Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.14

 

BS/sc

Lugano

27 aprile 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso per ritardata giustizia del 5 marzo 2004 di

 

 

_____________

 

 

contro

 

 

 

 

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona  caselle 1

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza 31 luglio 2002 il TCA ha accolto il ricorso 9 aprile 2002 inoltrato da __________ ed annullato la decisione 13 marzo 2002 dell’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) limitatamente al riconoscimento di una mezza rendita dal 1° ottobre 2001 (nel periodo 1° febbraio – 30 settembre 2001 l’assicurata ha beneficiato di una rendita intera). Contestualmente lo scrivente Tribunale ha rinviato gli atti all’amministrazione per l’espletamento di ulteriori accertamenti (cfr. inc. 32.2002.43).

 

                               1.2.   Dagli atti di causa risulta che l’UAI, dopo la crescita in giudicato della sentenza cantonale, ha proceduto agli accertamenti richiesti, invitando, in data 17 ottobre 2002, gli specialisti curanti dell’assicurata a riempire un rapporto medico sullo stato di salute della loro paziente: il dr. __________ (reumatologo) e la dr.ssa __________ (psichiatra) l’hanno compilato rispettivamente il 22 ottobre 2002 (doc. _) e 7 febbraio 2003 (doc. _).

                                         L’amministrazione ha poi raccolto il certificato medico 20 maggio 2003 del dr. _________, medico curante (doc. _).

 

                                         Con lettera 6 maggio 2003 __________ ha fra l’altro sollecitato l’amministrazione a prendere una decisione in merito alla rendita (doc. _).

 

                                         Una volta raccolti i succitati dati medici, il caso è stato sottoposto al vaglio del Servizio regionale medico dell’AI (SMR) che, in data 16 giugno 2003, vista la complessità della fattispecie, ha indicato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) (doc. _).

                                         Con delibera 24 giugno 2003 l’UAI ha comunicato a __________ di assumersi i costi relativi alla perizia SAM (doc. _).

                                         In data 3 dicembre 2003 il SAM ha invitato l’assicurata a presentarsi il 5 gennaio 2004 per dare seguito agli accertamenti medici ordinati dall’amministrazione (doc. _).

 

                                         Il 7 febbraio 2004 il SAM ha reso il relativo rapporto peritale (doc. _).

                                         Sulla base del succitato rapporto, il 12 marzo 2004 la dr.ssa __________ del SMR ha fornito la valutazione in merito alla fattispecie in esame (doc. _).

 

                               1.3.   Con il ricorso per ritardata giustizia in oggetto, __________, facendo presente il lungo lasso di tempo decorso dalla STCA 31 luglio 2002, ha chiesto l’intervento dello scrivente Tribunale affinché provveda a far terminare la procedura al più presto possibile poiché si trova in una situazione economica difficile.

 

                               1.4.   Con risposta di causa 29 marzo 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso per ritardata giustizia, facendo presente:

 

"  (…)

Con decisione 31 luglio 2002 codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha accolto il ricorso 9 aprile 2002 dell'assicurata nel senso che la decisione impugnata era annullata e l'incarto venia ritornato all'UAI per lo svolgimento di ulteriore istruttoria in esito alla quale emettere una nuova decisione amministrativa.

 

Lo scrivente Ufficio ha risposto tempestivamente gli accertamenti medici ed economici necessari a partire dall'invio del formulario per la raccolta dei dati medici (Rapporto medico, data d'invio 17 ottobre 2002) al Dr. __________ (doc. _).

 

La procedura di accertamento è culminata nella perizia pluridisciplinare SAM del 2 febbraio 2004 (doc. _) e nella valutazione della Dr.ssa __________ dell'SMR del 12 marzo 2004 (doc. _).

 

In altre parole non vi è stata tardata giustizia in quanto è stata avviata a breve ed eseguita con il necessario approfondimento l'istruttoria richiesta della decisione del TCA." (Doc. _)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 56 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), LPGA - entrata in vigore il 1° gennaio 2003 - il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                         Tale articolo include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 55).

 

                                         Prima della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del medesimo ufficio (DTF 114 V 145, cfr. STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B consid. 2, I 629/01).

                                         Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato art. 56 cpv. 2 LPGA, spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (cfr. Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 56; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D, proposta per la pubblicazione, consid. 3, I 387/03).

 

                               2.3.   Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionat, cfr. Kieser, op., cit, art. 56 nota 10 pag. 55).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c);

                                        
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

 

                                         Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

 

                               2.4.   Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

                                         In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

 

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

 

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).

 

 

                               2.5.   Il TFA ha poi stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.
Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (cfr. Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

 

                                         Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, nota 507 pag. 240, cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

 

 

                               2.6.   Oggetto del contendere è sapere se all’UAI può essere imputata una ritardata giustizia riguardo agli accertamenti da eseguire ordinati con la sentenza 30 luglio 2002 del TCA.

 

                                         Orbene, effettivamente da quando è stata resa la sentenza di rinvio è trascorso oltre un anno, ma non per motivi ingiustificati.

                                         Come è stato riportato al consid. 1.2, l’UAI ha dato seguito con sollecitudine agli accertamenti ordinati da questa Corte.

                                         Né può essere rimproverato all’amministrazione di aver procrastinato la procedura. Anzi, vista la complessità della fattispecie, essa ha disposto un accertamento pluridisciplinare.

                                         Che il SAM, con scritto 6 dicembre 2003, abbia convocato l’assicurata per il 5 gennaio 2004, dopo quasi sei mesi dall’incarico peritale del 24 giugno 2003, non è sicuramente circostanza imputabile all’amministrazione.

 

                                         Vero che dall’inoltro della domanda di prestazioni, avvenuta il 19 gennaio 2001 (doc. _), sono trascorsi oltre tre anni. Ma è altrettanto vero che durante questo lasso di tempo la particolarità della fattispecie ha necessitato diversi accertamenti medici e che la precedente decisione, emanata dall’UAI il 13 febbraio 2002, è stata fatta oggetto di ricorso al TCA, il quale ha poi reso una sentenza di rinvio per ulteriori accertamenti, oggetto del presente gravame. Tutto ciò ha evidentemente influito sui tempi procedurali.

 

                                         In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente evocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di una ritardata giustizia nei confronti di __________.

 

                                         Va abbondanzialmente rilevato che, sulla scorta della perizia SAM e della valutazione SMR, l’amministrazione dovrebbe determinarsi in merito al diritto alla rendita entro un termine ragionevole.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti