Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.30

 

ZA/fe

Lugano

27 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 maggio 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 aprile 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel dicembre 1999, RI 1, nato nel 1978, di professione aiuto cuoco, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita, a seguito della rottura della cartilagine del ginocchio destro (doc. AI 1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica eseguita nel giugno 2002 (doc. AI 46), per decisione 18 giugno 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda di prestazioni, argomentando:

 

"  (…)

In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 213% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).

 

II grado d'invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA), finora art. 28 cpv. 2 LAI).

 

Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.

 

Esito degli accertamenti:

 

Dall'esame della documentazione medica acquisita agli atti AI, con particolare riferimento al rapporto 22.05.2003 stilato dalla consulente in integrazione professionale e alla perizia 24.06.2002 del Dr. __________ risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore le comporta una totale incapacità di guadagno e di lavoro nella professione di aiuto cuoco.

Per contro, lei è ritenuto abile al lavoro, nella misura del 70%, in attività confacenti allo stato di salute.

 

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (Fr. 39'000.00) e quello conseguibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 29'437.00), ne risulta una perdita di guadagno del 24 %.

 

Misure d'ordine professionale (riformazione professionale) non risultano essere attuabili.

 

Per quanto concerne un aiuto al collocamento, in particolare il complesso delle limitazioni funzionali, la gamma delle attività ritenute praticabili per configurazione materiale e livello professionale necessario, l'estensione del mercato del lavoro accessibile, siamo del parere che, in linea di massima, lei possa essere ritenuto normalmente collocabile nell'usuale ciclo produttivo.

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 58)

 

                               1.2.   Con l'opposizione l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, ha postulato l'erezione di una perizia specialistica, motivando:

 

"  (…)

2.

Il Dr. __________ nel suo rapporto 24 giugno 2002 lo dichiara inabile al lavoro nella sua attività originale, mentre egli sarebbe abile parzialmente in altre attività con limitazioni sia nel trasporto di pesi che per quanto riguarda i movimenti ripetitivi del ginocchio destro.

 

Il perito ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale, tema sul quale l'Al non si è espressa negando l'adozione di una riformazione professionale.

 

3.

L'assicurato lamenta continuamente disturbi che gli rendono impossibile praticare un'attività lavorativa. In queste circostanze appare importante quanto scritto dal Dr. __________ a pagina 3, punto 5, del suo rapporto, laddove egli sottolinea l'opportunità

 

"                                                                             di effettuare una nuova artroscopia con valutazione allo stato attuale, documentazione con video-cassetta ed eventualmente vedere se sia il caso di procedere ad un trapianto di cellule condrali eventualmente associato ad un'osteotomia valgizzante della tibia, per scaricare il compartimento mediale, ciò in base ai disturbi causati dal paziente ma soprattutto in base all'età del paziente con una prognosi riservata per i prossimi anni. "

 

Solo un referto di questo tipo, rilasciato per esempio dalla Clinica __________, potrà dare la risposta concreta alle domande che sorgono esaminando il caso: in tal senso, mancando di questo rapporto, l'istruttoria è incompleta e l'opposizione appare giustificata."

(doc. AI 63)

 

 

                                         Con decisione su opposizione 5 aprile 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:

 

"  (…)

3. Nel caso che ci concerne, occorre dire che l'amministrazione è pervenuta alla decisione negativa del 18 giugno 2003 dopo aver attentamente esaminato il caso dal profilo medico ed economico, segnatamente in considerazione del referto medico peritale allestito dallo specialista Dr. __________ in data 24 giugno 2002, nonché del rapporto redatto dalla consulente in integrazione professionale.

Ciò nonostante, visti gli aspetti sollevati in sede di opposizione, il dossier AI è stato nuovamente sottoposto all'esame del Servizio medico regionale, il quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto già precedentemente consultati, rispettivamente di prendere visione dell'opposizione e del rapporto scaturito dall'esame di risonanza magnetica del 27 gennaio 2004.

In definitiva, l'esito di tale valutazione ha messo in luce l'assenza di elementi particolari e importanti al punto da dover indurre a valutare diversamente la situazione clinica già approfonditamente apprezzata dal perito e approvata dall'UAI, escludendo infine implicitamente la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori di carattere medico.

 

In conclusione, nel rispetto delle indicazioni testé menzionate, la decisione impugnata del 18 giugno 2003 merita conferma e pertanto l'Ufficio AI del Canton Ticino risolve:

 

1. L'opposizione è respinta

 

2. La procedura è gratuita." (doc. AI 68)

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA e contestuale istanza d'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:

 

"  (…)

La decisione su opposizione del 5 aprile 2004 non può essere accettata, e viene qui impugnata. In effetti il qui ricorrente soffre continuamente di disturbi che gli rendono impossibile praticare un'attività lavorativa (anche fra quelle ritenute adeguate dall'Ufficio AI). Chiede quindi di essere messo al beneficio di una rendita intera, sulla base di un grado di invalidità di almeno l'80%.

 

In ogni modo, si ribadisce che l'istruttoria esperita dall'Ufficio Al è senz'altro incompleta, nella misura in cui la resistente nemmeno ha dato seguito alle ponderate osservazioni del dottor __________ (perito specialista, il cui mandato gli era stato affidato dallo stesso Ufficio AI) il quale senza mezzi termini così si era espresso:

 

"                                     A distanza di due anni dall'ultima artroscopia, personalmente riterrei opportuno effettuare una nuova artroscopia con valutazione dello stato attuale, documentazione con video-cassetta ed eventualmente vedere se sia il caso di procedere ad un trapianto di cellule condrali eventualmente associato ad un'osteotomia valgizzante della tibia, per scaricare il compartimento mediali, ciò in base ai disturbi accusati dal paziente ma soprattutto in base all'età del paziente, con prognosi riservata per i prossimi anni."

 

L'Ufficio AI tuttavia, senza una motivazione approfondita, e senza nemmeno considerare la risonanza magnetica di data 27 gennaio 2004, ha emanato la decisione su opposizione qui impugnata, senza ordinare alcuna perizia e senza concedere al qui ricorrente una rendita di invalidità.                        

 

Prove: doc., testi, perizia, sopralluogo, si richiama l'intero incarto no. 277.78.104.151 da parte dell'Ufficio Al, Bellinzona.

 

8. Si ribadisce quindi che la decisione impugnata deve essere annullata, ed al qui ricorrente deve essere concessa una rendita intera sulla base di un grado di invalidità dell'80% almeno (ed in questo senso il parere del dottor __________, secondo cui esiste un'abilità lavorativa nella misura del 70% in attività adeguate, è contestata, e si chiede una perizia medica come pure ci si riserva di produrre altri pareri medici). Si chiede comunque l'effettuazione di una prova peritale ai sensi di quanto indicato dal dottor __________ e di quanto indicato in sede di opposizione.

 

Del resto la risonanza magnetica del 27 gennaio 2004 propone un quadro assai desolante della situazione, a sostegno delle tesi del ricorrente.

 

Fra l'altro, si precisa che da parte dello scrivente legale sono stati chiesti dei pareri medici sia al dottor __________ di __________ che al dottor __________ di __________. Gli stessi saranno prodotti all'attenzione di codesto lodevole Tribunale il più presto possibile, ed in ogni caso non appena gli stessi saranno in mio possesso (e mi riservo quindi di formulare anche nuove argomentazioni). In ogni caso, si produce già da ora, quale doc. B, copia lettera Dr. __________ /avv. __________ del 6 febbraio 2004 (ritenuto che da un lato i disturbi del paziente vengono, almeno in gran parte, oggettivati, dall'altro si preconizza un intervento peritale)." (doc. I)

 

                               1.4.   Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria decisione su opposizione ed ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. III).

 

                               1.5.   In data 27 luglio 2004, il ricorrente ha osservato:

 

"  (…)

in merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente in nome e per conto del signor RI 1.

 

In allegato alla presente, a titolo di ulteriori mezzi di prova, allego copia rapporto dottor __________ del 22 luglio 2004 (da me ricevuto in data odierna). In base allo stesso si può notare come, fra l'altro, l'assicurato sia da considerare inabile al lavoro al 100% nella professione di aiuto cuoco. Allego pure copia del rapporto del dottor __________ dell'11.11.1998, come pure copia dell'ulteriore documentazione medica qui annessa.

 

Sulla documentazione da allegare alla richiesta di gratuito patrocinio, purtroppo non ho avuto alcun riscontro da parte del cliente. Mi riservo di produrre il tutto entro breve, sempre che il cliente evaderà le mie richieste.

 

Quanto alle osservazioni del dottor __________ del 14 giugno 2004, si ribadisce quanto già affermato in sede di ricorso, e semmai prova che, in ogni modo, occorre procedere ad ulteriori accertamenti medici come pure ad una perizia giudiziaria." (doc. VIII)   

 

                                         In data 11 agosto 2004, il ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (doc. X e Xbis).

 

                               1.6.   In data 13 agosto 2004, l'UAI ha precisato:

 

"  (…)

abbiamo esaminato i documenti medici prodotti dal ricorrente.

Fatto salvo il rapporto stilato dal dottor __________, che accenna ad un intervento di artroscopia eseguito nel mese di maggio u.s., la restante documentazione non fornisce nuovi elementi di valutazione. Gli effetti dell'artroscopia, nonché il possibile peggioramento frattanto intervenuto, potranno essere considerati nell'ambito di una procedura di revisione, rilevato come non sarebbero in ogni modo atti ad influenzare la correttezza della decisione impugnata.

Si rammenta infatti che secondo quanto stabilito dal nostro Servizio medico, almeno sino alla fine di gennaio del corrente anno la situazione clinica era sovrapponibile a quella constatata dal perito (cf. rapp. Dott. __________ 30.3.2004, doc. n. 66 a inc. AI)." (doc. XII)

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Nella fattispecie, in data 15 novembre 2000, il dr. __________, chirurgo e medico sportivo SSMS, ha comunicato all'UAI quanto segue:

 

"  Sul rapporto medico inviatovi il 18.1.2000 avevo indicato una possibile attività lavorativa per il paziente da effettuarsi in piedi per al massimo 4 ore al giorno, potendosi però ogni tanto sedere.

Il Signor RI 1 ha tentato questa soluzione, almeno asserisce di averlo fatto, però a tutt'oggi senza successo.

L'ho sottoposto ad una nuova artroscopia in data 31.8.00 che però non ha evidenziato alterazioni gravi che possano spiegare i problemi accusati dal paziente.

Ci sono delle aderenze cicatriziali ad di sotto dell'artrotomia che però non giustificano l'impossibilità del paziente di lavorare per 4 ore al giorno e nemmeno la presenza dei dolori notturni. Essendo questi ultimi non solo localizzati al ginocchio bensì alla coscia e irradianti verso il basso, potrebbero essere originati da un problema radicolare.

Clinicamente la muscolatura è buona, il ginocchio non risulta gonfio e soprattutto è stabile.

C'è una certa discrepanza tra sintomi soggettivi e oggettivi.

 

Chiedo che sia rivista la vostra decisione del 13.6.00 e nel frattempo sarebbe consigliabile convocare il paziente nel vostro centro a Bellinzona per chiarimenti, eventualmente stazionari.

Allego l'ultimo rapporto operatorio." (doc. AI 22)

 

 

                                         In data 29 aprile 2002, il dr. __________, reumatologo ed internista, ha certificato quanto segue:

 

"  II signor RI 1, paziente 24 enne, presenta oltre a gonalgie al ginocchio destro in esito da plastica al mosaico il 31.5.99 per osteocondrite dissecante e artrosi femoropatellare, che si riflettono lungo l'arto inferiore destro intero, dolori inguinali bilaterali e gluteali a sinistra di non facile interpretazione. La Iombare presenta un'ottima mobilità sia nel piano frontale sia in quello sagittale con una distanza dita suolo anteriore praticamente a O cm, radiologicamente è assolutamente normale; anche le articolazioni coxofemoraili mostrano una mobilità simmetrica ed un quadro radiologico normale. Nessuna patologia alle articolazioni sacroiliache. Assenti deficit radicolari.

 

Per valutare l'eziologia dell'intorpidimento riferito alla gamba destra, il signor RI 1 verrà visto il 13. 3.2002 dal collega neurologo Dr. __________ di __________. I sintomi accusati sono probabilmente dovuti allo sbilancio e decondizionamento muscolare presente. Ho dunque proposto al suo paziente di lasciarsi sottoporre ad un ricondizionamento intenso (tipo "work-hardening") presso una struttura riabilitativa stazionaria valida come la __________ a __________; il paziente mi comunicava che non era molto convinto dell'utilità di ulteriori misure fisiatriche, dato che nel 2001 aveva interrotto una fisioterapia ambulatoriale avendo notato un aumento dei dolori. Non era inoltre propenso a farsi ricoverare per il fatto che avrebbe perso l'indennità di disoccupazione al 50% seguendo attualmente dei corsi di informatica.

Vi è una certa discrepanza tra i sintomi importanti riferiti dal paziente, le patologie oggettivabili e la scarsa disponibilità ad un trattamento adeguato; l'intensità del dolore riferito alla gamba destra rimane dubbia, dato che oggettivamente non abbiamo segni di risparmio.

Come Lei giustamente osservava, rimangono poco chiare le ragioni per le quali il paziente non è riuscito a reintegrarsi nel mondo del lavoro, eventualmente anche in un'attività ergonomicamente conforme al danno di salute.

In base ai dati anamnestici, all'esame clinico e alle indagini radiologiche disponibili, il paziente sarebbe abile al lavoro in misura totale ad un rendimento completo in un'attività professionale che gli permette di cambiare spesso la posizione del rachide, che non richiede movimenti ripetitivi di flessione o rotazione dello stesso. Un lavoro svolto prevalentemente da seduto (p.es. di tipo amministrativo) potrebbe portare ad un'esacerbazione dei dolori lombari ora riferiti ed è dunque, a lungo termine, sconsigliabile. II paziente dovrebbe poter portare carichi variabili che non vanno oltre i 25 kg ed evitare naturalmente di aumentare il proprio peso corporeo. Non sono da proporre impieghi da svolgere in posizione accovacciata, salendo o scendendo scale a più riprese, come pure lavori su terreno sconnesso e/o declivo." (doc. AI 39)

 

 

                                         Il perito incaricato dall'UAI, dr. __________, chirurgo ed ortopedico, nel suo referto 24 giugno 2002 ha rilevato:

 

"  5. Valutazione e prognosi

 

 

Personalmente ritengo che in questo giovane paziente non si siano ancora esaurite le possibilità terapeutiche. A distanza di due anni dall'ultima artroscopia, personalmente riterrei opportuno effettuare una nuova artroscopia con valutazione dello stato attuale, documentazione con video-cassetta ed eventualmente vedere se sia il caso di procedere ad un trapianto di cellule condrali eventualmente associato ad un'osteotomia valgizzante della tibia, per scaricare il compartimento mediale, ciò in base ai disturbi accusati dal paziente ma soprattutto in base all'età del paziente con una prognosi riservata per i prossimi anni. Il paziente tuttavia dichiara che, anche se è disposto a sentire ulteriori pareri, avrebbe grossi problemi per quanto riguarda il sostentamento in quanto, se dovesse essere ulteriormente inabile al 100%, la cassa malati non pagherebbe più le indennità salariali. Attualmente risulta al 50% in disoccupazione.

 

 

 

B CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO

 

1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi

    costatati a livello psicologico e mentale:

 

nessuno

 

 

A livello fisico:

II paziente è limitato per quanto riguarda il mantenimento della posizione eretta ed il mantenimento della posizione seduta per lungi periodi. Non può più svolgere il lavoro di cuoco e pizzaiolo.

Queste menomazioni, sono presenti dal 1997-1998.

 

2.   Conseguenza dei disturbi sull'attività attuale

2.1 come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale

      dell'assicurato?

 

II paziente non può più svolgere la sua attività di cuoco e pizzaiolo.

 

Esatta descrizione delle funzioni e della capacità di carico:

 

Il paziente per quanto riguarda gli arti superiori, l'arto inferiore sinistro e la schiena non presenta alcuna limitazione.

 

2.2 l'attività attuale è ancora praticabile?

 

No

 

2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità lavorativa

      dal lato medico di almeno il 20%?

 

Dal 1997-1998.

 

2.7 Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della

      capacità di lavoro?

 

Il paziente non ha più svolto alcuna attività lavorativa.

 

C CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE

 

1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne

    sono in corso? Ne sono previsti?

 

 

1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione.

 

Penso che il paziente per attività lavorative parzialmente sedentarie, che non lo costringono a portare pesi o a spostarsi su terreni sconnessi o salire/scendere scale sia parzialmente abile al lavoro.

 

2. E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro

    attuale?

 

No

 

 

3.  L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

 

 

3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal

      punto di vista medico e che cosa bisogna tener soprattutto

      conto nel caso di un'altra attività.

 

II paziente può alternare la posizione eretta alla posizione seduta considerando 1 ora seduto ed 1 ora in piedi. Può spostarsi abbastanza liberamente su terreni non sconnessi. Lo si deve limitare negli spostamenti sulle scale. Gli si deve evitare il trasporto di pesi oltre i 15 kg. Anche le attività che richiedono movimenti ripetitivi del ginocchio destro anche in posizione seduta come lo schiacciare pedali o assumere posizioni inginocchiate ripetutamente non è possibile.

 

3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle

      menomazioni (ore al giorno)

 

Per attività con le limitazioni sopra descritte, ritengo che il paziente possa essere giudicato abile al 70% (6 ore al giorno)

 

3.3 E' presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?

 

No." (doc. AI 46)

 

                                         In data 7 maggio 2003, il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  Sono stato interpellato dalla OP (MOL) per quanto riguarda la durata del lavoro in attività confacenti. (6 ore, perché non 8?)

 

Ho rivisto la perizia ortopedica del dr. __________ del 24.06.2002.

 

Vista la patologia ritengo che la limitazione dell'orario di lavoro sia giustificata. Questo mi è stato confermato oggi dal perito telefonicamente." (doc. Ai 55)

 

 

                                         Il 6 febbraio 2004, il dr. __________, generalista e medico sportivo SSMS, ha certificato:

 

"  Come richiesto Le invio un breve rapporto sull'evoluzione del caso del summenzionato paziente. Non ritornerò sulla storia clinica che Le è ben nota.

Il signor RI 1 si è presentato alla mia consultazione per la prima volta in data 25.08.2003 a causa di persistenti dolori al ginocchio operato quattro anni fa per una plastica a mosaico, chiedendomi una rivalutazione della situazione. La sintomatologia attuale viene risentita soprattutto nella regione laterale del ginocchio; l'esame clinico ha confermato una spiccata dolenzia a livello dell'emirima laterale, benché anche a livello mediale si possano palpatoriamente evocare dolori residui. Nel sospetto di nuovi elementi patologici a carico dell'articolazione ho richiesto un'artro­risonanza magnetica che è stata effettuata il 26.01.2004. La stessa ha mostrato un pieno attecchimento del trapianto osseo a livello del condilo femorale interno, mentre appaiono evidenti focolai degenerativi estesi che interessano il corno anteriore del menisco laterale, ciò che potrebbe spiegare in buona parte i disturbi accusati dal paziente, in particolare a livello del comparto laterale. Sono pure segnalate delle alterazioni cicatriziali a livello del corpo di Hoffa in considerazione di quanto sopra ritengo indicata una rivalutazione della situazione da parte di un chirurgo ortopedico. Per quanto concerne un'eventuale richiesta di invalidità, prima di pronunciarsi sulla stessa appare quindi necessario abbordare questa nuova situazione a livello articolare in quanto un intervento terapeutico appare possibile. La situazione attuale non può quindi essere considerata clinicamente definitiva.

Ho contattato __________ a __________, il quale vedrà il paziente il 09.02.2004 e prenderà a carico il caso." (allegato B doc. I)

 

                                         Nelle sue annotazioni del 30 marzo 2004, il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha osservato:

 

"  II paziente è portatore di patologia al ginocchio dx. (osteocondrite dissecante con sviluppo di modica gonartrosi mediale e femoro-patellare).

Non vi sono altre patologie.

In tale situazione il paziente è limitato a svolgere qualsiasi attività comportante la sola stazione eretta (con o senza deambulazione). Per contro, per attività che permettano l'alternanza di posizioni, che non presuppongano spostamenti su terreni sconnessi o l'uso illimitato di scale, l'uso ripetitivo del ginocchio dx. (es. pedaliere), la necessità di mantenere la posizione accovacciata, e il trasporto di pesi superiori ai 15 kg, si può esigere che queste vengano espletate nella misura del 70%. II perito, oltre che a valutare in modo più severo la CL del paziente, rispetto al reumatologo curante, definisce la CL del 70 % spiegando che si tratta di limitazione oraria (quindi non di rendimento).

In base a tutta la documentazione presente agli atti questa esigibilità minima può essere confermata.

II dr. __________ ammette che le possibilità terapeutiche non sono ancora esaurite e, in base alla sua esperienza propone anche misure specifiche (che potrebbe effettuare direttamente se non fosse il perito). Ammette che provvedimenti d'integrazione professionale sono possibili: in base alla CL descritta e dal lato puramente medico sono senz'altro possibili.

Le affermazioni riguardanti le possibilità terapeutiche e integrative non sminuiscono il valore della valutazione di CL che è attuale. Se le misure mediche proposte porteranno a migliorare lo stato di salute del paziente, quasi sicuramente migliorerebbero anche la CL attestata ora." (doc. AI 64)

 

 

                                         Nelle sue annotazioni del 2 giugno 2004, il dr. __________ ha ancora osservato:

 

"  La valutazione della parte clinica e delle sue conseguenze sulla CL è avvenuta in base ai documenti dell'incarto, della perizia del dr. __________ e vi è una conclusione del sottoscritto.

Si rimprovera ancora di non aver esaminato il referto di risonanza magnetica del 27.01.04.

 

Si può sottolineare qualche punto:

 

1.   gli esami paraclinici devono essere da supporto di una    valutazione clinica e da soli non hanno alcun valore

2.   l'esame della funzionalità avviene senza esami per immagini, ma

      deve essere conseguenza diretta dell'esame del paziente

3.   l'esame di risonanza citato prova la bontà di un intervento

      eseguito nel 2000 non può portare a conclusioni diverse

4.   la presenza di una fibrosi a livello del corpo di Hoffa non ha

alcuna conseguenza terapeutica e non influisce sulla CL valutata in sede ortopedica

 

Si deve pure sottolineare che il non esaurimento delle opzioni terapeutiche non ha valore peggiorativo della situazione; indica invece che il problema di salute è ancora suscettibile di miglioramento, per cui in caso di diritto a prestazioni si dovrebbe procedere a revisione entro un lasso di tempo relativamente breve.

 

Se documenti medici chiesti da patrocinatore non vengono esibiti è perlomeno poco ragionevole che io debba prendere posizione su tali documenti.

 

In assenza di ulteriore documentazione che credo possa dare risposte differenti, devo confermare, dal lato medico, quanto già esposto nella nota precedente." (doc. IIIbis)

 

                                         Pendente causa, il legale del ricorrente ha prodotto il seguente certificato medico del dr. __________, chirurgo ortopedico e medico sportivo SSMS:

 

"  (…)

1-   Reperto oggettivo e soggettivo: Dolori al carico e gonfiori a livello

del ginocchio, destro precedentemente operato con auto trapianto di cartilagine nell'agosto 2000. Nuova meniscopatia laterale.

 

2-   Diaqnosi: Vedi sopra.

 

3-   Proposta terapeutica: Intervento artroscopico per regolarizzazione

      della lesione meniscale e laterale eseguito in data 27.05.2004.

 

4-   Attualmente il paziente è da ritenersi inabile al 100% nella sua

      professione di aiuto cuoco.

 

5-   Vedi sopra.

 

6-   AI momento è prematuro valutare quale tipo di attività potrà svolgere il paziente in futuro. In effetti qualora il quadro clinico dovesse peggiorare come scritto nel mio rapporto operatorio, un intervento di allineamento dell'arto inferiore destro potrebbe venir preso in considerazione.

 

7-   Attualmente mi è difficile esprimermi se il danno sarà di natura

      permanente o meno.

 

8-   Osservazioni: Data la giovane età del paziente riterrei opportuno

intraprendere tutte le misure per una riqualifica professionale." (allegato C1 doc. VIII)

                                         Pendente causa, il legale del ricorrente ha prodotto un rapporto fisioterapeutico del 10 luglio 2004 del seguente tenore:

 

"  AI mio esame iniziale al ginocchio dx ho trovato un buona "tenuta" legamentare, una diminuzione di 2 cm nella circonferenza della coscia dx, un gonfiore al ginocchio dx (Acm), un dolore al MCL ed al medial corronary ligament, ed un Q angle di 10°sx e 18°dx.

 

La mia terapia consiste in un rinforzo muscolare (PNF), stretching, mobilizzazione ed una terapia antalgica elettrica. Il paziente fa anche degli esercizi in acqua. II paziente conosce bene gli esercizi che deve fare a casa.

 

II paziente migliora, ma mi preoccupa un po' il dolore al ginocchio che arriva la sera (non permettendogli di dormire) dopo un minimo sforzo fisico. II paziente si lamenta che la gamba dx si "addormenta" quando sta sdraiato sulla schiena.

 

Giacché il paziente si lamenta del dolore ed abbiamo provato tante terapie antalgiche senza molto successo, mi sono permessa di provare a togliergli il dolore con l'agopuntura. II dolore é un po' migliorato.

 

La ringrazio per la cortese attenzione e fiducia e rimango sempre a sua disposizione per qualunque chiarimento." (doc. Xbis)

 

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                        

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).


Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                               2.6.   Per quanto attiene al problema fisico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito (dr. __________).

 

                                         Il perito ha premesso che, vista l'età dell'assicurato, non sono esaurite le possibilità terapeutiche, ed ha per questo proposto all'assicurato un intervento mirato (trapianto di cellule condrali, ecc).

 

                                         Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista ortopedico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (70%, 6 ore il giorno) in attività leggere consone ai limiti funzionali esposti nella perizia, ossia in attività dove l'assicurato può alternare la posizione eretta con quella seduta (1 ora seduto ed un'ora in piedi), evitando di spostarsi su terreni sconnessi  e sulle scale ed evitando il sollevamento ed il trasporto di pesi superiori a 15 kg. Egli ha inoltre precisato che non sono possibili nemmeno quelle attività che richiedono movimenti ripetitivi del ginocchio destro anche in posizione seduta (schiacciare pedali o assumere posizioni inginocchiate).

                                         In data 24 giugno 2002, il dr. __________ ha ulteriormente confermato telefonicamente al dr. __________ la limitazione dell'orario di lavoro a 6 ore (doc. AI 55).

                                         Riassumendo quindi, il perito è giunto alla conclusione che il ricorrente non può più svolgere il lavoro di cuoco e pizzaiolo, mentre che in attività consone con le limitazioni sopra descritte egli risulta incapace al lavoro in misura del 30%.

 

                                         Neppure gli specialisti che hanno visitato l'assicurato in passato (dr. __________ e dr. __________, doc. AI 22, 39) hanno del resto espresso valutazioni completamente diverse da quelle esposte dal perito.

                                         Già nel novembre 2000, il dr. __________ (che in passato ha operato 4 volte l'assicurato, doc. AI 27), ha certificato che l'assicurato poteva lavorare senza particolari difficoltà per almeno 4 ore al giorno (doc. AI 22), per cui, a distanza di 1 un anno e mezzo, la valutazione del dr. __________ (perizia dell'aprile 2002) non appare priva di fondamento.

                                         Anche il dr. __________, generalista, in data 22 marzo 2001, ha proposto una ripresa lavorativa al 50% (limitata a 4 ore al giorno) (doc. AI 29).

                                         Va comunque sottolineato che i medici in parola (soprattutto il dr. __________) hanno essi stessi proposto un esame peritale. Solo con quest'ultimo referto medico si è potuti giungere ad una conclusione precisa ed affidabile sulla residua capacità lavorativa dell'assicurato (70% in attività leggere adeguate, ossia 6 ore al giorno, doc. AI 46 pag. 4).

                                         È inoltre opportuno prendere atto della conclusione del dr. __________, reumatologo ed internista, il quale in data 29 aprile 2002 ha certificato una totale capacità lavorativa in attività leggere che gli permettano di cambiare spesso la posizione del rachide e che non richiedano movimenti ripetitivi di flessione o rotazione dello stesso (doc. AI 39).

                                         Tuttavia, in sede peritale, il dr. __________, dopo completo ed approfondito esame, è giunto alla conclusione di una residua capacità lavorativa del 70% in attività adeguate.

                                         Le risultanze peritali sono d'altronde state confermate anche dal medico responsabile del SMR, dr. __________ (doc. AI 64).

                                         A proposito del rapporto fisioterapeutico 10 luglio 2004 della fisioterapista __________ (doc. Xbis), del rapporto medico 22 luglio del dr. __________ (allegato C1 doc. VIII) e quello del 6 febbraio 2004 del dr. __________ (allegato b doc. I), gli stessi non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto del tutto generici, non sufficientemente circostanziati e non conformi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5). Oltretutto, solo il dr. __________ ha espresso un parere in merito alla residua capacità lavorativa dell'assicurato, e per la precisione stabilendo un'incapacità lavorativa totale dell'assicurato nella precedente professione di aiuto cuoco (come del resto concluso dal perito dr. __________; cfr. allegato C1 doc. VIII e doc. AI 46), mentre il dr. __________ ha ritenuto indicata una rivalutazione da parte di un chirurgo ortopedico (allegato B doc. I).

                                         A proposito dei rapporti medici prodotti agli atti in corso di causa (rapporto dr. __________ del 22 luglio 2004 e rapporto fisioterapeutico 10 luglio 2004 della fisioterapista __________, doc. Xbis e allegato C1 doc. VIII), va rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Ne consegue che i succitati atti medici non possono essere presi in considerazione, poiché attestano una situazione di fatto posteriore alla decisione contestata del 5 maggio 2004.

                                         Ai fini dell’economia processuale, eccezionalmente il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4, 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         In casu, il rapporti medici in discussione non sono sufficienti per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura invalidante dei problemi fisici accusati dal ricorrente.

                                         Spetterà semmai al ricorrente inoltrare un’ulteriore domanda di prestazioni ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa all'asserito peggioramento del suo stato di salute.

 

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura del 70% in attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________ (chirurgo ortopedico).

                                        

                               2.7.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del caso alla consulente in integrazione professionale.
Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale 22 maggio 2003 la consulente ha osservato:

 

"  Dati medico-teorici

 

Si tratta di un A 27enne che dal 1996 soffre di condropatia al ginocchio destro.

Nel 2000 FUS procede ad un rifiuto di prestazioni in quanto il grado di invalidità risulta essere dello 0%.

Mi viene riproposto il caso dopo perizia del Dr. __________.

Quest'ultimo descrive le seguenti limitazioni per l'identificazione di un'attività adatta: alternare la posizione eretta e seduta (dopo un'ora in piedi dovrebbe assumere un'attività più sedentaria), limitare gli spostamenti sulle scale, evitare il trasporto di pesi oltre i 15 kg, evitare posizioni inginocchiate e movimenti ripetitivi con il ginocchio destro.

Con tali limitazioni I'A risulta essere abile nella misura del 70% (6 ore al giorno)

In un complemento di informazioni richiesto il 29.04.2003, mi viene confermata l'esigibilità di ogni attività a 6 ore al giorno, ma non mi vengono spiegate le ragioni del perché di questa limitazione.

 

Soggettivamente: nel caso in esame si è notato che l'attenzione dell'A è totalmente assorbita dalle attuali condizioni di salute e verte principalmente sulla contestazione delle valutazioni espresse dai medici. Come conseguenza si è manifestata una netta

divergenza di opinione in merito agli impedimenti, alla residua capacità di lavoro definita in sede medica e quindi alle attività ritenute possibili.

L'A non è assolutamente dell'idea di poter lavorare per 6 ore al giorno, nemmeno in attività adatte al danno alla salute.

A quanto pare I'A non svolge alcuna terapia per migliorare la sua situazione e gli esercizi a casa solo raramente. Egli vorrebbe operare il suo ginocchio per stare meglio, ma unicamente se trova un medico che gli garantisca un risultato.

 

Dati socio-professionali

 

Vedi rapporto FUS dell'11 maggio 2000

 

Dati economici

 

Per aggiornare il reddito ipotetico ci si riferisce ai CCL dei settore alberghiero, secondo i quali un lavoratore non qualificato percepisce in media 3000.- al mese per un totale di 39000.- all'anno.

 

Comunicazione per il Segretario Ispettore:

Da 3-4 mesi I'A ha finito le indennità di disoccupazione ed è in assistenza (Signora __________)

 

Discussione, consulenza, attitudine all'integrazione

 

Incontro I'A il 21.5.2003 in presenza della moglie. II colloquio è durato un'ora circa.

Egli si presenta come una persona molto curata e di buona apparenza ma molto centrata sulla problematica al ginocchio. Questa situazione lo rende molto estraneo al problema di una reintegrazione in attività lucrativa, per cui il tentativo di praticare un orientamento professionale non ha dato alcun risultato utile.

Rileviamo altresì che provvedimenti professionali erano già stati esclusi dal mio collega (vedi rapporto FUS) e che I'A non è intenzionato a riprendere un'attività lucrativa, poiché si ritiene totalmente inabile al lavoro, per cui un collocamento diviene irrealizzabile.

 

Soggettivamente: due sembrano essere le attività esercitate dall'A dopo la prima consulenza avuta all'AI:

-   il diploma quale utente SIZ. Si tratta di una scuola a tempo pieno.

Egli dice di aver sofferto e pianto per 3/4 settimane in quanto faticava a stare seduto davanti al computer. Questo diploma, che ha fatto tramite la disoccupazione, non sembra avergli portato un gran che in quanto I'A sostiene di avere già una buona formazione da autodidatta al computer. Spiega di avere tante competenze anche senza riuscire a stare seduto al computer in quanto dice che per esercitarsi non ha bisogno di fare pratica e che gli basta leggere dei libri, come per esempio office xp, e che questo lo fa di regola a letto.

-   Una prova lavorativa quale aiuto-contabile (attività che sembra

adatta a partire dai dati medico teorici) presso l'Albergo __________ a __________ (presso il Signor __________). A quanto pare questa prova è durata unicamente un giorno e mezzo in quanto anche se I'A poteva cambiare posizione non riusciva a tenere e non ce la faceva più (l'attività sembra essere stata esercitata dopo la perizia del Dr __________).

 

Siamo davanti ad una enorme discordanza tra i dati medico teorici e i dati soggettivi dell'A. Ho allestito una valutazione EFL basata sulle dichiarazioni dei soggetto da confrontare con quella desumibile dagli atti medici (allegato 1). La discrepanza è paradossale.

 

Su tale base ritengo che la decisione non sia di competenza reintegrativa ma piuttosto medica.

 

Dalle limitazioni medico-teorico imposte risultano esigibili (tramite analisi delle DPL) professioni quali:

-   portinaio

-   operaio generico

-   saldatore all'assemblaggio di componenti elettroniche

-   addetto all'assemblaggio di montaggi su circuiti stampati

-   aiuto orologiaio assemblatore

-   operaio di fabbrica all'assemblaggio

-   cassiere addetto all'incasso e alla fatturazione

-   telefonista addetto alla ricezione e allo smistamento commerciale

-   addetto alla vendita in una stazione di servizio

-   custode addetto alla manutenzione e alla sorveglianze

-   etc

 

Questo per un totale di 382 posti lavorativi nel Cantone Ticino. Tenendo conto la configurazione della realtà economica del Cantone Ticino si può ritenere che pur tenendo conto delle componenti riduttive, in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. Nell'attuale frangente, con mercato caratterizzato da disoccupazione accentuata interessante quasi tutti i settori, gruppi professionali e generi di attività, la possibilità di reperire concretamente a corto o medio termine un posto vacante è invece assai remota a discrepanza però di fattori estranei al danno alla salute. Bisogna inoltre notare che l'A sembra avere delle ottime capacità di presentazione e a quanto dice delle buone competenze lavorative, il che faciliterebbe una eventuale assunzione.

 

Dal profilo medico teorico con le dovute riduzioni (10% per attività leggera e 10% per ergonomia), grazie all'applicazione delle RSS I'A avrebbe un reddito da invalido di 29'437.- e quindi un grado di invalidità del 24.52%.

 

L'A. chiede che vengano effettuate delle analisi e delle prove più approfondite perché lui sostiene di non poter lavorare.

 

Purtroppo a simili condizioni non riteniamo che un nostro intervento si possa concretizzare con l'applicazione di provvedimenti reintegrativi professionali, rimando la situazione al SMR per una presa di posizione. Qualora le limitazioni medico-teoriche fossero ancora valide l'A sarebbe direttamente integrabile nel circuito lavorativo, qualora vi fosse bisogno di ulteriori indagini bisognerà rivedere la situazione nella sua globalità alla fine di queste." (doc. AI 57)

 

                               2.8.   In merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione professionale va osservato quanto segue.

 

                                         Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte,
l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

 

                                         Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 22 maggio 2003 la consulente, tenendo conto delle risultanze peritali e specialistiche (doc. AI 46), ha evidenziato che nel caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della capacità di guadagno, e ciò in quanto l'assicurato è totalmente restio ad ogni proposta lavorativa. La consulente ha precisato inoltre che se le limitazioni mediche-teoriche fino a quel momento verificate dovessero trovare conferma in futuro, l'assicurato sarebbe direttamente integrabile nel circuito lavorativo. Essa ha anche proposto tutta una serie di attività a lui confacenti, ossia portinaio, operaio generico, saldatore all'assemblaggio di componenti elettroniche, ecc (doc. AI 57 pag. 3).

                                         L'assicurato per contro, ritiene di non essere assolutamente in grado di lavorare per 6 ore al giorno; egli dichiara di non svolgere nessuna terapia per migliorare il proprio stato di salute e di svolgere raramente gli esercizi a casa indicati dal fisioterapista (doc. AI 57 pag. 2).

                                         Tuttavia, decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.

                                         D'altra parte, come accennato, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑  all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

 

                                         In casu, la consulente ha infine ritenuto una riduzione globale di rendimento del 20% (10% per attività leggere e 10% per ergonomia, doc. AI 57 pag. 3). Tale valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione, ritenuto che, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno 2000 nella causa B., pag. 5).

 

                                         In conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui è portatore __________ RI 1 - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento - provoca una incapacità al lavoro totale nella sua precedente professione di aiuto cuoco, e nell'ordine del 30 % in attività leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede peritale.

 

                                         In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività ritenute proponibili.

 

                                        

                               2.9.   Ora, stante l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi, ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

                                         Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale aiuto cuoco (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

 

                                         Come detto (cfr. consid. 2.3), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.

 

                                         Nella fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato decorrerebbe dal 1° settembre 2001 (inabilità lavorativa al 50% dal 1° settembre 2000, cfr. doc. AI 22), indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.

 

                            2.9.1.   Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 3 febbraio 2003 la consulente in integrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 39'000.-- (non contestato dal ricorrente) prendendo quale dato di riferimento la CCL del settore alberghiero. Ora, anche se non specificato dal consulente, l'importo in parola dovrebbe riferirsi al 2002 (doc. AI 57), ciò che, come vedremo qui di seguito, non influisce in ogni caso sull'esito della presente procedura.

 

                                         L'assicurato nel 1999, quale garzone di cucina, ha guadagnato fr. 2'400.-- mensili (fr. 28'800.--, doc. AI 13). Egli ha iniziato la propria attività presso il __________ di __________ il 6 agosto 1997 (doc. AI 13).

                                         Nel 2001, secondo la CCNL 98 dell'industria alberghiera e della ristorazione (edizione giugno 1998), l'assicurato avrebbe guadagnato mensilmente fino a fr. 2'810.--, e dato che nel 2001 sarebbe stato alle dipendenze del suo precedente datore di lavoro da più di tre anni, andrebbe applicato l'art. 12 della CCNL 98, che gli attribuirebbe la tredicesima mensilità (complessivamente quindi fr. 36'530.-- all'anno); nel 2002 l'assicurato avrebbe guadagnato fr. 3000.-- mensili (x 13 mensilità, quindi fr. 39'000.-- all'anno; cfr. art. 10 e 12 CCL 98, edizione gennaio 2002), nel 2003 fr. 3'100.-- mensili (x 13 mensilità, quindi fr. 40'300.-- all'anno; cfr. art. 10 e 12 CCL 98).

                                         Considerando un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2), il salario da valido nel 2004 (riprendendo il dato del 2003 in quanto quello del 2004 non è ancora disponibile) sarebbe stato di fr. 40'864.-- (40'300 : 100 x 1.4 + 40'300).

 

                            2.9.2.   Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Come visto (cfr. consid. 2.8), per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25%.

                                        

                                         Nella fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico (doc. AI 46) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 57).

 

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.--  nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.

 

                                         Per quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

                                         Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

 

                                         Per il 2001 la situazione à la seguente.

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2000, riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2001 a fr. 51'626.-- ([50'498 : 41.8 x 41.7] x 1902 : 1856).

                                         Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 70% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione (doc. AI 57 pag. 3), ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 25'813.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido di fr. 36'530.--, risulta un’incapacità al guadagno del 29.33% (36'530 – 25'813 x 100 : 36'530), arrotondata al 29% (secondo la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

                                     

                                         Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2002, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.-- (fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr. 3'273 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 41'195.-- (fr. 3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 70% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione (doc. AI 57 pag. 3), ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 25'633.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido, di fr. 39'000.--, risulta un’incapacità al guadagno del 34.27% (39'000 – 25'633 x 100 : 39'000), arrotondata al 34%.

 

                                         Per il 2003 la situazione à la seguente.

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2002, riportato su 41,7 ore (dato verosimilmente riconfermato anche per il 2003 [il più recente dato a disposizione è quello riferito al 2002, La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2]) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2003 a fr. 51'929.-- ([51’266: 41.7 x 41.7] x 1958 : 1933).

                                         Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 70% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione (doc. AI 57 pag. 3), ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 25'965.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido, di fr. 40'300.--, risulta un’incapacità al guadagno del 35.57% (40'300 – 25'965 x 100 : 40'300), arrotondata al 36%

 

                                         Visti i risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2004 (anno in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità risulti inferiore al 40%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad un quarto di rendita.

 

                                         In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

                                     

 

                             2.10.   L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti medici.

 

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione dell'incapacità al guadagno dell'assicurato sino al momento della decisione impugnata, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.

 

                                         Se le sue condizioni di salute dovessero comunque effettivamente peggiorare, al ricorrente sarà data la possibilità di introdurre una nuova domanda di prestazioni.

 

 

                             2.11.   Con il proprio gravame, il ricorrente ha domandato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.

                                         L’art. 61 lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86 pag. 626).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con riferimenti).

 

                                         Nel caso di specie, a prescindere dal questione a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno (a tutt'oggi al TCA non è comunque stata trasmessa nessuna documentazione attestante lo stato d'indigenza), la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente deve essere respinta, il ricorso 5 maggio 2003 risultando infatti già sin dall'inizio siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   L'istanza del ricorrente tendente ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti