Raccomandata |
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Incarto n.
ZA/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Zaccaria Akbas, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 marzo 2004 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Nell'ottobre 2001, __________ RI 1, nato nel 1956, di professione radiotecnico, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (riadattamento alla stessa professione e rendita), in quanto affetto da ernia discale con discreta stenosi recessuale L5 e sindrome lombo-vertebrale cronica (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica eseguita nell'aprile 2002 (doc. AI 18), per decisione 25 luglio 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all'assicurato un quarto di rendita dal 1° novembre 2001, argomentando:
" In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI)). Le rendite con un grado d'invalidità inferiore al 50% vengono versate qualora l'assicurato abbia il domicilio in Svizzera e vi risieda abitualmente. A determinate condizioni, ai cittadini svizzeri, dell'UE (Unione Europea), nonché dell'AILS (Associazione internazionale di libero scambio) può essere conferito un quarto di rendita anche se hanno il domicilio in uno stato dell'UE o dell'AILS.
Nei casi di rigore, alle persone aventi un grado d'invalidità tra il 40% ed il 49%, può essere versata una mezza rendita in sostituzione di un quarto di rendita, qualora abbiano il domicilio in Svizzera e vi risiedano abitualmente.
In caso di malattia di lunga durata, il diritto alla rendita nasce qualora vi sia stata un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media, senza notevoli interruzioni, durante un anno (art. 29 cpv. 1, lett. b LAI).
Il grado d'invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA), finora art. 28 cpv. 2 LAI)).
Esito degli accertamenti:
Dal 23.11.2000 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
● Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dottor __________ in data 3.04.2002, si evince l'inabilità del 50% nella professione svolta fino all'insorgenza del danno alla salute; attività generiche non richiedenti qualifiche professionali specifiche e rispecchianti le indicazioni mediche sono esigibili in misura completa.
Di seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 72'412.00
con invalidità CHF 38'821.00
perdita di guadagno CHF 33'591.00 = Grado d'invalidità 46%
Decidiamo pertanto:
Dal 01.11.2001 ha diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore." (Doc. AI 26)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall'avv. __________ RA 1, con la quale ha postulato l'assegnazione di una mezza rendita e la fissazione al 50% del grado d'invalidità, con decisione su opposizione 4 marzo 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:
" 3. Nel caso di specie, il dissenso manifestato dall'opponente è riferito essenzialmente alla valutazione compiuta dall'amministrazione nella fase di procedura di definizione del grado di invalidità, segnatamente all'entità dei redditi di raffronto presi in considerazione.
A questo proposito, occorre comunque precisare che l'operato dell'UAI appare del tutto conforme alle direttive federali dettate dalla giurisprudenza in vigore, le quali stabiliscono che, qualora l'assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del salario da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, secondo costante giurisprudenza, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("l'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari"), la consulente AI in integrazione professionale ha correttamente stabilito che l'assicurato, disponendo medicalmente di una capacità lavorativa del 100%, per rapporto all'esercizio di attività confacenti e nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni mediche, è in condizione di poter conseguire ancora dei redditi annui di almeno fr. 38'821.- (stato anno 2001); in merito va evidenziato che tale ammontare è riferito a professioni semplici, ripetitive, non qualificate e di carico leggero e che è stato definito tenendo anche in considerazione una riduzione complessiva del 15% motivata dallo svolgimento di attività presentanti un'ergonomia particolare.
Infondata è altresì la richiesta di diminuire il salario di riferimento in considerazione del fatto che i salari in Ticino sono notoriamente più bassi rispetto a quelli percepiti nel resto della Svizzera. I dati di riferimento sono infatti già riferiti al Canton Ticino (cfr. al proposito STCA 11.12.2003 in re B).
In questo senso pertanto le conclusioni della consulente in integrazione professionale e dell'UAI devono essere integralmente confermate e di riflesso pure il grado di invalidità stabilito nella misura del 46%.
Le ulteriori argomentazioni dell'opponente presentate a sostegno di una capacità di guadagno più esigua, riguardanti le possibili assenze intercorrenti che tendenzialmente peggioreranno nel tempo, non hanno un valore concreto probatorio. Da questo profilo, l'amministrazione è tenuta ad apprezzare il caso alla luce delle constatazioni mediche specialistiche oggettivamente documentate; nel caso in esame, le risultanze del rapporto peritale sono determinanti. Le certificazioni mediche del Dr. __________, prodotte dall'assicurato in sede di opposizione, risultano al contrario del tutto generiche, prive delle diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle constatazioni oggettive, della prognosi e delle eventuali osservazioni conclusive, e non possono pertanto essere considerate atte a modificare le conclusioni alla quali l'amministrazione è giunta." (Doc. AI 45)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. __________ RA 1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:
" 1. Nel contesto del petito formale si è qui richiesto all'Ufficio AI del
Canton Ticino di mettere a disposizione tutti i documenti che sono serviti quale base per calcolare la capacità di guadagno residua del qui assicurato __________ RI 1. Nonostante che nella sentenza si parli di dati ufficiali e di statistiche ufficiali, alla formale richiesta formulata al segretariato dell'Ufficio AI per l'invio della documentazione è stato risposto al sottoscritto che doveva rivolgersi all'Ufficio di statistica in quanto tali documenti, presso l'AI, non erano a disposizione.
Il sottoscritto ha quindi contattato l'Ufficio cantonale di statistica del Canton Ticino. Il competente funzionario ha riferito ha a disposizione i dati relativi agli stipendi medi nel Canton Ticino e nelle sue regioni. Il sottoscritto si è quindi rivolto all'Ufficio federale di statistica che, non è stato in grado di riferire se le statistiche menzionate esistono. Il conseguente invio di una richiesta per e-mail del 12 marzo 2004 è rimasto sinora senza risposta.
Ritenuto come i dati cui si fa riferimento furono già utilizzati nell'iniziale decisione dell'Ufficio AI che ha fatto oggetto di opposizione, è ora necessario che gli stessi siano inseriti nell'incarto cosi da permettere, in applicazione del principio della parità delle armi garantito dall'art. 29 CF, un contraddittorio sui documenti e sull'uso che ne viene fatto. Non essendo i documenti necessari per una chiara presa di posizione a disposizione, e non essendo stato possibile al sottoscritto acquisire gli stessi nonostante ripetuti tentativi, si richiede a questo Alto Tribunale di ordinare all'Ufficio AI di produrli e, allorché saranno prodotti, di assegnare al sottoscritto un ulteriore termine di 20 (venti) giorni per esprimersi.
Prova: - richiesta e-mail 12 marzo 2004 all'amministrazione
federale, doc. B
b) materialmente
1. L'opposizione presentata contro la decisione 25 luglio 2003 dell'Ufficio AI del Canton Ticino da parte di __________ RI 1 si articola in due momenti.
Il primo è l'opposizione formale 15 settembre 2003 ove egli sollecita una circostanziata contestazione sugli elementi utilizzati quale base di calcolo del grado percentuale di invalidità e il secondo sono delle osservazioni complementari all'opposizione, datate 20 ottobre 2003, che riferiscono, allorché è stato possibile raccogliere tutti i documenti medici, di quella che è la reale capacità lavorativa attuale del qui ricorrente.
2. Come detto sopra, visto che le risposte agli argomenti invocati nell'opposizione hanno carattere generico e che i documenti alla base del calcolo dell'Ufficio AI del Canton Ticino non sono integrati nell'incarto e su richiesta non sono stati messi a disposizione, non si potrà qui discutere degli elementi contestati utilizzati per il calcolo del grado percentuale d'invalidità. Non si può che ribadire quanto esposto nell'opposizione 15 settembre 2003 al capitolo III, punto 2 - elementi contestati, pag. 3-6. Le pagine da 3 a 6; dell'opposizione 15 settembre 2003 sono qui date per integralmente riprodotte.
Ci si riserva di ampliare dette argomentazioni dal momento nel quale la documentazione alla base del calcolo sarà messa a disposizione del qui ricorrente.
Prova: - opposizione 15 settembre 2003 di __________ RI 1, doc. C
3. Il ricorrente contesta che la determinazione del salario da invalido debba essere ricavata da un paragone teorico con degli stipendi medi riferiti ad un lavoro da lui esigibile.
Recita l'Ufficio AI del Canton Ticino nella propria decisione:
"... qualora l'assicurato non esercita alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del salario da invalido dev'essere ricavata dai rilievi statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2003 pag. 78 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3blbb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Il qui ricorrente, __________ RI 1, esercita un'attività lucrativa al 50% nella propria professione di tecnico-elettronico (ovvero l'evoluzione di quella che in precedenza era la professione di radiotecnico) presso una ditta di videogiochi (si tratta della __________).
Non siamo pertanto in presenza di un assicurato che non esercita alcuna attività lucrativa. Occorre ora determinare se l'assicurato sfrutta o meno appieno la propria capacità di guadagno residua.
Lavorando in ragione del 50 % presso la __________ il qui ricorrente percepisce uno stipendio del 50 % che corrisponde sostanzialmente al 50 % del reddito annuale senza invalidità.
Nella decisione iniziale del 25 luglio 2003 dell'Ufficio AI del Canton Ticino si pretende che, essendo il ricorrente inabile al 50 % nella professione svolta sinora a causa del danno alla salute, potrebbe esercitare delle attività generiche non richiedenti qualifiche professionali specifiche in ragione del 100 %. Si tratterebbe di lavori quali custode, responsabile di un magazzino ed altri di questa natura. Il reddito che egli potrebbe conseguire sarebbe di fr. 38'821.00 (sempre secondo la decisione del 25 luglio 2003 che è stata quindi confermata dalla decisione su opposizione qui impugnata).
Per contro, continuando al 50 % nella propria professione di radio-tecnico, su base 2001, il qui ricorrente avrebbe un reddito (da considerare in questa procedura) di fr. 36'206.00 (ovvero fr. 72'412.00che è il reddito annuo : 2). La differenza tra i redditi conseguibili è di fr. 2'815.00 annui.
Ora, riferire ad un tecnico-elettronico, già radiotecnico, che per sfruttare appieno la propria capacità di guadagno residua è obbligato a svolgere un'attività quale portinaio, quale custode o quale magazziniere è evidentemente conclusione che non è sostenibile. Lavorando al 50 % quale tecnico-elettronico, __________ RI 1 già sfrutta appieno le proprie capacità di guadagno residue. E pertanto non gli può essere imposto un cambiamento di professione per andare ad acquisire, in una professione più degradante, meno qualificata, più frustrante e, per il suo livello intellettuale, certamente umiliante, un aumento di reddito di fr. 2'800.- annui che corrisponderebbero mensilmente ad un importo inferiore a fr. 250.--.
Ne discende che __________ RI 1 va qualificato di persona che lavorando al 50 % nella sua professione già sfrutta appieno la propria capacità di guadagno residua.
In queste condizioni pertanto il tentativo di utilizzare un salario comparativo piuttosto che il salario realmente conseguito dal qui ricorrente non è proponibile in quanto non ci troviamo in una situazione nella quale l'assicurato non sfrutta appieno le proprie capacità di guadagno residue. Egli le sfrutta appieno nella misura in cui questo è da lui esigibile conto tenuto della sua formazione delle sue capacità intellettuali e della qualità della sua vita lavorativa.
Ne deriva che il ragionamento proposto dall'Ufficio AI va comunque cassato indipendentemente da quanto riferito al punto precedente in quanto non siamo in presenza di un assicurato senza attività lucrativa o che non sfrutta appieno le capacità lavorative residue come ipotizzato nella dottrina e giurisprudenza citata nelle motivazioni dell'impugnata decisione. In DTF 126 V 75, dispositivo, si rediga testualmente:
"ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalla statistiche salariali ".
E nelle motivazioni recita ancora la citata sentenza (pag. 76, consid. 3 b)/aa):
"Für die Bestimmung des trotz Gesundheitsshädigung zumutbarerweise noch realisierbaren Einkommens (Invalideneinkommen) ist primär von der berufliche-erwerblichen Situation auszugehen, in welcher der Versicherte konkret steht".
4. L'Ufficio AI tenta di banalizzare le osservazioni complementari presentate il 20 ottobre 2003 dal qui ricorrente dicendo che le ulteriori argomentazioni di ordine medico addotte non hanno un valore completo probatorio.
Tale conclusione è contestata. Sono stati prodotti con le osservazioni complementari all'opposizione 15 settembre 2003 del 20 ottobre 2003 due certificati medici, di due periodi diversi, rilasciati dal dr.med. __________ ed una lettera della __________ alla __________ (datrice di lavoro di __________ RI 1) che dimostrano come la capacità residua lavorativa di __________ RI 1 sia inferiore al 50 % nella professione di tecnico elettronico e verosimilmente inferiore al 100 % anche in qualsiasi altra attività.
Il sottoscritto aveva richiesto, nelle citate osservazioni complementari, di integrare nella decisione finale il nuovo fatto.
Veniva lasciata piena libertà all'Ufficio Al di decidere in qual modo voleva procedere ai rilevi e se riteneva opportuno un completamente dell'istruttoria. Nessuno ha preteso che i certificati medici del dr.med. __________ avessero valore di perizia o che gli stessi non avessero carattere generico.
Spettava però all'Ufficio AI disporre un eventuale ulteriore accertamento ed una perizia atta ad attestare se quanto riferito nei certificati medici dal dr.med. __________ poteva o meno avere un'incidenza sulla valutazione del grado d'invalidità del qui ricorrente.
Negare un complemento d'istruttoria in una procedura già aperta equivale a rinviare l'amministrato ad un'ulteriore procedura di revisione con un dispendio di costi, di tempo e di mezzi da parte della pubblica amministrazione sostanzialmente superiore. L'approccio dell'Assicurazione AI del Canton Ticino è pertanto contrario al principio dell'economia di giustizia e non merita protezione. Già per questo motivo la decisione impugnata va cassata e gli atti rinviati all'assicurazione invalidità affinché proceda ad un complemento d'istruttoria per l'accertamento della nuova situazione medica di __________ RI 1 e quindi, sulla scorta di detto accertamento, emani nuova decisione integrando nella stessa, così come richiesto, i fatti nuovi segnalati il 20 ottobre 2003." (doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:
" rilevato come l'atto ricorsuale riprenda i medesimi elementi già trattati in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione.
Due punti meritano tuttavia una precisazione.
L'assicurato auspica innanzitutto venga tutelato l'attuale assetto lavorativo. Non ritiene infatti proponibile un cambiamento di attività che frutterebbe in termini economici poco più di quanto l'interessato è ora in grado di guadagnare lavorando al 50% quale tecnico elettronico.
A tale opinione non può essere prestata adesione. Innanzitutto, se è vero che la differenza fra quanto l'assicurato sarebbe teoricamente in grado di conseguire svolgendo un'attività esigibile al 100% e quanto invece percepisce attualmente è contenuta, occorre tuttavia precisare che a livello di grado di invalidità l'incidenza è sensibile. Nel primo caso infatti il paragone dei redditi origina un grado di invalidità che apre il diritto ad un quarto di rendita, mentre nel secondo caso occorrerebbe riconoscere il diritto alla mezza rendita. Optando per quest'ultima possibilità si contravverrebbe fra l'altro al principio secondo il quale l'assicurato deve intraprendere quanto in suo potere per contenere al meglio il discapito economico cagionato dal danno alla salute.
Si rammenta inoltre che il salario teorico da invalido è frutto di una media statistica. Ciò significa che all'interno del settore considerato vi sono numerose professioni in cui il reddito base è superiore a quello ritenuto ai fini del calcolo.
Per quanto attiene all'aspetto medico, si rammenta che se all'amministrazione corre l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti rilevanti ai fini del giudizio, all'assicurato spetta il compito di collaborare attivamente, fornendo in particolare le necessarie prove atte a dimostrare che il giudizio al quale è giunta l'amministrazione non è corretto. Nel presente caso sono stati prodotti due certificati redatti dal curante, dottor __________. I medesimi tuttavia, oltre a certificare una incapacità lavorativa durevole del 50% (l'inabilità totale è limitata nel tempo), fatto questo incontestato, non costituiscono un mezzo probatorio idoneo, in quanto redatti in termini troppo generici. All'amministrazione non correva quindi l'obbligo d'effettuare indagini più approfondite.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso.
Per quanto attiene alla richiesta avanzata dal ricorrente, produciamo in annesso una copia della tabella TA 13, dalla quale sono desumibili i salari statistici nel settore privato per l'anno 2000 (i dati vengono aggiornati ogni due anni)." (doc. IV)
1.5. In data 17 maggio 2004, il ricorrente ha osservato:
" L'Ufficio AI del Canton Ticino parte dal presupposto (errato) che il calcolo teorico che paragona un reddito ipotetico in un'altra professione (o meglio nel caso concreto in un'attività senza nessuna qualifica professionale) sia in ogni caso esigibile laddove con il calcolo teorico di invalidità ne deriva per l'assicurato un grado percentuale di invalidità inferiore a quello che si otterrebbe se egli continuasse a esercitare la propria attività professionale (qualificata) in ragione del 50 %.
Tale asserzione contraddice in modo chiaro dottrina e giurisprudenza.
Si può esigere dall'assicurato che gli eserciti altra attività (o perlomeno utilizzare tale fatto per procedere al calcolo teorico della percentuale di invalidità), solo se ciò è esigibile tenuto conto della formazione professionale, delle capacità intellettuali e della qualità della sua vita lavorativa.
Pertanto l'Ufficio AI se vuole distanziarsi dalla concreta situazione professionale attuale dell'assicurato [contraddicendo quanto si riferisce in DTF 126 V 75, consid. 3b/aa) pag. 76] per il calcolo del tasso percentuale di invalidità deve provare e dimostrare che si può esigere da una persona con diploma federale di capacità, specializzata nella propria professione e con oltre 25 anni di attività professionale nel suo settore di passare ad una professione non qualificata con competenze che non esito a definire di pura manovalanza.
Una tale prova o dimostrazione non è contenuta in atti.
Osservazioni specifiche ai documenti IV 1-3
I documenti prodotti dall'Ufficio AI dimostrano che la procedura è trattata con leggerezza e che, anche in un formale procedimento di ricorso all'assicurato non sono forniti i dati oggettivi utilizzati. Ne deriva che il calcolo proposto nelle decisioni non è verificabile (o è addirittura errato). Ma vediamo in dettaglio.
a) documenti N 1-3 allegati alla risposta 3 maggio 2004
I documenti prodotti sono delle statistiche dell'Ufficio federale che riguarda il livello e la struttura dei salari in Svizzera nell'anno 2000 (si veda la nota relativa alla fonte in basso). In alto a destra i documenti indicano "Suisse 2000".
Nella decisione 25 luglio 2003 dell'Ufficio AI (cui rinvia per i dettagli la risposta 3 maggio 2004 a quest'Alto Tribunale) il salario cui si fa riferimento ricopiato e ripreso da quello esposto nell'incarto il 3 febbraio 2003 nella valutazione IP della consulente in integrazione professionale (signora __________) che indica in modo inequivocabile che il salario si riferisce all'anno 2001.
Se per il 2001 si utilizzano dei dati aggiornati delle tabelle relative all'anno 2000 va specificato su che base e con quali parametri statistici si procede all'aggiornamento!
I documenti prodotti non forniscono prova di quanto asserito in quanto non è verificabile il metodo di calcolo. È sollevata questa contestazione proprio perché, pur volendo, non è possibile comprendere come l'Ufficio AI giunge ai dati salariali contenuti nella decisione 25 luglio 2003 (e poi confermati il 4 marzo 2004).
b) calcolo del reddito annuo esigibile
Nella propria decisione l'Ufficio AI indica, quali basi per il calcolo teorico di invalidità, i seguenti redditi esigibili:
A. reddito esigibile senza invalidità fr. 72'412.00
B. reddito esigibile con invalidità fr. 38'821.00
il che corrisponde ad uno stipendio mensile (12 mensilità) di
A. fr. 6'034.00
B. fr. 3'235.00
Nessuno di questi dati trova riscontro nelle tabelle IV 1-3.
Per quanto attiene il reddito esigibile senza invalidità le tabelle menzionate indicano:
- 1+2 (lavoro molto esigente compiti difficili + lavoro indipendente
molto qualificato) Regione Ticino fr. 6'890.00
- 1 (lavoro molto esigente compiti difficili)
Regione Ticino fr. 9'154.00
- 2 (lavoro indipendente molto qualificato)
Regione Ticino fr. 6'196.00
Tutti i dati sono nettamente superiori al parametro utilizzato dall'AL.
Per quanto attiene il reddito esigibile con invalidità rileviamo (abbiamo riscontrato il dato base nella tabella di calcolo 3.02.2003 contenuta in incarto AI):
- dato utilizzato fr. 4'128.00
- dato tabelle IV 1-3, Regione Ticino fr. 4'027.00
Si pretende (nel calcolo di cui alla tabella in atti) procedere ad un aggiornamento del dato [da fr. 4027.00 (base 2000) a fr. 4128.00 (base 2001)] ma si dimentica di procedere allo stesso modo con il reddito esigibile senza invalidità che viene usato come parametro di confronto. Si confronta quindi un dato aggiornato (al 2001) con un dato non aggiornato (anno 2000). Il tutto, val la pena farlo notare, a sfavore dell'assicurato qui ricorrente.
Ma questo non è tutto.
Il reddito esigibile senza invalidità utilizzato (fr. 4'128.00) viene aumentato a fr. 4'313.00 in quanto le tabelle dell'Ufficio federale di statistica considerano per il calcolo 40 ore settimanali, mentre l'Ufficio AI ne considera 41,8.
Sennonché per il parametro di confronto (reddito esigibile senza invalidità) questo aumento viene tralasciato.
Quindi si confronta un dato maggiorato a due riprese (indicizzato ed aumentato di 1,8 ore a settimana) con un altro che non ha subito nessuno di questi due adeguamenti. E nuovamente, manco a dirlo, a sfavore dell'assicurato qui ricorrente.
Propongo qui, a scanso di equivoci, il calcolo con dati salariali paragonabili (utilizzo quelli contenuti nel calcolo/tabella 3.02.2003 in atti).
- Reddito ipotetico 2000 (senza invalidità)
come da IV 1-3 fr. 72'412.00
- Indicizzazione (come quella utilizzata per
il reddito esigibile con invalidità),
ovvero salario RSS 2001 aggiornato
sulla base di 41,8 ore settimanali:
(4313 : 4027) x 72'412 = fr. 77'554.70
Il calcolo del grado di invalidità si presente cosi:
Reddito annuo esigibile
- senza invalidità fr. 77'554.70
- con invalidità fr. 38'821.00
Perdita di guadano fr. 38'773.00 che corrisponde al 49,99 %,
ovvero arrotondato al 50 %
E si rilevi che il dato relativo al reddito senza invalidità non corrisponde con quelli dell'allegato IV 1-3 che prevedono nel 2000:
- livello qualificazione 1+2
(dato medio uomini, Regione Ticino):
6890 x 12 fr. 82'680.00
(dato che andrebbe ancora indicizzato e aggiornato sulla base di
41,8 ore lavorative a settimana)
- livello qualificazione
(dato medio uomini, Regione Ticino)
6196 x 2 fr. 74'352.00
(dato che andrebbe ancora indicizzato e aggiornato sulla base di
41,8 ore lavorative a settimana)
Utilizzando il parametro più sfavorevole al qui ricorrente avremmo il seguente calcolo del grado di invalidità
- reddito senza invalidità (anno 2000) fr. 74'352.00
- indicizzazione (come quella utilizzata
nei calcoli Ufficio AI, ovvero salario RSS
aggiornato sulla base di 41,8 ore settimanali
(4313 : 4027) x 741352.00 fr. 79'632.50
Reddito annuo con invalidità 2001
(come calcolato da Ufficio AI) fr. 38'821.00
Perdita di guadagno fr. 40'814.50
che corrisponde ad un grado di invalidità del 51,25 %
Ne discende pertanto che all'assicurato qui ricorrente, se si entra nel merito, va riconosciuto un grado di invalidità pari perlomeno al 50 %.
Prove: - incarto AI di __________ RI 1 che si richiama in edizione;
- qualora vi fossero dei dubbi si richiede una perizia di uno
specialista (matematico) che abbia a eseguire sulla scorta
delle tabelle IV 1-3, aggiornate per l'anno 2001, il calcolo
del grado di invalidità considerando redditi tra di loro
paragonabili.
Per questi motivi si richiede a codesto Lodevole Tribunale di ben voler risolvere come a petito di ricorso.
Mezzi di prova
Documenti e richiami già indicati nel ricorso ed inoltre:
Perizia: di uno specialista (matematico) che abbia a eseguire sulla
scorta delle tabelle IV 1-3, aggiornate per l'anno 2001, il calcolo del grado di invalidità considerando redditi tra di loro paragonabili." (doc. VI)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se __________ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità, ed in particolare, come chiede il ricorrente, al riconoscimento di un grado d'invalidità del 50%.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,
pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Il perito incaricato dall'UAI, dr. __________, reumatologo ed internista, in data 3 aprile 2002 ha rilevato:
" Valutazione
Il signor __________ RI 1, nato il __________1956, __________, __________, soffre da anni di dolori lombari esacerbati a fine anno 2000, attualmente presenti sordi in aumento da circa sei settimane intercalati da stilettate, irradianti a cintura quando sta seduto ma soprattutto irregolarmente alla gamba destra ventrolaterali nella coscia fino al ginocchio destro, raramente formicolii transitori alla gamba sinistra, nessun aumento dei dolori irradianti al colpo di tosse. I dolori lombari prevalgono, ultimamente appaiono anche di notte, diminuiscono camminando e stando in piedi ma specialmente cambiando posizione, aumentano stando seduto. L'assicurato è stato dichiarato inabile al lavoro al 50% dal 23.10.2001 ad ora nella sua professione di radiotecnico dipendente di una ditta di videogiochi. All'esame clinico noto un rachide tendente al piatto con una scoliosi lombare destroconvessa, la muscolatura è sbilanciata e decondizionata, di conseguenza la cervicale appare leggermente limitata ai movimenti senza che compaiano dolori, la colonna lombare è dolorante ai movimenti ed è così praticamente bloccata, l'assicurato si china flettendo nelle anche, si sorregge rialzandosi. Le anche presentano una mobilità normale indolore. Non sono presenti segni radicolari
Le lastre convenzionali della lombare confermano la scoliosi destroconvessa ed evidenziano una condrosi L4/5 e udosteocondrosi LS/S 1, alterazioni abbinate a spondilartrosi; la TAC della colonna lombare agli ultimi tre segmenti del 9 gennaio 2001, mostra come reperto principale, un'ernia distale mediana-paramediana a destra 14/5 che entra in contatto con la radice di L5 a destra.
L'assicurato presenta un'ottima collaborazione.
In base all'anamnesi, ai reperti clinici e agli esami complementari disponibili possiamo porre le diagnosi di sindrome lombospondilogena bilaterale prevalentemente a destra, cronica, su alterazioni degenerative della lombare (protrusione distale a base larga L3/4, condrosi L4/5, protrusione a base larga combinata con un'ernia paramediana destra in parte lussata verso caudale nel recesso laterale destro con restringimento abbastanza importante del recesso di L5 con leggero spostamento della radice verso dorsomediale al segmento I A15, osteocondrosi L5/S1, spondilartrosi plurisegmentali), disturbi statici del rachide (rachide tendente al piatto con minima ipercifosi altodorsale, scoliosi destroconvessa lombare), sbilancio e decondizionamento muscolare.
Lo stato di salute potrebbe essere migliorato con una ginnastica medica continua rivolta al riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura, le lombosciatalgie su patologia distale rispondono spesso favorevolmente ad un'applicazione peridurale di corticoderivati cristallini. Ricordiamo che l'assicurato nel maggio 2001 era stato degente presso la __________ di __________, dove i sintomi erano nettamente regrediti.
Sotto trattamento adeguato, l'assicurato è abile al lavoro nella misura del 100% ad un rendimento al 100% in un'attività con carichi variabili (carico massimo a 15 kg), con la possibilità di cambiare spesso la posizione del corpo, evitando possibilmente lavori che richiedono il doversi chinare ripetitivamente o movimenti di rotazione ripetitivi della colonna vertebrale.
Il lavoro attualmente svolto di radiotecnico per una ditta di videogiochi non è ergonomicamente favorevole per cui non permette all'assicurato una capacità lavorativa completa; nell'attuale attività (inabilità lavorativa al 50% è giustificata.
Rispondo alle vostre domande:
A. Basi cliniche
1. Anamnesi
Vedasi quanto precede.
2. Dati soggettivi dell'assicurato
Vedasi quanto precede.
3. Constatazioni obiettive
Vedasi quanto precede.
4. Diagnosi
Sindrome lombospondilogena bilaterale prevalentemente a destra, cronica, su
- alterazioni degenerative della lombare (protrusione discale a base
larga L3/4, condrosi L4/5, protrusione a base larga combinata con un'ernia paramediana destra in parte lussata verso caudale nel recesso laterale destro con restringimento abbastanza importante del recesso di L5 con leggero spostamento della radice verso dorsomediale al segmento L4/5, osteocondrosi L5/S1, spondilartrosi plurisegmentali),
- disturbi statici del rachide (rachide tendente al piatto con minima ipercifosi altodorsale, scoliosi destroconvessa lombare),
- sbilancio e decondizionamento muscolare
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Sotto trattamento adeguato (vedasi sopra), l'assicurato è abile al lavoro nella misura del 100% ad un rendimento al 100% in un'attività con carichi variabili (carico massimo a 15 kg), con la possibilità di cambiare spesso la posizione del corpo, evitando possibilmente lavori che richiedono il doversi chinare ripetitivamente o movimenti di rotazione ripetitivi della colonna vertebrale.
Il lavoro attualmente svolto di radiotecnico per una ditta di videogiochi non è ergonomicamente favorevole per cui non permette all'assicurato una capacità lavorativa completa; nell'attuale attività l'inabilità lavorativa al 50% è giustificata." (doc. AI 18)
In data 20 ottobre 2003, il legale del ricorrente ha prodotto due certificati medici del dr. __________, generalista, datati 18 agosto 2003 (incapacità lavorativa al 100% dal 17 febbraio 2003 al 4 maggio 2003 e incapacità lavorativa al 50% dal 5 maggio 2003 continua) e 16 ottobre 2003 (incapacità lavorativa al 100% dall'8 settembre 2003 al 29 settembre 2003; cfr. allegati doc. AI 43).
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.6. Per quanto concerne l'aspetto fisico, per la precisione reumatologico, l'assicurato con l'opposizione, ha chiaramente precisato di non contestare le risultanze mediche peritali (doc. AI 37 e I).
Con le osservazioni complementari del 20 ottobre 2003, il legale del ricorrente ha evidenziato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, producendo due certificati medici del dr. __________, internista (allegati doc. AI 43).
Questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, reumatologo ed internista (doc. AI 18).
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico lamentato dall’assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (50%) nella precedente professione di radiotecnico ed alla totale capacità lavorativa in attività leggere consone ai limiti funzionali esposti nella perizia. Sotto trattamento adeguato (ginnastica medica continua rivolta al riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura, doc. AI 18 pag 4), infatti, l'assicurato è abile al lavoro in misura completa con un rendimento al 100% in attività con carichi variabili (massimo 15 kg), con la possibilità di cambiare spesso la posizione del corpo, evitando lavori che richiedono il doversi chinare ripetitivamente ed evitando movimenti ripetitivi della colonna vertebrale.
A proposito dei certificati medici 18 agosto 2003 e 16 ottobre 2003 del dr. __________, gli stessi non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto del tutto generici, non sufficientemente circostanziati e non conformi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima attività svolta dall'interessato.
Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura totale in attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________ (reumatologo).
2.7. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del
caso alla consulente in integrazione professionale.
Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale 3 febbraio 2003 la
consulente ha osservato:
" Consulenza, discussione ed attitudine alla reintegrazione
La situazione complessiva, ovvero danno alla salute e le conseguenti limitazioni fisico-motorie, le conoscenze scolastiche di base e il tempo trascorso dal periodo della frequenza di una scuola, la motivazione dell'assicurato a restare nel settore professionale della prima scelta professionale, non ci permettono di argomentare per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionale dell'assicurazione invalidità; eventuali provvedimenti professionali non permetterebbero in tempi ragionevoli il recupero della capacità di guadagno e/o all'esclusione del diritto ad una rendita d'invalidità.
Un progetto di riqualifica professionale di base, in una professione che possa ambire a livelli salariali escludenti il diritto a rendita e/o al totale recupero della capacità di guadagno, dovrebbe prevedere una prima tappa di recupero delle conoscenze scolastiche di base (almeno un anno); quindi un percorso formativo per lo meno di tirocinio federale quadriennale e/o di scuola universitaria professionale; la difficoltà nel caso specifico sta pure nell'individuare una concreta attività lavorativa che contempli tutti i limiti fisici ed ergonomici conseguenti al danno alla salute (non sedentaria, senza carichi, che permetta il cambio di postura e che sia remunerata tra i 5/6 mila fr. al mese per tredici mensilità...).
All'insieme delle considerazioni si aggiunge la mancanza di motivazione del signor __________ a lasciare l'attuale professione e settore professionale; l'elettronica e l'elettrotecnica rispondono alle sue passioni; là dove lavora si è creato un clima di amicizia e di "tolleranza" nei confronti dei suoi impedimenti fisico-motori, per cui è suo interesse ed auspicio continuare l'attuale rapporto d'impiego nella misura consentita dal danno alla salute.
Dati economici
Dal punto di vista economico, se avesse potuto continuare a lavorare al 100% nella sua funzione, lo stipendio nel 2001 sarebbe stato pari a fr. 72'412.- annui (vedi scritto del DL del 30 novembre 2001); attualmente la ditta versa solo la metà dello stipendio e l'assicuratore malattia perdita di guadagno parte del restante sottoforma i IG malattia al 50%.
Conclusioni
Nel caso specifico non ci sono i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionale volti ad un recupero della capacità dì guadagno in un lasso di tempo ragionevole; il danno alla salute, la specificità delle mansioni esercitate finora, le attitudini di questo assicurato unitamente alla motivazione del signor RI 1 a continuare ad esercitare la sua attuale funzioni di Tecnico, non mi permettono di pensare alla possibilità di ridurre il grado d'invalidità tramite provvedimenti d'integrazione professionale a carico dell'AI e con questo la possibilità di escludere il diritto ad una rendita.
Si propone la definizione della pratica favorendo il mantenimento dell'attuale situazione d'integrazione (anche se al 50%), quindi con un calcolo dei redditi basato sulle statistiche RSS.
Calcolo
R2
• 2001 = fr. 38'821.- Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
indicizzata al 2001, attività semplici ripetitive non
qualificate di carico leggero (con riduzioni di
ergonomia del 15% a partire dai dati mediani)
R1
• 2001 = fr. 72'412.- Tecnico presso la __________
Capacità di guadagno residua: 53,61%" (doc. AI 25)
2.8. In merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione professionale va osservato quanto segue.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.
1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i
provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.
Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 3 febbraio 2003 la consulente, tenendo conto delle risultanze peritali e specialistiche (doc. AI 18), ha evidenziato che nel caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della capacità di guadagno, e ciò in quanto non ci sono i presupposti per un recupero in un lasso di tempo ragionevole: il danno alla salute, la specificità dell'attività esercitata finora, le attitudini dell'assicurato unitamente alle sue motivazioni a continuare ad esercitare la sua attuale professione, non permettono di ipotizzare una riduzione del grado d'invalidità tramite provvedimenti d'integrazione a carico dell'AI.
2.9. Ora, stante l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi, ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.
Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale radiotecnico (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).
Come detto (cfr. consid. 2.3), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, il diritto alla rendita dell'assicurato parte dal 1°
novembre 2001 (inabilità lavorativa al 100% dal 23 novembre 2000 ed al 50% dal
18 giugno 2001, cfr. doc. AI 8), indi per cui il raffronto dei redditi è da far
risalire a quell'anno.
2.9.1. Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 3
febbraio 2003 la consulente in integrazione ha preso in considerazione
l’importo annuo di fr. 72'414.-- quale salario conseguibile nel 2001
(doc. AI 25), che corrisponde a quanto dichiarato dal datore di lavoro
nell'ottobre del 2001 (doc. AI 5).
Considerando un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini
nominali (La vie économique 8/2004, tabella
B10.2), per il 2002 il
salario da valido deve essere cifrato in fr. 73'717.-- (72'414: 100 x 1.8 + 72'414) e per il 2003 in fr. 74'749.-- (73'717 :
100 x 1.4 + 73'717).
2.9.2. Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).
Nella fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico (doc. AI 18) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 25).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.
Per quanto riguarda l'applicazione di
suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non
criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari
statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella
relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno
2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,
consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile
1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004
nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato
aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali
oppure quelli nazionali).
Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 8/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).
Per il 2001 la situazione à la seguente.
Il reddito da invalido stabilito per il 2000, riportato su 41,7 ore (La Vie économique 8/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 8/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2001 a fr. 51'626.-- ([50'498 : 41.8 x 41.7] x 1902 : 1856).
Ritenuta una riduzione del 25% stabilita dalla consulente in integrazione (cfr. tabella sub. doc. AI 25) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (STFA del 30 giugno 2000 nella causa B., pag. 5; DTF 126 V 75) - dal raffronto del reddito da invalido di fr. 38'719.-- con quello da valido, di fr. 72'414.--, risulta un’incapacità al guadagno del 46.53% (72'414 – 38'719 x 100 :72'414), arrotondata al 47% (secondo la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).
Per il 2002 la situazione à la seguente.
Il reddito da invalido stabilito per il 2001, riportato su 41,7 ore (La Vie économique 8/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 8/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2002 a fr. 52'467.-- ([51'626 : 41.7 x 41.7] x 1933 : 1902).
Ritenuta una riduzione del 25% (fr. 13'117.--), dal raffronto del reddito da invalido di fr. 39'350.-- con quello da valido di fr. 73'717.--, risulta un’incapacità al guadagno del 46.62% (73'717 – 39'350 x 100 : 73'717), arrotondata al 47%.
Per il 2003 la situazione à la seguente.
Il reddito da invalido stabilito per il 2002, riportato su 41,7 ore (dato verosimilmente riconfermato anche per il 2003 [il più recente dato a disposizione è quello riferito al 2002, La Vie économique 8/2004, Tabella B9.2]) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 8/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2003 a fr. 53'146.-- ([52'467: 41.7 x 41.7] x 1958 : 1933).
Ritenuta una riduzione del 25% (fr. 13'287.--), dal raffronto del reddito da invalido di fr. 39'859.-- con quello da valido di fr. 74'749.--, risulta un’incapacità al guadagno del 46.67% (74'749 - 39'859 x 100 : 74'749), arrotondata al 47%.
Visti i risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2004 (anno in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità risulti inferiore al 50%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad una mezza rendita.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
2.10. L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti medici e una perizia matematica.
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione dell'incapacità al guadagno dell'assicurato sino al momento della decisione impugnata, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.
Se le sue condizioni di salute dovessero comunque effettivamente peggiorare, al ricorrente sarà data la possibilità di introdurre una domanda di revisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti