Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.13

 

BS/tf

Lugano

9 giugno 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2004 di

 

 

 

RICO1

rappr. da: RAPP1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 febbraio 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RICO1 dal 1° febbraio 1992 beneficiava di una rendita intera per un grado d’invalidità dell’80% (cfr. decisione 14 giugno 1993, doc. AI 29).

Nell’ambito dell’ultima revisione, avviata d’ufficio nel 2002 (doc. AI 52), con decisione 27 gennaio 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso la rendita retroattivamente al 1° agosto 2001, motivando come segue il provvedimento preso:

 

"  Dalla documentazione acquisita all'incarto si evince come lei sia riuscito ad avviare un'impresa, creandosi i giusti contatti e reperendo i mezzi adatti che le hanno permesso di fondare ben tre società redditizie (__________SA, __________ SA e __________ SA); ha inoltre potuto investire grazie ai ricavi ottenuti nella ditta __________ SA.

Ora, indipendentemente da quello che potrebbe essere il suo stato di salute, che ci ha portati nel 1993 ad assegnarle una rendita intera a decorrere dal febbraio 1992, lei ha dimostrato concretamente di essere in grado di svolgere un'ampia ed intensa attività lucrativa con grandi risorse; considerato il lungo periodo nel quale è stato attivo (agosto 2001 – marzo 2003) in tutta evidenza non si può ritenere che sia stato un evento casuale e di breve durata, inoltre la cessazione di tale esercizio non è stata dettata da motivi medici. Alla luce di quanto appena indicato possiamo sostenere che non esiste un danno alla salute invalidante ai sensi della legge AI.

 

La riteniamo pertanto abile al lavoro ed in grado di conseguire pienamente il reddito che avrebbe percepito oggi se non fosse intervenuto il danno alla salute.

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% dall'agosto 2001 e che lei non ha osservato l'obbligo di informare che le incombe, le dobbiamo sopprimere la rendita con effetto retroattivo; facciamo inoltre rilevare come, su esplicita richiesta (v. questionario per la revisione della rendita p.to 2, compilato in data 12.09.2002), abbia volutamente nascosto di svolgere un'attività lucrativa." (Doc. AI 87)

 

                                         Contestualmente esso ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione.

 

                               1.2.   Con opposizione 11 febbraio 2004 l’assicurato ha chiesto in via preliminare il ripristino dell’effetto sospensivo ed il conseguente versamento della rendita anche dopo il mese di febbraio 2004.
Nel merito egli ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la revoca della soppressione della rendita (doc. AI 86).

A titolo di completezza va fatto presente che contro la medesima decisione amministrativa, l’assicurato ha interposto altre due tempestive opposizioni, rispettivamente del 23 febbraio 2004 e 25 febbraio 2004, per il tramite di due diversi legali (doc. AI 96 e 97).

 

                               1.3.   Nel frattempo, in data 4 febbraio 2004 l’amministrazione ha intimato un ordine di restituzione di fr. 35'004.— relativo alle rendite versate a torto nel periodo 1° agosto 2001 – 29 febbraio 2004 (doc. AI 106).

 

                                         Contro questa pronunzia non risulta essere stata presentata opposizione.

 

                               1.4.   Con decisione 24 febbraio 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione (doc. AI 92), osservando segnatamente:

 

"  Nel caso in esame, l'opposizione allo stato attuale non permette di ritenere sbagliata la decisione impugnata e con ogni probabilità fondata l'opposizione.

D'altra parte è evidente che se, come sostiene l'opponente, egli non ha altri mezzi di sostentamento, l'interesse dell'assicuratore AI verrebbe chiaramente compromesso dal ripristino dell'effetto sospensivo con il versamento di prestazioni che, in futuro, se dovesse essere confermata la decisione di soppressione, non risulterebbero più recuperabili dall'assicuratore. In tale situazione non sono quindi date le condizioni per ripristinare l'effetto sospensivo dell'opposizione. Di conseguenza la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo dell'opposizione è respinta." (Doc. AI 92)

                                         L’amministrazione ha inoltre tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

                                        

 

                               1.5.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, sempre per il tramite dell’ RAPP1 ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso.
Postulando la concessione dell’effetto sospensivo all’opposizione 11 febbraio 2004 e, di conseguenza, il versamento della rendita intera da febbraio 2004 in avanti, egli ha fatto presente:

 

"  E' iniquo e arbitrario pretendere di sospendere con effetto immediato il versamento della rendita d'invalidità spettante al signor _RICO1.

A tale proposito va detto che l'Ufficio cantonale stesso da atto all'opponente che dal marzo 2003 la sua attività illegale è cessata.

D'altra parte è pacifico che il signor _RICO1 scarcerato nel maggio 2003, non ha più avuto il benché minimo introito dall'attività contraria alla legge delle società di cui era avente diritto economico, che, come detto, consisteva nella produzione e nella vendita di canapa a scopo di stupefacente.

In sostanza si chiede che in applicazione dell'art. 55 cpv. 2 LPA all'opposizione interposta l'11 febbraio 2004 venga immediatamente restituito l'effetto sospensivo.

In altre parole appare chiaro che fino a completa evasione della procedura d'opposizione, e più precisamente fino alla crescita in giudicato di una decisione di merito, il diritto alla rendita del signor RICO1 va immediatamente ripristinato.

In caso contrario il qui ricorrente verrebbe ad essere privato di qualsiasi mezzo di sostentamento.

 

Per quanto riguarda il merito della questione va detto che nel caso specifico non sono assolutamente dati i presupposti per revocare il diritto alla nota rendita spettante all'opponente, ritenuto che a partire dal 13 marzo 2003 l'attività delle tre società legate al signor RICO1 é cessata per ordine della magistratura penale.

In effetti non si può ragionevolmente pretendere che il signor RICO1 avrebbe oggi una capacità di guadagno o di lavoro migliore che la momento in cui era stata corrisposta la rendita d'invalidità.

Basti pensare che il signor RICO1 nato nel  e con lo stato di salute ben noto a questa autorità, ha potuto ricavare qualche introito tra l'agosto 2001 e il febbraio 2003 soltanto agendo nel campo illecito della produzione e della vendita di canapa.

Ciò costituisce la migliore dimostrazione che la sua capacità di guadagno rispettivamente di lavoro non è oggi mutata rispetto all'epoca in cui gli era stata concessa la rendita intera di invalidità.

 

Per il breve periodo dal mese d'agosto 2001 al marzo 2003 egli ha potuto percepire qualche introito soltanto esercitando un'attività illegale, che non comportava alcuno sforzo fisico, e che consisteva semplicemente nell'amministrare di fatto le società in questione.

Se del caso la revoca della rendita in esame potrà pertanto aver luogo con effetto retroattivo al periodo 1. agosto 2001 – 28 febbraio 2003." (Doc. I)

 

 

                               1.6.   Con risposta di causa 17 marzo 2004 l’amministrazione ha invece chiesto la reiezione del ricorso, confermando la propria decisione 24 febbraio 2004 qui impugnata.

 

 

                               1.7.   Il ricorrente ha poi fatto presente, con lettera 5 aprile 2004, di non aver alcun mezzo di prova da presentare.

 

 

                               1.8.   Con comunicazione 20 aprile 2004 l’amministrazione ha trasmesso per conoscenza al TCA due decisioni emesse il giorno stesso all’opposizione 11 febbraio 2004 e 25 febbraio 2004 interposte dall’assicurato alla decisione 27 gennaio 2004 riguardante appunto la soppressione della rendita (VI).

 

 

                               1.9.   Contro una delle due succitate decisioni su opposizione 20 aprile 2004 l’assicurato, rappresentato da un altro legale, ha presentato al TCA un atto di ricorso datato 10 maggio 2003 (cfr. inc. 32.2004.32).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

 

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni valide a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione dell’AI.


Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’autorità che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Quest’ultime sono quindi direttamente impugnabili mediante ricorso alla competente autorità giudiziaria cantonale. Tra le decisioni incidentali (o pregiudiziali) figurano quelle relative alle istanze sul ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 52, N. 17 in fine pag. 524).

Un ricorso contro una decisione incidentale è ammesso se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile. Secondo il TFA è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione affinché la decisione incidentale impugnata venga immediatamente annullata o modificata. Non è chiesto un interesse giuridico; un semplice interesse economico può essere degno di protezione (DTF 128 V 36 consid. 1a con riferimenti; in regime di LPGA, cfr. Kieser, op. cit., art. 56, n. 9 pag. 559).

                                         Nel caso in esame, avendo l’assicurato un interesse degno di protezione (il ripristino della rendita intera), contro la decisione 24 febbraio 2004 egli ha rettamente presentato un tempestivo atto di ricorso al TCA.

 

                                         Nel merito

                                        

                               2.4.   Oggetto del contendere è sapere se l'Ufficio assicurazione invalidità a ragione o meno ha tolto l’effetto sospensivo all’opposizione 11 febbraio 2004.

                               2.5.   Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L’art. 52 LPGA non prevede tuttavia una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo dell’opposizione (Kieser, op. cit., art. 52 nota 17 pag. 523).
Tuttavia va fatto presente che l’art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA (le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effeto sospensivo) parte dal presupposto di un effetto sospensivo dell’opposizione (Kieser, op. cit, art. 52 nota 17 pag. 524).

L’art. 11 cpv. 1 OPGA prevede inoltre che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:

                                         a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto

                                             sospensivo in virtù della legge;

                                         b. l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;

                                         c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non

                                             può essere sospeso.

 

                                         L’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev’essere trattata immediatamente (cpv. 2 dell’art. 11 OPGA).

 

                               2.6.   Con effetto sospensivo s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una decisione impugnata provvisoriamente non entrano in vigore, ma sono sospesi. L’istituto dell’effetto sospensivo entra in linea di conto se la decisione impugnata è di natura positiva. Secondo la giurisprudenza federale, oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito ad una richiesta (DTF 126 V 409 consid. 3b, 124 V 84 consid. 1a, 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 pag. 157).

                                         Se, invece, il provvedimento è di natura negativa si applicano i provvedimenti cautelari (DTF 126 V 409 consid. 3b ; 124 V 84 consid. 1a, 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 pag. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF 116 Ib 350, RCC 1991 pag. 521, RAMI 1983 Nr. 528 pag. 91, RCC 1982 pag. 481);

 

                                         Nel caso di revisione di rendite, il TFA ha stabilito che la decisione di soppressione o revisione va considerata positiva se la rendita non è stata stabilita per un periodo di tempo determinato, in caso contrario va considerata negativa (RSKV 1983 Nr. 528 pag. 92 consid. 3a; Scartazzini, "Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungsrechtspflege", in: SZS 1993, pag. 328, 333; DTF 123 V 41 e 42 consid. 3a e 3b, DTF 105 V 266ss).

                                         In particolare, in DTF 123 V 41 consid. 3, l’Alta Corte ha

                                         precisato che costituisce (pure) una decisione negativa quella in virtù della quale il diritto alla prestazione è sin dall’inizio limitato nel tempo.

 

                               2.7.   Con il querelato provvedimento l’amministrazione, in esito alla procedura di revisione avviata nel mese di settembre 2002 (doc. AI 57), ha soppresso la rendita con effetto retroattivo al 1° agosto 2001. 

 

                                         Nell’evenienza concreta è quindi applicabile l’istituto dell’effetto sospensivo in quanto si è confrontati con una decisione di natura positiva, poiché, come visto, la rendita oggetto della presente revisione non è stata fissata per tempo determinato.

 

                                         Per costante giurisprudenza spetta all’autorità competente esaminare se i motivi per un’immediata esecuzione di una decisione sono preponderanti rispetto a quelli per una soluzione contraria. L’autorità giudicante gode comunque di un certo margine di apprezzamento. In generale essa pronuncia il suo giudizio basandosi sui fatti emergenti dagli atti, senza eseguire ulteriori accertamenti dispendiosi di tempo. Nella ponderazione dei motivi a favore o meno di un’immediata esecuzione della decisione possono essere considerate le previsioni dell’esito della vertenza principale, a condizione che le stesse siano univoche (DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b; cfr. anche RAMI 2003 pag. 194 consid. 5.1, in cui si trattava di un esame del ripristino dell’effetto sospensivo di un’opposizione resa in ambito LAINF; per quel che concerne l’AI: cfr. STFA inedita 24 febbraio 2004 nella causa P, I 46/04, consid. 1.3).
L'interesse dell'assicurato a che la decisione, a lui sfavorevole, non sia eseguita prima di passare in giudicato dev'essere opposto all'interesse generale per cui una tale esecuzione, giudicata urgente, non può essere impedita o ostacolata durante la procedura di ricorso (DTF 117 V 191).
In quest’ultima ipotesi è infatti in gioco l’interesse della totalità degli assicurati a una corretta esecuzione delle assicurazioni
sociali volta ad evitare che vengano versate delle prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31 p. 81).
Trattandosi di soppressione di prestazioni, in precedenza erogate, allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 Nr. 31 p. 81/82; ZAK 1990 p. 152).

                                         Infine, secondo la giurisprudenza federale l'interesse dell'assicurato prevale su quello generale solo quando si può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105 V 269-270 consid. 3) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 Nr. 31 p. 81).

                               2.8.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore introdotto con la 4a revisione dell’AI), gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

                               2.9.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                        
Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.
Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (nuovo art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell’incapacità al guadagno o dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.3L’articolo 29bis è applicabile per analogia (nuovo art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                        

                             2.10.   Nel caso in esame l’amministrazione ha fondato la propria decisione di soppressione della rendita intera basandosi sulla documentazione penale acquisita agli atti, dalla quale è risultato in particolare che da agosto 2001 a marzo 2003 l’assicurato ha fondato e gestito tre diverse società (__________SA, __________ SA __________ SA) legate al commercio di canapa, conseguendo degli importanti utili (cfr. atto di accusa 23 settembre 2003, doc. AI 81).
Avendo pertanto ritenuto come l’assicurato, nonostante il danno alla salute, poteva in concreto svolgere un’attività lucrativa estesa e remunerativa, interrotta per l’intervento dell’autorità, l'Ufficio assicurazione invalidità ha quindi soppresso la rendita intera e tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione.
L’assicurato, classificando come arbitrario il ritiro dell’effetto sospensivo, è del parere che il breve periodo, in cui ha percepito qualche introito esercitando un’attività illegale, non comprova una modifica della sua capacità al guadagno dal momento che tale attività non comportava alcun sforzo fisico, dovendo unicamente amministrare di fatto le società in questione.

                             2.11.   Nella fattispecie, alla luce delle allegazioni ricorsuali e degli atti all’inserto non è dato di stabilire in modo chiaro quale sarà l’esito finale della vertenza.
Non vi sono comunque indizi che permettono attualmente di ritenere, con ogni probabilità, l’opposizione interposta dall’assicurato siccome fondata.

                                         Va al proposito ricordato che l’attività in questione è stata interrotta dall’intervento delle forze d’ordine e non per motivi di salute. Né può essere ritenuto che molto verosimilmente il ricorrente, nonostante il danno alla salute di carattere psichiatrico (cfr. doc. AI 44), non fosse in grado di gestire, come ammesso in sede ricorsuale, le tre società da lui create per il commercio illecito di canapa, con un cifra d’affari oscillante tra i 2 e 4 milioni di franchi (cfr. atto di accusa 23 settembre 2003, doc. AI 81).
Trattandosi del resto in casu di soppressione di prestazioni in precedenza erogate e considerato come il ricorrente abbia espressamente fatto presente di versare in stato di ristrettezze economiche, l'interesse dell'amministrazione di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Tale rischio è del resto prioritario rispetto all'interesse del ricorrente di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura amministrativa, al fine di non dover far capo all'assistenza (cfr. consid. 2.7).
Ne consegue che rettamente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo all’opposizione 11 febbraio 2004.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti