7Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 20 aprile 2004 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1948, di professione manovale, dal 1° febbraio 1992 beneficiava di una rendita intera per un grado d’invalidità dell’80% (cfr. decisione 14 giugno 1993, doc. AI 27 e 28), riconosciuta per motivi psichici (cfr. perizia 1°dicembre 1992 del dr. __________, doc. AI 20).
La
rendita è stata confermata nel 1994 (doc. AI 40) e nel 1997 (doc. AI 45).
A conclusione dell’ultima revisione, avviata d’ufficio nel 2002 (doc. AI 54),
con decisione 27 gennaio 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
soppresso la rendita retroattivamente al 1° agosto 2001, motivando come segue
il provvedimento preso:
" Dalla documentazione acquisita all'incarto si evince come lei sia riuscito ad avviare un'impresa, creandosi i giusti contatti e reperendo i mezzi adatti che le hanno permesso di fondare ben tre società redditizie (__________SA, __________ SA e __________ SA); ha inoltre potuto investire grazie ai ricavi ottenuti nella ditta __________ SA.
Ora, indipendentemente da quello che potrebbe essere il suo stato di salute, che ci ha portati nel 1993 ad assegnarle una rendita intera a decorrere dal febbraio 1992, lei ha dimostrato concretamente di essere in grado di svolgere un'ampia ed intensa attività lucrativa con grandi risorse; considerato il lungo periodo nel quale è stato attivo (agosto 2001 – marzo 2003) in tutta evidenza non si può ritenere che sia stato un evento casuale e di breve durata, inoltre la cessazione di tale esercizio non è stata dettata da motivi medici. Alla luce di quanto appena indicato possiamo sostenere che non esiste un danno alla salute invalidante ai sensi della legge AI.
La riteniamo pertanto abile al lavoro ed in grado di conseguire pienamente il reddito che avrebbe percepito oggi se non fosse intervenuto il danno alla salute.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% dall'agosto 2001 e che lei non ha osservato l'obbligo di informare che le incombe, le dobbiamo sopprimere la rendita con effetto retroattivo; facciamo inoltre rilevare come, su esplicita richiesta (v. questionario per la revisione della rendita p.to 2, compilato in data 12.09.2002), abbia volutamente nascosto di svolgere un'attività lucrativa." (Doc. AI 95)
Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione.
1.2. Con
opposizione 11 febbraio 2004 l’assicurato, rappresentato dall’avv., ha chiesto
in via preliminare il ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione ed il
conseguente versamento della rendita anche dopo il mese di febbraio 2004.
Nel merito egli ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la
revoca della soppressione della rendita (doc. AI 94).
Mediante
decisione 24 febbraio 2004 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di ripristino
dell’effetto sospensivo dell’opposizione (doc. AI 100).
Adito dall’assicurato, con sentenza 9 giugno 2004, cresciuta in giudicato,
questo TCA ha confermato la succitata decisione su opposizione (inc. 32.2004.13).
Infine, il 20 aprile 2004 l’Ufficio AI ha emesso un’ulteriore decisione su opposizione, cresciuta in giudicato, con la quale ha confermato la soppressione della rendita (doc. AI 123).
1.3. RI 1, questa
volta per il tramite dell’avv. __________, dello studio legale RA 1, ha nel
frattempo inoltrato un secondo atto di opposizione datato 25 febbraio 2004
contro la medesima decisione amministrativa 27 gennaio 2004 con cui è stata
soppressa la rendita AI (doc. AI 105).
Il 20 aprile 2004, l’Ufficio AI ha intimato un’altra decisione su opposizione,
confermando la soppressione della prestazione assicurativa. In particolare
l’amministrazione ha rilevato:
" Nel caso in esame l'opponente ha lavorato per un periodo di tempo di due anni con regolarità senza impedimenti dovuti al danno alla salute, né era preso a carico dal profilo medico per il danno alla salute. Con il reddito di tale attività egli ha potuto provvedere al proprio mantenimento ed ha potuto sanare precedenti debiti. Questa attività, seppure illecita, dimostra nei fatti la sua capacità lavorativa. Illecita era in concreto la merce venduta, mentre una piccola attività di commercio in settori leciti risulta praticabile per l'assicurato. Ad ogni buon conto risulta da lui esigibile l'attività nella precedente mansioni di operaio praticata ancora nel 1990 ed interrotta per il rifiuto di eseguire i lavori affidatigli con abbandono del posto di lavoro. In concreto non risulta un'incapacità lavorativa per la precedente attività di operaio e quindi una riduzione della sua capacità di guadagno: con l'attività effettivamente svolta egli ha dimostrato di non conoscere un danno alla salute invalidante, segnatamente di carattere psichiatrico, avendo svolto con buona volontà in modo duraturo la citata estesa attività lavorativa, interrotta dall'autorità. Non vi sono dunque impedimenti per un pari impegno lavorativo nell'attività precedente di operaio e non si giustifica l'assunzione di una perizia medica specialistica risultando dimostrata, come visto, dai fatti la capacità lavorativa dell'assicurato. Non è pertanto data un'invalidità almeno del 40% e dunque il diritto ad una rendita di invalidità. L'assicurato nella presente fase di procedura si è rivolto a tre legali. Ritenuto che si tratta nel presente caso della seconda opposizione contro la medesima decisione UAI e quindi il diritto a sostenere la propria causa è già garantito dalla prima opposizione, non si giustifica la concessione del gratuito patrocinio per la presente opposizione." (Doc. AI 125)
1.4. Avverso la
succitata decisione amministrativa, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________,
ha presentato al TCA un tempestivo ricorso, postulando il ripristino della
rendita AI.
Egli ha segnatamente osservato:
" Il fatto che l'assicurato fosse molto attivo nel business della canapa non mette affatto in dubbio la diagnosi psichiatrica anzi la conferma (grave caratteropatia)" (proposta medico 3 aprile 2003, Dr. Med. __________): di fronte al rimprovero del PP di avere erogato prestazioni non dovute, il dott. med. __________ adduce la precedente sua dichiarazione e difesa delle decisioni dell'Ufficio AI.
Tale dichiarazione, contenuta nell'incarto AI del signor RI 1, è giustificata.
È giustificata dal punto di vista medico (perché la malattia è stata accertata ed esiste) e dal punto di vista giuridico (perché tale malattia, seppure gli consenta di svolgere un'attività sicuramente illecita, invece non gli permette di svolgerne una lecita).
L'Ufficio AI ritiene esigibile che l'assicurato svolga un'attività lecita equivalente a quella illecita facendo gli esempi del giardiniere, del fiorista e dell'attività di serra (proposta giurista 9 gennaio 2004, avv. __________);
si dimentica che il signor RI 1 comunque non avrebbe la formazione professionale necessaria per l'esercizio di queste attività (egli non è giardiniere, non è fiorista e non ha le conoscenze per le attività di serra).
Si dimentica soprattutto che esercitare un'attività illecita (ove non vigono gli imperativi della forma, della regolarità, del buon costume sociale e morale e della capacità professionale) è ben diverso che esercitare un'attività lecita organizzata e sistematica.
Non esiste sufficiente documentazione, né accertamento peritale alcuno utili a dimostrare che l'assicurato sia in grado di realmente effettuare un'attività lecita con un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita (grado AI inferiore al 40%):
questo il principale motivo del presente ricorso che, del resto, si vede rappresentato negli stessi atti dell'Ufficio AI ("Molto probabilmente sarà difficile se non impossibile dimostrare che preso un altro DL l'A. può ottenere un reddito tale da confermare la soppressione della rendita AI nel futuro", messaggio e-mail del 1° dicembre 2003, __________, Ufficio AI).
Manca la dimostrazione che il signor RI 1 sia in grado di svolgere un'attività lavorativa lecita duratura avendone la relativa formazione professionale e con reddito tale da giustificare la soppressione della sua rendita AI." (Doc. I)
Il ricorrente ha pertanto chiesto l’esecuzione di una perizia psichiatrica
volta ad accertare il genere di attività lecita ancora esigibile,
rispettivamente il relativo grado di capacità lavorativa.
Contestualmente
egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.5. Con risposta 15 giugno 2004 l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando:
" L'attività svolta e non contestata dall'assicurato di gestione di un importante commercio con tre società e una cifra d'affari dell'ordine di alcuni milioni di franchi, pur in un contesto svincolato da formalità e controlli precisi implica una gestione e un'amministrazione adeguata per funzionare, con le relative capacità e impegno, a maggior ragione se viene creata e non solo gestita. Relativamente a tale attività non risulta alcun impedimento o limitazione dovuta al danno alla salute. È quindi corretto ritenere che l'assicurato abbia dimostrato concretamente di saper svolgere un'attività lavorativa (creare e gestire un'attività commerciale) per un periodo di tempo ampio senza impedimenti dovuti al danno alla salute.
In tale contesto si deve presumere che la capacità di reddito dimostrata, pur da limitare in considerazione dell'anomalo mercato della canapa rispetto ad un normale commercio, è determinante ed egli è in grado di ottenere un reddito che esclude un grado di invalidità del 40% almeno. Per contro manca la dimostrazione a questo punto incombente all'assicurato che, contrariamente a quanto dimostrato dall'attività lavorativa concreta, egli è portatore di un danno alla salute che gli permette senza limitazione di sorta il citato commercio ma esclude un'attività lavorativa ordinaria.
Il danno alla salute all'origine della rendita è stato adeguatamente analizzato, l'assicurato non è più preso a carico per il danno alla salute e non indica alcuna incompatibilità con l'attività lavorativa svolta né un suo peggioramento. Non trova quindi giustificazione la richiesta di un ulteriore accertamento peritale. In tali circostanze la decisione impugnata risulta corretta e se ne chiede la conferma. La vertenza non presenta il requisito del fumus boni iuris e quindi non si giustifica la concessione del gratuito patrocinio per l'opposizione ed il ricorso." (Doc. III)
1.6. Pendente
causa il ricorrente, rinnovando la richiesta di esperire una perizia medica
specialistica, ha prodotto due certificati rilasciati dagli psichiatri curanti
dr. __________ (XI) e dr. __________ (XX).
L’UAI ha poi preso posizione in merito ad ogni singolo certificato (XIV, XXIV).
Questo TCA ha richiamato dal Tribunale penale cantonale la sentenza di condanna
emessa nei confronti dell’assicurato (VI).
Il ricorrente ha inoltrato diverse osservazioni (XVII, XX, XXVI, XXVII e XXVIII), delle quali si parlerà, per quanto occorra ai fini del giudizio, nei considerandi in diritto.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata,
ha soppresso la rendita intera con effetto retroattivo al 1° agosto 2001,
ritenendo come l’assicurato possa ragionevolmente esercitare un’attività
lucrativa con un reddito sufficiente da escludere il diritto a qualsiasi
prestazione assicurativa.
Secondo l’assicurato, invece, l’attività illecita nel commercio della canapa
svolta non è sufficiente per dimostrare una duratura capacità lavorativa in
attività lucrative lecite che gli permetterebbe di conseguire un guadagno tale
da escludere un rilevante discapito economico.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.5. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.6. Nel caso in esame, durante la procedura di revisione avviata
d’ufficio (doc. AI 54) l’UAI ha appreso dai mass media dell’arresto di RI 1 a
seguito dell’attività illegale di commercio di canapa da lui svolta (doc. AI
65), ricevendone successivamente conferma dal Ministero pubblico (doc. AI 63).
Per quei fatti con sentenza 16 gennaio 2004 la Corte delle assisi criminali ha
condannato l’assicurato per:
" "…
1.1.infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra
d'affari o un guadagno considerevole, per avere, senza essere autorizzato, agendo
in correità con M. P. Z.,operando per il tramite di società varie appositamente
costituite e/o riattivate allo scopo e a loro facenti capo (la __________ SA,
la __________ SA e la __________ SA),
1.1.1.fra luglio ed il 13 marzo 2003,
a __________ ed in varie altre località del Cantone (in particolare __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ /__________) e
della Svizzera interna (in particolare a __________),
previo acquisto, trasporto, detenzione e coltivazione in proprio, confezionato
e venduto sia al dettaglio sia all'ingrosso, non meno di kg. 540 di marijuana
ad elevato contenuto di THC, confezionata sia in sacchetti di qualche grammo
per l'acquisto al dettaglio, sia in sacchi da etto o da chilo,
1.1.2.fra il maggio 2002 e il febbraio 2003, a __________,
previo acquisto, trasporto, detenzione e coltivazione in proprio, confezionato
e venduto al negozio di canapaio __________ complessivamente circa 110/112 kg.
di marijuana (di cui kg. 58 già inclusi nel quantitativo di cui sub. 1.1.1.),
e ricevuto inoltre da M. B. fr. 50'000.--
a titolo di compenso per il rilevamento dell'inventario comprendente ca. 10 kg.
di canapa in stock ed altro materiale al momento del passaggio di gestione del
negozio canapaio __________,
realizzando complessivamente una cifra d'affari di ca. 4 milioni di franchi ed
un guadagno di almeno fr. 300'000.--; (cfr. sentenza penale, doc. VI, pag. 49;
nomi di persona anonimizzati dal redattore).
Nella
sentenza penale è stato dettagliatamente descritto il ruolo avuto dal
ricorrente nella vicenda, cominciando dall’ottenimento di un prestito per
rilevare una coltivazione indoor di canapa al primo piano di uno stabile sito
in via __________ a __________, in seguito rimborsato (cfr. consid. 3 della
sentenza penale), per poi passare, grazie alla consulenza di un fiduciario (cfr.
consid. 4), alla gestione di società, appositamente costituite e/o riattivate,
a copertura della commercializzazione della canapa.
A tale scopo, per il tramite della __________ SA, l’assicurato ha preso in
locazione anche il secondo piano dello stabile in Via __________, ove vi era
già (al primo piano) una coltivazione indoor di canapa (cfr. consid. 5),
iniziando, nell’agosto/settembre 2001, l’attività vera e propria di coltivatore
della canapa stessa, ricevendo al riguardo istruzioni da parte di un altro
coltivatore (cfr. consid. 6).
Nel dicembre 2001 egli ha esteso il suo raggio d’azione anche alla vendita al
dettaglio, affittando un negozio sito a __________, da lui in seguito intestato
alla __________ SA, affidandone la gestione alla figlia (cfr. consid. 7). In
quel negozio si vendevano capi di abbigliamento, borse, zaini, prodotti
alimentari e cosmetici derivanti dalla canapa ecc., ma anche canapa essiccata,
confezionata in sacchettini (cfr. consid. 8).
Dalla sentenza penale risulta poi che i ricavi di tale attività permettevano
all’assicurato, oltre a stipendiare il personale e di conseguire un certo
reddito personale, di potenziare le proprie infrastrutture ed aumentare la
produzione di canapa, tant’è che nel marzo 2002 egli ha preso in locazione il
terzo piano del medesimo stabile in via __________, per il tramite della __________
SA (cfr. consid. 9).
Nel maggio 2002 RI 1 ha preso in gestione un altro negozio di canapa, il __________
a __________ (cfr. consid. 12), cedendolo nel gennaio 2003 ad un terzo (cfr. consid.
14).
2.7. Con il
ricorso l’assicurato ritiene che la sua malattia gli consentiva di svolgere
un’attività illecita, “ove non vigono gli imperativi della forma, della
regolarità, del buon costume sociale e morale e della capacità professionale”,
ciò che “ è ben diverso che esercitare un’attività lecita organizzata e
sistematica” (pag. 3), facendo del resto presente che agli atti manca la
dimostrazione egli “sia in grado di svolgere un’attività lavorativa lecita
duratura avendone la relativa formazione professionale e con reddito tale da
giustificare la soppressione della sua rendita” (idem).
A tal
riguardo il ricorrente ha fatto riferimento alla nota 3 aprile 2003 del dr. __________,
attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI, il quale, di fronte alle
considerazioni espresse dal Procuratore pubblico in merito all’erogazione di
rendite a persone dedite al commercio di canapa (doc. AI 63), ha fatto
presente:
"
La rendita d’invalidità gli (all’assicurato, n.d.r.)
era stata assegnata dopo attenta valutazione da parte di diversi psichiatri
(Dr. __________, Dr. __________ e SAM __________). Dal punto di vista
procedurale sicuramente non vi sono delle lacune da parte dell’ufficio
nell’assegnare la rendita. Il fatto che l’assicurato fosse molto attivo nel
business della canapa non mette in dubbio la diagnosi psichiatrica anzi la
conferma (grave caratteropatia)”. (Doc. AI 66).
Con lo
scopo di suffragare le proprie tesi ricorsuali, il ricorrente ha trasmesso due
certificati redatti dagli psichiatri curanti, dr. __________ e dr. __________.
In data 26 luglio 2004 il dr. __________ ha attestato:
" Il signor RI 1 era già stato in mia cura durante un suo ricovero all'Ospedale __________ di __________ 13 anni or sono. La documentazione (cartella clinica) è stata già distrutta. Il quadro clinico del signor RI 1, a causa della sua particolarità, è però ancora presente abbastanza chiaramente nella mia memoria.
Le constatazioni attuali corrispondono molto bene a quelle di 13 anni or sono. Il signor RI 1 si presenta cosciente, orientato e collaborante, agitato nella mimica e nella gestualità, accelerato nel pensiero e nella parlata. Non presenta evidenti disturbi dell'attenzione, della concentrazione, della comprensione, della memoria e dell'intelligenza. Quest'ultima non può essere valutata adeguatamente nella situazione clinica, sembra comunque situarsi nei limiti della norma. Il corso del pensiero presenta qualche bizzarria formale, come accelerazione e occasionalmente nessi associativi allentati. Non vi sono, tuttavia, elementi suscettibili di segnalare una struttura psicotica. Non si costatano contenuti patologici, spunti deliranti, indizi di illusioni o allucinazioni. L'umore è labile, a tratti irritabile/elevato (ma non euforico), a tratti invece chiuso, depressivo. Il contatto interpersonale è superficialmente buono, la comunicazione però si mantiene a livello dello scambio di informazioni "di servizio", senza alcuna risonanza emotiva.
La situazione psichiatrica del signor RI 1 è stata oggetto dell'attenzione dei colleghi __________ e __________, i quali hanno redatto dettagliati certificati all'attenzione della AI. L'intero incarto mi è stato sottoposto dall'assicurato. A mio avviso, le valutazioni dei colleghi inquadrano assai bene la situazione psichiatrica del signor RI 1. Mi sento di concordare ampiamente con le loro conclusioni tanto diagnostiche quanto relative alla capacità di lavoro. Personalmente infatti ritengo che il signor RI 1 sia da considerare inabile al lavoro in misura completa, intendendo per lavoro un'occupazione compatibile con la sua (molto limitata) formazione professionale con orari di lavoro regolari, costanti, su un periodo prolungato."(Doc. XIbis)
Con rapporto 20 settembre 2004 il dr. __________ ha rilevato quanto segue:
" Mi riferisco alla sua richiesta telefonica, intercorsa in questi giorni, e con la presente le posso confermare quanto segue: ho seguito il signor RI 1 dal mese di luglio del 1990; l'ultimo contatto diretto avveniva nel mese di maggio del 2001.
Ho rivisto il paziente dal 07.09.2004 e posso constatare che egli soffre sempre degli stessi problemi, provenienti da una sindrome nevrotica ansiosa cronica in persona caratteropatica con meccanismi regressivi e convertivi ed una personalità scarsamente strutturata. Egli era a beneficio di una rendita AI intera da diversi anni.
A mio modo di vedere le sue attuali condizioni psichiche non gli permettono, comunque, di trovare e mantenere un posto di lavoro; la sua capacità di guadagno, a mio modo di vedere, non esiste.
Attualmente stiamo facendo nuovi tentativi di contenere il nervosismo e l'ansietà, ma è probabile che, comunque, i suoi disturbi di fondo saranno difficilmente modificabili."(Doc. XXbis)
2.8. Da un attento esame degli atti di causa, questo Tribunale non può concordare con quanto sostenuto dal ricorrente.
Occorre innanzitutto rilevare come il procedimento penale abbia evidenziato che
di per sé l’attività svolta dal ricorrente aveva gli stessi connotati di una
professione commerciale/imprenditoriale.
Egli ha infatti preso contatti con finanziatori e fiduciari, gestito le società
appositamente utilizzate per la coltivazione e la vendita di canapa, assunti i
rischi economici del caso ecc.
Al proposito, nel giudizio penale si legge:
"
Per __________ RI 1 la Corte ha avantutto
considerato la gravità oggettiva dell'infrazione poiché egli ha agito per
mestiere mettendo in essere un'attività con un giro d'affari e un guadagno
considerevolmente più elevati del limite minimo previsto dal TF per
l'ammissione di un'infrazione aggravata alla LFStup. Ha, poi, considerato il
fatto che RI 1 ha agito per puro spirito di lucro e che egli ha agito con
modalità imprenditoriali, espandendo progressivamente la sua coltivazione,
acquisendo dapprima un punto di vendita e poi un altro nel tentativo dichiarato
di assicurarsi la possibilità di smerciare quantitativi sempre maggiori e di
debellare a poco a poco la concorrenza. RI 1 ha poi agito sulla base di
strategie atte, da un lato, a nascondere la reale connotazione della sua
attività e, dall'altro, atte a parare alle conseguenze di un eventuale
intervento della magistratura e poter così continuare il più possibile la sua
attività.
RI 1, quindi, non ha agito in modo dilettantesco od approssimativo ma ha
organizzato ed installato in modo prudente e professionale la sua attività,
facendo capo ai consigli di persone che, nel ramo, avevano esperienza e
competenza, non facendosi scrupolo alcuno di avvicinare personaggi che egli
riteneva essere “pericolosi” perché coinvolti in traffici poco leciti. “ (
sottolineature del redattore; consid. 20, pag. 40).
Nelle
osservazioni 13 settembre 2004 l’assicurato ha poi sostenuto come “la
malattia psichica e nervosa possa permettere lo svolgimento di un’attività non
corrispondente ai canoni dell’economia lecita”, motivo per cui egli non può
accettare ambienti lavorativi sistematici ed ordinati secondo ben precise
regole di comportamento [ “Il vivere quotidiano ha qualcosa di
insopportabile per il signor RI 1; incapace di sopportare le restrizioni ad
ogni attività lavorativa ordinata (orari, forme, comportamento, relazioni
sociali, obbedienza, ecc. )”, cfr. XVII].
Orbene, i fatti accertati dalla Corte delle assise criminali hanno dimostrato
che, nonostante il danno alla salute e la situazione professionale, il
ricorrente ha saputo mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in
attività imprenditoriali, le quali, come la generale esperienza della vita
insegna, spesso sono connotate da ritmi e orari lavorativi irregolari.
Tale assunto si concilia del resto con quanto sostenuto dal
dr. __________ (al quale l’assicurato si è rivolto dopo un’assenza di 13 anni)
nel rapporto 26 luglio 2004, in cui egli ha ravvisato una piena inabilità
lavorativa riferita tuttavia ad un tipo di “occupazione compatibile con la
sua (molto limitata) formazione professionale con orari di lavoro regolari,
costanti, su un periodo prolungato” (XI bis).
Vero che il 20 settembre 2004 lo psichiatra curante, dr. __________ ha fatto
presente che “le sue attuali condizioni psichiche non gli permettono,
comunque, di trovare e mantenere un posto di lavoro” e quindi “la sua
capacità di guadagno non esiste” (XXbis). Ma è altrettanto vero che
l’esperienza professionale nel campo del commercio di canapa, durata
dall’agosto 2001 al marzo 2003, è stata bruscamente interrotta dall’intervento
della polizia e non per motivi di salute.
2.9. L’assicurato
non può nemmeno argomentare, come sottolineato nelle osservazioni 13 settembre
2004, che “la caratteropatia lo ha determinato in passato a comportamenti
devianti, ossia fuori dagli schemi razionali del vivere civile”, motivo per
cui era inconsapevole “circa il significato e la portata delle sue azioni”.
La sentenza penale smentisce infatti tale assunto:
"
La realtà che emerge con evidenza dagli atti è
ben diversa da quella ipotizzata dai difensori dei due imputati.
I due imputati non erano in preda ad alcun errore.
RI 1 ha fatto quel che ha fatto sotto l’egida di tre società. Questa
diversificazione societaria non era frutto di una strategia commerciale ma è
stata voluta per parare alle conseguenze di un possibile paventato intervento
della polizia:
" Devo
dire che è stato il __________ a consigliare l'istituzione di diverse società
perché a suo dire sarebbe stato più facile continuare l'attività effettiva se
vi fossero stati eventuali interventi di polizia di cui a quel momento vi erano
notizie nella cronaca per quanto riguarda la chiusura di negozi di canapai. In pratica
lui diceva che se la polizia avesse chiuso una, l'altra avrebbe potuto
continuare ad operare.
…omissis…
Per quanto concerne la società __________ SA devo dire che per un certo
periodo __________ ha voluto fare in modo che la piantagione del 3. piano fosse
intestata a questa società mentre quella del 2. piano ad __________ SA. Con
questo sistema lui riteneva che, in caso di intervento mirato da parte delle
autorità su una di queste società, l’altra avrebbe comunque potuto continuare
la sua attività. In pratica __________ diceva che se le autorità avessero
chiuso __________ SA, la piantagione __________ SA avrebbe potuto continuare
visto che si trattava di un’azienda diversa.” (RI 1 20.3.2003)
Una persona che crede di essere autorizzata a fare
quel che fa - un imprenditore qualunque che avvia un'attività onesta (così il
suo difensore ha definito RI 1) - non applica strategie per mettersi al riparo
da un possibile intervento della polizia.
Una persona che distribuisce la sua attività - che è sostanzialmente una sola -
sotto il cappello di persone giuridiche diverse per poter continuare ad operare
con le società che dovessero sfuggire ad un'operazione della polizia sa
perfettamente di non essere autorizzato a fare quel che fa. Sa perfettamente
che quel che fa è illegale perché solo in un’attività illegale c’è il rischio
di chiusura a seguito di un intervento della magistratura o della polizia.
Del resto, ulteriore indizio rivelatore della piena coscienza di RI 1 di stare
avviando e poi esercitando un’attività illegale è il fatto che egli ha chiesto
i fondi necessari all'avvio di tale attività ad un "personaggio
pericoloso” esponendosi al rischio di doverlo associare all’attività o di
doverlo ripagare – così come è poi avvenuto – con interessi esorbitanti. Se fosse
stato convinto del suo buon diritto, RI 1 avrebbe chiesto i necessari
finanziamenti ad istituti di credito la cui frequentazione è certamente meno
pericolosa e meno onerosa.
A questi elementi si aggiunge, poi, quello altrettanto fortemente indiziante
dell’altissima percentuale di “incassi al nero”. In pratica, erano
contabilizzati quasi soltanto le vendite relative alla “mercanzia lecita”.
Tutto il resto, sfuggiva a qualsiasi contabilità che, se veritiera, sarebbe
stato un indizio importante per gli inquirenti che avessero dovuto effettuare
dei controlli”. (Sentenza penale pag. 33).
La Corte
ha pertanto concluso:….
"
Dunque, la Corte deve concludere che non v’è
stato alcun errore sui fatti. Non soltanto perché non c'erano elementi da cui
gli RI 1 potessero effettivamente trarre la convinzione di essere autorizzati a
commerciare canapa stupefacente. Ma soprattutto perché i due RI 1 non avevano
quella convinzione: essi sapevano perfettamente di non essere autorizzati nè a
vendere né a coltivare canapa stupefacente. “(Sentenza penale pag. 38).
Né giova all’assicurato
evidenziare che la difesa penale “non ne abbia sostenuto (forse per motivi
tattici) il vizio di mente e la conseguente scemata responsabilità” (XVII),
in quanto, come visto, il procedimento penale ha dimostrato il contrario.
Neppure si può condividere quanto evidenziato dal dr. __________ nella citata
nota del 3 aprile 2003, ossia che il business della canapa è la conferma della
caratteropatia di cui l’assicurato (doc. AI 63), quasi a voler “giustificare”
dal punto di medico l’attività illegale svolta.
In simili circostanze, dunque,
questa Corte ritiene non necessario allestire la chiesta perizia psichiatrica,
ancorché avvallata dall’amministrazione nelle osservazioni 19 ottobre 2004
(XXIV), poiché, come detto, i fatti hanno dimostrato che l’assicurato dispone
di una residua capacità in attività commerciali/imprenditoriali.
Al proposito va fatto ricordato che, per costante giurisprudenza, quando
l’istruttoria da effettuare, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid.
469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Pertanto, visto quanto detto sin qui, è da ritenere dimostrato che, con il
grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b), successivamente alla precedente decisione di
erogazione di una rendita, l’assicurato, nonostante il danno alla salute, ha
svolto un’attività lucrativa percependo sino al marzo 2003 dei redditi
manifestamente superiori a quello che avrebbe potuto conseguire svolgendo la
sua professione di operario/manovale.
A tal riguardo dal dispositivo della citata sentenza delle Assise criminali si evince
che la cifra d’affari complessiva ammontava a circa 4 milioni di franchi con un
guadagno di almeno fr. 300'000 (doc. VI pag. 50).
Questa circostanza giustifica, in via di revisione, la soppressione della
rendita.
Per quel che concerne gli effetti della stessa, l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI
prevede che la soppressione della rendita è messa
“in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione
determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una
prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di
informare impostogli ragionevolmente dall’art. articolo 77”.
L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il
suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione
devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per
la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento
dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della grande
invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, del luogo di residenza
determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi, delle
condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato. Tale obbligo
d’informare è del resto riportato sul retro delle decisioni di erogazione delle
prestazioni AI.
Non avendo
l’assicurato notificato all’amministrazione la modifica delle proprie
condizioni economiche – tra l’altro nel questionario per la revisione della
rendita 12 settembre 2002 egli ha volutamente omesso di indicare, al punto no
2, l’attività lucrativa svolta (doc. AI 54) -, violando così l’obbligo di
informazione ex art. 77 OAI, a giusta ragione la Cassa
ha soppresso la rendita a partire dal mese di agosto 2001, mese in cui ha
iniziato l’attività di commercio di canapa.
2.10. Considerato
che sino al marzo 2003 deve essere riconosciuta l’assenza d’incapacità al
guadagno, l’incarto difetta tuttavia di qualsivoglia indagine atta a
confermare, sul piano economico, l’ipotizzata assenza d’invalidità pensionabile
anche dopo la succitata data.
In particolare l’amministrazione ha omesso di stabilire a quanto ammonterebbe
il reddito che l’assicurato potrebbe percepire - stante le dimostrate capacità
professionali, anche dopo la cessazione dell’attività illegale, a seguito
dell’arresto, avvenuto nel mese di marzo 2003 - in attività imprenditoriali
commerciali (lecite) analoghe, come d’altronde ipotizzato nel corso
dell’istruttoria amministrativa da parte del giurista dell’AI (cfr. nota 9
gennaio 2004, doc. AI 86).
Ne consegue
che gli atti sono ritrasmessi all’Ufficio AI per tale accertamento economico;
dopo di che esso dovrà statuire in merito all’eventuale rendita d’invalidità, e
ciò in applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi, considerando
e aggiornando, in tale contesto, l’ammontare del salario ipotetico che il
ricorrente avrebbe percepito senza il danno alla salute, per il quale - è
doveroso sottolineare - gli ultimi dati risalgono agli anni 1989/1990 (cfr.
attestati del datore di lavoro per conto dell’assicurazione contro la
disoccupazione sub doc. AI 11).
Visto quanto procede, in parziale accoglimento del ricorso, la decisione
contestata è confermata riguardo alla
soppressione della rendita intera dal mese di agosto 2001 al marzo 2003, per il
resto deve essere annullata.
2.11. Con il
proprio ricorso l’assicurato ha chiesto di essere sentito (XI).
ll TCA rileva innanzitutto che
l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto
d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6;
DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF
prima citata).
Del resto, richiamati i considerandi precedenti, questo Tribunale non ritiene
necessaria, quale mezzo di prova, l’audizione personale dell’assicurato per
l’esito della vertenza, facendo presente che tale di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost.
(valutazione anticipata delle prove: cfr fra le tante, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,
119 V 344 consid. 3c).
2.12. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 20 aprile 2004 è confermata riguardo alla
soppressione della rendita per il periodo agosto 2001 –
marzo 2003, per il resto è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione perché proceda
conformemente al consid. 2.10.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà all’assicurato fr. 1'500.— di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto l’istanza 10 maggio 2004 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti