Raccomandata |
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Incarto
n.
ZA/fe |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Zaccaria Akbas, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 1 luglio 2004 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Nel gennaio 2002, RI 1, nato nel __________, operaio, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (rendita e avviamento ad altra professione) in quanto affetto da infezione HIV stadio CDC B3 (doc. AI 1, 7).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica eseguita nel marzo 2003 (doc. AI 25) ed una perizia internistica eseguita nell’ottobre 2003 (doc. AI 33), per decisione 3 novembre 2003 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
· Per l'esame della pratica AI è stata necessaria una perizia medica del Dr. __________ e del Dr. __________. Dal lato medico per le patologie di cui è affetto, dovrebbe essere in grado di reintegrarsi nelle varie attività lavorative precedentemente svolte quali ad esempio in una ditta __________ come operaio, oppure come cameriere o quale bigliettaio della __________.
Potrebbe inoltre integrarsi in nuove attività lavorative leggere o medio pesanti. È pertanto in grado di ristabilire la sua capacità lavorativa.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
· La richiesta di prestazioni è respinta (…)." (doc. AI 37)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, con la quale ha postulato l'assegnazione di una rendita d'invalidità, con decisione su opposizione 1° luglio 2004 l'UAI ha confermato la propria precedente decisione:
" (…)
6. In concreto per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo sarebbe inabile al lavoro nella misura di solo il 25% nelle professioni abitualmente svolte, così come in attività adeguate. Come visto egli è da subito in grado di riprendere attività svolte in precedenza. In altre parole non presenta incapacità lavorativa.
Orbene come visto sia l'aspetto psichiatrico sia quello internistico sono stati valutati a mezzo di un esame peritale.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176,122 V 161).
In casu, la perizia psichiatrica 10 marzo 2003 del dottor __________ come quella internistica 13 ottobre 2003 del dottor __________ è completa e motivata ed ossequia i citati parametri sviluppati dalla giurisprudenza. Esse hanno quindi piena forza probatoria
7. Considerato tuttavia come l'assicurato abbia prodotto alcuni certificati medici per un'adeguata valutazione, l'incarto, ivi comprese le obiezioni sollevate in sede d'opposizione, è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale. Quest'ultimo ha avuto modo di confermare la bontà del giudizio espresso dall'amministrazione. Di fatto il rapporto allestito dal dr. __________ in sede d'opposizione non oggettiva alcun nuovo elemento medico che permetta di ritenere una variazione dello stato di salute ma lo stesso attesta solo la necessità del sostegno specifico e la frequenza delle sedute. D'altro lato il rapporto della dottoressa __________ conferma solo quanto già attestato dagli stessi medici dell'Ospedale __________ in precedenza, ossia la buona risposta alla terapia e convalida che il problema maggiore è quello di tipo psichiatrico. In conclusione si può affermare che non vi è alcuna attestazione di variazione dello stato di salute per il periodo successivo alle perizie, la cui valutazione è corretta e viene confermata.
Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma (…)." (doc. AI 47)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, rappresentato dallo Studio legale RA 1, ha chiesto che gli venga riconosciuta una rendita intera d’invalidità formulando nel contempo istanza per l’ammissione all’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio:
" (…)
Il ricorrente è da tempo (2001) affetto da AIDS, malattia per la quale è in cura sotto la supervisione dei Dott. __________ e Dott. __________ c/o __________.
La terapia prescritta dal team medico prevede, come prassi in questi casi, l'assunzione di un cocktail di medicamenti (Combivir e Stockrin). Medicamenti questi che soprattutto per quanto riguarda lo Stockrin hanno avuto degli effetti collaterali sul fegato del ricorrente, tanto da indurre la dottoressa curante a prescrivere, a partire dal presente mese di settembre, un trattamento a base di interferoni. Questa cura contro l'epatite C, di cui pure soffre il ricorrente, si protrarrà per un periodo di un minimo di 12 ed un massimo di 18 mesi. Scopo è il recupero del fegato ed evitare lo sviluppo di una cirrosi epatica.
Il trattamento or ora indicato comporterà delle conseguenze non indifferenti sul fisico del ricorrente, tanto da indurre la dottoressa __________ ad ipotizzare uno stato di incapacità di lavoro del 100% per almeno tutto il periodo che durerà la terapia.
L'epatite C di cui soffre il ricorrente si manifesta anche con un cronico stato di fatica che impedisce lo svolgimento di attività lavorative. Come indicato dai medici curanti trattasi verosimilmente di effetti collaterali legati alla terapia contro l'AIDS.
Da ultimo il ricorrente soffre di una particolare affezione alla cute manifestatasi già nel corso dell'anno 2002 (tramite frequenti apparizioni di erpes con lenta e difficile cicatrizzazione). Il medico curante è il dott. __________. Queste fastidiose erpes impediscono al ricorrente di lavorare in ambienti polverosi, come pure in ambienti con contatto con il pubblico. E proprio a causa dell'ambiente polveroso che il signor __________ ha dovuto abbandonare la sua ultima attività di operaio __________.
Prove: doc; testi. Richiamo incarto medico relativo al signor RI 1 dai medici dott. __________, dott. __________, entrambi presso l'__________, __________, __________ __________, dott. __________, __________ e dott. __________, __________, perizia.
4.
Il ricorrente contesta la valutazione sommaria, frettolosa e imprecisa del suo stato di salute effettuata dai medici peritali incaricati dall'ufficio dell'assicurazione invalidità, come pure la non considerazione e lo scarso approfondimento nell'ambito della determinazione del suo grado di invalidità dei rapporti dei medici curanti. E' infatti impossibile che un medico internista ed un medico psichiatra, senza richiesta delle cartelle mediche ai medici curanti siano in grado, con una sola consultazione durata 1 ora, di pronunciarsi sullo stato di salute del signor RI 1 e soprattutto sulla sua invalidità. Scioccante è pure il fatto che una malattia invalidante come può essere l'AIDS non trovi considerazione alcuna nella decisione impugnata.
Per i motivi esposti la decisione dell'ufficio dell'assicurazione invalidità di Bellinzona non è valida perché non suffragata da adeguate perizie e deve quindi essere annullata.
Prove: doc; testi. Richiamo incarto medico relativo al signor RI 1 dai medici dott. __________, dott. __________, entrambi presso l'__________ dott. __________ e dott. __________, __________, perizia.
5.
Contestata è pure la decisione impugnata visto che i periti designati e l'Ufficio di Bellinzona dell'assicurazione invalidità, che per forza dovevano essere a conoscenza della sindrome immuno deficitaria di cui soffre il ricorrente, hanno diagnosticato non solo l'abilità al lavoro ma anche proposto professioni alternative perfettamente incompatibili con la e le malattie di cui soffre il ricorrente.
E per esempio sorprendente che venga proposta l'attività di cameriere, fra l'altro mai svolta dal signor RI 1, quando è noto che nello svolgimento di una simile attività il pericolo di ferimento o tagli con conseguente sanguinamento è quanto mai frequente.
Sanguinamento che, per una persona affetta da AIDS crea un pericolo di contagio anche fra colleghi o addirittura fra gli avventori del bar o del ristorante nel quale sarà chiamato a lavorare il ricorrente.
Quanto precede non rappresenta un monito per quanto concerne il contatto con pazienti affetti da AIDS, contatto che è possibile e soprattutto auspicabile, ma mette in evidenza la leggerezza con la quale l'ufficio di Bellinzona ha trattato questa pratica.
La decisione deve pertanto essere annullata.
Prove: doc; testi. Richiamo incarto medico relativo al signor RI 1 dai medici dott. __________, dott. __________, entrambi presso l'__________, __________, dott. __________, __________ e dott. __________, __________, perizia.
6.
Il ricorrente contesta in fine il risultato della perizia psichiatrica effettuata dal perito Dott. __________ nel mese di marzo 2003 . Per quanto concerne il modo in cui questa perizia è stata condotta si rinvia ad 4.
Il perito dott. __________ arriva alla conclusione che "l 'assicurato è abile al lavoro nella misura del 100% " - Il dott. __________, medico psichiatra curante del signor RI 1 da anni definisce invece lo stesso come "non più integrabile nella società ".
Si ammettono differenze di valutazione, soprattutto in campo psichiatrico, ma si contesta, vista la perfetta simmetria delle conclusioni, che la perizia espletata con una sola consultazione di appena una ora, possa essere valida, attendibile e soprattutto capace di giustificare, per lo meno in parte, una decisione di non concessione di una rendita invalidità.
Anche questo modo di agire non può essere protetto e la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità di Bellinzona deve essere annullata (…)." (doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:
" (…)
Il ricorrente indica in particolare che deve sottoporsi ad un trattamento contro l'epatite C da 12 a 18 mesi, che lo stato di fatica dovuto all'epatite gli impedisce l'attività lavorativa e che soffre di una affezione alla cute che gli impedisce di lavorare in ambienti polverosi o a contatto con il pubblico. La cura dell'epatite C non configura un danno alla salute permanente o di lunga durata, né l'affezione alla cute. L'epatite come tale è poi stata considerata nella valutazione peritale.
6.
L'assicurato conosce poi un danno alla salute psichica. Giova in proposito precisare quanto segue. Con riferimento all'invalidità per danni alla salute psichica giurisprudenza e dottrina hanno chiarito che l'invalidità presuppone un'incapacità di guadagno prevedibilmente permanente o di lunga durata e quindi non sono invalidanti danni alla salute psichica che non soddisfano tale requisito: ciò significa che non basta la diagnosi di un disturbo psichico secondo le relative classificazioni mediche ma è necessario che nel singolo caso, a prescindere dalla diagnosi e dell'eziologia, risulti e sia determinata nella misura una limitazione della capacità di guadagno. Si deve valutare se e in quale misura l'assicurato a causa del danno alla salute psichica può essere attivo sul mercato del lavoro equilibrato che le sue capacità gli aprono, dovendosi stabilire quale attività può essere da lui pretesa e risultando decisivo se si debba ritenere che l'impiego della sua capacità lavorativa da un punto di vista pratico sociale non sia per lui più esigibile, rispettivamente non sia più sostenibile per la società (cfr. DTF 127 V 298). Quando si è decisamente creato un disturbo psichico di valenza patologica, è determinante se e in che misura, eventualmente con un trattamento terapeutico adeguato, ci si può attendere dall'assicurato malgrado la sofferenza che volontariamente lavori (eventualmente in un ambiente protetto) e quindi ottenga un guadagno (cfr. DTF 127 V 299 e seg.). Per riconoscere un'invalidità è in ogni caso necessario un sostrato medico, accertato in modo decisivo dal profilo, medico specialistico e che danneggia comprovatamente in misura essenziale la capacità di lavoro e di guadagno. Per poter parlare di invalidità sono indispensabili siffatti problemi psichici indipendenti dalla situazione di pressione socio-culturale. Con la perizia psichiatrica 10.3.2003, il Dr. __________, posta l'anamnesi familiare, personale, somatica, psichiatrica, sociale, rilevati i dati soggettivi e le constatazioni oggettive, ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di infezione HIV con trattamenti antiretrovirale e valutato una piena capacità lavorativa dell'assicurato dal lato psichiatrico nella precedente attività.
7.
Circa la forza probatoria dei rapporti medici la dottrina ha chiarito che, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio, è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica; inoltre le conclusioni dell'esperto devono essere motivate (Pratique VSI 3/1997, p. 123). Per parte sua il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, nell'ipotesi che siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno piena forza probatoria se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176), ciò che vale pure per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31). II Tribunale federale ha d'altra parte avuto modo di chiarire che il Servizio accertamento medico dell'assicurazione Invalidità (SAM) non è legato da un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. DTF 123 V 178 c. 4b), mentre relativamente al medico di fiducia il giudice deve tenere conto del fatto che secondo la generale esperienza della vita nel dubbio esso attesta a favore del proprio paziente (DTF 125 V 353 c. 3 a, cc). In concreto le perizie mediche specialistiche psichiatrica 10.3.2003 del Dr. __________ e internistica 13.10.2003 del Dr. __________, complete, motivate e coerenti, ossequiano i citati criteri giurisprudenziali ed hanno quindi piena forza probatoria. La perizia psichiatrica 10.3.2003 del Dr. __________ ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di infezione HIV con trattamenti antiretrovirale e piena capacità lavorativa dal lato psichiatrico nelle precedente attività. La perizia internistica 13 ottobre 2003 del Dr. __________ ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di infezione HIV e epatite C cronica con incapacità lavorativa del 25% nelle precedenti attività. Come ha chiarito il medico responsabile dell'SMR dall'ulteriore documentazione non risulta una maggiore incapacità lavorativa per motivi psichiatrici e relativamente alla valutazione internistica, segnatamente con riferimento all'HIV, la nuova documentazione prodotta con l'opposizione conferma quanto già attestato in precedenza, quindi la buona risposta alla terapia. Dal profilo medico non risulta quindi un peggioramento dello stato di salute con carattere invalidante. In altre parole il danno alla salute è limitato in quanto adeguatamente curato. Dal profilo psichiatrico l'assicurato è pure adeguatamente curato e non conosce un danno psichico invalidante secondo i citati criteri sviluppati dalla giurisprudenza. Il ricorrente conosce una riduzione della capacità lavorativa del 25% insufficiente per una rendita d'invalidità. La valutazione operata con la decisione su opposizione risulta quindi corretta (…)." (doc. V)
1.5. Con osservazioni 22 ottobre 2004, l'assicurato, riconfermandosi nell'atto ricorsuale, ha prodotto diversi certificati medici, osservando:
" (…)
Nel termine impartito le rimetto in allegato:
1. certificato medico del servizio malattie infettive dell'__________ del 6 settembre 2004, dr. med. __________ e dr. med __________;
2. certificati del dr. med __________, specialista in dermatologia e venerologia, del 2 aprile 2003, 7 luglio 2004 e 25 agosto 2004;
3. rapporto medico del Dr. Med. __________, specialista in oftalmologia dell'8 aprile 2003;
4. rapporto del Dr. Med. __________ dell'organizzazione sociopsichiatrica cantonale del 20 ottobre 2004
Per quanto riguarda il profilo psicologico e psichiatrico del mio assistito, come evidenziato dallo stesso dr. med. __________ (Doc. E), ribadisco la necessità di esperire una nuova perizia, tenendo necessariamente conto delle osservazioni e diagnosi svolte dall'organizzazione socio psichiatrica cantonale che segue il signor __________ già da alcuni anni. La disponibilità a collaborare ed a fornire i dati raccolti al perito che codesto lodevole tribunale vorrà incaricare mi è già stata confermata telefonicamente dal dr. Med. __________
(…)." (doc. X)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del contendere è saper se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2
LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V
136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nella fattispecie, in data 19 febbraio 2002 la dr.ssa __________, assistente di medicina presso il Servizio malattie infettive dell’__________, ha diagnosticato all’assicurato un’infezione HIV allo stadio CDC B3 con stato da parotide batterica sinistra dall’ottobre 2001 e candidiasi orale:
" (…)
1. Domande sull'attività attuale
1.1. Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività? L'infezione HIV, ma soprattutto il trattamento antiretrovirale (HAART) inducono il paziente ad una marcata astenia, nonché disturbi gastrointestinali, neurologici, effetti che contribuiscono negativamente sull'adempimento della sua attività lavorativa quale operaio presso una fabbrica di medicinali al 100%.
1.2. È ancora proponibile l'attività attuale? No.
1.3. Esiste inoltre una diminuzione del rendimento? Si.
Se si, in che misura? Del 50% a causa dei motivi elencati al punto 1.1.
2. Domande su possibili provvedimenti d'integrazione
2.1. Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale? No.
2.2. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività? Probabilmente si.
2.2.1. Di che tipo di attività si potrebbe trattare? Attività di tipo sedentario con orari di lavoro regolari dove un eccessivo sforzo fisico non è richiesto.
Di che cosa bisognerebbe tener particolarmente conto? Della marcata affaticabilità che il paziente presenta, pertanto non sono proponibili lavori necessanti di uno sforzo fisico. Bisogna anche tener conto che il paziente potrebbe presentare difficoltà alla concentrazione. In quale misura (ore al giorno) queste attività possono essere svolte? Il paziente è da considerare inabile al lavoro al 50%.
2.2.2. Per questi limiti di tempo vi è un rendimento ridotto? Si.
(…)." (doc. AI 7)
Nella sua perizia del 10 marzo 2003 il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha rilevato:
" (…)
4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro
a. Infezione HIV CDC B3 con: trattamento antiretrovirale (HAART).
· esistenti da Quando? Diagnosi effettuata nel 2001.
4.2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro
a. Episodio depressivo di gravità lieve (ICD-10 F320);
b. Epatite C;
e. Sindrome etilica episodica (ICD-10 F10.26).
· esistenti da quando? L'episodio depressivo è presente da 2-3 mesi circa. L'epatite è stata diagnosticata due anni fa circa. L'abuso etilico episodico è presente già dall'età giovanile.
5. Valutazione e prognosi
Analizzando la sua storia personale si evidenzia come egli ha avuto una grave carenza psicoaffettiva nell'età infanto-adolescenziale, poiché la figura paterna quando era in casa era una figura particolarmente aggressiva e violenta. Inoltre il padre lo ha di fatto abbandonato verso i _____________ anni. Egli è rimasto con la madre e successivamente ha iniziato il suo percorso individuale, abbandonando il domicilio famigliare verso i ______________ anni. E' entrato successivamente nella tossicodipendenza importante, da cui è riuscito ad uscirne da solo, senza l'aiuto di specialisti. La sua natura dell'essere lo ha portato verso l'omosessualità attraverso la ricerca di esperienze sempre più estreme e sempre più forti. In effetti il periodo ove ha fatto molto __________, periodo corrispondente agli anni ove era a __________, è stato anche il periodo di grande fermento erotico sessuale. La presenza di numerose relazioni, a volte anche con persone sieropositive, senza nessuna precauzione ha determinato lo scivolamento nella sieropositività. Sieropositività che è stata diagnosticata nel __________ in __________. Nelle sue varie peripezie l'arrivo in __________ nel __________ è stato vissuto come l'aver trovato finalmente la terra promessa. In effetti in __________ egli si sente bene, rilassato, non ansioso, tranquillo, con molta voglia di vivere. Considerato però le difficoltà economiche e lavorative che ha incontrato in __________, a causa del suo passaporto svizzero, spesso è dovuto ritornare in Ticino per poter lavorare e guadagnare. Ogni qualvolta è rientrato in Ticino ha trovato subito lavoro e ha sempre portato a termine i suoi impegni. Indubbiamente l'inizio di una tri-terapia ha determinato lo stato di marcata astenia con disturbi gastrointestinali e riduzione della concentrazione e dell'attenzione. Dal lato psichiatrico egli ha iniziato ad essere seguito nel febbraio-marzo del 2002 a causa della diagnosi di sieropositività e del suo etilismo parossistico. Non ha mai sofferto di malattie psichiatriche maggiori e nel novembre-dicembre del 2002, al suo rientro in Ticino, considerato che non poteva ricercare un'attività lavorativa (a sua detta), poiché erano in corso le pratiche per l'AI, ha iniziato a sentirsi demotivato, inadeguato, insonne e maggiormente ansioso. Tutto ciò ha determinato lo scivolamento in un episodio depressivo di grado lieve. In effetti egli è convinto che il rientro in _____________, paese ove vorrebbe vivere la sua vita, l'aiuterebbe notevolmente a ritrovare il suo equilibrio. In effetti nei suoi periodi spagnoli non ha mai sofferto di questi stati ansiosi-depressivi come in questi ultimi 2-3 mesi. Ai fini della valutazione della capacità lavorativa secondo Franco Mainenti «Guida Pratica alla Valutazione Medico-Legale dell'Invalidità Permanente» Editrice Medica Salernitana, 1994, Salerno: «Una volta identificato il Quadro Clinico, va operata la quantificazione personalizzata dello stato invalidante, lo stretto rapporto con le ripercussioni negative che l'infermità esercita nel singolo caso sulle cosiddette aree di funzione: la salute psichica (espressione psichiche e comportamentali), la qualità del vivere quotidiano (adattamento famigliare, sociale e lavorativo) e le potenziali possibilità di trattamento di riabilitazione. Questo criterio classificativo è di preciso riferimento medico-legale in quanto soddisfa innanzitutto l'auspicabile migliore personalizzazione possibile del danno da disturbo mentale, mentre l'utilizzazione del su esposto metodo gabellare (guide AMA) opportunatamente adattato all'ambito valutativo dell'invalidità attitudinale, quantifica con sufficiente precisione in particolare il danno neuropsichico, offrendo anche quello di riproducibilità che è garanzia di superamento del soggettivismo diagnostico insito nella clinica psichiatrica». Dunque nella valutazione del danno psichico è estremamente importante considerare le menomazioni presenti a livello dell'intelligenza, del pensiero, percezione, giudizio critico, affettività, comportamento, abilità nell'attività del vivere quotidiano e potenzialità per una riabilitazione. Da quanto esposto l'attività di pensiero non presenta deficit; la percezione non presenta deficit; il giudizio critico non presenta deficit; l'affettività presenta problemi lievi; il comportamento presenta problemi lievi; nell'attività del vivere quotidiano necessita di aiuti minimi; le potenzialità per una riabilitazione o possibilità di trattamento dal lato psichiatrico sono buone.
Dal lato psichiatrico egli è dunque abile, al 100%.
La prognosi per una ripresa lavorativa, dal lato psichiatrico, è dunque positiva, mentre considerato lo stato della sua sieropositività, la prognosi intemistica per una ripresa lavorativa è da valutare attentamente, probabilmente, anche attraverso una valutazione peritale specifica.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni (Qualitative e Quantitative) dovute al disturbi constatati
1.1. a livello psicologico e mentale:
il Sig. RI 1 riferisce che in __________ sta "...benissimo ... mentre qui in Svizzera malissimo... ".
1.2. a livello fisico:
riferisce che in __________ "...si sente pieno di energie mentre qui sono fiacco... ".
1.3. nell'ambito sociale: in __________ ha molti amici mentre qui in Ticino ha una vita sociale scarsa.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato? Lo stato depressivo e ansioso non inibiscono le sue capacità.
2.2. L'attività attuale è ancora praticabile? Dal lato psichiatrico si.
2.3. Se si. in che misura? Al 100%.
2.4. È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro? Dal lato psichiatrico no.
2.6 da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%? Dal giugno del 2002.
2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro? Si prega di riferirsi a "valutazione e prognosi".
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Si.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Considerato che il Sig. RI 1 ha una fortissima motivazione nel voler trasferirsi in __________ per continuare a vivere la sua vita, non sono indicati dei provvedimenti di riabilitazione o di reintegrazione professionali. Se egli dovesse decidere di rimanere in Ticino allora sarebbe indicato effettuare una valutazione con un consulente professionale dell'AI per poter intravvedere una ripresa lavorativa in un campo che possa considerare la preparazione tecnica e teorica del Sig. RI 1, nonché le sue motivazioni.
2. E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Indubbiamente la limitazione sul posto di lavoro attuale è di tipo prettamente internistico, così come descritto nel rapporto medico per l'AI del Servizio di Malattie Infettive nel febbraio del 2002. Dal lato psichiatrico indubbiamente un sostegno psicologico l'aiuterebbe per poter far fronte alla sieropositività.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Il Sig. RI 1 è in grado di svolgere altre attività che considerino la sua preparazione tecnico e teorica ed esperenziale.
3.1. Se si. a Quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si a riferimento, clima di lavoro ecc.) ?
Dal lato psichiatrico egli potrebbe svolgere un'attività lavorativa in qualsiasi posto di lavoro, a parte nei luoghi chiusi quale gli uffici o le amministrazioni.
3.2. In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
Al 100%.
3.3. E' constatabile una riduzione della capacità di lavoro? No
(…)." (doc. AI 25)
Nella sua proposta medico del 26 marzo 2003 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" (…)
Dal punto di vista psi, (perizia del 10.03.2003, dr.__________), non è ritenuta una IL.
Diagnosi:
- Episodio depressivo di entità lieve
- Sindrome etilica episodica.
Le diagnosi non hanno influsso sulla CL
Il perito evidenzia come l'A. dichiari che quando si trova in __________ sta molto meglio.
Necessari a questo punto un aggiornamento dello stato di salute dell'A. dal punto di vista fisico.
Lettera al servizio malattie infettive __________ (scritta)
(…)." (doc. AI 27)
Su richiesta dell’UAI, in data 2 aprile 2003 il caposervizio di medicina interna e malattie infettive dell’__________, __________, ha precisato:
" (…)
Terapia attuale:
Combivir 1-0-1, Stocrin 0-0-3
Sono sopravvenute delle complicazioni nel decorso?
Vi é un peggioramento della funzionalità epatica che ha costretto ad una rivalutazione bioptica epatica ed una cheratocongiuntivite erpetica. Inoltre é apparsa una rosacea trattata dal dermatologo.
Risultato degli ultimi esami eseguiti?
Viremia < 10 copie/ml, CD4+ 250 x 106/litro (20%), T- suppressor ratio 0.29.
Qual é, se esiste, l'attuale capacità lavorativa dell'assicurato?
La capacità attuate di lavoro é valutabile attorno al 50%
(…)."(doc. AI 29)
Nella sua proposta medico del 15 luglio 2003 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" (...)
Diagnosi:
- Infezione HIV, CDC B3, diagnosi settembre 2001, sotto triterapia con Combivir e Stocrin
L'A. è stato valutato dal punto di vista psichiatrico, il perito ha concluso che non esiste inabilità dal punto di vista psichiatrico. (episodio depressivo lieve senza influsso sulla capacità lavorativa). Dr. __________ 10.03.2003.
Il perito fa notare come durante i suoi soggiorni in __________ lo stato di salute dell'A. risenta notevoli miglioramenti.
Ritengo giustificata una valutazione anche dal punto di vista "somatico", visto che veniva riconosciuto inabile al 50% nella sua attività di operaio in una fabbrica di medicamenti mentre svolgeva il lavoro a tempo pieno senza particolari problemi secondo il rapporto del DL, inoltre dal mansionario agli atti si trattava di un lavoro leggero.
Dr. __________, __________.
Da tener conto anche del peggioramento della situazione epatica descritta nel rapporto di aggiornamento del 2.4.03 del servizio malattie infettive dell'OCL (...)." (doc. Al 30)
Nella sua perizia del 13 ottobre 2003 il dr. __________, internista, ha attestato:
" 5. VALUTAZIONE E PROGNOSI
Il signor RI 1 presenta una infezione HIV stadio CDC B3 diagnosticata in occasione di una parotidite nel 2001 e che ha comportato sinora essenzialmente degli infetti recidivanti da candida a livello del cavo orale e faringeo così come uno stato di astenia probabilmente in parte legato alla concomitante presenza di una epatite C cronica. Il paziente presenta pure saltuari episodi di inappetenza e nausea attribuibili sia alle patologie di base, sia al trattamento anti-retrovirale.
Queste due patologie hanno sicuramente una prognosi estremamente riservata malgrado un'evoluzione attualmente favorevole sia della viremia sia dei CD4 in concomitanza con la triplice terapia anti-retrovirale. Il paziente ha poi presentato una politossicomania con però attualmente l'abbandono dell'uso di eroina, cocaina, LSD e anfetamine ed il mantenimento unicamente di un uso giornaliero di Hashish.
6. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' AL LAVORO
Le patologie che influenzano la capacità lavorativa sono essenzialmente l'infezione HIV e il suo trattamento così come l'epatite C cronica. In effetti queste due patologie comportano uno stato di astenia e saltuariamente degli sintomi digestivi che possono giustificare una inabilità lavorativa valutabile al 25% nelle varie attività svolte in passato dal signor RI 1. E' ben probabile che in futuro le sopraccitate patologie possano manifestarsi con ulteriori complicanze e che la capacità lavorativa possa progressivamente diminuire.
7. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI INTEGRAZIONE
Per le patologie sopraccitate il paziente dovrebbe essere in grado di reintegrarsi nelle varie attività precedentemente svolte quali ad esempio in una ditta __________, quale cameriere o quale bigliettaio nella __________. Potrebbe inoltre integrarsi in nuove attività lavorative leggere o medio-pesanti. Più difficile appare la sua reintegrazione nella sua professione di impiegato di commercio in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dal suo ultimo impiego in tale attività (...)." (doc. AI 33)
Nella sua proposta medico del 26 ottobre 2003 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" L'A. è stato peritato dallo psichiatra (dr.__________, 10.03.2003) senza che si sia rilevata una IL dal punto di vista psi (vedi mia proposta 12.09.2002)
In seguito perizia dr.__________, internista, per la valutazione CL dal punto di vista fisico.
La CL nelle ultima attività svolte dall'A. è 75%, riduzione per astenia e sintomi gastrointestinali ricorrenti. Concordo con la valutazione.
L'A. stando a quanto risulta dalla perizia psi vorrebbe rientrare in __________ dove starebbe meglio. Quindi l'intervento dell'OP appare poco indicato, comunque da sottoporgli (...)." (doc. Al 35)
La dr.ssa __________ in un suo certificato medico del 15 dicembre 2003 ha attestato:
" Sono previsti controlli regolari del quadro immunologico e della viremia ogni tre mesi, mentre vengono eseguiti ad intervalli regolari di circa sei settimane dei controlli della funzione epatica, renale, pancreatica, un controllo ematologico ed un profilo lipemico. II paziente si è presentato sempre regolarmente agli appuntamenti. Lo stato di salute attualmente è stabile, suscettibile di peggioramento. Per quanto concerne l'infezione HIV, sia questa che anche la terapia antiretrovirale inducono il paziente ad una marcata astenia che può contribuire negativamente sull'adempimento della sua attività lavorativa. Inoltre la terapia antiretrovirale causa a volte disturbi neurologici e gastrointestinali. La prognosi dell'infezione HIV in assenza di un seguito adeguato è infausta. I problemi maggiori appaiono comunque in relazione alla sfera psichica, per cui una valutazione specialistica riguardo la capacità lavorativa dovrebbe essere fatta principalmente dal servizio competente di psichiatria e psicologia medica. Indicazioni ulteriori, per quanto riguarda la problematica psichica, possono essere ottenute dal signor __________ del servizio di psichiatria e psicologia medica di __________ (...)." (allegato doc. Al 41)
Nelle sue annotazioni del 23 giugno 2004, il dr. __________, responsabile del SMR, ha precisato:
" Il paziente ha richiesto prestazioni Al specificando "avviamento ad altra professione" e rendita. Per quanto riguarda lo stato di salute fa riferimento al medico curante Dr. __________, infettivologo OCL. La doc. richiesta depone per un infezione HIV e stato dopo ulteriori infetti correlati. Si valuta una buona risposta alla terapia specifica, si descrive lo stato generale (comprendente le conseguenze della terapia) con un __________ del 90% e si propone un supporto psichiatrico.
Da parte nostra il paziente viene inviato al dr. __________, psichiatra, e al dr. __________, med. interna.
Il primo specialista non può diagnosticare che una depressione di grado lieve, senza influsso sulla CL. Suggerisce comunque che un'attività in ambiente non chiuso sia più adatta al soggetto. Probabilmente tiene in considerazione le affermazioni del soggetto, secondo il quale l'attività e la vita sul territorio __________, siano più confacenti al proprio carattere.
Dal lato organico il dr. __________, dopo l'esame del paziente, valuta la CL diminuita del 25% a causa degli effetti secondari della terapia. Sia nei rapporti del dr. __________ che del dr. __________ si trovano riferimenti al pregresso uso di sostanze psico-attive, che continua ancora con i cannabinoidi.
Nel rapporto prodotto in sede di opposizione, a mano del dr. __________, si fa stato solo del supporto specifico e della frequenza delle sedute. Non vi sono elementi che facciano supporre una variazione dello stato di salute.
Il rapporto della dr.ssa __________, collaboratrice del dr. __________, conferma quanto già attestato dagli stessi medici dell'OCL in precedenza (comprendente anche la buona risposta alla terapia) e afferma che il problema maggiore sia quello di tipo psichiatrico.
In conclusione si può affermare che non vi è alcuna attestazione di variazione dello stato di salute per il periodo posteriore alle perizie agli atti (...)." (doc. AI 46)
Su richiesta del legale dell'assicurato, in data 6 settembre 2004, il caposervizio di medicina interna e malattie infettive dell'__________, __________, ha precisato:
" Con il presente confermo che il paziente sopracitato é in nostra cura dal mese di gennaio 2002 per un'infezione HIV sintomatica. Da allora é sottoposto ad una terapia antiretrovirale specifica con tre inibitori della trascrittasi inversa, due di tipo nucleosidico (zidovudina e lamivudina) ed uno di tipo non nucleosidico (efavirenz), con la quale ha ottenuto un miglioramento del quadro immunologico con attualmente linfociti CD4+ 467 x 106/litro (25%), ed una viremia soppressa < 50 copie/ml. Il paziente presenta inoltre una coinfezione con il virus dell'epatite C; per questa problematica é stato recentemente accertato e sottoposto ad una biopsia epatica che evidenziava un'importante progressione fibrotica del fegato (stadio F2-F3 su una scala da 0 a 4). In questa situazione si rende indicata una terapia antivirale combinata con ribavirina ed interferone peghilato, onde evitare la progressione verso una cirrosi epatica. Visto il genotipo virale sfavorevole, 4c/4d, dovrà sottoporsi ad una terapia della durata di 12 mesi, con una probabilità di debellare il virus di approssimativamente il 50%. L'infezione cronica da virus HCV in presenza di una coinfezione con virus HIV evolve più rapidamente verso una cirrosi. È per questo motivo che, malgrado il genotipo sia sfavorevole, raccomandiamo l'introduzione della terapia specifica nel tentativo di arrestare il processo infiammatorio/fibrotico e di proteggere il fegato dall'insorgenza di tumori. Questa terapia può indurre il paziente ad una marcata astenia con peggioramento delle problematiche della sfera psichica pre-esistenti, principalmente dei disturbi depressivi, disturbi del sonno, neurologici, dolori generalizzati, caduta dei capelli, alterazione della pelle e delle mucose. Può inoltre provocare tossicità ematologica provocando una pancitopenia e/o disturbi emolitici. Parallelamente al trattamento per l'epatite C, il signor RI 1 continuerà ad assumere la terapia antiretrovirale specifica per l'infezione HIV con l'attuale schema terapeutico. Per quanto riguarda le eventuali interazioni tra le due terapie, bisognerà fare speciale attenzione alla tossicità ematologica dell'interferone in un paziente sotto terapia con zidovudina, farmaco noto per la sua potenziale tossicità del midollo ematopoietico. Inoltre la concomitanza della terapia d'interferone con l'efavirenz, noti entrambi per effetti collaterali sulla sfera psichica, tra l'altro in un paziente noto per una problematica ansiosodepressiva importante, renderà necessaria una sorveglianza stretta da parte del signor __________ del servizio di psichiatria e psicologia medica di Lugano, che segue già il paziente (...)." (allegato C1 doc. X)
II dr. __________, capo del __________ dell'__________, interpellato dal legale dell'assicurato, in data 20 ottobre 2004 ha certificato un'incapacità lavorativa nella misura del 70% (allegato C4 doc. X).
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Tale principio è stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una valutazione del SMR [“ Un tel rapport, qui émane d’un service medical régional au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il remplit les exigences requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère contestable en l’espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a)” cfr. STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P (I 523/02), consid. 3].
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Per quanto concerne l'aspetto psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________, psichiatra.
In concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto 10 marzo 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) - lo specialista, sulla base di una consultazione avvenuta il 23 gennaio 2003, dell'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status psichiatrico), alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha concluso che l'assicurato, affetto da "Episodio depressivo di gravità lieve (ICD 10: F 32.0)", non presenta, dal punto di vista psichiatrico, nessuna limitazione della propria capacità lavorativa nella sua precedente professione.
Il sanitario ha precisato che l'assicurato ha iniziato a sentirsi “spento” dal momento del suo rientro dalla __________ nel novembre dicembre 2002. Nel paese iberico l’assicurato asserisce infatti di non aver mai sofferto di questi stati ansio-depressivi e che un eventuale rientro in __________, paese dove vorrebbe vivere la sua vita, l'aiuterebbe notevolmente a ritrovare il suo equilibrio.
Il sanitario ha evidenziato inoltre che una riqualifica professionale non è auspicabile per il fatto che egli è fortemente motivato dalla volontà di trasferirsi in __________.
Tuttavia, se decidesse di restare in Ticino, il perito sostiene che sarebbe indicato che l’assicurato si rivolgesse ad un consulente professionale per studiare una ripresa lavorativa in un campo a lui congeniale dal punto di vista della preparazione tecnica e teorica. Egli precisa comunque che l’assicurato potrebbe svolgere un'attività professionale in un qualsiasi posto di lavoro, salvo in luoghi chiusi.
Tali valutazioni hanno trovato piena conferma presso il dr. __________ del SMR (doc. AI 27) e il dr. __________, medico responsabile SMR (doc. AI 46).
Per quanto attiene al certificato 20 ottobre 2004 del dr. __________, psichiatra (allegato C4 doc. X), seppur rilasciato da uno specialista che ha in cura l'assicurato dal marzo 2002, non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato e non conforme ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5);
inoltre il certificato del dr. __________ non fa stato di alcun peggioramento dello stato di salute dell'assicurato e le diagnosi da lui poste risultano invariate rispetto a quanto precedentemente attestato peritalmente.
2.8. Per quanto attiene all’aspetto fisico (internistico-virale), questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________, internista.
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista internistico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale incapacità lavorativa (25%) dell’assicurato nella sua precedente attività. Egli propone altre attività quali cameriere, operaio in una ditta __________ o bigliettaio nella __________. Il sanitario precisa tuttavia che la prognosi sull’evoluzione della malattia è estremamente riservata e che è ben probabile che in futuro le patologie di cui è portatore l’assicurato possano diminuire ulteriormente la capacità lavorativa.
In un certificato rilasciato pendente causa (con precisione il 6 settembre 2004, allegato C1 doc. X) il dr. __________ ha rilevato che l'infezione cronica da virus HCV in presenza di una coinfezione con virus HIV evolve rapidamente verso una cirrosi epatica. Per questo motivo raccomanda l'introduzione di una terapia specifica nel tentativo di arrestare il processo infiammatorio/fibrotico e di proteggere il fegato dall'insorgenza di tumori. Questa terapia può indurre il paziente ad una marcata astenia con peggioramento delle problematiche della sfera psichica preesistenti, principalmente dei disturbi depressivi, disturbi del sonno, neurologici, dolori generalizzati, caduta dei capelli, alterazione della pelle e delle mucose. Per il resto lo specialista non ha formulato alcun giudizio in merito all’eventuale natura invalidante dei problemi fisici evidenziati.
Ininfluenti appaiono anche i certificati medici 2 aprile 2003, 7 luglio 2004 e 25 agosto 2004 del dr. __________, dermatologo, che si limitano ad attestare sostanzialmente la cura di dermatiti, verruche ed herpes (cfr. allegati C2 doc. X) ed il certificato 8 aprile 2003 del dr. __________, oftalmologo, attestante per contro la cura di una forte iperemia diffusa della congiuntiva bulbare e tarsale (cfr. allegato C3 doc. X).
Questo TCA si rende conto del potenziale evolversi negativo della malattia e che a tutt’oggi non è ancora stato trovato un vaccino per debellare il virus HIV. Tuttavia, da quanto emerso dai rapporti medici e peritali, esistono validi rimedi farmacologici che permettono all’ammalato di poter continuare la propria vita lavorativa senza grossi impedimenti.
Il TCA ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va in ogni caso rilevato che in caso di peggioramento delle sue condizioni di salute con conseguente diminuzione della capacità lavorativa sarà comunque data la possibilità all’assicurato di inoltrare una nuova domanda di prestazioni.
In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura del 75% nella sua precedente attività di operaio e in quelle più confacenti indicate dal dr. __________.
Stante quanto sopra, la decisione contestata merita di essere tutelata mentre che il ricorso deve essere respinto.
2.9. Con il proprio gravame, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.
L’art. 61 lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con riferimenti).
Nel caso di specie, a prescindere dal questione a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente deve essere respinta, il ricorso 6 settembre 2004 risultando infatti già sin dall'inizio siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza del ricorrente tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti