I)
1.5. Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:
" (…)
preso atto dell'allegato di ricorso e ritenuto come il medesimo sollevi in sostanza le medesime obiezioni già esaminate in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula la piena conferma.
II rapporto redatto dal dottor __________, pervenuto allo scrivente Ufficio un paio di settimane dopo l'emissione della decisione su opposizione, non aggiunge dal canto suo nuovi elementi di valutazione. II medesimo evidenzia infatti la stessa problematica già analizzata nell'ambito della perizia eseguita presso il SAM, giungendo tuttavia a diversa conclusione per quanto attiene agli effetti sulla capacità lucrativa. Si rilevi comunque che dottor __________ non pone una diagnosi precisa circa la patologia che l'assicurata presenterebbe, né stabilisce a partire da quando, secondo lui, l'interessata subirebbe una diminuzione della capacità lavorativa. Per ulteriori precisazioni rinviamo comunque al rapporto stilato dal dottor __________, in annesso (…)." (doc. III)
1.6. In data 22 marzo 2004, il giudice delegato ha accolto l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (doc. V).
1.7. In data 4 agosto 2004, il legale dell'assicurata ha trasmesso al TCA un certificato medico del dr. __________ (certificato del 29 luglio 2004).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione dell’AI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se RI1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore introdotto con la
4a revisione dell’AI), gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Con rapporto medico 25 giugno 2001, il dr. __________, psichiatra, ha certificato una totale incapacità lavorativa dal 10 dicembre 1999 al 3 marzo 2000, evidenziando:
" (…)
3. ANAMNESI
Secondogenita di due figli.
Avevo già avuto occasione di incontrarla nel mio Studio nel gennaio del 1990 a causa di disturbi oleici somatoformi. In quel periodo fu curata sia sul piano reumatologico sia sul piano psichiatrico con esito positivo. Ella assumeva anche una medicazione antidepressiva.
Nel mese di dicembre del 1999 mi fu nuovamente indirizzata dal suo medico curante Dr. med. __________, Medicina interna FMH di Bellinzona, per la persistenza oleica alla spalla destra e per un problema anoressico (aveva perso circa 15 kg in 10 mesi).
E' stato allora messo in atto un trattamento semistazionario presso __________ di __________ (dal 18.01. al 03.03. 2000).
La paziente in quel periodo aveva riacquistato un peso corporeo stabile.
Era riuscita e trovare un lavoro al 100% e la sua situazione psicosomatica era nettamente migliorata.
E' quindi stata dimessa dall'__________ e riaffidata alle cure dei medici curanti.
4. DISTURBI SOGGETTIVI
Al momento della consultazione psichiatrica del 10.12.1999 riferiva persistenti dolori alla spalla, anoressia, disturbi nella deambulazione; si parlava inoltre di diversi altri disturbi somatici.
Sul piano psicosociale le era disoccupata da circa quattro mesi.
Soffriva d'ovaie policistiche che le procuravano dei problemi mestruali.
5. CONSTATAZIONI
La situazione della paziente evocava un disturbo di somatizzazione per cui è stato messo in atto un trattamento semistazionario.
7. PROVVEDIMENTI TERAPEUTICI/PROGNOSI
Cfr. punto 5.
La paziente avrebbe ripreso un'attività lavorativa al 100%.
(…)." (doc. AI 33)
In data 22 febbraio 2002, il dr. __________, internista, ha certificato una totale incapacità lavorativa dal 16 settembre 1999 al 29 febbraio 2000 e un'incapacità lavorativa del 50% dal mese di febbraio 2000, rilevando inoltre:
" (…)
3.Anamnesi.
Non ritorno sugli antecedenti precedenti il 1996 già ricordati nella perizia eseguita presso l'__________ di __________ e ricordati nel rapporto del 29.10.1996.
Dopo d'allora la paziente ha continuato a presentare una sintomatologia dolorosa praticamente panvertebrale nel quadro di una polipatologia in particolare una discopatia L4-L5, delle turbe statiche, delle tendomialgie diffuse. Ha pure continuato a presentare una sintomatologia dolorosa a livello della spalla destra insorta soprattutto dopo un infortunio avvenuto nel 1989 così come una sintomatologia dolorosa a livello del ginocchio sinistro insorta dopo l'infortunio avvenuto nel 1997. Lamenta pure un pesantore, dolore agli arti inferiori. Infine è presente una diminuzione del tono dell'umore, momenti di ansia, angoscia.
4. Disturbi soggettivi.
Sintomatologia dolorosa panvertebrale, artralgia spalla destra, gonalgia sinistra, pesantore e dolore agli arti inferiori, ansia, angoscia, tensione, diminuzione del tono dell'umore.
5. Constatazioni.
La paziente appare sovente alle consultazioni tesa, ansiosa. E' presente una dolenzia alla palpazione dell'inserzione tendineo-muscolari praticamente lungo tutta la colonna soprattutto a destra. Dolore alla mobilizzazione della colonna cervicale e lombare così come alla mobilizzazione della spalla destra e del ginocchio destro. Presenza di discret edemi agli arti inferiori.
6. Esami specialistici.
Vedi rapporti del Dr. med. __________ del 21.07.2000, 12.12.2001, rapporto del Dr. med. __________ del 13.06.1997, rapporti del Prof. __________ del 14.10.1998, 1.03.1999, 16.08.2900.
7. Provvedimenti terapeutici / prognosi.
In considerazione delle patologie sopraccitate la paziente ha seguito ripetute terapie medicamentose e antalgiche e delle cure fisioterapiche senza ottenere dei miglioramenti significativi. In considerazione della trombocitopenia è pure stata sottoposta ad una anticoagulazione. Infine per la patologia psichiatrica è stata seguita a livello specialistico dal Dr. med. __________.
Dal punto di vista terapeutico non vi è da attendersi a mio avviso ad ulteriori significativi miglioramenti dello stato di salute della paziente che a mio modo di vedere deve essere considerata inabile nella misura del 50% nella sua attuale attività lavorativa. Anche in un'altra attività lavorativa tale capacità lavorativa a mio modo di vedere non può essere aumentata (…)". (doc. AI 38).
In data 21 marzo 2002, il dr. __________, internista ed ematologo, rilevato:
" (…)
3. Ho esaminato la paziente più volte, partendo da un sospetto di una sindrome posttrombotica della gamba sx. Infatti la paziente è a rischio per la formazione di trombosi venose, avendo preso la "pillola" in associazione con un trauma al ginocchio sx. Gli esami angiologici approfonditi escludono comunque almeno la persistenza di un processo trombotico. Poi, negli ultimi anni si è siluppato un linfedema anche della gamba dx.
Nel frattempo varie cure, senza grande successo, del linfedema bilaterale al quale si associano problemi reumatologici, specificati nel rapporto allegato. Uno stato depressivo secondario è stato superato in seguito ad una psicoterapia prolungata.
4. Persistenza di dolori statici "dalla nuca al bacino", accentuati dopo più di 3 a 4 ore nella posizione seduta o eretta. Poi il gonfiore delle gambe diventa insopportabile e dolente. Con un lavoro al 50% più una fisioterapia regolare e intensa la paziente ha trovato un equilibrio sopportabile.
5. All'ultimo incontro ho trovato la paziente equilibrata accettando i suoi problemi e cercando di effettuare i suoi impegni con accuratezza. Peso negli ultimi anni ridotto da ca.kg 15 a attualmente kg 73 per un'altezza di cm 173. Linfedema bilaterale persistente, al nostro ultimo incontro discreto, ma sempre in aumento verso sera. Non ho eseguito uno stato internistico completo e non ho ripetuto esami di laboratorio, le diagnosi essenziali essendo stabilite.
6.--
7. Continuare le misure in atto.
Al momento vedo una capacità lavorativa non oltre al 50% (…)." (doc. AI 39)
Incaricato di svolgere una perizia pluridisciplinare, in data 20 giugno 2003 il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM) ha rilevato:
" (…)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacita lavorativa
Sindrome algica cronica alla spalla ds., dopo trauma distorsivo nel 1989,
- clinicamente modica instabilità glenomerale ant. e modico
impingement, senza evidenza per interruzione di continuità a livello
della cuffia dei rotatori;
- lesione parziale (non transmurale) del sovraspinato;
- nessun'evidenza clinica o sonografica attuale per sublussazione
sternoclavicolare.
Tendomiosi a catena dell'arto sup. ds., con
- cervicalgie comuni croniche in presenza di modica iperplasia del
processo trasverso di C7 a ds., probabilmente senza rilevanza
clinica;
- sindrome algica cronica alla spalla ds. dopo trauma distorsivo nel
1989;
- epicondilite radiale cronica ds.;
- modica tendinite cronica di De Quervain a ds..
Gonalgie croniche a sin. dopo ripetuti traumi, 1993 e 1997, con stiramento del ligamento crociato ant., lesione cartilaginea a livello del condilo femorale lat. evidenziata artroscopicamente nel 1993 e pregressi emarthros recidivanti.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Lombalgie croniche comuni su discopatia L4-5.
Emicrania, con crisi relativamente rare.
Trombofilia,
portatrice eterozigote della mutazione G20210A del gene della protrombina e mutazione C677T del gene della 5, 10, metilenetetraidrofolatoriduttasi (MTBR);
portatrice omozigote per il polimorfismo di delezione dell'enzima ACE (angiotensin converting enzime).
Lieve iperuricemia.
Aumento del valore del FT3 libero a 7,17 pmol/l (2,3-6,3), con TSH basale normale.
(…)
Durante il soggiorno presso il SAM abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti la capacità lavorativa dell'A.:
Patologia psichiatrica
Concordiamo con la nostra consulente dr.ssa __________, ritenendo che dal lato psichico non si possa ravvisare alcun disturbo psichiatrico maggiore tale da giustificare un'incapacità lavorativa. Analizzando retrospettivamente la storia anamnestica, riteniamo trovarci di fronte ad un temperamento connotato da un'impulsività di fondo che scatena reazioni a cortocircuito caratterizzate da una sproporzione tra stimolo e reazione, per quantità, qualità e durata della stessa. E' proprio in tale modalità comportamentale, vissuta in modo egosintomatico, che s'inserisce il tentamen suicidale avvenuto in un momento di forte tensione non opportunamente canalizzata. Se possiamo confermare un'organizzazione instabile di personalità, non riteniamo che quest'ultimo incida, allo stato attuale, sulla capacità lavorativa.
Patologia ematologica
Concordiamo con la nostra consulente dr.ssa __________, ritenendo che l'A. sia affetta da una trombofilia, essendo portatrice eterozigote della mutazione MT F-IFR e portatrice omozigote per il polimorfismo di delezione dell'enzima ACE. Tali patologie non fanno altro che concludere per una trombofilia associata ad un rischio maggiore per eventi tromboembolici. In assenza di una sindrome postrombotica e non avendo avuto antecedenti oggettivati di eventi tromboembolici, riteniamo non vi sia alcun'indicazione per un'anticoagulazìone orale di breve o lunga durata. E' consigliabile un'accurata profilassi tromboemboica in situazioni a rischio quali la fase perioperatoria, una malattia con allettamento, una gravidanza o lunghi viaggi. Oltre a questo bisogna considerare gli accorgimenti abituali, quali una buona idratazione regolare. E' dunque presente un fattore di rischio per eventi tromboembolici, caso che non giustifica alcun'incapacità lavorativa.
Patologia neurologica
Concordiamo pure con il nostro consulente dr. __________, ritenendo che la peritanda sia affetta da un'emicrania con crisi relativamente rare, al massimo due - tre volte il mese; tale patologia non giustifica un'incapacità lavorativa neppure a tempo parziale. L'esame neurologico é per altro nella norma. La prognosi dal punto di vista neurologico é sfavorevole e non vi sono proposte terapeutiche da aggiungere.
Patologia reumatologica
E' senz'altro la patologia più consistente in questa perizianda, che presenta le diagnosi menzionate al capitolo 5. Tali patologie, dal punto di vista reumatologico teorico, rendono le attività pesanti a mediamente pesanti non più esigibili per l'A.. In un'attività leggera e adatta, in cui ella possa evitare movimenti eccessivamente ripetitivi con gli arti sup., particolarmente sopra l'orizzontale, possa rispettare le regole d'ergonomia della schiena, evitare movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione / estensione / rotazione del tronco e movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione / estensione delle ginocchia o la posizione inginocchiata, se non eccezionalmente, l'A. può essere ritenuta inabile al lavoro nella misura del 15%. Pure nell'attività di impiegata d'ufficio, in un lavoro ottimizzato dal profilo ergonomico, la perizianda e inabile al lavoro nella misura del 15%. Esprimendosi riguardo alla prognosi il nostro consulente ritiene non siano da prevedere cambiamenti di rilievo a medio - lungo termine. La prognosi dal 1996 ad oggi può essere ritenuta stabile.
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica globale dell'A. in qualità di impiegata d'ufficio ed in qualsiasi altra attività lavorativa adatta e valutabile nella misura del 85%.
Attività pesanti a mediamente pesanti non sono più esigibili da parte dell'A..
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le limitazioni che riducono la capacità lavorativa devono essere ricercate nell'ambito reumatologico, dove la perizianda presenta una sindrome algica cronica alla spalla ds. dopo un trauma distorsivo nel 1989 con una modica instabilità glenomerale ant. e modico impingement, senza rottura per interruzione di continuità a livello della cuffia dei rotatori ed una lesione parziale non transmurale del sovraspinato.
E' inoltre evidente una tendomiosi a catena dell'arto sup. ds., con cervicalgie comuni, nonché delle gonalgie croniche a sin. dopo ripetuti traumi.
Tali patologie fanno si che l'A. non sia più adatta a svolgere attività pesanti a mediamente pesanti.
Nella sua attività abituale di impiegata d'ufficio, in un ambiente lavorativo ottimizzato dal profilo ergonomico, l'A. può essere ritenuta inabile al lavoro nella misura del 15%.
In tutte le altre attività leggere e adatte, in cui l 'A. possa evitare movimenti eccessivamente ripetitivi con gli arti sup., particolarmente sopra l'orizzontale, in cui l'A. possa rispettare le regole d'ergonomia della schiena, evitare movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione / estensione / rotazione del tronco, e movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione / estensione delle ginocchia o la posizione inginocchiata se non eccezionalmente, la perizianda e ritenuta inabile al lavoro nella misura pure del 15%.
Sulla base di quanto detto riteniamo che l'attività di impiegata d'ufficio e qualsiasi altra attività leggera e adatta sia esigibile da parte dell'A. nella misura del 85%.
Attività pesanti a mediamente pesanti non sono più esigibili da parte dell'A..
Dall'esame clinico, dai consulti peritali, e all'anamnesi, non possiamo dunque avallare un peggioramento dello stato di salute dal 1996 ad oggi.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L'A. attualmente lavora nella misura del 50% in un'attività d'ufficio e riteniamo che tale attività possa essere incrementata in percentuale.
Non riteniamo che misure reintegrative possano migliorare il grado di capacità lavorativa dell'A. (…)." (doc. AI 57)
In data 15 settembre 2003 il dr. __________ ha osservato:
" (…)
ho ricevuto copia della lettera del Prof. __________ concernente la sopraccitata paziente. Condivido perfettamente quanto illustrato dal Dr. __________ e in particolare anche la sua conclusione circa una capacità lavorativa limitata al 50%. Oltre a quanto citato dal Prof. __________ segnalo che a mio avviso durante la perizia è stata sottovalutata la problematica psichiatrica presso questa paziente che presenta un chiaro disturbo della personalità che tende ad accentuarsi sotto stress con in particolare disturbi dell'alimentazione, vari sintomi psico-somatici, tensione, impulsività ecc. In una attività lavorativa nella misura del 50%, evitando quindi un eccessivo carico di lavoro, la paziente riesce a mantenere un equilibrio psichico soddisfacente. Confermo quindi che, anche a mio avviso, la paziente dovrebbe essere considerata inabile al lavoro nella misura del 50% (…)." (doc. AI 65)
Nelle sue annotazioni del 10 gennaio 2004, il medico responsabile del SMR, dr. __________, ha osservato:
" (…)
La paziente ha richiesto prestazioni AI per polipatologia e, dopo la valutazione dello stato clinico e funzionale eseguito al SAM, che concludeva con un'IL complessiva del 15%, contesta le conclusioni peritali.
A supporto dell'opposizione produce un rapporto del Dr. __________, curante e del Prof. __________ pure curante per la questione del linfedema.
Ora i rapporti non contengono elementi particolari che possano indurre a valutare diversamente la situazione clinica.
Intanto il Prof. __________ mette l'accento sul problema ematologico (trombofilia) e angiologico (edema) e conclude con una valutazione di IL per scarsa mobilità della paziente.
Ora, come bene ha descritto la dr.sa __________, la patologia ematologia non comporta che un rischio aumentato di patologia trombo-embolica ma non costituisce fattore limitante la funzionalìtà fisica. II rischio aumentato non sarebbe diverso in situazione di inabilità lavorativa completa oppure di inabilità parziale.
Per quanto concerne la presenza di linfedema, questi non migliorano con l'inattività.
II Dr. __________ dichiara che la patologia psichiatrica è stata sottovalutata; a noi appare che questa sia stata valutata correttamente sia con il riconoscimento di una struttura particolare di personalità, sia con l'ammissione di rischio di passaggio all'atto in situazioni di grosse conflittualità. Viene negata però la presenza di una patologia maggiore e la struttura di personalità, sebbene possa richiedere di un supporto regolare da parte di specialisti (nel caso anche del curante di base), non comporta una limitazione della possibilità di svolgere attività lucrative.
A supporto di ciò si può anche aggiungere che le cure prestate dal Dr. __________ abbiano portato alla soluzione del problema momentaneo.
In conclusione non possiamo trovare elementi (clinici suggestivi per diversa valutazione clinica e valetudinaria rispetto a quanto eseguito al SAM.(…)." (doc. AI 67)
In data 4 febbraio 2004, il dr. __________ ha rilevato:
" (…)
quest'Assicurata è disturbata sia a livello fisico che psichico e sono a conoscenza che la vostra decisione è di considerare l'assicurata inabile al lavoro nella misura del 50%.
Da circa un anno e mezzo però ella non svolge alcuna attività lucrativa continua, a causa dei suoi sintomi fisici, psichici e psicosomatici.
Ritengo importante tener conto del fatto che l'Assicurata è stata vittima di due incidenti della circolazione subendo traumi a livello cervicale.
Ella, di conseguenza, soffre di cefalee, difficoltà di concentrazione e di attenzione.
L'esame obbiettivo ha messo in evidenzia una persona ansiosa, tesa, inquieta che non presenta della alterazioni deliranti o dei disturbi dispercettivi, ma le sue capacità di attenzione sono diminuite ed il corso del suo pensiero è rallentato ed inibito.
Affettivamente ho notato una diminuzione del tono vitale e la sua socievolezza è nettamente diminuita.
Ella ha una visione molto negativa del suo avvenire e verbalizza delle ideazioni autoclastiche.
DIAGNOSI
Disturbi psicologici associati ad una problematica somatica di tipo internistico ed ortopedico come pure da problemi sociali e famigliari.
CONCLUSIONE
In questo contesto ritengo che quest'Assicurata sia da considerare inabile al lavoro nella misura superiore all'80%.
Non escludo però che l'Assicurata possa reinserirsi gradualmente in un'attività lucrativa a medio-lungo termine (…)." (allegato doc. AI 71)
in data 8 marzo 2004, il dr. __________, responsabile SMR, ha concluso:
" (…)
Nel 1996 la paziente chiede prestazioni AI che erano state rifiutate per mancanza di invalidità.
Nel 2001 fa nuova richiesta alla quale segue l'indagine usuale dell'UAI in mancanza di referti atti a confrontare la situazione dello stato di salute tra il periodo della prima richiesta e l'attuale.
Dal lato medico l'istruttoria poteva considerarsi conclusa con l'esame peritale SAM, da quale non risultava alcuna variazione dello stato di salute, malgrado venisse attestata un'IL globale del 15% per le attività di tipo amministrativo.
In fase di opposizione venivano prodotti dei rapporti, del curante di base e dell'ematologo, dai quali non poteva essere dedotto nulla che non fosse compiutamente rilevato dal SAM.
All'atto di ricorso viene ora prodotto un rapporto del dr. __________ che contesta il grado di IL riconosciuto del 50%, con alcune motivazioni.
Intanto va rilevato che l'UAI non ha riconosciuto alcuna IL superiore al 15%.
Motivazioni:
1. la paziente ha subito due incidenti che hanno influito sulle facoltà di concentrazione e di attenzione. Hanno provocato anche cefalee.
Dall'atto peritale i due infortuni, come pure quelli che avevano provocato disturbi agli arti inferiori sono descritti. Di conseguenza non è una notizia nuova che porti a riflessioni ulteriori ( a meno che tali infortuni si siano prodotti dopo la decisione di opposizione).
2. la cefalea, ritenuta conseguenza di infortunio, è stata oggetto di valutazione neurologica e si era concluso con la diagnosi di emicrania. Gli episodi non erano di intensità e di frequenza tale da giustificare IL.
3. I problemi, correlati con la situazione clinica e sociale, influiscono sull'umore e sulla qualità di vita del soggetto: anche in questa situazione il dr. __________ pone la diagnosi di "disturbi psicologici associati a problematica di tipo internistico e ortopedico come pure da problemi sociali e famigliari".
Non viene posta alcuna diagnosi psichiatrica che avvalori la presenza di una patologia psichiatrica "maggiore" o detto altrimenti, con influsso sulla CL. Sempre lo psichiatra curante "non esclude che possa reinserirsi in un'attività lucrativa a medio-lungo termine".
Come lo stesso dr. __________ aveva attestato nel suo rapporto dell'agosto 2001 il fatto d'aver ritrovato un lavoro a tempo pieno aveva nettamente migliorato lo stato del soggetto.
Anche oggi, alla luce del rapporto dello psichiatra e dei documenti medici agli atti, si deve ammettere che il problema principale si situi a livello sociale.
In conclusione gli atti a disposizione fino alla decisione su opposizione depongono a favore di uno stato di salute che permette ancora di esercitare una professione pressoché a tempo pieno (la valutazione dell'ergonomia del posto di lavoro - quindi dell'adattamento della situazione professionale a quella attitudinale fa ridurre ancora il 15% di IL attestata dal SAM).
II rapporto del Dr. __________, che contesta un'IL del 50% perorando il riconoscimento di un'IL del 100% non contiene alcun elemento contrario a quanto riconosciuto in sede medica al SAM e avvalorato dal SMR.(…)." (doc. III bis)
Da ultimo, il 29 luglio 2004 (pendente causa), il legale dell'assicurata ha trasmesso al TCA un certificato medico del dr. __________, del seguente tenore:
" (…)
La paziente presenta da anni una polipatologia andata progressivamente aggravandosi e percuotendosi sempre più nella sua attività lavorativa fino a renderla inabile in misura completa. dal dicembre 2003.
E' presente innanzitutto una patologia reumatologica caratterizzata da lombalgie croniche con frequenti acutizzazioni nell'ambito di una condrosi a livello di L4-L5 così come delle cervicalgie recidivanti nell'ambito di una sindrome cervicovertebrale a carattere funzionale. E' pure presenta una periartropatia omero-scapolare bilaterale, più pronunciata a destra dove è stata diagnosticata una lesione parziale del sottoscapolare in stato dopo trauma diretto avvenuto nel 1989. La paziente lamenta pure una sintomatologia dolorosa a livello del gomito destro nel quadro di un'epicondilite radiale cronica così come una gonalgia destra post-traumatica. II quadro reumatologico è poi caratterizzato anche da una tendenza alla fibromialgia diffusa.
La signora __________ lamenta poi una sintomatologia dolorosa agli arti inferiori dove si constatano degli edemi di origine mista venosa e linfatica. Questa patologia si inquadra poi nel contesto di una trombofilia per la quale la paziente è stata valutata dal Professor __________ ed è trattata con una anticoagulazione.
In fine segnalo che la paziente presenta una patologia psichiatrica caratterizzata da uno stato depressivo con disturbi della personalità. Per questo la paziente beneficia di una presa a carico psichiatrica specialistica da parte del Dr. med. __________.
In considerazione delle patologie sopraccitate ritengo che attualmente la paziente debba essere considerata inabile al lavoro in misura completa (…)." (doc. VIIIbis)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V
294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann
(Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del
perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione
somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza
di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite
dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7.1. Per quanto attiene al problema fisico (per la precisione, ematologico, neurologico e reumatologico), questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM (doc. AI 57).
I medici, specialisti delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice, hanno compiutamente valutato il danno alla salute (dal punto di vista ematologico, neurologico e reumatologico) lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla quasi totale capacità lavorativa (85%: nessuna limitazione per quanto riguarda il problema ematologico e neurologico, mentre 15% d'incapacità lavorativa per quel che riguarda l'aspetto reumatologico) nella precedente professione d'impiegata d'ufficio e in attività leggere consone ai limiti funzionali esposti in sede peritale, ossia in attività fisicamente leggere e adatte in cui essa possa evitare movimenti eccessivamente ripetitivi con gli arti superiori, dove possa rispettare le regole d'ergonometria della schiena, evitare movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione, estensione e rotazione del tronco, estensione delle ginocchia o la posizione inginocchiata. Non sono più esigibili attività pesanti e mediamente pesanti.
L'8 settembre 2003, il dr. __________, internista ed ematologo, ha contestato vivamente le risultanze peritali (doc. AI 64). Egli mette l'accento su una serie di problematiche neurologiche reumatologiche ed ematologiche, tali da non permettere all'assicurata un'attività superiore al 50%.
La conclusione cui è giunto il dr. __________ (incapacità lavorativa al 50%), risultato di un esame medico (seppur succinto) che rispecchia in sostanza quello del SAM, è sicuramente riferibile a tutte quelle attività pesanti o mediamente pesanti indicate nella perizia SAM (per queste l'incapacità lavorativa rilevata dai periti è totale), ma non per attività leggere o d'ufficio ritenute esigibili dai periti in misura dell'85% (ovviamente tenuto conto delle limitazioni funzionali elencate nella perizia).
Il dr. __________, internista, mette per contro l'accento sul fatto che, a suo modo di vedere, non si è sufficientemente considerata la problematica psichica (cfr. consid. 2.5., doc. AI 65).
La valutazione del dr. __________ e quella del dr. __________ non contengono tuttavia elementi idonei a sovvertire l'esito delle risultanze peritali e non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziati e non conformi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6).
Del resto, anche il medico responsabile AI, dr. __________, valutando dettagliatamente i referti medici sia dal punto di vista reumatologico, ematologico che psicologico, concorda con quanto deciso dall'Ufficio assicurazione invalidità (doc. AI 67 e doc. IIIbis).
2.7.2. Per quanto concerne l'aspetto psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti gli esperti del SAM.
In concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurata, nel referto 20 giugno 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali - il perito del SAM (dr.ssa __________, allegato doc. AI 57), sulla base di una consultazione con l'assicurata, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle costatazioni obiettive (status psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal profilo prognostico, ha quindi concluso
" (…)
Analizzando retrospettivamente la storia anamnestica, l'impressione derivata è che ci troviamo di fronte ad una temperamento connotato da una impulsività di fondo. Essa scatena delle reazioni a corto circuito, caratterizzate da una sproporzione tra stimolo e reazione, per quantità, qualità e durata della stessa. In tale modalità comportamentale, vissuta in modo egosintonico, si inserisce il tentamen suicidale, avvenuto in un momento di forte tensione non opportunamente canalizzata.
Si esclude invece la presenza di un disturbo psichiatrico maggiore. Dal punto di vista lavorativo, pertanto, l'A. è da considerasi totalmente abile. Se da una parte si conferma un'organizzazione instabile di personalità, dall'altra essa non incide, allo stato attuale, sulla capacità lavorativa (…)." (allegato doc. Ai 57)
Il referto 4 febbraio 2004 del dr. __________ - il quale ha peraltro avuto in cura l'assicurata da diverso tempo - , dove in ingresso equivoca sul fatto che l'UAI ha concesso una mezza rendita di invalidità, certifica per contro un grave peggioramento dello stato di salute dell'assicurata. Egli evidenzia "disturbi psicologici associati ad una problematica somatica di tipo internistico ed ortopedico come pure da problemi sociali e famigliari" (allegato doc. AI 71). I problemi di cui soffre l'assicurata influiscono sostanzialmente sull'umore e sulla qualità di vita della ricorrente. Non viene posta per contro nessuna diagnosi che evidenzi una patologia psichiatrica invalidante. Egli inoltre non esclude che "l'assicurata possa reinserirsi gradualmente in un'attività lucrativa a medio-lungo termine" (allegato doc. AI 71).
Quest'ultimo parere medico non può quindi essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato (cfr. consid. 2.4 e 2.6). Il referto del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, seppur emanato per l'appunto da uno specialista del ramo, non é parificabile all'esame peritale della dr.ssa __________, approfondito e dettagliato in ogni suo aspetto.
A proposito di quest'ultimo rapporto medico prodotto agli atti due settimane dopo la decisione su opposizione del 22 gennaio 2004 (rapporto dr. __________ del 4 febbraio 2004, allegato doc. AI 71), va rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Ne consegue che il succitato rapporto medico del dr. __________ non può essere preso in considerazione, poiché attesta una situazione di fatto posteriore alla decisione contestata del 22 gennaio 2004.
Ciononostante, ai fini dell’economia processuale, eccezionalmente il giudice può anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4, 1970 pag. 582 consid. 3).
In casu, come visto, il rapporto medico in discussione non é comunque sufficiente per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura invalidante dei problemi psichici accusati dalla ricorrente.
Spetta alla ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa al peggioramento del suo stato di salute psichico.
In conclusione, alla luce di quanto precede (consid. 2.7.1 e 2.7.2), è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali che il danno alla salute di cui RI1 è portatrice - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento - provoca una limitata incapacità al lavoro in attività leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede medica (cfr. doc. AI 57), non idonea a giustificare l'erogazione di una rendita. Essa è stata infatti ritenuta abile al lavoro in misura del 85% nella sua precedente (ed attuale) attività di impiegata d'ufficio ed in altre attività leggere consone con le limitazioni funzionali rilevate in sede peritale, e ciò sin dal 1996 (doc. AI 57 pag. 20).
2.8. L'assicurata, per il tramite del suo rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti sia dal profilo medico che economico.
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente al guadagno, dell'assicurata sino al momento della decisione impugnata, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria né ad un accertamento economico.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti