Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.27

 

ZA/RG/td

Lugano

3 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2004 di

 

 

RI1

rappr. da: RA1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 marzo 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel maggio 2003, RI1, nato nel 1954, di professione muratore, dall'agosto 1999 quale indipendente, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita d'invalidità, in quanto affetto da dolori ai piedi bilaterali su turbe statiche e crisi gottose recidivanti, periartropatia omero-scapolare cronica a destra (doc. AI 1, 14).

 

                                         Sulla base della documentazione medica ed economica acquisita agli atti, per decisione 3 settembre 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda di prestazioni, argomentando:

 

"  In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).

 

Il grado d'invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA), finora art. 28 cpv. 2 LAI).

 

Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.

 

Esito degli accertamenti:

 

●  Dalla documentazione medica raccolta agli atti ed in particolare dal rapporto medico stilato dal Dr. __________ e dal dossier trasmessoci dalla __________ risulta che lei quale muratore presenta un'incapacità lavorativa del 50%.

●  Sono per contro esigibili a tempo pieno attività leggere con possibilità di alternare posizione eretta e posizione seduta, dove non si debba regolarmente effettuare spostamenti specialmente su tragitti sconnessi e dove non si debba maneggiare oggetti sopra l'orizzontale.

●  In tali attività può conseguire un reddito pari a fr. 37'874.- annui, i quali, confrontati con quanto conseguito prima dell'insorgenza del danno alla salute (fr. 12'500.- annui, vedasi a tal proposito notifica di tassazione 2001/2002) non determinano alcuna perdita economica.

●  Non vi è pertanto diritto a rendita o provvedimenti professionali.

 

Decidiamo pertanto:

 

●  La richiesta di prestazioni è respinta." (doc. AI 20)

 

                               1.2.   Con opposizione 30 settembre 2003, l'assicurato ha osservato:

 

"  2. Per quanto attiene al grado di invalidità medica ci si rinvia ai referti medici, sottolineando comunque che personalmente il tasso del 50% è al minimo, in quanto – come esposto dal dr. __________ – mi dovrei sottoporre a due interventi chirurgici, senza una garanzia di successo e ritorno ad una capacità lavorativa se non del 100% almeno poco lontana.

 

In tale senso chiedo comunque una verifica peritale.

 

3. Indipendentemente da queste considerazioni, la decisione non convince dal profilo economico.

Si raffronta infatti il reddito imposto nella tassazione 2001-2002 in fr. 12'500.- con l'ipotetico reddito di fr. 37'874.-.

 

 

 

 

Mi permetto due osservazioni:

 

- la prima:

il reddito di fr. 12'500.- era quello risultante dal primo anno di mia attività indipendente, avendo ritenuto di lavorare quale muratore in proprio.

 

Già il periodo di lavoro, avevo iniziato nell'autunno 1999 era limitato ed anche l'economia era in ribasso, per cui occorre pur ammettere un guadagno limitato.

Per contro nel periodo precedente la mia tassazione portava un reddito globale di fr. 77'527 oltre un reddito di altra fonte di 11'241 (reddito della moglie).

 

Ora pur non chiedendo che si tenga in considerazione l'importo totale di fr. 77'527, si reputa logico e corretto ammettere che quale muratore in proprio potessi e dovessi arrivare ad un reddito lordo di almeno 50'000.- franchi.

Con questo ragionevole importo si arriverebbe in ogni modo a superare la soglia dei fr. 37'874.- posti dalla vostra decisione, e quindi una perdita accertata di almeno 13'000.- costituente il danno economico.

 

In tale senso si giustifica la revisione della vostra decisione.

 

Seconda osservazione:

 

la situazione economica attuale con l'invalidità riconosciuta, l'età stessa, rende difficile per non dire esclusa, ogni possibilità di trovare una occupazione corrispondente alle capacità del sottoscritto, per cui il reddito indicato è puramente teorico e per nulla realizzabile.

 

Per queste considerazioni complessive si ritiene quindi che la decisione possa venir riesaminata e che venga così emessa una nuova decisione che riconosca una effettiva rendita sufficiente almeno alla copertura delle spese considerando un reddito annuale di fr. 50'000.-." (doc. AI 19)

 

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, con decisione su opposizione 12 marzo 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:

 

"  Nel caso di specie, occorre ricordare che l'UAI è pervenuto alla decisione negativa del 03 settembre 2003 dopo aver innanzitutto esaminato attentamente il caso del lato medico. Di conseguenza, da questo profilo gli atti appaiono chiari e non lasciano spazio ad interpretazioni diverse, ragione per cui non vi sono elementi per scostarsi da questi referti. A questo proposito, bisogna d'altro canto rilevare che l'assicurato, in sede di opposizione, non ha fornito eventuali mezzi di prova atti ad inficiare la validità della documentazione servita all'esame del diritto a prestazioni.

Per quanto attiene al reddito ipotetico proveniente da attività lucrativa indipendente, l'UAI ha ritenuto un importo pari a fr. 12'500.-, fondandosi sulla notifica di tassazione 2001-2002. L'opponente sostiene che tale reddito non può fungere da solida base, in quanto si riferisce al primo anno di attività. Orbene, anche volendo considerare che l'azienda avrebbe frattanto conosciuto un certo sviluppo, quanto meno il reddito in questione non avrebbe sicuramente raggiunto livelli tali da giustificare l'assegnazione di una rendita d'invalidità.

In merito invece al reddito da invalido, si deve evidenziare che, giusta la giurisprudenza in vigore, qualora un assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. eb/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).Va d'altronde rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che non possono mettere a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% alfine di considerare quei fattori che nel singolo caso sono suscettibili di influenzare i reddito (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, VSI 2002 pag. 64). In applicazione dei citati criteri, l'UAI ha determinato che l'assicurato, sfruttando appieno la sua capacità lavorativa e di guadagno in una professione rispecchiante le indicazioni e le controindicazioni mediche, è in grado di poter conseguire ancora un reddito annuo di almeno fr. 37'874.- (stato anno 2000), ammontare conseguibile in un mercato del lavoro supposto in equilibrio e stabilito tenendo anche favorevolmente conto della riduzione complessiva massima del 25% dettata da contingenze particolari e dall'esercizio di attività leggera. Dunque, in considerazione degli aspetti e degli elementi messi in luce, corre l'obbligo di riconoscere come la decisione impugnata del 03 settembre 2003 debba meritare conferma.

Va infine aggiunto che il compito dell'amministrazione consiste nello stabilire in abstracto la capacità di guadagno residua, indipendentemente quindi dalle fluttuazioni congiunturali.

A titolo abbondanziale va comunque detto che, anche qualora l'UAI dovesse procedere al raffronto del reddito da invalido di fr. 37'874.- con il reddito da indipendente ipotizzato dall'assicurato stesso in fr. 50'000.- annui ma tuttavia assolutamente non comprovato, il discapito economico non consentirebbe in ogni caso la concessione di rendita, venendosi a situarsi a valori nettamente inferiori ad almeno il 40%." (doc. AI 25)

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 26 aprile 2004, l'assicurato, rappresentato dallo Studio legale RA1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, chiedendo inoltre di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio:

 

"  Nella propria opposizione il signor RI1 ipotizzava di poter guadagnare quale indipendente che lavorava al 100% almeno fr. 50'000.- all'anno.

Ma come ha rettamente specificato l'Ufficio statuente anche in questo caso, non si sarebbe confrontati ad un danno economico sufficientemente rilevante, secondo i (noti) parametri AI.

Sia il ricorrente (peraltro di semplicissima estrazione sociale e assolutamente non cognito) che l'Ufficio AI hanno sbagliato.

In effetti data la particolarità della situazione – e segnatamente il fatto che (in pratica) l'unico momento in cui il signor RI1 lavorava ed era ancora stabilmente abile al lavoro al 100% - era quando lo stesso lavorava ancora quale dipendente.

Per cui il reddito da considerare non può che essere l'ultimo risalente ad un tale periodo e dunque fr. 77'527.-.

E questo a maggior ragione se si pensa che il signor RI1 si è visto costretto ad iniziare un'attività quale indipendente – di cui peraltro non era neppure cognito (amministrazione, fatturazione, ecc…) – e che non ha mai potuto esercitare a tutti gli effetti per i (noti) problemi poc'anzi esposti.

 

Prove: documenti, ev. audizione del sig. RI1, testi, edizione documenti dalla ditta __________ (attualmente radiata) e dalla __________ di __________, richiamo incarto dall'Ufficio del lavoro, dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità, dalle agenzie di collocamento ed ogni altra ammessa.

 

In diritto:

 

Ad ogni buon conto, il signor RI1 si aspettava di venire sottoposto almeno all'esame di un medico AI, o, quantomeno, di venir chiamato per un colloquio che chiarisse la sua situazione, anche finanziaria.

 

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la definizione dell'art. 4 LAI, sono un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione invalidità.

L'incapacità di guadagno equivale alla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto che egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.

Il grado di invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado di invalidità (art. 16 LPGA).

 

Come si evince dall'ultima visita medica effettuata dal Dr. __________, il signor RI1 ha subito la rottura del tendine della spalla destra, infortunio questo che gli causa dei costanti dolori nonché la diminuzione della funzione della spalla stessa, ciò che necessariamente limita moltissimo il suo lavoro poiché va da sé che una buona mobilità della stessa è un presupposto fondamentale per lo svolgimento di un'attività come muratore (doc. G).

In ispecie, per la determinazione della perdita di guadagno, è stato erroneamente tenuto conto di un reddito di fr. 12'500.- fondato sulla notifica di tassazione 2001-2002. Tale importo non può assolutamente essere ritenuto valido, considerato che fedefacente è il reddito conseguito – appunto – come salariato e non come indipendente, poiché durante quest'ultima attività egli, a causa dei molteplici e notevoli disagi alla spalla, ha dovuto ridurre la mole di lavoro, ciò che comporta conseguentemente anche una riduzione del guadagno, così come della possibilità di lavorare che de facto gli ha impedito – malgrado un'abilità lavorativa al 50%, di lavorare sempre e regolarmente al 50%. Anche a questo proposito si fa riferimento alla copiosa documentazione medica attestante la limitata capacità lavorativa del signor RI1.

 

L'unico importo possibile e veritiero per procedere al raffronto di legge è dunque quello che risulta dalla tassazione 1999-2000, ammontante a fr. 77'527.- (doc. H).

 

Nella denegata ipotesi in cui codesto On. Giudice non dovesse condividere quanto appena esposto – e dunque considerare contro buona fede ed ogni logica il reddito conseguito quando lo stesso era indipendente ma già (ed in modo rilevante) inabile al lavoro – si sottolinea quanto segue.

In particolare si ribadisce come il signor RI1 – data la propria formazione e la propria esperienza di vita – non conoscesse e non fosse cognito della procedura, dei presupposti e dei termini relativi alla propria richiesta AI.

Lo stesso quando nella propria opposizione ha indicato fr. 50'000.- quale reddito conseguibile da indipendente, ha proceduto ad una stima personale dettata dalla sua (pochissima!) esperienza nel ramo quale imprenditore e ignaro dei termini generali di categoria.

In effetti è notorio che un muratore – in un mercato equilibrato ed in grado di lavorare al 100% - possa guadagnare e guadagni ben più di un muratore dipendente, per cui più di fr. 77'527.-.

In ogni caso più dei fr. 12'500.- di cui ha tenuto conto l'Ufficio AI, più dei fr. 50'000.- - menzionati dal signor RI1 e più dei fr. 77'527.- che a titolo prudenziale si menziona qui quale parametro.

Nulla muta a ciò il fatto che il signor RI1 abbia dichiarato alla cassa AVS un reddito annuale di soli fr. 35'000.-.

 

In effetti come d'uso nel ramo (ma non solo!) un tale importo è stato prudenzialmente tenuto basso.

Pertanto, nella denegata ipotesi che non venisse riconosciuto l'ultimo reddito conseguito da dipendente, si chiede che venga tenuto conto di un reddito ipotetico di fr. 77'527.-, ossia un reddito che un muratore indipendente potrebbe conseguire, dopo aver superato il periodo di avviamento, ciò che è sicuramente avvenuto visto che egli svolge tale attività dal 1999 e che ha sulle spalle l'esperienza di una vita trascorsa come muratore.

 

Abbondanzialmente va rilevato che il signor RI1 vorrebbe continuare ad esercitare la sua professione di muratore, l'unica da lui mai svolta. Egli è altresì ben disposto a seguire dei corsi di riformazione professionale che gli permetterebbero di svolgere un'attività lavorativa complementare a quella di muratore, tenuto naturalmente conto della sua età, del grado di scolarizzazione nonché delle sue condizioni di salute.

Riformazione professionale che bisognerebbe in ogni caso "concedere" al signor RI1, anche nel contesto in cui lo si ritenga abile a "lavori leggeri" al 100%.

In effetti egli – che non ha neppure terminato le scuole dell'obbligo e che ha sempre e solo fatto il muratore – non ha le conoscenze sufficienti per svolgere (senza formazione preliminare) nessuno di questi "lavori leggeri".

Va inoltre rilevato che l'istituto assicurativo a cui è affiliato il signor RI1 a fine mese sospenderà l'erogazione delle indennità giornaliere per perdita di guadagno, per raggiungimento del tempo massimo.

 

Visto quanto precede, si chiede che venga riesaminato il caso del signor RI1 alla luce di quanto riscontrato nell'ultima visita medica del 1° marzo 2004.

 

Concludendo il ricorrente postula l'annullamento del giudizio querelato e il riconoscimento a tutti gli effetti un'incapacità lavorativa del 50%.

 

Il signor RI1, a causa del già citato stato di salute ha conseguito un reddito insufficiente e non è in grado di sopperire alle spese giudiziarie e di patrocinio, come risulterà dal certificato municipale che verrà prodotto non appena la competente autorità del suo Comune di domicilio lo avrà ritornato con il preavviso del caso, pertanto egli postula di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

 

"  Nel proprio allegato ricorsuale l'assicurato contesta principalmente il reddito ipotetico senza invalidità.

Egli sostiene che l'amministrazione avrebbe dovuto riferirsi non al reddito percepito quale indipendente, bensì a quello guadagnato quale dipendente, in quanto al momento in cui è stata avviata l'attività indipendente il danno alla salute avrebbe già  pregiudicato in misura rilevante la capacità lavorativa.

Postula pertanto venga conteggiato il reddito che risulta dalla tassazione 1999/2000.

 

Ammesso e non concesso che il reddito di riferimento sia quello riferito agli anni 1997/1998, il risultato non muterebbe comunque. Il guadagno in questione ammonta infatti a 36'234.- franchi, e non a 77'527.- franchi. Quest'ultimo importo ingloba infatti anche il reddito conseguito dalla moglie nel medesimo periodo.

Ora, considerato che il reddito ipotetico da invalido è stato fissato in fr. 37'874.- annui, appare chiaramente che l'eventuale percentuale di invalidità (l'aggiornamento dei redditi potrebbe comportare minime variazioni) si situa ben al di sotto non solo del limite pensionabile, ma anche di quello che potrebbe giustificare un'eventuale riqualifica professionale.

 

Per quanto attiene invece all'aspetto medico, la documentazione presentata con l'allegato di ricorso non evidenzia uno stato di fatto diverso da quello a suo tempo valutato. Per ulteriori dettagli si rinvia comunque al rapporto stilato dal nostro Servizio medico, in annesso." (doc. III)

 

                               1.5.   In data 14 maggio 2004, il ricorrente ha osservato:

 

"  Nel Merito 

Ad III) parzialmente ammesso

 

Alla luce di informazioni errate fornite dal signor RI1 alla scrivente legale, nell'allegato ricorsuale si è indicato come fedefacente il reddito indicato nella notifica di tassazione 1999/2000, ossia fr. 77'527.- poiché – appunto – il ricorrente aveva erroneamente indicato che tale importo era quanto da lui percepito, e non invece la somma dei redditi dei coniugi.

Come ben si evince da doc. III bis prodotto con la risposta, il signor RI1 ha percepito un reddito di soli fr. 36'234.- poiché già costretto a lavorare a tempo parziale e a questo proposito si rimanda alla copiosa documentazione medica allegata al ricorso di data 26 aprile 2004, dalla quale risulta inequivocabilmente che lo stesso è stato per lunghi periodi inabile al lavoro.

 

Ad ogni buon conto, il signor RI1 – non senza sorpresa della scrivente legale – è risultato essere in possesso di un diploma di muratore (doc. I), conseguito nel 1997, pertanto se lo stesso venisse assunto da un'impresa di costruzioni, egli, quale muratore diplomato percepirebbe un salario mensile minimo di fr. 4'905.-, tredicesima non compresa; in effetti secondo la tabella prodotta sub doc. L egli rientra nella classe salariale Q.

Orbene, come noto il contratto collettivo nazionale di lavoro, in ispecie il CNM, dell'edilizia e del genio civile, è un contratto collettivo dichiarato di obbligatorietà generale e, come ben si evince dalla tabella prodotta sub doc. M, esso ha valenza per tutto il territorio confederato.

I parametri in esso contenuti rappresentano i minimi salariali, perciò a titolo prudenziale si può sicuramente ritenere valido il dato ivi contenuto di fr. 4'905.-.

Il salario lordo annuo, comprensivo di tredicesima, ammonterebbe pertanto a fr. 63'765.-.

Come già ampiamente argomentato in sede ricorsuale, poiché il ricorrente, allorquando si è visto costretto a mettersi in proprio, già soffriva dei molteplici e notevoli disagi alla spalla, ha dovuto ridurre la mole di lavoro, ciò che ha conseguentemente comportato una riduzione del guadagno.

Ed è proprio alla luce della precedente considerazione che si chiede che codesto Onorevole Giudice tenga conto quale importo determinante ciò che il signor RI1 sarebbe ora, in un mercato del lavoro equilibrato, in grado di guadagnare, tenuto conto delle sue qualifiche professionali, quale lavoratore dipendente.

 

Ad) III bis ammesso

 

Ad) III ter parzialmente contestato

Come già indicato in sede di ricorso, le condizioni di salute del signor RI1 da quando è stata resa la decisione su opposizione dall'UAI a quando è stato presentato il ricorso sono peggiorate nel senso che è stata confermata, tramite esami radiologici, la rottura del tendine della spalla destra. Circostanza questa che riduce notevolmente l'attività del muratore, come peraltro ammette la stessa Dott.essa __________, quando afferma che il problema concerne le "limitazioni funzionali i quali comportano di evitare attività lavorative che richiedono di maneggiare regolarmente oggetti sopra l'orizzonte".

Trattandosi in casu di un muratore mi si dica come egli possa esercitare pienamente la sua attività se lo stesso deve imperativamente evitare di maneggiare regolarmente oggetti sopra l'orizzonte.

Ad ogni buon conto, si sollevano delle perplessità circa l'attendibilità di un referto medico allestito senza aver mai esaminato il paziente." (doc. V)

 

                               1.6.   In data 24 maggio 2004, l'UAI ha osservato:

 

"  Con riferimento alle ulteriori osservazioni presentate dal ricorrente, si tiene unicamente a precisare che dalla documentazione emerge sì che l'assicurato ha subito nel corso del 1992 un trauma distorsivo alla spalla destra, ma risulta altresì che l'evento si è risolto positivamente. L'attività di muratore ha infatti potuto essere svolta ancora per parecchi anni senza problemi (cf. per es. rapp. __________ 28.10.1996, rapp. dott. __________ 5.5.1998 (sub doc. 14)). Si nota inoltre che anche l'inizio dell'inabilità lavorativa duratura non è imputabile alla problematica alla spalla ("per quanto riguarda tale patologia il RI1 non risulta attualmente inabile nella sua professione", rapp. dott. __________ 18.7.2002, inc. CM).

 

Per tale ragione appare corretto riferirsi al reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire quale muratore indipendente.

Se tale reddito avrebbe potuto conoscere un certo sviluppo nel corso degli ultimi anni, quanto meno non avrebbe sicuramente raggiunto un limite tale da originare, paragonato al salario ipotetico da invalido, il diritto ad una rendita d'invalidità." (doc. VII)

                                     

                                     

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

 

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione dell’AI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se RI1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Nella fattispecie, dalla refertazione medica agli atti risulta in particolare quanto segue:

 

- con rapporto medico 18 luglio 2002, il dr. __________, internista, ha certificato:

 

"(…)

Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

- Pes planus sinistro e destro pronunciato

 

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

1. Sindrome di attrito sotto-acromiale della spalla sinistra, e periartropatia omeroscapolare a destra

2. Esito di podagra metacarpo-falangeale alluce destro

 

Valutazione e conclusioni

Il RI1 risulta inabile al lavoro in forma completa dal 29.04.2002 in ragione di un attacco di gotta all'alluce destro, sintomatologia attualmente completamente regredita. Per quanto riguarda la gotta il RI1 non presenta attualmente delle limitazioni, e non risulta inabile al lavoro. Propongo di mantenere il trattamento profilattico secondario con del Allopurinolo. Presenta inoltre una periartropatia omero-scapolare destra, sintomatologia di lungo corso, presente già antecedentemente l'attacco di gotta. All'esame clinico test di Jobe positivo con rotazione interna ed esterna sotto resistenza senza dolori. Per quanto riguarda tale patologia il RI1 non risulta attualmente inabile nella sua professione. Propongo comunque qualora dovesse riesacerbare la sintomatologia, un approccio conservativo fisioterapico.

 

Il RI1 attualmente lamenta una sintomatologia alla posizione eretta e deambulante, di origine statica in ragione di un pes plaus dalle due parti molto pronunciato. Dal profilo terapeutico propongo l'applicazione di sostegni plantari dalle due parti, e prevedo un tempo di guarigione di circa 2-3 settimane. Per quanto concerne l'inabilità lavorativa, propongo di mantenere un'inabilità lavorativa al 50% per ancora tre settimane dall'applicazione dei plantari, per poi passare ad una abilità lavorativa completa.

 

Ritenendo di aver risposto in modo esauriente ai quesiti da voi posti rimango a disposizione per ulteriori precisazioni e colgo l'occasione per porgervi i miei più cordiali saluti." (allegato doc. AI 13).

 

- con rapporto 23 agosto 2002, il dr. __________, internista e reumatologo, ha rilevato:

 

"  (…)

Discussione:

Per quanto riguarda la spalla i disturbi sono prevalentemente notturni o a riposo, mentre in movimento e durante il giorno la situazione è sopportabile. Persiste una lieve ipotrofia della muscolatura scapolare, la mobilità risulta inoltre limitata con impossibilità di elevazione del braccio sopra l'orizzontale e alla presa del grembiule dal basso. Non ho trovato una limitazione significativa della mobilità della colonna cervicale e lombare, attualmente prive di dolori. E' prematuro valutare l'efficacia dei plantari, appena confezionati.

Al momento non sembrano dunque esserci patologie acute ed il decorso sembra stabile. La valutazione della capacità lavorativa non è facile in questo paz. di professione muratore in proprio senza dipendenti.

Evidentemente vi è una certa limitazione nella possibilità di carico e di movimento della spalla dx. Per quanto riguarda i piedi i disturbi dovrebbero essere controllabili con dei plantari e delle calzature adeguate, per cui è attualmente prematuro esprimersi su una loro incidenza sulla capacità lavorativa. La capacità lavorativa del 50% mi sembra comunque per il momento giustificabile, non sono comunque in grado di fare delle proiezioni a medio-lungo termine. E' inoltre arduo farsi un'idea della effettiva riduzione di capacità di guadagno del paz., che sembra comunque esser ridotta di un buon 50% in questi ultimi mesi." (allegato doc. AI 13)

 

- con rapporto 27 novembre 2002, il dr. __________, fisiatra e reumatologo, ha evidenziato:

 

"  Diagnosi

-   Disturbi statici dei piedi (piatti/trasversopiatti) con metatarsalgia cronica bilaterale

-   Periartropatia omero-scapolare tendinotica cronica a destra con modico limite funzionale per la rotazione interna

-   Anamnesticamente iperuricemia con podagra a destra (04/02)

 

Commento

Il paziente si ritiene limitato nelle sue capacità fisiche in misura da non poter lavorare oltre al 50% quale muratore in proprio. La patologia soggettivamente dominante sono dolori metatarsali bilaterali da attribuire ad alterazioni statiche dei piedi senza che vi siano reperti clinici indicativi per un'affezione reumatica infiammatoria. Dalla crisi gottosa avvenuta in aprile di quest'anno (podagra a destra) non sussistono alterazioni funzionali o strutturali evidenti.

Quale patologia secondaria il paziente riferisce di dolori alla spalla destra, risentiti specialmente di notte nell'ambito di una periartropatia omero-scapolare in rotazione interna.

L'insieme delle alterazioni funzionali presenti possono a mio modo di vedere giustificare un'inabilità lavorativa complessiva del 25% (necessità di interrompere attività in piedi dopo un'ora circa con brevi pause; riduzione del ritmo di lavoro con il braccio destro per attività sopra la testa o per movimenti ripetitivi di abduzione/elevazione). Per definire meglio le possibilità terapeutiche dei disturbi ai piedi (dominanti nell'insieme della sintomatologia del paziente) consiglierei la medico curante di provvedere per un controllo ortopedico (per esempio PD Dr. __________, __________, __________, tel: __________).

Allo specialista saranno da sottoporre per un controllo anche i plantari già confezionati.

 

Propongo un controllo da me in seguito." (allegato doc. AI 13)

 

- nel suo rapporto 8 gennaio 2003, il dr. __________, chirurgo ortopedico, ha certificato:

 

"  VALUTAZIONE E PROPOSTA

 

Questo paziente muratore di 49 anni presenta dolori legati alla deformità congenita in pes planus abductus soprattutto a sinistra, sotto forma di metatarsalgie a dolori al polpaccio. Questa deformità comporta un equino del retro piede dovuto al reclutamento del polpaccio ed all'iper-appoggio dell'avampiede laterale.

Il trattamento principale di questa patologia consiste nell'allungamento selettivo o sopra-selettivo del polpaccio per correggere l'equino del retropiede. La correzione della morfologia sembra ottimale in questo caso con un'artrodesi tipo Miller a livello naviculocuneiforme che potrà correggere tutta la statica sbagliata. Un rinforzo del tibiale posteriore con un trapianto del flexor digitorum longus è anche indicato.

Ho spiegato questa proposta al paziente che si annuncerà eventualmente per il trattamento chirurgico.

Lo scopo è soprattutto quello di ritrovare un'abilità lavorativa al 100%.

 

A proposito della patologia scapolare, prego gentilmente il Dr. __________ di valutare un'eventuale indicazione operatoria per il problema della cuffia dei rotatori della spalla destra." (allegato doc. AI 13)

 

-                                       con certificato 4 aprile 2003, il dr. __________, generalista e medico   curante, ha attestato:

 

"  Il paziente è stato visto anche dal vostro medico di fiducia Dr. __________ con il quale mi sono sentito telefonicamente il 26 novembre 2002 e dal quale ho ricevuto anche copia del rapporto della visita di controllo.

 

Basandomi sulla sua visita l'ho messo quindi inabile al lavoro al 35% a partire dal 2 dicembre p.v. anche se il paziente non era tanto d'accordo.

Come suggeritomi dal collega __________ l'ho inviato al Dr. __________ che l'ha visto in data 7 gennaio 2003 (ti allego copia del suo rapporto).

Come puoi vedere ha proposto una cura chirurgica che il paziente però rifiuta anche se la sintomatologia rimane invariata o peggiora.

 

Per quel che concerne la capacità lavorativa, ti segnalo che in data 20 gennaio ho telefonato al Dr. __________ che ritiene assolutamente giustificato che il paziente lavori solo in misura del 50% e non vede possibilità di aumentare la capacità lavorativa senza intervento chirurgico.

 

E' quindi nuovamente inabile al lavoro al 50% dal 21 gennaio 2003.

 

Per ulteriori informazioni ti suggerisco di prendere contatto con il collega Dr. __________." (allegato doc. AI 13)

 

- con rapporto 8 maggio 2003, il dr. __________ ha ancora osservato:

 

"  Mi permetto di allegare le copie di tutti i rapporti specialistici in mio possesso, tra i quali: diversi del Dr. __________, reumatologo a __________; un rapporto del medico di fiducia dell'__________ Dr. __________; un rapporto del medico di fiducia dell'__________ Dr. __________; un rapporto del reumatologo Dr. __________ di novembre 2002 ed uno del Dr. __________ di gennaio 2003.

I diversi rapporti riassumono bene il caso (anamnesi, esame clinico, radiografie, proposte terapeutiche, ecc….).

 

Il paziente è stato valutato abile almeno al 75% dal Dr. __________ in novembre 2002.

Effettivamente ha provato ad aumentare la sua capacità lavorativa a partire dal 2.12.2002.

Su suggerimento del Dr. __________ l'ho inviato al Dr. __________ che ritiene giustificata un'incapacità lavorativa del 50% almeno e vede quale possibilità per migliorare l'abilità lavorativa, solo il trattamento chirurgico (i plantari non hanno fatto effetto).

 

In seguito all'esame specialistico del Prof. __________ il paziente è nuovamente inabile al lavoro al 50% e non si vede in grado di aumentare la capacità lavorativa.

 

Descrive un peggioramento della sintomatologia appena lavora più di alcune ore. Non è comunque intenzionato a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

 

Proviene dall'Italia del sud, è sposato ed ha una figlia del 1981 che sta studiando.

Scuola elementare per 5 anni. Muratore in proprio." (doc. AI 14)

 

-                                        nella sua proposta 7 agosto 2003, il medico del SMR, dr. __________, si è così espresso:

 

"  (…)

Muratore indipendente

 

Impingement sottoacromiale spalla destra su sospetto di lesione degenerativa e grave disturbo statico con piedi piatti/transversopiatti congeniti bilaterali con attualmente metatarsalgia cronica secondaria.

 

Agli atti diverse visite fiduciarie per __________ (dr. __________ medico internista, Dr. __________ reumatologo) e da ultimo il rapporto ortopedico dr. __________.

 

Limitazioni funzionali nella manualità con spalla destra e nel carico ortostatico ripetitivo per la patologia dei piedi bilaterale.

 

Propongo visto quanto sopra:

IL 100% per attività sempre in piedi di tipo pesante con portare/sollevare pesi > 200m e specialmente se si deve maneggiare regolarmente oggetti sopra l'orizzontale con la spalla destra che riporta dolori oltre l'orizzontale.

IL 0% in attività di tipo leggero dove si può alternare posizione seduta a in piedi, dove non si debba regolarmente effettuare spostamenti specialmente su tragitti sconnessi, dove non si deve regolarmente maneggiare oggetti sopra l'orizzontale.

 

La prognosi specialmente per la patologia della spalla destra potrebbe essere sfavorevole riportando a medio termine un trattamento operatorio. Per il problema dei piedi dovrebbe essere stabilizzato (essendo di tipo congenito) ma con possibilità di miglioramento se si potesse caricare meno queste parti del corpo (attività leggere ed adeguate).

 

Ulteriori accertamenti peritali a mio avviso non sono necessari poiché ininfluenti sulla determinazione della capacità residua funzionale.

 

A inchiesta indipendenti e CIP." (doc. AI 16)

 

-  da ultimo, nelle sue annotazioni del 3 maggio 2004, il dr. __________ del SMR ha concluso:

 

"  Stato di salute fino al momento della decisione AI su opposizione del 12.03.2004, oggetto di ricorso:

 

a parte il problema a livello dei piedi bilaterali con dolori su turbe statiche, è stato preso in considerazione la problematica della spalla destra con diagnosi di periartopatia scapolo-omerale destra con impingement sottoacromiale e sospetto di lesione della cuffia rotatori spalla destra (vedi rapporto visita Dr. __________ del 08.01.2003).

Anche la perizia reumatologica Dr. __________ per ass. __________ del 27.11.2002 prende in considerazione la presenza di dolori alla spalla destra presente da anni, con diagnosi di periartopatia tendinotica cronica a destra con limitazione funzionale in rotazione e prove isometriche con dolori in abduzione a 90 gradi.

La seguente valutazione da parte SMR Dr. __________ del 07.08.2003 prende pienamente in considerazione le limitazioni funzionali descritti a livello della spalla destra: limitato per attività che richiedono di maneggiare regolarmente oggetti sopra l'orizzontale con l'arto superiore destro, non trasportare o sollevare pesi pesanti- mediamente pesanti oltre 20 kg.

 

Attuale certificazione medica doc. G atto di ricorso:

 

si tratta di due estratti della cartella clinica dell'ortopedico Dr. __________: descrive uno stato dopo trauma contusivo-distorsivo spalla destra anni fa con periodica riacutizzazione dei dolori, peggiorati da attività sopra la cintura scapolare.

Negli ultimi mesi pure dolori notturni (n.b. questi erano già noti e descritte anche dalla perizia reumatologica Dr. __________).

Clinicamente viene descritta la già nota limitazione della rotazione esterna con arco dolente in abduzione a 80 gradi, quindi praticamente identica alla descrizione dello stato clinico Dr. __________.

Radiologicamente viene evidenziato una piccola rottura del tendine sovraspinato e sospetta rottura del sotto-scapolare spalla destra (quindi conferma della già sospettata lesione cuffia rotatori espresso dal Dr. __________ del gennaio 2003).

Il fatto di aver documentato radiologicamente già quello che si sospettava più di un anno fa non cambia sostanzialmente la situazione clinica e funzionale della spalla destra:

infatti la descrizione dello stato clinico attuale e delle limitazioni funzionali presenti non differisce infatti sostanzialmente da quella precedente (Dr. __________ / Dr. __________), base di valutazione SMR del agosto 2003.

Il problema è stato preso pienamente in considerazione in occasione della valutazione SMR, in particolare per quanto concerne le limitazioni funzionali le quali comportano di evitare attività lavorativa che richiedono di maneggiare regolarmente oggetti sopra l'orizzontale.

Si può quindi confermare il precedente giudizio SMR." (doc. III ter)

 

                                         Con il ricorso 26 aprile 2004, il legale dell'assicurato ha prodotto due certificati medici del dr. __________ (10 marzo 2004 e 2 aprile 2004, allegato G doc. I), con i quali viene certificata un'incapacità lavorativa al 50%.

 

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                        

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).


Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                               2.6.   Per quanto attiene al problema fisico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti gran parte degli specialisti interpellati, ossia per una limitata capacità lavorativa (50%) quale muratore indipendente (cfr. in tal senso anche la recentissima valutazione dei medici della __________, doc. G) e per una totale capacità lavorativa in attività leggere.

                                     

                                         I medici, specialisti delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, hanno compiutamente valutato il danno alla salute (dal punto di vista ortopedico e reumatologico) lamentato dall’assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (50%) nella precedente professione di muratore indipendente e alla totale capacità lavorativa in attività leggere consone ai limiti funzionali, ossia in attività fisicamente leggere e adatte in cui egli possa alternare la posizione eretta con quella seduta, dove non si debba ripetutamente effettuare degli spostamenti specialmente su tragitti sconnessi e non si debbano maneggiare oggetti sopra l'orizzonte. Non sono più esigibili attività pesanti.

                                        

                                         La valutazione del dr. __________ non contiene per il resto elementi idonei a sovvertire l'esito delle risultanze specialistiche e non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziati e non conformi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6).

                                          

                               2.7.   Posta in concreto l'esigibilità, malgrado il danno alla salute, di attività leggere adeguate (cfr. consid. 2.5, 2.6), si pone ora il quesito a sapere se l'assicurato, in applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.3) presenta un'incapacità al guadagno pensionabile. A tale riguardo non può non essere rilevato come nell'evenienza concreta, se per un verso all'amministrazione nulla può essere rimproverato in punto alla valutazione della capacità lavorativa dell'interessato, per altro verso essa non risulta aver pertinentemente esaminato e valutato gli aspetti economici giungendo ad una conclusione non condivisibile quo all'incapacità al guadagno dell'assicurato.                                           

                                         Con particolare riferimento alla determinazione del reddito da valido, stabilito in concreto dall'Ufficio AI - sulla base della notifica di tassazione 2001-2002 - in fr. 12'500.-, è infatti doveroso rilevare quanto segue.

                                         RI1 risulta essere stato inabile al lavoro per periodi significativi e duraturi solo a far tempo dall'aprile del 2002 (cfr. rapporti medici 4, 24, 26  giugno 2003 del dr. __________, doc. AI 14; cfr. foglio d'indennità giornaliera __________ sub doc. AI 14; cfr. rapporto 18 luglio 2002 del dr. __________, sub. doc. AI 14).

                                         Precedentemente, egli è stato inabile al lavoro, tuttavia solo per periodi brevissimi (al 100% dal 20 al 26 aprile 1998 e dal 28 aprile 1998 al 9 maggio 1998, cfr. allegati doc. AI 14), non rilevanti ai fini assicurativi (art. 29 cpv. 1 LAI). Agli atti non sono per il resto presenti atti medici che attesterebbero - come asserito dal ricorrente - che già al momento dell'inizio dell'attività in proprio egli "già soffriva dei molteplici e notevoli disagi alla spalla, ha dovuto ridurre la mole di lavoro, ciò che ha conseguentemente comportato una riduzione del guadagno" (doc. V pag. 3; cfr. al contrario sub doc. AI: rapporto medico 28 ottobre 1996 del dr. __________, rapporto medico 5 maggio 1998 del dr. __________).

                                         Stante ciò e ritenuto inoltre che, come detto, l'assicurato ha iniziato la propria attività di muratore indipendente, secondo quanto da lui dichiarato, dal mese di agosto 1999 (doc. AI 19, doc. I pag. 3), appare quindi corretto procedere in concreto al calcolo del reddito da valido considerando quanto l'assicurato avrebbe potuto conseguire, senza il danno alla salute, quale muratore indipendente, dovendosi in concreto ritenere che, con ogni verosimiglianza, senza l'insorgenza delle patologie invalidanti egli avrebbe continuato a svolgere l'attività di muratore in proprio, professione che l'assicurato non risulta aver iniziato prima del manifestarsi di una rilevante e significativa incapacità lavorativa dovuta a dette patologie o aver eventualmente intrapreso per motivi inerenti il suo stato di salute. Non può pertanto essere condivisa l'opinione del ricorrente secondo cui per il calcolo dell'incapacità al guadagno occorre riferirsi al salario da muratore dipendente, quantificato dallo stesso prima in fr. 77'527.--, importo ripreso dalla tassazione 1999-2000, ed in seguito in fr. 63'765.--, riferendosi a quanto percepisce un muratore diplomato (doc. V pag. 2).                      

 

                                2.8   Per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                                         Per quel che concerne invece la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tenere conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell’andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell’insorgere dell’invalidità. In mancanza - come in casu (agli atti sono infatti reperibili - per quanto qui interessa - unicamente i dati fiscali relativi alla tassazione 2001-2002; come indipendente senza danno alla salute l'assicurato risulta aver lavorato in pratica per poco più di due anni, ritenuto che nel periodo d'avviamento di una nuova impresa generalmente gli introiti sono bassi e quindi non rappresentativi e non suscettibili pertanto di essere presi in considerazione anche per una valutazione sul futuro sviluppo aziendale) - di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d’esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall’attività personale dell’assicurato, come il good-will, l’interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65; cfr. marginale 3030 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. sul punto anche STCA del 29 ottobre 2003 nella causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.2003.15).

                                         In concreto la fattispecie non risulta essere stata adeguatamente accertata, quo alla quantificazione del reddito da valido, nel rispetto dei parametri sopra ricordati. A tale riguardo l'Ufficio AI si è infatti limitato a riprendere i dati fiscali relativi al periodo di tassazione 2001-2002 (avente quale base di computo i redditi conseguiti nel biennio 1999-2000), ritenendo segnatamente quale reddito di riferimento quello medio accertato in sede tributaria e prescindendo quindi dalla considerazione di eventuali successive modifiche - da accertarsi sulla base dei criteri sopra evocati e tenuto conto delle circostanze concrete - intervenute sino al momento determinante della nascita di un eventuale diritto alla rendita (aprile 2003; come visto per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato anzitutto il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. consid. 2.3) considerando altresì possibili ulteriori cambiamenti verificatisi sino all'emanazione del querelato provvedimento.

 

                                         In simili circostanze, s’impone quindi un rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad una corretta ed  approfondita valutazione del reddito da valido conformemente a quanto sopra riportato. In esito a tale complemento istruttorio l'Ufficio AI si pronuncerà quindi nuovamente sull'incapacità al guadagno dell'assicurato. Al riguardo non può inoltre non essere rilevato come - per quanto riguarda la determinazione del reddito da invalido - dovrà anche qui essere preso in considerazione quale valore di riferimento il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'esercizio di attività leggere adeguate al momento dell'eventuale inizio del diritto alla rendita considerando eventuali modifiche rilevanti intervenute sino all'emanazione della decisione su opposizione.

 

                               2.9.   L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti sia dal profilo medico che economico.

 

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la documentazione medica agli atti sufficiente per statuire nel merito della vertenza, mentre che, per quanto riguarda gli aspetti economici, gli stessi - come visto - dovranno fare oggetto di ulteriori accertamenti da parte dell'UAI.

 

                             2.10.   Visto l'esito favorevole dell’impugnativa, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309 consid. 6,
STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e  STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata.
L’incarto è rinviato all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento dopo gli accertamenti conformemente ai considerandi.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà a RI1 fr. 1'500.- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza d'assistenza giudiziaria del 26 aprile 2004.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti