Raccomandata |
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Incarto n.
BS/fe |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2004 di
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RI1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 aprile 2004 emanata da |
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in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI1, classe
1947, è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità, unitamente
ad una rendita per la figlia __________, con decorrenza dal 1° giugno 2002
(cfr. decisione 19 gennaio 2004; dossier Cassa).
Con opposizione 11 febbraio 2004 l’assicurato ha contestato la succitata
decisione limitatamente alla mancata erogazione della rendita completiva AI per
la moglie.
In particolare
egli ha fatto presente di avere lavorato sino al maggio del 2001, quindi prima
dell’insorgenza della totale incapacità lavorativa, presso una ditta attiva
nello sviluppo del commercio e dell’estrazione di granito ed operante in Russia
(doc. C), motivo per cui avrebbe diritto alla chiesta rendita completiva.
1.2. Con decisione su opposizione 22 aprile 2004 l’Ufficio AI ha confermato il diniego della rendita per coniuge, osservando:
" (…)
3. prima di entrare nel merito dell'opposizione occorre ricordare che: "le persone coniugate, che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché a quest'ultimo non spetti una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva viene però assegnata soltanto se l'altro coniuge:
a. presenta almeno un anno intero di contributo; oppure
b. ha il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera (art. 34 LAI fino al 31 dicembre 2003).
4. nel caso specifico, l'ufficio AI non ha concesso la rendita completiva per la moglie, in quanto dalla documentazione agli atti si evince che per gli anni 1998 e 1999, l'assicurato era affiliato quale persona senza attività lucrativa. II signor RI1, in seguito (dal 2000) è poi stato stralciato da tale affiliazione perché assicurato tramite la moglie conformemente all'art. 3 cpv.3 LAVS."
(Doc. A)
1.3. Avverso la citata decisione amministrativa, RI1, per il tramite dell’avv. RA1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso, chiedendo l’erogazione della rendita completiva. Ribadendo di aver svolto un’attività lucrativa prima dell’incapacità lavorativa, l’assicurato ha in particolare osservato:
" (…)
3. L'Ufficio AI è incorso in un errore sui fatti.
Infatti sino al mese di maggio/giugno del 2001 il signor RI1 si è occupato, per conto della società __________ con sede in __________, dello sviluppo del commercio e dell'estrazione di granito in Russia e più precisamente nella zona denominata Carelia (doc. D. - dichiarazione __________).
La sua presenza in quel paese è attestata dalla numerosa documentazione già consegnata agli atti dallo stesso ricorrente (doc. E).
Da questa documentazione emerge come, ancora in data 21 giugno 2004, il ricorrente si trovasse in Carelia (doc. E11.). Questo documento riporta dell'esame radiografico allora effettuato dal ricorrente; ovvero prima di essersi trasferito ini Svizzera per l'amputazione di parte della gamba.
(…)
4. II ricorrente ha percepito dalla società __________ delle indennità. Queste venivano in parte versate direttamente al ricorrente ed in parte versate a sua moglie, residente nel nostro Cantone, per il suo sostentamento (doc. F.).
(…)
5. Per questi motivi l'affiliazione "quale persona senza attività lucrativa" non è corretta." (Doc. I)
1.4. Con risposta di causa 18 giugno 2004 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, nonché la conferma della decisione impugnata.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato, beneficiario di una rendita d’invalità dal
1° ottobre 2002, ha diritto ad una rendita completiva per sua moglie.
2.3. Sino al 31
dicembre 2003 l’art. 34 cpv. 1 LAI (tale articolo è stato abrogato con la 4a
revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004) prevedeva per le le
persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità
lavorativa esercitavano un’attività lucrativa, un diritto a una rendita
completiva per il coniuge, purché quest’ultimo non fosse legittimato a una
rendita di vecchiaia o invalidità. La rendita completiva poteva essere
assegnata solo se l’altro coniuge presentava almeno un anno intero di
contributo (lett. a), oppure se aveva il domicilio e la residenza abituale in
Svizzera (lett. b).
Per quel che concerne il diritto transitorio, la lett. e delle
disposizioni finali relative alla 4a revisione della LAI dispone che
“le rendite completive correnti continuano ad essere concesse alle
condizioni del diritto anteriore anche dopo l’entrata in vigore della presente
modifica di legge”.
Secondo
il commentario dell’UFAS in merito alla succitata revisione, dal 1° gennaio
2004 non sorgerà più il diritto ad una rendita complementare AI per coniugi.
Ciò non è tuttavia il caso in cui la rendita viene accordata dopo il 1°
gennaio 2004 ed i presupposti per la concessione di tale prestazione sono già
adempiuti prima di tale data (Pratique VSI 2003 pag. 399).
Nel caso in esame, l’assicurato, invalido e coniugato dal 1970 con __________,
la quale ha contribuito all’AVS per oltre un anno, potrebbe ricevere la rendita
completiva a partire dalla nascita del diritto alla rendita intera (1° ottobre
2002) – quindi antecedentemente al 1° gennaio 2004 – solo se immediatamente
prima del manifestarsi dell’incapacità lavorativa egli svolgeva un’attività
lucrativa ai sensi dell’art. 34 cpv. 1vLAI, ciò che costituisce, appunto,
l’oggetto del contendere.
In queste circostanze, dunque, l’assicurato non è toccato dall’abrogazione
della rendita AI per coniugi sancita dalla 4a revisione della LAI.
2.4. RI1 sostiene di essere stato professionalmente attivo sino a maggio 2001 in Russia (Carelia) per conto della società __________ di __________.
L’Ufficio AI è del parere che l’assicurato immediatamente prima dell’insorgenza dell’incapacità al lavoro (ottobre 2001) non aveva esercitato alcuna attività lucrativa, facendo presente che con decisione 18 dicembre 2003, mai contestata, la Cassa cantonale di compensazione lo ha affiliato nel biennio 1998/1999 quale persona senza attività lucrativa e che dal 2000 è stato stralciato da tale categoria essendo assicurato per il tramite della moglie ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAVS.
Come
detto, condizione preliminare per l’erogazione della rendita completiva è che
la persona coniugata, beneficiaria di una rendita d’invalidità, immediatamente
prima del manifestarsi dell’incapacità lavorativa esercitasse un’attività
lucrativa.
La ragione di questo presupposto, introdotto con la 10.a revisione della AVS
(in vigore dal 1° gennaio 1997), si basa sul principio che una parte dei
redditi conseguiti dall’assicurato è destinata al mantenimento della famiglia
ai sensi dell’art. 163 CCS e che la perdita totale o parziale di questo reddito
a seguito dell’invalidità viene compensata dall’erogazione di una rendita
completiva (DTF 128 V 28 consid. 3f; STFA inedita 18 giugno 2004 nella causa H,
I 104/03, consid. 4.1; FF 1990 II 27).
Tale perdita di reddito è data indipendentemente dal fatto che la persona
assicurata per la sua attività lucrativa abbia percepito un salario in contanti
o in natura e che lo stesso sia o meno soggetto a contribuzione (DTFA 128 V 28
consid. 3f).
Altrettanto irrilevante è la questione a sapere se il datore di lavoro abbia
adempiuto o meno i suoi obblighi di conteggiare e di pagare i contributi (DTF
128 V 28 consid. 4).
Secondo la giurisprudenza, se tra l’esercizio di un’attività lucrativa (o di
un’attività ad essa paragonabile ai sensi dell’art. 30 OAI) e l’insorgenza
dell’incapacità lavorativa è intercorso un lasso di tempo superiore a due mesi,
il presupposto secondo cui l’attività lucrativa deve essere esercitata
immediatamente prima dell’incapacità lavorativa non è adempiuto, motivo per cui
non sussiste un diritto alla rendita per coniuge (SVR 2001 IV nr. 36 pag. 109;
STFA inedita citata consid. 2.2).
Va poi
precisato che l’inizio dell’incapacità lavorativa secondo l’art. 34 cpv. 1 vLAI
va inteso in relazione all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, nel senso che fa stato
l’inizio dell’anno di carenza determinante per il diritto alla rendita
(principale) d’invalidità (Pratique VSI 2003 pag. 287 consid. 3a/bb con
riferimenti; SVR 2001 IV nr. 36 pag. 109 consid. 1c con riferimenti e STFA
inedita citata consid. 2.3).
2.5. Nel caso in
esame, agli atti è contenuta la seguente dichiarazione data 11 febbraio 2004
resa dall’avv. __________ per conto della __________ di __________ :
" Con la presente certifichiamo che il signor RI1, 1947, in __________, è stato da noi retribuito fino alla fine del mese di maggio 2001 per la sua attività svolta per nostro conto in Carelia (Russia)". (Doc. D, sottolineatura del redattore).
Quanto riportato sopra non è stato oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione.
Dagli atti risulta inoltre che l’inizio dell’incapacità lavorativa ex art. 29
cpv. 1 lett. b. LAI è stato fissato dall’Ufficio AI al mese di giugno 2001,
con conseguente diritto alla rendita d’invalidità dal 1° giugno 2002 (cfr.
motivazioni alla decisione di rendita contestata).
In queste circostanze, avendo l’assicurato interrotto l’attività lucrativa
entro due mesi dalla decorrenza dell’incapacità al lavoro, egli ha adempiuto,
conformemente alla giurisprudenza del TFA riportata al considerando precedente,
al requisito dell’immediatezza ai sensi dell’art. 34 vLAI.
Che questa attività sia stata esercitata all’estero non è rilevante. Va infatti
ricordato che la ragione per cui è stato introdotto al 1° gennaio 1997 il
presupposto dell’esercizio di un’attività lucrativa immediatamente prima
dell’inizio della incapacità lavorativa, risiede nell’effetto “compensativo”
che riveste la rendita completiva a seguito della perdita totale o parziale
degli introiti familiari dovuti all’invalidità del beneficiario della rendita,
indipendentemente dal genere di retribuzione e dall’obbligo contributivo (cfr.
consid. 2.4).
Aperta rimane tuttavia la questione contributiva sulle retribuzioni percepite
dall’assicurato, cittadino svizzero con domicilio in Ticino, da parte della __________
di __________ per l’attività svolta in Russia, da risolvere, se del caso, in
base alla Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera ed
il Principato del Liechtenstein, in vigore all’epoca dei fatti.
Tale problematica non è tuttavia rilevante per la vertenza in oggetto, motivo
per cui la stessa può restare indecisa.
Spetterà semmai alla Cassa cantonale di compensazione, quale organo
d’esecuzione della LAVS (art. 63 LAVS), riesaminare la succitata questione.
Avendo dunque il ricorrente, coniugato dal 1970, esercitato immediatamente
prima dell’inizio dell’incapacità lavorativa un’attività lucrativa e tenuto
inoltre conto che sua moglie ha contribuito all’AVS oltre un anno (cfr. inc.
Cassa), egli ha diritto ad una rendita per coniuge contemporaneamente alla
nascita del diritto alla rendita d’invalidità, ossia a partire dal 1° giugno
2002.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione su opposizione 22 aprile 2004 è annullata.
§§ RI1
ha diritto alla rendita completiva per la
moglie dal 1° giugno 2002.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà all’assicurato fr. 1'000.-- quale indennità per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti