Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.33

 

ZA/sc

Lugano

15 giugno 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso per ritardata giustizia dell'11 maggio 2004 di

 

 

RI1

 

 

contro

 

 

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Dal 1° marzo 2003 RI1 beneficia di una mezza rendita d'invalidità (cfr. doc. AI 72, cfr. inc. TCA 32.02.15).

 

                               1.2.   Nell'agosto del 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità, su segnalazione del dr. __________ che ha attestato una totale incapacità lavorativa dell'assicurata dall'8 agosto 2003 (doc. AI 79), ha avviato d'ufficio la procedura di revisione della rendita (doc. AI 80).

                                         Dagli atti di causa risulta che l’amministrazione, ha proceduto a diversi accertamenti.

 

                                         Il 25 agosto 2003 ha scritto all'assicurata ponendole alcune domande relative all'attività di parrucchiera indipendente (doc. AI 81).

                                         In data 25 agosto 2003, ha invitato i medici curanti dell’assicurata a redigere un rapporto medico sullo stato di salute della loro paziente: il dr. __________ -__________ (generalista) e il dr. __________ (chirurgo della mano) l’hanno compilato rispettivamente il 28 agosto 2003 (doc. AI 84), 10 settembre 2003 e 3 novembre 2003 (doc. AI 85, 88 e allegati).

 

                                         In data 18 settembre 2003, il funzionario incaricato ha rilevato quanto segue:

 

"  Trattasi di un'assicurata 45enne parrucchiera indipendente beneficiaria di mezza rendita AI dal marzo 2000. Era stata peritata al SAM. I medici avevamo ritenuto giustificata un'incapacità del 50% in qualsiasi attività per cui diritto a mezza rendita.

 

Dal mio punto di vista avremmo dovuto meglio considerare il lato economico in quanto l'assicurata quale parrucchiera indipendente ha sempre dichiarato dei redditi molto esigui (vedi notifiche di tassazione ed estratto del programma CO301).

Addirittura è stata assoggettata quale persona senza attività lucrativa.

Considerata la perizia SAM avremmo dovuto calcolare quanto avrebbe potuto conseguire al 50% in attività adatte e quindi nessun diritto a rendita dopo calcolo economico.

Attualmente viene richiesta una revisione in quanto l'assicurata dall'8.8.2003 è totalmente inabile nella sua attività. Nei prossimi giorni sarà operata alla mano. La totale incapacità quale parrucchiera dovrebbe essere giustificata. Non essendo comunque trascorsi 3 mesi dal peggioramento (art. 88 OAI) dobbiamo mantenere la pratica in sospeso fino alla fine di ottobre.

A quel momento richiediamo un rapporto di 4 pagine al Dr. __________ e sottoponiamo il dossier al SMR per una presa di posizione dal lato medico.

Dovremo poi discutere del tutto con __________ e vedere se la rendita può essere eventualmente soppressa ora." (Doc. AI 86)

 

 

                                         Una volta raccolti i succitati dati medici, il caso è stato sottoposto al vaglio del Servizio regionale medico dell’AI (SMR) che, in data 27 novembre 2003, ha proposto:

 

"  Problematica di cirrosi epatica, sindrome cervico spondilogena e lombare con lieve discopatie L5/S1 e spondilartrosi

sindrome somatoforme da dolore cronico con disturbi psi. su astinenza stato dopo asportazione di ganglio dorso radiale mano destra 14.1.1998 alla valutazione del SAM del 11.2000 globale il 50% come parrucchiera dal 3.1999 non migliorabile in attività adeguate e più leggere.

 

Attuale revisione AI per peggioramento del problema alla mano sinistra:

rapporto di decorso dr. __________ medico curante valuta stato stazionario generale

rapporto medico dr. __________ chirurgo della mano reputa il 100% dal 8.8.2003 in avanti.

(stato post. op.) di ritzartrosi mano sinistra con trapezectomia e artroplastica mano sin.

AMO 29.3.2003 con asportazione dell'osteosintesi il 21.10.2003.

 

propongo giustificato

 

transitoria IL 100% per ogni attività dal 8.8.2003 al 28.2.2004 (4 mesi dopo asportazione di materiale di osteosintesi dopo operazione mano sinistra per controlli, ergoterapia e limitazione transitoria per guarigione della ferita).

Poi in seguito ripresa della medesima il 50% come prima di questa nuova operazione.

 

Non figurano a dossier medico atti che documentano un peggioramento della situazione generale tali da permettere di giustificare una limitazione per attività leggera attuale oltre al 50% eccetto il transitorio periodo sopra elencato." (Doc. AI 90)

 

                                         A seguito della presa di posizione del medico UAI, in data 17 dicembre 2003, il funzionario incaricato ha stabilito quanto segue:

 

"  A seguito della presa di posizione del medico UAI del 27.11.2003 manteniamo la pratica in sospeso fino alla fine di febbraio 2004. A quel momento rapporto medico al Dr. __________ e al Dr. __________ per vedere se vi sono novità.

Poi se del caso nuovamente al SMR e ev. soppressione rendita (vedi comunicazione del 18.9.2003)." (Doc. AI 91)

 

                                         In data 8 marzo 2004, l'amministrazione ha nuovamente invitato i medici curanti a compilare il rapporto medico sullo stato di salute della loro paziente: il dr. __________ (chirurgo della mano) e il dr. __________ -__________ (generalista) l’hanno compilato rispettivamente il 10 marzo 2004 (doc. AI 95 e allegati) e il 7 aprile 2004 (doc. AI 97).

 

                               1.3.   Con il ricorso in oggetto, RI1, ha chiesto l’intervento dello scrivente Tribunale affinché provveda a far terminare la procedura al più presto possibile:

 

"  Mi rivolgo a voi per un vostro aiuto se possibile.

Sono parrucchiera indipendente. Dal 13.3.99 sono in invalidità al 50% (fr. 819.-- mensili), per un'ernia discale, sciatica e depressione.

Per un'operazione alla mano sinistra, dall'8.8.2003 sono invalida al 100%. Dalle mie telefonate all'AI mi è stato detto, prima che ci volevano tre mesi per una loro decisione, in seguito ad altri solleciti, più certificati medici da loro richiesti, mi rispondono che ci vogliono altri tre mesi (e che fanno 6 mesi).

Inviai allora una raccomandata (vedi copia). Siamo arrivati a nove mesi dalla mia incapacità lavorativa (sempre 100%), ma dall'AI non ho mai ricevuto 2 righe. Questo comportamento non mi sembra corretto, lascio voi giudicare." (Doc. I)

 

                               1.4.   Con risposta di causa 24 maggio 2004 l’Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto la reiezione del ricorso facendo presente:

 

"  (…)

Nel mese di agosto del 2003, l'amministrazione ha ricevuto dal dottor __________ un rapporto nel quale si attestava una totale incapacità lucrativa dell'assicurata - attiva a tempo parziale quale parrucchiera indipendente, già beneficiaria di una mezza rendita di invalidità - a far tempo dall'8 del medesimo mese.

 

Sulla scorta di tale comunicazione è stata avviata una revisione d'ufficio. Accertato ad ogni modo come la variazione dello stato valetudinario fosse intervenuta solo poche settimane addietro, e rilevato come una revisione possa giustificarsi solo in presenza di un peggioramento che persista da almeno tre mesi, il funzionario incaricato invece di respingere la domanda ha ritenuto opportuno mantenere la richiesta in sospeso (cf. nota 18.9.2003, doc. n. 86 inc. AI). L'assicurata ha quindi ricevuto una comunicazione in tal senso (cf. doc. n. 87 inc. AI).

In data 21 ottobre 2003 l'assicurata ha frattanto subito un intervento chirurgico. La pratica è pertanto stata tenuto nuovamente in sospeso sino alla fine di febbraio 2004, momento a partire dal quale, in base a quanto pronosticato dal nostro Servizio medico, i postumi operatori avrebbero dovuto cessare, con conseguente ripristino dello stato quo ante.

Ad inizio marzo sono quindi stati interpellati i due medici curanti, dottori __________ e __________.

Ora, se il primo ha risposto nel giro di qualche giorno, il riscontro da parte del secondo è giunto solo alla fine del mese scorso.

A questo punto la pratica avrebbe dovuto essere trasmessa al nostro Servizio medico prima dell'emanazione della decisione, oramai imminente.

 

Un ricorso per denegata giustizia va ammesso allorquando l'amministrazione non pone fine alla procedura entro un termine adeguato. Detto termine può variare molto da un caso all'altro, a dipendenza soprattutto delle difficoltà istruttorie. La giurisprudenza ha comunque stabilito che in linea di massima un'attività di nove a dodici mesi da parte dell'amministrazione può configurare un caso di denegata giustizia (cfr. Kieser, ATSG Kommentar, ad Art. 56, p. 561).

 

Considerato che la revisione è stata avviata nel corso del mese di agosto del 2003, e che i tempi procedurali sono stati determinati sia dallo stato stesso dell'assicurata (attesa del termine di tre mesi per poter entrare nel merito della domanda, attesa che lo stato si stabilizzasse a seguito dell'intervento), sia dalla necessità di attendere i rapporti di decorso dei medici curanti, appare evidente che la fattispecie non configura in alcun modo un caso di denegata giustizia.

 

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia respingere il ricorso." (Doc. III)

 

                               1.5.   Con scritto 1° giugno 2004 l'assicurata si è riconfermata nel proprio ricorso, producendo nel contempo un ulteriore scritto di sollecito inviato all'amministrazione (cfr. doc. V e allegato).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 56 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), LPGA - entrata in vigore il 1° gennaio 2003 - il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                         Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 55).

 

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del medesimo ufficio (DTF 114 V 145; cfr. STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B consid. 2, I 629/01).

                                         Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 56; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., proposta per la pubblicazione, consid. 3, I 387/03).

 

                               2.3.   Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op., cit, art. 56 nota 10 pag. 55).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c);

                                        
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

 

                                         Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

 

                               2.4.   Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

                                        

                                         Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

                                         In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

 

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

 

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

 

                               2.5.   Il TFA ha poi stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.
Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

 

                                         Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

 

 

                               2.6.   Oggetto del contendere è sapere se all’Ufficio assicurazione invalidità può essere imputato un ingiustificato ritardo nell'evasione della procedura di revisione avviata d'ufficio.

 

                                         La procedura di revisione ha preso inizio nel mese di agosto 2003 (cfr. doc. AI 79-80), per cui effettivamente è sino ad oggi trascorso un certo tempo, ossia 10 mesi.

                                         Come riportato al consid. 1.2, l’Ufficio assicurazione invalidità ha tuttavia dato seguito con sollecitudine agli accertamenti che s'imponevano per accertare l'attuale stato di salute dell'assicurata.

                                         Non si può quindi rimproverare all’amministrazione di aver senza motivo procrastinato la procedura.

                                         Ora, è vero che dal mese di novembre 2003 al mese di agosto 2004 la procedura è stata sospesa. La sospensione, proposta dal medico AI, è stata tuttavia necessaria per valutare lo stato postoperatorio dell'intervento chirurgico alla mano sinistra (cfr. doc. AI 88 e 90). L'intervento alla mano sinistra ha per un certo verso evidentemente influito sui tempi procedurali.

 

                                         In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente evocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di una ritardata giustizia nei confronti di RI1.

 

                                         Va abbondanzialmente rilevato che, sulla scorta degli ultimi rapporti medici del dr. __________ e del dr. __________ (doc. AI 94-97), l’amministrazione dovrebbe determinarsi in merito al diritto alla rendita entro un termine ragionevole.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti