Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.15

 

BS/td

Lugano

8 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 febbraio 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1968, terminata la Scuola __________ ha dapprima lavorato nel settore agricolo, poi alla Posta di __________ ed infine, sino al 2001, ha esercitato la professione di gerente di un bar. All’età di 17 anni egli ha iniziato a consumare sostanze stupefacenti per giungere a 21 anni all’uso intravenoso delle stesse (rapporto 10 gennaio 2003 dr. __________, doc. AI 7).
Nel dicembre 2002 egli ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, problemi di nervi (doc. AI 1).

                               1.2.   Con decisione 7 maggio 2003 l’Ufficio assicurazioni invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:

"  Una dipendenza da sostanze tossiche può essere considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di un danno alla salute il quale conduce o ha condotto ad un’invalidità.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la sua incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non rappresenta un’invalidità della Legge AI."(doc. AI 17)

 

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, con decisione su opposizione 9 febbraio 2004 l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 23).

 

                               1.4.   Contro la decisione amministrativa, RI 1, per il tramite del RA 1, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera dal 1° gennaio 2003 e la retrocessione all’UAI affinché esamini, nell’ambito della procedura di revisione della rendita, l’eventualità di predisporre dei provvedimenti d’integrazione professionali. In via eventuale egli ha chiesto che venga ordinata una perizia medica specialistica.

                                        

                                         Sostenendo una connessione tra la patologia psichiatrica e la tossicodipendenza, il ricorrente ha evidenziato:

 

"  Interpellato dal sottoscritto rappresentante legale dell'assicurato, lo psichiatra curante dr. __________, indubbio specialista, spesso chiamato dai Tribunali anche quale psichiatra forense, conferma la diagnosi psichica di disturbo bipolare ("si tratta di un disturbo caratterizzato dalle rapide alternanze del tono d'umore le quali, come risulta dai dati anamnestici, hanno spaziato da vere e proprie crisi maniformi a profondi stati di depressione") e precisa in modo inequivocabile che il quadro clinico è stato complicato dall'abuso di sostanze psicoattive  "che il paziente assumeva per rimediare ai suoi problemi psichici, ignaro del loro effetto tossico". Aggiornando la situazione medica lo psichiatra descrive il decorso molto favorevole durante quest'ultimo anno grazie al trattamento instaurato. Nonostante ciò rimane un'inabilità lavorativa totale e definitiva quale gerente, mentre in un'attività leggera e che non implichi l'impegno delle capacità scolastiche e mentali potrebbe presentare una capacità lavorativa del 50%, a condizione che continui il trattamento medicamentoso e la psicoterapia di sostegno, e possa usufruire di un aiuto sociale. La messa a frutto della presunta capacità lavorativa del 50% in attività semplici e leggere dovrebbe quindi avvenire preferibilmente in ambito protetto.

 

Considerato che secondo la giurisprudenza citata la constatazione di un abuso di sostanze stupefacenti non giustifica da sola il rifiuto delle prestazioni assicurative, ritenuto che nel caso specifico la politossicomania è solo il sintomo di una patologia psichiatrica ben definita sottogiacente, con valore di malattia a sé stante e che compromette la ripresa di un'attività lucrativa, visto che l'inabilità lavorativa totale perdura oramai dall'1.1.2002 e che la presunta abilità del 50% in lavori semplici e leggeri può essere messa a frutto inizialmente solo se l'assicurato benefica di un sostegno, una rieducazione al lavoro o in ambito protetto, si chiede di voler accordare una rendita intera d'invalidità a far stato dall'1.1.2003 e nel contempo a voler ritornare gli atti all'Ufficio AI, affinché nell'ambito della procedura di revisione (tenendo cioè conto del nuovo referto 10.3.2004 del dr. __________, che pone ora una prognosi maggiormente positiva) esamini le possibilità reintegrative dell'assicurato accordando se del caso i necessari provvedimenti d'integrazione professionali." (Doc. I)

 

                               1.5.   Con risposta di causa 7 aprile 2004 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando in particolare:

 

"  Dalla documentazione medica emerge quindi che la tossicodipendenza dell'assicurato non è la conseguenza, in rapporto di causalità adeguata e naturale, del danno alla salute psichica. Entra allora in considerazione l'eventualità contraria, vale a dire l'uso di sostanze stupefacenti in quanto causa di una malattia psichica. L'assicurato conosce un disturbo psichico sottogiacente, in altre parole latente, il quale si è manifestato in forma di scompensi provocati da abusi di sostanze stupefacenti: si tratta tuttavia di situazioni sporadiche e limitate nel tempo, circa quattro settimane, ora praticamente superate con le cure mediche applicate e seguite con buon successo. Con annotazioni 6 aprile 2004 il medico capo dell'SMR Dr. __________, ha precisato che il disturbo psichico dell'assicurato non configura un danno invalidante ai sensi dell'assicurazione contro l'invalidità, ma una conseguenza transitoria e intimamente legata al consumo di sostanze stupefacenti.

 

Posto come l'invalidità presupponga un'incapacità di guadagno permanente o di lunga durata e come il Tribunale federale abbia chiarito che la tossicodipendenza in sé stessa non è un'invalidità, potendosi parlare di invalidità se la tossicodipendenza ha causato una malattia avente come conseguenza un danno alla salute che diminuisce la capacità di guadagno (DTF 99 V 28 e segg.), nel caso in esame non vi sono gli estremi per riconoscere un'invalidità. La decisione su opposizione risulta quindi corretta e confermata dall'attestazione medica 10 marzo 2004 del Dr. __________ (doc. F allegato al ricorso)." (Doc. III)

 

                               1.6.   In data 19 aprile 2004 l’assicurato ha replicato (V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.2.   Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni valide a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione dell’AI.

 

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

Va qui fatto presente che dal punto di vista materiale i concetti fondamentali del diritto delle assicurazioni sociali, quali l’incapacità al guadagno, l’incapacità lavorativa, l’invalidità e la revisione, non sono stati modificati dalla LPGA, avendo la stessa, agli art. 3 –13, unicamente formalizzato la giurisprudenza del TFA, resa anteriormente al 1° gennaio 2003, riguardante le succitate nozioni (STFA inedita 30 aprile 2004 nella causa A., I 626/03 prevista per la pubblicazione; STFA inedita 27 agosto 2004 nella causa M, I 3/04, consid. 1).

                               2.3.   Oggetto del contendere è il diritto alla rendita AI di RI 1.
Occorre pertanto accertare preliminarmente se la tossicodipendenza abbia provocato o sia la conseguenza di un danno alla salute psichica che provoca una perdita di guadagno permanente.
Nel caso affermativo, si dovrà in seguito determinare il relativo grado d’incapacità al guadagno per poter riconoscere un’eventuale diritto alla rendita.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra, p. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3, 1990, p. 543 consid. 2).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                               2.5.   Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici possono determinare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI, rientrano, oltre alle malattie mentali propriamente dette, anche le anomalie psichiche parificabili a malattie.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto determinante è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 p. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine ).


Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l’altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico, l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18.10.1999 nella causa B, I 441/99 non pubblicata; Pratique VSI 2002 p. 32 consid. 1; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti; DTF 102 V 167).

                                        

                                         Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, il TFA, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, continua il TFA, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (cfr. anche STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                               2.6.   Secondo costante giurisprudenza del TFA, la tossicodipendenza non può di per sé motivare una invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza alla droga ha provocato una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia ( “… wird eine solche Sucht im Rahmen der Invalidenversicherung bedeutsam, wenn sie ihrerseits eine Krankheit oder einen Unfall bewirkt hat, in deren Folge ein körperlicher oder geistiger Gesundheitsschaden eingetreten ist, oder wenn sie selber Folge eines körperlichen oder geistigen Gesundheisschaden ist, welchem Krankheistswert zukommt” , Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; STFA del 25 luglio 2003 nella causa R. [I 731/02], del 27 maggio 2003 nella causa M. [I 862/02], del 19 dicembre 2003 nella causa P. [I 619/02], del 22 gennaio 2004 nella causa S. [534/03]).
Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla salute fisico o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata. (Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6).
La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la terapia e l’integrazione sociale, per quanto siano auspicabili, non costituiscono tuttavia di per sé dei scopi per i quali l’AI possa accordare delle prestazioni secondo la legge (Pratique VSI 2001 consid. 7 p. 228).

Il TFA ha in particolare ritenuto un assicurato di 23 anni, tossicomane ed eroinomane dall'età di 17 anni - che aveva postulato l'assegnazione di provvedimenti professionali dell'AI poiché non più in grado di riprendere la professione iniziata - non invalido ai sensi della legge ed ha di conseguenza negato il diritto a prestazioni AI (Pratique VSI 1996 pp. 317ss).

                                         Per contro l'alta Corte ha ammesso la presenza dell'invalidità in una persona dipendente dalla droga già dal suo ventesimo anno d'età - e che al momento della decisione aveva 37 anni - la quale soffriva di un grave disturbo della personalità (personalità schizofrenica). Le gravi turbe e la dipendenza ormai cronica comportavano un'incapacità al lavoro dell'assicurato del 100%, non più migliorabile né con misure mediche, né professionali. In quel caso, dopo un apprezzamento totale dell'insieme delle cause e delle conseguenze, il danno alla salute è stato considerato come malattia, perché la dipendenza, almeno in modo parzialmente causale, era una conseguenza del disturbo della personalità. L'assicurato era stato poi posto al beneficio di una rendita AI (RCC 1992, pp. 180ss).  

                               2.7.   Nel caso in esame, durante l’istruttoria l’amministrazione ha richiesto al medico curante dell’assicurato, dr. __________, il consueto rapporto medico. In data 18 febbraio 2003 egli ha posto quale diagnosi “uso di sostanze e psicotiche multiple (oppioidi e cocaina), continuato trattamento metadonico e scompenso psicotico acuto” , facendo presente che la situazione della tossicodipendenza si è oramai cronicizzata e che risulta “impossibile pensare in un prossimo futuro ad una astinenza totale, per questo motivo ritengo il paziente inabile al lavoro al 100% in modo duraturo “(doc. AI 14).

Anche lo psichiatra curante, dr. __________, nel rapporto 7 gennaio 2003 ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile dal 1° gennaio 2002 in attività di esercente, ipotizzando una ripresa lavorativa, dopo il raggiungimento di una disintossicazione ed un’instaurazione di un trattamento continuo, nell’ambito di attività agricole anche a tempo pieno dopo un periodo di rieducazione al lavoro, in particolare in un ambiente protetto o nell’ambito di una comunità per tossicodipendenti (doc. AI 7).
Egli ha diagnosticato un disturbo bipolare (psicosi maniacale depressiva) ed una politossicodipendenza, rilevando:

"  D.5 Al primo colloquio, svoltosi in un momento di relativa calma in un paziente con trattamento sostitutivo con metadone, la raccolta dei dati anamnestici é stata abbastanza facile. Riferisce su diversi ricoveri psichiatrici alla __________ (4 volte) a __________, alla Clinica __________ e a __________. Dalla descrizione degli episodi di scompenso, come dai documenti messimi a disposizione, gli episodi descritti chiaramente corrispondono agli accessi maniformi con accelerazione del pensiero, agitazione psicomotoria, tossicomania, dipsomania, intercalati a periodi di eutimia o ipotimia, con dispercezioni ed esperienze di depersonalizzazione, ma quasi esclusivamente in concomitanza con l'abuso degli allucinogeni. Questi episodi non sono suggestivi per una componente schizofreniforme, sebbene non si può escludere che il quadro possa evolvere verso una psicosi mista." (Doc. AI 7)

 

                                         Quanto alla terapia eseguita, lo specialista ha indicato:

 

"  D.7 Con l'idea che si tratta di un disturbo bipolare sottogiacente alla tossicomania, come unico trattamento ho proposto al paziente l'assunzione dei sali di litio, terapia che è stata ben accettata. si assiste ad un buon decorso con sospensione del trattamento sostitutivo al metadone verso la fine del mese di giugno 2002 e fino al mese di novembre 2002 il paziente non avrebbe avuto alcuna ricaduta nell'abuso. Purtroppo nel mese di dicembre un suo conoscente è rientrato dal Sud America portando con sé molta droga, ed è stato sufficiente partecipare ad una festa per ricadere nell'abuso. Nel medesimo periodo ha abbandonato il trattamento instaurato. All'ultimo colloquio è apparso ancora fiducioso ed ha richiesto di nuovo una presa a carico dichiarandosi ben motivato. Si tratta di una condizione molto soggetta alle ricadute soprattutto nella prima fase del trattamento e per questa ragione al momento attuale la prognosi è ancora dubbia." (Doc. AI 7)

 

                                         Esaminata la succitata documentazione medica, con parere 5 maggio 2003 il dr. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha concluso che l’abuso di sostanze stupefacenti non è da considerare come fattore invalidante preponderante poiché:

 

"  Secondo il rapporto del medico curante e del Dr. __________ la causa invalidante preponderante è l'abuso di sostanza mentre il disturbo bipolare attualmente risulterebbe compensato.

Ben possibile che vi fossero degli episodi maniformi in passato. Si trattava però di episodi che non influenzano la capacità lavorativa in modo continuo." (Doc. AI 16)

                                         Da qui la decisione amministrativa di diniego di prestazioni assicurative.

                               2.8.   Con il ricorso l’assicurato ha prodotto il referto 10 marzo 2004 del dr. __________ avente il seguente tenore:

 

"  Seguo il signor RI 1 dal 22.2.2002 a tutt'oggi. Si tratta di un paziente che ora è ben disponibile al trattamento, molto collaborante e con una buona coscienza di malattia.

La diagnosi è quella del disturbo bipolare I (Psicosi maniacale depressiva).

 

Si tratta di un disturbo caratterizzato dalle rapide alternanze del tono d'umore le quali, come risulta dai dati anamnestici, hanno spaziato da vere e proprie crisi maniformi a profondi stati di depressione. Il quadro clinico è stato complicato dall'abuso di sostanze psicoattive che il paziente assumeva per rimediare ai suoi problemi psichici, ignaro del loro effetto tossico.

Durante la presa a carico nel 2002 sono stati osservati alcuni elementi schizofreniformi i quali avrebbero modificato il quadro diagnostico verso un cosiddetto disturbo psicotico misto (schizoaffettivo), ma ben presto ho potuto constatare che questo inquinamento del quadro clinico sia dovuto all'effetto delle sostanze psicoattive illecite.

 

Dal punto di vista terapeutico avevo proposto al paziente un trattamento con sali di Litio i quali sono noti per dare un effetto psicostabilizzante e si ritiene ancora oggi la cura più appropriata per il disturbo bipolare. All'inizio del trattamento, a causa della scarsa coscienza della malattia, non ho avuto una buona compliance del paziente. Successivamente egli ha acquisito una buona coscienza di malattia, sviluppando un buon rapporto con il terapeuta e permettendo d'instaurare con sicurezza un trattamento al Litio e grazie anche alla perfetta collaborazione da parte del medico curante Dr. __________. Il decorso, senza ombra di dubbio grazie al trattamento menzionato, è stato molto favorevole e le oscillazioni del tono d'umore si sono ridotte senza superare accelerazioni del tono d'umore oltre gli argini dell'ipomaniacalità, mentre le crisi depressive si sono rarefatte e sono state di una durata inferiore di 4 settimane. L'intensità delle oscillazioni del tono d'umore non ha portato ad eccessi di abuso di sostanze psicoattive ed il paziente ha seguito con ottimo profitto il trattamento metadonico che ora evolve verso la sospensione.

 

Dal punto di vista della capacità lavorativa ritengo che il soggetto è inabile al lavoro in maniera definitiva come gerente, mentre credo che in una attività semplice come operaio, alpigiano, giardiniere oppure in un'altra qualsiasi attività che non richieda l'impegno delle capacità scolastiche e mentali conservi una capacità al 50%.

 

La prognosi purtroppo non è rosea e sebbene il paziente presenti una buona reazione al trattamento al Litio non posso escludere ulteriori scompensi, sia in direzione depressiva sia in direzione maniforme. In caso di ripresa dell'abuso delle sostanze psicoattive non si può escludere uno sviluppo verso disturbi psicotici misti. Il paziente in ogni modo necessità un permanente trattamento medicamentoso con psicostabilizzatori e occasionalmente con antidepressivi neurolettici atipici, nonché di un aiuto sociale e psicoterapia di sostegno." (Doc. F)

 

                               2.9.   Nella fattispecie in esame, occorre accertare se la tossicodipendenza sia la conseguenza di un preesistente danno alla salute psichica oppure se l’uso di sostanze stupefacenti ha portato ad una malattia psichica invalidante, che provochi una perdita di guadagno permanente o di lunga durata (cfr. consid. 2.6).

Nel citato rapporto 7 gennaio 2003, lo psichiatra curante ha diagnosticato un disturbo bipolare (psicosi maniacale depressiva), rilevando come dal primo colloquio avuto con il paziente siano emersi quattro ricoveri psichiatrici a seguito di episodi di scompenso, i quali “chiaramente corrispondono agli accessi maniformi con accelerazione del pensiero, agitazione psicomotoria, tossicomania, dipsomania intercalati a periodi di eutimia o ipotimia, con buona risposta al trattamento sostitutivo”. Lo specialista ha anche riferito di diversi episodi con dispercezione ed esperienze di depersonalizzazione che sono “quasi esclusivamente in concomitanza con l’abuso degli allucinogeni”, precisando che tali episodi “non (sono ) suggestivi di una componente schizofreniforme, sebbene non si può escludere che il quadro possa evolvere verso una psicosi mista” (la sottolineature è del redattore, punto D.5 doc. AI 5).
Pertanto, da quanto esposto sopra risulta che gli scompensi psichici sono da ritenere episodici, non invalidanti, rilevabili esclusivamente durante e immediatamente dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Non è invece dato a sapere, con il grado di convinzione necessario, se il disturbo bipolare sia invece da considerare rilevante ai fini dell’AI.
Nel succitato rapporto il dr. __________ ha attestato, a far da tempo dal 1° gennaio 2002, una piena inabilità lavorativa dell’assicurato quale esercente, sostenendo comunque, previa disintossicazione, una ripresa lavorativa in ambito di attività agricole nella misura del 50% (doc. AI 7), confermata nel successivo rapporto 10 marzo 2004 (“… in attività semplice come operaio, alpigiano, giardiniere oppure in un’altra qualsiasi attività che non richieda l’impegno delle capacità scolastiche e mentali conservi una capacità al 50%”, doc. AI 7).

                                         Inoltre, se lo psichiatra curante ha diagnosticato un disturbo bipolare (psicosi maniacale depressiva) - senza tuttavia utilizzare la denominazione ufficiale internazionalmente riconosciuta (cfr. consid. 2. 5) -, non va dimenticato che nel citato rapporto 7 gennaio 2003 lo stesso sanitario ha evidenziato i buoni risultati del trattamento con i sali di litio (“ … come unico trattamento ho proposto al paziente l'assunzione dei sali di litio, terapia che è stata ben accettata. Si assiste ad un buon decorso con sospensione del trattamento sostitutivo al metadone verso la fine del mese di giugno 2002 e fino al mese di novembre 2002 il paziente non avrebbe avuto alcuna ricaduta nell'abuso …”, cfr. punto D.7, doc. AI 7), circostanza confermata nel successivo rapporto 10 marzo 2004  ( “… Il decorso, senza ombra di dubbio grazie al trattamento menzionato, è stato molto favorevole e le oscillazioni del tono d’umore si sono dirotte senza superare accelerazioni del tono d’umore oltre gli argini dell’ipomaniacalità, mentre le crisi depressive sono rarefatte e sono state di una durata inferiore di 4 settimane”, cfr. doc. F), ciò che non consente di concludere, con la certezza necessaria, per un’affezione psichica pregiudicante la capacità al guadagno in maniera duratura.
Inoltre dalle certificazioni agli atti non si evince in maniera convincente se l’abuso di sostanze stupefacenti sia la causa o l’effetto di un danno alla salute psichico, ritenuto che nel rapporto 7 gennaio 2003 il dr. __________ ha parlato di un disturbo bipolare “sottogiacente alla tossicomania”, quasi a voler indicare una certa latenza dell’affezione in parola.

                                         In queste circostanze, annullata la decisione contestata, gli atti devono essere retrocessi all’amministrazione affinché proceda ad un dettagliato ed esaustivo accertamento psichiatrico volto a verificare se la tossicodipendenza, conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6), sia all’origine o sia la conseguenza di un danno alla salute psichico rilevante ai fini assicurativi.
In esito al succitato complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato, dopo aver esaminato la necessità di accordare possibili provvedimenti integrativi professionali.



Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§  La decisione su opposizione 9 febbraio 2004 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione per l’accertamento di cui al consid. 2.9.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti