Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.35

 

ZA/fe

Lugano

30 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 aprile 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nell'agosto 2001, RI 1, nato nel 1944, impiegato alle __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, in quanto affetto da sindrome lombovertebrale cronica (doc. AI 1, 7, 15).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica eseguita nel gennaio 2003 (doc. AI 15), per decisione 11 luglio 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all'assicurato una rendita intera dal 1° febbraio 2001 al 31 ottobre 2001 ed un quarto di rendita dal 1° novembre 2001 (doc. AI 18, 30, 29).

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, con la quale ha postulato l'assegnazione di una rendita intera anche dopo il 31 ottobre 2001, con decisione su opposizione 5 aprile 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:

 

"  (…)

6. In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo sarebbe in grado di svolgere l'ultima occupazione, così come altre attività leggere in misura del 60%.

 

Orbene , come visto l'aspetto reumatologico è stato valutato a mezzo esame peritale.

 

Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176, 122 V 161).

 

In casu, la valutazione medica espressa dal dottor __________ non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme a i giudizi sovresposti.

 

Si rileva inoltre che l'assicurato, nella sua opposizione, non indica fattori invalidanti che non siano già stati adeguatamente valutati e considerati.

 

Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma." (doc. AI 39)

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:

 

"  (…)

5.   Dall'esame dell'incarto emerge che l'assicurato è stato sottoposto a numerose visite mediche, esami specialistici e trattamenti specifici.

 

5.1.                                Il dott. __________, medico fiduciario della __________, dopo un approfondito esame del paziente, giunge a questa conclusione:

                                " Giudico al momento attuale il signor __________ al 100% inabile nel suo impiego di fattorino portalettere. Dubito che un'intensificazione della fisioterapia porti a un miglioramento tale da permettergli la ripresa del lavoro. Dubito anche che una riduzione del tempo lavorativo possa influire significativamente sulla prognosi occupazionale.

                                Ho discusso col dott. __________ l'opportunità di un consulto neurochirurgico".

      (Rapporto 1. dicembre 2000 pag. 3).

 

5.2.                                II Primario di Neurochirurgia, dott. __________, dopo aver esaminato il paziente, così conclude:

" Tenuto conto dell'intensità dei disturbi, ma anche del sustrato sistemico alterato, pensiamo convenga in primo luogo effettuare un ultimo tentativo con metodi conservativi, al meglio nella forma di una cura stazionaria in un centro riconosciuto nel nostro Cantone (ad esempio __________). Nel caso in cui questo trattamento non si rivelasse efficace ed il problema risultasse invalidante, pensiamo valga la pena di rivederlo nell'ambito del nostro gruppo interdisciplinare per il problemi del rachide, per una decisione sul trattamento chirurgico"

      (Lettera prof. __________ /Dr. __________ 21.3.2001).

 

5.3.                                A seguito del trattamento presso la Clinica di __________ viene redatto un rapporto il 16 agosto 2001, nel quale, oltre ad accertare gli inconvenienti fisici (dolori, limitazioni funzionali e cinetiche domestiche e professionali), si indica infine una capacità al lavoro del 100% " per lavori dove non dovrà sollevare oggetti pesanti ..." e in cui " il paziente dovrà svolgere lavori dove possa risparmiare i movimenti impegnativi per la schiena".

                                (Relazione 16 agosto 2001 Clinica __________ a dott. __________).

 

5.4.                                II dott. __________          del Servizio medico delle __________, dell'amministrazione generale della Confederazione, della __________ e di __________ così tra l'altro scrive il 17 settembre 2001 alla __________: "Aufgrund der medizinischen Verlaufskontrolle muss Ihre pessimistiche Einschätzung vom 21.08.2001 bestätigt werden. Eine Arbeitsaufnahme ist unwahrscheinlich und die Voraussetzung für eine dauernde Arbeitsunfähigkeit gegeben".

 

5.5.                                II dott. __________, medico curante, nel rapporto medico sottoposto all'AI il 20 agosto 2001, basandosi anche sui rapporti medici specialistici e di trattamento conclude per un'inabilità totale al lavoro, tenuto conto del lavoro svolto dall'assicurato.

 

5.6.                                II dott. __________ incaricato dall'AI di effettuare la perizia sullo stato del signor RI 1, rassegna il suo rapporto il 27 gennaio 2003. II referto si basa sugli atti dell'incarto, su radiografie, su di una visita del paziente avvenuta il 21 marzo 2002 e su dichiarazioni del paziente.

                                Dallo stesso si rileva, tra l'altro, che il paziente:

- ha dolori a piegarsi e raddrizzarsi;

      - riesce a stare in piedi al massimo 15 minuti;

- seduto può stare circa 30 minuti, poi deve alzarsi e cambiare  

  posizione;

      - prende 5 medicamenti diversi al giorno oltre a un paio d'altri

        prodotti farmaceutici.

      E il rapporto così conclude:

 

" II paziente presenta dal punto di vista reumatologico soprattutto una problematica cronica a livello della colonna vertebrale. Nella zona lombare vi è una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sinistra su delle discopatie plurisegmentali interessanti praticamente tutti i segmenti della colonna vertebrale con osteocondrosi e spondilosi.

L'esame della RM eseguito nell'anno 2001 aveva dimostrato la presente di un bulging a livello del segmento L4/L5 senza segni d'irritazione o compressione radicolare. Anche clinicamente attualmente nessun sospetto per una radicolopatia. L'esame clinico dimostra dei dolori particolarmente accentuati all'estensione

della colonna lombare che potrebbero essere in relazione con una spondilartrosi dei segmenti lombari inferiori.

Tenendo in considerazione questi aspetti ritengo che da un punto di vista puramente reumatologico il paziente presenti un'incapacità lavorativa massimale del 40% nell'attività lavorativa svolta antecedentemente cioè quella di porta lettere. Si tratta di attività lavorativa assai variata che permette in particolar modo di camminare, di alternare la posizione in piedi a quella seduta. Non è associata neanche al trasporto di pesi considerevoli".

 

6. Dai rilievi testé esposti emerge che:

 

a - due medici della __________ (dott. __________, dott. __________) accertano e concordano su di un'invalidità totale dell'assicurato mettendo in relazione l'affezione alla salute con il lavoro svolto e con le capacità in genere dell'assicurato;

 

    b - questa posizione è confermata dal medico curante, dott.  

    __________;­

 

    c - i medici della Clinica __________ ipotizzano una capacità  

    lavorativa del 100% riferita però ad attività improponibili al signor

    RI 1;

 

d - il dott. __________ ipotizza un 40% di incapacità lavorativa (travalicando quelle che sono le sue competenze per i motivi suesposti) basandosi su di un'ipotetica attività di portalettere ("assai variata che permette in particolar modo di camminare, di alternare la posizione in piedi a quella seduta. Non è associata neanche al trasporto di pesi considerevoli").

    Questo accertamento è tuttavia errato.

L'attività svolta dal signor RI 1 comporta segnatamente:

- scaricare sacchi postali e plichi di giornali dal camion,

- consegna anche di pacchi,

- manipolazione del rimorchio del ciclomotore,

- distribuzione della posta nelle caselle

    oltre agli altri abituali compiti di un portalettere.

Detti elementi emergono dai vari rapporti medici e sono comunque verificabili. Si chiede a questo proposito, l'audizione del signor __________,  __________, __________, funzionario postale di __________.

 

7.   Da quanto sopra esposto, risulta comprovata un'invalidità totale del signor RI 1, accertata e confermata da tre medici, di cui due del datore di lavoro, e pertanto attendibile e giustificata.

II referto del dott. __________ (anche se reso posteriormente agli altri, fa comunque stato di una situazione immutata), basandosi su affermazioni arbitrarie circa l'attività lavorativa, giunge a una conclusione insostenibile e comunque in contrasto con quella dei tre colleghi.

L'Ufficio Assicurazione Invalidità, basandosi unicamente e acriticamente sul referto del dott. __________, commette un evidente errore.

 

 

    Ritenuto che:

"Der Grad der Arbeitsunfähigkeit wird unter Berücksichtigung der bisherigen Tätigkeit festgesetzt, solange vom Versicherten vernünftigerweise nicht verlangt werden kann, seine restliche Arbeitsfähigkeit anderweitig einzusetzen " (DTF 115 V 133)

    e considerato che:

"Zum Vergleich hat eine Person mit den gleichen beruflichen und persönlichen Fähigkeiten zu dienen, wie sie der Rentenerwerber aufweist. Für die hypothetischen Validen und Invalideneinkommen ist massgebend, was diese Person auf dem ihr offenstehenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt zumutbarerweise verdienen könnte (STF 114 V cons. 4 pag. 315),

 

si deve concludere che l'assicurato, che ha esercitato per tutta la sua vita professionale l'attività che ora, a causa del suo stato di salute, gli è preclusa, si trova anche preclusa ogni altra attività non solo in seno alla __________, ma pure in altri settori dell'economia, ritenuta la sua formazione professionale e il pesante condizionamento fisico.

Donde l'invalidità totale e il diritto di percepire una rendita intera AI." (doc. I)

 

                               1.4.   Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

 

"  (…)

Relativamente alla valutazione della capacità lavorativa dell'assicurato espressa nella perizia reuamtologica 27 gennaio 2003 del Dr. __________ (doc. 15 inc. AI) si rileva quanto segue. La dottrina ha chiarito che, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio, è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica; inoltre le conclusioni dell'esperto devono essere motivate (Pratique VSI 3/1997, p. 123). Per parte sua il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, nell'ipotesi che siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno piena forza probatoria se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176), ciò che vale pure per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31). II Tribunale federale ha d'altra parte avuto modo di chiarire che relativamente al medico di fiducia, il giudice deve tenere conto del fatto che secondo la generale esperienza della vita nel dubbio esso attesta a favore del proprio paziente (DTF 125 V 353 c. 3 a, cc).

 

4.

 

Nel caso concreto, la perizia 27 gennaio 2003 del Dr. __________, valutata l'anamnesi familiare, personale remota e sociale dell'assicurato, i dati soggettivi dell'assicurato (dettagliata anamensi attuale e affezione attuale), le constatazioni obiettive (status reumatologico e i rilievi radiografici) e posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica, ha stabilito un'incapacità lavorativa massima del 40% nella precedente attività lavorativa di porta lettere, ritenute le menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi constatati. La perizia reumatologica, completa e motivata, ossequia i parametri sviluppati dalla giurisprudenza e le può essere riconosciuta piena forza probatoria.

La decisione impugnata ha quindi correttamente ritenuto le risultanze peritali e meglio un'incapacità lavorativa del 40% relativamente all'attività precedente e un pari grado di invalidità.

L'assicurato contesta che alla luce della perizia non si sono considerati i pareri medici precedenti. A torto. In concreto la perizia del Dr. __________ ha integrato i precedenti accertamenti e valutazioni mediche ed ha valutato in modo completo e articolato lo stato di salute dell'assicurato.

 

5.

 

II ricorrente sostiene che il perito Dr. __________ non ha considerato correttamente l'impegno fisico della sua professione precedente e anche la necessità di alzare dei pesi. A torto. II perito ha rilevato che l'attività, presentando la necessità di alternare la posizione eretta e seduta è adeguata all'esigenza del danno alla salute e non richiede il trasporto di pesi considerevoli, riconoscendo in considerazione degli impedimenti dell'assicurato una riduzione del 40% della sua capacità lavorativa in tale attività. Infatti con il rapporto di dimissione 16 agosto 2001 dalla Clinica __________ i medici hanno attestato una capacità lavorativa del 100% in attività senza sollevamento di oggetti pesanti. D'altra parte, considerando un'attività del tutto adeguata e prendendo il reddito statistico medio in attività semplice e ripetitiva in Ticino per gli uomini pari a fr. 51'750.-- nel 2001 e applicando in via teorica una riduzione massima del 25% ne deriva un reddito annuo da invalido di fr. 38'812.50. In rapporto al reddito senza invalidità di fr. 67'740.-- nel 2001 (doc. 4 inc. AI), si avrebbe una perdita della capacità di guadagno e quindi un'invalidità del 42.7%. Con ciò risulta confermata la valutazione del diritto ad un quarto di rendita.

 

6.

 

Il ricorrente sostiene di aver esercitato tutta la vita la precedente professione che il suo stato di salute gli preclude cosi come gli preclude ogni altra professione. L'affermazione è smentita dalla citata valutazione medica peritale e dal fatto che la limitazione della capacità lavorativa con la relativa perdita di guadagno e invalidità può essere riconosciuta nella misura in cui è causata dal danno alla salute oggettivato dal profilo medico, dal quale nel caso in esame risulta un'incapacità lavorativa del 40% relativamente all'attività precedente.

 

7

 

In conclusione con il ricorso in oggetto l'assicurato non indica elementi di valutazione nuovi che sono già stati adeguatamente valutati e valgono quindi le motivazioni espresse nella decisione su opposizione. Le censure sollevate dal ricorrente risultano infondate e la decisione impugnata corretta." (doc. III)           

 

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 1° novembre 2001.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Nella fattispecie, in data 1° dicembre 2000, il dr. __________, internista, incaricato dal dr. __________ del servizio medico __________, ha certificato:

 

"  (…)

Diagnosi:

- Cardiopatia coronarica stabile

      - Stato dopo 2 coronarografie con dilatazione

      - Eco-stress (28.9.00) negativo per ischemia attuale

-   Encefalopatia vascolare

      - Stato dopo attacco ischemico transitorio in territorio   vertebrobasilare

      - Omocisteinemia elevata

-   Sindrome lombo-radicolare con radicolopatia algica in territorio L4 a sx

      - Ernia distale L4-L5 con prolasso

 

Commento alle diagnosi

Dal profilo cardiovascolare la situazione ora sembra stabile. L'angina pectoris è sotto controllo e, se presa dettagliatamente, l'anamnesi non rivela sicuro sospetto per angina pectoris di nuovo manifesta. Un eco-stress eseguito nel settembre di quest'anno non mostra chiari segni per un'ischemia sotto vasodilatazione. Dal punto di vista vascolare sotto anticoagulazione non vi sono più stati problemi, L'ischemia transitoria non ha lasciato residui di rilievo né sulla sensibilità né sulla forza muscolare.

 

Dal punto di vista invece della sintomatologia alla colonna vertebrale siamo di fronte a una sindrome lomboradicolare algica in territorio L4 causata da un prolasso del disco L4-L5. Anche senza deficit sensitivo-motori, (con riflesso patellare normale) la sintomatologia è verosimile e sono verosimili i peggioramenti occasionali scatenati dal portare pesi e da posizioni anomale. Vi sarebbero sicuramente gli estremi per un esame in ambito specialistico-neurochirurgico per valutare l'operabilità. Anche senza deficit sensitivo-motori, la sintomatologia clinica importante, in questo impiegato ancor giovane, è sufficiente per porre un'indicazione interventistica.

 

Osservazioni e conclusioni:

Giudico al momento attuale il signor RI 1 al 100% inabile nel suo impiego di fattorino portalettere. Dubito che un'intensificazione della fisioterapia porti ad un miglioramento tale da permettergli la ripresa del lavoro. Dubito anche che una riduzione del tempo lavorativo possa influire significativamente sulla prognosi occupazionale.

Ho discusso col dr. __________ l'opportunità di un consulto neurochirurgico."

  (allegato doc. AI 8)

 

                                         Il dr. __________, neurochirurgo, interpellato dal medico curante, in data 21 marzo 2001 ha rilevato:

 

"  (…)

Lo studio standard e funzionale del segmento lombare rivela un raddrizzamento della lordosi fisiologica, senza deviazioni scoliotiche significative. In posizione neutra i metameri risultano in asse, ma l'altezza degli spazi intersomatici L4/L5 ed L5/S1 è diminuita, con pincement posteriore e tendenza alla sublussazione delle articolazioni vertebrali posteriori, con stenosi moderata del foramen di coniugazione.

Le immagini oblique dimostrano una displasia con spondilolisi parziale in L5 da entrambi i lati, come pure alterazioni osteo-artrosiche delle articolazioni vertebrali posteriori negli ultimi due segmenti funzionali.

Le immagini funzionali non mettono in evidenza slittamenti intersomatici, ma rilevano un blocco funzionale pressoché completo tra L4 ed S 1 sia in antero- che in retroflessione massima.

Quale reperto collaterale segnaliamo una calcificazione significativa dell'aorta addominale e delle arterie iliache.

 

Lo studio di risonanza magnetica nella modalità di stimolazione T2 rivela una degenerazione pressoché completa di tutti i dischi intersomatici lombari ed un bulging mediana in L4/L5 ed L5/S1. Le immagini assiali dimostrano in entrambi i livelli una compressione moderata del versante ventrale del sacco durale, senza coinvolgimento significativo delle emergenze radicolari.

Sulla base di queste constatazioni, riteniamo un'insufficienza/instabilità segmentaria di moderata entità che coinvolge gli ultimi due segmenti funzionali e specialmente L5/S1, in presenza di una displasia delle aree articolari L5/S1.

Teoricamente, il problema potrebbe essere trattato con metodi invasivi (stabilizzazione bisegmentaria).

Tenuto conto dell'intensità dei disturbi, ma anche del sustrato sistemico alterato, pensiamo convenga in primo luogo effettuare un ultimo tentativo con metodi conservativi, al meglio nella forma di una cura stazionaria in un Centro riconosciuto nel nostro Cantone (ad esempio __________). Nel caso in cui questo trattamento non si rivelasse efficace ed il problema risultasse invalidante, pensiamo valga la pena di rivederlo nell'ambito del nostro gruppo interdisciplinare per il problemi del rachide, per una decisione sul trattamento chirurgico." (allegato doc. AI 8)

 

                                         Il 16 agosto 2001, i medici della Clinica __________, interpellati dal medico curante, hanno concluso per una piena capacità per lavori dove non si debbano sollevare oggetti pesanti e dove non si debbano svolgere movimenti impegnativi per la schiena (allegato doc. AI 8).

 

                                         Nella sua proposta del 20 settembre 2002, la dr.ssa __________ del SMR ha rilevato:

 

"  (…)

Assicurato 58enne, impiegato alla __________ (postino dotato di ciclomotore), con IL 100% dal 2/2000. Pensionamento anticipato per motivi medici dal 12/2001.

 

 

Diagnosi:

Sindrome lombovertebrale cronico-recidivante nell'ambito di alterazioni degenerative con prolasso discale dorso media le/laterale sinistra L4L5 e spondilartrosi L4L5 e L5S1, instabilità segmentarla moderata dei ultimi due segmenti funzionali.

Cardiopatia ischemica con stato dopo infarto miocardico inferiore 1994 e stato dopo PTCA, stato dopo ulteriore PTCA ed impianto stent 1998

Stato dopo TIA in territorio vertebrobasilare 2/2000, nessun residuo neurologico

 

Rapporto medico fiduciario Dr.__________ del 12/2000:

Situazione cardiovascolare stabile. Echo-stress eseguito in settembre 2000 senza segni per ischemica miocardica. TIA senza residui neurologici.

L'attuale IL 100% come portalettere è giustificata dalla presenza di sindrome lomboradicolare algica in territorio L4, opportuno consulto neurochirurgico.

Consulto neurochirugico Prof.__________ del 1/2001 e 3/2001:

Insufficienza/instabilità segmentaria di moderata entità dei ultimi due segmenti funzionali, specialmente L5Sl. Per intanto trattamento conservativo. Se inefficace, eventualmente intervento di stabilizzazione bisegmentaria.

Decisione di prepensionamento anticipato Dr.__________ 9/2001:

è considerato abile al lavoro al 100% dove non debba sollevare oggetti pesanti e evitare movimenti impegnativi per la schiena. Questa attività non è possibile nell'ambito della posta data la sua professione di distributore della posta.

Rapporto medico AI curante Dr.__________ 8/2001:

Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa : lombalgie aspecifica cronica su alterazioni degenerative. Le altre diagnosi v.s sopra non hanno influsso sulla capacità lavorativa.

IL 100% dal 2/2000 come postino. Non può svolgere altre attività (non viene motivato per quale motivo).

 

In conclusione, la patologia determinate IL 100% è quella reumatologica-ortopedica citata sopra, determinando una minore caricabilità del tratto lombare e quindi non compatibile con l'attività di postino (sollevamento pacchi e plichi di posta).

Dal punto di vista medico-teorico, secondo la documentazione medica agli atti valutazione medico fiduciario della __________ dr. __________ su perizia Dr. __________) sarebbe ancora possibile attività lavorativa al 100% nel rispetto delle limitazioni funzionali, anche se il curante nega questa possibilità senza ulteriori motivazioni.

Nella documentazione medica purtroppo non disponiamo di una valutazione specialistica per quanto concerne le limitazioni funzionali, indubbiamente presenti a livello lombare, ma verosimilmente non invalidanti in misura significativa per attività lavorativa leggera ed ergonomica.

Ritengo quindi indicato una valutazione peritale reumatologica per chiarire meglio la capacità lavorativa residua in attività adatta.

La patologia cardiovascolare v.s., secondo documentazione medica è attualmente silente e senza influsso sulla capacità lavorativa come confermato sia dal Dr. __________ sia dal curante stesso e non necessita quindi un ulteriore approfondimento medico." (doc. AI 13)

 

                                         Il perito incaricato dall'UAI, dr. __________, reumatologo, in data 27 gennaio 2003 ha rilevato:

 

"  (…)

 

4. DIAGNOSI

 

- sindrome lombovertebrale cronica con componente spondilogena a livello della gamba di sinistra su alterazioni degenerative plurisegmentali a livello della colonna nella zona lombare, nonché iniziale spondilartrosi alle faccette articolari degli ultimi due segmenti funzionali

 

5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

 

II paziente presenta dal punto di vista reumatologico soprattutto una problematica cronica a livello della colonna vertebrale. Nella zona lombare vi è una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sinistra su delle discopatie piurisegmentali interessanti praticamente tutti i segmenti della colonna vertebrale con osteocondrosi e spondilosi. L'esame della RM eseguita nell'anno 2001 aveva dimostrato la presenza di un bulging a livello del segmento L4/L5 senza segni d'irritazione o compressione radicolare. Anche clinicamente attualmente nessun sospetto per una radicolopatia. L'esame clinico dimostra dei dolori particolarmente accentuati all'estensione della colonna lombare che potrebbero essere in relazione con una spondilartrosi dei segmenti lombari inferiori.

Tenendo in considerazione questi aspetti ritengo che da un punto di vista puramente reumatologico il paziente presenti un'incapacità lavorativa massimale del 40% nell'attività lavorativa svolta antecedentemente cioè quella di porta lettere. Si tratta di un'attività lavorativa assai variata che permette in particolar modo di camminare, di alternare la posizione in piedi a quella seduta. Non è associata neanche al trasporto di pesi considerevoli." (doc. AI 15)

 

                                         Nella sua proposta del 17 febbraio 2003, la dr.ssa __________ del SMR, ha osservato:

 

"  (…)

Preso atto della perizia reumatologica Dr. __________ del 27.01.2003 con le seguenti conclusioni:

IL massimale di 40% nell'attività lavorativa precedentemente svolta di portalettere.

Da considerare attività adatta in quanto si tratta di attività variata che permette in particolar modo di camminare, di alternare la posizione in piedi a quella seduta e non associata al trasporto di pesi considerevole.

In conclusione, IL 40% in attività ergonomicamente adatta come descritto sopra, compresa quella di portalettere svolta antecedentemente.

 

Per quanto concerne l'inizio della IL, si può ammettere un periodo di IL 100% a partire dal 2/2000, inizialmente legato al TIA risolto comunque senza residui neurologici ed in seguito protratto per ì problemi lombari( vedi rapporto medico-fiduciario Dr. __________).

Dal 7/2001 (ricovero Clinica __________) bisogna comunque ammettere un ripristino della capacità lavorativa tanto che L'A al momento della dimissione viene ritenuto abile per lavori in attività adatta dove non deve sollevare oggetti pesanti e può risparmiare i movimenti impegnativi per la schiena.

Quindi IL 40% a partire dal 7/2001 come portalettere e in altre attività adatte nel rispetto delle limitazioni funzionali citati dal perito Dr. __________.

Come già ribadito nella proposta SMR, la patologia cardiovascolare non ha determinato IL prolungata." (doc. AI 17)

 

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                        

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).


Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                               2.6.   Per quanto concerne l'aspetto fisico, per la precisione reumatologico, l'assicurato con l'opposizione, ha chiaramente precisato di non concordare con le risultanze peritali.

                                         Con il ricorso il legale dell'assicurato ha messo l'accento sul fatto che il dr. __________, medico fiduciario della posta, abbia nel dicembre del 2000 certificato una totale inabilità lavorativa nella sua precedente professione di fattorino portalettere, inabilità lavorativa confermata dal medico curante dr. __________ e dal dr. __________ del servizio medico delle __________ (allegati doc. AI 8).

 

                                         Il perito (dr. __________), specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, valutando il danno alla salute dal punto di vista reumatologico, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, è giunto alla conclusione che l'assicurato nella precedente professione di fattorino portalettere mantiene una parziale capacità lavorativa nella misura del 60%. Quest'attività, a detta del sanitario, permetterebbe al ricorrente di camminare e di alternare la posizione in piedi a quella seduta e non richiederebbe il sollevamento di pesi considerevoli.

                                         In conclusione, a mente del perito, in attività ergonomicamente adatte come quella di portalettere, l'incapacità lavorativa sarebbe limitata in misura del 40%.

 

                                         A proposito dei referti medici del dr. __________, del dr. __________ e del dr. __________ (medico curante), gli stessi non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziati e non conformi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).

                                         Oltretutto, va ricordato che proprio sulle segnalazioni dei medici in parola, l'assicurato ha potuto beneficiare di una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2001 al 31 ottobre 2001, per cui non corrisponde al vero che sono stati completamente disattesi. Inoltre non va dimenticato che secondo i medici della Clinica __________ (referto del 16 agosto 2001) l'assicurato è stato reputato abile al 100% per lavori dove non si debbano sollevare oggetti pesanti e che non richiedano movimenti impegnativi per la schiena (allegato doc. AI 8).

 

                                         Ad ogni buon conto, per quanto attiene all'aspetto medico-teorico, ai fini del presente giudizio deve essere fatto riferimento alla perizia del dr. __________, in quanto completa ed approfondita.

                                         Alla perizia redatta per conto dell'amministrazione deve essere quindi attribuito valore probatorio pieno, sia per quanto riguarda l'accertamento dello stato di salute dell'assicurato sia in merito alle considerazioni sulle limitazioni dovute ai disturbi di cui esso soffre, quindi da ritenere completa da un punto di vista medico.

 

                                         La fattispecie difetta per contro di un approfondito esame dal profilo professionale.

                                         Dagli atti non risulta infatti che l’amministrazione, alla luce delle risultanze mediche, abbia proceduto ad una valutazione di tipo professionale dell'effettiva capacità lavorativa di RI 1 nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute, considerando e verificando segnatamente le singole mansioni che compongono in concreto l'attività di portalettere ed in particolare se essa comporta anche il sollevamento di determinati pesi, ciò che influirebbe sul giudizio circa la capacità al lavoro effettiva dell'assicurato.

                                         Il medico non ha potuto infatti stabilire in concreto quali azioni l'assicurato può effettivamente svolgere nell'espletamento della professione di portalettere, ma ha dato solamente una valutazione medico teorica della residua capacità lavorativa nella sua precedente professione, limitandosi a dire che si tratta "di un'attività lavorativa assai variata che permette in particolar modo di camminare, di alternare la posizione in piedi a quella seduta. Non è associata neanche al trasporto di pesi considerevoli" (cfr. doc. AI 15 pag. 4).

                                         Ora, è proprio sull'aspetto del sollevamento dei pesi che il ricorrente non si trova d'accordo con il medico, il quale non è in grado, per ovvi motivi (al medico non compete in sé tale valutazione), di stabilire con sufficiente precisione quale fosse il mansionario dell'assicurato. Ad ogni modo è proprio su tale aspetto che verte la contestazione del ricorrente, aspetto che non risulta essere stato chiarito in sede d'istruttoria amministrativa.

 

                                         Visto quanto precede, l'incarto deve essere retrocesso all'amministrazione perché proceda ai necessari accertamenti intesi a verificare - tramite il proprio consulente professionale - l'effettiva capacità lavorativa dell'assicurato, alla luce delle risultanze peritali, nella professione svolta prima della sopravvenienza del danno alla salute.

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione 5 aprile 2004 è annullata.

 

                                 2.-   Gli atti sono rinviati all’amministrazione per l’accertamento di cui al consid. 2.6.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà al ricorrente fr. 1’000.— di ripetibili.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti