Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.28

 

ZA/fe

Lugano

17 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 aprile 2004 di

 

 

RI1

rappr. da: RA1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 marzo 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel novembre 2001, RI1, nato nel 1945, estrusionista, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'erogazione di una rendita, in quanto affetto da sindrome spondilogena dx, periartritevomero scapolare dx, sindrome lombospondilogena sx con modica protrusione discale L4-L5, ecc (doc. AI 1, 7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui un esame clinico presso il Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR) eseguito nel gennaio 2003 (doc. AI 19), per decisione 11 aprile 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda di prestazioni argomentando:

 

"  (…)

In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).

 

II grado d'invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA), finora art. 28 cpv. 2 LAI)).

 

Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.

 

Esito degli accertamenti:

 

•   La sua pratica d'invalidità ha necessitato della documentazione medica, della visita medica presso il nostro Servizio Medico Regionale, nonché dei dati economici/professionali.

Dal lato medico presenta delle limitazioni della capacità lavorativa dovuti a disturbi alla colonna cervicale e lombare.

In attività confacenti al suo stato di salute, che rispettino le limitazioni mediche, è esigibile un tempo lavorativo normale

(8 ore al giorno).

 

È dunque in grado di svolgere mansioni non qualificate, leggere, semplici nel settore artigianale manifatturiero (chimica, materiale elettrico, farmaceutica, alimentare, confezione, pellame, vetro, metallurgia leggera) oppure nell'ambito del Terziario non qualificato quale per esempio venditore non qualificato, tuttofare presso un albergo oppure in generale come addetto alla sorveglianza.

Opportunità reintegrative sostenute dalle seguenti attitudini: capacità di relazionare, puntualità, rispetto-onestà-responsabilità-partecipazione del patto lavorativo, accuratezza-precisione-qualità­quantità esecutiva, organizzazione del compito.

 

Dal punto di vista economico in queste attività può conseguire un reddito presumibile annuo di Fr. 35'591.- (tenuto conto delle riduzioni del 10 % per rendimento e 10 % per status).

 

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità             CHF 51'031.00

con invalidità                 CHF 35'591.00

Perdita di guadagno      CHF 15'440.00 = Grado d'invalidità 30%

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

 

Decidiamo pertanto:

 

La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 25)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, con la quale ha postulato l'assegnazione di una mezza rendita per un grado d'invalidità del 50%, con decisione su opposizione 12 marzo 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:

 

"  (…)

5. In concreto l'assicurato contrappone la valutazione espressa nel certificato medico 28 aprile 2003 del Dr. __________ alla valutazione 5 novembre 2001 del Dr. __________, specialista in reumatologia, il quale dopo dettagliata analisi, ha indicato una definitiva incapacità lavorativa del 100% in attività pesanti, una capacità lavorativa del 50% in attività mediamente pesanti ma adatte ed una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adatte, con una riduzione del rendimento del 10%, nonché al dettagliato Rapporto d'esame clinico SMR del 28 gennaio 2003, nel quale il Dr. __________ ha stabilito che l'assicurato può svolgere un'attività con un tempo lavorativo normale entro i seguenti limiti: non può sollevare da terra o trasportare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg, non può eseguire attività con frequenti rotazioni e flessioni della colonna cervicale e toraco-lombare, non può eseguire lavori al di sopra delle spalle ripetutamente per più di 15 minuti, non può mantenere la posizione eretta in posizione statica per più di 30 minuti, potendosi muovere per più di un'ora senza la possibilità di sedersi per 5 minuti ogni ora, non può mantenere la posizione seduta per due ore con possibilità di cambiare posizione, mentre l'assicurato non è limitato negli spostamenti, né nel salire e scendere le scale fino a tre piani e può guidare l'auto con la possibilità di interrompere l'attività ogni ora per 5 minuti. In pratica nell'ambito dell'opposizione il medico curante Dr. __________ conferma la precedente diagnosi e non indica l'intervento di nuovi problemi di salute rispetto alla situazione precedente, ma esprime una più grave valutazione del danno alla salute. Ritenuto che la determinazione dell'invalidità richiede per legge il confronto fra il reddito senza invalidità e quello ipotetico con l'invalidità, come rettamente fatto nella decisione impugnata, e che la dettagliata e coerente valutazione del Dr. __________ ossequia i citati criteri sviluppati dalla giurisprudenza e non è smentita da concrete, dettagliate e divergenti attestazioni mediche, la valutazione operata con la decisione impugnata è da ritenere corretta. Risulta quindi confermato il grado di invalidità del 30%, con il quale non sorge diritto ad una rendita d'invalidità. Ne discende che la decisione impugnata è corretta. L'opposizione di conseguenza è respinta."

    (doc. AI 29) 

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:

 

"  (…)

Innanzitutto, come rettamente ritenuto anche dal rapporto finale del consulente IP all'Ufficio AI del 13 marzo 2003 (cfr. pag. 2), i tentativi di collocamento svolti dal competente Ufficio regionale hanno dimostrato che l'assicurato "non è oggettivamente in grado di svolgere mansioni pesanti, in posizione eretta prolungata, in precario equilibrio, con ripetute flessioni/estensioni del tronco".

 

II ricorrente contesta per contro di essere ancora abile al lavoro in misura completa (o con una minima riduzione del 10%) per attività cosiddette leggere e in particolar modo per quel genere di attività descritte nella decisione impugnata (cfr. cons. 5). Oltretutto vi è ancora da verificare quale attività lavorativa esiste concretamente in un mercato equilibrato che adempia a tutte le condizioni espresse nelle valutazioni dell'Ufficio AI e nella successiva decisione oggetto di ricorso.

Dovrebbe infatti trattarsi di un'attività in cui:

 

-   non vi siano da trasportare pesi superiori ai 15 kg;

-   non siano previste frequenti rotazioni e flessioni della colonna cervicale e toraco­lombare;

-   non siano richiesti lavori al di sopra delle spalle ripetutamente per più di 15 minuti;

-   non sia richiesto di mantenere la posizione eretta e statica per più di 30 minuti, potendosi muovere per più - di un'ora senza la possibilità di sedersi per 5 minuti ogni ora;

-   ecc. ecc. (cfr. decisione impugnata, cons. 5).

 

Lo si ripete: un'attività lavorativa del genere forse nemmeno esiste e comunque, anche qualora esistesse, tenuto conto dell'età, della formazione e della "storia" lavorativa del ricorrente non si può esigere da lui che si reinserisca in tale ambito professionale.

 

Oltretutto gli ambiti professionali genericamente indicati nell'originaria decisione dell'Ufficio AI dell'11 aprile 2003 nemmeno ossequiano le limitazioni pur chiaramente indicate nei citati rapporti medici.

 

II ricorrente chiede a questo lod. Tribunale di dare invece il giusto peso alla valutazione del Dr. __________, che da molto più tempo segue l'assicurato e che, sulla base di tutte le patologie riscontrategli e anche dopo aver preso visione dei rapporti dei colleghi __________ e __________, ha concluso con una sua incapacità lavorativa del 50% per ogni genere di attività (cfr. certificato medico del 28 aprile 2003).

 

Si chiede inoltre che ai fini di una corretta valutazione del caso venga predisposto un nuovo accertamento peritale in cui, sulla base del quadro clinico-patologico ormai accertato, sia espressamente e concretamente analizzata la residua capacità lavorativa del ricorrente e le singole professioni (e non solo - genericamente - gli eventuali ambiti lavorativi) entranti in linea di conto." (doc. I)

 

                               1.4.   Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

 

"  (…)

Con il ricorso l'assicurato in sostanza ribadisce quanto sostenuto con l'opposizione. Egli contesta la valutazione della decisione su opposizione evidenziando che i tentativi di collocamento svolti dall'UAI a suo beneficio hanno dimostrato che egli non può svolgere mansioni pesanti, in posizione eretta prolungata, in equilibrio precario, con ripetute flessioni / estensioni del tronco. Contesta di essere abile al lavoro in maniera completa in attività leggere, in particolare per le attività descritte nella decisione impugnata, dovendosi poi verificare quale attività che adempie dette condizioni esiste in un mercato del lavoro equilibrato, ritenendo che probabilmente non esiste e comunque non la si può esigere dall'assicurato considerata la sua età, formazione e storia lavorativa. Indica poi che le attività indicate nella decisione 11 aprile 2003 non ossequiano le limitazioni indicate nei citati rapporti medici. L'assicurato chiede di dare giusto peso alla valutazione del Dr. __________ che ha concluso a conoscenza delle valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________ per una incapacità lavorativa del 50% per ogni genere di attività (cfr. certificato medico 28 aprile 2003). Chiede inoltre l'allestimento di un perizia. Con il ricorso chiede la concessione di una mezza rendita d'invalidità per un grado di invalidità del 50%.

 

3.

II ricorrente contesta la valutazione della decisione su opposizione evidenziando che i tentativi di collocamento svolti dall'UAI a suo beneficio hanno dimostrato che egli non può svolgere mansioni pesanti, in posizione eretta prolungata, in equilibrio precario, con ripetute flessioni / estensioni del tronco. Si rileva che la decisione impugnata riconosce che l'assicurato è inabile in lavori pesanti e le limitazioni dovute al danno alla salute sono state valutate e considerate nella determinazione dell'attività esigibile nell'ambito della valutazione medica dell'incapacità lavorativa da parte del

Dr. __________ e del Dr. __________ (SMR) e ritenuti dal consulente in integrazione nel valutare le attività lavorative esigibili, definendo come esigibili attività leggere compatibili con il danno alla salute riscontrato.

 

4.

II ricorrente contesta di essere abile al lavoro in maniera completa in attività leggere, in particolare per le attività descritte nella decisione impugnata, dovendosi poi verificare quale attività che adempie dette condizioni esiste in un mercato del lavoro equilibrato, ritenendo che probabilmente non esiste e comunque non la si può esigere dall'assicurato considerata la sua età, formazione e storia lavorativa. Indica che inoltre le attività indicate nella decisione 11 aprile 2003 non ossequiano le limitazioni indicate nei citati rapporti medici. A torto. La giurisprudenza ha chiarito che per la valutazione della possibilità di svolgere una professione adeguata al danno alla salute occorre fare riferimento ad un mercato del lavoro equilibrato e teorico, facendo astrazione dall'influenza della congiuntura escludendo possibilità di impiego irrealistiche (ZAK 1991, 755, c. 3b), segnatamente quando l'attività esigibile è possibile in una forma così limitata che è praticamente sconosciuta al mercato generale del lavoro o è possibile con una compiacenza non realistica in un datore di lavoro medio (ZAK 1989, 322). Ne discende che l'esistenza di attività adeguate si riferisce ad un teorico mercato del lavoro in equilibrio e si devono escludere solo possibilità d'impiego irrealistiche, mentre la mancanza di impieghi per motivi di congiuntura non entra in considerazione essendo motivo di disoccupazione e non d'invalidità. Giurisprudenza e dottrina hanno chiarito che l'età come tale è una causa di incapacità di guadagno estranea all'invalidità (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, IVG, Zürich, 1997, p. 225). D'altra parte la capacità lavorativa viene valutata in relazione ad altre professioni idonee ed esigibili in considerazione della formazione dell'assicurato, tenendo adeguatamente conto della differenza di reddito, mentre la scolarità e la scarsa conoscenza della lingua sono cause di incapacità di guadagno estranee all'invalidità (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, IVG, Zürich, 1997, p. 225). II danno alla salute e la conseguente incapacità lavorativa del ricorrente sono stati considerati nelle valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________, con adeguata anamnesi, diagnosi e valutazione della capacità lavorativa residua. Per parte sua il Consulente in integrazione professionale, sig. __________, ha rilevato come l'assicurato abbia trovato adeguata espressione delle sue attitudini nel rispetto delle limitazioni di mobilità dovute al danno alla salute, nelle attività leggere prevalentemente sedentarie o leggere a postura variabile nell'ambito dei tentativi di collocamento dell'URC, confermando che egli è in grado di svolgere mansioni non qualificate, leggere semplici nel settore artigianale manifatturiero (chimica, materiale elettrico, farmaceutica, alimentare, confezione pellame, vetro, metallurgia leggera) oppure nell'ambito del terziario non qualificato come per esempio venditore non qualificato, tuttofare presso un albergo oppure in generale come addetto alla sorveglianza (Rapporto finale del consulente in integrazione professionale, doc. 24. inc. AI). La valutazione della capacità lavorativa residua dell'assicurato in attività adeguata risulta corretta.

 

5.

L'assicurato chiede di dare il giusto peso alla valutazione del

Dr. __________ che ha concluso a conoscenza delle valutazioni dei Dr. __________ e __________ per una incapacità lavorativa del 50% per ogni genere di attività (cfr. certificato medico 28 aprile 2003). Giova osservare in proposito quanto segue. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nell'ambito delle assicurazioni sociali il giudice giudica la decisione impugnata di principio solo in base ai fatti verificatisi fino all'emanazione di tale decisione, mentre i fatti intervenuti successivamente e che hanno modificato la situazione devono normalmente formare l'oggetto di una nuova decisione amministrativa (DTF 112 V 89 cons. 3 ; 121 V 366 cons. 1 b). Relativamente alle perizie mediche, la dottrina ha chiarito che, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio, è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica; inoltre le conclusioni dell'esperto devono essere motivate (Pratique VSI 3/1997, p. 123). Per parte sua il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, nell'ipotesi che siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno piena forza probatoria se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176), ciò che vale pure per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31). II Tribunale federale ha d'altra parte avuto modo di chiarire che il Servizio accertamento medico dell'assicurazione Invalidità (SAM) non è legato da un vincolo per cui l'Istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. DTF 123 V 178 c. 4b), mentre relativamente al medico di fiducia il giudice deve tenere conto del fatto che secondo la generale esperienza della vita nel dubbio esso attesta a favore del proprio paziente (DTF 125 V 353 c. 3 a, cc). In concreto la perizia specialistica 5 novembre 2001 del Dr. __________ ed il dettagliato rapporto d'esame clinico SMR del 28 gennaio 2003 del Dr. __________ nel rispetto dei citati parametri sviluppati dalla giurisprudenza hanno valutato compiutamente il danno alla salute dell'assicurato e, non contestati nella correttezza delle correlazioni mediche, vengono qui confermati, risultando così confermato il conseguente grado di invalidità del 30%.

 

6.

II ricorrente chiede inoltre l'allestimento di un perizia. In concreto lo stato di salute dell'assicurato, oggetto del presente ricorso, è stato adeguatamente valutato e l'assicurato propone in sostanza una diversa valutazione della medesima situazione, di modo che l'allestimento di una perizia giudiziaria non si giustifica.

 

7.

Con il ricorso il ricorrente chiede la concessione di una mezza rendita d'invalidità per un grado di invalidità del 50%. Alla luce delle considerazioni esposte la richiesta non trova giustificazione e la decisione impugnata risulta corretta." (doc. V)

 

                                        

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

 

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se RI1 ha diritto ad una rendita d'invalidità, ed in particolare, come chiede il ricorrente, al riconoscimento di un grado d'invalidità del 50%.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al    70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Nella fattispecie, in data 5 novembre 2001, il dr. __________, reumatologo, dopo aver visitato l'assicurato il 19 e il 30 ottobre 2001, ha rilevato quanto segue:

 

"  (…)

Discussione:

II signor __________ soffre da 1 mese di dolori cervicali e al cinto scapolare predominanti a destra che corrispondono ad una sindrome cervico-spondilogena. Non vi sono segni clinici attualmente per neurocompressione. Gli estesi esami radiologici realizzati mettono in evidenza importanti alterazioni degenerative C3-C7 probabilmente senza neurocompressione nonostante un restringimento dei neuroforami C6 ddp.

 

L'esame clinico della spalla destra è attualmente praticamente normale. I dolori che il paziente descrive in rapporto ai movimenti dell'arto superiore, corrispondono probabilmente ad una modica periartropatia omero-scapolare tendinotica di accompagnamento alla problematica cervicale.

 

I dolori al gluteo sinistro, presenti da 1 anno, con sciatalgie intermittenti di topografia L5, corrispondono ad una sindrome lombo-spondilogena cronica. Non vi sono elementi clinici per

un'irritazione radicolare né deficit neurologici. Gli estesi esami radiologici realizzati mostrano minime alterazioni degenerative, compatibili con l'età del paziente. In particolare vi è una discopatia L4/L5 senza neurocompressione che è probabilmente la lesione principalmente responsabile dei disturbi del paziente.

 

Gli esuberanti spondilofiti, ben visibili a livello lombare, corrispondono a iperostosi nell'ambito di una DISH (iperostosi scheletrale idiopatica diffusa). Si tratta di un'anomalia con una prevalenza di circa il 10 % all'età del paziente. La DISH è ritenuta praticamente asintomatica a livello del rachide salvo quando le iperostosi provocano fenomeni di neurocompressione. La diminuzione molto evidente della mobilità dei rachide lombare, discrepante rispetto alle modiche alterazioni degenerative, è da interpretare nell'ambito della DISH.

 

Dal punto di vista terapeutico ho prescritto un antiinfiammatorlo non steroideo (Vioxx 25 mg/giorno) che potrà essere assunto ancora per qualche settimana se necessario. Per quanto riguarda la fisioterapia il paziente desiderava recarsi da una conoscente al quartiere __________: la signora __________ -__________. In primo piano vi sono misure antalgiche e misure di terapia manuale (in trazione) per quanto riguardo la colonna cervicale. Per la colonna lombare entrano in considerazione soprattutto misure ergonomiche e misure di rinforzo della muscolatura lombare e addominale.

 

Su richiesta del paziente mi sono permesso di organizzare una nuova visita dalla Dr.ssa __________, dermatologa, per le lesioni cutanee al volto.

 

Si pone inoltre il problema dell'abilità al lavoro. Attualmente il signor RI1 è disoccupato. In precedenza il paziente era estrusionista. Si tratta di un lavoro che consiste nell'avvolgere generi alimentari nella plastica.

 

Dal punto di vista reumatologico teorico, viste le importanti alterazioni degenerative a livello cervicale, vista la sindrome lombo-spondilogena cronica lombare in presenza di una discopatia L5/S1, in attività pesanti il signor RI1 è da ritenere inabile al lavoro definitivamente nella misura del 100 %. In attività mediamente pesanti ma adatte, che evitino posizioni statiche prolungate, permettano il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, evitino movimenti di estensione, flessione o estensione del tronco particolarmente se in modo ripetuto, evitino posizioni inergonomiche con la colonna cervicale o movimenti ripetitivi in rotazione o estensione con la colonna cervicale, il paziente è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 50 %. In attività leggere e adatte, che rispettino i criteri precedentemente elencati, il paziente è da ritenere totalmente abile al lavoro per quanto riguarda il tempo con un rendimento ridotto del 10 %.

 

Non ho previsto altri appuntamenti ma resto a disposizione in ogni momento per eventuali domande o rivedere il paziente se lei lo ritenessi utile." (doc. AI 6)

 

                                         In data 28 gennaio 2003, l'SMR ha rilasciato un rapporto medico del seguente tenore:

 

"  (…)

6. Valutazione esami paraclinici

 

Ø    RX colonna lombare AP e laterale del 18.12.2000

Ø    RX colonna cervicale AP e laterale del 26.10.2001

Ø  RX spalla destra AP e laterale del 30.10.2001

Ø  TAC lombare del 22.10.2001

Ø  TAC cervicale del 25.10.2001         

 

I referti di questi esami, sono descritti nella lettera del dr. __________, reumatologo al medico curante dr. __________, del 05.11.2001 (agli atti)

 

7. Diagnosi con influsso sulla CL

 

â   Sindrome cervico-vertebrale e spondilogena a destra,  su importanti alterazioni degenerative C3-C7.

â   Sindrome lombo-vertebrale e lombo-spondilogena sinistra,

su alterazioni degenerative e modica protrusione discale L4-L5

â   Iperostosi scheletrale idiopatica diffusa.

â   Minima limitazione funzionale alla spalla destra su periartropatia omero scapolare.

 

8. Diagnosi senza influsso sulla CL

 

Anemia mediterranea (dato anamnestico dal rapporto del reumatologo).

 

9. Discussione

 

Assicurato 57enne, che negli ultimi 20 anni ha lavorato come addetto ai macchinari in una fabbrica di fogli di plastica. Licenziato alla fine del 2000, in seguito ad un diverbio con un collega di lavoro. In precedenza poche assenze dovute a malattia.

 

E' stato in disoccupazione per 2 anni, fino alla fine del 2002, durante questi periodi ha trovato lavoro soltanto 3 volte per una settimana.

II medico curante lo dichiara inabile nella sua attività dal 01.01.2001.

 

Attualmente lamenta dolori nella regione cervicale e lombare, con a volte irradiazioni alla gamba sinistra ed al braccio destro. Abbiamo agli atti un dettagliato rapporto reumatologico del 05.11.2001 dello specialista dr. __________, in cui si dichiara che i sintomi alla colonna cervicale ed alla spalla sarebbero insorti da circa 1 mese ed in cui si descrive lo status reumatologico dell'assicurato.

 

Alla visita constato una discreta riduzione della motilità della colonna cervicale, con modica dolenzia alla palpazione. AI braccio destro constato soltanto una modica riduzione della rotazione esterna, con una discreta riduzione della forza rispetto a sinistra. La colonna lombare presenta una riduzione delle motilità, e dolenzia alla palpazione dei processi spinosi L4-L5 con contrattura muscolare paravertebrale a sinistra.

L'esame clinico è correlato dall'immagine radiologica che mostra alterazioni degenerative senza segni evidenti di compressione neurale, che risultano anche assenti alla visita.

Da notare la presenza sulla radiografia della colonna lombare di importanti spondilofiti a punte prevalentemente sul lato destro, espressione di una iperostosi scheletrale idiomatica diffusa (DISH).

 

Questi reperti parlano per una diminuita caricabilità della colonna cervicale e lombare.

 

Le attività esigibili dell'assicurato comportano i seguenti limiti: non può sollevare da terra o trasportare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg. Non può eseguire attività con frequenti rotazioni e flessioni della colonna cervicale e toraco­lombare. Non può eseguire lavori al di sopra dell'altezza delle spalle ripetutamente per più di 15min.

La posizione eretta non può essere mantenuta in posizione statica per più di 30min, potendosi muovere per più di un'ora senza la possibilità di sedersi per 5min ogni ora.

La posizione seduta può essere mantenuta per 2 ore, con possibilità di cambiare posizione. L'assicurato non è limitato negli spostamenti, né nel salire e scendere le scale, fino a tre piani. Può guidare l'auto con la possibilità di interrompere l'attività ogni ora per 5min.

Con questi limiti, è da calcolare un tempo di lavoro esigibile di 8 ore al giorno.

 

10. Conclusioni

 

L'assicurato presenta delle limitazioni della capacità lavorativa dovuti ai disturbi alla colonna cervicale e lombare. I limiti sono espressi nel paragrafo precedente.Con questi limiti è esigibile un'attività con un tempo lavorativo normale.

L'inabilità lavorativa può essere fatta risalire al mese di settembre del 2001, secondo il rapporto dello specialista reumatologo.

Non è da ritenere che con appropriate misure terapeutiche, la capacità lavorativa possa essere aumentata in modo considerevole." (doc. AI 19)

 

                                         Nella sua proposta del 20 febbraio 2003, il dr. __________ del SMR ha precisato:

 

"  (…)

FUS (rapporto del 17.02.2003) ravvisa una contraddizione tra la mia descrizione di attività esigibile e quella descritta dal dr. __________ specialista reumatologo( che è anche nostro perito esterno) nella lettera del 05.11.2001.

 

In realtà il perito ammette che in attività consone puo' lavorare per 8 ore al giorno, con un rendimento diminuito del 10%.

Questa diminuzione io non l'ho quantificata, ma posso senz'altro ammetterla.

 

Per il resto i limiti che io ho posto configurano a mio avviso una attività leggera come a mente del dr. __________ (che non si è espresso su pesi, distanze,...).

 

Per i 15 kg faccio notare che si tratta di una persona di 190 cm x 113 kg." (doc. AI 23)

 

 

                                         In data 28 aprile 2003, il dr. __________, internista, ha certificato:

 

"  (…)

Si attesta con la presente che il signor RI1 soffre di una sindrome spondilogena cervico lombare con osteocondrosi multiple da C3 a C7 e da L1 a L5 con discopatia L4-L5 con modica protrusione discale e probabile restringimento canulare lombare basso e squilibrio del bacino con conseguente di disturbo statico lombare.

Il paziente è da considerare inabile al lavoro al 50% per qualsiasi genere di attività lucrativa." (allegato AI 26)

 

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                        

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Tale principio è stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una valutazione del SMR  [“ Un tel rapport, qui émane d’un service medical régional au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il remplit les exigences requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère contestable en l’espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a)” cfr. STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P (I 523/02), consid. 3].

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                               2.6.   In concreto, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti il dr. __________ del SMR e il dr. __________.

 

                                         Il dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale inabilità lavorativa in attività pesanti. Secondo lo specialista, per contro, in attività mediamente pesanti ma adatte, che evitino posizioni statiche prolungate, permettano il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, evitino movimenti di estensione, flessione o estensione del tronco particolarmente se in modo ripetuto, evitino posizioni inergonomiche con la colonna cervicale o movimenti ripetitivi in rotazione o estensione con la colonna cervicale, l'assicurato è da ritenere inabile nella misura del 50 %. Il sanitario conclude affermando che in attività leggere e adatte, che rispettino i criteri precedentemente elencati, il paziente è da ritenere totalmente abile al lavoro per quanto riguarda il tempo con un rendimento ridotto del 10 % (doc. AI 6).

                                         Anche il dr. __________ del SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico lamentato dall’assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità lavorativa giungendo anch'egli a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale capacità lavorativa esigibili con i limiti descritti nel suo referto, ossia in attività fisicamente leggere, che non costringono l'assicurato a movimenti ripetitivi di flessione e rotazione lombare, evitando di sollevare e trasportare pesi di oltre 15 kg, attività che non lo obbligano a lavorare in continuazione con le braccia sopra l'altezza delle spalle per oltre 15 min, ecc. Con questi limiti l'assicurato può lavorare per 8 ore al giorno (doc. AI 19).

 

                                         A proposito del certificato medico del dr. __________ del 28 aprile 2003, lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto del tutto generico, non sufficientemente circostanziato e non conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).

                                        

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima attività svolta dall'interessato.

                                         Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura totale in attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________ e dal dr. __________ del SMR.

                                        

                               2.7.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del caso al consulente in integrazione professionale.
Basandosi sui succitati referti medici, con rapporto finale 13 marzo 2003 il consulente ha osservato:

 

"  (…)

Cittadino italiano residente in Ticino, coniugato, padre di una figlia.

Frequenta le scuole elementari nel suo Paese. Non consegue alcun attestato professionale.

Ha svolto diverse attività non qualificate: bracciante, addetto al carico/scarico della merce, tuttofare nel settore alberghiero, estrusionista (Rh 2002: fr 51'031).

Iscritto all'Assicurazone disoccupazione da alcuni anni, sono state proposte le seguenti attività:

 

      -      addetto alla produzione cerchi d'automobili, presso la ditta __________ - __________; durata una quindicina di giorni lavorativi; l'attività per alcuni giorni è stata adeguata poiché l'A produceva in posizione eretta/seduta/leggera sull'orizzontale. L'A m'informa che l'attività divenne non esigibile allorquando l'A dovette svolgere sempre una mansione leggera ma con inevitabili e ripetute flessioni del tronco,

      -      addetto/aiuto alla posa di tende da sole, presso la ditta __________; durata una settimana. II DL decide di non assumerlo;

      -      addetto alla costruzione di oggetti d'arredamento, presso la __________ - __________ (6 mesi) e alla vendita/aiuto magazzino (smontaggio/montaggio mobili) presso il __________ - __________ (6 + 6 mesi); l'A conferma di essere stato a suo completo agio dal punto di vista attitudinale professionale I personale I ergonomico (v. rapporti allegati).

 

L'A soffre alla CV.

Le attitudini esigibili nei confronti del suo attuale stato di salute: 8 ore lavorative con un rendimento ridotto del 10% (pause),

trasporto pesi 10-15 Kg;

può svolgere lavori sopra l'orizzontale per 15';

può mantenere la posizione seduta per due ore, mentre quella eretta per 30';

può deambulare, salire/scendere le scale senza impedimenti di rilievo.

La consultazione ha comprovato il profilo attitudinale dell'A.

II sig. __________ è un Soggetto gentile, accurato, semplice. Lo status dell'A acconsente chi vi scrive d'asserire che provvedimenti formativi di una certa complessità, non sono concretamente e ragionevolmente possibili. L'A ha tutto sommato un profilo d'addetto non qualificato. Una constatazione d'altra parte comprovata dall'anamnesi lavorativa dell'interessato. A mio parere, sono invece adeguati, quei provvedimenti che talvolta aiutano l'A a reinserirsi nel Mondo del lavoro. Quale consulente sarò ben lieto d' esaminare o proporre progetti reintegrativi in collaborazione con l'A, l'URC o eventuali Agenzie di collocamento.

 

I tentativi di collocamento svolti dall'URC dimostrano che l'A non è oggettivamente in grado di svolgere mansioni pesanti, in posizione eretta prolungata, in precario equilibrio, con ripetute flessionilestensioni del tronco. Allorquando ha potuto svolgere attività leggere prevalentemente sedentarie (v. __________) oppure attività leggere a postura variabile (v. __________), l'A ha retto senza alcun dubbio o restrizione, il patto di produzione!

 

Confermo dunque che l'A è in grado di svolgere mansioni non qualificate, leggere, semplici nel settore artigianale manifatturiero (chimica, materiale elettrico, farmaceutica, alimentare, confezione, pellame, vetro, metallurgia leggera) oppure nell'ambito del Terziario non qualificato quale per esempio venditore non qualificato, tuttofare presso un albergo oppure in generale come addetto alla sorveglianza.

Opportunità reintegrative sostenute dalle seguenti attitudini:

capacità dell'A di relazionare, puntualità, rispetto-onestà-responsabilità-partecipazione del patto lavorativo, accuratezza-precisione-qualità-quantità esecutiva, organizzazione del compito.

Dal punto di vista economico l'A può conseguire un reddito presumibile di fr 35'591. Ho applicato le seguenti riduzioni:

      -    10% riduzione del rendimento,

      -    10% riduzione per status (formazione, età).

L'applicazione del primo quartile (Fonte ESS2000, cat 4, privato, maschile, primo quartile) è giustificato dal fatto che l'A deve, per motivi di salute e attitudinali, svolgere una certa fascia d'attività.

(Calcolo: 43'941- 10% - 10% = 35'591)." (doc. AI 24)

 

                                         In merito a tale valutazione economica va osservato quanto segue.

 

                                         Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte,
l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

 

                                         Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 13 marzo 2003 il consulente, tendendo conto delle risultanze mediche specialistiche (doc. AI 6 e 19), ha evidenziato che nel caso di specie sono date delle opportunità reintegrative sostenute, come precisato dalla consulente, dalle diverse attitudini lavorative dell'assicurato: capacità di relazionare, puntualità, rispetto, onestà, responsabilità, partecipazione del patto lavorativo, accuratezza e precisione.

 

                                         Ora, ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

                                         Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale estrusionista (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

 

                                         Come detto (cfr. consid. 2.3), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.

 

                                         Nella fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato decorrerebbe dal 1° settembre 2002 (inabilità lavorativa al 100% dal settembre 2001, cfr. doc. AI 6 e19).

                            2.8.1.   Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 13 marzo 2003 il consulente in integrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 51'031.-- quale salario conseguibile nel 2002 (doc. AI 24). Questo dato non è contestato dall'assicurato ed appare in ogni caso attendibile alla luce degli atti di causa (cfr. doc. AI 11, cfr. sub doc. AI 14). Adeguando questo dato in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2, p. 87) per il 2003 il salario da valido deve essere cifrato in fr. 51'745.-- (51'031 : 100 x 1.4 + 51'031).

 

                            2.8.2.   Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).

                                        

                                         Nella fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico (doc. AI 6 e 19) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 24).

 

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.--  nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.

 

                                         Per quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

                                         Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

 

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2000, riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2001 a fr. 51'626.-- ([50'498 : 41.8 x 41.7] x 1902 : 1856).

 

 

                                         Per il 2002 la situazione à la seguente.

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2001, riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2002 a fr. 52'467.-- ([51'626 : 41.7 x 41.7] x 1933 : 1902).

                                         Per questo anno quindi pur ritenendo una riduzione del 25% (il consulente ha proposto complessivamente il 20%), dal raffronto del reddito da invalido di fr. 39'350.-- con quello da valido di fr. 51'031.--, risulta un’incapacità al guadagno del 22.89% (51'031 39'350 x 100 : 51'031), arrotondata al 23% (secondo la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

 

                                         Per il 2003 la situazione à la seguente.

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2002, riportato su 41,7 ore (dato verosimilmente riconfermato anche per il 2003, quello più recente a disposizione essendo riferito al 2002, cfr. La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2003 a fr. 53'146.-- ([52'467: 41.7 x 41.7] x 1958 : 1933).

                                         Ritenuta anche qui una riduzione del 25%, dal raffronto del reddito da invalido di fr. 39'859.-- con quello da valido di fr. 51'745.--, risulta un’incapacità al guadagno del 22.97% (51'745 - 39'859 x 100 : 51'745), arrotondata al 23%.

 

                                         Visti i risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2004 (anno in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità risulti inferiore al 40%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad un quarto di rendita.

 

                                         In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

                                     

                               2.9.   L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti medici.

 

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale, come accennato al consid. 2.6., ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione dell'incapacità al guadagno dell'assicurato sino al momento della decisione impugnata, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.

 

                                         Se le condizioni dell'assicurato dovessero comunque effettivamente peggiorare, al ricorrente sarà data la possibilità di introdurre una nuova domanda di prestazioni.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti